Legge 11
febbraio 1994, n. 109
Legge quadro in materia di lavori pubblici
Testo
coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge
n. 166 del 1 agosto 2002
Art. 1.
(Principi generali) |
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Art. 25.
(Varianti in corso d'opera) |
Art. 2. (Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione della legge) |
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Art. 26.
(Disciplina economica dell'esecuzione dei ll.pp. |
Art. 3.
(Delegificazione) |
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Art. 27.
(Direzione dei lavori) |
Art. 4. (Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici) |
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Art. 28.
(Collaudi e vigilanza) |
Art. 5.
(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità ....) |
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Art. 29.
(Pubblicità) |
Art. 6.
(Modifica dell'organizzazione e delle competenze del C.S.L.P.) |
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Art. 30.
(Garanzie e coperture assicurative) |
Art. 7. (Misure
per l'adeguamento della funzionalità della p. a.) |
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Art. 31. (Piani
di sicurezza) |
Art. 8.
(Qualificazione) |
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Art. 31-bis
(Norme acceleratorie in materia di contenzioso) |
Art. 9. (Norme
in materia di partecipazione alle gare) |
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Art. 32
(Definizione delle controversie) |
Art. 10.
(Soggetti ammessi alle gare) |
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Art. 33.
(Segretezza) |
Art. 11.
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) |
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Art. 34.
(Subappalto) |
Art. 12.
(Consorzi stabili) |
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Art. 35.
(Fusioni e conferimenti) |
Art. 13.
(Riunione di concorrenti) |
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Art. 36.
(Trasferimento e affitto di azienda) |
Art. 14.
(Programmazione dei lavori pubblici) |
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Art. 37.
(Gestione delle casse edili) |
Art. 15.
(Competenze dei consigli comunali e provinciali) |
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Art. 37-bis.
(Promotore) |
Art. 16.
(Attività di progettazione) |
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Art. 37-ter.
(Valutazione della proposta) |
Art. 17.
(Effettuazione attività di progettazione, direz.lavori e
accessorie) |
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Art.
37-quater. (Indizione della gara) |
Art. 18.
(Incentivi e spese per la progettazione) |
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Art.
37-quinquies. (Società di progetto) |
Art. 19.
(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici) |
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Art.
37-sexies. (Società di progetto - Emissione obbligazioni) |
Art. 20.
(Procedure di scelta del contraente) |
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Art.
37-septies. (Risoluzione) |
Art. 21.
(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici) |
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Art.
37-octies. (Subentro) |
Art. 22.
(Accesso alle informazioni) |
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Art.
37-nonies. (Privilegio sui crediti) |
Art. 23.
(Licitazione privata e licitazione privata semplificata) |
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Art. 38.
(Applicazione della legge) |
Art. 24.
(Trattativa privata) |
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Art. 38-bis.
(Deroghe in situazioni di emergenza ambientale) |
Art.
1. (Principi generali)
1. In attuazione dell'articolo 97 della
Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori
pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di
efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività,
trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della
libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei
lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle
disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di
riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai
sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117
della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali
dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di
indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in
conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non
possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione
espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
Art.
2. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)
1. Ai sensi e per gli
effetti della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3,
comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di
cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di
opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei
contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori,
si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della
presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si
applicano:
a)
alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli
enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle
amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli
altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi
pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi
di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società
con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad
oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14,
18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori
civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il
tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a
funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di
euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di
cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto
interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per
cento dell’importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano
gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente
legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si
applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di
pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto
previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o
tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della
citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con
espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi
appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del
valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono
invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la
percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della
concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione
delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30
giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le
disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14,
19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al
comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in
concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva
93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di
uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al
Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della
presente legge per i lavori di cui all’articolo 8, comma 6, del
medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i
rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si
applicano le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3, comma
2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e
al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni
legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli
appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge
non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a
scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività
edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma
dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per
le singole opere d’importo superiore alla soglia comunitaria i
soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle
procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge,
ad esclusione dell’articolo 8, non si applicano ai contratti di
sponsorizzazione di cui all’articolo 119 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all’articolo 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi
assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi
compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si
intendono:
a) per organismi di diritto pubblico
qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per
soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata
in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti
pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui
gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano
costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati
dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei
lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2,
lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al
comma 2, lettere b) e c)
Art.
3. (Delegificazione)
1. È demandata alla potestà
regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente
articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei
lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla
progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività
di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio
della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30
settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato,
che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in
materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai
sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici,
nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa
comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la
presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la
legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della
normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il
regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione
dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede
altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.
Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro
45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è
emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie
disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo
regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1
che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che
disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme
della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi
dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta
Ufficiale che avviene contestualmente alla ripubblicazione della
presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla
data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti
dalla presente legge e dalle altre disposizioni legislative non abrogate
in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto che trova
applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore
contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori
aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º
giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle
norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di
volta in volta richiamato definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della
vigilanza di cui all'articolo 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e
la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra
il responsabile del procedimento e il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di
cui all'articolo 7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei
costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12,
nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle
gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori
pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli
elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo
17, comma 7;
i) abrogata;
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori
di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del
Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16,
19, 20 e 23 della presente legge,
fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni
mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici;
m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni
giudicatrici di cui all'articolo 21;
n) abrogata;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo
25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26,
comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le
determinano, nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima
del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri
soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base
di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le
relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del
collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro
il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori
casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri
di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti
professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo
29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo
30, le condizioni generali e p articolari delle polizze e i
massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle
garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30;
le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di
concorrenti di cui all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo
33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o
alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della
legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1,
della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni
disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e
continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di
corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in
relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del
regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari
pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il
funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da
determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è
autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030
dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa è adottato
apposito regolamento in armonia con le disposizioni della seguente
legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in
relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino
alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le
disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità
con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione
dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri,
nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale,
sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità
delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure
applicate in materia dalle Organizzazioni Internazionali e dalla Unione
Europea.
Art.
4. (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1. Al fine di garantire l'osservanza dei
principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia
dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con
sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di
seguito denominata "Autorità".
2. L'Autorità opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale
costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata
d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità
delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che
operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta
professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri
componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in
carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se
professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è
determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità,
nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l'economicità
di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare
in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio
per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione,
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione
distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione
del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore
degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare
riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a
procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma
16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti
in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei
concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma
10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7
e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo
8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti,
l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al
comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le
questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089.
6. Nell'ambito della propria attività
l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli
altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che
ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente
ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi
di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta
motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni,
avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, e della
collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed
analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in
ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le
notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di
istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione
dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono
vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento
dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi
di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata
all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono.
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento
della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro
trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La
riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle
pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di
irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli
organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla
realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico
erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze
dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis . Il Servizio ispettivo svolge
accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza
dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti
sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori,
di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il
Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi
del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo
spettanti all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto
un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di
125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica,
di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater . Sono fatte salve le
competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies . Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi
compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità
"Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11. abrogato.
12. abrogato.
13. abrogato.
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è
articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della
articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici
opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite
convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi
della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati,
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni,
dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione
centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti
compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla
elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su
tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti
i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le
imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme
di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli
preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli
interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in
relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici
predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei
lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire
informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai
dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in
materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da
mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attività, agli
aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089, i
compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla
sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione
del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede
nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione
regionale dell'Osservatorio.
17. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori
pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro
trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il
contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario
e del progettista e, entro sesanta giorni dalla data del loro compimento
ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per
gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il soggetto che
ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è
sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La
sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non
veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi
ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici
che li trasmettono alla sezione centrale.
Art.
5. (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio
ispettivo e norme finanziarie)
1. Al personale dell'Autorità si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
2. La segreteria tecnica di cui
all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità,
ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un
dirigente generale di livello C.
3. abrogato
4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di
cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale
è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità,
ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente
articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è
istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità;
alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il
ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché,
in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo
decreto. (...) Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere
altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività
professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula
dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorità è
attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis. In sede di prima applicazione
della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico
del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale
assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6,
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il
personale assunto nell'ambito del sistema di programmazione delle
assunzioni previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il
ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata,
con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
6. L'Autorità provvede alla gestione
delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo
iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità
di rendicontazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e
in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a
decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
7-bis. L'Autorità provvede alla
definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali
dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
Art. 6
(Modifica dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore
dei lavori pubblici)
1. È garantita la piena autonomia funzionale ed
organizzativa, nonché l’indipendenza di giudizio e di valutazione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico
consultivo dello Stato.
2. Sostituisce l’articolo 8 della legge 18 ottobre
1942, n. 1460.
3. Nell’esercizio del potere di organizzazione ai
sensi dell’articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n.
524, sono altresì garantiti:
a) l’assolvimento dell’attività consultiva
richiesta dall’Autorità;
b) l’assolvimento dell’attività di consulenza
tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di
consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 si
provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su
materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio
medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri
organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare
la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato
nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad
integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici
amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore
dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi
di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni
di Ecu, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di
Ecu, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai
Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati
regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti
modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 25 milioni di Ecu, presenti elementi di
particolare rilevanza e complessità, il Provveditore sottopone il
progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio
superiore.
5-bis. Le adunanze delle
Sezioni e dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i
pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5-ter. Il Consiglio
superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere
si intende espresso in senso favorevole.
Art. 7
(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione)
1. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del
procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal
programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo
massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del
procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei
lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà
può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia.
L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura
gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile
del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni
singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione,
affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento
formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione
degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e
di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi
di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale
svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni,
impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la
libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce
all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali
fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di
coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori
funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i
compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei
coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la
progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano
ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le
responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come
definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve
essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1
presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate
competenze professionali in relazione alle caratteristiche
dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla
formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto
all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati
con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o
alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e)
ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e
che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o
locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile
unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora
articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000),
e successive modificazioni.
7. Per l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque
denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del
procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle
amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del
responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del
presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione
della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di
concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la
conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse
del concessionario.
8. In sede di conferenza di servizi le
amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo successivamente
alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla
valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente,
da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più
breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali
cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista.
Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la
stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di
servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto
preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e
gli assensi di cui alle vigenti norme.
9. Il regolamento e le leggi regionali
prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di
servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte
da ciascuna amministrazione interessata.
10. In sede di conferenza di servizi
possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e
documentazione.
11. Le amministrazioni interessate si
esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme
ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate
da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del
procedimento.
12. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o
comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza
è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo
giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza
della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei
poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
13. Il dissenso manifestato in sede di
conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
14. Le regioni a statuto ordinario
provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i
princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza
regionale e locale.(*)
(*) I commi da 7 a 14 sono stati
abrogati dall’articolo 14, comma 1, della legge n. 340 del 2000 (legge
di semplificazione 1999); tuttavia ai sensi dell’articolo 14, comma 3,
della legge n. 241 del 1990 (come sostituito dall’articolo 9, comma 1,
della legge n. 340 del 2000), tali commi continuano ad applicarsi ai
lavori pubblici
15. Il termine per il controllo di
legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato
è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due
volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti
all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.
Art. 8
(Qualificazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed
improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della
professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i
processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della
normativa vigente.
2. Con apposito
regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto
della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico
per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato
in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di
qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui
all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita
presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della
commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità,
nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è
demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati
di:
a) certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla
lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia
di qualificazione.
4. Il regolamento di
cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina
dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve
essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, delle
organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei
lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca
nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di
cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3,
lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei
predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative
misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto
conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9,
commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla
tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere
il possesso della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di
cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo
per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità
non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore
a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all'attività di qualificazione;
g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa
alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, la
durata dell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine
generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare
nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata
proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore
ai 3/5 della stessa. La durata dell’efficacia della qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte
alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta
antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, è
di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale
individuati dal suddetto regolamento;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono
redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità
per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo
4.
5. abrogato
6. Il regolamento di cui al comma 2
disciplina le modalità dell’esercizio, da parte dell’Ispettorato
generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui
al sesto comma dell’articolo 6, L. 10 febbraio 1962, n. 57, delle
competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi
del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre
1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone
la sospensione da 3 a 6 mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo
comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta
fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia
di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relativa
alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla
base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2000, i
lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli
albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo
2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al
certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per le
imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla
Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2000, è
abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni
di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 9 e
fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente
legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai
sensi della L. 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e
integrazioni, e della L. 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei
requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3
dell’articolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti
all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di
appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo
le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i
requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle
gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una
concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con
la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in
vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono
stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia
fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e
dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte,
per le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui
al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al
comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e
tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori
pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attività di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facoltà dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore
requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma,
l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si
riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo
all’esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori
direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche
per effetto di cottimi e subaffidamenti.
11-septies. Nel caso di forniture e
servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore
al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi del presente articolo.
Art. 9 (Norme in
materia di partecipazione alle gare)
1. Fermo restando quanto
disposto dall’articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione
alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in
base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive
modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni
di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono
integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto
attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei
parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori,
relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i
concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei
lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola
l'attuale sistema di categorie in opere specializzate e le ridetermina
adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca
inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra
iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da
individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura
tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed
imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è
istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico,
restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della
legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis. Per le
iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell’Albo nazionale dei
costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato
regionale.
Art. 10 (Soggetti ammessi alle
gare)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società
commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli
8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili
ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese
individuali, anche artigiane, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni
di cui all'articolo 13 della presente legge;
e-bis) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all'articolo 13 della presente legge.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario
appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del
secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in
tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche
offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate,
richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle
offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con
sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti
nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando
o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o
nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del
concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché
per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo
8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora
gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso
in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro
dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 11. (Requisiti per la
partecipazione dei consorzi alle gare)
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati
dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui
all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera,
nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art. 12. (Consorzi stabili)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma
dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da
non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel
settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre
1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il
medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla
facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai
consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei
confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i
criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non
oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2,
detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui
al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi
medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice
civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
modificato dall'articolo 34 della presente legge.
5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati.
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai
consorzi di cui al comma 1, previsti all’articolo 4 della parte I
della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle
imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è
dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle
società ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, del Dl 19 dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985,
n. 17, e successive modificazioni.
7. Le
plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di
cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I
benefìci di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare
per l’affidamento di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una
percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento
nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel
terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La
qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria
di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla
somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso
necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno
una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V
o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno
tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all’articolo 8, comma 5,
lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti
requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.
Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non
coincida con una delle classifiche di cui all’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma
delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che
tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o
alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche.
Art. 13. (Riunione di concorrenti)
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed
e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché
gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di
qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo
8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al
medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi
in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al
comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e
dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità
limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma
restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di
cui agli articoli 8 e 9, sempre che
siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo
per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i
lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti
per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella
misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla
categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere
assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.
4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma
1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione
o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c)
, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5. É consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
5- bis. É vietata l'associazione in partecipazione. É vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee
e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ,
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui
al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o
di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere
speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore
il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere
affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti
affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del
presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale,
disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere
di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori,
che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non
può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una
riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma
1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori
della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono
lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e cosi definiti
nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Art. 14. (Programmazione dei
lavori pubblici)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge
di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già
previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni
che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con
altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.
Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei
predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici,
prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati,
nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo
19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche
del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali
beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri
di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima
sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco
annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno
preliminare e siano state quantificate le complessive risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni
caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità
e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici
vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali
strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo
previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino
all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per
motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n.
1, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive
modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta
o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna
forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo,
che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I
programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori
pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal
Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti
annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì
trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i
documenti programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data
dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del
decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia
emanato nel secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Art. 15.
(Competenze dei consigli comunali e provinciali) (*)
(*) Il comma 1 dell'articolo 15 introduceva una nuova
lettera b) dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142. La legge
pero' è stata abrogata dall'articolo 274 del Dlgs 18 agosto 2000, n.
167.
Art. 16. (Attività di
progettazione)
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo
tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare,
definitiva ed esecutiva, in modo di assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario;
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento
della fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica
tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui al comma 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a
integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e
consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo
dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della
sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici
per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il
progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura
espropriativa.
3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare
dell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e
sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale
individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e
dell’intervento da realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente
i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali,
nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove
previsto in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle
principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura
ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti in una disciplinare descrittivo degli
elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché
in computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti quali
quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico,
chimico, i rilievi ed i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e
lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità
al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un
livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In
particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati
grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari
costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o
descrittivo, dal computo metrico-estimativo e dall'elenco dei prezzi
unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini
compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che
risultino necessari sulla base di rilievi planoaltimetrici, di
misurazioni e picchettazioni di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi
nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il
regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento
alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo
presenti le esigenze di gestione e di, manutenzione, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e
alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani
di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli
oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo
in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici
esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione
dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci
delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti
aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani,
ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e
dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal Sindaco del
comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di
opere statali.
Art. 17 (Effettuazione delle
attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di
supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico
del procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale di cui all'articolo 14, sono
espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le
aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, (ora articoli
30, 31 e 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000) e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 in quanto compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al
comma 6, lettera a) e di società di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato congiuntamente nel settore dei servizi
d ingegneria e architettura, per un periodo di tempo inferiore a
cinque anni che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dell’articolo 12 della presente
legge. È vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito
dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si
applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del
predetto articolo 12.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma
1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in
assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio
presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da
almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale
tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità
per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza
in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal
regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze,
casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f) e g).
5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di
cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma
dei progetti.
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice
civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono
assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma
associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo
integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse
di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti
vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI
e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività
professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto
dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in
forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti
organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma
6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le
società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno
o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di
architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività
prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno
dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli
indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in
relazione alle quali controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso
deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la
persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi
per l'aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve
essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione
non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori
pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano
svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario
di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma
sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed
ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto
alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l’affidamento di incarichi di
progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione
della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi,
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti
tenuti all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11. Per l’affidamento di incarichi di
progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la
soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di
aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in
alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia
assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi
generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di
garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il
corrispettivo dell’incarico.
12. Per l’affidamento di incarichi di
progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato
sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del
responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia,
previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli
stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da
affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse
all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella
convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10
della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere
tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda
affidarla allo stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le
tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate
dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto
delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I
corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma
dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad
applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del
4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26
aprile 2001.
13. Quando la prestazione riguardi la
progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la
opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o
del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in
materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di
progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di
direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri
professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il
conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini
dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere
l'importo della direzione dei lavori.
14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono
calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base
dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina,
con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma
delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione,
dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto
sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri
finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei
corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo
7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le
attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis,
continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la
progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto
di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva
si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la
progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il
preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal
decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi
inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge
4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5
maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti
di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni
e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed
esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni,
accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre
l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di
quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione
delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera b) , operanti nei settori di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le
connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle
procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro
interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1,
lettera f) , che siano da essi stessi controllate, purché almeno
l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette
società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla
prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le
situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile.
Art. 18 (Incentivi e spese per la
progettazione)
1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a
base di gara di un'opera o un lavoro, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un
regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i
loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo
dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità
e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene
conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma
corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e
quinto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono
abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito,
con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma
1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano
redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle
categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti
destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale
degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi,
incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale
ed altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento
alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di
cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci
le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già
provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le
opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni
attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo,
sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale
dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. É vietato l'affidamento di attività di progettazione,
direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di
contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle
previste dalla presente legge.
Art. 19. (Sistemi di realizzazione
dei lavori pubblici)
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere
realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione
di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24,
comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente
legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un
imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma
2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all’articolo
16, comma 5, e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’articolo
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
euro;
2) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del
valore dell’opera
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a
10 milioni di euro.
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b),
la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo
16, comma 4.
1-ter. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui
al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti
dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o
eventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle spese di
progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i
requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto
dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle
spese di progettazione non è soggetto a ribasso d’asta.
L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla
necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze
del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47,
comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile
del procedimento procede in contraddittorio con il progettista
qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la
conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l’unità
progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare
dell’affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a
tale conformità.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento
congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ed altre categorie di
opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui
all’articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all’articolo
8, comma 2. L’affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superficie decorate di beni architettonici
comprende, di regola, l’affidamento dell’attività di progettazione
successiva a livello preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di
qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un
proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare,
ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al
responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da
assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia
conforme ai livelli di qualità richiesti dall’appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma
scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice,
aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la
loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente
e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo
di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o
diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo
scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa
all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non
assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel
programma di cui all’articolo 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il
soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva,
l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può
essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo
completamento da parte del concessionario.
2-bis. L’amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il
perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti
del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata
anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della
concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2
sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche
delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di
base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività
previste nella concessione, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da
attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed
in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere
dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove
condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente.
Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni
dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a)
e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere
la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti
annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione.
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici,
a condizione che resti al concessionario l’alea economico-finanziaria
della gestione dell’opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui
all’articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi
finalizzata all’esame ed alla approvazione dei progetti di loro
competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti
pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle
attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di
apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia
affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere
pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a
corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della
citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma
5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del
presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della
legge 20 marzo 1865. n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma 1,
lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto
relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli
relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di
consolidamento dei terreni.
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso
soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto
esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta
redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di
lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle
somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di
gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di
beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già
indicati nel programma di cui all'articolo 14 in
quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo
restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il
certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un
momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la
sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero
congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni.
L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta
relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero
in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente,
alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la
loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La
gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per
l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per
l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché
le modalità di aggiudicazione.
Art. 20. (Procedure di scelta del
contraente)
1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati
mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono
affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un
progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque, anche degli
elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli
elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le
eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i
lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto
esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo
le modalità previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito
ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo pari
o superiore a 25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la
cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la
scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara
è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'articolo 16, nonché di un capitolato
prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto
il progetto esecutivo ed il prezzo.
Art. 21. (Criteri di
aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante
offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di
impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio
1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la
predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la
predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis . Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo
pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il
criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione
interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo
30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e
di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte
debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative,
indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a
formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base
d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di
presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle
eventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte. Non sono
richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono
rilevabili da dati ufficiali. Ove l’esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità
della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti
giustificativi ed all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito
della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli
appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente
comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora
il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in
base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di
importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza
della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica
delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la
progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni
tecniche proposte dall’appaltatore.
2. L'aggiudicazione degli appalti
mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante
licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti
elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da
realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19,
comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da
realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il
bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di
cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e
tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale
l'offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai
sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione
giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad
effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori
oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti
non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si
riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I
commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra
funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori
oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che
abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche
di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni
presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico
relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio
provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa
riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri
delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa
grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti
dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti
alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei
rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di
candidati proposte delle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni
medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per
la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione
sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell'amministrazione.
8-bis. L’aggiudicazione dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal
dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 DSP, è
disposta secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il
prezzo e l’apprezzamento dei curricula in relazione alle
caratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di
cui all’articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all’elemento
prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente
secondo criteri predeterminati.
Art. 22. (Accesso alle
informazioni)
1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle
concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto
all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o
realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di
procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in
qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di
pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione
delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che
hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di
appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata,
prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o
concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per
l'affidamento a trattativa privata.
2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta
per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi
l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 23. (Licitazione privata e
licitazione privata semplificata)
1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di
qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto
richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando.
1- bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) , hanno la
facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti
scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1- ter del presente
articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in
rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
1-ter . I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e) , interessati ad essere invitati alle gare
di cui al comma 1- bis del presente articolo, presentano apposita
domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) ,
possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono
presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri
consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed
un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri
soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da
una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con
la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei
requisiti previsti dal regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare
d’appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a
quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni
appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e
comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata negli altri
mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della
domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 8, comma 7.
Art. 24. (Trattativa privata)
1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
«»;
2) al comma 1, lettera a), le parole: «non superiore a 300.000 ECU»
sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra oltre 100.000 euro e
300.000 euro»; alle lettere b) e c), la parola: «ECU» è
sostituita dalla seguente: «euro»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«»;
4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«»;
1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti
di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000
euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità
generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di
ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese
inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora
motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti
dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per
lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici
architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora
Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999),
e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono
motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento
e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata
devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale
importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine
dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma
1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto
dell'appalto.
5-bis. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il
cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara
informale sulla base di quanto disposto dall’articolo 21, comma 8-bis,
alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente
legge per i lavori oggetto dell’appalto. Per l’affidamento di
appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia
inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere
all’affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia.
In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la
sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente
legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.
6.
I lavori in economia sono ammessi fino
all'importo di 200.000 ECU., fatti salvi i lavori del Ministero della
difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei
reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività
del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato
affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale
procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente
alla medesima opera.
7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l’affidamento
a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori
complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o
nell’affidamento precedentemente disposto, che siano diventati
necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all’intervento
nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere
tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza
grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque
separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente
necessari al suo perfezionamento. L’importo dei lavori complementari
non può complessivamente superare il 50 per cento dell’appalto
principale.
8. abrogato
Art. 25. (Varianti in corso
d'opera)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative
e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 3, o per
l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella
qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei
beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice
civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d)
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per
cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto
e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per
la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo
interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede
alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è
invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà
luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
Art. 26 (Disciplina economica
dell'esecuzione dei lavori pubblici)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o
dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai
termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura
accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui
sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione
in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è
ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo
comma dell'articolo 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato
di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora
da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori
stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima
applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono
estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da
contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori
pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione
di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a
penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali.
L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate
dal regolamento.
Art. 27. (Direzione dei lavori)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge
affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad
istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore
dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare,
nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attività di direzione
dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o
convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora
articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000);
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa
nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’ufficio di
direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli
assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.
Art. 28. (Collaudi e vigilanza)
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il
quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere
luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo
regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei
collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del
compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi
previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i
collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un
certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a
200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente
il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il
certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con
riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo
degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza
di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un
solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato
servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni
diversa disposizione, anche di natura regolamentare.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di
controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione
dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto
che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che
abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare
complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è
effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera
e dei materiali.
7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo
27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile
del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le
fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della
convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,
l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 29. (Pubblicità)
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e
delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro
di 5.000.000 di DSP, I.V.A. esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio
dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di
aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee;
b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro,
I.V.A. esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello
nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, I.V.A.
esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello
regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di
gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo
uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese
quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle
comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le
amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o
della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta
mediate trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco
degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o
prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di
aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del
nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta
giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei
lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del
lavoro;
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del
20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o
l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei
mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto
dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità,
con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma
ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere
note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione
dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis , commi 2
e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi
delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le
sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di
pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità
di cui alle lettere b) e c) del presente comma.
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell’amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del
procedimento di cui all’articolo 80, comma 10, del regolamento di cui
al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata
osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico
le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di
rivalsa sull’amministrazione.
Art. 30. (Garanzie e coperture
assicurative)
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei
lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento
dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta
giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo
dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o
analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al
raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente
periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento
dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per
ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo,
nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del
concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo
documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo,
pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato
secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata
costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per
il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2- bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai
commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa
alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione
esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del
progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o
dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,
anche i maggiori posti che l'amministrazione deve sopportare per le
varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d),
resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata
per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo
inferiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa, e per un massimale non
inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il
limite di 2 milioni e 500.000 ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione da parte dei
progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità
stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai
documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità
alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall’accertamento della
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse
stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento,
adottato ai sensi dell’articolo 3, il Governo regola le modalità di
verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la
verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica
può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o
le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di
controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto
deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a
terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di
propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera
a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore
alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia
della stazione appaltante.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste
dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta
giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i
lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia
globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta
istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all’articolo
19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro.
Art. 31. (Piani di sicurezza)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un
regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in
conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa
nazionale di recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il
concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando
questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi
non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) .
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano
generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui
alla lettera b) del comma 1- bis , nonché il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte
integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri
vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso
d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della
sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del
committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei
lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati
dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se
privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I
contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili
qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20
maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori
pubblici e determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente
occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime
nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri
stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle
disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i
lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato
all'appaltatore.
Art. 31-bis (Norme
acceleratorie in materia di contenzioso)
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni,
qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e
in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale,
il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita
commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta
giorni dalla apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta
motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei
successivi trenta giorni, l’appaltatore ed il soggetto committente.
Decorso tale termine è in facoltà dell’appaltatore avvalersi del
disposto dell’articolo 32. La procedura per la definizione
dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La
costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del
procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserva
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione previsto dall’articolo
28. Nell’occasione la proposta motivata della commissione è
formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti
in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo
dal responsabile del procedimento, il secondo dall’impresa
appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai
componenti già designati contestualmente all’accettazione congiunta
del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo
componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del
luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l’impresa non
provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di
trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi
provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo
bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da
riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i
singoli interventi.
1-ter. L’accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi
1 e 1-bis ed accettato dall’appaltatore, ha natura transattiva. Le
parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere
decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo
bonario risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai
lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già
intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la
costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del
procedimento può essere componente della commissione stessa.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di
lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di
sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta
giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in
materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata
domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e
l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga
decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la
discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal
deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già
fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente
del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che
deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito
di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di
lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32 (Definizione delle
controversie)
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis , possono
essere deferite ad arbitri.
2. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), della presente legge, qualora sussista la competenza
arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso
l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale
nel rispetto dei princípi del codice di procedura civile, e sono
fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle
parti per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli
effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le
modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici;
disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel
fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere
l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo
princípi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il d.P.R. 16
luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi
arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto
nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi
riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le
modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le
disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in
difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di
contratti o capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata
in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i
precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle
controversie nella materia dei lavori pubblici come definita
all’articolo 2.
Art. 33. (Segretezza)
1. Le opere destinate ad attività della Banca d'Italia, delle forze
armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i
compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di
sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarante
indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento
dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi
nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse,
i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei
all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative
procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al
controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì
sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno
di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
Art. 34. (Subappalto)
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già
sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, è sostituito dal seguente: (*)
(*) I commi modificano
in parte l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Si riporta in
nota l’intera disposizione nel testo aggiornato:
Articolo 18
1. Possono presentare
offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori
pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all’Albo
nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o
consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a
eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il
contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando
di gara la categoria con il relativo importo, nonché le ulteriori
categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto,
anch’esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi
categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo,
ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari
ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la
categoria con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle
categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L’affidamento
in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i
concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di
varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano
indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;
2) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui
al numero 4) del presente comma;
4) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se
italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della
Comunità europea, all’Albo nazionale dei costruttori per categorie e
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione
delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è
sufficiente per eseguire i lavori pubblici l’iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o
del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3-bis. Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante
deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi
eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti
aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti
aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la
parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di
pagamento.
3-ter. (abrogato).
4. L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento.
5. (abrogato).
6. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere
indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché
i dati di cui al comma 3, numero 3).
7. L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile
in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto. L’appaltatore e, per suo tramite, le
imprese subappaltatrici trasmettono all’amministrazione o ente
committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L’appaltatore
e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente
all’amministrazione o ente committente copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese
esecutrici l’obbligo di predisporre, prima dell’inizio dei lavori,
il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano
è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto
a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa
o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o
designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
9. L’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare
alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell’articolo 2359 del codice civile con l’impresa affidataria
del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di
associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti
o cottimi di importo inferiore a 100mila euro, i termini per il rilascio
dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti
della metà.
10. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non
può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si
applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società
anche consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo
19 dicembre 1991, n. 406, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle
concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti
pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si
applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l’associante
non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in
appalto.
12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego
di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Ecu e qualora l’incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in
opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in
opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per
le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5).
È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto,
il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si
applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la
presentazione di una offerta o comunque l’affidamento, singolarmente
ovvero con imprese iscritte all’albo nazionale dei costruttori, è
consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune
di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni
all’albo nazionale dei costruttori.
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai
commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai
lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in
vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la
disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all’iscrizione
all’albo nazionale dei costruttori, non si applica e l’affidamento
in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall’ente o dalla
stazione appaltante, fermo restando l’accertamento dei requisiti di
cui all’articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n.
646.
2. abrogato
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora
pubblicato il bando.
4. abrogato
Art. 35. (Fusioni e conferimenti)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno
singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione
aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto
nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187
e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli
8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al
subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti
risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di
cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema
di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di
cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al
comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici,
tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le
disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2
agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13
agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le
plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società
risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche
non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.
Art. 36. (Trasferimento e affitto
di azienda)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si
applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da
parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di
cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la
partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori,
nei cui confronti risultano estinti, a seguito della procedura stessa,
rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa
integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6
legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 37. (Gestione delle casse
edili)
1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo
d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della
gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di
mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi
organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva
devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i
versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno
maturato presso gli enti quali sono stati iscritti.
Art. 37-bis. (Promotore)
1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati
"promotori", possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o
di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale
di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di
concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le
proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel
caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per
il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono
contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno
studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di
credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito
stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari,
ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione
degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera
b) , e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed
agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre
indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte
della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal piano
economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di
programmazione di cui all’articolo 14 della presente
legge, proposte d’intervento relative alla realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale
presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo
di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare,
nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli
studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun
diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati
di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli
10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i
settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse
perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di
intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la
loro autonomia decisionale.
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di
cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la
presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un
avviso indicativo con le modalità di cui all’articolo 80 del
regolamento di cui al d.P.R. n. 554 del 1999 mediante affissione
presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché
pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul
sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000,
n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L’avviso è
trasmesso allo Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.
Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici
hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo
1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del
procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad
eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
Art. 37-ter. (Valutazione
della proposta)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la
fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo,
urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della
funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al
pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della
durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della
concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di
aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano
e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di
elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte
stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano
richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico
interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve
intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del
promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per
iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e
valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il
promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall’amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore
risulterà aggiudicatario della concessione.
Art. 37-quater. (Indizione
della gara)
1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 37-ter di
ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte
presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo
14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante
procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo
19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo
21, comma 2, lettera b) , ponendo a base di gara il progetto
preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla
base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i
valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano
economico-finanziario presentato dal promotore; è altresì consentita
la procedura di appalto-concorso;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da
svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due
migliori offerte nella gara di cui alla lettera a) ; nel caso in cui
alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata
si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per
lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita
dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da
una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di
gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo
30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa,
un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di
cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo
termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso
e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare
all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e
documentate nei limiti dell’importo di cui all’articolo 37-bis,
comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. (abrogato)
Art. 37-quinquies. (Società
di progetto)
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione
per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo
servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la
facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto
in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche
consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale
sociale della società. In caso di concorrente costituito da più
soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al
capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si
applicano anche alla gara di cui all'articolo
37-quater . La società così costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza
necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì,
prevedere che la costituzione della società sia un obbligo
dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da
prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati
direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi
siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme
legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei
lavori o dei servizi a soggetti terzi.
1-ter. Per effetto del subentro di cui al
comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di
progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’Amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da
parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano
solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti
dell’Amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo
percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di
emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di
concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle
quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a
partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il
buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di
emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel
capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che
non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono
tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
Art.
37-sexies. (Società di progetto: emissione di obbligazioni)
1. Le società costituite al fine di
realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di
pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui
all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota
mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione
di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un
avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici.
Art.
37-septies. (Risoluzione)
1. Qualora il rapporto di
concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero
quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse,
sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere
realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,
ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di
collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza
della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari
al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della
parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano
economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma
1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di
quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. La efficacia della revoca
della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte
del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art.
37-octies. (Subentro)
1. In tutti i casi di
risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al
soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno
impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di
risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al
posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a
condizione che:
a) la società designata
dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario
all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più
ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i
finanziatori.
2. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione
delle previsioni di cui al comma 1.
Art.
37-nonies .(Privilegio sui crediti)
1.I crediti dei soggetti che
finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse
pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui
beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti
del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di
nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere
esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di
credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi
del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro
indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto
dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è
dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali;
dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La
trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i
competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere
esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti
sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal
comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio
nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.
Art.
38. (Applicazione della legge)
1. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e
ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e
manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n.
1089, può
procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23,
comma 1- bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché all'articolo
25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo
articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento
e che l'importo in aumento relativo alle varianti che determinano un
incremento dell'importo originario del contratto deve trovare copertura
nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Art. 38-bis. (Deroghe in
situazioni di emergenza ambientale)
1. Al fine di accelerare la realizzazione di
infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare
la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione
dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce
variante urbanistica a tutti gli effetti.
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