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   Normativa Appalti Lavori  

Decreto del Presidente della Repubblica approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 maggio 2003

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, a norma dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494

Art. 1- (Definizioni e termini di efficacia)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori,
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite dall'art. 34 comma 1 lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni dì pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
i) PSS:il piano di sicurezza sostitutivo .del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio. 1994,, n. 109, e successive modificazioni;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter), dei decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e all'articolo 31, comma 1-bis), lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché gli oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n, 109 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni dei presente decreto si applicano nelle regioni e province autonome fino alla data di entrata in vigore della normativa emanata dalle medesime regioni e province autonome nel rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla legislazione, dello Stato.

CAPO II- Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 2- (Contenuti minimi)

1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all'area ed all'organizzazione dei cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
2) all'organizzazione dei cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio dl pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.

3. II coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è riportato nell'allegato I.

Art. 3- (Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni)

1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche dei seguenti:
a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
b) la dislocazione degli impianti di cantiere;
c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai
rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

Art. 4- (Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento)

1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze fra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice: o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto dei Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del presente articolo e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

CAPO III- Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza

Art. 5- (Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo)

1. II PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Art. 6- (Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza)

1. II POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e dei capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'Informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

CAPO IV- Stima dei costi della sicurezza

Art. 7- (Stima dei costi della sicurezza)

1. Ove, è prevista la redazione del PSCC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi dì sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni,, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure dl sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664 secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

ALLEGATO l

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione del contenuti dei PSC di cui all'articolo 2, comma 2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le Infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.


ALLEGATO II

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali al fini dell'analisi dei rischi connessi all'area dl cantiere, di cui all'articolo 3, comma 1.

Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

 

RELAZIONE AL REGOLAMENTO

Il provvedimento in oggetto è adottato ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 528/99 di modifica del decreto legislativo n. 494/96 che, a sua volta, rinvia al regolamento previsto dall'art. 31 della legge n. 109/94, e successive modificazioni, per la definizione dei contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza. Il citato articolo 31, al comma 1, prevede, infatti, l'emanazione di un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili, da elaborare in conformità alle direttive 89/391/CEE, 92/57/CEE e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

La normativa generale di recepimento delle direttive appena richiamate è contenuta nel decreto legislativo n. 626/1994 mentre con riferimento ai cantieri temporanei e mobili in cui si effettuano lavori edili è contenuta nel decreto legislativo n. 494/96 che, in particolare, all'articolo 12, già definisce il contenuto del piano di sicurezza e di coordinamento, individuandone gli elementi essenziali.

Sulla bozza di provvedimento sono state consultate le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, le quali, in linea generale, si sono espresse favorevolmente in ordine allo schema stesso (Allegato I). Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 settembre 2001.

La Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, ha espresso parere favorevole in data 31 gennaio 2002, a condizione che fosse inserita una "clausola di cedevolezza", che subordinasse l'efficacia delle 'disposizioni fino alla data dl entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione o Provincia Autonoma (Allegato II).

In merito allo schema di decreto si è poi pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, che, nell'adunanza dell'11 novembre 2002, ha emesso il parere n. 1376102. II Consiglio di Stato, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione ed in particolare dell'articolo 117, comma 3, che assegna "la tutela e sicurezza del lavoro" tra le materie a legislazione concorrente, ha chiarito che la permanenza del potere regolamentare dello Stato trova specifica giustificazione in quanto dispone il comma 5 del citato articolo 117, limitatamente a quelle norme, però, che siano direttamente funzionali all'attuazione ed all'esecuzione della normativa comunitaria.

Al riguardo, il Consesso ha inoltre specificato che i regolamenti statali possono non soltanto supplire all'inerzia delle Regioni, che impedisce il recepimento vero e proprio nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria ma anche dettare quelle norme che, integrando l'attuazione in senso stretto della normativa comunitaria, consentono ai destinatari di adattarsi alle novità che quest'ultima impone agli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea.

Ciò considerato, il Consiglio di Stato ha demandato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di stralciare dal regolamento che si intende emanare, tutte quelle disposizioni che non possano ritenersi finalizzate all'attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria in materia.

Alla luce del predetto parere è stato quindi formulato il testo che di seguito si espone:

- il Capo 1 consta di un solo articolo che non è stato modificato, in quanto reca la definizione di alcune espressioni quali scelte progettuali ed organizzative, procedure, apprestamenti, ecc., nonché la clausola di cedevolezza, già introdotta a seguito dei parere favorevole della Conferenza unificata del 31 gennaio 2002. Ai sensi della tale clausola la disciplina dettata dal regolamento si applica sino all'entrata in vigore della normativa delle regioni e province autonome che sarà adottata in materia, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale.

- iI Capo Il contiene le disposizioni in merito al piano di sicurezza e di coordinamento.

L'art. 22 del d.lgs. n. 528/99 di modifica del d.lgs. n. 494/96, rinvia al
regolamento previsto dall'art. 31 della legge n. 109/94 e successive modifiche, per la definizione dei contenuti minimi dei piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza. II citato articolo 31, al comma 1, prevede l'emanazione di un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili, da elaborare in conformità alle direttive 89/391/CEE (direttiva quadro concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), 92/57/CEE (ottava direttiva particolare - riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

In particolare, la direttiva n. 92/57/CEE, dispone dl tener conto, nelle fasi dì elaborazione del progetto dell'opera, di scelte architettoniche e/o organizzative conformi ai principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute previsti dalla direttiva 89/391/CEE, nonché delle interferenze nelle lavorazioni tra i vari operatori, imprese e lavoratori autonomi, presenti in cantiere.

In attuazione, sono stati formulati gli articoli 2, 3 e 4, allo scopo di fornire disposizioni univoche per la redazione dei piano di sicurezza e di coordinamento, i cui contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (articolo 2, comma 1 dello schema proposto).

Sono state individuate, altresì, le misure di coordinamento delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dell'opera, derivanti dalle interferenze tra le lavorazioni e dall'utilizzazione degli impianti comuni.

Considerato che il regolamento intende indicare un percorso logico che consenta di operare per fasi - dalla valutazione dei rischi, all'individuazione delle relative misure di sicurezza - e quindi fornire dei criteri univoci utili a qualsiasi tipologia di lavoro edile o di ingegneria civile, il testo originario è stato solo in parte modificato, ed in particolare:
- le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sono state integrate con gli elementi essenziali dell'articolo 3 del testo originario che viene soppresso;
- al comma 4, dell'articolo 2, è stato riportato il comma 2 del succitato art. 3 dei testo originario;
- a causa della soppressione dell'art. 3, viene aggiornata la numerazione degli articoli successivi;
- all'articolo 3, nell'elencazione di cui ai commi 2.e 3, sono stati eliminati quegli elementi già contenuti nell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 494/96; nell'attuale formulazione, sono state comunque evidenziate le situazioni organizzative ed i fattori di rischio più frequenti nelle comuni tipologie di cantieri edili e di ingegneria civile;
- è stata semplificata l'originaria previsione contenuta nell'articolo 4, comma 5, e nell'articolo 5, comma 5 dei testo originario, in un unico comma (5) dell'articolo 4.

In particolare:

L'articolo 2 individua i contenuti minimi dei P.S.C., da redigersi a cura del coordinatore per la progettazione. Si prevede che il piano debba contenere, oltre i dati necessari ad identificare e descrivere l'opera ed individuare i soggetti con compiti di sicurezza, una breve relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive. Sono inoltre individuati ulteriori elementi da indicare nel P.S.C. quali le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, necessari a superare problemi di interferenza tra le lavorazioni, nonché le relative misure di coordinamento, il cronoprogramma dei lavori e la stima dei costi della sicurezza che, come noto, non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Si dispone poi che il coordinatore per la progettazione indichi nel piano, in funzione della particolarità delle lavorazioni, anche il tipo di procedure integrative e particolareggiate che verranno poi specificate nel piano operativo di sicurezza di competenza di ciascuna impresa esecutrice. In tal modo si dà attuazione pratica alla disposizione dell'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 494/96, che definisce il piano operativo di sicurezza come il piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'articolo 3 definisce i contenuti minimi del piano per quanto riguarda l'area di cantiere, l'organizzazione dei cantiere stesso, le lavorazioni ed, in particolare, gli elementi essenziali da valutare.

L'articolo 4 conclude le disposizioni relative al P.S.C. disciplinando le situazioni di interferenza tra le lavorazioni dovute alla presenza simultanea o successiva di più imprese in cantiere. Pertanto, gli articoli 2, 3 e 4, dettano la disciplina per la redazione del P.S.C. e, dunque, per la valutazione dei rischi e per l'adozione di misure di sicurezza adeguate ai principi delle direttive o unitarie in materia: principi alla luce dei quali il PSC risulta essenziale per la programmazione, l'organizzazione ed il controllo della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Il Capo III dispone in merito al piano di sicurezza sostitutivo ed al piano operativo di sicurezza.

Le norme contenute nello schema di regolamento in merito ai citati piani di sicurezza, trovano legittimazione nel succitato art. 31, comma 1 della legge n. 109/94, come modificato dall'art. 9 della legge n. 415/98, il quale prevede l'emanazione di un regolamento sui piani di sicurezza nei cantieri edili.
Lo stesso articolo, al comma 1-bis, obbliga l'appaltatore od il concessionario a redigere, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non è previsto ai sensi dei decreto legislativo n. 494/96, ed un piano operativo di sicurezza.
II piano di sicurezza sostitutivo, richiesto quindi per il solo settore dei lavori pubblici, deve prendere in considerazione gli stessi elementi dei piano di sicurezza e di coordinamento, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. Pertanto, l'articolo 5 sul piano di sicurezza sostitutivo non è stato modificato, in quanto i contenuti minimi di tale piano sono quelli stabiliti per il piano di sicurezza e di coordinamento.
La redazione del piano operativo di sicurezza è obbligatoria, invece, sia nel settore pubblico che in quello privato ed, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 494/96, va redatto a cura del datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti.
La direttiva n. 92/157/CEE, non responsabilizza unicamente i committenti di opere edili o di ingegneria civile, nella gestione della sicurezza in cantiere, ma riconosce anche un ruolo essenziale a tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Infatti, secondo i principi della succitata direttiva, è necessario estendere ai datori di lavoro talune, disposizioni. pertinenti della direttiva 89/655/CEE (seconda direttiva particolare - relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro) e della direttiva 89/656/CEE (terza direttiva particolare - relativa al requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro).
Inoltre, il d.lgs. n. 494/96, individua nel piano operativo di sicurezza, Il documento aziendale di valutazione dei rischi (ex art. 4 dei d.lgs. n. 494/96), che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato.
In attuazione è stato formulato l'art. 6, che individua nel piano operativo lo strumento gestibile autonomamente da parte di ciascuna impresa, in riferimento al singolo cantiere interessato, in funzione sia della propria organizzazione interna che della propria dotazione tecnologica; esso deve dare concretezza alle previsioni del piano di sicurezza e di coordinamento, rispetto al quale assume una funzione complementare di dettaglio.
Alla luce delle precedenti valutazioni ed in considerazione della necessità di fornire indirizzi completi ed uniformi a tutti i soggetti chiamati ad applicare la normativa di sicurezza in questione, non si è ritenuto necessario modificare l'art. 6.
Al Capo IV si danno le indicazioni per la stima dei costi della sicurezza.

Le disposizioni in merito alla stima di detti costi, contenute nello schema di regolamento proposto, trovano legittimazione nell'art. 22 del dlgs. n. 528/99, di modifica del dlgs. n. 494/96 che, come già detto, dispone che i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'art. 31 della legge n. 109/94 e successive modifiche. Questi costi, previsti dall'art.12, comma 1, del d.lgs, n. 494/96 e dall'art. 31, comma 2, della legge n. 109/94, che sono parte del costo complessivo dell'opera, vanno evidenziati a parte, per escluderli dal ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
L'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire che le misure, preventive ed organizzative previste nel piani di sicurezza, in quanto se ne è stimato il valore economico, scomputandolo dai costi generali, vengano interamente messe in atto, in modo da garantire che i lavori siano svolti con il livello di sicurezza richiesto.
Tali disposizioni discendono direttamente dalla ratio della norma comunitaria, secondo la quale "il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un miglior livello di sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili, costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e, pertanto, tale considerazione non può prescindere da valutazioni economiche.
Le indicazioni dell'articolo 7 consentono di stimare i costi della sicurezza sia per le opere, pubbliche e private, per le quali è prevista la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, che per tutte le altre opere pubbliche escluse dal predetto obbligo di redazione, nonché in tutti i casi di varianti in corso d'opera.
Pertanto, al fine di fornire le indicazioni essenziali per una corretta determinazione dei predetti costi, sì è lasciato invariato il contenuto dell'articolo 7.

Il documento si completa con due allegati, lasciati inalterati rispetto alla versione originaria e contenenti degli elenchi indicativi e non esaustivi, utili alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'allegato I esplicita gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture ed i mezzi e servizi di protezione collettiva; l'allegato II contiene, invece, una elencazione degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere.

Conclusivamente si può quindi osservare che il provvedimento in esame nel dettare la disciplina del piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.), del piano di sicurezza sostitutivo (previsto per i casi di appalti pubblici per i quali sia escluso l'obbligo di redazione del PSC) e dei piani operativi di sicurezza, cui sono invece tenute le singole imprese esecutrici, concorre a rendere adeguata la valutazione dei rischi nei cantieri temporanei e mobili e, pertanto, al pieno adattamento dell'ordinamento interno alla citata normativa comunitaria.

 

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