MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 4 agosto 2000
Interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2000.
- IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
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- Visto l'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n.
109 e successive modifiche ed integrazioni;
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- Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, n.
5374/21/65 recante modalita' e schemi tipo per la redazione del programma triennale e dei
suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'art. 14, comma
11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
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- Viste le richieste di chiarimenti rappresentate in
relazione alle difficolta' operative delle stazioni appaltanti nell'applicazione del
predetto decreto ministeriale, con riguardo, tra l'altro, alla procedura di adeguamento
degli strumenti urbanistici e alle modalita' di formazione delle voci di bilancio
destinate alle opere pubbliche e alla attivita' di progettazione delle stesse;
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- Considerato che tali difficolta' sono state
rappresentate anche nel corso della Conferenza unificata del 3 agosto 2000;
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- Ritenuta la necessita' di emanare un atto di
interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000 atteso che risulta
opportuno formalizzare i chiarimenti forniti nelle vie brevi alle regioni e agli enti
locali;
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- Ferma restando la piena operativita' a partire
dalla programmazione per l'anno 2001 delle disposizioni contenute nel predetto decreto
ministeriale, secondo quanto ivi previsto;
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- Decreta:
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- Articolo unico
- 1. La condizione di cui al comma 6 dell'art. 14
della legge n. 109/1994, affinche' un intervento possa essere incluso nel programma
annuale (approvazione di una progettazione preliminare), deve essere verificata nel
momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi,
ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio.
- 2. In fase di prima applicazione, la conformita'
agli strumenti urbanistici dei progetti dei lavori degli enti locali compresi nell'elenco
annuale, di cui al comma 8 del citato art. 14, ove non sussistente al momento
dell'approvazione del bilancio, dovra' essere verificata nel corso dell'anno cui si
riferisce la programmazione stessa e, comunque, prima dell'avvio della fase di attuazione
del programma stesso.
- 3. Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale
21 giugno 2000, gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente
introdotti non necessitano, di norma, di misure di pubblicita' o adempimenti tali da
comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione
rimessa alla discrezionalita' dei competenti organi.
- 4. La formazione in piu' fasi del programma
annuale, ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2000, comporta che l'assolvimento, a
carico dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 109/1994 e
successive modifiche e integrazioni, degli oneri di informazione o referto previsti dalla
stessa legge n. 109/1994 nei confronti dell'Osservatorio dei lavori pubblici e di altre
amministrazioni non possa avvenire prima che gli atti stessi abbiano assunto carattere di
definitivita'.
- 5. Resta fermo che le integrazioni all'elenco
annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicita'
previste dalla legge.
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- Roma, 4 agosto 2000
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- Il Ministro: Nesi
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- Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre
2000
- Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 380
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