Regione
Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 31 maggio 2002 n. 14
Disciplina
organica dei lavori pubblici.
Art.
3
Ambito
soggettivo di applicazione della legge
1. La
presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi
di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui dall'articolo 1,
della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
2. La
presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti
pubblici economici.
3. La
presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai
concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La
presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai
concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni
aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.
4. La
presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai
concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto, nonche’ degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni
e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
qualora operino in virtu’ di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle
amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le
disposizioni del regolamento di attuazione relative all’esecuzione dei lavori,
alla contabilita’ e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle
disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
5. La
presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai
seguenti soggetti:
a)
societa’ con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni
aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della
propria attivita’ la produzione di beni o servizi non destinati a essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
b)
soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la
cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle
amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
c)
societa’ costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di
importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un
contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale,
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori.
5
bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai
soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruenti degli
incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso).
Note:
1. Integrata la
disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L.R. 28/2002 nel testo modificato da
art. 12, comma 13, L.R. 12/2003
2. Sostituito il comma 1 da art. 13, comma 1, L.R. 12/2003
3. Sostituito il comma 2 da art. 13, comma 1, L.R. 12/2003
4. Sostituite parole al comma 5 da art. 13, comma 1, L.R. 12/2003
5. Aggiunto il comma 5 bis da art. 13, comma 1, L.R. 12/2003
Art. 5
Responsabile unico del procedimento
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l’obiettivo di
dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi
generali dell’ordinamento in materia di organizzazione della pubblica
amministrazione, nonche’ secondo quanto disposto dal presente capo.
2. Le
amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un
responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento
previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 7,
per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
3. Il
responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura
finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale
svolgimento delle procedure; segnala all’amministrazione eventuali
disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta
la libera disponibilita’ delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi
vincolo; fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle
principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attivita’
di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il
regolamento di cui all’articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento anche in relazione ai compiti e alle
responsabilita’ del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di
salute e di sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori,
previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni.
5. Il
responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali
in relazione alla complessita’ dell’intervento.
6.
Nei casi di responsabilita’ civile non addebitabili a colpa grave o dolo del
dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni
aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato
anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.
7. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a
professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa’ di cui
all’articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze
specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
8.
Qualora le professionalita’ interne siano insufficienti in rapporto ai lavori
programmati, l’amministrazione puo’ nominare responsabile unico del
procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra
amministrazione, con l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui
al comma 6.
Note:
1. Sostituito il comma
6 da art. 13, comma 2, L.R. 12/2003
Art. 7
Programma triennale dei lavori pubblici
1.
L’attivita’ di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge
sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato
programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.
2. I
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il
programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa
vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco
dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento, ivi comprese le opere di
manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.
3. I
bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente e del
patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo
economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali,
che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici,
costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
4. Il
programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione
illustrativa, dell’inquadramento territoriale di massima, di uno studio di
fattibilita’ tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione dei
bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di
spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma
puo’ essere oggetto di revisione.
5.
Nel programma sono altresi’ indicati i beni immobili pubblici che, al fine di
quanto previsto dall’articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una
gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.
6. Il
programma e l’elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l’elenco annuale deve
contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonche’
quelli comunque acquisibili. Tale disposizione non si applica alla Regione.
7.
L’individuazione nel programma dell’intervento costituisce presupposto per
l’avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.
8. Le
pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l’erogazione del
finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi
finanziari, viene inserito nell’elenco annuale dell’ente beneficiario.
9. I
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi
annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti con il regolamento di cui
all’articolo 4. I programmi e gli elenchi approvati sono comunicati
all’Osservatorio dei lavori pubblici per il tramite della competente sezione
regionale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5 della legge
regionale 26 aprile 1999, n. 11. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione a
organismi centrali e dello Stato per la verifica della compatibilita’ del
programma con i documenti programmatori vigenti.
10.
La programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere e) ed f), nonche’ degli enti pubblici economici, e’
adottata in coerenza con le disposizioni disciplinanti l’attivita’
programmatoria e previsionale della spesa. A tal fine sono adeguate le eventuali
norme regolamentari in vigore. In particolare per la programmazione dei lavori
pubblici dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), trovano
applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n.
49, e successive modificazioni.
Note:
1. Abrogate parole al
comma 2 da art. 13, comma 3, L.R. 12/2003
2. Aggiunte parole al comma 10 da art. 13, comma 3, L.R. 12/2003
Art. 9
Attivita’ di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
1. Le
prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare
quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
nonche’ alla direzione dei lavori sono espletate:
a)
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b)
dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti
con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente,
nonche’ con le modalita’ di cui all’articolo 6;
c)
dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui
le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di
apposito accordo;
d) da
liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge
1815/1939 e successive modificazioni;
e)
dalle societa’ di professionisti;
f)
dalle societa’ di ingegneria;
g) da
raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed
f).
2. I
progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai
sensi della normativa vigente in materia.
3.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti
incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione
lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6,
relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi
professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei
soggetti stessi.
4.
Per l’esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei
lavori e collaudo, nonche’ di quelle amministrative, finalizzate al regolare
svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni
pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale
e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura
dei rischi di natura professionale.
5. La
redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche’ lo
svolgimento di attivita’ tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti,
ovvero di difficolta’ di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o
di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessita’ o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessita’ di predisporre progetti integrali, cosi’ come definiti dal
regolamento di cui all’articolo 4, che richiedono l’apporto di una
pluralita’ di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal
responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono
essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
6.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento,
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in
presenza di piu’ prestazioni specialistiche, con l’individuazione della
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le stesse. Oltre alle
prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento,
l’affidatario non puo’ affidare a terzi ulteriori attivita’, fatta
eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni
geologiche, nonche’ per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta comunque impregiudicata la responsabilita’ del progettista.
7.
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita’ di
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e
cottimi non puo’ partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo
2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonche’
agli affidatari di attivita’ di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti.
8.
Per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura il cui importo
stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le
disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992,
e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
9.
Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore al valore della
soglia comunitaria sono affidati con le seguenti procedure alternative:
a)
mediante gara a evidenza pubblica, qualora il valore di stima del servizio
richiesto sia compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria, imposta sul
valore aggiunto (IVA) esclusa;
b)
con il metodo della trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra
un numero di candidati non inferiore a cinque;
c)
con incarico fiduciario dell’amministratore, legale rappresentante della
stazione appaltante;
d)
con incarico fiduciario del responsabile unico del procedimento a liberi
professionisti singoli o associati e a societa’ di professionisti, nel caso di
progettazione il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000.
10.
Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche’ tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la
opportunita’ di applicare la procedura del concorso di progettazione o del
concorso di idee.
11.
Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal
regolamento di cui all’articolo 4.
12.
Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita’
tecnico-amministrative a essa connesse all’ottenimento del finanziamento
dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita’ per il
pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell’individuazione dell’importo
stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista
esterno.
13.
( ABROGATO )
14.
E’ fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori
di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi
stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni
di pubblici servizi.
Note:
1. Sostituito il comma
3 da art. 13, comma 4, L.R. 12/2003
2. Abrogato il comma 13 da art. 13, comma 4, L.R. 12/2003
Art. 17
Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice
1.
L’aggiudicazione degli appalti e’ effettuata:
a)
con il criterio del prezzo piu’ basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara
ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b)
con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
2.
L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonche’
l’affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, avvengono con il
criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
3. Il
criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa considera i seguenti
elementi variabili in relazione all’opera da realizzare e al sistema di
affidamento:
1)
corrispettivo e sua corresponsione;
2)
qualita’ e pregio tecnico dell’opera progettata;
3)
caratteristiche estetiche e funzionali;
4)
caratteristiche ambientali;
5)
costo di utilizzazione e rendimento;
6)
tempo di esecuzione dei lavori;
7)
economicita’;
8)
durata, modalita’ di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare all’utenza nell’ipotesi di concessione;
9)
(ABROGATO);
10)
ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
4. Il
bando o gli atti di gara indicano l’ordine di importanza degli elementi di cui
al comma 3.
5.
Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del
comma 2, la valutazione e’ affidata a una commissione giudicatrice.
6. La
commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente a effettuare la
scelta dell’aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura,
e’ composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti
nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e’
presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne’ possono svolgere
alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai
lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel
quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non
possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni
aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non
possono essere nominati commissari coloro i quali ricoprano cariche di pubblico
amministratore in enti del medesimo territorio provinciale ove e’ affidato
l’appalto o la concessione. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che,
in qualita’ di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con
dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti
dichiarati conseguentemente illegittimi.
7. I
commissari sono scelti secondo le disposizioni del regolamento di cui
all’articolo 4, nel rispetto dei criteri di imparzialita’ e competenza, in
armonia con la normativa vigente.
8. La
nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo
la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle
offerte.
9. Le
spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto
tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
Note:
1. Abrogate parole al
comma 3 da art. 13, comma 5, L.R. 12/2003
Art. 20
Procedura ristretta
1.
Per l’affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria
mediante procedura ristretta il bando di gara puo’ fissare il numero minimo e
quello massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intende
invitare. In tale caso, il numero minimo non puo’ essere inferiore a dieci e
quello massimo superiore a trenta.
2.
Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima
di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni
aggiudicatrici procedono alla scelta dell'impresa da invitare sulla base di
criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo
regionale, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle
amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneita’
economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti,
rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione
si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonche’, fino
all'emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre
amministrazioni aggiudicatrici.
Note:
1. Sostituito il comma
2 da art. 13, comma 6, L.R. 12/2003
Art. 21
Procedura ristretta semplificata
1.
Nell’affidamento mediante procedura ristretta semplificata l’importo dei
lavori messi in gara non puo’ essere superiore a euro 1.500.000.
2.
L’amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede
di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e
concorrenza.
3.
L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati
almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Per gli
affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti
qualificati. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i criteri di
interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e
concorrenza.
4.
Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l'amministrazione aggiudicatrice
puo’ procedere ai sensi dell'articolo 22.
Note:
1. Sostituito il comma
3 da art. 13, comma 7, L.R. 12/2003
2. Sostituito il comma 4 da art. 13, comma 7, L.R. 12/2003
Art. 24
Clausole contrattuali
1.
L'amministrazione aggiudicatrice puo’ richiedere all'aggiudicatario di
mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei
lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui
all'articolo 29.
2.
Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facolta’ di cui
al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.
Note:
1. Articolo sostituito
da art. 13, comma 8, L.R. 12/2003
Art. 30
Garanzie e coperture assicurative
1.
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori
pubblici e’ corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei
lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e
dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Per l’affidamento di lavori
di importo non superiore a euro 150.000 e’ altresi’ ammessa la cauzione in
numerario anche mediante assegno circolare e non e’ richiesto l’impegno del
fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed e’ svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione
e’ restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
2.
L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria
del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria e’
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per
cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva e’
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei
lavori eseguiti, le cui entita’ e modalita’ sono stabilite dal capitolato
generale d'appalto.
3. La
fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativita’ entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra’ avere validita’ per
almeno centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione
dell’offerta.
4.
Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal
regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore dei lavori e’ altresi’
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita’ civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5.
Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal
regolamento di cui all’articolo 4, l’esecutore e’ inoltre obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche’ una polizza per
responsabilita’ civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi.
6. Il
progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono
essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto e con riferimento
allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilita’ civile professionale
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei
progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui
all’articolo 27, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di
esecuzione. La garanzia e’ prestata per un massimale non inferiore al 10 per
cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro,
per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un
massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati,
con il limite di euro 2.500.000, per lavori di importo superiore a 5 milioni di
euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della
parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari, di cui all’articolo 9,
comma 9, lettera d), la garanzia puo’ intendersi prestata, salvo diversa
indicazione del responsabile del procedimento, mediante polizza generale di
responsabilita’ civile professionale. Per
i progettisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.
7.
Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai
documenti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, e la loro conformita’ alla
normativa vigente. Tale verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici
delle predette stazioni appaltanti oppure da organismi di controllo accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
8.
Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi
precedenti.
Note:
1. Articolo
interpretato da art. 13, comma 15, L.R. 12/2003
2. Aggiunte parole al comma 2 da art. 13, comma 9, L.R. 12/2003
3. Sostituito il comma 4 da art. 13, comma 9, L.R. 12/2003
4. Aggiunte parole al comma 6 da art. 13, comma 9, L.R. 12/2003
5. Sostituite parole al comma 6 da art. 13, comma 9, L.R. 12/2003
Art. 56
Concessione del finanziamento a enti pubblici
1. La
concessione del finanziamento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 e 2,
e’ disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare per un
importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente
della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all’articolo 42,
dalla Commissione regionale dei lavori pubblici. Per specifici lavori
individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento e’
disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento
che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intende raggiungere, la tipologia
dell’intervento, i tempi di realizzazione, la spesa preventivata per un
importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente
della struttura tecnica competente.
2.
Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle
aliquote percentuali dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli
immobili di progetto ritenuti ammissibili a finanziamento; le aliquote sono
determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto
conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili
per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per
accordi bonari non possono complessivamente eccedere l’aliquota massima del 10
per cento dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di
progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono
eccedere complessivamente l’aliquota massima del 5 per cento dell’ammontare
dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Fino
all’emanazione del decreto del Presidente della Regione si applica il decreto
del Presidente della Giunta regionale emanato ai sensi dell’articolo 8, terzo
comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato
dall’articolo 130, comma 1, della legge regionale 1/1993, e dell’articolo 24
della medesima legge regionale 46/1986.
3. La
concessione del finanziamento si intende effettuata per l’opera e non per le
singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. Ad
avvenuta conclusione dei lavori, l’ente pubblico beneficiario e’ autorizzato
a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione
dell’opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese
tecniche e di collaudo, nonche’ per l’esecuzione di ulteriori lavori affini
a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessita’ in un progetto gia’
approvato dall’ente.
5. Il
finanziamento concesso si intende comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto
dovuta per l’attuazione dell’intervento.
6.
L’imposta sul valore aggiunto puo’ essere reimpiegata, qualora rimborsata
dall’Amministrazione finanziaria, in altri lavori pubblici, nonche’ per la
manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre
iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli
enti stessi.
Note:
1. Aggiunte parole al
comma 1 da art. 13, comma 11, L.R. 12/2003
Art. 57
Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici
1.
Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai
soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, e’ erogato come segue:
a)
nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione
finanziaria, e’ disposta la somministrazione in via definitiva e in unica
soluzione del finanziamento contestualmente al provvedimento di concessione;
b)
nel caso di concessione di finanziamento in annualita’ e’ disposta,
contestualmente al provvedimento di concessione, l’apertura di un ruolo di
spesa fissa per il pagamento a favore dell’ente beneficiario di tutte le
annualita’ concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall’anno di
emissione del provvedimento stesso.
Note:
1. Sostituite parole al
comma 1 da art. 13, comma 12, L.R. 12/2003
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