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   Normativa Appalti di Opere  

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 4 agosto 2000
Interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
 
Visto l'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
 
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65 recante modalita' e schemi tipo per la redazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
 
Viste le richieste di chiarimenti rappresentate in relazione alle difficolta' operative delle stazioni appaltanti nell'applicazione del predetto decreto ministeriale, con riguardo, tra l'altro, alla procedura di adeguamento degli strumenti urbanistici e alle modalita' di formazione delle voci di bilancio destinate alle opere pubbliche e alla attivita' di progettazione delle stesse;
 
Considerato che tali difficolta' sono state rappresentate anche nel corso della Conferenza unificata del 3 agosto 2000;
 
Ritenuta la necessita' di emanare un atto di interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000 atteso che risulta opportuno formalizzare i chiarimenti forniti nelle vie brevi alle regioni e agli enti locali;
 
Ferma restando la piena operativita' a partire dalla programmazione per l'anno 2001 delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale, secondo quanto ivi previsto;
 
Decreta:
 
Articolo unico
1. La condizione di cui al comma 6 dell'art. 14 della legge n. 109/1994, affinche' un intervento possa essere incluso nel programma annuale (approvazione di una progettazione preliminare), deve essere verificata nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio.
2. In fase di prima applicazione, la conformita' agli strumenti urbanistici dei progetti dei lavori degli enti locali compresi nell'elenco annuale, di cui al comma 8 del citato art. 14, ove non sussistente al momento dell'approvazione del bilancio, dovra' essere verificata nel corso dell'anno cui si riferisce la programmazione stessa e, comunque, prima dell'avvio della fase di attuazione del programma stesso.
3. Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 21 giugno 2000, gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano, di norma, di misure di pubblicita' o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalita' dei competenti organi.
4. La formazione in piu' fasi del programma annuale, ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2000, comporta che l'assolvimento, a carico dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni, degli oneri di informazione o referto previsti dalla stessa legge n. 109/1994 nei confronti dell'Osservatorio dei lavori pubblici e di altre amministrazioni non possa avvenire prima che gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitivita'.
5. Resta fermo che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicita' previste dalla legge.
 
Roma, 4 agosto 2000
 
Il Ministro: Nesi
 
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 380
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