Decreto
Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
"Modifiche
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2003
Art. 1.
1. Al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole:
"successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto
a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a
quello preesistente" sono sostituite dalle seguenti:
"ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente";
b) all'articolo 10,
comma 1, lettera c), dopo le parole: "ristrutturazione
edilizia" sono inserite le seguenti: "che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e";
c) all'articolo 16,
comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "opere di
urbanizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto
dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni,";
d) all'articolo 20, dopo
il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.";
e) l'articolo 22 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 22 (L) (Interventi subordinati a denuncia di inizio
attivita). - 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la
destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica
ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita',
tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata
in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli
interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche'
il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con
le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o
ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi
precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste
all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo
di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare
con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attivita',
diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di
costruzione definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il
rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi
di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di
costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo
periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 44 ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 37.";
f) l'articolo 23, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina
della denuncia di inizio attivita). - 1. Il proprietario
dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio
attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli
opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto
con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al
termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la
data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato
alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al
comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata
l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia
di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.";
g) all'articolo 31, dopo
il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.";
h) all'articolo 33, dopo
il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivita' o in
totale difformita' dalla stessa.";
i) all'articolo 34, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti
in parziale difformita' dalla denuncia di inizio attivita'.";
l) all'articolo 35, dopo
il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti
in assenza di denuncia di inizio attivita', ovvero in totale o parziale
difformita' dalla stessa.";
m) all'articolo 36,
comma 1, dopo le parole: "in difformita' da esso," sono
aggiunte le seguenti: "ovvero in assenza di denuncia di inizio
attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in
difformita' da essa,";
n) all'articolo 37,
comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 22," sono
aggiunte le seguenti: "commi 1 e 2,";
o) all'articolo 38, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso
di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del
titolo.";
p) all'articolo 39, dopo
il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non
conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti
edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla
presentazione della denuncia di inizio attivita'.";
q) all'articolo 40, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
realizzati in assenza di denuncia di inizio attivita' o in contrasto con
questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio
attivita'.";
r) all'articolo 44, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla stessa.";
s) all'articolo 46, dopo
il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non
siano indicati gli estremi della stessa.";
t) all'articolo 48, dopo
il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza della stessa.".
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