Legge 21dicembre
2001, n. 443
"Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive"
pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, Suppl.
Ordinario n.279.
Art. 1.
(Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive)
1. Il
Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,
individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare
per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è
operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma,
formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni
interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri
competenti, e inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per
la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede
secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del
territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei
trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non
comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse
necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente
legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.
2.
Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a
definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a
tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto
ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente
alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto
dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno
1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo
1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2,
da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché
alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano
necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della
tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il
concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di
cui al comma 1;
b) definizione delle
procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio
dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione
della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione
dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la
localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia
autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente
i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle
procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto
definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori
sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di
responsabilita' patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE,
integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di
valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare
e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati,
adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA
istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il
supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di
commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo
13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) modificazione della
disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della
facolta', da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta
conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e
varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le
caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della
approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante
gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione
europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un
unico soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina
dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1
della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito
come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle
esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale
è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla
gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati
di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi
finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione
dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato
complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore
e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da
parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di
partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione
dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia
realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori
di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto
alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non
aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di
specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione
di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto
della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei
tempi e la massima flessibilitàdegli strumenti giuridici; in
particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione
che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente
affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di
rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai
requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità
di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo
37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel
corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di
emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della
legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di
restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione
dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle
riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione di
adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione
dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal
contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso
di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto
conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di
corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto
dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto
di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore
relativamente all'opera realizzata, nonche' della possibilita' di
fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in
relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al
concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle
disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede
di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del
rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i
concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la
stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o
affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica;
restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela
cautelare al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di
apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che
consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso
anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3.
I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi,
nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e
criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in
conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti
legislativi di cui al comma 2.
4.
Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma
2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti
l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di
spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate
secondo quanto previsto al comma 1.
5. Ai
fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In
alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta
dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia
di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del
citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo
della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente
disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale
in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli
vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di
ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni
dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da
apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di
piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in
diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli
indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7.
Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La
realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in
particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la
presentazione della denuncia di inizio dell'attività', di cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
10.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere
favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di
venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la
denuncia è priva di effetti.
11. Il
comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è
abrogato.
12. Le
disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto
ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge,
possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono
assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.
13. E'
fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
14.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto
legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7
della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le
modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui
ai commi da 6 a 13.
15. I
soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui
classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione
europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente
competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo
decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si
intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può
essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da
parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni
di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività
non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
attività già in essere.
16. Con
riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché gli
uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica
con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per
cento del fabbisogno stesso.
17. Il
comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis)
dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano
nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non
costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di
applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate,
durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle
attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la
composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
18. Il
rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante
accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti
massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna
B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e
successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito
non richieda un limite inferiore.
19. Per
i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per
reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a
differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento
delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a
qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a
condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la
ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione
ambientale del territorio interessato.
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