Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
(BUR n. 106/2003)
DISPOSIZIONI GENERALI IN
MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE
REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE
CLASSIFICATE SISMICHE
SOMMARIO
- Legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27
(BUR n. 106/2003) - Testo storico
- DISPOSIZIONI
GENERALI IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E
PER LE COSTRUZIONI IN ZONE
CLASSIFICATE SISMICHE
-
- CAPO I -
Disposizioni generali
-
- Art.
1 – Finalità.
- Art.
2 – Definizione di lavori
pubblici di interesse
regionale.
- CAPO II -
Programmazione regionale
-
- Art.
3 – Principi generali della
programmazione e della
realizzazione dei lavori
pubblici di interesse
regionale.
- Art.
4 – Strumenti di
programmazione dei lavori
pubblici.
- Art.
5 – Studi di fattibilità.
- Art.
6 – Responsabile del
procedimento.
- CAPO III
- Progettazione dei lavori
pubblici di interesse regionale
-
- Art.
7 – Approvazione del
progetto preliminare in
assenza di copertura di
spesa.
- Art.
8 – Affidamento dei servizi
relativi all’architettura e
all’ingegneria.
- Art.
9 – Forme di pubblicità e
bandi tipo.
- Art.
10 – Verifica e validazione
del progetto.
- Art.
11 – Qualificazione della
committenza.
- Art.
12 – Provvedimenti della
Giunta regionale per la
realizzazione di lavori
pubblici di interesse
regionale.
- CAPO IV -
Organi consultivi
-
- Art.
13 – Commissione tecnica
regionale lavori pubblici –
Composizione.
- Art.
14 – Commissione tecnica
regionale lavori pubblici –
Competenze.
- Art.
15 – Commissione tecnica
regionale decentrata lavori
pubblici – Composizione.
- Art.
16 – Commissione tecnica
regionale decentrata in
materia di lavori pubblici –
Competenze.
- Art.
17 – Efficacia del parere.
- Art.
18 – Attribuzioni di
specifiche competenze ai
dirigenti delle strutture
regionali decentrate lavori
pubblici.
- Art.
19 – Costituzione e
funzionamento della
Commissione tecnica
regionale lavori pubblici e
della Commissione tecnica
regionale decentrata lavori
pubblici.
- Art.
20 – Incompatibilità.
- Art.
21 – Compensi ai Commissari.
- CAPO V -
Approvazione dei progetti di
lavori pubblici di interesse
regionale
-
- Art.
22 - Conferenza di servizi.
- Art.
23 – Approvazione di
progetti di lavori pubblici
di interesse regionale
relativi ad opere
assoggettate a valutazione
di impatto ambientale
regionale o provinciale.
- Art.
24 - Localizzazione delle
opere pubbliche in
difformità dagli strumenti
urbanistici e territoriali.
- Art.
25 – Approvazione dei
progetti ed utilizzo delle
opere pubbliche.
- CAPO VI -
Qualificazione delle imprese -
Modalità di esecuzione dei
lavori
-
- Art.
26 – Qualificazione delle
imprese.
- Art.
27 – Appalti e concessioni.
- Art.
28 – Forme di pubblicità.
- Art.
29 – Lavori in economia.
- Art.
30 – Garanzie.
- Art.
31 – Affidamento e criteri
di aggiudicazione dei
lavori.
- Art.
32 – Licitazione privata
semplificata.
- Art.
33 – Procedura negoziata.
- Art.
34 – Contratti e capitolati.
- Art.
35 – Ulteriore garanzia
contrattuale.
- Art.
36 – Contabilità dei lavori
e documenti contabili.
- Art.
37 – Varianti in corso
d’opera.
- Art.
38 – Subappalti.
- Art.
39 – Interessi per ritardato
pagamento.
- Art.
40 – Avviso ai creditori.
- Art.
41 – Disposizioni in materia
di tutela e trattamento dei
lavoratori.
- Art.
42 – Disposizioni in materia
di sicurezza.
- Art.
43 – Disposizioni in materia
di contenzioso.
- CAPO VII
- Finanza di Progetto
-
- Art.
44 – Procedure di
realizzazione.
- Art.
45 – Competenze del Nucleo
regionale di valutazione e
verifica degli investimenti
pubblici (NUVV).
- Art.
46 – Misure incentivanti.
- CAPO VIII
- Collaudi
-
- Art.
47 – Elenco regionale dei
collaudatori.
- Art.
48 – Nomina dei
collaudatori.
- Art.
49 – Modalità e termini.
- CAPO IX -
Intervento finanziario della
Regione
-
- Art.
50 – Oggetto e
caratteristiche
dell’intervento regionale.
- Art.
51 – Spese ammissibili a
contributo.
- Art.
52 – Requisiti di
ammissibilità a contributo.
- Art.
53 – Modalità
dell’intervento regionale.
- Art.
54 – Erogazione dei
contributi, verifica e
monitoraggio degli
interventi.
- CAPO X -
Osservatorio regionale degli
appalti e delle concessioni di
lavori, forniture e servizi
-
- Art.
55 – Istituzione
dell'Osservatorio regionale.
- Art.
56 – Compiti
dell’Osservatorio regionale.
- Art.
57 – Commissione regionale
degli appalti.
- Art.
58 – Compiti della
Commissione regionale degli
appalti.
- Art.
59 – Comunicazioni
all’Osservatorio regionale.
- CAPO XI -
Interventi strategici di
interesse regionale
-
- Art.
60– Definizione di
interventi strategici di
interesse regionale.
- Art.
61 – Procedure di
approvazione dei progetti di
interventi strategici di
interesse regionale.
- Art.
62 – Realizzazione affidata
al contraente generale o
concessionario.
- Art.
63 – Accordo quadro.
- Art.
64 – Dialogo competitivo.
- CAPO XII
- Norme per le costruzioni in
zone classificate sismiche
-
- Art.
65 – Individuazione delle
zone classificate sismiche.
- Art.
66 – Procedure per la
realizzazione degli
interventi.
- Art.
67 – Commissione sismica
regionale.
- CAPO XIII
– Disposizioni transitorie e
finali.
-
- Art.
68 – Incarichi per la
redazione dei provvedimenti
attuativi.
- Art.
69 – Norme di attuazione.
- Art.
70 – Disposizioni
transitorie in materia di
espropriazione.
- Art.
71 – Disposizioni
transitorie in materia di
Organi consultivi.
- Art.
72 – Ulteriori disposizioni
transitorie.
- Art.
73 – Abrogazione di
disposizioni della legge
regionale 16 agosto 1984, n.
42 .
- Art.
74 – Abrogazioni.
- Art.
75 – Entrata in vigore.
- Art.
76 – Norma finanziaria.
CAPO I - Disposizioni
generali
Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del
Veneto, nell’esercizio della
competenza legislativa di cui
all’articolo 117, quarto comma della
Costituzione e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario, detta la disciplina
generale delle procedure di
programmazione, progettazione,
approvazione, affidamento,
esecuzione e collaudazione dei
lavori pubblici di interesse
regionale.
2. Per quanto non diversamente
disciplinato dalla presente legge,
si applicano le disposizioni di cui
alla normativa statale vigente in
materia di lavori pubblici.
3. La presente legge persegue la
promozione della qualità delle opere
pubbliche anche attraverso gli
istituti della semplificazione
amministrativa e comunque
assicurando l’omogeneità, la
trasparenza e la tempestività dei
procedimenti amministrativi inerenti
alla realizzazione di opere
pubbliche.
4. Per le finalità di cui al comma
3, la Regione del Veneto promuove:
a) la programmazione dei lavori
pubblici;
b) la qualità dei progetti di opere
pubbliche, la paritaria e libera
concorrenza fra le imprese e la
tutela dei lavoratori dipendenti
dalle stesse, con particolare
riguardo agli aspetti inerenti alla
sicurezza nei luoghi di lavoro e
all’osservanza delle norme in
materia assicurativa, previdenziale
e contrattuale;
c) la qualificazione e l’adeguatezza
delle amministrazioni aggiudicatrici;
d) l’adozione da parte della Giunta
regionale di norme esecutive della
presente legge attraverso
regolamenti di attuazione ed altri
provvedimenti amministrativi
Art. 2 – Definizione di
lavori pubblici di interesse regionale.
1. Sono lavori
pubblici di interesse regionale
quelli da realizzarsi nel territorio
regionale, di competenza delle
amministrazioni aggiudicatrici di
cui al comma 2, non ricompresi fra
le infrastrutture strategiche, i
progetti di insediamenti produttivi
strategici e le infrastrutture
strategiche private di preminente
interesse nazionale individuati a
mezzo del programma di cui al comma
1 dell’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443 “Delega al
Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attività
produttive”.
2. I lavori pubblici di interesse
regionale si distinguono nelle
seguenti categorie:
a) lavori pubblici di competenza
regionale, la cui programmazione,
approvazione ed affidamento spetta
ad uno dei seguenti soggetti:
1) alla Regione, attraverso le
strutture regionali specificamente
interessate;
2) alle unità locali socio –
sanitarie, alle aziende ospedaliere
e agli enti di gestione delle
residenze sanitarie assistenziali
per anziani e disabili;
3) a enti dipendenti dalla Regione
4) alle autorità d’ambito
territoriale ottimale individuate
dalla
legge regionale 27 marzo 1998, n. 5
“Disposizioni in materia di risorse
idriche, istituzione del servizio
idrico integrato ed individuazione
degli ambiti territoriali ottimali,
in attuazione della legge 5 gennaio
1994, n. 36”;
5) ai consorzi di bonifica, qualora
realizzino opere fruenti, in tutto o
in parte, di contributo regionale,
statale o comunitario;
b) lavori pubblici di competenza di
altri soggetti pubblici diversi da
quelli di cui alla lett. a), la cui
programmazione, approvazione ed
affidamento spetti ad uno dei
seguenti soggetti:
1) agli enti locali;
2) agli altri enti pubblici,
compresi quelli economici;
3) agli organismi di diritto
pubblico;
4) ai soggetti di cui alla lettera
b) del comma 2 dell’articolo 2 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109
“Legge quadro in materia di lavori
pubblici”;
c) i lavori realizzati da privati e
assistiti, almeno con il venti per
cento, dal contributo finanziario
dei soggetti di cui alle lettere a)
e b);
d) i lavori realizzati da privati e
strumentali alle attività esercitate
sul mercato a prezzi o tariffe
amministrati, contrattati,
predeterminati nonché i lavori
realizzati da società di capitali a
partecipazione pubblica della
Regione.
3. Sono altresì lavori pubblici di
competenza regionale quelli
dichiarati tali con legge regionale
o con provvedimento della Giunta
regionale, nonché i lavori pubblici
di cui all’articolo 60, comma 2, una
volta inclusi nel programma
triennale di cui all’articolo 4 in
quanto ritenuti strategici ai fini
della modernizzazione e dello
sviluppo della Regione.
CAPO II -
Programmazione regionale
Art. 3 – Principi
generali della programmazione e della
realizzazione dei lavori pubblici di
interesse regionale.
1. Le attività di
programmazione e realizzazione dei
lavori pubblici di interesse
regionale si conformano ai principi
di sussidiarietà, partnerariato,
concertazione fra la Regione e gli
altri soggetti pubblici o privati
competenti in materia e, con
riguardo specifico alla fase della
realizzazione, al criterio di
valutazione del corretto esercizio
delle funzioni decisionali nonché di
monitoraggio delle diverse
iniziative assunte.
Art. 4 – Strumenti di
programmazione dei lavori pubblici.
1. Entro il 30
settembre di ogni anno, la Giunta
regionale adotta, per i lavori
pubblici di competenza regionale di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a) di singolo importo superiore a
100.000,00 euro, il programma
triennale (Programma triennale) e i
suoi aggiornamenti annuali, nonché
l’elenco dei lavori da realizzare
nel corso dell’anno successivo
(Elenco annuale dei lavori). Il
Programma triennale e l’Elenco
annuale dei lavori sono predisposti
dalla struttura regionale competente
in materia di lavori pubblici, su
proposta dei soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a).
2. Il provvedimento di Giunta di
adozione del Programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e
l’Elenco annuale dei lavori sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto; dalla data
della pubblicazione i soggetti
interessati possono presentare le
proprie osservazioni alla Giunta
regionale che si esprime rispetto a
queste nel termine di trenta giorni
dalla pubblicazione stessa. Il
Programma triennale, i suoi
aggiornamenti annuali e l’Elenco dei
lavori sono approvati dal Consiglio
regionale contestualmente al
bilancio annuale di previsione.
3. Successive modifiche, tanto al
Programma triennale quanto
all’Elenco annuale dei lavori,
possono essere approvate dalla
Giunta regionale con proprio
provvedimento, sentita la competente
Commissione consiliare,
conseguentemente a finanziamenti
pubblici non accertati al momento
dell’approvazione di tali atti da
parte del Consiglio regionale.
4. Possono essere sempre realizzati
interventi, anche non inclusi nel
Programma triennale e nell’Elenco
annuale dei lavori, imposti da
eventi imprevedibili o calamitosi.
5. Non costituiscono modifiche
all’Elenco annuale dei lavori, le
variazioni ai lavori programmati
contenute entro una percentuale del
venti per cento dell’importo
complessivo di ciascun settore del
Programma triennale.
6. I soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera b) che, ai sensi
della legge n. 109 del 1994, sono
tenuti alla programmazione triennale
dei lavori pubblici di propria
competenza approvano le necessarie
modifiche al proprio Programma
triennale ed all’Elenco annuale dei
lavori, in conseguenza di
finanziamenti pubblici non accertati
al momento dell’approvazione di tali
atti da parte dell’organo a ciò
competente e realizzano interventi,
anche non inclusi nel proprio
Programma triennale e nell’Elenco
annuale dei lavori, imposti da
eventi imprevedibili o calamitosi.
7. Le disposizioni di cui al comma 5
si applicano anche ai soggetti di
cui al comma 6.
8. Il Programma triennale delle
opere di competenza regionale è
redatto in conformità alle linee di
indirizzo del piano di attuazione e
spesa, previsto dalla
legge regionale 29 novembre 2001, n.
35 , “Nuove norme sulla
programmazione”.
9. Gli strumenti di programmazione
dei lavori pubblici di competenza
regionale e, ove siano previsti
dalla legge n. 109/1994, per gli
altri lavori pubblici di interesse
regionale, sono predisposti sulla
base degli studi di fattibilità di
cui all’articolo 5.
Art. 5 – Studi di
fattibilità.
1. Gli studi di
fattibilità sono elaborati tecnici
di natura interdisciplinare
finalizzati ad individuare una o più
soluzioni ottimali in relazione ai
bisogni da soddisfare e a definire i
riferimenti e i vincoli ai quali
debbono uniformarsi le proposte
progettuali; essi devono comprendere
una relazione indicante le
caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali,
economico-finanziarie, e un’analisi
dello stato di fatto nelle sue
eventuali componenti
architettoniche, geologiche,
paesaggistiche, socio-economiche,
amministrative e di sostenibilità
ambientale. Nello studio di
fattibilità, basato sul confronto
tra più soluzioni, è verificata
anche la possibilità di realizzare i
lavori mediante l’utilizzo di
risorse private.
2. Per lavori di importo inferiore a
500.000,00 euro, gli studi di
fattibilità sostituiscono il
documento preliminare alla
progettazione previsto dalle
disposizioni regolamentari statali.
3. Per lavori di importo pari o
superiore a 500.000,00 euro, gli
studi di fattibilità includono il
documento preliminare alla
progettazione.
Art. 6 – Responsabile del
procedimento.
1. La nomina del
responsabile del procedimento
relativo ad ogni singolo intervento
previsto dal Programma triennale,
per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione è
obbligatoria anche nel caso di
contratti misti di lavori pubblici e
forniture.
2. Per le opere di particolare
rilevanza tecnico-economica e per
esigenze organizzative
dell’amministrazione aggiudicatrice,
può essere individuato un
responsabile del procedimento per
ciascuna delle tre fasi della
progettazione, dell’affidamento e
della esecuzione dei lavori; in tal
caso è nominato un coordinatore
unico dell’intervento le cui
funzioni sono specificate con
apposito provvedimento di Giunta
regionale.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono affidare compiti di supporto
alle attività del responsabile del
procedimento, a professionisti
singoli o associati o alle società
di professionisti ovvero alle
società di ingegneria, aventi le
necessarie competenze specifiche di
carattere tecnico,
economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e
legale e che abbiano stipulato a
proprio carico adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi
di natura professionale.
4. Le Amministrazioni aggiudicatrici
sono tenute altresì a nominare, su
motivato giudizio del responsabile
unico del procedimento, ovvero
qualora la buona esecuzione dei
lavori dipenda in maniera
determinante dagli aspetti
geologici, un geologo responsabile
dei lavori geologici previsti.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici
stipulano a proprio carico apposita
polizza assicurativa a copertura dei
rischi connessi all’esercizio delle
funzioni proprie del responsabile
del procedimento dipendente
dell’amministrazione aggiudicatrice
medesima.
6. L’amministrazione aggiudicatrice
può nominare responsabile unico del
procedimento un professionista
esterno ovvero un dipendente di
altra amministrazione, con l’obbligo
della stipula della polizza
assicurativa di cui al comma 5,
qualora le professionalità interne
siano insufficienti in rapporto ai
lavori programmati o vi sia assenza
della competente struttura tecnica o
ancora nel caso di comuni con
popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
CAPO III -
Progettazione dei lavori pubblici di
interesse regionale
Art. 7 – Approvazione del
progetto preliminare in assenza di
copertura di spesa.
1. Al fine di
consentire l’accesso ai soggetti di
cui all’articolo 2, comma 2 a forme
di finanziamento pubblico per un
intervento di lavori pubblici,
l’approvazione del progetto
preliminare di un intervento è
consentita anche in assenza della
necessaria copertura di spesa nonché
dell’inclusione dell’intervento
medesimo nell'atto di programmazione
triennale e nell’elenco annuale dei
lavori pubblici.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la
realizzazione dell’intervento è
comunque subordinata alla successiva
inclusione del medesimo nell'atto di
programmazione triennale e
nell’elenco annuale dei lavori
pubblici.
Art. 8 – Affidamento dei
servizi relativi all’architettura e
all’ingegneria.
1. I servizi
attinenti all’architettura ed
all’ingegneria, anche integrata, e
gli altri servizi tecnici
concernenti la redazione degli studi
di fattibilità e del progetto
preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonché le attività
tecnico-amministrative connesse alla
progettazione ed alla esecuzione dei
lavori, di importo complessivo
inferiore alla soglia comunitaria,
possono essere affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici dei
lavori pubblici, con provvedimento
motivato, a soggetti di propria
fiducia, qualificati a termini di
legge, in relazione al progetto da
affidare.
2. Gli incarichi di progettazione
per importi superiori alla soglia
comunitaria sono regolamentati dalla
normativa statale, di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
di recepimento della direttiva n.
92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi.
3. I soggetti affidatari
dell’incarico, singoli o associati,
devono risultare in possesso dei
requisiti necessari per
l’espletamento dello stesso, con
riferimento agli aspetti
specialistici relativi all’incarico.
4. Il progettista esterno incaricato
deve munirsi di una polizza
assicurativa che garantisca
l’amministrazione aggiudicatrice
contro i danni diretti derivanti da
errata progettazione.
5. Il massimale di assicurazione non
può essere inferiore al dieci per
cento del valore dei lavori
progettati né superiore al venti per
cento ed è ridotto del cinquanta per
cento in caso di professionisti
certificati UNI EN ISO 9001. La
garanzia può essere prestata
mediante polizza generale di
responsabilità civile professionale.
6. L’assicurazione di cui al comma
4, nel caso di progettista
dipendente dell’amministrazione
aggiudicatrice, è interamente a
carico della medesima.
7. Quando la prestazione riguardi la
progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il
profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo,
nonché tecnologico, le stazioni
appaltanti valutano in via
prioritaria l’opportunità di
applicare la procedura del concorso
di progettazione o del concorso di
idee.
Art. 9 – Forme di
pubblicità e bandi tipo.
1. Per
l’affidamento dei servizi di cui
all’articolo 8, comportanti un
compenso inferiore a 40.000,00 euro,
non è prevista alcuna forma di
pubblicità salvo l’obbligo di
esposizione all’albo della stazione
appaltante del provvedimento di
incarico e la successiva
trasmissione all’Osservatorio
regionale degli appalti, di cui al
Capo X, per la pubblicazione su
apposito sito Internet.
2. La Giunta regionale, con apposito
regolamento, individua misure
semplificate di pubblicità per i
casi di affidamento di incarichi
comportanti un compenso compreso fra
40.000,00 euro e la soglia
comunitaria.
3. Con proprio provvedimento la
Giunta regionale approva schemi di
bando e di convenzione per
l’affidamento dei servizi di cui
all’articolo 8.
4. Gli schemi di bando e di
convenzione di cui al comma 3 si
applicano ai lavori pubblici di
competenza regionale e, al fine di
favorire comportamenti omogenei da
parte delle stazioni appaltanti
operanti nel territorio regionale,
costituiscono per le stesse
riferimento obbligatorio. Eventuali
variazioni rispetto a detti schemi
devono essere motivate dalle
medesime stazioni appaltanti.
Art. 10 – Verifica e
validazione del progetto.
1. La verifica e
la validazione del progetto sono
effettuate dal responsabile del
procedimento, che si avvale degli
uffici tecnici, secondo le modalità
previste dalla normativa statale.
2. La verifica e la validazione
possono essere attribuite anche ad
organismi di controllo accreditati
ai sensi della normativa europea
della serie UNI-CEI-EN 45000, nonché
ad altri soggetti esperti in
possesso di adeguata qualificazione,
individuati, qualora l’importo
dell’incarico sia inferiore alla
soglia comunitaria, in soggetti di
fiducia della stazione appaltante.
3. Per i lavori di speciale
complessità o di particolare
rilevanza sotto il profilo
tecnologico, la validazione del
progetto deve dare atto,
certificandola, che la progettazione
è stata effettuata mediante
l’impiego della tecnica dell’analisi
del valore.
Art. 11 – Qualificazione
della committenza.
1. Al fine di
conseguire la qualificazione e
l’adeguamento delle strutture
regionali e di quelle degli enti
locali competenti in materia di
lavori pubblici, la Giunta regionale
destina risorse per:
a) il conseguimento della
certificazione di qualità da parte
degli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti;
b) le attività connesse alla
progettazione quali: indagini
preliminari, redazione di studi di
fattibilità, rilievi in genere,
indagini geologiche, progettazioni
preliminari, espletamento di appalti
di servizi, procedure concorsuali di
idee e di progettazione,
elaborazione di progetti da inserire
nella programmazione triennale in
relazione ad opere di particolare
rilevanza sotto il profilo
architettonico, urbanistico e
ambientale, storico artistico e
conservativo, nonché tecnologico;
c) la costituzione di uffici tecnici
fra enti locali, nelle forme
associative o consortili previste
dalla legge con lo scopo di favorire
prioritariamente la redazione di
studi di fattibilità, l’espletamento
di attività di controllo della
progettazione e dell'esecuzione di
lavori nonché per la gestione delle
procedure espropriative;
d) le attività informative e di
formazione professionale in materia
di lavori pubblici con acquisizione
delle attrezzature necessarie. Le
amministrazioni aggiudicatrici
dispongono la partecipazione del
personale degli uffici tecnici ad
attività di aggiornamento con
cadenza almeno annuale.
Art. 12 –
Provvedimenti della Giunta regionale
per la realizzazione di lavori pubblici
di interesse regionale.
1. La Giunta
regionale, con proprio regolamento,
determina i contenuti minimi dei
livelli di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva
dei lavori pubblici di interesse
regionale e definisce gli indirizzi
tecnici ed operativi inerenti alla
realizzazione dei medesimi, con
riguardo a particolari esigenze
funzionali, tecnologiche ed
ambientali, ad integrazione della
normativa tecnica statale in materia
di edilizia civile, difesa del suolo
ed infrastrutture.
2. La Giunta regionale approva e
aggiorna periodicamente i prezziari
dei lavori pubblici di interesse
regionale nonché i parametri per
l’incidenza minima ed il costo
unitario della manodopera per ogni
singola categoria di intervento, da
applicarsi ai lavori pubblici di
competenza regionale e che
costituiscono riferimento
obbligatorio per tutti gli altri
lavori pubblici di interesse
regionale da realizzare nel
territorio della Regione, talché
eventuali scostamenti rispetto agli
importi stabiliti nel prezziario
devono essere adeguatamente motivati
dall’amministrazione aggiudicatrice
nel provvedimento di indizione della
gara d’appalto.
3. Con provvedimento di Giunta
regionale sono definiti i limiti e
le modalità per la stipula,
interamente a carico delle
amministrazioni aggiudicatrici, di
polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei
dipendenti incaricati delle attività
di progettazione, direzione lavori,
collaudo, coordinamento della
sicurezza, responsabilità del
procedimento.
CAPO IV - Organi
consultivi
Art. 13 – Commissione
tecnica regionale lavori pubblici –
Composizione.
1. É istituita la
Commissione tecnica regionale
Sezione lavori pubblici (CTR lavori
pubblici) che è composta dai
seguenti membri:
a) l’assessore competente in materia
di lavori pubblici, quale
presidente;
b) il segretario regionale
competente in materia di lavori
pubblici;
c) sei esperti in materia di lavori
pubblici nominati dal Consiglio
regionale per la durata della
legislatura con voto limitato a
quattro;
d) il dirigente della struttura
regionale competente in materia di
lavori pubblici;
e) il dirigente della struttura
regionale competente in materia di
difesa del suolo;
f) il dirigente della struttura
regionale competente in materia di
urbanistica;
g) il dirigente della struttura
regionale competente in materia di
ambiente;
h) il dirigente della struttura
regionale competente in materia di
infrastrutture di trasporto;
i) il dirigente della struttura
regionale competente in materia di
geologia;
j) il dirigente della struttura
regionale competente in materia di
agricoltura;
l) il dirigente della struttura
regionale competente in materia
forestale;
m) il dirigente della struttura
regionale competente in materia di
affari legislativi;
n) il dirigente della struttura
regionale decentrata competente per
territorio in materia di tutela
idraulica;
o) un tecnico designato
dall’Associazione dall’Unione delle
Province del Veneto;
p) un tecnico designato
dall’Associazione Nazionale dei
Comuni d’Italia, Veneto;
q) un funzionario delegato
dell’azienda ospedaliera o unità
locale socio-sanitaria o
dell’azienda regionale per la
prevenzione e protezione ambientale
del Veneto, secondo la competenza.
2. Il segretario regionale
competente in materia di lavori
pubblici è vice presidente della CTR
lavori pubblici e, in caso di
assenza o impedimento, può essere
sostituito dal dirigente della
struttura regionale competente in
materia di lavori pubblici.
3. Qualora l’argomento oggetto
dell’esame della CTR lavori pubblici
interessi un’area sottoposta a
vincolo idrogeologico la CTR è
integrata dal responsabile della
struttura regionale competente per
territorio in materia idrogeologica
o, nei casi di cui all’articolo 20,
comma 1 della
legge regionale 14 settembre 1994,
n. 58 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’anno finanziario
1994”, dal responsabile dell’ufficio
comunale competente al rilascio
dell’autorizzazione.
4. Partecipano alla CTR lavori
pubblici con voto consultivo:
a) il rappresentante legale del
soggetto competente all’esecuzione
dell’opera pubblica oggetto di
esame;
b) il sindaco competente per
territorio, ovvero un assessore da
questo delegato.
5. Qualora l’argomento all’esame
della CTR lavori pubblici riguardi
questioni di particolare interesse o
complessità, il presidente della CTR
lavori pubblici può invitare
soggetti esterni all’amministrazione
regionale o funzionari pubblici
esperti dell’argomento stesso.
6. Le funzioni di segretario della
CTR lavori pubblici sono svolte da
un funzionario amministrativo della
struttura regionale competente in
materia di lavori pubblici.
Art. 14 – Commissione
tecnica regionale lavori pubblici –
Competenze.
1. La CTR lavori
pubblici esprime parere:
a) su progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza regionale, di
tipologia ed importo stabiliti dalla
Giunta regionale con proprio
provvedimento;
b) sulle perizie suppletive e di
variante relative ai progetti di cui
alla lettera a), qualora comportino
un incremento dell’importo
contrattuale maggiore del venti per
cento;
c) sulle controversie inerenti
l’interpretazione o l’esecuzione dei
contratti aventi ad oggetto lavori
pubblici di interesse regionale o
riguardanti le richieste di
compenso, qualora non sia
intervenuto un accordo bonario fra
le parti;
d) sugli atti di gestione tecnico -
amministrativa relativi a progetti
di competenza regionale sui quali ha
già espresso parere;
e) su argomenti rispetto ai quali
sia richiesto il parere della CTR
lavori pubblici da parte della
Giunta regionale o del Consiglio
regionale;
f) nei casi previsti dalla specifica
legislazione regionale.
Art. 15 – Commissione
tecnica regionale decentrata lavori
pubblici – Composizione.
1. Presso ogni
struttura regionale decentrata
competente in materia di lavori
pubblici individuata in apposito
provvedimento della Giunta regionale
è istituita la Commissione tecnica
regionale decentrata lavori pubblici
(CTRD lavori pubblici).
2. La CTRD lavori pubblici è
composta dai seguenti membri:
a) il dirigente della struttura
regionale decentrata competente, con
funzioni di presidente;
b) un tecnico laureato della
struttura regionale decentrata
competente;
c) il responsabile della struttura
tecnica per i lavori pubblici
dell’amministrazione provinciale
competente per territorio;
d) un funzionario delegato
dell’azienda ospedaliera o unità
locale socio-sanitaria competente
per territorio;
e) il responsabile della struttura
regionale competente per territorio
in materia idrogeologica o, nei casi
di cui all’articolo 20, comma 1
della
legge regionale 14 settembre 1994,
n. 58 , il responsabile
dell’ufficio comunale competente al
rilascio dell’autorizzazione,
qualora l’argomento oggetto
dell’esame della CTRD lavori
pubblici interessi un’area
sottoposta a vincolo idrogeologico;
f) un tecnico laureato della
struttura regionale competente in
materia di lavori pubblici;
g) un tecnico laureato della
struttura regionale competente in
materia di urbanistica;
h) un tecnico laureato della
struttura regionale competente in
materia di ambiente.
3. In caso di impedimento, il
presidente può essere sostituito dal
soggetto di cui al comma 2, lettera
b).
4. Il presidente della CTRD lavori
pubblici può invitare, con voto
consultivo:
a) il rappresentante legale del
soggetto competente all’esecuzione
dell’opera pubblica o un suo
delegato;
b) il sindaco competente per
territorio ovvero un assessore da
questi delegato.
5. Per l’esame di particolari
questioni inerenti l’argomento da
trattare in CTRD lavori pubblici,
possono essere altresì invitati,
senza diritto di voto, soggetti
esterni all’amministrazione
regionale o funzionari pubblici
esperti in relazione all’argomento
trattato.
6. Funge da segretario un
funzionario amministrativo della
struttura decentrata competente
nominato dal presidente della CTRD
lavori pubblici.
Art. 16 – Commissione
tecnica regionale decentrata in materia
di lavori pubblici – Competenze.
1. La CTRD lavori
pubblici esprime parere:
a) su progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza regionale, di
tipologia ed importo stabiliti dalla
Giunta regionale con il
provvedimento di cui all’articolo
14, comma 1, lettera a);
b) sulle perizie suppletive e di
variante relative ai progetti di cui
alla lett. a), qualora comportino un
incremento dell’importo contrattuale
maggiore del venti per cento;
c) sugli atti di gestione tecnico -
amministrativa relativi a progetti
di competenza regionale sui quali ha
già espresso parere;
d) su questioni attinenti lavori di
competenza regionale, di qualsiasi
importo e tipologia, su richiesta
del responsabile del procedimento;
e) su argomenti per i quali sia
fatta richiesta da parte della
Giunta regionale;
f) negli ulteriori casi previsti
dalla legislazione regionale
vigente.
Art. 17 – Efficacia del
parere.
1. Il voto degli
organi consultivi di cui al presente
Capo sostituisce ogni altro parere
di competenza di strutture
regionali, ivi inclusa la
valutazione di incidenza di cui al
DPR 8 settembre 1997, n. 357
“Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna
selvatiche”, fatto salvo quanto
disposto dalla legislazione
regionale in materia di valutazione
di impatto ambientale.
2. I dirigenti regionali di
strutture competenti al rilascio di
nullaosta, autorizzazioni o pareri
comunque denominati, esprimono le
proprie determinazioni in seno agli
organi consultivi senza necessità di
acquisire preventivamente ulteriori
pareri.
Art. 18 – Attribuzioni di
specifiche competenze ai dirigenti delle
strutture regionali decentrate lavori
pubblici.
1. Il dirigente
della struttura regionale decentrata
lavori pubblici competente per
territorio:
a) adotta i provvedimenti
amministrativi di cui al Titolo I e
II del Testo Unico 11 dicembre 1933,
n. 1775 e successive modifiche e
integrazioni concernente le acque ed
impianti elettrici, acquisito, ove
necessario, il parere di
compatibilità ambientale di cui
all’articolo 19 della
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
“Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione di impatto
ambientale” e successive modifiche e
integrazioni;
b) svolge tutte le ulteriori
funzioni già attribuite dalla
vigente normativa ai dirigenti degli
uffici regionali del Genio civile.
2. I provvedimenti di cui alla
lettera a) del comma 1 sono adottati
acquisito il parere della struttura
regionale competente in materia di
industrie ed energia, nel caso
riguardino strutture ed impianti per
la produzione, trasformazione e
trasporto di fonti energetiche.
Art. 19 – Costituzione e
funzionamento della Commissione tecnica
regionale lavori pubblici e della
Commissione tecnica regionale decentrata
lavori pubblici.
1. La CTR lavori
pubblici è costituita con decreto
del Presidente della Giunta
regionale.
2. La CTRD lavori pubblici è
costituita con decreto del
segretario regionale competente in
materia di lavori pubblici.
3. Salvo per i soggetti di cui alla
lettera c), comma 1 dell’articolo
13, i componenti della CTR lavori
pubblici e della CTRD lavori
pubblici possono essere sostituiti,
di volta in volta, da funzionari a
tal fine delegati.
4. Per la validità delle sedute
della CTR lavori pubblici e della
CTRD lavori pubblici è necessaria la
presenza almeno della metà dei
componenti. Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza dei voti
validamente espressi e, in caso di
parità, prevale il voto del
Presidente.
5. Con proprio regolamento la Giunta
regionale disciplina il
funzionamento degli organi
consultivi di cui al presente Capo.
Art. 20 –
Incompatibilità.
1. Non possono
essere componenti degli organi
consultivi di cui al presente Capo
coloro i quali, in proprio o come
amministratori o come soci di enti e
società, abbiano convenzioni con la
Regione o con altri enti per
servizi, forniture o lavori alla cui
spesa concorra l'amministrazione
regionale.
Art. 21 – Compensi ai
Commissari.
1. Ai componenti
degli organi consultivi di cui al
presente Capo è corrisposto, qualora
spettante ai sensi della
legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 “Organizzazione
amministrativa e ordinamento del
personale della Regione”, un gettone
di presenza per ogni seduta.
CAPO V - Approvazione
dei progetti di lavori pubblici di
interesse regionale
Art. 22 - Conferenza di
servizi.
1. Qualora per i
lavori pubblici di interesse
regionale di cui all’articolo 2 si
ricorra al procedimento della
conferenza di servizi, si applicano
gli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14
quater della legge 7 agosto 1990, n.
241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, salvo per quanto
diversamente disposto dalla presente
legge.
2. Quando l’amministrazione
procedente debba acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre
amministrazioni, per l’approvazione
dei progetti di lavori pubblici di
cui all’articolo 2, può indire la
conferenza di servizi.
3. Qualora il responsabile del
procedimento convochi la conferenza
di servizi per l’approvazione dei
lavori pubblici di cui all’articolo
2, comma 2, lettera a), ai fini
dell’assunzione del provvedimento
finale, conforme alla determinazione
conclusiva della conferenza, devono
essere acquisiti i pareri degli
organi tecnici consultivi regionali
competenti previsti dalla normativa
vigente.
4. Nella conferenza di servizi
convocata per i lavori pubblici di
cui all’articolo 2, comma 2, lettere
b), c) e d), il rappresentante
legittimato ad esprimere in modo
vincolante la volontà della Regione
è designato dal segretario generale
della programmazione e si pronuncia
in conferenza dopo aver sentito i
responsabili delle strutture
regionali interessate, che si
esprimono senza necessità di
acquisire i pareri di organi
consultivi regionali previsti dalla
normativa vigente.
5. Con proprio regolamento la Giunta
regionale individua le forme di
pubblicità relative ai procedimenti
in conferenza di servizi per lavori
pubblici di interesse regionale,
nonché agli atti da cui risultano le
determinazioni conclusive per i
progetti degli stessi.
6. Il concessionario, ovvero la
società di progetto prevista dalla
vigente normativa statale possono
essere invitati dal responsabile del
procedimento ad illustrare il
progetto in conferenza di servizi.
Art. 23 – Approvazione di
progetti di lavori pubblici di interesse
regionale relativi ad opere assoggettate
a valutazione di impatto ambientale
regionale o provinciale.
1. Per
l’approvazione di progetti di lavori
pubblici di interesse regionale
soggetti a valutazione di impatto
ambientale (VIA) regionale o
provinciale, ai sensi della
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
, ai fini dell’assunzione del
giudizio di VIA e dell’approvazione
del progetto definitivo si applicano
le sole procedure semplificate di
cui agli articoli 23 e 25 della
stessa
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
.
2. Ai fini di cui al comma 1 i
termini procedurali definiti dalla
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
sono ridotti alla metà.
Art. 24 - Localizzazione
delle opere pubbliche in difformità
dagli strumenti urbanistici e
territoriali.
1. L’approvazione
da parte del consiglio comunale del
progetto preliminare o definitivo di
opere pubbliche non conformi agli
strumenti urbanistici comunali
costituisce adozione della variante
dello strumento urbanistico stesso.
Se l’opera pubblica non è di
competenza del comune, l’atto di
approvazione del progetto
preliminare o definitivo da parte
dell’autorità competente è trasmesso
al consiglio comunale che può
disporre l’adozione della
corrispondente variante allo
strumento urbanistico.
2. Qualora, al fine della
realizzazione dell’opera pubblica,
il consiglio comunale abbia
deliberato l’adozione della variante
allo strumento urbanistico e
l’approvazione della stessa sia di
competenza regionale, la
deliberazione comunale di adozione
della variante si intende approvata
se la Regione non manifesta il
proprio motivato dissenso entro il
termine perentorio di novanta giorni
dalla ricezione della deliberazione
comunale e della documentazione
completa ad essa relativa. In tal
caso il consiglio comunale, in una
seduta successiva alla scadenza del
suddetto termine di novanta giorni,
dichiara efficace la propria
deliberazione.
3. Qualora la realizzazione di
lavori pubblici di interesse
regionale richieda l’azione
integrata di una pluralità di
amministrazioni pubbliche, in quanto
difforme tanto rispetto alle
disposizioni degli strumenti
urbanistici comunali quanto ai piani
territoriali operanti nella Regione,
compresi i piani di tutela delle
aree naturali protette, il
Presidente della Regione o il
Presidente della Provincia o il
Sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente
sull’opera, anche su richiesta di
uno o più soggetti interessati, può
promuovere tra gli enti a diverso
titolo competenti la procedura
dell’accordo di programma di cui
all’articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”,
dalla cui conclusione conseguono le
varianti degli strumenti urbanistici
e dei piani territoriali necessarie
ai fini dell’approvazione dei
progetti dei lavori pubblici stessi;
qualora la difformità interessi gli
strumenti della pianificazione
territoriale regionale, il consenso
del Presidente della Regione
all’accordo di programma è
subordinato all’acquisizione del
parere favorevole del Consiglio
regionale.
Art. 25 – Approvazione
dei progetti ed utilizzo delle opere
pubbliche.
1. L’approvazione
dei progetti definitivi e esecutivi
di lavori pubblici di competenza
regionale spetta al dirigente della
struttura competente per materia,
acquisito, ove necessario, il parere
dell’organo tecnico consultivo
regionale competente nonché la
determinazione conclusiva favorevole
della conferenza dei servizi, quando
convocata.
2. Fatto salvo quanto stabilito
all’articolo 24, l’approvazione del
progetto è subordinata
all’accertamento della sua
conformità agli strumenti
urbanistici vigenti, attestata dal
comune interessato.
3. L’approvazione dei progetti
definitivi ed esecutivi di lavori
pubblici di interesse regionale
sostituisce a tutti gli effetti la
concessione edilizia comunale e
comprende ogni altra autorizzazione
o nullaosta di competenza regionale,
provinciale e comunale.
4. L’agibilità delle opere pubbliche
d'interesse regionale è attestata
dal responsabile del procedimento
acquisito il parere dell’organo di
collaudo, qualora previsto, ovvero
il parere del direttore dei lavori.
CAPO VI -
Qualificazione delle imprese - Modalità
di esecuzione dei lavori
Art. 26 – Qualificazione
delle imprese.
1. La Giunta
regionale approva, con proprio
regolamento, il sistema regionale di
qualificazione dei soggetti che
eseguono i lavori pubblici di
interesse regionale di cui
all’articolo 2, comma 2.
2. Al fine di promuovere e favorire
l'aggregazione tra le imprese, la
Giunta regionale individua con
proprio regolamento forme di
incentivazione per la costituzione e
la partecipazione alle gare di
consorzi stabili nonché dei consorzi
di natura ed origine della piccola
impresa artigiana ai sensi della
legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge
Quadro per l’Artigianato” e
successive modificazioni e della
legge regionale 31 dicembre 1987, n.
67 “Disciplina
dell’Artigianato”.
Art. 27 – Appalti e
concessioni.
1. I contratti di
appalto di lavori pubblici di cui
alla presente legge sono affidati
secondo una delle seguenti procedure
di scelta del contraente:
a) asta pubblica;
b) licitazione privata, anche
semplificata;
c) trattativa privata;
d) appalto - concorso.
2. L’affidamento di lavori pubblici
mediante appalto concorso ha luogo
senza necessità di acquisire pareri
di organi statali.
3. Il contratto di concessione di
lavori pubblici è affidato mediante
licitazione privata e
l’aggiudicazione ha luogo secondo il
criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Il concorrente può,
se previsto dal bando, proporre
modifiche al progetto preliminare
dirette a migliorare gli aspetti
funzionali, singoli elementi
tecnologici o componenti del
progetto che non comportino
riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite
nel progetto stesso e che mantengano
inalterate il tempo di esecuzione
dei lavori e le condizioni di
sicurezza dei lavoratori.
4. L’amministrazione concedente può,
in sede di gara, stabilire un prezzo
a favore del concessionario che, in
casi specifici, può coincidere con
l’intero costo dell’opera.
5. La Giunta regionale, al fine di
semplificare e uniformare le
procedure di aggiudicazione, sentite
le organizzazioni di categoria più
rappresentative nel territorio
regionale, con proprio provvedimento
approva schemi di bando di gara
corredati da modulistica diretta a
facilitare la partecipazione alle
gare delle imprese concorrenti,
nonché da disposizioni di indirizzo
e coordinamento dell'azione delle
amministrazioni aggiudicatrici.
6. Gli schemi di bando di gara si
applicano ai lavori pubblici di
competenza regionale e costituiscono
riferimento obbligatorio per i
lavori pubblici di interesse
regionale di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera b).
7. I soggetti che realizzano lavori
pubblici di interesse regionale, di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera
b), possono avvalersi degli uffici
dell’amministrazione regionale o
delle amministrazioni provinciali,
sulla base di apposito disciplinare.
Art. 28 – Forme di
pubblicità.
1. Per gli
appalti dei lavori di importo pari o
superiore a 500.000,00 euro e
inferiore alla soglia comunitaria,
gli avvisi e i bandi di gara sono
pubblicati sul sito internet
appositamente individuato dalla
Giunta regionale e, per estratto,
sul almeno due quotidiani regionali
a maggior diffusione.
2. Se l’importo dei lavori a base
d’asta è inferiore a 500.000,00
euro, la pubblicazione è effettuata
nell’albo pretorio del comune ove si
eseguono i lavori e nell’albo della
stazione appaltante, nonché sul sito
Internet di cui al comma 1.
Art. 29 – Lavori in
economia.
1. I lavori
pubblici di interesse regionale
possono essere eseguiti in economia
con il sistema dell'amministrazione
diretta, per importi pari o
inferiori a 50.000,00 euro, o per
cottimi a mezzo di trattativa
privata preceduta da gara informale,
per importi pari o inferiori a
200.000,00 euro.
2. É comunque fatto salvo quanto
disposto dalla legislazione
regionale vigente in materia di
opere di natura forestale.
3. La Giunta regionale, con proprio
provvedimento, individua i lavori
che possono essere realizzati in
economia e le modalità semplificate
per la contabilizzazione e
liquidazione degli stessi.
4. Le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche alle aziende
speciali di cui all'articolo 114 del
decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modificazioni, e
alle società a capitale pubblico
prevalente o minoritario di cui
all’articolo 113 dello stesso
decreto legislativo.
Art. 30 – Garanzie.
1. La cauzione
provvisoria prestata per
l’affidamento e l’esecuzione di
lavori pubblici di interesse
regionale dal soggetto
aggiudicatario resta vincolata fino
alla sottoscrizione del contratto;
le cauzioni provvisorie prestate dai
soggetti non aggiudicatari sono
restituite alla conclusione della
procedura di scelta del contraente.
2. La cauzione definitiva è
costituita, a scelta dell’offerente,
mediante una delle garanzie
fideiussorie di cui al comma 6.
3. Per i lavori pubblici di
interesse regionale il cui valore
sia di importo inferiore alla soglia
comunitaria, il valore della
cauzione definitiva è pari al dieci
per cento dell'importo del
contratto. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al
dieci per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il dieci per cento; ove il
ribasso sia superiore al venti per
cento, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per
cento.
4. Per i lavori pubblici di
interesse regionale il cui valore
sia di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria, il valore della
cauzione definitiva è pari al venti
per cento dell'importo del
contratto. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al
dieci per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il dieci per cento; ove il
ribasso sia superiore al venti per
cento, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per
cento.
5. Il valore delle garanzie di cui
ai commi 1 e 2 è ridotto del
cinquanta per cento per le imprese
certificate UNI EN ISO 9000 e del
venticinque per cento per le imprese
in possesso della dichiarazione
della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati
di tale sistema, rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN
45000. Il beneficio della riduzione
correlato alla presenza di elementi
significativi del sistema qualità si
applica per due anni dall'entrata in
vigore della presente legge.
6. Tanto la cauzione provvisoria
quanto la cauzione definitiva sono
costituite esclusivamente mediante
fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria assicurativa o
fideiussione rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.
385 “Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia” e
successive modificazioni, che
svolgono in via esclusiva o
prevalente l’attività di rilascio di
garanzie. Conformemente alle
disposizioni di cui alla legge n.
109 del 1994 la garanzia
fideiussoria dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e
la sua operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
7. L’inutile decorso del termine di
quindici giorni di cui al comma 6 ne
comporta l’automatica segnalazione
da parte della stazione appaltante
all’Osservatorio regionale degli
appalti di cui al Capo X e la
preclusione al soggetto fideiussore
inottemperante rispetto al termine
stesso di offrire garanzie per le
ulteriori gare di affidamento di
lavori pubblici di interesse
regionale per sei mesi dalla data
della segnalazione stessa. A tal
fine l’Osservatorio regionale degli
appalti provvede a pubblicare
sull’apposito sito internet l’elenco
dei soggetti fideiussori
inottemperanti.
Art. 31 – Affidamento e
criteri di aggiudicazione dei lavori.
1.
L'aggiudicazione degli appalti di
lavori pubblici di interesse
regionale è effettuata secondo uno
dei criteri che seguono:
a) prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara;
b) offerta economicamente più
vantaggiosa, in base ad una
pluralità di elementi di valutazione
inerenti l'oggetto del contratto
d'appalto, fra i quali la qualità,
il prezzo, il pregio tecnico, le
caratteristiche estetiche e
funzionali, le caratteristiche
ambientali, il costo di
utilizzazione, l'economicità, il
servizio successivo alla vendita,
l'assistenza tecnica, il termine di
consegna o di esecuzione.
2. A compensazione totale o parziale
delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo del contratto
d'appalto, il bando di gara può
prevedere a favore dell’appaltatore
il trasferimento della proprietà di
beni immobili dell'amministrazione
aggiudicatrice e/o consentire
all’appaltatore l’utilizzazione di
materiale di scavo recuperato
dall’attività di realizzazione delle
opere pubbliche.
3. Per l’affidamento degli appalti
di lavori pubblici di interesse
regionale di importo inferiore alla
soglia comunitaria mediante
licitazione privata, il bando di
gara può disporre un numero minimo e
un numero massimo di concorrenti da
invitare, comunque non inferiore a
dieci e non superiore a trenta.
4. Per l’affidamento di appalti di
lavori pubblici di interesse
regionale mediante licitazione
privata le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono i
criteri per l’individuazione del
numero di imprese da invitare,
tenendo conto delle caratteristiche
dimensionali delle imprese stesse,
della tipologia delle opere
pubbliche da realizzare, nonché
dell’ubicazione delle imprese
rispetto alla localizzazione delle
opere.
5. La Giunta regionale definisce con
regolamento le linee guida per la
determinazione dei criteri di cui al
comma 4.
Art. 32 – Licitazione
privata semplificata.
1. Per
l’affidamento di contratti di lavori
pubblici di interesse regionale di
importo inferiore a 1.000.000,00
euro, le amministrazioni
aggiudicatrici possono avvalersi
della licitazione privata
semplificata.
2. Alla specifica individuazione dei
contratti di appalto di lavori
pubblici da realizzarsi da parte
delle strutture regionali competenti
per materia e da affidare mediante
licitazione privata semplificata
provvede la Giunta regionale con
proprio provvedimento, individuando:
a) un elenco dei lavori da affidarsi
da parte delle strutture centrali;
b) sette elenchi provinciali per i
lavori da realizzarsi da parte delle
strutture decentrate.
3. La Giunta regionale con proprio
provvedimento determina le modalità
di svolgimento delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici di
interesse regionale mediante
licitazione privata semplificata,
secondo i seguenti principi:
a) formazione degli elenchi delle
imprese da invitare alle singole
gare, determinando anche l’incidenza
percentuale dei concorrenti aventi
sede in ambito regionale;
b) aggiudicazione al massimo
ribasso, senza esclusione automatica
delle offerte anomale, a seguito
dell’approvazione del prezziario
regionale dei lavori pubblici e
all’individuazione dell’incidenza
minima della manodopera per ogni
singola categoria di lavoro, di cui
all’articolo 12, comma 2.
Art. 33 – Procedura
negoziata.
1. I contratti di
appalto di lavori pubblici di
interesse regionale possono essere
affidati a trattativa privata nei
seguenti casi:
a) per tutti gli interventi di
importo inferiore a 300.000,00 euro.
In tal caso, qualora il valore
dell’importo dei lavori pubblici da
affidare sia superiore a 150.000,00
euro si procede all’affidamento
previa gara informale tra almeno tre
soggetti;
b) per gli interventi da realizzare
mediante l’utilizzo di somme rese
disponibili da ribassi d’asta o da
economie nonché per l’affidamento di
lavori complementari a quelli che
costituiscono oggetto del contratto
principale, anche nei casi di
esecuzione di opere per stralci o di
esecuzione anticipata di lavori
previsti come oggetto di stralci
successivi ma funzionali a quelli
oggetto dello stralcio in esecuzione
purché detti interventi e lavori
vengano affidati al medesimo
soggetto che sta eseguendo il
contratto principale, a condizione
che l’importo degli interventi e dei
lavori affidati a trattativa
privata, in una o più volte, non sia
superiore a 750.000,00 euro.
2. Nei casi in cui si rendano
necessari interventi di somma
urgenza dovuti a situazione di
pericolo per la pubblica incolumità,
il responsabile della struttura
tecnica dell’ente competente agli
stessi interventi può ricorrere
all’affidamento diretto delle opere
strettamente necessarie a rimuovere
dette cause di pericolo, dandone
conto mediante motivato verbale,
sempre che il valore di tali opere
non sia superiore a 200.000,00 euro.
In detta ipotesi l’ente competente
alla realizzazione degli interventi
può successivamente autorizzare la
prosecuzione dei lavori pubblici
intrapresi nell’urgenza, sempre che
il valore complessivo dei medesimi
non sia superiore a 400.000,00 euro.
3. I contratti di appalto di lavori
pubblici di importo compreso tra
300.000,00 e 750.000,00 euro sono
affidati a trattativa privata,
previa gara informale tra almeno
cinque soggetti, nei seguenti casi:
a) quando gli incanti e le
licitazioni siano andati deserti;
b) per la realizzazione di lavori
che richiedano la fornitura e la
posa di beni la cui produzione è
garantita da privativa industriale,
o per la cui natura non è possibile
promuovere il concorso di pubbliche
offerte;
c) quando, fatta salva l’ipotesi di
cui al comma 2, l’urgenza non è
compatibile con l’espletamento delle
procedure di gara, ovvero qualora si
debbano eseguire lavori in periodi
dell’anno determinati o entro
termini ristretti;
d) quando il contratto sia stato
rescisso in danno al soggetto
appaltatore;
e) per lavori di manutenzione
ordinaria o straordinaria nel
settore sanitario o della sicurezza
e nel restauro di beni vincolati che
richiedono un rapporto fiduciario
con l’appaltatore;
f) in genere, in ogni altro caso in
cui ricorrono speciali ed
eccezionali circostanze per le quali
non possono essere utilmente
utilizzate le altre procedure di
scelta del contraente.
4. Qualora la realizzazione di un
lotto funzionale appartenente ad
un’opera pubblica sia stata affidata
a trattativa privata, non può essere
affidata secondo la medesima
procedura la realizzazione di
ulteriori lotti della medesima
opera.
5. Possono essere conclusi a
trattativa privata i contratti di
acquisto di macchine, strumenti ed
oggetti di precisione qualora le
caratteristiche tecniche ed i
requisiti specifici del bene da
acquistare siano tali per cui il
bene stesso possa essere fornito da
un unico soggetto.
6. Per lavori di importo complessivo
superiore a 750.000,00 euro,
l’affidamento a trattativa privata è
consentito esclusivamente nel caso
di ripristino di opere già esistenti
e funzionanti, danneggiate e rese
inutilizzabili da eventi di natura
calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza rendano non
esperibili le altre procedure di
affidamento.
7. Il provvedimento con cui
l’amministrazione aggiudicatrice
affida la realizzazione di lavori
pubblici di interesse regionale a
trattativa privata deve contenere
l’illustrazione completa delle
motivazioni del ricorso a detto
criterio di scelta del contraente.
Art. 34 – Contratti e
capitolati.
1. La Giunta
regionale approva, con uno o più
provvedimenti un capitolato
generale, uno schema tipo di
contratto e schemi di capitolato
speciale d'appalto.
2. Il capitolato generale si applica
ai lavori pubblici di interesse
regionale; lo schema tipo di
contratto e gli schemi di capitolato
speciale d’appalto si applicano ai
lavori pubblici di competenza
regionale di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera a) e costituiscono
riferimento obbligatorio per i
lavori pubblici di interesse
regionale cui all’articolo 1, comma
2, lettera b). Eventuali variazioni
ai documenti predetti devono essere
motivate dalle stazioni appaltanti.
3. Nei lavori pubblici che
comprendono l’utilizzo di materiale
di cava il progettista è tenuto a
prevedere nel progetto, e
conseguentemente l’appaltatore è
tenuto ad impiegare, una quota parte
di materiali di recupero industriale
o riciclati provenienti da una delle
operazioni di recupero di cui
all’allegato C del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
“Attuazione delle direttive 91/156
CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.”. L’omessa osservanza
di tale disposizione deve essere
adeguatamente giustificata dalla
stazione appaltante.
4. I contratti d’appalto per la
realizzazione dei lavori pubblici di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a), possono essere stipulati nella
forma della scrittura privata.
Art. 35 – Ulteriore
garanzia contrattuale.
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici che
affidano i lavori pubblici di
interesse regionale prevedono nel
bando la facoltà, in caso di
fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, di
interpellare il secondo classificato
al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento dei
lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di
offerta. Le stesse amministrazioni
aggiudicatrici, in caso di
fallimento del secondo classificato,
possono interpellare il terzo
classificato e, in tal caso, il
nuovo contratto è stipulato alle
condizioni economiche offerte dal
secondo classificato.
2. Ai fini di quanto previsto dal
comma 1, l’aggiudicatario originario
è obbligato, all’atto della
sottoscrizione del contratto, a
costituire una garanzia fideiussoria
il cui importo è pari alla
differenza tra l’importo
contrattuale dei lavori affidati e
l’offerta economica proposta in sede
di gara dal secondo classificato. La
garanzia è svincolata
automaticamente alla data di
emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.
All’avveramento delle cause
interruttive del contratto di cui al
comma 1, l’importo è incamerato
dall’amministrazione aggiudicatrice
solamente nel caso in cui sia
stipulato il nuovo contratto per il
completamento dei lavori con il
concorrente secondo classificato, ed
andrà a coprire la differenza tra
l’offerta economica di questi e
l’importo contrattuale dei lavori
affidati all’originario appaltatore.
Art. 36 – Contabilità dei
lavori e documenti contabili.
1. La contabilità
dei lavori di importo inferiore a
25.000,00 euro è redatta, in forma
semplificata, sulla base di fatture
vistate dalla direzione lavori,
secondo modalità approvate dalla
Giunta regionale con lo stesso
provvedimento di cui all’articolo
29, comma 3.
2. Il registro di contabilità è
vidimato, prima dell’effettuazione
delle iscrizioni contabili, dal
responsabile del procedimento e
dall’appaltatore senza necessità di
ulteriori obblighi formali.
Art. 37 – Varianti in
corso d’opera.
1. Le varianti in
corso d’opera sono ammesse, oltre
che nei casi previsti dalla
legislazione statale, nei seguenti
casi:
a) modifiche conseguenti a
variazioni della programmazione
regionale o programmazione di altra
amministrazione aggiudicatrice;
b) prescrizioni imposte in corso
d’opera dagli organi competenti in
materia di sicurezza, di tutela
della salute, dell’ambiente, dei
beni storici, artistici e
paesaggistici;
c) modifiche finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalità, sulla base delle
seguenti condizioni:
- 1) siano
disposte nell’interesse
dell’amministrazione
aggiudicatrice;
- 2)
l’importo aggiuntivo non sia
superiore al venti per cento
dell’importo del contratto;
- 3) la
maggiore spesa trovi copertura
nell’ambito dell’importo del
progetto finanziato;
d) modifiche relative ad interventi
di edilizia ospedaliera motivate da
esigenze derivanti dalla necessità
di adeguamento all’evoluzione
tecnologica delle attrezzature
sanitarie.
Art. 38 – Subappalti.
1. Fatte salve le
disposizioni in materia di
subappalto di cui alla legge 19
marzo 1990, n. 55 “Nuove
disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità
sociale.”, la percentuale di lavori
della categoria prevalente
subappaltabile è stabilita nella
misura del cinquanta per cento
dell’importo della categoria.
2. La Giunta regionale, con proprio
provvedimento definisce le
lavorazioni rientranti nella
categoria prevalente subappaltabili
per esigenze specifiche in misura
superiore al limite di cui al comma
1.
3. L’appaltatore deve trasmettere
alla stazione appaltante, entro
venti giorni dalla data di ciascun
pagamento a suo favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di
garanzia. Nel caso di mancata
trasmissione delle fatture
quietanziate, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a
favore dell'appaltatore.
4. Per lavori di importo inferiore a
150.000,00 euro, possono essere
affidati in subappalto le parti di
notevole contenuto tecnologico o
rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere
speciali, anche se ciascuna di tali
parti superi il valore del quindici
per cento dell’importo complessivo
dei lavori.
Art. 39 – Interessi per
ritardato pagamento.
1. L’importo
degli interessi per ritardato
pagamento dovuti in base a norme di
legge, di capitolato generale e
speciale o di contratto, è
corrisposto in occasione del primo
pagamento utile, in acconto o a
saldo, su apposita richiesta
dell’esecutore dei lavori.
2. Per i lavori pubblici di
interesse regionale, i termini per
l’emissione dei certificati di
pagamento relativi agli acconti e al
saldo ed i termini per il successivo
pagamento, non possono superare i
novanta giorni dalla presentazione
dello stato di avanzamento dei
lavori.
Art. 40 – Avviso ai
creditori.
1. L’avviso
contenente l’invito per coloro i
quali vantino crediti verso
l’appaltatore per indebite
occupazioni di aree o stabili,
nonché per danni arrecati
nell’esecuzione dei lavori, nel caso
di lavori pubblici di interesse
regionale, è pubblicato nell’albo
pretorio del comune territorialmente
interessato nonché nell’apposito
sito internet, curato
dall’Osservatorio regionale degli
appalti.
Art. 41 – Disposizioni in
materia di tutela e trattamento dei
lavoratori.
1. Ferme restando
le vigenti disposizioni normative
statali di tutela dei lavoratori, le
amministrazioni aggiudicatrici, i
concessionari di opere pubbliche e
qualunque soggetto, pubblico o
privato, che realizzi opere
pubbliche nel territorio della
Regione del Veneto, sono tenuti a
prevedere nel bando di gara, nel
contratto, nel capitolato speciale
d’appalto nonché nelle convenzioni,
le seguenti clausole a tutela dei
lavoratori:
a) obbligo dell’appaltatore di
applicare e far applicare
integralmente nei confronti di tutti
i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, anche
se assunti al di fuori della Regione
del Veneto, le condizioni economiche
e normative previste dai contratti
collettivi di lavoro nazionali ed
integrativi territoriali vigenti nel
Veneto durante lo svolgimento di
lavori, ivi compresa l’iscrizione
delle imprese e dei lavoratori
stessi alle Casse Edili presenti sul
territorio regionale e agli
organismi paritetici previsti dai
contratti di appartenenza;
b) obbligo per l’appaltatore e per
l’eventuale subappaltatore di
rispondere dell’osservanza delle
condizioni economiche e normative
dei lavoratori previste dai
contratti collettivi nazionali ed
integrativi regionali o provinciali
vigenti, ciascuno in ragione delle
disposizioni contenute nel contratto
collettivo della categoria di
appartenenza;
c) obbligo in base al quale il
pagamento dei corrispettivi a titolo
di acconto e di saldo da parte
dell’ente appaltante o concedente
per le prestazioni oggetto del
contratto o della convenzione sia
subordinato all’acquisizione della
dichiarazione di regolarità
contributiva, rilasciata dagli enti
competenti, ivi comprese le Casse
Edili di riferimento competenti. La
dichiarazione acquisita produce i
suoi effetti ai fini dell’acconto
successivo. Qualora, anche su
istanza delle organizzazioni
sindacali, siano accertate
irregolarità retributive e/o
contributive, da parte dell’impresa
appaltatrice o concessionaria,
l’ente appaltante o concedente
provvede al pagamento delle somme
dovute, utilizzando gli importi
dovuti all’impresa, a titolo di
pagamento dei lavori eseguiti, anche
incamerando la cauzione definitiva;
2. La Giunta regionale promuove
un'intesa con INPS, INAIL e Casse
Edili di riferimento competenti, al
fine di semplificare le procedure
relative alla certificazione della
regolarità contributiva, mediante un
documento unico. Il documento unico
attestante la regolarità
contributiva e retributiva del
rapporto di lavoro relativamente
alle imprese esecutrici di lavori
pubblici certifica, in occasione di
ogni pagamento ed alla conclusione
dei lavori, l'adempimento da parte
delle imprese degli obblighi
relativi ai versamenti contributivi,
previdenziali ed assicurativi dovuti
all'INPS, all’INAIL e alle Casse
Edili di riferimento competenti. Il
documento unico non sostituisce le
altre dichiarazioni obbligatorie per
l'impresa, ai sensi della normativa
vigente, a favore di altri soggetti
pubblici e privati.
3. Per i fini di cui al comma 2, è
istituito un collegamento
informatizzato tra l’Osservatorio
regionale e tutte le Casse Edili
presenti sul territorio regionale,
le cui modalità di attivazione e
procedure operative sono determinate
dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento.
4. La garanzia fideiussoria di cui
all’articolo 30, comma 2, è
incrementata di ulteriori cinque
punti percentuali rispetto
all’importo base, per le imprese per
le quali risultino irregolarità
riguardo agli obblighi di cui al
comma 1 in materia di tutela dei
lavoratori.
Art. 42 – Disposizioni in
materia di sicurezza.
1. La Giunta
regionale promuove la realizzazione
di corsi di formazione in tema di
sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili.
2. La garanzia fideiussoria di cui
all’articolo 30, comma 2, è
incrementata di ulteriori cinque
punti percentuali rispetto
all’importo base, per le imprese che
hanno subito contravvenzioni in
materia di sicurezza nei tre anni
antecedenti a quello relativo
all’effettuazione dell’appalto
ovvero di dieci punti per le imprese
che nello stesso periodo hanno
subito condanne nella stessa materia
della sicurezza.
3. La Giunta regionale con proprio
provvedimento approva schemi di
piani di sicurezza e di
coordinamento, relativi alla diverse
categorie di lavori di interesse
regionale, che si applicano ai
lavori di competenza regionale e
costituiscono riferimento
obbligatorio per altri lavori
pubblici di interesse regionale da
realizzare sul territorio regionale.
Art. 43 – Disposizioni in
materia di contenzioso.
1. La Giunta
regionale, con proprio
provvedimento, stabilisce i criteri
di remunerazione dei tre componenti
della commissione per le proposte
degli accordi bonari di cui
all'articolo 31 bis della legge n.
109/1994.
2. Per i lavori pubblici di
interesse regionale, il terzo
componente, presidente della
commissione di cui al comma 1, è
nominato di comune accordo dai due
componenti designati dalle parti,
ovvero, in caso di disaccordo, dal
Difensore civico regionale, su
istanza della parte più diligente.
3. Il Difensore civico regionale
provvede alla nomina di cui al comma
2 scegliendo il presidente fra i
soggetti che non incorrono nelle
incompatibilità di cui al comma 4
dell'articolo 48.
CAPO VII - Finanza di
Progetto
Art. 44 – Procedure di
realizzazione.
1. I soggetti che
intendono promuovere interventi da
realizzare con il concorso di
capitali privati possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici
proposte di realizzazione di lavori
pubblici o di pubblica utilità, da
inserirsi nel Programma triennale di
cui all’articolo 4 o negli strumenti
di programmazione approvati dai
soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera b).
2. Nel caso di interventi di
pubblica utilità di competenza
regionale la cui realizzazione sia
indifferibile, la Giunta regionale
ha facoltà di ricercare i soggetti
promotori con le procedure
dell'evidenza pubblica per la scelta
del contraente.
3. Per l’esame dei progetti
preliminari relativi alle proposte
di interventi di cui ai commi 1 e 2
la conferenza di servizi di cui
all’articolo 14 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 è indetta a
discrezione dell’amministrazione
aggiudicatrice.
4. Qualora le tipologie progettuali
oggetto degli interventi di cui ai
commi 1 e 2 siano soggette a
valutazione di impatto ambientale
(VIA) alle proposte di realizzazione
i soggetti promotori devono allegare
lo studio di impatto ambientale
(SIA) e qualora il giudizio di VIA
sia regionale o provinciale, fatte
salve le disposizioni di cui
all’articolo 23, si applica ai fini
della pronuncia del giudizio di VIA
la disciplina di cui alla
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
.
5. La realizzazione delle opere ha
luogo attraverso il contratto di
concessione di lavori pubblici, con
risorse parzialmente o totalmente a
carico dei soggetti promotori,
affidato mediante procedura
negoziata con il criterio
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
6. La Giunta regionale, con proprio
regolamento, determina le
prescrizioni che regolano il
rapporto con il soggetto promotore,
disciplinando in particolare:
a) la durata della concessione e il
valore della controprestazione;
b) le varianti in corso d’opera;
c) le ipotesi di proroga della
concessione;
d) la revoca e la risoluzione del
rapporto di concessione;
e) le tariffe da applicare.
7. L’amministrazione aggiudicatrice,
nel bando di gara, può imporre al
concessionario di affidare a terzi
appalti di lavori corrispondenti ad
una percentuale minima del trenta
per cento del valore globale dei
lavori oggetto della concessione,
prevedendo la facoltà per i
candidati affidatari di aumentare
tale percentuale. L’amministrazione
aggiudicatrice può chiedere ai
candidati affidatari di dichiarare
nella propria offerta la percentuale
del valore dei lavori oggetto della
concessione da affidare a terzi.
Art. 45 – Competenze del
Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici
(NUVV).
1. Al fine di
valutare la fattibilità e la
convenienza economica delle opere
pubbliche di competenza regionale
promosse mediante il ricorso al
capitale privato, la Giunta
regionale si avvale delle competenze
del Nucleo regionale di valutazione
e verifica degli investimenti
(NUVV), istituito ai sensi della
legge regionale 29 novembre 2001, n.
35 .
2. Il NUVV promuove la diffusione
delle metodologie, l'utilizzo di
tecniche di finanziamento e
fornisce, su richiesta delle
amministrazioni interessate,
assistenza nell'applicazione della
disciplina della finanza di
progetto.
Art. 46 – Misure
incentivanti.
1. Per le
finalità di cui all’articolo 44,
comma 2, la Giunta regionale può
predisporre studi di fattibilità
tecnica e finanziaria relativi agli
interventi da realizzare e inseriti
nel Programma triennale di cui
all’articolo 4, al fine di
consentirne la valutazione da parte
degli aspiranti promotori.
2. La Regione può garantire gli
oneri di realizzazione delle opere
di iniziativa privata fino ad un
terzo del valore dei lavori da
eseguire, e comunque entro l’importo
massimo di 15 milioni di euro.
3. Gli interventi e l’ammontare
della garanzia di cui al comma 2
sono autorizzati con la legge
finanziaria.
4. Le garanzie di cui al comma 2
sono concesse a fronte
dell’applicazione di tariffe
agevolate nei confronti dell’utenza
per i servizi prestati nell’ambito
dell’attività di gestione delle
opere realizzate.
CAPO VIII - Collaudi
Art. 47 – Elenco
regionale dei collaudatori.
1. É istituito
presso la Giunta regionale, l'elenco
regionale dei collaudatori che si
articola nelle seguenti quattro
sezioni:
a) sezione dei tecnici;
b) sezione degli amministrativi;
c) sezione dei consulenti;
d) sezione dei docenti universitari.
2. La sezione dei collaudatori
tecnici è ripartita in categorie,
individuate col regolamento di cui
al comma 8.
3. Nella sezione dei collaudatori
tecnici possono essere iscritti:
a) ingegneri, architetti, dottori
agronomi, dottori forestali e
geologi, con almeno dieci anni di
servizio negli uffici tecnici
dell’Amministrazione dello Stato,
della Regione o di altri enti
pubblici, anche se in quiescenza,
purché iscritti, in quest'ultimo
caso, nel relativo albo
professionale;
b) ingegneri, architetti, dottori
agronomi, dottori forestali e
geologi, liberi professionisti, che
siano iscritti all'albo
professionale da almeno dieci anni
ed abbiano progettato o diretto
lavori per conto di enti pubblici;
c) ingegneri, architetti, dottori
agronomi, dottori forestali e
geologi, purché il periodo prestato
nell'amministrazione dello Stato,
della Regione o di altro ente
pubblico, aggiunto al periodo svolto
nella libera professione, con
iscrizione all'albo professionale,
avendo progettato o diretto opere
pubbliche, non sia inferiore a dieci
anni, ivi compreso l'eventuale
servizio svolto alle dipendenze di
imprese pubbliche o private che
operino nel settore dei lavori
pubblici.
4. Nella sezione dei collaudatori
amministrativi possono essere
iscritti laureati in discipline
giuridiche ed economiche con almeno
dieci anni di servizio
nell’amministrazione dello Stato,
della Regione o di altri enti
pubblici.
5. Nella sezione dei collaudatori
consulenti possono essere iscritti:
a) laureati in scienze biologiche,
chimiche, fisiche e ambientali, con
almeno dieci anni di servizio nella
amministrazione dello Stato, della
Regione o di altri enti pubblici,
anche se in quiescenza, purché
iscritti, in quest'ultimo caso, nel
relativo albo professionale, ove
esistente;
b) laureati in scienze biologiche,
chimiche, fisiche e ambientali,
liberi professionisti iscritti
all'albo professionale da almeno 10
anni, ove esistente;
c) laureati in scienze biologiche,
chimiche, fisiche e ambientali,
purché il periodo prestato
nell'amministrazione dello Stato,
della Regione o di altri enti
pubblici, aggiunto al periodo svolto
nella libera professione, con
iscrizione all'albo professionale,
ove esistente, non sia inferiore a
dieci anni, ivi compreso il servizio
svolto alle dipendenze di imprese
pubbliche o private che operino nel
settore delle opere pubbliche.
6. Nella sezione dei collaudatori
docenti universitari possono essere
iscritti professori universitari di
ruolo nelle materie tecniche e
giuridiche attinenti alla materia
dei lavori pubblici.
7. Nell’elenco regionale dei
collaudatori possono essere inseriti
esclusivamente soggetti con
comprovata esperienza professionale
utile alla collaudazione di lavori
pubblici.
8. La Giunta regionale con proprio
regolamento individua:
a) le categorie nelle quali si
ripartisce l'elenco dei collaudatori
tecnici, in analogia a quelle
previste per le imprese esecutrici
di lavori pubblici;
b) i criteri e le modalità per
l’iscrizione all’elenco regionale
dei collaudatori;
c) i compensi da corrispondere ai
singoli collaudatori e alle
commissioni di collaudo sulla base
delle tariffe professionali
stabilite per gli ingegneri ed
architetti e in relazione alla
funzione svolta;
d) uno schema di disciplinare
regolante le modalità di
espletamento dell’incarico.
9. É istituita, presso la segreteria
regionale competente in materia di
lavori pubblici, la Commissione per
la formazione e la tenuta
dell'elenco regionale dei
collaudatori, nominata con
provvedimento della Giunta
regionale, i cui componenti sono:
a) l'assessore regionale competente
in materia di lavori pubblici, quale
Presidente;
b) il segretario regionale
competente in materia di lavori
pubblici, quale vice presidente;
c) il dirigente della struttura
regionale competente in materia di
lavori pubblici;
d) un rappresentante della
Federazione regionale dell’Ordine
degli Architetti;
e) un rappresentante della
Federazione regionale dell’Ordine
degli Ingegneri;
f) un rappresentante dell’Ordine dei
Geologi del Veneto;
g) un rappresentante della
Federazione regionale dell’Ordine
dei Dottori Agronomi e Forestali;
h) un esperto in materia
amministrativa, appartenente
all'amministrazione, designato dalla
Giunta regionale.
10. Con il provvedimento di cui al
comma 9 la Giunta regionale nomina
il segretario della Commissione,
scelto tra i funzionari
amministrativi della struttura
competente in materia di lavori
pubblici.
11. L'elenco regionale dei
collaudatori è aggiornato entro il
31 dicembre di ogni anno dalla
Giunta regionale, su proposta della
Commissione di cui al comma 9.
12. I soggetti inclusi, alla data di
entrata in vigore della presente
legge, nell’elenco regionale dei
collaudatori di cui alla
legge regionale 16 luglio 1976, n.
30 “Formazione dell’elenco
regionale dei collaudatori” sono
iscritti d'ufficio nelle sezioni
corrispondenti dell'elenco di cui
alla presente legge.
Art. 48 – Nomina dei
collaudatori.
1. Gli incarichi
di collaudo sono affidati ai
soggetti iscritti nell’elenco
regionale dei collaudatori:
a) dal Presidente della Giunta
regionale, o assessore da questi
delegato:
- 1) per i
lavori pubblici di competenza
regionale;
- 2) per i
lavori fruenti di finanziamento
pubblico non inferiore al
cinquanta per cento dell'importo
ammesso a contributo;
- 3) per
lavori strumentali allo
svolgimento di attività
esercitate sul mercato, a prezzi
o tariffe amministrati,
contrattati o predeterminati i
cui progetti sono approvati
dalla Regione, dalla provincia o
dall'Autorità di cui alla
legge regionale 27 marzo 1998,
n. 5 ;
b) dall’amministrazione
aggiudicatrice, in caso di lavori
pubblici fruenti di contributo
pubblico inferiore al cinquanta per
cento, ovvero in caso di lavori non
fruenti di contributi pubblici.
2. Per opere di particolare
rilevanza tecnica o amministrativa è
nominata una commissione di
collaudo, costituita da due o tre
componenti, con carattere di
collegio perfetto e presieduta da un
ingegnere od architetto iscritto
nella sezione dei collaudatori
tecnici.
3. I collaudatori sono nominati
entro sessanta giorni dalla data di
consegna dei lavori, sulla base dei
seguenti criteri:
a) professionalità ed esperienza
acquisita in relazione alla
tipologia di opera da collaudare;
b) importo e complessità dei lavori;
c) rotazione degli incarichi.
4. Non possono essere nominati
collaudatori i soggetti che hanno
svolto attività di progettazione,
direzione, vigilanza, controllo e
esecuzione dei lavori da collaudare,
o che hanno avuto nell’ultimo
triennio rapporti di lavoro o di
consulenza con l’esecutore dei
lavori, anche in qualità di
subappaltatore.
5. Con cadenza annuale sono rese
pubbliche le liste degli incarichi
di collaudo.
6. Al fine di garantire la
trasparenza dei procedimenti, la
Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare,
stabilisce con proprio
provvedimento, fatti salvi i criteri
di cui al comma 3, ulteriori criteri
e modalità per il conferimento degli
incarichi di collaudo. La
commissione esprime il parere entro
sessanta giorni dal ricevimento del
provvedimento, trascorso inutilmente
tale termine si prescinde dal
parere.
7. Fino all’approvazione del
provvedimento di cui al comma
precedente non possono essere
nominati collaudatori coloro che a
vario titolo, o in sede istruttoria
o in sede di espressione di parere
hanno preso parte al procedimento di
approvazione dell’opera.
Art. 49 – Modalità e
termini.
1. Il collaudo è
sempre affidato in corso d’opera.
Nel caso di lavori di importo
inferiore o uguale a 500.000,00 euro
il certificato di collaudo può
essere sostituito da quello di
regolare esecuzione redatto e
sottoscritto dal direttore dei
lavori.
2. La nomina del collaudatore è
obbligatoria quando siano iscritte
riserve sui documenti contabili per
un ammontare superiore al dieci per
cento dell'importo contrattuale e
deve essere disposta entro trenta
giorni dalla iscrizione delle
riserve.
3. Nel certificato di collaudo si
attesta l’avvenuta verifica dei
livelli di prestazione prescritti
dal capitolato speciale d’appalto e
dalle normative tecniche di settore.
4. All’organo di collaudo sono
altresì affidate le verifiche
tecnico - contabili inerenti
l’erogazione degli acconti e dei
saldi dei contributi regionali di
cui all’articolo 54, commi 2 e 3.
5. Gli atti di contabilità finale
sono trasmessi dal responsabile del
procedimento al collaudatore entro
due mesi dall'ultimazione dei
lavori. Il certificato di collaudo è
rilasciato entro i successivi
quattro mesi ed approvato
dall'amministrazione aggiudicatrice
non oltre i successivi due mesi.
CAPO IX - Intervento
finanziario della Regione
Art. 50 – Oggetto e
caratteristiche dell’intervento
regionale.
1. I lavori di
interesse regionale possono essere
assistiti da contributo finanziario
regionale secondo una delle seguenti
forme:
a) in conto capitale, in un'unica
soluzione o in più rate annuali,
distribuite per gli anni di validità
dell’autorizzazione pluriennale di
spesa, in ragione della prevedibile
scadenza degli impegni;
b) contributi a rimborso, senza
interessi, mediante la formazione di
un fondo di rotazione.
2. Il finanziamento in conto
capitale può coprire le spese
riconosciute ammissibili e
necessarie per la realizzazione
dell’opera fino alla misura del
cento per cento.
Art. 51 – Spese
ammissibili a contributo.
1. Sono
ammissibili al contributo di cui
all’articolo 50 le spese riferite a:
a) lavori, servizi e forniture per
la realizzazione e l’attivazione
dell’opera;
b) acquisizione di immobili e
relativi oneri accessori;
c) indennità connesse alla
realizzazione dell’opera;
d) imprevisti fino ad un massimo del
dieci per cento dell’importo di cui
alla lettera a);
e) documentate spese tecniche per la
progettazione, la direzione lavori,
la redazione del piano di sicurezza,
la contabilizzazione, l’assistenza
lavori, il collaudo dei lavori, il
coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, nonché attività
propedeutiche all’espropriazione per
pubblica utilità, rilievi,
consulenze specialistiche, indagini
preliminari e per gli studi
ambientali strettamente necessari
alla redazione ed all’approvazione
del progetto, nonché le spese
indispensabili per le comunicazioni
dirette alla cittadinanza in merito
all’attuazione dei lavori;
f) IVA, nella misura prevista dalla
legge ove costituisca effettivo
onere per il soggetto beneficiario.
Art. 52 – Requisiti di
ammissibilità a contributo.
1. Per
l’ammissione al contributo di cui
all’articolo 50 gli interventi
devono rispettare le seguenti
condizioni minime:
a) progettazione almeno preliminare;
b) funzionalità dell’opera o dello
stralcio oggetto di finanziamento;
c) lavori stimati sulla base di
prezziari regionali, ove esistenti;
d) assenza di ulteriori contributi
pubblici sul medesimo intervento o
stralcio funzionale.
2. Il contributo di cui all’articolo
50 può essere concesso anche nel
caso in cui le opere siano già
iniziate, ove necessario, per
assicurare il completamento delle
stesse.
Art. 53 –
Modalità dell’intervento regionale.
1. La Giunta
regionale tenuto conto degli
indirizzi espressi dai Piani di
attuazione e spesa di cui
all’articolo 13,
legge regionale 29 novembre 2001, n.
35 , definisce i programmi di
riparto dei finanziamenti previsti
da leggi di settore, secondo
graduatorie di priorità formate
sulla base di parametri prefissati,
ovvero tramite procedure concordate
tra Regione e soggetto attuatore,
stabilendo in particolare:
a) il soggetto gestore del
programma;
b) i criteri di ammissibilità;
c) le priorità;
d) il procedimento per il riparto
delle risorse disponibili;
e) i tempi di realizzazione delle
opere e di rendicontazione della
spesa;
f) le forme di convenzionamento con
i beneficiari del finanziamento.
2. La Giunta regionale acquisisce
sui programmi di cui al comma 1 il
parere della commissione consiliare
competente, da rendersi entro il
termine di trenta giorni decorso il
quale si prescinde dal medesimo.
3. La Giunta regionale concede i
contributi relativi ai finanziamenti
di cui al comma 1 sulla base delle
risorse previste nel bilancio
regionale relativo all’esercizio
finanziario successivo a quello di
presentazione delle domande.
4. Le domande per la concessione dei
contributi sono presentate al
comune, o alla provincia competenti
per territorio, ai quali è
attribuita la gestione del
programma.
5. Entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di presentazione
delle domande, la Giunta regionale
approva, sulla base della
documentazione trasmessa dal
soggetto gestore di cui al comma 1
lettera a), il programma di riparto
dei contributi relativo agli
interventi da finanziare secondo la
disponibilità del bilancio di
previsione ed impegna a favore del
soggetto gestore le relative somme.
6. Entro il successivo 31 ottobre,
il soggetto gestore del programma di
cui al comma 1 lettera a) comunica
alla Giunta regionale le economie di
spesa accertate ai fini della
eventuale ridestinazione di risorse
rese disponibili.
7. L’elenco degli interventi
finanziati può comprendere anche
iniziative che la Giunta regionale
riconosce necessarie a seguito di
proprie indagini ricognitive, nonché
per opere di particolare interesse
od urgenza.
Art. 54 – Erogazione dei
contributi, verifica e monitoraggio
degli interventi.
1. L’erogazione
del contributo regionale al soggetto
gestore del programma di cui
all'articolo 53, comma 1, lettera a)
è disposta con le seguenti modalità:
a) nella misura del dieci per cento
a seguito delle comunicazioni di cui
all’articolo 53, comma 6;
b) nella misura di successivi
acconti del venti per cento
ciascuno, fino alla concorrenza del
novanta per cento, sulla base della
certificazione, da parte del
soggetto gestore del programma di
cui all'articolo 53, comma 1,
lettera a), dell’avvenuta
utilizzazione di almeno il novanta
per cento delle somme già erogate;
c) a saldo, sulla base della
certificazione da parte del soggetto
gestore del programma dell'avvenuta
utilizzazione di almeno il novanta
per cento delle somme di cui alle
lettere a) e b).
2. L'erogazione del contributo
regionale è disposta dal soggetto
gestore del programma di cui
all'articolo 53, comma 1, lettera a)
a favore del beneficiario fino al
novanta per cento del contributo
concesso, esclusivamente sulla base
di specifica richiesta del
beneficiario stesso, attestante
l'avvenuta esecuzione dei lavori o
l'acquisizione di forniture e
servizi per pari importo.
3. La documentazione di spesa è
trasmessa dal beneficiario
all'organo di collaudo, ove
previsto, ovvero al soggetto gestore
del programma di cui all'articolo
53, comma 1, lett. a) per le
verifiche da effettuarsi secondo
tempi e modalità stabiliti dalla
Giunta regionale. L'avvenuta
contestuale trasmissione della
documentazione di spesa è attestata
dal beneficiario nella richiesta di
erogazione delle anticipazioni del
contributo.
4. L'erogazione del contributo è
disposta dalla Giunta regionale al
soggetto gestore del programma di
cui all'articolo 53, comma 1,
lettera a) nel caso in cui lo stesso
sia beneficiario di contributo, con
le modalità di cui al comma 2.
5. Il saldo del contributo
definitivo, determinato in misura
proporzionale all’incidenza della
spesa effettivamente sostenuta
rispetto all’importo considerato
ammissibile, è disposto previa
acquisizione della seguente
documentazione:
a) per i soggetti che realizzano
lavori pubblici di interesse
regionale di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'articolo 2:
- 1)
deliberazione esecutiva con la
quale il beneficiario ha
approvato gli atti di
contabilità finale, il
certificato di collaudo, o di
regolare esecuzione, e la spesa
effettivamente sostenuta;
b) per i soggetti che realizzano
lavori di cui alle lettere c) e d)
del comma 2 dell'articolo 2:
- 1)
certificato di collaudo, ove
previsto, ovvero certificazione
della spesa sostenuta, a firma
di professionista abilitato ed
iscritto al relativo ordine o
collegio professionale, che va
documentata da fatturazione
esibita a richiesta del soggetto
gestore;
- 2)
autocertificazione del
beneficiario, redatta ai sensi
della vigente normativa, per
contributi inferiori a euro
100.000,00, in ordine alla spesa
sostenuta documentata da
fatturazione esibita a richiesta
del soggetto gestore.
6. Il termine ultimo per la
presentazione della documentazione
di cui al comma 5 è stabilito in
cinque anni, a partire dalla data
del provvedimento dell’impegno di
spesa, con il quale la Giunta
regionale ha approvato il programma
degli interventi da finanziare e ha
impegnato le relative somme.
L’inosservanza del predetto termine
comporta la decadenza dal contributo
e la conseguente revoca del medesimo
per la parte non ancora erogata, da
accertarsi alla scadenza del termine
stabilito, e con riferimento ai
lavori eseguiti.
7. Per lavori di particolare
complessità ovvero che comportino
tempi di realizzazione superiori al
termine di cui al comma 6, il
dirigente della struttura regionale
competente può determinare termini
di rendicontazione superiore.
8. Il saldo del contributo
definitivo può essere disposto prima
dell’accertamento delle condizioni
di cui al comma 5, previa richiesta
motivata e presentazione di polizza
fideiussoria di importo pari al
saldo del contributo.
9. Il soggetto gestore attua il
monitoraggio degli interventi,
verificando la funzionalità degli
stessi e presenta, entro il 30
giugno di ogni anno, alla Giunta
regionale il rendiconto delle somme
utilizzate.
10. La Giunta regionale con proprio
provvedimento:
a) approva uno schema di convenzione
regolante i rapporti con i
beneficiari dei finanziamenti
regionali;
b) individua le modalità per le
verifiche a campione sull’attuazione
degli interventi oggetto di
contributo.
11. Per l'esercizio delle funzioni
di cui al presente Capo, la Giunta
regionale ripartisce fra i soggetti
gestori dei programmi di
finanziamento un fondo, la cui
entità è stabilita con legge
finanziaria.
CAPO X - Osservatorio
regionale degli appalti e delle
concessioni di lavori, forniture e
servizi
Art. 55 – Istituzione
dell'Osservatorio regionale.
1. É istituito
presso la struttura regionale
competente in materia di lavori
pubblici l’Osservatorio regionale
degli appalti e delle concessioni di
lavori, forniture e servizi, di
seguito chiamato Osservatorio
regionale al fine di garantire:
a) la trasparenza dei procedimenti
amministrativi;
b) la raccolta, accesso, diffusione
e scambio di informazioni e
procedure tra le amministrazioni
aggiudicatrici che operano sul
territorio regionale;
c) i rapporti con le autorità
nazionali per la concorrenza e la
statistica;
d) l'assistenza alle amministrazioni
aggiudicatrici per le attività di
predisposizione dei bandi e di
aggiudicazione dei lavori.
2. L’Osservatorio regionale opera in
collaborazione con la struttura
competente in materia di statistica.
3. La Giunta regionale determina con
proprio provvedimento la struttura
organizzativa, la disciplina delle
attività e la dotazione organica
dell’Osservatorio regionale.
Art. 56 – Compiti
dell’Osservatorio regionale.
1. Spetta
all’Osservatorio regionale:
a) attivare, per le opere e attività
di interesse regionale, un sistema
di raccolta dei dati inerenti alla
programmazione e alle procedure di
affidamento degli appalti e delle
concessioni nonché all’esecuzione
dei relativi contratti;
b) elaborare e diffondere atti di
indirizzo o documenti orientativi
per favorire la trasparenza e la
semplificazione degli atti
amministrativi in materia di
appalti;
c) garantire la pubblicità,
attraverso la pubblicazione su
apposito sito Internet, degli avvisi
e dei bandi di gara per contratti di
appalto e concessione di lavori
pubblici, pubblici servizi e
forniture;
d) formulare pareri
sull’applicazione della normativa in
materia di appalti;
e) collaborare con le strutture
regionali e gli enti locali,
mediante l’elaborazione e diffusione
di dati statistici relativi alla
programmazione degli appalti e delle
concessioni;
f) utilizzare e pubblicare, in
conformità alle leggi comunitarie,
nazionali e regionali, i dati
raccolti per l’attività di cui alla
lettera a), con le modalità previste
dal Sistema informativo regionale
veneto (SIRV);
g) garantire, in conformità alle
leggi comunitarie, nazionali e
regionali, l’accesso informatico ai
dati statistici elaborati;
h) collaborare, mediante la
sottoscrizione di specifici
protocolli d’intesa con i soggetti
istituzionali e, in particolare, con
l’Autorità per la Vigilanza sui
lavori pubblici;
i) predisporre una relazione annuale
per la Giunta regionale, da
trasmettere anche alla competente
commissione consiliare,
sull’andamento degli appalti
pubblici in ambito regionale.
Art. 57 – Commissione
regionale degli appalti.
1. Presso
l’Osservatorio Regionale è istituita
con provvedimento della Giunta
regionale la Commissione regionale
degli appalti, con funzioni di
supporto delle attività
dell’Osservatorio, definite
dall’articolo 56.
2. La Commissione è così composta:
a) assessore competente in materia
di lavori pubblici, in qualità di
presidente;
b) segretario regionale competente
in materia di lavori pubblici, con
funzioni di vice presidente;
c) segretario regionale competente
in materia di affari generali;
d) dirigente regionale competente in
materia di lavori pubblici;
e) responsabile dell’Osservatorio
regionale;
f) un rappresentante delle province
designato dall’Unione regionale
delle province del Veneto (URPV);
g) un rappresentante designato
dall’Associazione nazionale comuni
del Veneto (ANCI);
h) un rappresentante designato
dall’Associazione nazionale
costruttori del Veneto (ANCE);
i) un rappresentante designato dalle
organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a
livello regionale;
j) un rappresentante designato dalle
associazioni artigiane maggiormente
rappresentative a livello regionale;
k) un rappresentante designato dalla
Federazione regionale dell’Ordine
degli Architetti del Veneto;
l) un rappresentante designato dalla
Federazione regionale dell’Ordine
degli Ingegneri del Veneto;
m) un rappresentante dell’Ordine dei
Geologi del Veneto;
n) un rappresentante della
Federazione dei dottori Agronomi e
Forestali del Veneto;
o) due esperti nella materia dei
lavori pubblici designati dal
Presidente della commissione.
3. Il Presidente della commissione
può convocare, in relazione agli
argomenti trattati, anche
rappresentanti di altri enti,
istituti e associazioni, nonché
esperti del settore.
4. Per lo svolgimento dei lavori
della commissione è istituita, col
provvedimento di cui al comma 1, una
segreteria tecnica coordinata dal
dirigente della struttura competente
in materia di lavori pubblici.
Art. 58 – Compiti della
Commissione regionale degli appalti.
1. La Commissione
regionale degli appalti:
a) predispone schemi per
l’acquisizione di dati inerenti gli
appalti di lavori pubblici di
interesse regionale, nonché gli
appalti di pubblici servizi e
forniture;
b) valuta i monitoraggi disposti
dall’Osservatorio regionale;
c) propone schemi di convenzione per
acquisire la collaborazione con i
soggetti di cui all’articolo 56,
comma 1, lettera h);
d) esprime parere sulla relazione
annuale di cui all’articolo 56,
comma 1, lettera i);
e) formula note ed osservazioni in
merito alla disciplina degli appalti
e delle concessioni di lavori
pubblici, forniture e servizi, anche
ai fini delle proposte di
novellazione della normativa
regionale.
Art. 59 – Comunicazioni
all’Osservatorio regionale.
1. I soggetti che
appaltano o concedono lavori,
servizi o forniture da realizzarsi
in ambito regionale sono tenuti ad
inviare esclusivamente
all’Osservatorio regionale le
comunicazioni previste dalla
normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente per fini
statistici o informativi. La Giunta
regionale può richiedere alle
amministrazioni aggiudicatrici
informazioni e dati sull’appalto
esperito o sull’esecuzione del
contratto.
2. Nessuna comunicazione è dovuta in
relazione a:
a) lavori eseguiti in economia, per
importi inferiori o uguali a
200.000,00 euro;
b) lavori eseguiti in appalto, per
importi inferiori o uguali a
150.000,00 euro.
3. I dati inerenti al bando di gara
e all’aggiudicazione di lavori sono
trasmessi entro trenta giorni dalla
data di aggiudicazione definitiva;
gli ulteriori dati relativi
all’esecuzione dei contratti e delle
concessioni sono trasmessi entro il
mese di marzo dell’anno successivo.
4. Il Programma triennale e l’Elenco
annuale dei lavori e i documenti
programmatici di servizi e forniture
sono trasmessi all’Osservatorio
regionale, da parte delle stazioni
appaltanti, secondo le modalità
previste dalla Giunta regionale con
il provvedimento di cui all’articolo
55, comma 3.
5. Le comunicazioni previste nel
presente Capo sono dovute dalla data
di pubblicazione del provvedimento
di cui all’articolo 55, comma 3.
6. Nelle intese, per la
realizzazione nel territorio
regionale di appalti di competenza
statale, è inserita la clausola che
prevede l’obbligo di invio
all’Osservatorio regionale delle
informazioni e dei dati di cui al
presente articolo.
7. Le autorità e gli organismi
nazionali provvedono ad acquisire
dati ed informazioni sull’attività
delle amministrazioni aggiudicatrici
esclusivamente attraverso
l’Osservatorio regionale e, nel caso
in cui le suddette rilevazioni
assumano carattere permanente e
sistematico, i rapporti tra gli
organismi nazionali e le strutture
regionali saranno regolati, in base
all’istituto dell’avvalimento, da
prevedersi con apposita convenzione.
8. L’invio delle informazioni e dei
dati richiesti, dal presente
articolo, costituisce requisito per
la liquidazione dei contributi, a
qualsiasi titolo concessi dalla
Giunta regionale ai soggetti
beneficiari.
CAPO XI - Interventi
strategici di interesse regionale
Art. 60– Definizione di
interventi strategici di interesse
regionale.
1. Il Programma
triennale di cui all’articolo 4 può
includere interventi relativi a
lavori pubblici di competenza
regionale o degli altri soggetti di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera
b), ivi dichiarati strategici ai
fini della modernizzazione della
Regione, in quanto rispondenti a
finalità di riequilibrio socio –
economico, anche in ragione dei
contenuti della programmazione
regionale.
2. Gli interventi di lavori pubblici
di competenza dei soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera b),
una volta inclusi nel Programma
triennale di cui all’articolo 4, in
quanto dichiarati strategici, si
considerano di competenza regionale
e vengono realizzati dalla Giunta
regionale; qualora gli stessi non
siano conformi agli strumenti di
programmazione e pianificazione
territoriale, ne determinano
l’automatica variazione.
Art. 61 – Procedure di
approvazione dei progetti di interventi
strategici di interesse regionale.
1. La conferenza
di servizi è sempre indetta quando,
ai fini dell'approvazione dei
progetti di interventi strategici di
interesse regionale,
l'amministrazione procedente debba
acquisire intese, concerti,
nullaosta o assensi comunque
denominati.
2. Si applica alla conferenza di
servizi di cui al comma 1 la
disciplina prevista dalla legge n.
241 del 1990 fatte salve, per
l'approvazione di progetti di
interventi strategici per i quali
sia prevista la VIA regionale o
provinciale ai sensi della
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
, le disposizioni dell'articolo 23
della presente legge.
Art. 62 – Realizzazione
affidata al contraente generale o
concessionario.
1. La
progettazione, l’appalto e la
realizzazione degli interventi di
cui all’articolo 60 possono essere
affidati ad un unico soggetto
contraente generale o
concessionario, esecutore dell’opera
secondo i criteri e gli obiettivi
individuati dal soggetto
aggiudicatore, scelto secondo le
procedure dell'asta pubblica, della
licitazione privata e dell'appalto
concorso o secondo le ulteriori
procedure dell'accordo quadro di cui
all'articolo 63, e del dialogo
competitivo di cui all’articolo 64.
Il contraente generale o
concessionario sono vincolati
prevalentemente da obbligazione di
risultato ed assunzione in proprio
del rischio, rispetto al soggetto
aggiudicatore.
2. Il contraente generale è
qualificato come tale specificamente
dai seguenti requisiti:
a) è incaricato della sola
progettazione, appalto e
realizzazione dell’opera pubblica,
non anche della sua gestione;
b) è dotato di specifici connotati
di capacità organizzativa e tecnica;
c) assume l’onere relativo
all’anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla
realizzazione dell’opera;
d) si obbliga a prestare adeguate
garanzie.
3. Nel caso di opere pubbliche
realizzate prevalentemente con fondi
pubblici il contraente generale o
concessionario sono vincolati alle
procedure di evidenza pubblica per
la scelta dei contraenti fornitori
di beni e servizi, imposte dalla
normativa comunitaria, nazionale e
regionale.
4. La Giunta regionale individua con
proprio provvedimento le ulteriori
disposizioni per la disciplina del
rapporto con il contraente generale
nel rispetto dei seguenti principi.
a) predisposizione e misure di
verifica dell’osservanza degli
obblighi assunti dal contraente
generale o dal concessionario;
b) previsione della facoltà di
affidamento in gestione dell’opera a
concessionario, successivamente alla
sua realizzazione da parte del
contraente generale.
Art. 63 – Accordo quadro.
1. Ai fini della
presente legge per accordo quadro si
intende un accordo stipulato tra
diversi operatori economici e
un'amministrazione aggiudicatrice
secondo il quale quest'ultima,
previo espletamento delle procedure
previste dalla presente legge, in
tutte le fasi, ad eccezione di
quella relativa all'aggiudicazione,
sceglie le parti contraenti di tale
accordo sulla scorta delle offerte
da queste presentate, tenendo conto
di criteri obiettivi, come la
qualità, la quantità, il pregio
tecnico, i termini di consegna o di
esecuzione e i prezzi; mediante tale
accordo gli operatori economici si
impegnano su talune modalità,
fissate dalle amministrazioni
aggiudicatrici, degli appalti che
saranno aggiudicati in applicazione
dell'accordo.
2. Le amministrazioni
aggiudicatrici, che hanno stipulato
un accordo quadro ai sensi del comma
1, rilanciano il confronto
competitivo tra le parti
dell'accordo secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare
le amministrazioni aggiudicatrici
consultano per iscritto tutti gli
operatori economici parti
dell'accordo quadro;
b) le amministrazioni aggiudicatrici
fissano un termine sufficiente per
presentare le offerte relative a
ciascun appalto specifico, tenuto
conto di elementi quali la
complessità dell'oggetto
dell'appalto e il tempo necessario
per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per
iscritto e il loro contenuto deve
restare riservato fino alla scadenza
del termine previsto per la loro
presentazione;
d) le amministrazioni aggiudicatrici
aggiudicano ogni appalto
all'offerente che ha presentato
l'offerta migliore sulla base dei
criteri di aggiudicazione fissati.
3. La procedura di cui al comma 2 si
applica esclusivamente tra
l'amministrazione aggiudicatrice e
gli operatori economici
originariamente parti dell'accordo
quadro.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici
stipulano gli accordi quadro con un
numero minimo di tre contraenti, a
condizione che il numero di
operatori economici ottemperanti ai
criteri di selezione sia
sufficiente.
5. La durata dell’accordo quadro non
può essere superiore a tre anni o,
in casi eccezionali debitamente
giustificati, a cinque anni. É fatto
divieto alle amministrazioni
aggiudicatrici di fare un uso
improprio degli accordi quadro, o di
avvalersene in modo da limitare o da
falsare la concorrenza.
Art. 64 – Dialogo
competitivo.
1. In caso di
progettazione, affidamento e
realizzazione di interventi
particolarmente complessi, è ammesso
il ricorso alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto
attraverso il dialogo competitivo, a
condizione che il criterio di
assegnazione del relativo contratto
sia quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
2. Ai fini di cui al comma 1 un
intervento è considerato
particolarmente complesso allorché
rispetto al medesimo
l’amministrazione aggiudicatrice non
è oggettivamente nelle condizioni di
definire i mezzi tecnici o
finanziari necessari alla sua
realizzazione.
3. Per l’espletamento della
procedura di aggiudicazione
dell’appalto attraverso il dialogo
competitivo le amministrazioni
aggiudicatrici indicono una gara per
la selezione dei candidati con i
quali individuare i mezzi e le
soluzioni idonee alla realizzazione
dell’intervento. Le amministrazioni
aggiudicatrici, sulla base degli
elementi informativi acquisiti
all’esito della gara, invitano tutti
i partecipanti candidati o un numero
ristretto di questi a presentare
un’offerta al fine di determinare
quella economicamente più
vantaggiosa.
4. La Giunta regionale con proprio
regolamento definisce le regole ed i
criteri per l’espletamento della
procedura di aggiudicazione
dell’appalto attraverso dialogo
competitivo.
CAPO XII - Norme per
le costruzioni in zone classificate
sismiche
Art. 65 – Individuazione
delle zone classificate sismiche.
1. Ai sensi
dell’articolo 88, comma 1, lettera
d) della
legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.”, la Giunta regionale
provvede, sentita la competente
Commissione consiliare,
all’individuazione delle zone
sismiche nonché alla formazione ed
aggiornamento degli elenchi delle
stesse, in base ai criteri stabiliti
dallo Stato conformemente al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112
“Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59.”. Il
provvedimento di individuazione
delle zone sismiche contiene inoltre
disposizioni per:
a) la corretta applicazione delle
norme tecniche statali in materia;
b) la verifica degli edifici di
interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale per le finalità
di protezione civile o che possano
assumere rilevanza in ragione alle
conseguenze di un eventuale
collasso;
c) la predisposizione di un
programma temporale per le verifiche
di cui alla lettera b) con il quale
si definiscano i livelli di
adeguatezza, rispetto alle
prescrizioni contenute nelle norme
tecniche statali, per le singole
tipologie di edifici ed opere;
d) la promozione di programmi di
formazione professionale che
assicurino un’efficace applicazione
delle norme tecniche statali in
materia.
Art. 66 – Procedure per
la realizzazione degli interventi.
1. Nelle zone
classificate sismiche e nei
territori regionali interessati da
opere di consolidamento degli
abitati, ai sensi della
legge regionale 12 aprile 1999, n.
17 “Nuove disposizioni in
materia di interventi per il
trasferimento ed il consolidamento
degli abitati.”, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni
e sopraelevazioni, fermo restando
l’obbligo di concessione edilizia, è
tenuto a depositare presso il comune
competente per territorio il
progetto e la documentazione
previsti dall’articolo 17 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64
“Provvedimenti per le costruzioni
con particolari prescrizioni per le
zone sismiche.”.
2. Il comune competente per
territorio rilascia l’attestazione
dell’avvenuto deposito di cui al
comma 1 e restituisce copia vistata
degli elaborati.
3. L’attestazione dell’avvenuto
deposito costituisce autorizzazione
all’inizio dei lavori, ai sensi
dell’articolo 18 della legge n.
64/1974.
4. Il deposito del progetto di cui
al comma 1 costituisce altresì
denuncia delle opere in conglomerato
cementizio armato e a struttura
metallica.
5. Il comune trasmette mensilmente
alla struttura regionale decentrata
competente in materia di lavori
pubblici e difesa del suolo l’elenco
dei progetti ricevuti.
6. Le strutture regionali decentrate
competenti in materia di lavori
pubblici e difesa del suolo
provvedono ad effettuare il
controllo dei progetti con il metodo
a campione secondo i criteri e le
modalità stabiliti dalla Giunta
regionale.
7. Il certificato di collaudo
statico ovvero, qualora non sia
richiesta l’effettuazione del
collaudo statico, la specifica
dichiarazione di conformità
sottoscritta dal direttore dei
lavori, con il visto comunale di
attestazione dell’avvenuto deposito
costituiscono, a tutti gli effetti,
la certificazione di rispondenza
alle norme sismiche di cui
all’articolo 28 della legge n.
64/1974.
8. Per eventuali violazioni
riscontrate dalle strutture
regionali decentrate competenti in
materia di lavori pubblici e difesa
del suolo ai sensi dell’articolo 24
della legge n. 64/1974, si applicano
le procedure di cui al titolo terzo
della legge stessa.
Art. 67 – Commissione
sismica regionale.
1. Presso la
segreteria regionale competente in
materia di lavori pubblici è
istituita la Commissione sismica
regionale composta da:
a) il segretario regionale
competente in materia di lavori
pubblici che la presiede;
b) il dirigente della struttura
competente in materia di lavori
pubblici;
c) il dirigente della struttura
competente in materia di urbanistica
d) i dirigenti delle strutture
regionali decentrate competenti in
materia di lavori pubblici e difesa
del suolo;
e) il dirigente della struttura
competente in materia di geologia;
f) il dirigente della struttura
competente in materia di protezione
civile;
g) sei esperti nominati dalla Giunta
regionale sulla base di terne di
nominativi segnalati dagli Ordini
professionali e dalle Università del
Veneto, aventi competenza in
materia, di cui uno della
Federazione degli Ingegneri, uno
della Federazione degli Architetti,
uno dell’Ordine dei Geologi, uno del
Collegio dei Geometri, due
dell’Università.
2. La Commissione sismica regionale
ha compiti di consulenza, supporto e
coordinamento rispetto
all’istruttoria ai fini
dell’attività edilizia in zone
sismiche svolta dalle strutture
regionali decentrate competenti in
materia di lavori pubblici e difesa
del suolo.
3. La Commissione sismica regionale
provvede allo studio delle
problematiche relative al rischio
sismico ed all’elaborazione di
proposte di disposizioni tecniche
per la prevenzione.
CAPO XIII –
Disposizioni transitorie e finali.
Art. 68 – Incarichi per
la redazione dei provvedimenti
attuativi.
1. La Giunta
regionale è autorizzata ad affidare
a soggetti qualificati nel settore,
scelti in base ai criteri di cui
agli articoli 184 e seguenti della
legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 , incarichi di redazione dei
provvedimenti attuativi previsti
dalla presente legge, di seguito
individuati:
a) quanto ai regolamenti:
- 1)
regolamento per la
determinazione dei contenuti dei
livelli della progettazione
preliminare, definitiva ed
esecutiva, di cui all'articolo
12, comma 1;
- 2)
regolamento relativo alla
disciplina del funzionamento
degli organi consultivi
regionali di cui all'articolo
19, comma 5;
- 3)
regolamento per il sistema
regionale di qualificazione di
cui all’articolo 26, comma 1;
- 4)
regolamento di individuazione
delle forme di incentivazione
per la costituzione e la
partecipazione alle gare di
consorzi stabili, di cui
all'articolo 26 comma 2;
- 5)
regolamento riguardante i
criteri di individuazione del
numero di imprese da invitare
alla licitazione privata, di cui
all'articolo 31, comma 5;
- 6)
regolamento contenente le
prescrizioni che disciplinano il
rapporto con i promotori di
iniziative di finanza di
progetto, di cui all'articolo
44, comma 6;
- 7)
regolamento riguardante le
attività degli organi di
collaudo, di cui all'articolo
47, comma 8;
- 8)
regolamento per la definizione
delle regole e dei criteri per
l’espletamento della procedura
di aggiudicazione dell’appalto
attraverso il dialogo
competitivo di cui all’articolo
64, comma 4.
b) quanto ai provvedimenti
amministrativi:
- 1)
provvedimento per
l'individuazione dei lavori da
realizzarsi in economia e per le
modalità semplificate per la
contabilizzazione e liquidazione
degli stessi, di cui
all'articolo 29, comma 3;
- 2)
provvedimento di individuazione
delle modalità attuative per
l'espletamento delle procedure
di licitazione privata
semplificata, di cui
all'articolo 32, comma 3;
- 3)
provvedimento riguardante le
modalità di redazione della
contabilità in forma
semplificata per i lavori di
importo inferiore a 25.000,00
euro, di cui all'articolo 36,
comma 1;
- 4)
provvedimento per la definizione
delle lavorazioni subappaltabili
rientranti nella categoria
prevalente, di cui all'articolo
38, comma 2;
- 5)
provvedimento riguardante le
modalità di remunerazione di cui
all'articolo 43, comma 1;
- 6)
provvedimento di individuazione
delle zone sismiche di cui
all’articolo 65, comma 1.
c) quanto ai documenti tecnici:
- 1)
prezziari dei lavori pubblici di
interesse regionale e parametri
per l'incidenza minima e il
costo unitario della manodopera
di cui all'articolo 12 comma 2;
- 2)
documenti interpretativi della
normativa tecnica statale in
materia di edilizia civile,
difesa del suolo,
infrastrutture, di cui
all'articolo 12, comma 3;
- 3)
documento unico di regolarità
contributiva, di cui
all'articolo 41, comma 2;
- 4)
documento di attivazione e delle
procedure operative per il
collegamento informatizzato di
cui all'articolo 41, comma 3;
- 5) schemi
tipo di piani di sicurezza e di
coordinamento di cui
all'articolo 42, comma 3;
- 6) studi
di fattibilità tecnici e
finanziari per la valutazione
dei promotori, di cui
all'articolo 46, comma 1;
- 7)
documento per la predisposizione
di un sistema di raccolta dati e
pubblicazione di bandi d'appalto
su apposito sito internet, per
la pubblicazione di pareri in
materia di lavori pubblici, per
l'elaborazione e pubblicazione
di dati statistici, per la
realizzazione di collegamenti
informatici, per la relazione
annuale e le ulteriori attività
di supporto all'Osservatorio
regionale, di cui all'articolo
56, comma 1;
d) quanto agli schemi di contratto:
- 1) schemi
di bando di gara e di
convenzione per l'affidamento
dei servizi relativi
all'architettura ed
all'ingegneria, di cui
all'articolo 9, comma 3;
- 2) schemi
di bandi di gara per l'appalto
di lavori pubblici di cui
all'articolo 27, comma 5;
- 3)
capitolato generale d'appalto,
schema tipo di contratto e
schemi di capitolato speciale
d'appalto di opere pubbliche di
interesse regionale, di cui
all'articolo 34, comma 1;
- 4) schema
di convenzione con i beneficiari
di finanziamenti regionali e
modalità di controllo a
campione, di cui all'articolo
54, comma 10;
- 5)
provvedimento di regolazione dei
rapporti con il contraente
generale per la realizzazione di
interventi strategici di
interesse regionale, di cui
all'articolo 62, comma 4;
2. La Giunta regionale, previo
parere della Commissione consiliare
competente da rilasciarsi entro
trenta giorni dalla richiesta, emana
i regolamenti ed i provvedimenti
attuativi della presente legge entro
un anno dall’entrata in vigore della
medesima.
Art. 69 – Norme di
attuazione.
1. Restano salve
le disposizioni di cui alla
legge regionale 9 agosto 2002, n. 15
“Norme per la realizzazione di
infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e
gestione di autostrade e strade a
pedaggio regionali e relative
disposizioni in materia di finanza
di progetto e conferenza di
servizi.”, nonché le altre
disposizioni speciali di settore per
le opere pubbliche di interesse
regionale di cui alla vigente
legislazione.
2. Ad intervenuta emanazione dei
regolamenti e provvedimenti
attuativi previsti dalla presente
legge si provvederà alla
ripubblicazione dei medesimi nel
Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto, unitamente al testo
della legge.
Art. 70 – Disposizioni
transitorie in materia di
espropriazione.
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
“Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per
pubblica utilità” e fino alla data
di entrata in vigore della legge
regionale in materia di
espropriazione per pubblica utilità,
si applicano le disposizioni di cui
ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Le province esercitano le
funzioni relative alle attività di
autorità espropriante e di promotore
dell’espropriazione riferite
all’esecuzione dei lavori pubblici e
di pubblica utilità di competenza
regionale, previste dal DPR n.
327/2001, salvo quelle di cui al
comma 5.
3. Qualora la provincia individuata
come autorità espropriante non
provveda entro il termine stabilito
nel provvedimento assunto a tal fine
dalla Giunta regionale, la Giunta
stessa esercita direttamente tale
funzione.
4. L’esercizio delle funzioni di cui
al comma 2 è riferito anche
all’esecuzione di opere pubbliche di
competenza regionale da realizzare
attraverso enti o società
partecipate dalla Regione.
5. La Regione, attraverso le proprie
strutture competenti svolge le
seguenti attività:
a) deposito del progetto e della
documentazione di cui al DPR n.
327/2001 presso l’ufficio
provinciale per le espropriazioni;
b) operazioni relative al pagamento
dell’indennità di espropriazione.
6. Nell’ipotesi di concessione di
lavori pubblici di competenza
regionale le funzioni di autorità
espropriante sono in tutto o in
parte delegabili al concessionario,
definendo l’ambito della delega
nell’atto di concessione, i cui
estremi debbono essere specificati
in ogni atto del procedimento
espropriativo.
7. Per l’esercizio delle funzioni di
cui ai commi 2 e 4 la Giunta
regionale ripartisce fra le province
un fondo, la cui entità è stabilita
annualmente dalla legge finanziaria.
8. Le disposizioni di cui alla
legge regionale 2 aprile 1981, n. 11
“Delega delle funzioni
amministrative in materia di
espropriazione per pubblica
utilità.”, abrogata ai sensi
dell’articolo 74 della presente
legge, continuano a trovare
applicazione per i progetti di
lavori pubblici di competenza
regionale per i quali sia già
intervenuta la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza.
Art. 71 – Disposizioni
transitorie in materia di Organi
consultivi.
1. La sezione
opere pubbliche della Commissione
tecnica regionale di cui
all'articolo 23 della
legge regionale 16 agosto 1984, n.
42 “Norme in materia di opere
pubbliche di interesse regionale e
per le costruzioni in zone
classificate sismiche.” e le
Commissioni consultive di cui
all'articolo 28 della medesima
legge, già insediate alla data di
entrata in vigore della presente
legge, continuano ad esercitare le
proprie funzioni fino a costituzione
degli organi consultivi di cui al
Capo IV, per effetto del regolamento
di cui al comma 5 dell'articolo 19.
2. Fino alla data di emanazione del
regolamento di cui al comma 5
dell'articolo 19 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30
della
legge regionale 16 agosto 1984, n.
42 .
3. Fino alla data di emanazione del
provvedimento di cui al comma 1
lettera a) dell'articolo 14, le
competenze degli organi consultivi
di cui al Capo IV sui progetti di
opere pubbliche restano definite
dall'articolo 25, comma primo,
secondo, terzo, quarto e quinto
della
legge regionale 16 agosto 1984, n.
42 .
Art. 72 – Ulteriori
disposizioni transitorie.
1. Le
disposizioni di cui alla presente
legge trovano applicazione anche per
i lavori pubblici di interesse
regionale il cui bando di gara è
pubblicato o le cui procedure di
affidamento dei lavori o dei servizi
sono avviate successivamente alla
data di entrata in vigore della
stessa.
2. Fino alla data di emanazione dei
provvedimenti attuativi della
presente legge, di seguito indicati,
trovano applicazione le disposizioni
di cui alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, del DPR 21 dicembre 1999, n.
554 e del DPR 25 gennaio 2000, n.
34:
a) schemi di bando e di convenzione
per l’affidamento dei servizi
relativi all’architettura ed
all’ingegneria, di cui all’articolo
9, comma 3;
b) regolamento per la determinazione
dei contenuti dei livelli di
progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva di cui
all’articolo 12, comma 1;
c) regolamento per il sistema
regionale di qualificazione di cui
all’articolo 26, comma 1.
3. Fino alla data di emanazione del
provvedimento di cui al comma 1
dell’articolo 43, si applicano le
tariffe professionali previste per
le procedure arbitrali dal DM 5
ottobre 1994, n. 585.
1. Nella
legge regionale 16 agosto 1984, n.
42 e successive modificazioni ed
integrazioni sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 22;
b) i comma secondo terzo e quarto
dell’articolo 23;
c) l’espressione “Il segretario
regionale competente in materia di
lavori pubblici è vicepresidente
della Commissione tecnica regionale
sezione opere pubbliche” del
penultimo comma dell’articolo 23;
d) a decorrere dalla data di
emanazione del provvedimento di cui
all’articolo 14, comma 1, lettera a)
della presente legge, i commi primo,
secondo, terzo, quarto e quinto
dell’articolo 25;
e) il comma sesto dell’articolo 25;
f) gli articoli da 27 a 29;
g) a decorrere dalla data di
emanazione del regolamento di cui al
comma 5 dell’articolo 19 della
presente legge, l’articolo 30;
h) gli articoli da 35 a 70.
Art. 74 – Abrogazioni.
Art. 75 – Entrata in
vigore.
1. La presente
legge entra in vigore nel
sessantesimo giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Art. 76 – Norma
finanziaria.
1. Alle spese per
compensi di cui all’articolo 21, per
gli esercizi 2003-2005, si fa fronte
con lo stanziamento iscritto nel
bilancio per l’esercizio 2003 e
pluriennale 2003-2005 all’u.p.b.
U0023 “Spese generali di
funzionamento”.
2. Alle spese concernenti
l’esercizio delle funzioni
attribuite alla province ai sensi
dell’articolo 69, si provvede con lo
stanziamento iscritto nel bilancio
per l’esercizio 2003 e pluriennale
2003-2005 all’u.p.b. U0006
“Trasferimenti generali per funzioni
delegate agli enti locali”.
3. Agli ulteriori oneri derivanti
dall'applicazione della presente
legge, quantificati complessivamente
in 1.240.000,00 euro per ciascuno
degli esercizi 2003, 2004 e 2005, si
fa fronte mediante prelevamento di
pari importo dall’u.p.b. U0185
“Fondo speciale per le spese
correnti”, partita n. 7 "Interventi
in materia di lavori pubblici",
iscritta nello stato di previsione
della spesa del bilancio 2003 e
pluriennale 2003-2005, in termini di
competenza e di cassa per
l’esercizio 2003 e di sola
competenza per gli esercizi 2004 e
2005.
4. Nello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno 2003 e
nel bilancio pluriennale 2003-2005 è
iscritta l’u.p.b. U0214 “Attività a
supporto della progettazione e
qualificazione in materia di lavori
pubblici”, da allocarsi nella
funzione obiettivo F0028, Area
omogenea A0067, con lo stanziamento
di 1.240.000,00 euro in termini di
competenza e di cassa, quanto
all’esercizio 2003, e di sola
competenza per gli esercizi 2004 e
2005, per far fronte alle spese di
cui agli articoli 11, 43 comma 1, 46
comma 1, 54 comma 11 e articolo 68.
Fonte:
www.consiglioveneto.it
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