D.P.R. 20 agosto
2001 n 384
Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di spese in economia
Art. 1. Oggetto del regolamento
1. Il presente
regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle
spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli
istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508.
2.
Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
nonché la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Art. 2. Area e forme della
procedura
1. Il ricorso al
sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di
beni e servizi e' ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di
importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con
provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze.
2.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia può
essere effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
3.
Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con
materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale
proprio.
4.
Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono
mediante affidamento a persone o imprese.
Art. 3. Limiti di applicazione
1. Per le
amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per
l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di
importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. E' fatto salvo, per il
settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di
applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.
2.
Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente
frazionata.
3.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il
limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla
successiva normativa comunitaria in materia.
Art. 4. Responsabile del
servizio
Le amministrazioni
operano a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione.
Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle
rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti
a cio' preposti a fini di orientamento e della valutazione della
congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
Art. 5. Svolgimento della
procedura del cottimo fiduciario
1. Per l'esecuzione a
cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque
preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera
d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione,
le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le
modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la
dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di
uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2.
Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata
semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone
l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare
i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
3.
Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di
nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle
caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della
spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
4.
Il limite di importo di cui al comma 3 e' elevato a 40.000 euro, con
esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad
impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
5.
Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le categorie di
beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si ricorre a
trattativa diretta in relazione alla dichiarazione di segretezza
nell'interesse della sicurezza interna dello Stato, nonché le
eventuali, ulteriori formalità procedurali da pretermettere.
Art. 6. Scelta del contraente e
mezzi di tutela
1. L'esame e la scelta
dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che
provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
2.
La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa,
in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
3.
Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto,
l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale
e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso
all'esecuzione in danno previa diffida.
Art. 7. Casi particolari
Il ricorso al sistema
di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è
altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente
rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente
per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) completamento delle
prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia
possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del
contratto medesimo;
c) acquisizioni di beni o
servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti
scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta
del contraente;
d) eventi oggettivamente
imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo
a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica
o del patrimonio storico, artistico e culturale.
Art. 8. Verifica della
prestazione
1. I beni e servizi
sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare
esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono
necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con
esclusione dell'IVA.
2.
Il collaudo e' eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.
3.
Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano
partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
Art. 9. Termini di pagamento
I pagamenti sono
disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione
di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di
presentazione delle fatture.
Art. 10. Procedure contabili
Al pagamento delle
spese in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse
a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 11. Disposizioni di
coordinamento
1. I richiami,
contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito
della data di entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, si intendono riferiti al presente regolamento.
2.
Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe
disposizioni della normativa
sui contratti e sulla contabilità di Stato richiamate da specifiche
norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in
economia.
3.
Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i
richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati
da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.
4.
Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il limite di
importo non può eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso importo
fissato dalla normativa comunitaria in materia.
5.
Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il
provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, e' adottato con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6.
I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali
istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
nell'ambito dei principi generali di compatibilità pubblica desumibili
dal presente regolamento.
Art. 12. Ulteriore ambito di
applicazioni
Le disposizioni del
presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni
pubbliche non statali che così dispongano nell'ambito della propria
autonomia e salvo che non aderiscano al
sistema convenzionale di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.
Art. 13. Disposizioni
transitorie e finali
Nelle more
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, e
comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, può farsi ricorso al sistema di spese in economia
previsto dalla previgente disciplina regolamentare in materia.
Art. 14. Abrogazioni
1. Ai sensi
dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sono abrogati: il decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 2000, n. 421; i commi 2 e 3
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2000, n. 120; gli articoli da 9 a 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550; l'articolo 43 del decreto
ministeriale 23 luglio 1997, n. 287; il decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1995, n. 389; il decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1994, n. 42; l'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573; il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359; il decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993, n. 600; il decreto del
Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552; il decreto del
Presidente della Repubblica 12 luglio 1991, n. 354; il decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 523; il
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299; il
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 450; gli
articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1990, n. 451; il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1989, n. 391; il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71; il decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1986, n. 746; il decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 1986, n. 139; il decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36; il decreto del Presidente della
Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464; il regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985,
n. 90, ad eccezione dell'articolo 13; il decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1984, n. 830; il decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1984, n. 721; il regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988,
n. 571; il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 469; il regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977,
n. 359, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1980, n. 393; gli articoli da 131 a 134 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077; il decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, come modificato ed
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n.
343; l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1965, n. 1481; il decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1965, n. 993; il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805; l'articolo
12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058; l'articolo 16 del regio
decreto 29 dicembre 1927, n. 2452; il comma 1 dell'articolo 61, del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, limitatamente alle parole: "o
ad economia" e il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle
parole: "o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad
economia"; l'articolo 121 del medesimo regio decreto limitatamente
alle parole:"o in economia"; l'articolo 8 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440.
2.
Sono altresì abrogate le disposizioni, relative al sistema di spese in
economia di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento,
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n.
116.
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