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   Normativa Appalti di Opere  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 
per pubblica utilita'. (Testo A).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 1997, n. 97, nonche' il
numero 18 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1. comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che
ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di
testi unici al Consiglio di Stato;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita';
Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito
nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei
Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere
da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i
lavori pubblici;
E m a n a
il seguente decreto:

Titolo I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1 (L)
O g g e t t o
1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a
favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad
immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'.
(L)
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la
realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte
della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di
cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)
3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del
presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale. (L)
4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate,
modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con
specifico riferimento a singole disposizioni. (L)

I testi normativi sopra riportati sono pubblicati, per
motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art.
8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 10 settembre 2000 si procedera' alla
ripubblicazione dei testi sopracitati corredati delle
relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Art. 2 (L)
Principio di legalita' dell'azione amministrativa
1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad
immobili di cui all'articolo 1 puo' essere disposta nei soli casi
previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai
principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di pubblicita'
e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)

Art. 3 (L)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato,
titolare del diritto espropriato;
b) per "autorita' espropriante", si intende l'autorita'
amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il
relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica,
al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il
soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di
esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto,
pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)

Art. 4 (L)
Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere
espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la
sdemanializzazione. (L)
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e
degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire
un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con
la precedente destinazione. (L)
3. I beni descritti dagli articoli 1, 14, 15 e 16 della legge
27 maggio 1929, n. 810, possono essere espropriati se vi e' il previo
accordo con la Santa Sede. (L)
4. Gli edifici aperti al culto possono essere espropriati per gravi
ragioni previo accordo:
a) con la competente autorita' ecclesiastica, se aperti al culto
cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto
pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti
al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se destinati
all'esercizio pubblico del culto ebraico:
e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti
al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia e
dell'organo responsabile della comunita' interessata, se aperti al
culto della medesima Chiesa;
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei
casi previsti dalla legge. (L)
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto
internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali
cui l'Italia aderisce. (L)

Art. 5 (L)
Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potesta'
legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali
alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione statale nonche' dei principi generali
dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute
nel testo unico. (L)
2. Le Regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto
Adige, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
la propria potesta' legislativa esclusiva in materia di
espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto delle norme
fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del testo
unico. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale della Sardegna, del Friuli-Venezia
Giulia e della Valle d'Aosta esercitano la propria potesta'
legislativa concorrente in materia di espropriazione per pubblica
utilita' nel rispetto delle norme fondamentali di riforma
economico-sociale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
dei principi fondamentali della legislazione statale, desumibili
dalle disposizioni del testo unico. (L)
4. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei
riguardi delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale fino
a quando esse non si adeguano ai principi e alle norme fondamentali
di riforma economico-sociale di cui al testo unico, nel rispetto dei
termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione. La Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli
articoli 4 e 8 dello statuto speciale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, e dell'art. 2 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L)
5. Nell'ambito delle funzioni amministrative trasferite o delegate
dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle
concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e
quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)

Art. 6 (L-R)
Regole generali sulla competenza
1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o
di pubblica utilita' e' anche competente all'emanazione degli atti
del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e
gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le
espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio
gia' esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le
Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei
procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da
esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le
espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma
associativa prevista dalla legge. (L)
5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un dirigente o, in
sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu' elevata. (R)
6. Per ciascun procedimento, e' designato un responsabile che
dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del
procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (R)
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni
provvedimento conclusivo del procedimento, anche se non predisposto
dal responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata da un
concessionario, l'amministrazione concedente puo' delegargli, in
tutto o in parte, i propri poteri espropriativi, determinando
chiaramente l'ambito della delega nella concessione, i cui estremi
vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. (L)

Art. 7 (L)
Competenze particolari dei Comuni
1. Il Comune puo' espropriare:
a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in
contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere
provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore
generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di
espansione;
b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un
piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario
non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni,
entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un
avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;
c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e
per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i
proprietari del comprensorio;
d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo
speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non
inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della
formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L)

Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Identificazione delle fasi che precedono
il decreto d'esproprio

Art. 8 (L)
Le fasi del procedimento espropriativi
1. Il decreto di esproprio puo' essere emanato qualora:
a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico
generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene
da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato
all'esproprio;
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilita':
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria,
l'indennita' di esproprio. (L)

Capo II
La fase della sottoposizione del bene
al vincolo preordinato all'esproprio

Art. 9 (L)
Vincoli derivanti da piani urbanistici
1. Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio
quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico
generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un
opera pubblica o di pubblica utilita'. (L)
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque
anni. Entro tale termine, puo' essere emanato il provvedimento che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. (L)
3. Se non e' tempestivamente dichiarata la pubblica utilita'
dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova
applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in
materia edilizia. (L)
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza,
puo' essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei
procedimenti previsti nei commi 1 e tenendo conto delle esigenze di
soddisfacimento degli standard. (L)
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato
all'esproprio, il consiglio comunale puo' motivatamente disporre che
siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica
utilita' diverse da quelle originariamente previste nel piano
urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa
delegato all'approvazione del piano urbanistico regionale non
manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni,
decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e
della relativa completa documentazione, si intende approvata la
determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta
ne dispone l'efficacia. (L)
6. Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla e' innovato in ordine
alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla
approvazione degli strumenti urbanistici. (L)

Art. 10 (L)
Vincoli derivanti da atti diversi
dai piani urbanistici generali
1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita'
non e' prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo
preordinato all'esproprio puo' essere disposto, ove espressamente se
ne dia atto, su iniziativa dell'amministrazione competente
all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un
accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di
natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti
la variante al piano urbanistico e l'apposizione su un bene del
vincolo preordinato all'esproprio. (L)

Art. 11 (L-R)
La partecipazione degli interessati
1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, che risulti dai registri catastali, va
inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per
la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni
prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti
giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio' risulti compatibile
con le esigenze di celerita' del procedimento; (R)
c) nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera c),
l'avviso di avvio del procedimento e' comunicato agli interessati
alle singole opere previste dal progetto, dandone altresi' pubblico
avviso su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli
interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni
osservazioni che vengono valutate dalla conferenza di servizi ai fini
delle definitive determinazioni. (R)
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le
disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione del
proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione
e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L)
3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga
dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei lavori, al
proprietario dell'area va inviato l'avviso dell'avvio del
procedimento di approvazione del medesimo programma. (R)

Capo III
La fase della dichiarazione di pubblica utilita'

Sezione I
Disposizioni sul procedimento

Art. 12 (L-R)
Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita'
1. Se l'opera e' conforme alle previsioni dello strumento
urbanistico, ad una sua variante o ad uno degli atti indicati
all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilita' si
intende disposta:
a) quando e' approvato il progetto definivo dell'opera pubblica o
di pubblica utilita', il piano particolareggiato, il piano di
lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il
piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero
quando e' approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno strumento
urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una
concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti
equivalenti; (L)
c) a seguito dell'approvazione del progetto concernente reti
ferroviarie da parte della conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, relativamente alle opere previste dal
progetto stesso cosi' come risultanti dalle prescrizioni adottate
dalla conferenza e dalle successive varianti di natura strettamente
tecnica di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non comportanti
variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753. (R)

Art. 13 (L)
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta
la dichiarazione di pubblica utilita'
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilita' dell'opera
puo' essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo
preordinato all'esproprio. (L)
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' si
producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento
che la dispone. (L)
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera puo' essere stabilito il termine entro il quale
il decreto di esproprio va eseguito. (L)
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma
3, il decreto di esproprio puo essere eseguito entro il termine di
cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che
dichiara la pubblica utilita' dell'opera. (L)
5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera
puo' disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per
casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga
puo' essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del
termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L)
6. La scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il
decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di
pubblica utilita'. (L)
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione
delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di
settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel
comma 4. (L)
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili
da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di
pubblica utilita' ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di
destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono
indicate le finalita' dell'intervento, i tempi previsti per eventuali
lavori di manutenzione, nonche' i relativi costi previsti. (L)

Art. 14 (L-R)
Istituzione degli elenchi degli atti
che dichiarano la pubblica utilita'
1. L'autorita' che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12,
comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una
copia al Ministero dei lavori pubblici, per le opere di competenza
statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza
regionale. (L)
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici ovvero del
presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza
statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti
all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta
l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni
che li hanno adottati. (L)
3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 1:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei
mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti
della dichiarazione di pubblica utilita';
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto
d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di
approvazione del piano urbanistico generale, il programma dei lavori,
l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di
esproprio. (R)

Sezione II
Disposizioni particolari sulla approvazione
del progetto definitivo dell'opera

Art. 15 (L-R)
Disposizioni sulla redazione del progetto
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni
preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico
generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia
equivalente nonche' per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e
per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', i
tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad
introdursi nell'area interessata. (L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne
notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali
civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al
proprietario del bene, cosi' come risulta dai registri catastali,
nonche' al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorita'
espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal
proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa
notifica o comunicazione, e puo' accogliere la richiesta solo se
risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui
e' stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella
altrui proprieta'. (R)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono
introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette
giorni prima dell'inizio delle operazioni. (R)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle
operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (R)
5. In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro trenta giorni
dall'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 12 e si estende
alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. (L)

Art. 16 (L-R)
Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del
potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di
pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara
la pubblica utilita' dell'opera. A tal fine, egli deposita presso
l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai
documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale
indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' agli
eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di
assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto
deve descrivere i terreni e gli edifici di cui e' prevista
l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini,
nonche', possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il
nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali.
(R)
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente
anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (R)
4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione
dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ed e'
trasmesso lo schema dell'atto di approvazione del progetto unitamente
ad una relazione, dalla quale risultino:
a) la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsi o dell'intervento
da realizzare,
b) la spesa presunta;
c) i dati dell'area, come risultanti dalle mappe catastali,
nonche' quelli delle aree di cui e' prevista l'espropriazione;
d) i nominativi degli altri proprietari delle aree oggetto del
medesimo procedimento, ove essi risultino;
e) l'indicazione del responsabile del procedimento. (R)
5. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per
irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri
catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato. (R)
6. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri
catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di
cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti giorni
consecutivi nell'ufficio per le espropriazioni e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene. (R)
7. L'amministrazione non e' tenuta a dare alcuna comunicazione a
chi non risulti proprietario del bene. (R)
8. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare
osservazioni al responsabile del procedimento, fino a quando non sia
disposta l'approvazione del progetto. (R)
9. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario
dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, puo' chiedere che
l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che
non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una
disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori
per disporne una agevole utilizzazione. (R)
10. L'amministrazione si pronuncia sulle osservazioni, con atto
motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni
comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un
altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono
ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.
(R)
11. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente
separabile dell'opera, l'amministrazione puo' approvare per la
restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle
osservazioni. (R)
12. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o
l'opportunita' di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui
a quelli gia' espropriati, con atto motivato l'amministrazione
integra il provvedimento con cui e' stato approvato il progetto. Si
applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)

Art. 17 (L-R)
L'approvazione del progetto definitivo
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo:
a) indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo
preordinato all'esproprio;
b) comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, se
non sono necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o
altri atti di assenso, comunque denominati, mentre, se essi sono
necessari, comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dalla data
in cui l'amministrazione che ha approvato il progetto da' atto della
avvenuta acquisizione degli atti di assenso. (L)
2. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta anche
quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera con uno degli
atti previsti dall'articolo 10, comma 1. (L)
3. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di
comunicazione equipollente, al proprietario e' data notizia della
data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto
definitivo e si segnala che puo' essere presa visione della relativa
documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che
puo' fornire ogni utile elemento per determinare il valore da
attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennita' di
esproprio. (R)

Sezione III
Disposizioni sull'approvazione di un progetto
di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche.

Art. 18 (L)
Disposizioni applicabili per le operazioni
preliminari alla progettazione
1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano
anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un
progetto di opera pubblica o di pubblica utilita' non conforme alle
previsioni urbanistiche. (L)

Art. 19 (L)
L'approvazione del progetto
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle
previsioni urbanistiche, l'approvazione del progetto definitivo da
parte del consiglio comunale costituisce adozione della variante allo
strumento urbanistico. (L)
2. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione
del progetto esecutivo da parte della autorita' competente e'
trasmesso al consiglio comunale, che puo' disporre l'adozione della
corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
3. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando
diventa efficace la delibera di approvazione della variante al piano
urbanistico generale, ovvero uno degli accordi o degli atti indicati
all'articolo 10, comma 1, con cui e' approvato il progetto
definitivo. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la Regione o l'ente da
questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non
manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni,
decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e
della relativa completa documentazione, si intende approvata la
determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta
ne dispone l'efficacia. (L)

Capo IV
La fase di emanazione del decreto di esproprio
Sezione I
Del modo di determinare l'indennita' di espropriazione

Art. 20 (L-R)
La determinazione provvisoria dell'indennita' di espropriazione
1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita',
entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione
compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione
sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre
per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun
proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni
possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e
compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento,
l'autorita' espropriante invita il proprietario e, se del caso, il
beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non
superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una
relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai
fini della determinazione della indennita' di esproprio. (R)
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorita'
espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali,
dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale
prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare
il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in
via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione. (R)
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della
indennita' di espropriazione e' notificato al proprietario con le
forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio,
se diverso dall'autorita' procedente. (R)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario
puo' comunicare all'autorita' espropriante che condivide la
determinazione della indennita' di espropriazione. La relativa
dichiarazione e' irrevocabile. (R)
6. Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di propria
fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (R)
7. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di
espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti dei terzi sul
bene, al proprietario va corrisposta la somma entro il termine di
sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione prevista dal comma 5
e dal deposito, da parte del proprietario presso l'ufficio per le
espropriazioni, della documentazione comprovante la piena e libera
proprieta' del bene. Decorso tale termine, al proprietario sono
dovuti anche gli interessi, nella misura del tasso legale. (R)
8. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario sono tenuti a
concludere l'accordo di cessione del bene qualora sia stata condivisa
la determinazione della indennita' di espropriazione. Nel caso in cui
il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di concludere
l'accordo di cessione, puo' essere emesso senza altre formalita' il
decreto di esproprio, che da' atto di tali circostanze, e puo'
esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie
dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. (L)
9. L'accordo di cessione volontaria e' trascritto entro quindici
giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese
dell'acquirente. (L)
10. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al
comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennita'
di espropriazione. L'autorita' competente ad emanare il decreto di
esproprio dispone il deposito della somma, ridotta del quaranta per
cento se l'area e' edificabile, presso la Cassa depositi e prestiti,
entro trenta giorni. (R)

Art. 21 (R)
Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennita' di espropriazione
1. L'autorita' espropriante forma l'elenco dei proprietari che non
hanno concordato la determinazione della indennita' di
espropriazione. (R)
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennita' di
espropriazione, l'autorita' espropriante invita il proprietario
interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a
comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per
la determinazione dell'indennita', del procedimento previsto nei
seguenti commi. (R)
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorita'
espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente gia'
designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va
presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il
termine non puo' essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla
data in cui e' nominato il terzo tecnico, ma e' prorogabile per
effettive e comprovate difficolta'. (R)
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si
trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi
vi abbia interesse. (R)
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra
i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra
coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti
tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il
bene. (R)
6. Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dall'autorita' espropriante, in base alle
tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima e' inferiore
alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per meta' tra
il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con
la somma determinata in via provvisoria non supera il decimo e, negli
altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. (R)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora
delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della
data stabilita. (R)
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite
persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare
memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (R)
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o
ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede
giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (R)
10. La relazione dei tecnici e' depositata presso l'autorita'
espropriante, che ne da' notizia agli interessati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono
prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
(R)
11. Decorso il termine di cui al comma 10, l'autorita' espropriante
autorizza il pagamento dell'indennita' ovvero ne ordina il deposito
presso la Cassa depositi e prestiti, per conto del proprietario. (R)
12. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma
depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito
pubblico. (R)
13. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme
del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni
peritali e le relative relazioni. (R)
14. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva
comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante chiede la
determinazione dell'indennita' alla commissione prevista
dall'articolo 41. (R)

Art. 22 (L-R)
Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria
1. In caso di particolare urgenza, tale da non consentire
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di
esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennita' di espropriazione, senza particolari
indagini o formalita'. Nel decreto si da' atto della determinazione
urgente dell'indennita' e si invita il proprietario, nei trenta
giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la
condivide. (R)
2. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e
la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del
bene, l'autorita' espropriante dispone il pagamento dell'indennita'
di espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la
riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1.
Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella
misura del tasso legale. (L)
3. Se non condivide la determinazione della misura della indennita'
di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1
l'espropriato puo' chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi
dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, puo'
proporre l'opposizione alla stima. (R)
4. In assenza della istanza del proprietario, l'autorita'
espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla
commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro
il termine di trenta giorni, e da' comunicazione della medesima
determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme
degli atti processuali civili. (R)

Sezione II
Del decreto di esproprio

Art. 23 (L-R)
Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
1. Il decreto di esproprio:
a) e' emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della
dichiarazione di pubblica utilita';
b) indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo
preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il
progetto dell'opera;
c) indica quale sia l'indennita' determinata in via provvisoria o
urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o
successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata
presso la Cassa depositi e prestiti;
d) da' atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di
determinare in via definitiva l'indennita' di espropriazione,
precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o
successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata
presso la Cassa depositi e prestiti;
e) da' atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti
dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della
indennita' provvisoria;
f) dispone il passaggio del diritto di proprieta', o del diritto
oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il
medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
g) e' notificato al proprietario nelle forme degli atti
processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo,
del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
h) e' eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario
dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'articolo 24.
(L)
2. Il decreto di esproprio e' trascritto senza indugio presso
l'ufficio dei registri immobiliari. (L)
3. La notifica del decreto di esproprio puo' avere luogo
contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del
proprietario o del possessore del bene, nel verbale si da' atto
dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono
essere differite di dieci giorni. (L)
4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei
libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del
beneficiario dell'esproprio. (R)
5. Un estratto del decreto di esproprio e' trasmesso entro cinque
giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova
il bene. L'opposizione del terzo e' proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennita' resta
fissata nella somma depositata. (L)

Art. 24 (L-R)
Esecuzione del decreto di esproprio
1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa
dell'autorita' espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di
immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene puo' essere compilato anche
successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso,
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti
in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di
rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano
dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare
alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando,
malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad
essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne
aveva la disponibilita'. (L)
5. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di esproprio,
indica la data in cui e' avvenuta l'immissione in possesso e
trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri
immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio ne da'
comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma
1. (R)
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre
anni puo' essere emanato un ulteriore atto che comporta la
dichiarazione di pubblica utilita'. (L)

Art. 25 (L)
Effetti dell'espropriazione per i terzi
1. L'espropriazione del diritto di proprieta' comporta l'estinzione
automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti
sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui
l'espropriazione e' preordinata. (L)
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non
incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto
di esproprio. (L)
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti
relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente
sull'indennita'. (L)
4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto
convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla
richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi
pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di
attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i
servizi interferenti e delle relative modalita' tecniche. Il soggetto
proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati
entro sessanta giorni, puo' provvedervi direttamente, attenendosi
alle modalita' tecniche eventualmente definite ai sensi del presente
comma. (L)

Capo V
Il pagamento dell'indennita' di esproprio

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 26 (R)
Pagamento o deposito dell'indennita' provvisoria
1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione
dell'atto determinativo dell'indennita' provvisoria, l'autorita'
espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il
pagamento delle indennita' che siano state accettate, ovvero il
deposito delle altre indennita' presso la Cassa depositi e prestiti.
(R)
2. L'autorita' espropriante ordina il pagamento diretto
dell'indennita' al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni
responsabilita' in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e puo'
disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine
all'uopo stabilito. (R)
3. Se il bene e' gravato di ipoteca, al proprietario e' corrisposta
l'indennita' previa esibizione di una dichiarazione del titolare del
diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la
riscossione della somma. (R)
4. Se il bene e' gravato da altri diritti reali, ovvero se sono
presentate opposizioni al pagamento della indennita', in assenza di
accordo sulle modalita' della sua riscossione, il beneficiario
dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e
prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformita'
alla pronuncia dell'autorita' giudiziaria, adita su domanda di chi vi
abbia interesse. (R)
5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario
puo' in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva
di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente
spettante. (R)
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme
ricevute a titolo di indennita' di espropriazione e in relazione alle
quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario
produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilita' in
relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e' data immediata
notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed e' curata la
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene. (R)
8. Il provvedimento dell'autorita' espropriante diventa esecutivo
col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative
formalita', se non e' proposta dai terzi l'opposizione per
l'ammontare dell'indennita' o per la garanzia. (R)
9. Se e' proposta una tempestiva opposizione, l'autorita'
espropriante dispone il deposito delle indennita' accettate o
convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento
dell'indennita' accettata o determinata dai tecnici, entro il termine
di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha
ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto,
entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della
indennita'. (R)
11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore
dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o
pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante
emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

Art. 27 (R)
Pagamento o deposito definitivo dell'indennita'
a seguito della perizia di stima
1. La relazione di stima e' depositata dai tecnici presso l'ufficio
per le espropriazioni. L'autorita' espropriante da' notizia
dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di
ricevimento e segnala la facolta' di prenderne visione ed estrarne
copia. (R)
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito,
l'autorita' espropriante, in base alla relazione peritale e previa
liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del
responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennita',
ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore
dell'espropriazione, degli arti comprovanti l'eseguito deposito o
pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante
emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

Art. 28 (R)
Pagamento definitivo della indennita'
1. L'autorita' espropriante autorizza il pagamento della somma
depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia
divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione
dell'indennita' di espropriazione, ovvero non sia stata
tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato
concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la
distribuzione dell'indennita'. (R)
2. L'autorizzazione e' disposta su istanza delle parti interessate,
su proposta del responsabile del procedimento successiva alla
audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di
opposizioni di terzi. (R)
3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:
a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che
non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di
terzi;
b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti
che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)

Art. 29 (L)
Pagamento dell'indennita' a seguito
di procedimento giurisdizionale
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano
opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate
sulla distribuzione, il pagamento delle indennita' agli aventi
diritto e' disposto dall'autorita' giudiziaria, su domanda di chi ne
abbia interesse. (L)

Sezione II
Pagamento dell'indennita' a incapaci a enti e associazioni

Art. 30 (R)
Regola generale
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un
interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non
abbia la libera facolta' di alienare immobili, gli atti del
procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione. (R)

Art. 31 (R)
Disposizioni sulla indennita'
1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati
nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale
civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione
dell'indennita' offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per
la conclusione dell'accordo di cessione. (R)
2. Se lo Stato o un altro ente pubblico e' titolare del bene, si
applicano le disposizioni riguardanti la transazione. (R)
3. Le somme depositate per le indennita' di beni espropriati
spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o
ad una associazione che non abbia la libera facolta' di alienare
immobili, non possono essere riscosse dal tutore o dagli altri
amministratori, salvo che siano impiegate con le formalita'
prescritte dalle leggi civili. (R)
4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennita'
determinata dai tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la
conversione delle indennita' in titoli del debito pubblico. (R)

Capo VI
Dell'entita' dell'indennita' di espropriazione

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 32 (L)
Determinazione del valore del bene
1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennita'
di espropriazione e' determinata sulla base delle caratteristiche del
bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione
del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di
qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare
gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi
alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di
espropriazione di un diritto diverso da quello di proprieta' o di
imposizione di una servitu'. (L)
2. Il valore del bene e' determinato senza tenere conto delle
costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti,
avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze,
che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore
indennita'. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una
maggiore indennita', le costruzioni, le piantagioni e le migliorie
che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la
comunicazione dell'avvio del procedimento. (L)
3. Il proprietario, a sue spese, puo' asportare dal bene i
materiali e tutto cio' che puo' essere tolto senza pregiudizio
dell'opera da realizzare. (L)

Art. 33 (L)
Espropriazione parziale di un bene unitario
1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore
della parte espropriata e' determinato tenendo conto della relativa
diminuzione di valore. (L)
2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e
speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al
valore della parte espropriata e' detratto l'importo corrispondente
al medesimo vantaggio. (L)
3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa
risulti superiore ad un quarto della indennita' dovuta ed il
proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante puo' non
accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai
tre quarti dell'indennita' dovuta. In ogni caso l'indennita' dovuta
dall'espropriante non puo' essere inferiore alla meta' di quella che
gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)

Art. 34 (L)
Soggetti aventi titolo all'indennita'
1. L'indennita' di esproprio spetta al proprietario del bene da
espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'accordo di
cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere
fatti valere esclusivamente sull'indennita'. (L)
3. L'espropriante non e' tenuto ad intervenire nelle controversie
tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a
causa del riparto tra di loro dell'indennita'. (L)
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un
diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennita'
aggiuntiva, puo' far valere il suo diritto sull'indennita' di
esproprio e puo' proporre l'opposizione alla stima, ovvero
intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)

Art. 35 (L)
Regime fiscale
1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia
corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a
titolo di indennita' di esproprio, ovvero di corrispettivo di
cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione
coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica,
un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura
urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come
definite dagli strumenti urbanistici. (L)
2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella
misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione
dei redditi, il contribuente puo' optare per la tassazione ordinaria,
col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il
pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della
conseguente ordinanza di assegnazione. (L)
4. Le modalita' di adempimento degli obblighi previsti nei commi
precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro delle
finanze. (L)
5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il
versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per
le sanzioni da irrogare. (L)
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma
di cui al comma 1 e l'indennita' di occupazione costituiscono reddito
imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L)

Sezione II
Opere private di pubblica utilita'

Art. 36 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio per la
realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni
dell'edilizia residenziale pubblica.
1. Se l'espropriazione e' finalizzata alla realizzazione di opere
private di pubblica utilita', che non rientrino nell'ambito
dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o
comunque denominata, l'indennita' di esproprio e' determinata nella
misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le
disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L)

Sezione III
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area
edificabile o legittimamente edificata.

Art. 37 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso
di esproprio di un'area edificabile
1. L'indennita' di espropriazione di un'area edificabile e'
determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto
nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore
venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi
degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre
1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. (L)
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato
concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per
fatto non imputabile all'espropriato o perche' a questi sia stata
offerta una indennita' provvisoria che, attualizzata, risulti
inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.
(L)
3. Ai soli fini dell'applicabilita' delle disposizioni della
presente sezione, si considerano le possibilita' legali ed effettive
di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di
esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il
rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono
le possibilita' legali di edificazione quando l'area e' sottoposta ad
un vincolo di inedificabilita' assoluta in base alla normativa
statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di
programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il
piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano
regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano
attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte
limitata del territorio comunale per finalita' di edilizia
residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un
qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio
di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di
edifici o manufatti di natura privata. (L)
5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilita' di fatto
dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del
Ministro dei lavori pubblici. (L)
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5, si verifica se sussistano le possibilita' effettive di
edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)
7. L'indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore indicato
nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione
formale dell'indennita' nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e
dall'art. 22, comma 1, qualora il valore dichiarato risulti
contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennita' di
espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L)
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni e' stata pagata
dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore
dell'imposta da pagare sull'indennita', la differenza e' corrisposta
dall'espropriante all'espropriato. (L)
9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli,
spetta al proprietario coltivatore diretto una indennita' pari al
valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
effettivamente praticato. La stessa indennita' spetta al fittavolo,
al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura,
sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo
direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di
quello dei familiari. (L)

Art. 38 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio
di un'area legittimamente edificata
1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente
edificata, l'indennita' e' determinata nella misura pari al valore
venale. (L)
2. Qualora la costruzione sia stata realizzata in assenza della
concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in
difformita', l'indennita' e' calcolata tenendo conto della sola area
di sedime in base all'articolo 37. (L)

Art. 39 (L-R)
Indennita' dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su
particolari aree comprese in zone edificabili.
1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso
di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un
vincolo sostanzialmente espropriativo e' dovuta al proprietario una
indennita', commisurata all'entita' del danno effettivamente
prodotto. (L)
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennita' negli
atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorita' che
ha disposto la reiterazione del vincolo e' tenuta a liquidare
l'indennita', entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia
ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla
entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche
gli interessi legali. (R)
3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui
distretto si trova l'area, il proprietario puo' impugnare la stima
effettuata dall'autorita'. L'opposizione va proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla
notifica dell'atto di stima. (L)
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il
proprietario puo' chiedere alla corte d'appello di determinare
l'indennita'. (L)
5. Dell'indennita' liquidata al sensi dei commi precedenti non si
tiene conto se l'area e' successivamente espropriata. (L)

Sezione IV
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un area non
edificabile

Art. 40 (L)
Disposizioni generali
1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennita'
e' determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto
delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei
manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione
all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o
l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L)
2. Se l'area non e' effettivamente coltivata, l'indennita' e'
commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi
legittimamente realizzati. (L)
3. Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per la
determinazione dell'indennita' provvisoria. (L)
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a
titolo principale spetta un'indennita' aggiuntiva, determinata in
misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura effettivamente praticata. (L)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennita' e'
aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta
relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)

Art. 41 (L-R)
Commissione competente alla determinazione del valore agricolo
1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione
composta:
a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la
presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo
delegato;
c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari
della Provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati
dalla Regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste,
nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative. (L)
2. La Regione puo' nominare altri componenti e disporre la
formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della
commissione prevista dal comma 1. (L)
3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il
dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la
costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione
del personale necessario. (R)
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo
l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di
statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina
il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni,
considerati non oggetto di contratto agrari, secondo i tipi di
coltura effettivamente praticati. (R)

Art. 42 (L)
Indennita' aggiuntive
1. Spetta una indennita' aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o
della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in
parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della
data in cui vi e' stata la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)
2. L'indennita' aggiuntiva e' pari a quella spettante al
proprietario ed e' corrisposta a seguito di una dichiarazione
dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei
relativi presupposti. (L)

Capo VII
Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse
pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio.

Art. 43 (L)
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un
bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza
del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilita', puo' disporre che esso vada acquisito al suo
patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i
danni. (L)
2. L'atto di acquisizione:
a) puo' essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da
cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia
dichiarato la pubblica utilita' di un'opera o il decreto di
esproprio;
b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita
utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale
essa si e' verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il
pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per
l'eventuale azione gia' proposta;
d) e' notificato al proprietario nelle forme degli atti
processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprieta';
f) e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri
immobiliari;
g) e' trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 8,
comma 1. (L)
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1
e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un
bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione
che ne ha interesse o chi utilizza il bene puo' chiedere che il
giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della
domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con
esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione
del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al
risarcimento del danno, l'autorita' che ha disposto l'occupazione
dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto
risarcimento del danno. Il decreto e' trascritto nei registri
immobiliari, a cura e spese della medesima autorita'. (L)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in
quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per
finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata e
convenzionata nonche' quando sia imposta una servitu' di diritto
privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere
utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
(L)
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi
previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno e'
determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per
scopi di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno
edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3,
4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno
in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)

Capo VIII
Indennita' dovuta al titolare del bene non espropriato

Art. 44 (L)
Indennita' per l'imposizione di servitu'
1. E' dovuta una indennita' al proprietario del fondo che, dalla
esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita', sia gravato da
una servitu' o subisca una permanente diminuzione di valore per la
perdita o la ridotta possibilita' di esercizio del diritto di
proprieta'. (L)
2. L'indennita' e' calcolata senza tenere conto del pregiudizio
derivante dalla perdita di una utilita' economica cui il proprietario
non ha diritto. (L)
3. L'indennita' e' dovuta anche se il trasferimento della
proprieta' sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei
casi previsti dall'articolo 43. (L)
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le
servitu' disciplinate da leggi speciali. (L)
5. Non e' dovuta alcuna indennita' se la servitu' puo' essere
conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di
quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua
direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro
esecuzione. (L)
6. L'indennita' puo' anche essere concordata fra gli interessati
prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure
di contenimento del danno. (L)

Capo IX
La cessione volontaria

Art. 45 (L)
Disposizioni generali
1. Fin da quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e
fino alla data in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il
proprietario ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario
dell'espropriazione un accordo di cessione del bene o della sua quota
di proprieta'. (L)
2. Il corrispettivo dell'accordo di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai sensi
dell'articolo 37, senza la riduzione del quaranta per cento;
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, e'
calcolato nella misura venale del bene;
c) se riguarda un'area non edificabile, e' calcolato aumentando
del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40,
commi 1 e 2;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente
dal proprietario, e' calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto
ai sensi dell'articolo 40, comma 1. (L)
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di
esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma
entro il termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X.
(L)

Capo X
La retrocessione

Art. 46 (L)
La retrocessione totale
1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' stata
realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente
dalla data in cui e' stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero
se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita' della sua
esecuzione, l'espropriato puo' chiedere che sia accertata la
decadenza della dichiarazione di pubblica utilita' e che siano
disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una
somma a titolo di indennita'. (L)
2. Dall'avvio dei lavori di cui al comma 1 decorre il termine di
validita' di cinque anni dell'autorizzazione prevista dall'articolo
16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. (L)

Art. 47 (L-R)
La retrocessione parziale
1. Quando e' stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica
utilita', l'espropriato puo' chiedere la restituzione della parte del
bene, gia' di sua proprieta', che non sia stata utilizzata. In tal
caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed
al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non
servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita' e
che possono essere ritrasferiti, nonche' il relativo corrispettivo.
(L)
2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua
originaria istanza all'autorita' che ha emesso il decreto di
esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi
trenta giorni. (R)
3. Se non vi e' l'indicazione dei beni, l'espropriato puo' chiedere
all'autorita' che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la
parte del bene espropriato che non serve piu' per la realizzazione
dell'opera pubblica o di pubblica utilita'. (L)

Art. 48 (L)
Disposizioni comuni per la retrocessione totale
e per quella parziale
1. Il corrispettivo della retrocessione, se non e' concordato dalle
parti, e' determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla
commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi
vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la
determinazione dell'indennita' di esproprio e con riguardo al momento
del ritrasferimento. (L)
2. Avverso la stima, e' proponibile opposizione alla corte
d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per
realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilita',
il Comune puo' esercitare il diritto di prelazione, entro il termine
di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli e' notificato
l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati
identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine
di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha
determinato il corrispettivo. Le aree cosi' acquisite fanno parte del
patrimonio indisponibile. (L)

Capo XI
L'occupazione temporanea

Art. 49 (L-R)
L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
1. L'autorita' espropriante puo' disporre l'occupazione temporanea
di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate
ai sensi dell'articolo 12, se cio' risulti necessario per la corretta
esecuzione dei lavori previsti. (L)
2. Al proprietario del fondo e' notificato, nelle forme degli atti
processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione dell'ordinanza che
dispone l'occupazione temporanea. (L)
3. Al momento della immissione in possesso, e' redatto il verbale
sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)
4. Il verbale e' redatto in contraddittorio con il proprietario o,
nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due
testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono
partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti
reali o personali sul bene da occupare. (R)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in
quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e
in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti
ragioni di pubblica utilita'. (L)

Art. 50 (L-R)
Indennita' per l'occupazione
1. Nel caso di occupazione di un'area, e' dovuta al proprietario
una indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe
dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di
mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la
commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina
l'indennita' e ne da' comunicazione al proprietario, con atto
notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
3. Contro la determinazione della commissione, e' proponibile
l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 54 in quanto compatibili. (L)

Titolo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 51 (L-R)
L'espropriazione per opere militari
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilita' delle
opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da
espropriare. (L)
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle
indennita' da corrispondere e' trasmesso al Sindaco nel cui
territorio essi si trovano. (R)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dal titolo II. (L)
4. Nulla e' innovato in ordine alla disciplina sulle servitu'
militari. (L)

Art. 52 (L)
L'espropriazione di beni culturali
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse
archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico
approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo
unico. (L)

Titolo IV
DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DEI DIRITTI
E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI

Art. 53 (L)
Disposizioni processuali
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i
provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla
applicazione delle disposizioni del testo unico. (L)
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'articolo 4 della legge
21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilita'. (L)
3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa. (L)

Art. 54 (L)
Opposizioni alla stima
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo
27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore
dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo' impugnare
innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene
espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di
determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la
liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la
determinazione giudiziale dell'indennita'. (L)
2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla
notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima
peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L)
3. L'opposizione alla stima e' proposta con atto di citazione
notificato all'autorita' espropriante, al promotore
dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario
dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero
notificato all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se
attore e' il promotore dell'espropriazione. (L)
4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario
dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento
dell'indennita'. (L)
5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla
stima, l'indennita' e' fissata definitivamente nella somma risultante
dalla perizia. (L)

Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 (L)
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di
pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di
esproprio o dichiarativo della pubblica utilita' alla data del
30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del
danno si applicano i criteri previsti dall'articolo 43, con
esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento
dell'importo nella misura del dieci per cento. (L)
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del
1o gennaio 1997. (L)

Art. 56 (L)
Disposizioni sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione
1. Il soggetto gia' espropriato alla data dell'entrata in vigore
della legge 8 agosto 1992, n. 359, puo' accettare l'indennita'
provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di
cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora
contestabile la determinazione dell'indennita' di esproprio. (L)

Art. 57 (L)
Ambito di applicazione della normativa
sulle diverse fasi del procedimento
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche se
e' stato gia' apposto su un bene un vincolo preordinato
all'esproprio, ovvero se gia' vi e' stata la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera, per le fasi procedimentali non ancora
concluse. (L)
2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad
autorita' diverse dal presidente della Regione la competenza ad
adottare atti del procedimento espropriativo. (L)

Art. 58 (L)
Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano
abrogati:
1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni
ed integrazioni;
2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;
5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;
6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;
11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;
16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;
19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come
modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1 del
regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;
20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89;
23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8
della legge 12 marzo 1911, n. 258;
25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n.
445;
27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407;
32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
48) l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;
49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio
decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'articolo 2 del
decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del
decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall'articolo 27 del
decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2, lettere a) e c),
della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del
decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11 dicembre
1952, n. 2467;
50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219,
convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio
decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;
53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267;
54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;
55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;
57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n.
1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;
59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre
norme riguardanti l'espropriazione;
60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla
legge 2 aprile 1968, n. 426;
62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
63) l'articolo 7 del decreto legislativo 1o marzo 1945, n. 154;
64) l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;
65) l'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n.
1598;
66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n.
409;
67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;
68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;
69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
70) l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n.
408;
71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;
73) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;
74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;
75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;
76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;
77) l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166;
78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
79) l'articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n.
640;
80) l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;
81) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come
modificato dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;
83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge
10 ottobre 1969, n. 739;
84) l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;
85) l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
86) la legge 1o dicembre 1961, n. 1441;
87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come
sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;
88) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25
febbraio 1965, n. 138;
89) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1965, n. 342;
90) l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1966, n.
128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;
91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio
1967, n. 104;
92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n.
1641;
93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
94) gli articoli 11 e 13 del decreto legge 27 febbraio 1968, n.
79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241;
95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;
96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
97) l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;
98) l'articolo 64, primo comma, del decreto legge 26 ottobre
1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
100) l'articolo 15, secondo comma, della legge 1o giugno 1971, n.
291;
101) l'articolo 1 ter del decreto legge 28 dicembre 1971, n.
1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13;
102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1036;
103) l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
104) l'articolo 4 del decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8,
convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;
105) l'articolo 4, primo comma del decreto legge 2 maggio 1974,
n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;
106) l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;
107) l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge
3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;
109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
110) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
15 agosto 1978, n. 988:
111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979,
n. 468;
112) l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n.
146;
113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;
114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto legge 26 novembre
1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
115) il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella
legge 12 marzo 1981, n. 58;
116) l'articolo 80 del decreto legge 18 marzo 1981, n. 75, come
convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito
nell'articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo
30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione
dell'indennita' di esproprio;
117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella
legge 28 settembre 1981, n. 535;
118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella
legge 29 luglio 1982, n. 481;
119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;
120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;
121) il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella
legge 27 febbraio 1984, n. 18;
122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto legge
28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n.
80;
123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre
1984, n. 901, convertito nella legge 1o marzo 1985, n. 42;
124) l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372;
125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto legge
28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n.
119;
126) l'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;
127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n.
458;
128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396,
per la parte riguardante la determinazione dell'indennita' di
esproprio;
130) la legge 2 maggio 1991, n. 158;
131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
413;
132) la legge 2 maggio 1991, n. 158;
133) l'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333,
come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;
140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;
141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti
gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica
utilita' o di indifferibilita' e urgenza, all'esproprio
all'occupazione d'urgenza, nonche' quelle riguardanti la
determinazione dell'indennita' di espropriazione o di occupazione
d'urgenza.

Art. 59.
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 1o gennaio 2002.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

 

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