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   Normativa Appalti di Opere  

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 7 agosto 2000
Organizzazione dell'Ispettorato generale per i contratti.

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 nel quale e' previsto che l'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici assuma la denominazione di Ispettorato generale per i contratti con il compito di provvedere, con l'attuale struttura organizzativa, all'esperimento delle gare e alla stipulazione dei contratti per l'appalto dei lavori, dei servizi e delle forniture e alla stipulazione degli atti di transazione di competenza della sede centrale del Ministero stesso;

Considerato che ai sensi del predetto art. 33, con decreto del Ministro dei lavori pubblici e' determinato il contingente di personale da assegnare all'Ispettorato per i contratti nell'ambito delle dotazioni organiche;

Considerato che al Ministero dei lavori pubblici pervengono numerosissime richieste da parte di regioni, enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria e privati cittadini in ordine all'interpretazione e alle modalita' applicative della legge quadro sui lavori pubblici 109/1994, del relativo regolamento generale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 534/2000 e del regolamento in materia di qualificazione di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Considerata la necessita' di riordinare l'attuale struttura amministrativa del predetto Ispettorato valorizzandone le relative competenze anche in relazione alle pregresse esperienze, al fine di costituire un riferimento unitario per gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione nelle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture;

Ritenuto di dover approntare una soluzione organizzativa che, senza comportare ulteriori oneri per il Ministero dei lavori pubblici, configuri un riferimento operativo per le richieste di chiarimenti, secondo procedure prestabilite e trasparenti, tali, tra l'altro, da assicurare la pubblica conoscenza dei chiarimenti espressi dal Ministero stesso e che sia preposta a rendere sistematicamente accessibili sul sito Internet www.llpp.it i bandi di gara promossi dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici e dalle sue articolazioni territoriali;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1. Ispettorato generale per i contratti

1. L'Ispettorato generale per i contratti, incardinato nel centro di responsabilita' n. 2, direzione generale degli affari generali e del personale, provvede:

a) ai compiti indicati nell'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

b) agli ulteriori compiti e attivita' indicate nel presente decreto.

2. L'Ispettorato di cui al precedente comma 1 si compone di tre uffici dirigenziali amministrativi denominati, rispettivamente, ufficio del capo dell'ispettorato, ufficio per i contratti e ufficio per il supporto all'attuazione della legge n. 109/1994, cui sono preposti tre dirigenti di seconda fascia. Dirige l'Ispettorato, con funzioni di coordinamento, un dirigente di seconda fascia che abbia maturato significativa esperienza nel settore. Tale dirigente svolge altresi' tutti i compiti gia' previsti in capo all'Ispettorato generale dell'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, che non risultino attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri uffici.

Art. 2. Ufficio per i contratti

L'ufficio per i contratti svolge i seguenti compiti:

a) espletamento delle procedure di affidamento dei lavori delle forniture e dei servizi di competenza dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici;

b) trattazione dei ricorsi al Capo dello Stato in materia di appalti di lavori pubblici;

c) trattazione del contenzioso amministrativo e giuridisdizionale in materia di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici;

d) seguire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale nel settore dei contratti pubblici;

e) gestione stralcio del contenzioso inerente il soppresso albo nazionale dei costruttori e trattazione dei compiti residuali di competenza di quest'ultimo;

f) segreteria della commissione interministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche fino alla conclusione dei lavori della commissione stessa;

g) assicurare l'aggiornamento delle pagine web del sito Internet del Ministero www.llpp.it circa gli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture promosse a qualsiasi titolo dall'amministrazione dei lavori pubblici;

h) ulteriori compiti gia' di competenza dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti non soppressi dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 3. Ufficio per il supporto all'attuazione della legge quadro sui lavori pubblici

1. L'ufficio per il supporto all'attuazione della legge quadro sui lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) fornire assistenza e chiarimenti agli uffici decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici, agli enti ed organismi pubblici, alle regioni e agli enti locali che lo richiedano, in ordine all'applicazione della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dei regolamenti e decreti attuativi, con particolare riferimento alla materia della qualificazione delle imprese, a seguito dell'abrogazione dell'Albo nazionale dei costruttori, alla normativa antimafia;

b) assistere nello svolgimento di procedure di affidamento di lavori pubblici le altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano, compresi gli enti locali, previa, ove occorra, da parte del Ministro dei lavori pubblici, l'adozione di modalita' operative standardizzate, nell'ambito della conferenza unificata;

c) seguire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale comunitaria e nazionale nel settore dei pubblici appalti di lavori, servizi e forniture;

d) assicurare l'aggiornamento delle pagine web sul sito Internet del Ministero dei lavori pubblici www.llpp.it relative ai servizi prestati; con riferimento particolare ai chiarimenti espressi ai sensi dell'articolo successivo.

2. In relazione ai compiti sopra indicati, a seguito di specifiche intese, l'ufficio e' assistito in via continuativa e interagisce direttamente, anche in via informatica, con l'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 4. Modalita' di redazione e comunicazione dei chiarimenti

1. I chiarimenti di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a), sono comunicati dall'ufficio al soggetto richiedente in forma scritta e contestualmente pubblicati sul sito Internet del Ministero dei lavori pubblici, secondo una classifica per parole chiave e per fonti normative, che ne renda agevole la consultazione organizzata, riportando per intero il quesito, ad eccezione di quanto necessario per la tutela della riservatezza. La consultazione delle informazioni e' disponibile al pubblico senza chiavi di accesso. I quesiti ed i chiarimenti resi sono repertoriati in apposito registro cronologico di pubblico accesso.

2. L'ufficio di cui all'art. 3, ove richiesto, puo' assistere una pubblica amministrazione per le vie brevi. In tale caso il funzionario preposto redige un sintetico rapporto sulle questioni sottoposte all'ufficio, sui riferimenti giuridici e i chiarimenti forniti, di cui viene conservata copia annotata nel registro cronologico di cui al precedente comma.

3. Quando il chiarimento o la risposta al quesito posto non sia immediatamente disponibile in ragione della complessita' e/o novita' della richiesta, l'ufficio di cui all'art. 3 procede con le seguenti modalita':

a) predispone una sintetica relazione istruttoria e uno schema di risposta e richiede l'asseverazione dello stesso, anche in via informatica, all'Avvocatura generale dello Stato. Le risposte asseverate e l'eventuale parere legale sono comunicati e resi pubblici con le stesse modalita' indicate al precedente comma 1);

b) qualora si prospettino questioni di carattere prettamente tecnico, l'ufficio interessa il consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) qualora si prospettino questioni che attengono al merito interpretativo della legge quadro sui lavori pubblici e dei relativi regolamenti l'ufficio promuove richiesta di parere al Consiglio di Stato.

4. Qualora le questioni proposte rendano necessaria l'adozione di direttive e di indirizzi amministrativi, questi sono resi dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.

Art. 5. Diffusione Internet degli avvisi di gara dell'amministrazione dei lavori pubblici

1. Gli uffici decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici trasmettono per via telematica all'ufficio di cui al precedente art. 2, i bandi e/o gli avvisi di gara, contestualmente all'inoltro alla Gazzetta Ufficiale per la prescritta pubblicazione.

2. Trascorsi due giorni dalla trasmissione per via telematica, gli uffici decentrati e periferici verificano l'avvenuta completa pubblicazione sul sito internet degli atti trasmessi, ovvero l'avvenuta trascrizione, nello stesso sito, degli estremi del bando o degli avvisi di gara e che l'accesso ai medesimi documenti sia assicurato in alternativa tramite il collegamento telematico al sito Internet del pertinente provveditorato alle opere pubbliche o della competente struttura periferica del Ministero.

3. Del mancato, tardivo adempimento di quanto indicato ai commi che precedono e' data comunicazione, a cura del direttore generale degli affari generali e del personale, al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 6. Rilevazione statistica

1. Gli uffici di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto curano la predisposizione di statistiche trimestrali. L'Ispettorato segnala all'ufficio studi e legislazione del Ministero, eventuali lacune legislative e regolamentari rilevate nel corso delle attivita' di cui al presente decreto.

2. Nei rapporti con i soggetti privati gli uffici di cui al presente decreto costituiscono struttura specializzata dell'ufficio relazioni con il pubblico e si attengono ai moduli operativi stabiliti per il medesimo.

Art. 7. Dotazione organica

1. In fase di prima applicazione la dotazione organica del personale dell'ispettorato generale per i contratti e' cosi' determinata:

livello 9° n. 2 unita';

livello 8° n. 2 unita';

livello 7° n. 8 unita';

livello 6° n. 4 unita';

livello 5° n. 4 unita':

livello 4° n. 6 unita':

livello 3° n. 1 unita'.

2. Al dirigente capo dell'ispettorato e' demandato il compito di provvedere all'assegnazione del personale ai tre uffici di livello dirigenziale nell'ambito della predetta dotazione organica.

3. Gli incarichi di dirigenza degli uffici dirigenziali dell'ispettorato sono conferiti, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993, con decreto del direttore generale degli affari generali e del personale, ai dirigenti assegnati al centro di responsabilita' n. 2 ai sensi dell'art. 3, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 29/1993 e successive disposizioni e modificazioni.

Roma, 7 agosto 2000

Il Ministro: Nesi

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 381

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