Decreto
Legislativo 20 agosto 2002, n. 190
"Attuazione
della legge 21 dicembre 2001, n.
443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 -
Supplemento Ordinario n. 174
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 2 e
3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
maggio 2002;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata
legge n. 443 del 2001;
Acquisito il parere delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443
del 2001;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, dell'ambiente
e della tutela del territorio, per i beni e le attivita' culturali,
dell'interno, della giustizia e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Infrastrutture ed insediamenti produttivi
Art. 1.
Oggetto - Definizioni
1. Il presente decreto
legislativo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la
realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo
13 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle
infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale,
individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1
della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto
sono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra il Governo e
ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali
l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse
nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano,
con le modalita' indicate nelle stesse intese, alle attivita' di
progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle
normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate.
Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e
Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
2. L'approvazione dei progetti
delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa
tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti
delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del
presente decreto legislativo.
3. Le procedure di
aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate
dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
4. Le amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari applicano,
per le proprie attivita' contrattuali ed organizzative, relative alla
realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del
presente decreto legislativo.
5. Le regioni, le province, i
comuni, le citta' metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi
dipendenti ed i loro concessionari applicano, per le proprie attivita'
contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3,
relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le
norme del presente decreto legislativo fino alla entrata in vigore di
una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, per tutte le materie oggetto di
legislazione concorrente. Sono fatte salve le competenze dei comuni,
delle citta' metropolitane, delle province e delle regioni in materia di
progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Per quanto non previsto
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente decreto legislativo e
dai regolamenti di cui all'articolo 15, alle opere di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni e relativi regolamenti e, per i soggetti di cui
al comma 5, le leggi regionali regolanti la materia.
7. Ai fini di cui al presente
decreto legislativo:
a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) programma e' il programma delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di
cui all'articolo 1 della legge delega;
c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le
infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel programma;
e) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il
preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel
programma di cui al comma 1, non aventi carattere interregionale o
internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro
di cui al comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o
province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere
interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di
piu' regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete
interregionale o internazionale;
f) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei
finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati
disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle
attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle
infrastrutture inserite nel programma;
g) soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni aggiudicatrici
ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 93/37/CEE,
nonche' i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione delle
infrastrutture. Sono altresi' soggetti aggiudicatori, ai soli fini di
cui alla presente legge, i diversi soggetti pubblici o privati
assegnatari dei fondi;
h) CIPE e' il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, integrato con i presidenti delle regioni e province autonome
di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e
insediamenti produttivi;
i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni;
l) regolamento e' il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554;
m) concessione e' il contratto di cui all'articolo 19 comma 2,
primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con il quale viene
affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a fronte
unicamente del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto
accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono soggetti
aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo; gli appalti del
concessionario sono regolati dalla direttiva 93/37/CEE e dalle
successive norme del presente decreto;
n) affidamento a contraente generale e' il contratto di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 21 dicembre
2001, n. 443, con il quale viene affidata la progettazione e
realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle
esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. I contraenti generali
non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto
legislativo.
Art. 2.
Attivita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Il Ministero promuove le
attivita' tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita
progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province
autonome interessate con oneri a proprio carico, le attivita' di
supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla
realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra
il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, le regioni possono provvedere alle attivita' di progettazione
delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante
l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge delega. Nello
svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attivita'
al principio di leale collaborazione con le regioni e le province
autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi
indicati dal presente decreto legislativo, la previa intesa delle
regioni o province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1,
il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle
regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da
approvare con le modalita' previste dalla legge delega; promuove e
propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da
parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune
intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti
preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del
presente decreto legislativo e, sulla base dei pareri predetti, cura a
sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo
allo stesso le eventuali prescrizioni per la approvazione del progetto.
Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove
richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le
province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio
carico, alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza delle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della
successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei soggetti
aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita' istruttorie con
azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a
mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le
risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita' progettuali;
propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al
CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle
risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei
limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli
insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle
attivita' produttive, le attivita' di cui al presente comma sono svolte
d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive.
3. Per le attivita' di cui al
presente decreto il Ministero, ove non vi siano specifiche
professionalita' interne, puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle
regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla
base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di
lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura
tecnica di missione e' istituita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di
missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti
a carico dei fondi con le modalita' stabilite con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di
alta specializzazione e professionalita', previa selezione, con
contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio
rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate
nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
4. Per le attivita' di cui al
presente decreto il Ministero, inoltre, puo':
a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione che le
regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a
proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o
di societa' da essa controllata per le attivita' di supporto
tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti aggiudicatori;
c) richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la
collaborazione della Unita' tecnica finanza di progetto, allo scopo
riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
anche in deroga all'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al fine di agevolare la
realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti, nonche' i presidenti delle regioni o province autonome
interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina
di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e
provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le
occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le
opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta
di nomina del commissario straordinario e' formulata d'intesa con il
presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della citta'
metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti
dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e
sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente
sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
7. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministri competenti nonche', per le infrastrutture
di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle
regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i
commissari straordinari ad adottare, con le modalita' ed i poteri di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei
soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura
necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari
riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano secondo le direttive
dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove
esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor,
acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e
parere.
9. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario
individua il compenso ed i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi, a
carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' istituito, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il bilancio dello
Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari
straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza ed il supporto
coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali
interessate.
Art. 3.
Progetto preliminare - Procedura di VIA e localizzazione
1. I soggetti aggiudicatori
trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla
approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture
di competenza; per le opere gia' previste nel primo programma, il
termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il
termine e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la
redazione del progetto preliminare ed eventualmente non gia'
disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi
destinata alle attivita' progettuali, nei limiti delle risorse
disponibili, anche a rimborso di somme gia' anticipate dalle regioni ai
sensi dell'articolo 2, comma 1.
2. Ove il soggetto
aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto
preliminare, la proposta di un promotore, ne da' immediata comunicazione
al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui
all'articolo 8, comma 1.
3. Il progetto preliminare
delle infrastrutture, oltre a quanto gia' previsto ai sensi
dell'articolo 16 della legge quadro, dovra' evidenziare, con apposito
adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia,
dovra' inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa
dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per
le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e
sociale e dovra' includere le infrastrutture ed opere connesse,
necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni
nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di
impatto ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche da studio
di impatto ambientale e, una volta emessi i regolamenti di cui
all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente
previsti e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge
nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione del
progetto preliminare non e' richiesta la comunicazione agli interessati
alle attivita' espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. I soggetti aggiudicatori
rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero
delle attivita' produttive ed al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, nonche' alle regioni o province autonome competenti per
territorio. Il medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori
delle interferenze ai fini di cui al successivo articolo 5. Le
amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al
Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare;
le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale
sono rese nel rispetto delle previsioni del Capo II del presente decreto
legislativo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei
casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o
di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta
al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia
pervenuto nel termine prescritto una o piu' delle valutazioni o pareri
di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita i
soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi
trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria
proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non
e' sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito
secondo le previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il
CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla
localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si
realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al
comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si
siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso
delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o
internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla valutazione
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attivita'
istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia
autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura del
Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei
quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e la
eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita'
dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse
formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie
motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove
anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia
autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro
sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza
di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la
Commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture ed insediamenti produttivi, in
caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si
provvede, entro i successivi sei mesi ed a mezzo di un collegio tecnico
costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della
eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita'
dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse
formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al
CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la
sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di
nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio
della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o
insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina,
ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della
compatibilita' ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua
localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti
urbanistici vigenti ed adottati; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative
eventuali fasce di rispetto. Ai fini ambientali, si applica l'articolo
18, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture,
l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di
ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti
inquinati e puo' essere rilasciata dalla autorita' espropriante ovvero
dal concessionario delegato alle attivita' espropriative, ai soggetti o
alle societa' incaricate della predetta attivita' anche prima della
redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano
la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della
medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della
progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di
cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi
inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di
deposito, e' rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma
interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 4, comma 5. In caso di
mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta la autorizzazione e'
rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le
modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa,
significativi a livello ambientale, sono altresi' comunicati al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della
procedura di valutazione di impatto ambientale.
Art. 4.
Progetto definitivo - Pubblica utilita' dell'opera
1. Il progetto definitivo delle
infrastrutture e' integrato da una relazione del progettista attestante
la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni
dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento
alla compatibilita' ambientale ed alla localizzazione dell'opera. E'
corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure
mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e
sociale.
2. L'avvio del procedimento di
dichiarazione di pubblica utilita' e' comunicato dal soggetto
aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai
privati interessati alle attivita' espropriative ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241; la comunicazione e' effettuata con le stesse forme
previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati
interessati dalle attivita' espropriative possono presentare
osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra' valutarle per ogni
conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano
alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo e'
rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o
contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal
progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni
competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e
tipo, nonche' ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio
di novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche
amministrazioni competenti ed i gestori di opere interferenti possono
presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni
per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano
la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e
delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare.
Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita
Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal
ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa
non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.
4. La Conferenza di servizi di
cui al comma 3 ha finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le
previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1999, n.
241, in materia di Conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi
alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il termine di
cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei
gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute
nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE
che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o
modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione
di pubblica utilita'.
5. L'approvazione del progetto
definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione
e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli
insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. In caso di
dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 6. Gli enti locali provvedono
all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed
hanno facolta' di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario
o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine
necessari.
Art. 5.
Interferenze
1. Ad integrazione e parziale
deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e
gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle
infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare e'
rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle
interferenze gia' note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo
di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di
interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o
insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore
per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze
rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle
attivita' progettuali di propria competenza.
3. Il progetto definitivo e'
corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto
aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di
novanta giorni di cui all'articolo 4, comma 3, nonche' dal programma
degli spostamenti ed attraversamenti e di quant'altro necessario alla
risoluzione delle interferenze.
4. I gestori di servizi
pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio devono
rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al
comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche
indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la
risoluzione delle interferenze, sempreche' il soggetto aggiudicatore si
impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto
del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi
del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni
subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al
regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre
facolta' di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo
al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni,
del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.
Art. 6.
Modalita' di realizzazione
1. In deroga alle previsioni di
cui all'articolo 19 della legge quadro, la realizzazione delle
infrastrutture e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.
Art. 7.
Concessione
1. La concessione di
costruzione e gestione di infrastrutture e' regolata dagli articoli 19,
20, 21 e dal 37-bis al 37-nonies, nonche' dalle altre
norme dettate in materia dalla legge quadro, modificate ed integrate
come previsto dal presente articolo.
2. Il concessionario assume a
proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo
eventualmente da accordare al concessionario e la durata della
concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano
economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo
articolo 10, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione.
Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale
prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso
soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.
3. Nei rapporti del
concessionario con i propri appaltatori:
a) il soggetto aggiudicatore puo' alternativamente:
imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti ad
una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori, pur
prevedendo la facolta' per i candidati di aumentare tale percentuale in
sede di offerta. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto;
invitare i candidati a dichiarare la percentuale, ove sussista, del
valore globale dei lavori che essi intendono affidare a terzi;
b) le procedure di appalto del concessionario ed i rapporti dello
stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio
contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui alla direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993;
norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e
subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o
contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal
contratto e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto; alle
stesse procedure e rapporti non si applicano le norme della legge quadro
e del regolamento;
c) i rapporti di collegamento del concessionario con le imprese
esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo 3, comma
6, della medesima direttiva 93/37/CEE. L'elenco limitativo di tali
imprese e' unito alle candidature per la concessione. Tale elenco e'
aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente
nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la
realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra
concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9
dell'articolo 9 del presente decreto. Ove il contraente generale sia
un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il
subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara
ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette
dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti del
concessionario dalla direttiva 93/37/CEE.
4. Per le concessioni gia'
affidate, relative ad infrastrutture, ovvero rinnovate e prorogate ai
sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad
appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei
lavori. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a),
della legge quadro, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in
concessione al di fuori delle ipotesi consentite dalla direttiva
93/37/CEE, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di
uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al
Parlamento.
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche alle concessioni, relative ad
infrastrutture, gia' affidate al momento di entrata in vigore del
presente decreto e derogano agli articoli 24 e 25 della legge quadro.
Art. 8.
Promotore
1. Il Ministero pubblica sul
proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito informatico
individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' nelle
Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture
per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la
presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo
37-bis della legge quadro, precisando, per ciascuna
infrastruttura, il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i
promotori possono presentare le proposte nonche' l'ufficio competente a
riceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere le
informazioni ritenute utili.
2. Il soggetto aggiudicatore
non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine.
E' comunque facolta' del promotore presentare proposta per opere per le
quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo
37-bis della legge quadro.
3. Il soggetto aggiudicatore,
ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 37-ter
della legge quadro, promuove, ove necessaria, la procedura di
valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione
urbanistica, ai sensi dell'articolo 3. A tale fine, il promotore integra
il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro
necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta
del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di
cui all'articolo 3. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette
al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una
nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa
procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della
integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma
del comma 3.
5. La gara di cui all'articolo
37-quater della legge quadro e' bandita entro un mese dalla
delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed
e' regolata dall'articolo 10 del presente decreto legislativo.
Art. 9.
Affidamento a contraente generale
1. Con il contratto di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore,
in deroga all'articolo 19 della legge quadro, affida ad un soggetto
dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di
opere nonche' di adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa
e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel
rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel
progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di
gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo
l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale
provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attivita'
tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per
pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto
progetto non sia stato posto a base di gara;
b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, puo' essere
accordata al contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro
direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da
realizzare;
f) ove richiesto, alla individuazione delle modalita' gestionali
dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli
affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di
tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della
criminalita', secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi
competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore
provvede:
a) alle attivita' necessarie alla approvazione del progetto
definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
base di gara;
b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi
competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione
della criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del programma
di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte
le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.
4. Il contraente generale
risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e
tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente decreto. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente
generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge delega, dal
presente decreto e dall'integrazione del regolamento di cui all'articolo
15, dalle norme della direttiva 93/37/CEE o del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile
regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto
affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 24 e 25
della legge quadro; esse sono regolate dalla direttiva 93/37/CEE o dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dalle disposizioni
seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti
necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto
redatto dallo stesso ed approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre
restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto
aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore le varianti
progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a
ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto
aggiudicatore puo' rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze
del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di
gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalita',
durabilita', manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine
di ultimazione.
6. Il contraente generale
provvede alla esecuzione unitaria delle attivita' di cui al comma 2
direttamente ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della
societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente
generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, cui non sono
applicabili le norme della legge quadro e del relativo regolamento,
salvo per quanto previsto dalla legge delega, dal presente decreto e
dalla integrazione del regolamento di cui all'articolo 15. Al contraente
generale che sia esso stesso soggetto aggiudicatore in forza delle
normative comunitarie si applicano le disposizioni di cui alla direttiva
93/37/CEE, ovvero al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
7. Il contraente generale puo'
eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi
affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta
possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal predetto decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e possono
subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli
appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore
richiede al contraente generale di individuare ed indicare, in sede di
offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per
cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di
eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente
generale, nonche' gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del
contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore
verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi
contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove
risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione sui successivi
pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonche' di
applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle
proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da piu'
soggetti, costituisce una societa' di progetto in forma di societa',
anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata. La societa'
e' regolata dall'articolo 37-quinquies della legge quadro e dalle
successive disposizioni del presente articolo. Alla societa' possono
partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale,
istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative
preventivamente indicate in sede di gara. La societa' cosi' costituita
subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna
autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro
costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del
contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano
solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti del
soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire al soggetto
aggiudicatore garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione
delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il capitale minimo della societa' di progetto e' indicato
nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le
modalita' per la eventuale cessione delle quote della societa' di
progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa'
ed a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli
obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e
collaudata. L'ingresso nella societa' di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari ed altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione puo' tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto
aggiudicatore non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 26, comma 5, della
legge quadro.
12. Il bando determina la quota
di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale
con anticipazione di risorse proprie ed i tempi ed i modi di pagamento
del prezzo. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente
generale o la societa' di progetto possono emettere obbligazioni, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti
dell'articolo 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore
garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del
proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di
avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo
dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono
essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalita' di
operativita' della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma
sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le
garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite
nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Il contraente generale
presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui
all'articolo 30, comma 7-bis della legge quadro, che deve
comprendere la possibilita' per il garante, in caso di fallimento o
inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto
altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale,
scelto direttamente dal garante stesso.
Art. 10.
Procedure di aggiudicazione
1. L'aggiudicazione delle
concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene, a scelta
del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto
concorso; per la scelta della procedura non e' richiesto il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2. Per l'affidamento delle
concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per
l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto
preliminare ovvero quello definitivo. In ogni caso, per la procedura di
appalto-concorso si pone a base di gara il progetto preliminare.
3. I soggetti aggiudicatori
possono stabilire ed indicare nel bando di gara, in relazione
all'importanza e alla complessita' delle opere da realizzare, il numero
minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare
offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il
predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti
da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri
oggettivi predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo
di concorrenti da invitare non potra' essere inferiore a cinque.
4. L'aggiudicazione dei
contratti di cui al comma 1 avviene:
al prezzo piu' basso ovvero
all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base di
una pluralita' di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della
concessione, le modalita' di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonche' l'eventuale
prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 7, comma 2;
f) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere
specifico delle opere da realizzare.
Il soggetto aggiudicatore menziona, nel capitolato d'oneri o nel bando
di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione
nell'ordine decrescente dell'importanza che e' loro attribuita.
5. Per i soggetti aggiudicatori
operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le
norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
6. Per tutti gli altri soggetti
aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente
articolo, le norme di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 16
giugno 1993.
7. Le predette disposizioni
derogano agli articoli 2, 8, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 della legge quadro.
8. Per l'affidamento di
servizi, anche di progettazione, pertinenti le infrastrutture, di
ammontare superiore alla soglia di applicazione della normativa
comunitaria in materia, i soggetti aggiudicatori applicano le norme di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero, se operanti
nei settori ivi previsti, le norme di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158; per gli stessi servizi non si applicano i commi 10,
11 e 12 dell'articolo 17 della legge quadro.
Art. 11.
C o l l a u d o
1. Al collaudo delle
infrastrutture si provvede con le modalita' e nei termini previsti dalla
legge quadro.
2. Per le infrastrutture di
grande rilevanza o complessita', il soggetto aggiudicatore puo'
autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di
supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri
relativi sono a carico dei fondi con le modalita' ed i limiti stabiliti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario
del supporto al collaudo non puo' avere rapporti di collegamento con chi
ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte
l'infrastruttura.
Art. 12.
Risoluzione delle controversie
1. Tutte le controversie
relative all'esecuzione dei contratti la realizzazione delle
infrastrutture possono essere risolte mediante arbitrato rituale di
diritto. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel
presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Qualora sussista la
competenza arbitrale, il giudizio e' demandato ad un collegio composto
da tre membri.
3. Ciascuna delle parti, nella
domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di
propria competenza scelto fra professionisti aventi particolare
esperienza nella materia dei lavori pubblici.
4. Il terzo arbitro con
funzioni di presidente del collegio arbitrale e' nominato, d'accordo,
dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati
amministrativi e contabili, nonche' tra gli avvocati dello Stato nel
caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e
l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in
giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte piu'
diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui
all'articolo 32 della legge quadro e successive modificazioni,
scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Il collegio arbitrale
provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e,
quando occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto
nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.
6. I compensi spettanti agli
arbitri sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 15.
Art. 13.
Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l'approvvigionamento energetico
1. Gli insediamenti produttivi
e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere
private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per
la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio,
alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonche' al
conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato,
necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle
infrastrutture private strategiche si provvede con le modalita' di cui
agli articoli 3 e 4 del presente decreto legislativo; contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale
procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o
dell'infrastruttura privata strategica puo' richiedere e conseguire
tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari all'esercizio
dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la
VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilita'
delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico,
incluse nel programma di cui all'articolo 1, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o
per esso, il concessionario o contraente generale, trasmette al
Ministero e al Ministero delle attivita' produttive, entro il termine di
sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle
infrastrutture di competenza. Il progetto e' trasmesso altresi' alle
amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE ed alle ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni
necessari alla realizzazione ed all'esercizio delle opere, nonche' ai
gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle
disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, il progetto contiene
tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative
procedure ed e' corredato dallo studio di impatto ambientale che e' reso
pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con
adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di
rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del
procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', e'
comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o
contraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, con le stesse forme previste per la VIA
dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377.
4. Il Ministero convoca una
Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto.
La Conferenza di servizi ha finalita' istruttoria ed acquisisce gli atti
e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito
della Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio
di novanta giorni, le amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti hanno facolta' di presentare motivate proposte di
adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della approvazione del
progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche
essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali
individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla
conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte
e le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti e dai gestori
delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni
progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal
concessionario o contraente generale, e formula la propria proposta al
CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali
adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai
sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, si
applicano per l'approvazione del progetto le procedure di cui
all'articolo 18.
5. L'approvazione del CIPE e'
adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra
autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato,
costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di
tutte le attivita' previste nel progetto approvato. In caso di dissenso
della regione o provincia autonoma si provvede con le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 6.
6. Le funzioni amministrative
previste dal presente decreto relative alla realizzazione e
all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle
attivita' produttive.
7. Alle infrastrutture
strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
8. Alle interferenze che
interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche
per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 5 del presente
decreto legislativo.
Art. 14.
Norme in materia processuale
1. Nei giudizi davanti agli
organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure
di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi e relative attivita' di espropriazione,
occupazione ed asservimento:
a) l'udienza di merito del ricorso non richiede la domanda di
fissazione ed avviene non piu' tardi del quarantacinquesimo giorno dalla
data di deposito dello stesso presso la segreteria del giudice
competente;
b) la valutazione del provvedimento cautelare eventualmente
richiesto deve tener conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche' del
preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera;
nel concedere la misura cautelare il giudice non potra' prescindere dal
motivare anche sulla gravita' ed irreparabilita' del pregiudizio
all'impresa del ricorrente, il cui interesse dovra' comunque essere
comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione
delle procedure;
c) per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034.
2. In applicazione delle
previsioni dell'articolo 2, comma 6, delle direttive 89/665/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1989, e 92/13/CEE del Consiglio, del 25
febbraio 1992, la sospensione o l'annullamento giurisdizionale della
aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture non
determina la risoluzione del contratto eventualmente gia' stipulato dai
soggetti aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degli interessi o
diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della
reintegrazione in forma specifica.
3. Il soggetto aggiudicatore
comunica il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati almeno
trenta giorni prima della firma del contratto.
Art. 15.
Regolamento
1. Il Governo provvede a
modificare ed integrare, con le modalita' previste dalla legge quadro,
il regolamento, nonche' gli altri regolamenti emessi ai sensi della
medesima legge quadro, con l'emanazione delle ulteriori disposizioni
necessarie alla migliore realizzazione delle infrastrutture, assumendo
come norme regolatrici il presente decreto legislativo, la legge delega
e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori, in quanto
applicabili. Le predette norme si applicano alle amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici nazionali ed ai loro concessionari ed
appaltatori, nonche' alle regioni, province autonome, province, citta'
metropolitane, comuni, e loro concessionari ed appaltatori limitatamente
alle procedure di intesa per la approvazione dei progetti e di
aggiudicazione delle infrastrutture; per quanto non pertinente a queste
procedure si applicano a regioni, province autonome, province, citta'
metropolitane, comuni e loro concessionari o appaltatori sino alla
entrata in vigore di diversa normativa regionale.
2. A norma dell'articolo 3
della legge quadro, i regolamenti emanati in esercizio della potesta' di
cui al comma 1 abrogano ovvero derogano, dalla loro entrata in vigore,
le norme di diverso contenuto precedentemente vigenti nella materia.
3. In particolare, con uno o
piu' regolamenti, possono essere disciplinate:
a) le modalita' di compimento dell'istruttoria del progetto
definitivo, a mezzo della Conferenza di servizi di cui all'articolo 4
allo scopo convocata, e della attivita' finalizzata alla risoluzione
delle interferenze;
b) le modalita' di approvazione delle varianti al progetto
definitivo approvato, assicurando la possibilita', per la regione o
provincia autonoma ed i Ministri partecipanti al CIPE, di verificare la
natura e l'impatto delle stesse senza pregiudizi per la continuita' dei
lavori;
c) le ulteriori norme transitorie per l'applicazione del presente
decreto;
d) l'istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti
generali, le modalita' di scelta del contraente generale ed i connotati
principali del relativo rapporto contrattuale, anche in deroga alle
previsioni degli articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della legge quadro ed
assicurando il rispetto delle normative comunitarie applicabili;
e) gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dal
regolamento, necessari alla integrazione del progetto preliminare ai
fini di cui al presente decreto legislativo;
f) le norme procedurali per la risoluzione in via bonaria o
contenziosa delle vertenze, anche in deroga agli articoli 31-bis
e 32 della legge quadro.
4. Fino alla entrata in vigore
dei regolamenti integrativi di cui al comma 1 si applica il regolamento
in quanto compatibile con le norme della legge delega e del presente
decreto legislativo; i requisiti di qualificazione e quant'altro non
espressamente previsto dal regolamento sono individuati e regolati dal
bando e dagli atti di gara, nel rispetto delle previsioni della
direttiva 93/37/CEE e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le
procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti
industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi
con le modalita' e nei limiti stabiliti con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 16.
Norme transitorie e derogatorie
1. Nel caso in cui sia gia'
stato redatto il progetto definitivo, sia stata gia' affidata la
realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto
aggiudicatore piu' opportuno ai fini della celere realizzazione
dell'opera, puo' procedersi all'attestazione di compatibilita'
ambientale ed alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto
definitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia
stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a
contraente generale il soggetto aggiudicatore puo' porre a base di gara
il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume
l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo
proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9.
2. Nel caso in cui il progetto
delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto o in parte, di procedura
autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla
base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori
possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per
l'avvio unitario delle procedure disciplinate dal presente decreto
legislativo, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai
fini del compimento delle procedure di cui al presente decreto
legislativo, possono essere utilizzate quali atti istruttori le
risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi gia' compiute
ovvero in corso.
3. In sede di prima
applicazione delle presenti norme i soggetti aggiudicatori adottano, in
alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la
realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta
milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessita'
dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e
gestionale, nonche' estrema complessita' tecnico-organizzativa.
L'individuazione dei predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle
semplificazioni procedurali di cui al presente decreto, i progetti che
non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con
appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o
piu' lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato
predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento
in concessione.
4. Le norme del presente
decreto non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171,
29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure speciali per la
salvaguardia di Venezia.
5. Le procedure di
approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente decreto
legislativo si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di
Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni della
legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La societa' Stretto di Messina S.p.a.,
istituita secondo le previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971,
n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio
1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto
legislativo.
6. Per la realizzazione delle
infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi
compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione,
nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge
delega, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e
nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali,
atti di loro adeguamento alle previsioni della legge delega e del
presente decreto legislativo.
7. Per i procedimenti relativi
agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 13, in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' data facolta' al
richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nel
decreto stesso, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti
relativamente agli stessi procedimenti.
Capo II
Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi
opere
Art. 17.
Campo di applicazione
1. Il presente capo, in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n.
443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture
ed agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle
disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE
del Consiglio, del 3 marzo 1997.
2. Il procedimento di
valutazione di impatto ambientale e' obbligatorio e vincolante per tutte
le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e'
concluso, secondo le previsioni del presente capo, prima dell'avvio dei
lavori.
3. Sono esclusi dalla procedura
di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla
difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a
calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I
provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel
rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla
informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture ed
insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto
ambientale regionale, il provvedimento di compatibilita' ambientale e'
emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi
e tempi previsti dall'articolo 3.
5. Con successivo decreto
legislativo sara' regolata la procedura di autorizzazione ambientale
integrata per gli insediamenti produttivi.
Art. 18.
Procedure
1. L'istruttoria sui progetti
relativi alle opere di cui all'articolo 17, comma 1, e' eseguita nel
rispetto delle finalita' indicate nell'articolo 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e lo
studio di impatto ambientale e' redatto ai sensi delle norme tecniche di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27
dicembre 1988 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1999, n. 348, e reso pubblico nelle forme previste dalle procedure
vigenti.
2. Il soggetto proponente
predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale, che deve
comprendere dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso,
alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti,
alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il
soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di
previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle
misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti
negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un
riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le
eventuali difficolta' riscontrate.
3. Il progetto comprendente lo
studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui
all'articolo 17, comma 1, e' trasmesso dal soggetto proponente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di
propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai
soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui
all'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte
a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e
le attivita' culturali, decorsi novanta giorni dalla data di
presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o
dell'autorita' proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla
compatibilita' ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni
interessate ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche',
per le opere di cui all'articolo 13, anche al Ministro delle attivita'
produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a
tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 19.
6. Il provvedimento di
compatibilita' ambientale e' adottato dal CIPE, contestualmente
all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, l'adozione del provvedimento di
compatibilita' ambientale e' demandata al Consiglio dei Ministri, che vi
provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo
si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 20,
comma 4.
Art. 19.
Contenuto della valutazione di impatto ambientale
1. La valutazione di impatto
ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e
delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero,
sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di
superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e
sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni materiali e sul
patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le
condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli
impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di
cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e'
istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una commissione speciale di valutazione di impatto
ambientale, composta da venti membri, oltre il presidente, scelti tra
professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in
materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonche' tra
dirigenti della pubblica amministrazione. Con il medesimo decreto sono
stabilite le modalita' per la durata, l'organizzazione ed il
funzionamento dell'organismo. Con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare annualmente, sono stabiliti i
compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3.
3. La commissione di cui al
comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a
norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri
per il bilancio dello Stato.
Art. 20.
Compiti della Commissione speciale VIA
1. La Commissione provvede alla
istruttoria tecnica di cui all'articolo 19 e, entro sessanta giorni
dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente,
esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione
dell'impatto ambientale.
2. Ove la Commissione verifichi
l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al
comma 1 e' differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono
richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in
cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste
integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene
negativo.
4. La Commissione ha, altresi',
il compito di verificare la ottemperanza del progetto definitivo alle
prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale e di
effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti
e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.
5. Qualora il progetto
definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la
Commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio che puo' disporre, nei trenta giorni dalla comunicazione
fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale,
l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova
pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di
osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
6. Qualora si riscontrino
violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che
comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la
commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e,
se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il
ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonche'
l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
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