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   Normativa Appalti di Opere  

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - DECRETO 6 aprile 2001
Individuazione del sito Internet www.llpp.it  per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara
delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonche' dei siti Internet
predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara
delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per effetto
del quale a decorrere dal 1o gennaio 2001, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara
su uno o piu' siti internet individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 5 del decreto ministeriale n. 6637/31 del 7 agosto
2000 che detta disposizioni in ordine alla diffusione degli avvisi di
gara dell'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici
tramite la pubblicazione sul sito internet del Ministero stesso
www.llpp.it
Considerato che:
si intendono di interesse regionale tutti i lavori realizzati sul
territorio delle regioni ad esclusione di quelli strumentali allo
svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo Stato, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
molte amministrazioni regionali si sono gia' attivate per la
raccolta e la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara per le
opere di loro interesse, come sopra enunciate;
in attesa dell'emanazione del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, si rende necessario ed urgente individuare
piu' siti internet finalizzati ad adempiere agli oneri informativi
posti a carico delle stazioni appaltanti;
Ritenuto, a tal fine, che:
per quanto attiene agli oneri delle amministrazioni dello Stato,
sia possibile utilizzare l'apposita sezione gia' presente sul sito
internet www.llpp.it dedicata alla pubblicazione dei bandi e degli
avvisi di gara dell'amministrazione centrale e periferica dei lavori
pubblici, suddivisa per ufficio di competenza;
per quanto attiene alle opere di interesse regionale, possono
essere attivati appositi siti internet presso ogni amministrazione
regionale, cosi' come sopra specificato;
Decreta:

Art. 1.
In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000, a decorrere
dal 1o maggio 2001, le stazioni appaltanti di ambito statale e/o di
interesse nazionale pubblicano sul sito internet www.llpp.it i bandi
e gli avvisi di gara di loro competenza. Le amministrazioni di cui
all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di
interesse regionale, cosi' come definite in premessa, pubblicano
sugli appositi siti internet, predisposti ed attivati dalle regioni e
dalle province autonome, i bandi e gli avvisi di gara di loro
competenza.

Art. 2.
Le regioni e le provincie autonome, a decorrere dal 1o maggio 2001,
nell'ambito delle loro strutture, predispongono, nel rispetto della
loro autonomia organizzativa, appositi siti internet atti alla
pubblicazione di tutti i bandi e gli avvisi di gara in materia di
lavori pubblici e ne danno adeguata pubblicita' alle amministrazioni
di cui all'art. 1 del presente decreto, indicando anche le modalita'
e le specifiche di trasmissione telematica.
In caso di mancata attivazione, da parte delle regioni e delle
province autonome del sito di loro rispettiva competenza, le
amministrazioni obbligate all'assolvimento degli oneri informativi
sopra specificati trasmetteranno direttamente i suddetti bandi ed
avvisi di gara al Ministero dei lavori pubblici per la pubblicazione
sul sito www.llpp.it

Art. 3.
Le modalita' di trasmissione dei suddetti bandi ed avvisi di gara
di competenza statale saranno specificate sul sito internet
www.llpp.it

Art. 4.
L'ufficio per la regolazione dei lavori pubblici provvede, con
l'ausilio della redazione internet di questo Ministero, alla
pubblicazione, sul suddetto sito.

Art. 5.
Il suddetto ufficio e le analoghe strutture regionali, a cui e'
demandato il compito di gestione e mantenimento, periodicamente
elaborano e rendono disponibile, negli stessi siti, un rapporto
statistico sui bandi e gli avvisi pubblicati.

Art. 6.
L'adempimento tempestivo da parte dei soggetti obbligati per legge
alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi in materia di lavori
pubblici assolve a quanto prescritto dal disposto della legge
24 novembre 2000, n. 340, sino a quando non verra' promulgato il
provvedimento definitivo del Presidente del Consiglio dei Ministri e,
per quanto attiene alle opere di interesse nazionale, costituisce
obiettivo permanente dell'Ufficio per la regolazione dei lavori
pubblici, che svolgera', altresi', la funzione di coordinamento e
promozione di tutti i siti regionali.
Roma, 6 aprile 2001
Il Ministro: Nesi

 

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