Decreto del Presidente della
Repubblica approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23
maggio 2003
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, a norma dell'articolo 31, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dell'articolo 22,
comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
Art. 1-
(Definizioni e termini di efficacia)
1. Ai fini
del presente regolamento si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in
fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con
il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire
l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte
progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei
materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte
organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e
spaziale dei lavori,
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un
determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite dall'art. 34
comma 1 lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature,
le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a
prevenire il manifestarsi di situazioni dì pericolo, a proteggere i
lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere
temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da
rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in
relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate,
in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le
sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni;
i) PSS:il piano di sicurezza sostitutivo .del piano di sicurezza e di
coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della
legge 11 febbraio. 1994,, n. 109, e successive modificazioni;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera f-ter), dei decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e
successive modificazioni e all'articolo 31, comma 1-bis), lettera c),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché
gli oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n, 109
e successive modificazioni.
2. Le
disposizioni dei presente decreto si applicano nelle regioni e province
autonome fino alla data di entrata in vigore della normativa emanata
dalle medesime regioni e province autonome nel rispetto dei principi
fondamentali posti in materia dalla legislazione, dello Stato.
CAPO II-
Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 2-
(Contenuti minimi)
1. Il PSC
è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta
fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali
ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
2. Il PSC
contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento
alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata
con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori,
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello
stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima
dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi concreti, in riferimento all'area ed
all'organizzazione dei cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
2) all'organizzazione dei cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e
4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più
imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori
finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, di cui
all'articolo 4, commi 4 e 5;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra
questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio dl pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio
di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui
all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni; il PSC contiene anche i riferimenti
telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del
pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando
la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta
del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.
3. II
coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità
delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di
dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa
esecutrice, da esplicitare nel POS.
4. Il PSC
è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti
della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la
particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una
breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il
rinvio a specifica relazione se già redatta.
5. L'elenco
indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla
definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è riportato
nell'allegato I.
Art. 3-
(Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere,
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni)
1. In
riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli
elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per
il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono
comportare per l'area circostante.
2. In
riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in
relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli
elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.
494 del 1996 e successive modificazioni, anche dei seguenti:
a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei
materiali;
b) la dislocazione degli impianti di cantiere;
c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei
rifiuti;
e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o
di esplosione.
3. In
riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione
suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la
complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua
l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che
ai
rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai
seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di
cantiere;
b) al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
4. Per ogni
elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i
rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni
tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla
lettera a).
Art. 4-
(Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le
lavorazioni ed al loro coordinamento)
1. Il
coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze
fra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una
stessa impresa esecutrice: o alla presenza di lavoratori autonomi, e
predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel
campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive
modificazioni, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente
regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche
inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del
cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto
dei Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. In
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le
prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali
prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica
le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
3. Durante
i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il
coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa
consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte
di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in
particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
4. Le
misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva,
sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi.
5. Il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare
quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del presente
articolo e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di
attuazione e le modalità di verifica.
CAPO
III- Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza
Art. 5-
(Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo)
1. II PSS,
redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli
stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione
della stima dei costi della sicurezza.
Art. 6-
(Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza)
1. II POS
è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in
cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale
o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e dei capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere
per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da
ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità
organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel
cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative
rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando
previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai
lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'Informazione ed alla formazione
fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
2. Ove non
sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato
con gli elementi del POS.
CAPO IV-
Stima dei costi della sicurezza
Art. 7-
(Stima dei costi della sicurezza)
1. Ove, è
prevista la redazione del PSCC ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, nei costi della
sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste
nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione
fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi dì
sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per
lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
2. Per le
opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non è prevista la
redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni,, le amministrazioni appaltanti, nei
costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni
previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive
finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o
a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure
basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o
sull'elenco prezzi delle misure dl sicurezza del committente; nel caso
in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.
Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando
il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende,
quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4. I costi
della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei
lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare
a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si
rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste
dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659,
1660, 1661 e 1664 secondo comma, del codice civile, si applicano le
disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così
individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
6. Il
direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza
previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
ALLEGATO
l
Elenco
indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla
definizione del contenuti dei PSC di cui all'articolo 2, comma 2.
1. Gli
apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti;
impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli
scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di
ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie;
recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio;
betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra;
macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari;
piegaferri; impianti elettrici di cantiere; Impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio;
impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed
energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le Infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per
mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali,
attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica
di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso;
illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle
emergenze.
ALLEGATO II
Elenco
indicativo e non esauriente degli elementi essenziali al fini
dell'analisi dei rischi connessi all'area dl cantiere, di cui
all'articolo 3, comma 1.
Falde;
fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti
interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade,
ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela
quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e
condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti
produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori
o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.
RELAZIONE
AL REGOLAMENTO
Il
provvedimento in oggetto è adottato ai sensi dell'art. 22 del decreto
legislativo n. 528/99 di modifica del decreto legislativo n. 494/96 che,
a sua volta, rinvia al regolamento previsto dall'art. 31 della legge n.
109/94, e successive modificazioni, per la definizione dei contenuti
minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della
stima dei costi della sicurezza. Il citato articolo 31, al comma 1,
prevede, infatti, l'emanazione di un regolamento in materia di piani di
sicurezza nei cantieri edili, da elaborare in conformità alle direttive
89/391/CEE, 92/57/CEE e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
La
normativa generale di recepimento delle direttive appena richiamate è
contenuta nel decreto legislativo n. 626/1994 mentre con riferimento ai
cantieri temporanei e mobili in cui si effettuano lavori edili è
contenuta nel decreto legislativo n. 494/96 che, in particolare,
all'articolo 12, già definisce il contenuto del piano di sicurezza e di
coordinamento, individuandone gli elementi essenziali.
Sulla bozza
di provvedimento sono state consultate le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative, le quali, in linea
generale, si sono espresse favorevolmente in ordine allo schema stesso
(Allegato I). Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 21 settembre 2001.
La
Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, ha
espresso parere favorevole in data 31 gennaio 2002, a condizione che
fosse inserita una "clausola di cedevolezza", che subordinasse
l'efficacia delle 'disposizioni fino alla data dl entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna Regione o Provincia Autonoma
(Allegato II).
In merito
allo schema di decreto si è poi pronunciato il Consiglio di Stato,
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, che, nell'adunanza dell'11
novembre 2002, ha emesso il parere n. 1376102. II Consiglio di Stato,
alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione ed in particolare
dell'articolo 117, comma 3, che assegna "la tutela e sicurezza del
lavoro" tra le materie a legislazione concorrente, ha chiarito che
la permanenza del potere regolamentare dello Stato trova specifica
giustificazione in quanto dispone il comma 5 del citato articolo 117,
limitatamente a quelle norme, però, che siano direttamente funzionali
all'attuazione ed all'esecuzione della normativa comunitaria.
Al
riguardo, il Consesso ha inoltre specificato che i regolamenti statali
possono non soltanto supplire all'inerzia delle Regioni, che impedisce
il recepimento vero e proprio nell'ordinamento italiano della normativa
comunitaria ma anche dettare quelle norme che, integrando l'attuazione
in senso stretto della normativa comunitaria, consentono ai destinatari
di adattarsi alle novità che quest'ultima impone agli ordinamenti degli
Stati membri dell'Unione europea.
Ciò
considerato, il Consiglio di Stato ha demandato al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il compito di stralciare dal regolamento che
si intende emanare, tutte quelle disposizioni che non possano ritenersi
finalizzate all'attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria in
materia.
Alla luce
del predetto parere è stato quindi formulato il testo che di seguito si
espone:
- il Capo 1
consta di un solo articolo che non è stato modificato, in quanto reca
la definizione di alcune espressioni quali scelte progettuali ed
organizzative, procedure, apprestamenti, ecc., nonché la clausola di
cedevolezza, già introdotta a seguito dei parere favorevole della
Conferenza unificata del 31 gennaio 2002. Ai sensi della tale clausola
la disciplina dettata dal regolamento si applica sino all'entrata in
vigore della normativa delle regioni e province autonome che sarà
adottata in materia, fermo restando il rispetto dei principi
fondamentali dettati dalla legislazione statale.
- iI Capo
Il contiene le disposizioni in merito al piano di sicurezza e di
coordinamento.
L'art. 22
del d.lgs. n. 528/99 di modifica del d.lgs. n. 494/96, rinvia al
regolamento previsto dall'art. 31 della legge n. 109/94 e successive
modifiche, per la definizione dei contenuti minimi dei piano di
sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della
sicurezza. II citato articolo 31, al comma 1, prevede l'emanazione di un
regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili, da
elaborare in conformità alle direttive 89/391/CEE (direttiva quadro
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro),
92/57/CEE (ottava direttiva particolare - riguardante le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili) e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
In
particolare, la direttiva n. 92/57/CEE, dispone dl tener conto, nelle
fasi dì elaborazione del progetto dell'opera, di scelte architettoniche
e/o organizzative conformi ai principi generali di prevenzione in
materia di sicurezza e di salute previsti dalla direttiva 89/391/CEE,
nonché delle interferenze nelle lavorazioni tra i vari operatori,
imprese e lavoratori autonomi, presenti in cantiere.
In
attuazione, sono stati formulati gli articoli 2, 3 e 4, allo scopo di
fornire disposizioni univoche per la redazione dei piano di sicurezza e
di coordinamento, i cui contenuti sono il risultato di scelte
progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni (articolo 2, comma 1 dello schema proposto).
Sono state
individuate, altresì, le misure di coordinamento delle imprese e dei
lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dell'opera, derivanti
dalle interferenze tra le lavorazioni e dall'utilizzazione degli
impianti comuni.
Considerato
che il regolamento intende indicare un percorso logico che consenta di
operare per fasi - dalla valutazione dei rischi, all'individuazione
delle relative misure di sicurezza - e quindi fornire dei criteri
univoci utili a qualsiasi tipologia di lavoro edile o di ingegneria
civile, il testo originario è stato solo in parte modificato, ed in
particolare:
- le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sono state
integrate con gli elementi essenziali dell'articolo 3 del testo
originario che viene soppresso;
- al comma 4, dell'articolo 2, è stato riportato il comma 2 del
succitato art. 3 dei testo originario;
- a causa della soppressione dell'art. 3, viene aggiornata la
numerazione degli articoli successivi;
- all'articolo 3, nell'elencazione di cui ai commi 2.e 3, sono stati
eliminati quegli elementi già contenuti nell'art. 12, comma 1, del
d.lgs. n. 494/96; nell'attuale formulazione, sono state comunque
evidenziate le situazioni organizzative ed i fattori di rischio più
frequenti nelle comuni tipologie di cantieri edili e di ingegneria
civile;
- è stata semplificata l'originaria previsione contenuta nell'articolo
4, comma 5, e nell'articolo 5, comma 5 dei testo originario, in un unico
comma (5) dell'articolo 4.
In
particolare:
L'articolo
2 individua i contenuti minimi dei P.S.C., da redigersi a cura del
coordinatore per la progettazione. Si prevede che il piano debba
contenere, oltre i dati necessari ad identificare e descrivere l'opera
ed individuare i soggetti con compiti di sicurezza, una breve relazione
concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le
conseguenti scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive. Sono inoltre individuati ulteriori elementi da
indicare nel P.S.C. quali le prescrizioni operative, le misure
preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale,
necessari a superare problemi di interferenza tra le lavorazioni, nonché
le relative misure di coordinamento, il cronoprogramma dei lavori e la
stima dei costi della sicurezza che, come noto, non sono soggetti a
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Si dispone
poi che il coordinatore per la progettazione indichi nel piano, in
funzione della particolarità delle lavorazioni, anche il tipo di
procedure integrative e particolareggiate che verranno poi specificate
nel piano operativo di sicurezza di competenza di ciascuna impresa
esecutrice. In tal modo si dà attuazione pratica alla disposizione
dell'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 494/96, che
definisce il piano operativo di sicurezza come il piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
L'articolo
3 definisce i contenuti minimi del piano per quanto riguarda l'area di
cantiere, l'organizzazione dei cantiere stesso, le lavorazioni ed, in
particolare, gli elementi essenziali da valutare.
L'articolo
4 conclude le disposizioni relative al P.S.C. disciplinando le
situazioni di interferenza tra le lavorazioni dovute alla presenza
simultanea o successiva di più imprese in cantiere. Pertanto, gli
articoli 2, 3 e 4, dettano la disciplina per la redazione del P.S.C. e,
dunque, per la valutazione dei rischi e per l'adozione di misure di
sicurezza adeguate ai principi delle direttive o unitarie in materia:
principi alla luce dei quali il PSC risulta essenziale per la
programmazione, l'organizzazione ed il controllo della sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili.
Il Capo III dispone in merito al piano di sicurezza sostitutivo ed al
piano operativo di sicurezza.
Le norme
contenute nello schema di regolamento in merito ai citati piani di
sicurezza, trovano legittimazione nel succitato art. 31, comma 1 della
legge n. 109/94, come modificato dall'art. 9 della legge n. 415/98, il
quale prevede l'emanazione di un regolamento sui piani di sicurezza nei
cantieri edili.
Lo stesso articolo, al comma 1-bis, obbliga l'appaltatore od il
concessionario a redigere, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, un piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando
quest'ultimo non è previsto ai sensi dei decreto legislativo n. 494/96,
ed un piano operativo di sicurezza.
II piano di sicurezza sostitutivo, richiesto quindi per il solo settore
dei lavori pubblici, deve prendere in considerazione gli stessi elementi
dei piano di sicurezza e di coordinamento, con esclusione della stima
dei costi della sicurezza. Pertanto, l'articolo 5 sul piano di sicurezza
sostitutivo non è stato modificato, in quanto i contenuti minimi di
tale piano sono quelli stabiliti per il piano di sicurezza e di
coordinamento.
La redazione del piano operativo di sicurezza è obbligatoria, invece,
sia nel settore pubblico che in quello privato ed, ai sensi dell'art. 9
del d.lgs. n. 494/96, va redatto a cura del datore di lavoro di ciascuna
impresa esecutrice, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti.
La direttiva n. 92/157/CEE, non responsabilizza unicamente i committenti
di opere edili o di ingegneria civile, nella gestione della sicurezza in
cantiere, ma riconosce anche un ruolo essenziale a tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Infatti, secondo i principi della succitata direttiva, è necessario
estendere ai datori di lavoro talune, disposizioni. pertinenti della
direttiva 89/655/CEE (seconda direttiva particolare - relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro) e della direttiva
89/656/CEE (terza direttiva particolare - relativa al requisiti minimi
di sicurezza e di salute per l'uso da parte dei lavoratori di
attrezzature di protezione individuale durante il lavoro).
Inoltre, il d.lgs. n. 494/96, individua nel piano operativo di
sicurezza, Il documento aziendale di valutazione dei rischi (ex art. 4
dei d.lgs. n. 494/96), che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
redige in riferimento al singolo cantiere interessato.
In attuazione è stato formulato l'art. 6, che individua nel piano
operativo lo strumento gestibile autonomamente da parte di ciascuna
impresa, in riferimento al singolo cantiere interessato, in funzione sia
della propria organizzazione interna che della propria dotazione
tecnologica; esso deve dare concretezza alle previsioni del piano di
sicurezza e di coordinamento, rispetto al quale assume una funzione
complementare di dettaglio.
Alla luce delle precedenti valutazioni ed in considerazione della
necessità di fornire indirizzi completi ed uniformi a tutti i soggetti
chiamati ad applicare la normativa di sicurezza in questione, non si è
ritenuto necessario modificare l'art. 6.
Al Capo IV si danno le indicazioni per la stima dei costi della
sicurezza.
Le
disposizioni in merito alla stima di detti costi, contenute nello schema
di regolamento proposto, trovano legittimazione nell'art. 22 del dlgs.
n. 528/99, di modifica del dlgs. n. 494/96 che, come già detto, dispone
che i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e
l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con
il regolamento previsto dall'art. 31 della legge n. 109/94 e successive
modifiche. Questi costi, previsti dall'art.12, comma 1, del d.lgs, n.
494/96 e dall'art. 31, comma 2, della legge n. 109/94, che sono parte
del costo complessivo dell'opera, vanno evidenziati a parte, per
escluderli dal ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
L'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire che le misure,
preventive ed organizzative previste nel piani di sicurezza, in quanto
se ne è stimato il valore economico, scomputandolo dai costi generali,
vengano interamente messe in atto, in modo da garantire che i lavori
siano svolti con il livello di sicurezza richiesto.
Tali disposizioni discendono direttamente dalla ratio della norma
comunitaria, secondo la quale "il rispetto delle prescrizioni
minime atte a garantire un miglior livello di sicurezza e di salute sui
cantieri temporanei o mobili, costituisce un imperativo al fine di
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e, pertanto, tale
considerazione non può prescindere da valutazioni economiche.
Le indicazioni dell'articolo 7 consentono di stimare i costi della
sicurezza sia per le opere, pubbliche e private, per le quali è
prevista la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, che per
tutte le altre opere pubbliche escluse dal predetto obbligo di
redazione, nonché in tutti i casi di varianti in corso d'opera.
Pertanto, al fine di fornire le indicazioni essenziali per una corretta
determinazione dei predetti costi, sì è lasciato invariato il
contenuto dell'articolo 7.
Il
documento si completa con due allegati, lasciati inalterati rispetto
alla versione originaria e contenenti degli elenchi indicativi e non
esaustivi, utili alla redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento.
L'allegato
I esplicita gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture ed i
mezzi e servizi di protezione collettiva; l'allegato II contiene,
invece, una elencazione degli elementi essenziali ai fini dell'analisi
dei rischi connessi all'area di cantiere.
Conclusivamente
si può quindi osservare che il provvedimento in esame nel dettare la
disciplina del piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.), del piano
di sicurezza sostitutivo (previsto per i casi di appalti pubblici per i
quali sia escluso l'obbligo di redazione del PSC) e dei piani operativi
di sicurezza, cui sono invece tenute le singole imprese esecutrici,
concorre a rendere adeguata la valutazione dei rischi nei cantieri
temporanei e mobili e, pertanto, al pieno adattamento dell'ordinamento
interno alla citata normativa comunitaria.
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