Decreto
Legislativo 27 dicembre 2002, n. 302
"Modifiche
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitą"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli
14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 325;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Vista la legge 21
dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
Visto l'articolo
5, comma 4, della legge 10 agosto 2002, n. 166;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2002;
Acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
dicembre 2002;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 3 e' soppresso;
b) l'articolo 3 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 3 (L) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico
o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per "autorita' espropriante", si intende, l'autorita'
amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo
procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito
tale potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende
il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di
esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il
soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le
comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti
del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali,
salvo che l'autorita' espropriante non abbia tempestiva notizia
dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia
avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la
comunicazione dell'indennita' provvisoria al soggetto che risulti
proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo
puo', nei trenta giorni successivi, concordare l'indennita' ai sensi
dell'articolo 45, comma 2. (L)
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e
riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento
espropriativo, ove non sia piu' proprietario e' tenuto di comunicarlo
all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima
notificazione, indicando altresi', ove ne sia a conoscenza, il nuovo
proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili
a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)";
c) all'articolo 4:
1) al comma 3, dopo le parole: "27 maggio 1929, n. 810," e'
inserita la seguente: "non"; dopo le parole: "essere
espropriati se" e' inserita la seguente: "non";
2) al comma 4, dopo le parole: "aperti al culto" e' inserita
la seguente: "non" dopo le parole: "essere
espropriati" sono inserite le seguenti: "se non";
d) l'articolo 5 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 5 (L) (Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Le
Regioni a statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa
concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di
propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)
2. Le Regioni a statuto speciale, nonche' le Province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa in
materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con
riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della
Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite. (L)
3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei
riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
fino a quando esse non esercitano la propria potesta' legislativa in
materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La
Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano
adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello
statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 266. (L)
4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo
Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i
procedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e quelli
concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)";
e) l'articolo 6 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 6 (L) (Regole generali sulla competenza). - 1.
L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di
pubblica utilita' e' anche competente all'emanazione degli atti del
procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni
e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le
espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio
gia' esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le
Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei
procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse
gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le
espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma
associativa prevista dalla legge. (L)
5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un dirigente o,
in sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu' elevata. (L)
6. Per ciascun procedimento, e' designato un responsabile che
dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento,
anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L)
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni
provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso,
anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata da un
concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del
potere espropriativo puo' delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei
propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della
delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo
i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri
espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I soggetti
privati possono altresi' avvalersi di societa' di servizi ai fini delle
attivita' preparatorie. (L)
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere
private, l'autorita' espropriante e' l'Ente che emana il provvedimento
dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)";
f) all'articolo 9:
1) al comma 3, dopo la parola: "approvato", le parole:
"dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";
2) al comma 5 dopo la parola: "disporre" sono inserite le
seguenti: "o autorizzare";
3) al comma 6 le parole: "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 5";
g) l'articolo 10 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 10 (L) (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani
urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano urbanistico
generale, il vincolo preordinato all'esproprio puo' essere disposto, ove
espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi
dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su
iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del
progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma,
una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in
base alla legislazione vigente comporti la variante al piano
urbanistico. (L)
2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto, dandosene
espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano
urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le
modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e
seguenti. (L)
3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in conformita'
alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2
prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il
vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato
esplicitamente atto. (L)";
h) l'articolo 11 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 11 (L) (La partecipazione degli interessati). - 1.
Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del
procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per
la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni
prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti
giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio' risulti compatibile con
le esigenze di celerita' del procedimento. (L)
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato personalmente
agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto.
Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione
e' effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio
dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al
vincolo, nonche' su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e
locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al
vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalita' puo' essere
consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare
entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorita'
espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini
dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle
conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le
forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554. (L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le
disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione del
proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e
di approvazione degli strumenti urbanistici. (L);
i) l'articolo 12 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 12 (L) (Gli atti che comportano la dichiarazione di
pubblica utilita). - 1. La dichiarazione di pubblica utilita'
si intende disposta:
a) quando l'autorita' espropriante approva a tale fine il
progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita', ovvero
quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di
lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano
delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando e'
approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno strumento
urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una
conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma,
ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un
atto avente effetti equivalenti. (L)
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di
servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo
10, nonche' le successive varianti in corso d'opera, qualora queste
ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di
rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753, nonche' ai sensi del decreto ministeriale 1
aprile 1968, sono approvate dall'autorita' espropriante ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita' e non richiedono nuova apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio. (L)
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato
all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilita' diventa efficace al
momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)";
l) all'articolo 13:
1) al comma 3 la parola: "eseguito" e' sostituita dalla
seguente: "emanato";
2) al comma 4 la parola: "eseguito" e' sostituita dalla
seguente: "emanato";
m) l'articolo 14 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 14 (L) (Istituzione degli elenchi degli atti che
dichiarano la pubblica utilita). - 1. L'autorita' che emana
uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un
decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al
presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di
competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti
all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta
l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che
li hanno adottati; nello stesso decreto puo' prevedersi che i medesimi o
altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorita'
esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L)
3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma
2:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei
mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti
della dichiarazione di pubblica utilita';
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto
d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di
approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la
pubblica utilita' dell'opera o il decreto di esproprio. (L)";
n) l'articolo 15 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 15 (L) (Disposizioni sulla redazione del progetto). - 1.
Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie
necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una
sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonche' per
l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di
opere pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici incaricati, anche
privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata.
(L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne
notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali
civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario
del bene, nonche' al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorita'
espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal
proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica
o comunicazione, e puo' accogliere la richiesta solo se risultano
trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui e' stata
notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui
proprieta'. (L)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono
introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata o comunicata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima
dell'inizio delle operazioni. (L)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere
alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti
inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza
delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione
delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni
ritardo all'avvio delle opere (L)";
o) l'articolo 16 e'
sostituito dal seguente:
"Art.16 (L) (Le modalita' che precedono l'approvazione del
progetto definitivo). - 1. Il soggetto, anche privato,
diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di
un'opera pubblica o di pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione
dell'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera. A tale fine,
egli deposita pressa l'ufficio per le espropriazioni il progetto
dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una
relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da
eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli
altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto
deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e
degli edifici di cui e' prevista l'espropriazione, con l'indicazione
dell'estensione e dei confini, nonche', possibilmente, dei dati
identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari
iscritti nei registri catastali. (L)
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente
anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L)
4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione
dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del
deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo
del responsabile del procedimento. (L)
5. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50 si
osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L)
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli
interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio
del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e' comunicato con
le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190. (L)
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per
irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri
catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato. (L)
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri
catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui
al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti giorni
consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso
pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L)
9. L'autorita' espropriante non e' tenuta a dare alcuna
comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare
osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di
trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L)
11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario
dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, puo' chiedere che
l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che
non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una
disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per
disporne una agevole utilizzazione. (L)
12. L'autorita' espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con
atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni
comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un
altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute
nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L)
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente
separabile dell'opera, l'autorita' espropriante puo' approvare per la
restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle
osservazioni. (L)
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o l'opportunita'
di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli gia'
espropriati, con atto motivato autorita' espropriante integra il
provvedimento con cui e' stato approvato il progetto ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita'. Si applicano le disposizioni dei
precedenti commi. (L)";
p) l'articolo 17 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 17 (L) (L'approvazione del progetto definitivo). - 1.
Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita', indica gli estremi degli atti da cui
e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma
di comunicazione equipollente al proprietario e' data notizia della data
in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto
definitivo e della facolta' di prendere visione della relativa
documentazione. Al proprietario e' contestualmente comunicato che puo'
fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire
all'area ai fini della liquidazione della indennita' di esproprio.
(L)";
q) l'articolo 19 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 19 (L) (L'approvazione del progetto). - 1.
Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni
urbanistiche, la variante al piano regolatore puo' essere disposta con
le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalita' di cui
ai commi seguenti. (L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte
del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo
strumento urbanistico. (L)
3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di
approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della
autorita' competente e' trasmesso al consiglio comunale, che puo'
disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento
urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da
questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non
manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni,
decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della
relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione
del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone
l'efficacia. (L)";
r) l'articolo 20 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 20 (L) (La determinazione provvisoria dell'indennita' di
espropriazione). - 1. Divenuto efficace l'atto che dichiara
la pubblica utilita', entro i successivi trenta giorni il promotore
dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una
descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che
offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun
proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono
presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti
e compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento, l'autorita'
espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario
dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti
giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa,
quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione
della indennita' di esproprio. (L)
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorita'
espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali,
dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista
dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di
esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la
misura della indennita' di espropriazione. (L)
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della
indennita' di espropriazione e' notificato al proprietario con le forme
degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se
diverso dall'autorita' procedente. (L)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il
proprietario puo' comunicare all'autorita' espropriante che condivide la
determinazione della indennita' di espropriazione. La relativa
dichiarazione e' irrevocabile. (L)
6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennita' di
espropriazione, il proprietario e' tenuto a consentire all'autorita'
espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal
caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento
dell'indennita', previa autocertificazione, attestante la piena e libera
proprieta' del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il
proprietario ha altresi' diritto agli interessi nella misura del tasso
legale sulla indennita', sino al momento del pagamento dell'eventuale
acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso
l'autorita' espropriante puo' procedervi egualmente con la presenza di
due testimoni. (L)
7. Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di
propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2.
(L)
8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita' di
espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene
il proprietario e' tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni,
decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione
comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera
proprieta' del bene. In tal caso l'intera indennita', ovvero il saldo di
quella gia' corrisposta a titolo di acconto, e' corrisposta entro il
termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al
proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale
anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)
9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano
l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la
determinazione della indennita' di espropriazione e sia stata depositata
la documentazione attestante la piena e libera proprieta' del bene. Nel
caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di
stipulare l'atto di cessione del bene, puo' essere emesso senza altre
formalita' il decreto di esproprio, che da' atto di tali circostanze, e
puo' esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie
dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.
10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la
trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri
immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)
11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorita'
espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, puo' procedere,
anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e
all'esecuzione del decreto di esproprio. (L)
12. L'autorita' espropriante, anche su richiesta del promotore
dell'espropriazione, puo' altresi' emettere ed eseguire il decreto di
esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennita' condivisa
presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia
condiviso la indennita' senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi
sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione
di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a
ricevere la somma spettante. (L)
13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennita' offerta
spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui
l'autorita' espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai
sensi dei commi 10 e 11. (L)
14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui
al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennita'
di espropriazione. L'autorita' espropriante dispone il deposito, entro
trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma ridotta
del quaranta per cento se l'area e' edificabile, ovvero senza le
maggiorazioni di cui all'articolo 45 se l'area non e' edificabile.
Effettuato il deposito, l'autorita' espropriante puo' emettere ed
eseguire il decreto d'esproprio. (L)
15. Qualora l'efficacia della pubblica utilita' derivi
dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data
di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione
dei piani stessi. (L)";
s) l'articolo 21 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 21 (L) (Procedimento di determinazione definitiva dell'indennita'
di espropriazione). - 1. L'autorita' espropriante forma
l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione
della indennita' di espropriazione. (L)
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennita' di
espropriazione, l'autorita' espropriante invita il proprietario
interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a
comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la
determinazione dell'indennita', del procedimento previsto nei seguenti
commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia.
(L)
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorita'
espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente gia'
designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va
presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine
non puo' essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui
e' nominato il tecnico di cui al comma 4, ma e' prorogabile per
effettive e comprovate difficolta'. (L)
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione
si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi
vi abbia interesse. (L)
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico
tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra
coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti
tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.
(L)
6. Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dall'autorita' espropriante, in base alle
tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima e' inferiore
alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per meta' tra il
beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la
somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e,
negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.
(L)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e
l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data
stabilita. (L)
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche
tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e
presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto.
(L)
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o
ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede
giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L)
10. La relazione dei tecnici e' depositata presso l'autorita'
espropriante, che ne da' notizia agli interessati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono
prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
(L)
11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione e'
adottata a maggioranza. (L)
12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennita'
risultante dalla relazione, l'autorita' espropriante autorizza il
pagamento o il deposito della eventuale parte di indennita' non
depositata; il proprietario incassa la indennita' depositata a norma
dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorita'
espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti
dell'eventuale maggior importo della indennita'. (L)
13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma
depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.
(L)
14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme
del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni
peritali e le relative relazioni. (L)
15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva
comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante chiede la
determinazione dell'indennita' alla commissione prevista dall'articolo
41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)
16. La relazione della commissione e' depositata e comunicata
secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12.
(L)";
t) l'articolo 22 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 22 (L) (Determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria). - 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta
carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio puo' essere
emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennita'
di espropriazione, senza particolari indagini o formalita'. Nel decreto
si da' atto della determinazione urgente dell'indennita' e si invita il
proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso,
a comunicare se la condivide. (L)
2. Il decreto di esproprio puo' altresi' essere emanato ed
eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di
espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei seguenti
casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) allorche' il numero dei destinatari della procedura
espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e
la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del bene,
l'autorita' espropriante dispone il pagamento dell'indennita' di
espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la
riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1.
Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella
misura del tasso legale. (L)
4. Se non condivide la determinazione della misura della
indennita' di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1
l'espropriato puo' chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi
dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, puo' proporre
l'opposizione alla stima. (L)
5. In assenza della istanza dei proprietario, l'autorita'
espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla commissione
provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di
trenta giorni, e da' comunicazione della medesima determinazione al
proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali
civili. (L)";
u) dopo l'articolo 22 e'
inserito il seguente:
"Art. 22-bis (L) (Occupazione d'urgenza preordinata
all'occupazione). - 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta
carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione
alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, puo' essere emanato, senza
particolari indagini e formalita', decreto motivato che determina in via
provvisoria l'indennita' di espropriazione, e che dispone anche
l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto
contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari,
indica i beni da occupare e determina l'indennita' da offrire in via
provvisoria. Il decreto e' notificato con le modalita' di cui al comma 4
e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei
trenta giorni successivi alla immissione in possesso, puo', nel caso non
condivida l'indennita' offerta, presentare osservazioni scritte e
depositare documenti. (L)
2. Il decreto di cui al comma 1, puo' altresi' essere emanato ed
eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di
espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei seguenti
casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) allorche' il numero dei destinatari della procedura
espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennita'
e' riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalita' di cui al comma 6,
dell'articolo 20. (L)
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini
dell'immissione in possesso, e' effettuata con le medesime modalita' di
cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre
mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in
possesso e la data di corresponsione dell'indennita' di espropriazione o
del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria e' dovuta
l'indennita' di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50,
comma 1. (L)
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1
perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel
termine di cui all'articolo 13. (L)";
v) all'articolo 23,
comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) da' atto degli estremi del decreto emanato ai sensi
dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione";
z) all'articolo 26:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'autorita' espropriante ordina il pagamento diretto
dell'indennita' al proprietario nei casi di cui all'articolo 20, comma
7. (R)";
2) al comma 2, la parola: "ordina" e' sostituita dalle
seguenti: "puo' ordinare altresi'";
aa) all'articolo 27:
1) alla rubrica dopo le parole: "perizia di stima" sono
aggiunte le seguenti: "dei tecnici o della Commissione
provinciale";
2) al comma 1, dopo le parole: "dai tecnici" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero della Commissione provinciale";
bb) all'articolo 34:
1) al comma 2, la parola: "accordo" e' sostituita dalla
seguente: "atto";
cc) all'articolo 35:
1) al comma 4, dopo la parola: "Ministro" sono inserite le
seguenti: "dell'economia e";
dd) all'articolo 36:
1) al comma 1, dopo le parole: "comunque denominata" sono
inserite le seguenti: "nonche' nell'ambito dei piani di
insediamenti produttivi di iniziativa pubblica,";
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma
5, della legge 1° agosto 2002, n. 166";
ee) all'articolo 37:
1) al comma 5, le parole: "dei lavori pubblici" sono
sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e trasporti";
2) al comma 9, dopo le parole: "coltivatore diretto" e'
inserita la seguente: "anche";
ff) all'articolo 38:
1) al comma 2, dopo le parole: "la costruzione" sono inserite
le seguenti: "ovvero parte di essa"; dopo le parole:
"articolo 37" sono aggiunte le seguenti: "ovvero tenendo
conto della sola parte della costruzione realizzata
legittimamente.";
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla
sanatoria della costruzione, l'autorita' espropriante, sentito il
comune, accerta la sanabilita' ai soli fini della corresponsione delle
indennita'. (L)";
gg) all'articolo 40:
1) al comma 1, dopo la parola: "indennita'" e' inserita la
seguente: "definitiva";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
e per la determinazione dell'indennita' provvisoria, si applica il
criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4,
corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da
espropriare.";
hh) all'articolo 41:
1) alla rubrica sostituire le parole: "del valore agricolo"
con le seguenti: "dell'indennita' definitiva";
ii) all'articolo 42:
1) al comma 2, le parole: "pari a quella spettante al
proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "determinata ai
sensi dell'articolo 40, comma 4,";
ll) all'articolo 43:
1) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto
2002, n. 166, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi dei
commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei
soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitu'
al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni,
autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge,
servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti,
telecomunicazioni, acqua, energia. (L)";
mm) all'articolo 45:
1) al comma 1, la parola: "concludere" e' sostituita dalla
seguente: "stipulare" e le parole: "un accordo"
dalle seguenti: "l'atto";
2) al comma 2 la parola: "accordo" e' sostituita dalla
seguente: "atto" e alla lettera b), dopo le parole:
"venale del bene" sono inserite le seguenti: "ai sensi
dell'articolo 38". Alla lettera c), dopo le parole:
"articolo 40" le parole: "commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2-bis". Alla lettera d),
dopo le parole: "articolo 40" le parole: "comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 2-bis. In tale caso
non compete l'indennita' aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma
4.";
nn) l'articolo 46 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 46 (L) (La retrocessione totale). - 1. Se
l'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' stata realizzata o
cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui
e' stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in
epoca anteriore l'impossibilita' della sua esecuzione, l'espropriato
puo' chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di
pubblica utilita' e che siano disposti la restituzione del bene
espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennita'. (L)
2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e
sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validita' di cinque
anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,
dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel
quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata
degli stessi. (L)";
oo) all'articolo 54:
1) al comma 1, dopo le parole: "fatta dai tecnici" sono
inserite le seguenti: "o dalla Commissione provinciale";
pp) all'articolo 55:
1) al comma 1, sono soppresse le parole: "o dichiarativo della
pubblica utilita'"; dopo le parole: "dall'articolo" la
parola: "43" e' sostituita dalle seguenti: "37, comma
1,";
qq) all'articolo 57:
1) nella rubrica, le parole: "sulle diverse fasi del
procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "sui
procedimenti in corso";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai
progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte
le normative vigenti a tale data. (L)";
rr) all'articolo 58:
1) al comma 1, dopo le parole: "restano abrogati" inserire le
seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma
1,"; al numero 61 sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",
limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione.";
ss) all'articolo 59:
1) al comma 1 le parole: "1° gennaio 2002" sono sostituite
con le seguenti: "30 giugno 2003".
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