Testo della legge 11 febbraio
1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 1.
Principi generali
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività
amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la
qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo
procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel
rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli
operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di
competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste
finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della presente
legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e
principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle
regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche
per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e
coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità
alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate,
modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico
riferimento a singole disposizioni.
Art. 2.
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori
pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei
contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di
forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano
le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per cento.
2. Qualunque sia la fonte di finanziamento le norme della
presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si
applicano:
a) all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli
enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza,
agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e
consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque
sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico
e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione
pubblica;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo
19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate
al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli
articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge
23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con
capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad
oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in
virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività
che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8,
comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i
lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non
si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente
e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali
alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ed alle società di trasformazione
urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché
ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e
per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici
destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1
milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei
soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in
conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50%
dell'importo dei lavori.
d) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o
agli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una
programmazione regionale di finanziamento.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per
i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera
b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione
degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari
di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si
applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli
articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al
comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei
lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta
ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari
relative ai collaudi di natura tecnica.
3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano
agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di
contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o
conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le
singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti
privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure
di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993 (4).
3-ter. Gli enti di cui alla lettera d) del secondo comma del
presente articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a
vigilanza privi di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi di
istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali
territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi,
limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione
regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per
i soggetti di cui alla lettera a) del secondo comma del presente
articolo, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 14.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera
b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o
licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o
tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in
sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote
dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene
successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei
rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla
presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed
alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della
concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa
previsione del bando di concessione, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore
globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà
per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i
candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale,
ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione
che essi intendono affidare a terzi. Le imprese controllate devono
eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente
legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche
le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice
civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai
concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture
adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b), per la
realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e
prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari
prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente
idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo
per i fini di cui al comma 4.
5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000
ECU e inferiore alla soglia comunitaria, diversi da quelli
individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di
quelli di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni di
cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11,
commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori
di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei
predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei
lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei
limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano
anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra
quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo
decreto legislativo nonché tra quelli di cui al comma 2, lettera b),
del presente articolo.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo
con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente
bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o
commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia
sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di
amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura
non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per
affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al
comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti
di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 3.
Delegificazione
1. E' demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla
presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione
dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto
tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di
progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono
alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1
il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di
seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce
l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come
norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla
normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi
della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi,
la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la
legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della
normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il
regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione
dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede
altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.
Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il
regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal
regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive
comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la
modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di
cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.
Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in
apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata
con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del
medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle
altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori
pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo
capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente
legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni
della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente
legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato,
definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui
all'articolo 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore
dei lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di
servizi di cui all'articolo 7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo
nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12,
nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle
gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori
pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo
verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e
di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei
progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di
lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di
cui all'articolo 17, comma 7;
i) (lettera abrogata);
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento
dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in
deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalità di espletamento dell'attività delle
commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;
n) (lettera abrogata);
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui
all'articolo 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma
6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché
le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la
deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o
concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei
materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le
modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il
quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei
quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le
condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione
negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo
le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai
sensi dell'articolo 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi
di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle
polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione
delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità
di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui
all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui
all'articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma
3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34,
comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le
sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare
l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità
di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in
relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita,
dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio
composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di
particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della
commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa
di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro l'1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in
armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle
esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul
territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il
regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari
esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la
realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia
dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
Art. 4.
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui
all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di
interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque
membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e
delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori
tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.
L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce
le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici
sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa
per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento
economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di
lire 1.250.000.000 annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di
esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la
regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato
pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la
revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel
settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con
particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16,
lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a
varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti
dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori
pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo
8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c),
delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine
tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente
agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni
della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere
alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o
realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni
ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici,
in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,
agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio
ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi
dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche
nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento
rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o
i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte
dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria
medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'uf-ficio.
7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50
milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire
le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se
forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità
delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui
le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni
previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono
prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è
ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione
esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei
provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante
ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni,
si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli
impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità
trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le
irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali
competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei
lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i
rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura
generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini
ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì,
gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di
liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici,
d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per
l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di
livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti
alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica
non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il
trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità
"Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11. (Comma abrogato).
12. (Comma abrogato).
13. (Comma abrogato).
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una
sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e
le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso
collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello
Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio
nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi
di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti,
l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e
le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di
lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di
una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
l'elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico
con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni
in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità
richiesti dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie
unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis. (Comma non recepito).
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale
dei lavori pubblici, per i lavori pubblici di importo superiore a 150.000
euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di
definizione della trattativa privata, i dati concernenti la
denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara,
i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro
sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto
che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è
sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La
sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non
veritieri non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati
richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 20.000
euro e 150.000 euro, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti
a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse
regionale, provinciale e comunale, sono comunicati all'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici.
19. L'Autorità opera nel territorio della Regione.
20. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato
a stipulare apposita convenzione, previo parere della competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l'assolvimento, nel
territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è
preposto.
21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione
della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni assume la
denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
22. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è istituito
presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici quale Ufficio
speciale posto alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per i
lavori pubblici, cui _ preposto un dirigente.
23. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo
strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte
le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di
massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati
da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2, dell'articolo 2,
al solo Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete la raccolta
delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei lavori
pubblici, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della
gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi
esclusivamente all'Osservatorio regionale per la raccolta delle
informazioni utili ai servizi informativi e statistici.
24. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera con
strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che
consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori
regionali ed i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e
comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.
25. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera anche
avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni,
pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.
26. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici svolge i
seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle
modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori e sul
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di
contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il
monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguiti nel territorio
regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche
cooperando con le altre regioni ed i competenti organismi statali;
d) promuove attività dirette alla formazione ed alla
qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti preposto
alle attività di cui alla presente legge, con particolare riferimento
alla sicurezza; realizza studi e ricerche, organizza convegni,
acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del
sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed
all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di lavori
pubblici;
g) cura la pubblicazione informatica del "Notiziario
regionale sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici" per la
messa a disposizione alle stazioni appaltanti delle notizie utili in
ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare,
alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con
procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche
condivise dagli enti locali;
i) promuove le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento
ispettivo attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla
base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze,
ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra
anomalia;
j) trasmette annualmente alla competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione
sull'andamento del settore dei lavori pubblici, delle forniture e dei
servizi.
27. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il
funzionamento dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
28. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità,
effettuata nel territorio della Regione, e concernenti violazioni di
normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da
convenirsi nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in entrata
nel bilancio della Regione in apposita posta da istituirsi nella rubrica
Dipartimento regionale lavori pubblici.
29. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le
funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture
di beni di cui all'articolo 31, nonché per gli appalti di servizi e nei
settori esclusi di cui agli articoli 32 e 33, per importi superiori a
50.000 euro.
Art. 5.
(Articolo non recepito).
Art. 6.
(Articolo non recepito).
Art. 7.
Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di
ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori
pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione. Nominano altresì un responsabile unico del
procedimento per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal
programma triennale di cui al comma 3 dell'art. 14.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei
lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con
il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per
lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa,
in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici,
in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un
responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce
dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali;
assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo
sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in
coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del
programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure;
segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi
nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità
delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del
processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di
indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le
funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei
coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la
progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano
ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le
responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come
definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze
accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze
professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo
quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo
svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del
responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e
le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a
professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di
cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie
competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio
carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura
professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di
diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può
promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni.
7. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, il rappresentante
di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza è
riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno
dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della
totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri
di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
8. (Comma abrogato).
9. (Comma abrogato).
10. (Comma abrogato).
11. (Comma abrogato).
12. (Comma abrogato).
13. (Comma abrogato).
14. (Comma abrogato).
15. (Comma non recepito).
Art. 7-bis.
Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione
regionale dei lavori pubblici
1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia
inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in
linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.
2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla
soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi
dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e
l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7
dall'ingegnere capo del Genio civile della provincia in cui ricade
l'opera, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere
inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente in
caso di parità determina la maggioranza.
3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed
il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o
parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o
collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.
4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi
costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma
2.
5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a) l'ingegnere capo del Genio civile, in qualità di
presidente;
b) il responsabile del procedimento;
c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati
delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di
componenti;
d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di
servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
7. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio,
qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque
consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di
comprovata esperienza o docenti universitari.
8. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici
sono determinate le modalità per le spese generali per il
funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza
speciale di servizi.
9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano,
altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili
di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture
interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.
10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la
soglia comunitaria nonché sui progetti di interesse ultra provinciale
sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito
denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico
consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il
parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo 20.
11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza
tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su
richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 2.
12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di
valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di
lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del procedimento, o
il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione
della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti
competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla
normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.
13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su
progetti definitivi o esecutivi ai sensi dell'articolo 16,
sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di
amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di
uffici regionali in materia di opere pubbliche.
14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di
competenza con l'osservanza delle procedure di cui al comma 7
dell'articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in
caso di parità, determina la maggioranza.
15. La Commissione regionale è composta dal dirigente
generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, dall'Ispettore
tecnico e dall'Ispettore tecnico regionale, dall'avvocato
generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente
per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici designati
dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
16. L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa altresì
il presidente della Commissione tra i dirigenti generali degli
ispettorati tecnici, cui è attribuito il potere di convocazione della
Commissione regionale dei lavori pubblici con le modalità di cui al
comma 7 dell'articolo 7.
17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono
svolte da un dirigente tecnico del dipartimento cui è affidata la
presidenza.
18. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici
sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento
relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione
regionale.
19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori
pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale
di servizi.
20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di
valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in
attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del
27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione
regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio
2001, n 6.
21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone
sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che
comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e
riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di
valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di
incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura
ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale
si esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano
le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i
nulla osta previsti dalla normativa vigente.
22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in
termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
23. All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di
competenza con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo
215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità
dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata
in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità
dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).
Art. 7-ter.
Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori
pubblici
1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale
per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.
2. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in
Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle
province regionali.
3. L'Ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato
regionale dei lavori pubblici.
4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle
gare d'appalto per le opere di interesse sovraprovinciale con importo a
base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento
delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale,
intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta
superiore a 1.250 migliaia di euro.
6. Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle
operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti
nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in
graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del
provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente
dell'amministrazione appaltante.
7. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati
in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta
funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i
lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo
parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
8. E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di
avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali,
indipendentemente dall'importo dell'appalto.
9. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una
commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità
scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale,
previo parere della Commissione "Affari istituzionali"
dell'Assemblea regionale siciliana;
b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici, previo parere della Commissione "Affari
istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso
il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente
di competenza.
10. La sezione centrale è costituita dai presidenti delle
sezioni provinciali.
11. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria
tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale.
12. Nell'ambito degli uffici di segreteria
tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta
unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di
dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali,
provinciali o dagli enti territoriali interessati.
13. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le
commissioni delle sezioni e nominati i componenti di competenza
dell'Amministrazione regionale.
14. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente
delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in
alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
15. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle
segreterie restano in carica due anni. Durante tale periodo i componenti
in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per
l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre
assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è
dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle
nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza.
L'incarico di componente della commissione non può essere rinnovato
prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16. Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta
un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento
di cui al comma 17. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è
posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.
17. Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di
regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di cui al presente
articolo.
18. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti
sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo.
19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo
si provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio
regionale relativo all'esercizio finanziario 2003.
Art. 8.
Qualificazione
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di
lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività
ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.
Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito,
tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di
lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a
150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei
lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui
all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita
presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della
commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità,
nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è
demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati
di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui
alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia
di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da
rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi
di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i
requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui
al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera
c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera
c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei
lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9,
commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i
versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni
appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in
rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti,
di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o
della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità
di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo
per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità
non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attività di qualificazione;
g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo
quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della
qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del
mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di
capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di
attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata
dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al
citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more
dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di
ordine speciale individuati dal suddetto regolamento;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali
elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la
pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all'articolo 4;
5. (comma abrogato).
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale
dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6
della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al
predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo
nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi
previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente
disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono
abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e
sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa
previgente. A decorrere dall'1 gennaio 2000, all'esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici
provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi
criteri.
8. A decorrere dall'1 gennaio 2000, i lavori pubblici possono
essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei
commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7
del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai
soggetti di cui all'articolo 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di
cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di
iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base
alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dall'1 gennaio 2000, è abrogata la legge 10
febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della
partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei
lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15
novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come
rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea
partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori
pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative
vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce
gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che
devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che
non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di
impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i
requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni
aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000,
la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della
presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per
cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti
prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di
cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Per i lavori di importo pari o inferiore a
150.000 euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di
lavori pubblici è così determinato:
a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese
artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli
appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del
certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo
camerale;
b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio,
sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli
appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del
certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie
di cui alle lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di
lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo
28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del
25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.
11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori
pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori. E' facoltà dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei
soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta
esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo
all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori
direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche
per effetto di cottimi e subaffidamenti.
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché
accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono
essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del
presente articolo.
Art. 9.
Norme in materia di partecipazione alle gare
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31
dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori
pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n.
55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di
riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei
coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti
debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei
costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e
in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al
comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un
più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica
capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità
tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della
capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita
categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e
manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno
1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale
dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere
consultivo del comitato regionale.
Art. 10.
Soggetti ammessi alle gare
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori
pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società
commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli
8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il
quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di
cui all'articolo 13 della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all'articolo 13.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino
fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel
bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il
secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già
proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il
terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un
numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte
presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta
medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta,
i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla
gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui
all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure
sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è,
altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue
in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si
procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 11.
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle
procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui
all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera,
nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art. 12.
Consorzi stabili
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma
dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati
da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel
settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre
1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il
medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla
facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai
consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei
confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i
criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non
oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per
l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo
8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice
civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
modificato dall'articolo 34 della presente legge.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti
all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni
governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3,
commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive
modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli
enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre
1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare
per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una
percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento
nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel
terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La
qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria
di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla
somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso
necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno
una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V
o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno
tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in
ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da
almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche
delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella
classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore
alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a
seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero
al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due
classifiche.
Art. 13.
Riunione di concorrenti
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed
e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché
gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di
qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'art. 8, per la quota
percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8,
comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n.
55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma
1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e
dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità
è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma
restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti di cui
agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere
posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun
mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il
concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese
riunite in associazione ai sensi del comma 1.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione
o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e
c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
5-bis. E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione
dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio, di cui al comma 1
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai
medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino,
oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o
più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento
dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in
subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In
tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo,
associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento
che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per
le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando
di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente
suddiviso in più contratti.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione
di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito
della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie
prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti
alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara,
assumibili da uno dei mandanti.
Art. 14.
Programmazione dei lavori pubblici
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge
di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori
da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni
che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con
altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.
Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei
predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nel-le sue
componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici,
prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori
di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con
capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene
acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente
l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei
costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente
ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata
elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate
le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito
del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la
funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le
disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89, della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di
altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge
31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita
nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i
mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione
dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito
di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano
all'Amministrazione regionale.
11. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna
forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
12. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo,
definiti con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi
alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà
pubblicità.
13. Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il
parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di
espressione del parere i comuni possono formulare osservazioni entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta di
parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una
cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le
opere previste ed una relazione generale, che illustri la concreta
utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva
delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma,
raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che
possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua
delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza
di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza
della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a
finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per
conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono
essere realizzate.
16. Nell'adottare il programma, gli enti possono modificare le
previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza
di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di
fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano opportuno
il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione
diretta del sindaco o del presidente della provincia regionale,
limitatamente all'adattamento del programma triennale di opere pubbliche
al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto
favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo
deliberante.
17. Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle
opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle
richieste o dei pareri degli enti locali interessati.
18. E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale competente
la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed
idraulico-forestale tenuto conto delle proposte degli ispettorati
forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti
gestori delle aree naturali protette.
19. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel
provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti
conseguenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si
attengono all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al
presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono
derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole
dell'organo deliberante dell'ente, purché sia in ogni caso rispettato
l'ordine relativo al settore di intervento.
Art. 14 bis.
Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche
1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi
urgenti ed indifferibili, è vietato all'Amministrazione regionale
concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la
gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai
programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell'ente
non ne rispetti l'ordine delle priorità.
2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso
di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti
ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana.
3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali
ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di
opere pubbliche secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi
altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità
finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente
l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei
criteri di selezione delle stesse.
4. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i
settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari
per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le
risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che
concorrono alla formazione delle risorse.
5. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo
opere dotate di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e
i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto.
6. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali
delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla
Presidenza della Regione o ai singoli assessorati regionali in relazione
alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato
se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di
finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo
dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il
concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a
finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto
esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo
rinunzia espressa.
7. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri
determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti
alle singole categorie di opere, ai seguenti criteri generali di
selezione delle richieste pervenute:
a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo
socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte
delle quali siano state già realizzate;
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio
sismico;
d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
8. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per
intero. E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur
facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di
una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere
autonomamente fruibili da parte degli utenti.
9. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati
senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità
offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla
Presidenza della Regione o dagli assessorati regionali. I programmi
devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere
impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla
progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al
presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
11. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati
regionali provvedono con decreto al finanziamento delle singole opere
dopo l'approvazione del progetto esecutivo, che l'ente deve inoltrare
corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla
stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione
delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla
eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi
vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definitivo quando
la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al
finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per
i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio
finanziario.
12. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti
dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure
per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto
di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento
provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario
"ad acta" per gli adempimenti di competenza e per quelli
relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei
lavori.
13. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati
dall'Amministrazione regionale con fondi propri
affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio degli
enti appaltanti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 in
apposito capitolo "Fondo di rotazione" per l'anticipazione
delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio
geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo
è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante
cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli
stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale
che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario,
per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei
lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa nonché per la
realizzazione di opere della medesima tipologia d'investimento e,
solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento
di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto
nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato per
il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di
servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione
regionale dei lavori pubblici.
14. Nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non
superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la
percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei
comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione" per
le finalità previste dal comma 12, è pari al 60 per cento.
15. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i
fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della
stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione
vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale
dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di
bilancio relativo al "Fondo di rotazione" per le spese di
progettazione di cui al comma 12.
Art. 14 ter.
Relazioni istituzionali
1. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale,
nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione
o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le
associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per
illustrare le scelte compiute, le finalità delle opere nei programmi e
le risorse finanziarie disponibili.
2. Nelle riunioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione o
l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le
proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con
il programma e con i finanziamenti disponibili, vengono riportate o nel
programma triennale o in quello annuale.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), prima di
inviare al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente
le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio,
convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le
organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità
delle opere incluse nei programmi.
4. Nelle riunioni di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a) verificano le osservazioni e le proposte
pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma
triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.
Art. 15.
(Articolo non recepito).
Art. 16.
Attività di studio e progettazione
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo
tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare,
definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità
relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal
quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica
tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
2-bis. Ove richiesto, l'attività di progettazione è preceduta da
uno studio di fattibilità che si articola in una relazione contenente:
a) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, le relazioni
geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima
approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti
in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica,
archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti
sulle aree o sugli immobili interessati;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione
dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla
salute dei cittadini.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in
base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con
riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili
indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il
progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura
espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e
contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali,
nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove
previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle
principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura
ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli
elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché
in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti,
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, so-no condotti fino ad un
livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo
previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito
dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e
degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi
gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di
appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e
dal-l'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi
e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi
planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete
dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì
corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la
gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il
regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di
lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di
gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di
verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori,
alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche
connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e
di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi
alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli
elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi,
analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti,
fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli
lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o
realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della
esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono,
con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a
rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del
comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di
opere statali.
Art. 17.
Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei
lavori e accessorie
1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed
indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della
sicurezza ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo
14, e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato
1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche
ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi, sono
espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti
di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2,
comma 2, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o
per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì
avvalersi del Genio civile per le opere marittime;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 in quanto compatibili.
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al
comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che
abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del
comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a più di un
consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi
di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata
nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai
consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6
e 7 del predetto articolo 12.
2. I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici,
organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti aventi
natura fiduciaria sono di competenza:
a) per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o
dell'Assessore regionale competente;
b) per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi
esecutivi.
3. Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in
assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio
presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo
incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque
anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
4. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la
stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici,
di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio o della
progettazione o delle altre attività previste nella presente
legge. Nel caso di affidamento delle medesime attività a
soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti
stessi.
5. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui
ai Capi II, III e IV del Titolo V del libro quinto del Codice civile
ovvero nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo
VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni
di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme
che disciplinano le rispettive casse di previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai Capi V,
VI e VII del Titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività
professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto
dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun
professionista firmatario del progetto.
6. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le società di cui al comma 5.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già
in sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico,
ove lo stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata,
sempre nell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia
affidato direttamente, la persona fisica incaricata dell'integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le
modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei
gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
8. Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché
agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la
suddetta attivit_ di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del
Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti,
nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai
loro dipendenti.
9. Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui
al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla
corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa, si applicano le
disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno
1992, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modificazioni.
10. Per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui
al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore alla soglia
comunitaria, si procede con gare ad evidenza pubblica
disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni
da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla base
del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici
emana il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle
gare.
11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il
cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le
stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti
singoli o associati di loro fiducia.
12. Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera.
13. Ciascun ente non può affidare nel corso del-l'anno solare allo
stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano
l'importo di 100.000 euro, IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario
a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa
riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista
associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle
lettere e) ed f) del comma 1.
14. La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario
deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare
agli ordini e collegi professionali competenti per territorio entro
trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentante
legale dell'ente.
15. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono
affidare incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a
dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti
di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, nonché
di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
16. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista
incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento
dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e
10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
17. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi
del comma 1, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con
priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista
incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo
stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve
comprendere l'importo della direzione dei lavori.
18. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni
appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali
concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni.
19. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati,
ai fini della determinazione dell'importo da por-re a base
dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di giustizia,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture determina, con proprio
decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in
vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate
le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse
categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività
del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia
di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
20. I corrispettivi determinati in conformità al decreto
ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla
legge 2 marzo 1949, n. 143, e sue modifiche ed integrazioni, ovvero
ai provvedimenti normativi concernenti l'aggiornamento degli onorari
spettanti agli ingegneri ed agli architetti sono minimi
inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge
4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5
maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
21. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario
può avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza,
limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali. Resta
comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate
al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
23. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti
nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono
affidare le progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse
direttamente a società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b), che
siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento della
cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al
soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si
determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Art. 17 bis.
Fondo di rotazione per la progettazione definitiva
1. E' istituito nel bilancio della Regione, rubrica Ispettorato
tecnico lavori pubblici, un fondo di rotazione per la copertura
finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il
perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative,
necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di
provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la
riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio
ed ambientale.
2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per
l'esercizio finanziario 2003, in 20.000 migliaia di euro
cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, mediante l'utilizzo di parte delle economie
realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978,
n. 457.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa
deliberazione della Giunta regionale, vengono stabilite le modalità di
utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi
ai seguenti criteri:
a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento
ai programmi di spesa;
b) ripartizione del fondo con priorità per gli enti
locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a
15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in
sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale.
4. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione
anticipate con le risorse del fondo vengono reintroitate al medesimo.
Art. 18.
Incentivi e spese per la progettazione
1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base
di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni
singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede
di contrattazione decentrata e fissati da ciascun ente in un
regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro
collaboratori. Per le attività di cui al presente comma, svolte
dagli uffici centrali e periferici della Regione, i criteri di
ripartizione delle somme e la percentuale effettiva sono stabiliti,
previa contrattazione decentrata, con decreto dell'Assessore regionale
competente. Il decreto di ripartizione emanato dall'Assessore regionale
per i lavori pubblici costituisce linee guida per l'Amministrazione
regionale. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per
cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla
complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a
prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto
affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,
costituisco-no economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del
regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono
abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione
di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le
modalità ed i criteri previsti al comma 1, tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto tenendo
conto del grado di responsabilità professionale assunta.
2.1. Il 25 per cento delle somme di cui ai precedenti commi è
assegnato al responsabile unico del procedimento, in considerazione
dell'importanza delle sue funzioni e delle responsabilità assunte.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie
X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano
una quota complessiva non inferiore al 10 per cento del totale
degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi,
incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale
od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento
alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di
cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci
le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già
provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le
opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni
attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo,
sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo
parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di
appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione,
direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di
contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle
previste dalla presente legge.
Art. 18 bis.
Prezziario unico regionale
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per i
lavori pubblici, è adottato il prezziario unico regionale per i lavori
pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro
competenza, tutti gli enti di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 2. Il prezziario deve contenere il maggior numero
possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera,
compiutamente descritte, realizzabili nelle opere pubbliche in Sicilia.
2. Il prezziario unico regionale è aggiornato, ogni dodici mesi,
anche con riferimento al prezziario unico nazionale, con la stessa
procedura di cui al comma 1.
Art. 18 ter.
Aggiornamento prezzi
1. Gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel
caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezziario unico regionale,
prima della indizione della gara possono aggiornare, su parere motivato
del responsabile del procedimento, i prezzi dei progetti, senza necessità
di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o ad approvazioni.
2. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezziario
regionale vigente.
Art. 18 quater.
Parere igienico-sanitario
1. Il parere igienico-sanitario è espresso dal responsabile del
competente servizio di igiene pubblica distrettuale dell'azienda unità
sanitaria locale nel cui territorio ricade l'opera progettata.
2. Nel caso di opere che ricadano nel territorio di più aziende
sanitarie locali, non appartenenti allo stesso comune, esprime il parere
il servizio di igiene pubblica del distretto dell'azienda unità
sanitaria locale il cui territorio è maggiormente interessato dalla
realizzazione del-l'opera, con l'obbligo di darne conoscenza alle altre
aziende.
3. Il parere igienico-sanitario deve essere reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta.
4. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad esprimere
il parere, questo s'intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia
entro i termini previsti.
Art. 18 quinquies.
Opere marittime e portuali e sul demanio marittimo
1. Per l'esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria
relative a strumenti urbanistici approvati, ricadenti in terreno
demaniale marittimo regionale, è richiesta l'autorizzazione
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che esprime il
proprio parere, senza consultazioni di altri uffici regionali o statali,
salvo gli obblighi derivanti da prescrizioni dell'autorità militare o
da necessità connesse alla difesa nazionale.
2. L'autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente s'intende acquisita favorevolmente in mancanza di pronunzia
entro novanta giorni dalla richiesta, in pendenza di successive
regolarizzazioni amministrative.
Art. 19.
Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere
realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione
di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente
legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un
imprenditore e un soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 2, aventi per
oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1
dell'articolo 2;
b) l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui
al comma 5 dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1.
3. La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui
al comma 2, lettera b), nei seguenti casi:
a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più
del 50 per cento sul valore del-l'opera;
b) lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;
c) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in
materia di appalti di lavori pubblici.
4. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la
gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo
16, comma 4.
5. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al
comma 2, lettera b), deve dimostrare nell'offerta il possesso dei
requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto
esecutivo, e ciò anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti
esterni; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione
esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti
richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla
normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese
di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di
introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto
esecutivo.
6. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma
scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi
a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a
essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione
funzionale ed economica. La controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente
e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo
di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o
diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo
scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa
all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non
assolvono più a funzioni di interesse pubblico, o altri beni aventi
valore economico. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione,
quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla
revisione della progettazione e al suo completamento da parte del
concessionario.
7. La durata della concessione non può essere superiore a trenta
anni salvo motivati casi di equilibrio economico-finanziario degli
investimenti che richiedano termini di durata più ampi. I presupposti e
le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni
apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o
condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora
determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua
necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove
condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di
scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il
concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le
variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino
favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere
effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del
concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies,
comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve
prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli
ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione
opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici,
a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
9. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui
all'articolo 37 quater, partecipano alla conferenza speciale di servizi
o alla Commissione regionale di cui all'articolo 7 bis finalizzate
all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni
caso essi non hanno diritto di voto.
10. L'Assessore regionale per il lavori pubblici promuove un'intesa
con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure
relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un
documento unico (DURC). Il documento unico attesta la regolarità
contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente
all'impresa esecutrice di lavori pubblici, in occasione di ogni
pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da
parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa
edile. La mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di
pagamento in favore dell'impresa esecutrice dei lavori.
11. Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per
l'impresa ai sensi della normativa vigente.
12. Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un
collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici e le casse edili presenti nel territorio della Regione. Le
modalità di attivazione e le procedure applicative sono determinate da
un accordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori
pubblici, le associazioni degli imprenditori edili e le organizzazioni
sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 ter e dal comma 3
ter dell'articolo 2, le amministrazioni aggiudicatrici e i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono
affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.
Sulla base di apposita convenzione le amministrazioni dei comuni possono
affidare le funzioni di stazione appaltante all'amministrazione della
rispettiva provincia regionale.
14. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati
sia a corpo sia a misura ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi
dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F.
15. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto
dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dello stesso
soggetto che ha approvato il progetto definitivo.
16. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro
costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può
prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà o altro
diritto reale su beni immobili ovvero di altri beni aventi valore
economico appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice; detto
trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo
dei lavori. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la
sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero
congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni.
L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta
relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero
in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente,
alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro
combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La
gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per
l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima
degli immobili di cui al presente comma nonché le modalità di
aggiudicazione.
Art. 20.
Procedure di scelta del contraente
1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico
incanto.
2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante
licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di
livello preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati
relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche,
idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte di
varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere
inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso
o trattativa privata o cottimo-appalto di cui all'articolo 24 bis
esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente
legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto concorso è consentito
ai soggetti appaltanti in seguito a propria motivata decisione, previo
parere della Commissione regionale dei lavori pubblici, per speciali
lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente
tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo
svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto
preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato
prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto
il progetto esecutivo ed il prezzo.
5. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
sentito il parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanati bandi tipo uniformi che
devono essere adottati ed applicati, per l'espletamento delle gare di
cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di
cottimo-appalto, da tutti gli enti appaltanti, nonché il
capitolato di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145. Il responsabile del procedimento
certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento; in
casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il
responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e
giustificare in sede di certificazione.
Art. 21.
Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è
effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara, determinato, per tutti i contratti, sia a corpo
che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra
percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'importo complessivo a
base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a
base di gara.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 5 milioni di DSP con il criterio del prezzo
più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve
valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro
presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che
concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello
posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito possono
precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché
indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle
offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia
sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è
chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione può
provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio.
Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore
alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede alla
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del
primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica
non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a cinque.
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto, o
licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e gestione,
può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2,
lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia
comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per
la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali,
si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente
migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.
1-quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla
gara richiesti dal relativo bando deve essere attestato in un'unica
dichiarazione resa dal partecipante a norma di legge.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché
l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da
realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da
realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da
realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il
bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di
cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e
tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale
l'offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi
del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice
secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad
effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori
oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti
non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si
riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I
commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra
funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori
oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che
abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche
di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni
presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico
relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio
provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa
riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri
delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa
grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti
dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei
rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose
di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni
medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la
presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Art. 21 bis.
Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso
amministrativo e/o giudiziario
1. Il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere redatto
immediatamente, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, se presente, e
pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede
degli enti dove è svolta la gara. Ove l'aggiudicatario non sia
presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del
responsabile del procedimento.
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere
effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della
gara, il verbale di gara diviene definitivo.
3. In caso di rilievi e contestazioni l'ente appaltante, e per esso
il responsabile del procedimento, è tenuto a decidere entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza di
decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il
verbale di gara diviene definitivo.
5. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di
ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale l'ente appaltante, in
assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a
consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto
definitivo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 senza attendere la definizione
nel merito del giudizio.
6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le
procedure relative agli appalti di fornitura di beni e servizi.
Art. 22.
Accesso alle informazioni
1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle
concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto
all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o
realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di
procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in
qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di
pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione
delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o
che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata,
di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa
privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto
appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto
individuato per l'affidamento a trattativa privata.
2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i
pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi
l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 23.
(Articolo non recepito).
Art. 24.
Trattativa privata
1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di
lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000
euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello
Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro,
nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti,
danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura
calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente
o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i
termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 150.000 euro,
per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici
architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati
e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i
relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata
devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale
importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine
dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara
informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti
nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci
concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU,
fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in
economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare,
disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui
all'articolo 3, comma 7-bis.
6 bis. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive
connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e
repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e
manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai
forestali e delle riserve naturali, di cui all'articolo 64 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,
sono di norma realizzati in economia, prescindendo dal limite di importo
previsto dal comma 6.
6 ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle
opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da
eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal
limite di importo previsto dal comma 3 dell'articolo 143 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come recepito
dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2
agosto 2002, n. 7.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato
affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale
procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente
alla medesima opera.
8. Gli enti e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)
non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa
impresa lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al
comma 1.
9. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale
rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione
previo parere degli uffici competenti.
10. Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza,
entro il termine di cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza
dell'organo assembleare o consiliare. Le stesse devono essere pubblicate
nell'albo dell'ente.
11. Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa
gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui
all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n.
14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un
ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media
aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione
automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse
risulti inferiore a cinque.
Art. 24 bis.
Cottimo-appalto
1. Il cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di
opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.
2. Il ricorso al cottimo-appalto è di competenza del
legale rappresentante dell'ente, il quale adotta le determinazioni di
autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli
uffici competenti.
3. Gli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa
impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al
comma 1.
4. Nelle procedure di affidamento a cottimo-appalto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 11.
5. Ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che
possono assumere lavori con la procedura del cottimo, sulla diramazione
degli inviti e sulla partecipazione alla relativa gara informale, si
osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione
25 novembre 1993 recante il Regolamento tipo sulle modalità di
affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario.
6. Entro il 31 dicembre 2003 gli enti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a) adottano i propri regolamenti in
conformità al Regolamento tipo di cui al comma 5 e formano gli elenchi
ivi indicati.
7. Decorso il termine di cui al comma 6 non è consentito
l'affidamento di alcun cottimo-appalto da parte degli enti
che non abbiano ancora formato gli elenchi di cui al comma 5.
8. Fino alla formazione degli elenchi di cui al comma 5, e
comunque non oltreil 31 dicembre 2003, gli enti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a) esperiscono le procedure di cottimo-appalto
sulla base delle norme in vigore alla data di approvazione della
presente legge.
Art. 24 ter.
Contratto aperto per lavori di pronto intervento e di manutenzione
1. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è
pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi
non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità
della stazione appaltante.
2. (abrogato)
Art. 25.
Varianti in corso d'opera
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non
esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera
o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso
d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del
codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il
responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per
i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per
cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre
ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo
in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente,
il 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione
e restauro e il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore
procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla
quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà
luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
Art. 26.
Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e
ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura
accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui
sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione
in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è
ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo
comma dell'articolo 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato
di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora
da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori
stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima
applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono
estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da
contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori
pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione
di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti
a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali.
L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate
dal regolamento.
Art. 27.
Direzione dei lavori
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente
legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono
obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da
un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. (Comma non recepito).
Art. 28
Collaudi
1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto
un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del
medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori
di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito
da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore,
ma non eccedenti i 500.000 euro, è in facoltà del soggetto
appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non
oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti
casi:
a) in caso di opere di particolare complessità;
b) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
c) in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il
responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in
tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della
convenzione.
4. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di
competenza del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale
competente per le opere direttamente finanziate ad altri enti o di
propria competenza, ferma restando l'imputazione della spesa per il
collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto ai sensi
della presente legge. L'Amministrazione regionale interessata
deve ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la metà del
tempo indicato nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione del
collaudo;nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo,
l'amministrazione regionale interessata, non oltre novanta giorni
dal ricevimento della comunicazione di stipulazione del contratto,
procede alla nomina. Decorso infruttuosamente tale termine la nomina è
effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli incarichi di
collaudo statico sono conferiti dall'amministrazione aggiudicatrice. La
nomina del collaudatore tecnico-amministrativo, nel caso di opere non
finanziate dalla Regione, è di competenza dell'ente che finanzia
l'opera medesima.
5. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono
affidati a tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purché
iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per
opere di importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo
pari o inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta
a cinque anni.Per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico
amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici
funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti
di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di
collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell'articolo 18 ed è
determinato secondo quanto ivi previsto.
6. Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono
comprendere pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno
dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica
amministrazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10.
7. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai commi 5 e
6 l'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella
eventuale di iscrizione agli albi degli ordini professionali con la
medesima competenza sono cumulabili, sempreché non siano contestuali.
8. L'anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini
professionali provinciali o dalle tabelle delle amministrazioni.
9. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, a tecnici appaltatori
di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono
altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci,
sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di
cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato. Tali
requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati,
presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma
autenticata a norma di legge.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di
incarichi di collaudo a propri funzionari e/o dirigenti ai sensi del
comma 4, tenuto conto della capacità e delle esperienze professionali,
devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi,
nonché quello della loro equa ripartizione anche in relazione all'entità
finanziaria dell'opera.
11. Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di
collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in
corso d'opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di
appalto-concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso
di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di
concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di
commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei due
anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di
detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici
i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa
IVA.
12. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di
collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo, a chi
abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di
lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il
contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in
cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari
del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda
l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la
realizzazione dell'opera.
13. Le amministrazioni e gli enti non possono conferire
consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere
eseguite dalla medesima impresa.
14. I limiti e i divieti di cui ai commi 11 e 12 operano anche
quando si intende conferire l'incarico di componente di commissione di
collaudo a funzionari e/o dirigenti dell'ente appaltante.
15. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si
tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti
nell'adempimento dei compiti di istituto.
16. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere
pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato
a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono
ricevere incarichi retribuiti di studio, di progettista, direttore dei
lavori o collaudatore anche statico relativamente a tali opere.
17. L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo
deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati
contestualmente all'accettazione dell'incarico.
18. I componenti di organi consultivi della Regione o degli
enti locali, che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle
situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo, decadono
automaticamente dall'incarico. La revoca è dichiarata dall'autorità
competente alla nomina.
19. Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro,
esclusa I.V.A., si procede alla nomina di commissioni di collaudo,
composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a 5.000
migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le
commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei
componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.
20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti
a commissioni di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle
tariffe professionali, si intendono affidati a componenti non riuniti in
collegio, ad eccezione di quelli riguardanti lavori caratterizzati dalle
presenze di più categorie specialistiche, nel quale caso deve essere
specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli
tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le
attività di collaudo.
21. Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un
componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la
nomina del collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a
quella di istruttore, con compiti di segreteria.
22. Al medesimo spetta un compenso pari ad un terzo
dell'onorario del singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese
documentate. Lo stesso criterio di rimborso delle sole spese documentate
è applicato a tutti gli altri componenti della commissione di collaudo.
23. Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo
a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal
caso, agli stessi è corrisposto un onorario determinato secondo le
tariffe di appartenenza.
24. Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di
componente di commissione di collaudo non possono essere conferiti, a
pena di nullità, prima dell'affidamento dei lavori.
25. Le norme del presente articolo si applicano per gli
incarichi affidati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 29.
Pubblicità
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti
nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono
altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e,
dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali
quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su
almeno tre quotidiani regionali.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per
estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare
diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché
su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito
dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico
II".
4. Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di
euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei
principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella
provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a
diffusione regionale.
5. Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è
effettuata presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori
ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6. E' facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di
pubblicità anche telematica.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve
contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni
appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
8. La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve
pubblicare, senza oneri, i bandi di cui al presente articolo entro
dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione
della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli
enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data
della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del predetto
ordine di pubblicità lo stesso giornale non può essere utilizzato
contemporaneamente come nazionale e come regionale.
9. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere,
di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto,
l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati
possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per
estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve
essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi
della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le
seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la
località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della
domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere
acquisire le informazioni necessarie.
11. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del
procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso
di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a
proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna
possibilità di rivalsa sull'amministrazione.
Art. 30.
Garanzie e coperture assicurative
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei
lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento
dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno
di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta
giorni dall'aggiudicazione.
1 bis. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla
soglia comunitaria e superiori a 150.000 euro la cauzione di cui al
comma 1 è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi a mezzo di
fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a
150.000 euro la cauzione non è richiesta. La previsione di cui
al presente comma, nelle gare per lavori di importo a base d'asta
inferiore a euro 750.000, non si applica alle imprese che presentino
copia autenticata di tre fidejussioni bancarie provvisorie ancora
valide: in tali casi si applica il comma 1.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto
eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il
ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiunge
l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente
svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo
documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente
periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare
garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa
vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per
il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui
ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa
alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'esecutore è
inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi,
della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione
esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del
progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o
dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,
anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le
varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non
inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il
limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni
di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore alla
percentuale determinata per interpolazione lineare fra il 10 per cento
ed il 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite
di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni
di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti
della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale. La garanzia è ridotta del 50
per cento in caso di progettista o progettisti incaricati della
progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme
alla norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso di progettista o
progettisti provvisti di dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra di loro correlati del sistema di qualità rilasciata
dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN
ISO 45000.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità
stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai
documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità
alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni
appaltanti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni
previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta
giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i
lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia
globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta
istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera b), di importo superiore a 50 milioni di euro.
Art. 31.
Piani di sicurezza
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un
regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in
conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa
nazionale di recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima
della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e
consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e
di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi
siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modifiche ed integrazioni;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi
ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale
di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero il
piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis,
nonch_ il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma
1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di
concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non
sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce
quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del
contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di
sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero
in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione
dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modifiche ed integrazioni, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso
dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei
piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in
corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di
cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non
integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge
20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di
opere e lavori pubblici _ determinata dal complessivo numero dei
lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti
dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste
ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri
stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle
disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue
i lavori con la propria organizzazione di impresa _ equiparato
all'appaltatore.
Art. 31-bis.
Norme acceleratorie in materia di contenzioso
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni,
qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in
ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il
responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra,
proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta
giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento
motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto
dall'affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di
lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di
sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta
giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia
di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di
provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione
resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A
tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa
che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza.
Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la
discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio
fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo
entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e
documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia
di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32.
Definizione delle controversie
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere
deferite ad arbitri.
2. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 2 della presente legge, qualora sussista la competenza
arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso
l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale
nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate
le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti
per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti
di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità
di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici;
disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel
fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere
l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo
principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di
avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del
capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la
procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed
i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono
fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi
arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle
clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di
entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali
medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
4 bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto
con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione
delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita
all'articolo 2.
Art. 33.
Segretezza
1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi
di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei
casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza
in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed
urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative
alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai
sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i
casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle
stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei
all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative
procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al
controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì
sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno
di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
Art. 34.
Subappalto
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, è sostituito dal seguente:
"3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto
e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il
relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le
altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti
disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di
affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le
categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle
categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti
condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel
caso di variante in corso d'opera, all'atto dell'affidamento abbiano
indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso
la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se
italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità
europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche
di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti
dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,
salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per
eseguire il lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto
o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".
2. (Comma abrogato).
3. (Comma non recepito).
4. (Comma abrogato).
Art. 35.
Fusioni e conferimenti
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno
singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione
aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto
nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n.
187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli
articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi
al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione
alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i
requisiti di cui all'articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in
tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta
giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti
di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni
aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano
le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici
2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 13 agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da
conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni
relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle
imposte sui redditi da conferimento.
6. (abrogato).
7. (abrogato).
Art. 36.
Trasferimento e affitto di azienda
1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei
casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi
della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative
costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione
maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui
confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti
di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa
integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 37.
Gestione delle casse edili
1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo
d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della
gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di
mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi
organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva
devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i
versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno
maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.
Art. 37 bis.
Promotore
1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati
"promotori", possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o
di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale
di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di
cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a
carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30
giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non
siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31
dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da società di servizi
costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni
per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le proposte
devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro
predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto
all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile
dal piano economico- finanziario. I soggetti pubblici e privati
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito
della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente
legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale
presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo
di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito
dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di
pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione
degli interventi proposti.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti
dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e
gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli
articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i
settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse
perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di
intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la
loro autonomia decisionale.
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta
redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di
interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di
gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di
cui all'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la
propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando
lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito
informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso
all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali
obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno
facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti
modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1,
della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della
proposta, le amministrazioni aggiudicatici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del
responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti
presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
3. Per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle
stesse, la competenza a ricorrere allo strumento della finanza di
progetto è attribuita all'or gano esecutivo della stazione appaltante,
il quale delibera anche in deroga ai termini di cui al presente
articolo.
Art. 37 ter.
Valutazione della proposta
1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità
delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed
ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità,
della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della
concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione,
delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle
stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto
della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi
alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta,
provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire
entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove
necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con
il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella
procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il promotore potrà
adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più
conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario
della concessione.
Art. 37 quater.
Indizione della gara
1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter
di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte
presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma
8, ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura
negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2,
procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare
presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle
determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli
elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario
presentato dal promotore; è altresì consentita la procedura di
appalto-concorso;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura
negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle
due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui
alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si
svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante
per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è
garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una
ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1,
quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o
assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari
all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo
termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1,
quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal
soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante
appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma
1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto
a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e
documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1,
quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata
dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. (abrogato).
Art. 37 quinquies.
Società di progetto
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio
di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà,
dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma
di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della
società. In caso di concorrente costituito da più soggetti,
nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale
di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla
gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa
la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione
all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.
Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può,
altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo
dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte
delle società disciplinate dal comma 1, e dalle società di
trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si intendono realizzati e prestati in proprio anche
nel caso che siano affidati direttamente dalle suddette società ai
propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti
dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano
obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la
concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in
tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di
versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili
con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società
di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie
ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di
prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la
eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo
restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire,
nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e
lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti
per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
Art. 37 sexies.
Società di progetto: emissione di obbligazioni
1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una
singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono
emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni,
anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile,
purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono
nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono
riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento
dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici.
Art. 37 septies.
Risoluzione
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per
inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la
concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al
concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera
non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente
sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato
guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire
ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base
del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono
indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento
di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla
condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme
previste dai commi precedenti.
Art. 37 octies.
Subentro
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per
motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori
del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del
concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che
subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà
accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a
quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della
concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato
la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più
ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i
finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i
criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
Art. 37 nonies.
Privilegio sui crediti
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di
lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di
pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del
concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice
civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del
finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che
costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo
comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.
Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione
nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi
della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono
essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede
l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice
civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nellin cui non sia
possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente,
il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Art. 37 decies.
Finanza di progetto
1. I lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilità possono
essere realizzati mediante finanza di progetto nel rispetto del
principio della concorrenza e delle previsioni della presente legge.
2. In aggiunta alle procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21
e alle procedure di cui agli articoli 37 bis, 37 ter e 37 quater per
l'attuazione, promozione ed incentivazione della finanza di progetto, si
applica altresì la procedura negoziata di cui alla direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993 nei casi eccezionali ove si tratti di
lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione
preliminare o globale dei prezzi.
Art. 37 undecies.
Nucleo tecnico per la finanza di progetto
1. E' istituito un Nucleo tecnico per la finanza di progetto
presso la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione.
Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti
strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle
infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla
redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al
finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto
con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di
programma quadro.
2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio
decreto l'organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei
componenti del Nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.
3. Del Nucleo fanno comunque parte almeno due dirigenti tecnici
dell'ispettorato tecnico e/o dell'ispettorato regionale tecnico
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici su indicazione
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.
4. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con
l'unità tecnica finanza di progetto istituita presso il CIPE ai sensi
dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in
termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di
competenza con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2
(capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa con parte
delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
7. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata
in 100 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità
dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).
Art. 38.
(Articolo non recepito).
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