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   Normativa Appalti  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 18 dicembre 2001, n.462
Sentenza della Corte di giustizia europea (Sesta Sezione) 12 luglio 2001 (c-n. 399/98) sulla realizzazione diretta da parte di un privato di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di concessione dovuto. Appalto di lavori pubblici, ai sensi della direttiva 93/37. Indirizzi e chiarimenti operativi.

Con la sentenza del 12 luglio 2001 (c-399/98), la Corte di
giustizia della Comunita' europea - Sesta Sezione, ha ritenuto che la
direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, osta ad una
normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle
procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una
concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la
realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione a scomputo totale
o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione,
nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia
fissata dalla direttiva di cui trattasi.
La sentenza e' relativa alla realizzazione di un'opera di
urbanizzazione di importo, stimato in base ai prezzi e alle modalita'
di computo approvati dalle amministrazioni comunali, pari o superiore
a 5.000.000 di ecu. Gli stessi contenuti della sentenza in esame
hanno riguardo agli affidamenti dei relativi incarichi di
progettazione, come disciplinati dalla direttiva del consiglio 18
giugno 1992, 92/50/CEE recepita dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157.
Secondo il dispositivo della sentenza, all'opera urbanizzazione di
importo pari o superiore a 5.000.000 di ecu (pari a L. 9.681.350.000)
si applica, ai fini dell'affidamento, il contenuto della direttiva
del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE.
A tale proposito, comunque, la soglia dei 5.000.000 di ecu non deve
essere considerata con riguardo al complesso delle opere di
urbanizzazione ma con riferimento alla singola opera, come
individuata, da parte del responsabile del procedimento, nell'ambito
della progettazione dell'intervento di trasformazione urbanistica,
secondo criteri di funzionalita', fruibilita' e fattibilita'
dell'opera di urbanizzazione con riferimento all'art. 14, comma 7,
della legge n. 109/1994.
Nel contesto suddetto e', in linea generale, l'amministrazione
comunale che gestisce le procedure di appalto. Nella sentenza citata
- peraltro, premessa la finalita' della Direttiva europea di tutelare
la concorrenza - si sostiene che l'amministrazione comunale possa
affidare al privato lottizzante la realizzazione di un'opera di
urbanizzazione esclusivamente nella forma del mandato alla
realizzazione, a spese di quest'ultimo, per conto del comune e nel
rispetto delle regole europee che si applicano allo stesso comune
concedente.
Il principio di diritto affermato, con riferimento alle opere di
importo superiore a 5.000.000 di ecu, e' fondato sull'assunto che la
realizzazione delle opere crea in ogni caso vantaggio per il privato
che lucra un corrispettivo pari all'esonero dall'obbligo del
versamento di quanto dovuto a titolo di onere di urbanizzazione.
Ne deriva che tale principio non si applica laddove l'affidamento
dell'incarico non assume caratterizzazione onerosa, ossia quando il
privato manifesti la disponibilita' all'esecuzione dell'opera senza
ricevere corrispettivo sub specie di esonero dal pagamento degli
oneri di urbanizzazione.
Attesa la rilevanza della questione, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai fini di certezza del diritto, ha
in corso di elaborazione le espresse modifiche legislative
finalizzate a contemperare le necessita' di tempestivita', garanzia e
contestuale esecuzione delle opere di urbanizzazione nell'ambito di
un piano di lottizzazione convenzionato (o di altro strumento di
programmazione negoziata) con la direttiva europea n. 93/37/CEE.
D'altro canto, il principio di primazia del diritto comunitario
comporta l'immediata operativita' della prescrizione comunitaria e la
conseguente disapplicazione delle disposizioni interne eventualmente
contrastanti, a prescindere dalle modifiche de iure condendo della
legislazione nazionale.
Tuttavia sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia
e' da ritenere impregiudicata la definizione dei lavori che siano
gia' iniziati alla data del 12 luglio 2001 nell'ambito dei piani di
lottizzazioni o di altri interventi di trasformazione urbanistica.

 

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