APPALTI - LEGGI - Info Appalti - Osservatorio Telematico degli Appalti Pubblici - Gare - Bandi di Gara - Forniture - Servizi - Progetti - Opere Pubbliche - Aste Pubbliche - Licitazioni - Leggi Advertising
   Normativa Appalti Lavori Pubblici 

Regione Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 31 maggio 2002 n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 3
Ambito soggettivo di applicazione della legge

   1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

   2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.

   3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.

   4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonche’ degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtu’ di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilita’ e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

   5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:

   a) societa’ con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attivita’ la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

   b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

   c) societa’ costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori.

    5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruenti degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Note: 

1. Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L.R. 28/2002 nel testo modificato da art. 12, comma 13, L.R. 12/2003
2. Sostituito il comma 1 da art. 13, comma 1, L.R. 12/2003
3. Sostituito il comma 2 da art. 13, comma 1, L.R. 12/2003
4. Sostituite parole al comma 5 da art. 13, comma 1, L.R. 12/2003
5. Aggiunto il comma 5 bis da art. 13, comma 1, L.R. 12/2003

 

Art. 5
Responsabile unico del procedimento

   1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l’obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi generali dell’ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonche’ secondo quanto disposto dal presente capo.

   2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 7, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.

   3. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all’amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilita’ delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attivita’ di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

   4. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile del procedimento anche in relazione ai compiti e alle responsabilita’ del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.

   5. Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessita’ dell’intervento.

    6. Nei casi di responsabilita’ civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

   7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa’ di cui all’articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

   8. Qualora le professionalita’ interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l’amministrazione puo’ nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.

Note:

1. Sostituito il comma 6 da art. 13, comma 2, L.R. 12/2003

 

Art. 7
Programma triennale dei lavori pubblici

   1. L’attivita’ di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.

   2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.

   3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.

   4. Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell’inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilita’ tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma puo’ essere oggetto di revisione.

   5. Nel programma sono altresi’ indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall’articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.

   6. Il programma e l’elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l’elenco annuale deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonche’ quelli comunque acquisibili. Tale disposizione non si applica alla Regione.

   7. L’individuazione nel programma dell’intervento costituisce presupposto per l’avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

   8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l’erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell’elenco annuale dell’ente beneficiario.

   9. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti con il regolamento di cui all’articolo 4. I programmi e gli elenchi approvati sono comunicati all’Osservatorio dei lavori pubblici per il tramite della competente sezione regionale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione a organismi centrali e dello Stato per la verifica della compatibilita’ del programma con i documenti programmatori vigenti.

   10. La programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e) ed f), nonche’ degli enti pubblici economici, e’ adottata in coerenza con le disposizioni disciplinanti l’attivita’ programmatoria e previsionale della spesa. A tal fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. In particolare per la programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e successive modificazioni.

Note: 

1. Abrogate parole al comma 2 da art. 13, comma 3, L.R. 12/2003
2. Aggiunte parole al comma 10 da art. 13, comma 3, L.R. 12/2003

 

Art. 9
Attivita’ di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

   1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonche’ alla direzione dei lavori sono espletate:

   a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

   b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonche’ con le modalita’ di cui all’articolo 6;

   c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;

   d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;

   e) dalle societa’ di professionisti;

   f) dalle societa’ di ingegneria;

   g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).

   2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

    3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.

   4. Per l’esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonche’ di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

   5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche’ lo svolgimento di attivita’ tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficolta’ di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita’ o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita’ di predisporre progetti integrali, cosi’ come definiti dal regolamento di cui all’articolo 4, che richiedono l’apporto di una pluralita’ di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

   6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di piu’ prestazioni specialistiche, con l’individuazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l’affidatario non puo’ affidare a terzi ulteriori attivita’, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche’ per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita’ del progettista.

   7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita’ di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo’ partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonche’ agli affidatari di attivita’ di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

   8. Per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

   9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore al valore della soglia comunitaria sono affidati con le seguenti procedure alternative:

   a) mediante gara a evidenza pubblica, qualora il valore di stima del servizio richiesto sia compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria, imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusa;

   b) con il metodo della trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di candidati non inferiore a cinque;

   c) con incarico fiduciario dell’amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante;

   d) con incarico fiduciario del responsabile unico del procedimento a liberi professionisti singoli o associati e a societa’ di professionisti, nel caso di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000.

   10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche’ tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunita’ di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

   11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4.

   12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita’ tecnico-amministrative a essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita’ per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

    13.

( ABROGATO )

   14. E’ fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi.

Note: 

1. Sostituito il comma 3 da art. 13, comma 4, L.R. 12/2003
2. Abrogato il comma 13 da art. 13, comma 4, L.R. 12/2003

 

Art. 17
Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice

   1. L’aggiudicazione degli appalti e’ effettuata:

   a) con il criterio del prezzo piu’ basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

   b) con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

   2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonche’ l’affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, avvengono con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

   3. Il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa considera i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare e al sistema di affidamento:

   1) corrispettivo e sua corresponsione;

   2) qualita’ e pregio tecnico dell’opera progettata;

   3) caratteristiche estetiche e funzionali;

   4) caratteristiche ambientali;

   5) costo di utilizzazione e rendimento;

   6) tempo di esecuzione dei lavori;

   7) economicita’;

   8) durata, modalita’ di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza nell’ipotesi di concessione;

   9) (ABROGATO);

   10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

   4. Il bando o gli atti di gara indicano l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma 3.

   5. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e’ affidata a una commissione giudicatrice.

   6. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente a effettuare la scelta dell’aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura, e’ composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e’ presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne’ possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali ricoprano cariche di pubblico amministratore in enti del medesimo territorio provinciale ove e’ affidato l’appalto o la concessione. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita’ di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

   7. I commissari sono scelti secondo le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4, nel rispetto dei criteri di imparzialita’ e competenza, in armonia con la normativa vigente.

   8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

   9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.

Note: 

1. Abrogate parole al comma 3 da art. 13, comma 5, L.R. 12/2003

 

Art. 20
Procedura ristretta

   1. Per l’affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta il bando di gara puo’ fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intende invitare. In tale caso, il numero minimo non puo’ essere inferiore a dieci e quello massimo superiore a trenta.

    2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell'impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneita’ economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonche’, fino all'emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.

Note: 

1. Sostituito il comma 2 da art. 13, comma 6, L.R. 12/2003

 

Art. 21
Procedura ristretta semplificata

    1. Nell’affidamento mediante procedura ristretta semplificata l’importo dei lavori messi in gara non puo’ essere superiore a euro 1.500.000.

    2. L’amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.

    3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

    4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l'amministrazione aggiudicatrice puo’ procedere ai sensi dell'articolo 22.

Note:

1. Sostituito il comma 3 da art. 13, comma 7, L.R. 12/2003
2. Sostituito il comma 4 da art. 13, comma 7, L.R. 12/2003

 

Art. 24
Clausole contrattuali

   1. L'amministrazione aggiudicatrice puo’ richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all'articolo 29.

   2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facolta’ di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 13, comma 8, L.R. 12/2003

 

Art. 30
Garanzie e coperture assicurative

   1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici e’ corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Per l’affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000 e’ altresi’ ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non e’ richiesto l’impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione e’ restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

   2. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva e’ progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entita’ e modalita’ sono stabilite dal capitolato generale d'appalto.

   3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita’ entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra’ avere validita’ per almeno centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta.

   4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore dei lavori e’ altresi’ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita’ civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

   5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all’articolo 4, l’esecutore e’ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche’ una polizza per responsabilita’ civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

   6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilita’ civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e’ prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari, di cui all’articolo 9, comma 9, lettera d), la garanzia puo’ intendersi prestata, salvo diversa indicazione del responsabile del procedimento, mediante polizza generale di responsabilita’ civile professionale. Per i progettisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.

   7. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, e la loro conformita’ alla normativa vigente. Tale verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

   8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti.

Note:

1. Articolo interpretato da art. 13, comma 15, L.R. 12/2003
2. Aggiunte parole al comma 2 da art. 13, comma 9, L.R. 12/2003
3. Sostituito il comma 4 da art. 13, comma 9, L.R. 12/2003
4. Aggiunte parole al comma 6 da art. 13, comma 9, L.R. 12/2003
5. Sostituite parole al comma 6 da art. 13, comma 9, L.R. 12/2003

 

Art. 56
Concessione del finanziamento a enti pubblici

   1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 e 2, e’ disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all’articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento e’ disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intende raggiungere, la tipologia dell’intervento, i tempi di realizzazione, la spesa preventivata per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente.

   2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto ritenuti ammissibili a finanziamento; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l’aliquota massima del 10 per cento dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l’aliquota massima del 5 per cento dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Fino all’emanazione del decreto del Presidente della Regione si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale emanato ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall’articolo 130, comma 1, della legge regionale 1/1993, e dell’articolo 24 della medesima legge regionale 46/1986.

   3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l’opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

   4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l’ente pubblico beneficiario e’ autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell’opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonche’ per l’esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessita’ in un progetto gia’ approvato dall’ente.

   5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’attuazione dell’intervento.

   6. L’imposta sul valore aggiunto puo’ essere reimpiegata, qualora rimborsata dall’Amministrazione finanziaria, in altri lavori pubblici, nonche’ per la manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.

Note: 

1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 13, comma 11, L.R. 12/2003

 

Art. 57
Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici

   1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, e’ erogato come segue:

   a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, e’ disposta la somministrazione in via definitiva e in unica soluzione del finanziamento contestualmente al provvedimento di concessione;

   b) nel caso di concessione di finanziamento in annualita’ e’ disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l’apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell’ente beneficiario di tutte le annualita’ concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall’anno di emissione del provvedimento stesso.

Note:

1. Sostituite parole al comma 1 da art. 13, comma 12, L.R. 12/2003

 

Studio NET - Info App@lti Tutto il materiale in questo sito è © 2002 Studio NET