APPALTI - LEGGI - Info Appalti - Osservatorio Telematico degli Appalti Pubblici - Gare - Bandi di Gara - Forniture - Servizi - Progetti - Opere Pubbliche - Aste Pubbliche - Licitazioni - Leggi
   Normativa Appalti di Lavori  

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 30
Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e il titolo V della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge
8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10,
comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d);
Visto il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 aprile 2003, n. 82;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella seduta del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
26 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute
del 17 dicembre 2003 e 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della
Costituzione, le disposizioni del presente decreto dettano la
disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili
ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle
superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione
e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro
caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente decreto, relative alle attivita' di
cui al comma 1, si applicano, altresi', all'esecuzione di scavi
archeologici.
3. Le regioni disciplinano le attivita' di programmazione, di
progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori
pubblici riguardanti i beni di cui al comma 1, ivi compresi gli
interventi di valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto
disposto dal presente decreto legislativo.
4. Alle finalita' di cui al presente decreto le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto
legislativo, resta ferma la disciplina legislativa statale e
regionale in materia di appalti di lavori pubblici.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il
seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il
seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il testo dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n.
137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione
del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici», e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente:
«Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprieta' letteraria e diritto d'autore). - 1. Ferma
restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera
a), la codificazione delle disposizioni legislative in
materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo
dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli
accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi
concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo
scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse
assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
significativa e trasparente impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del
comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione,
conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare
ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'
l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,
conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei
beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche
attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato
mediante la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le
disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina
degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni
culturali, modificando le soglie per il ricorso alle
diverse procedure di individuazione del contraente in
maniera da consentire anche la partecipazione di imprese
artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza,
ridefinendo i livelli di progettazione necessari per
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di
aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in
relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
intervengono nelle procedure per la concessione di
contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti
culturali, al fine di una precisa definizione delle
responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di
separazione fra amministrazione e politica e con
particolare attenzione ai profili di incompatibilita';
individuare forme di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le Amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c)
del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
relative funzioni, anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;
snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento
degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere
contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare
l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di
settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego
delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli
interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del
comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito
sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza
delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del
comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e
criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra'
assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
massima trasparenza nella ripartizione dei proventi
derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
diritto; armonizzare la legislazione relativa alla
produzione e diffusione di contenuti digitali e
multimediali e di software ai principi generali a cui si
ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e
diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro due
anni dalla data della loro entrata in vigore.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il
seguente:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

 

Art. 2.
Interventi realizzati mediante sponsorizzazione
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, realizzati
mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello
sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in
materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e
regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di
quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla
tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei
lavori.

 

Art. 3.
Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei
musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali
o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di
installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture
di materiali ed elementi, nonche' le forniture degli arredi da
collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai
fini dell'oggetto dell'appalto e della qualita' dell'intervento,
l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del
responsabile unico del procedimento, applica la disciplina,
rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore
economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile
risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono essere
in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente
decreto legislativo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, l'amministrazione
aggiudicatrice e' obbligata a specificare, nel bando di gara, i
requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con
riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Negli appalti misti, nei casi di trattativa privata eseguiti
senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice e'
tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che
devono essere garantiti.

 

Art. 4.
Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad
altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed
eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal
responsabile unico del procedimento, non rendano necessario
l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto al comma 3 in
ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione
stabiliti nel presente decreto legislativo.
2. E' consentito affidare separatamente, previo provvedimento
motivato del responsabile unico del procedimento che ne indichi le
caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 1, commi 1
e 2, concernenti beni i quali, ancorche' inseriti in una collezione o
in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla
tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di
realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per
gli interventi.
3. L'amministrazione, in sede di bando di gara o di invito a
presentare offerta, deve richiedere espressamente il possesso di
tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto
legislativo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai
commi 1, 2, e 3, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di
bando, l'amministrazione aggiudicatrice e' tenuta a stabilire
preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere
garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di
qualificazione dal presente decreto legislativo.

 

Art. 5.
Qualificazione
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti
specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, ad integrazione di
quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di consentire la partecipazione
delle imprese artigiane.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono apportate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in modo da
disciplinare:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni
di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei
soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che
tengano conto delle specificita' dei settori nei quali si suddividono
gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare
esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli
esecutori, anche in relazione alle professionalita' utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti,
volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese
artigiane.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
1 e delle modificazioni di cui al comma 2, le stazioni appaltanti
possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al
procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base
alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere
utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto
esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e
2, e' sempre necessaria la qualificazione nella categoria di
riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore
degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
5. Le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 8, comma 11-sexies, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero nelle
more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a
decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la
verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei
requisiti individuati da detto regolamento.


Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici»
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n.
41, S.O., come modificata dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
«Art. 8 (Qualificazione). - 1. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attivita'
ai principi della qualita', della professionalita' e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai
sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a
150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed
all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorita' di cui all'art. 4, sentita
un'apposita commissione consultiva istituita presso
l'Autorita' medesima. Alle spese di finanziamento della
commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione e' demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualita'
rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti
la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve
essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualita' o della dichiarazione della presenza di elementi
del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto
all'entita' e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di
quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facolta' ed il successivo obbligo per le
stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a
cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori
nonche' agli oggetti dei contratti, di richiedere il
possesso della certificazione del sistema di qualita' o
della dichiarazione della presenza di elementi del sistema
di qualita' di cui al com-ma 3, lettere a) e b). La
facolta' ed il successivo obbligo per le stazioni
appaltanti di richiedere la certificazione di qualita' non
potranno comunque essere previsti per lavori di importo
inferiore a 500.000 ecu;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione;
g) le modalita' di verifica della qualificazione.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei
lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata
dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti
di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita'
strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa
di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della
stessa. (Periodo abrogato);
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.
5. (Comma abrogato dall'art. 2, legge 18 novembre 1998,
n. 415).
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le
modalita' dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato
generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell'art. 6, legge
10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia' attribuite
al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale
dell'albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione
da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla
vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di
prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al primo periodo, sono abrogate le norme
incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le
stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici
possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia
predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
3 e' accertata in base al certificato di iscrizione
all'albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita'
europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, e' abrogata la
legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le
disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre
1999, ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
alla presente legge, l'iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della
legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo
comma 3 dell'art. 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione
europea partecipano alle procedure per l'affidamento di
appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
del possesso di tutti i requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2,
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad
una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di
qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30
della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni
appaltanti prendono in considerazione la certificazione del
sistema di qualita', ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al
comma 2 dell'art. 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2
stabilisce quali requisiti di ordine generale,
organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per
essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore
a 150.000 ecu.
11-sexies. (Comma abrogato).
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori,
ancorche' accessori e di rilievo economico inferiore al 50
per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi del presente articolo».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, recante: «Regolamento recante istituzione del
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, S.O.

 

Art. 6.
Attivita' di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie
1. L'amministrazione aggiudicatrice, per interventi di particolare
complessita' o specificita', per i lavori indicati all'articolo 1,
commi 1 e 2, puo' prevedere, in sede di progettazione preliminare, la
redazione di una o piu' schede tecniche, finalizzate alla puntuale
individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento
da realizzare; la scheda tecnica e' obbligatoria qualora si tratti di
interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni
architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 e' redatta e sottoscritta da
professionisti o restauratori con specifica competenza
sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di
beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e
alle superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le attivita' inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi
sui beni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nei casi in cui non sia
necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative
alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla
direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle
attivita' del responsabile unico del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale, possono essere
espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa.
4. Le attivita' di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da
funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso
di adeguata professionalita' in relazione all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve
comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo,
un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze
coerenti con l'intervento.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a
convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative
interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla
legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi
da 1 a 5 da parte dei propri funzionari.
7. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, il
responsabile unico del procedimento valuta, alla luce delle
complessita' e difficolta' progettuali e realizzative
dell'intervento, l'entita' dei rischi connessi alla progettazione e
alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad
interventi analoghi, puo' determinare in quota parte l'ammontare
della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori
previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le
attivita' di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e
servizi.

 

Art. 7.
Individuazione del contraente e affidamento dei lavori
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni
mobili e superfici decorate di beni architettonici, l'affidamento a
trattativa privata e' ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata
pubblicita', trasparenza, imparzialita', garantiti mediante
comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le
modalita' stabilite da ogni Regione, nei seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000
euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati
almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e
l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne
un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla
stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del
contraente in relazione alle prestazioni da affidare;
c) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali
approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori
siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia
stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti
di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto
l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche
l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa
comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio
successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
2. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni
immobili, e per quelli indicati all'articolo 1, comma 2,
l'affidamento a trattativa privata e' ammesso, nel rispetto dei
principi di adeguata pubblicita', trasparenza, imparzialita',
garantiti mediante comunicazione all'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici con le modalita' stabilite da ogni regione, nei
seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000
euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati
almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e
l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne
un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000
euro, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti,
danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura
calamitosa, qualora per motivata urgenza attestata dal responsabile
unico del procedimento si rendano incompatibili i termini imposti
dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla
stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del
contraente in relazione alle prestazioni da affidare;
d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali
approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori
siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia
stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti
di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto
l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche
l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa
comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio
successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
3. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, i lavori in
economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 euro per
particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo
sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' e alla tutela del bene
e possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
I lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del
personale dell'amministrazione aggiudicatrice.
Il cottimo fiduciario si attua tramite procedura negoziata.
4. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, e'
ammissibile l'affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore
di un appalto, di lavori complementari non figuranti nel progetto
inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, i
quali siano diventati, a seguito di circostanze imprevedibili,
necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo, sempreche'
tali lavori non possano essere separati dall'appalto principale senza
gravi inconvenienti tecnici o economici per l'amministrazione,
oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale,
siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo di
detti lavori complementari non puo' comunque complessivamente
superare il cinquanta per cento di quello dell'appalto principale.
5. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, il ricorso
alla licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e'
consentito fino all'importo complessivo di 1.500.000 euro.


Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, recante «Legge quadro in materia di lavori
pubblici» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio
1994, n. 41, S.O., e' il seguente:
«Art. 23 (Licitazione privata e licitazione privata
semplificata). - 1. Alle licitazioni private per
l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ecu,
IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere
a) e b), hanno la facolta' di invitare a presentare offerta
almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di
cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in
tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai
lavori oggetto dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere
a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle
gare di cui al comma 1-bis del presente articolo,
presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo
di trenta domande; i soggetti di cui all'art. 10, comma 1,
lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in
numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e
comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un
massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal
comma 4 dell'art. 13. Ogni domanda deve indicare gli
eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le
domande e deve essere corredata da una autocertificazione,
ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale
il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei
requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare
d'appalto e di non aver presentato domanda in numero
superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente
comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a
campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti
aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di dicembre
ha validita' per l'anno successivo a quello della domanda.
La domanda presentata negli altri mesi ha validita' per
l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda
stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le
sanzioni di cui all'art. 8, comma 7.».

 

Art. 8.
Progettazione
1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2,
e' disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato
dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione
del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in
relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata
dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore ed e'
approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con
lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano
di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni
di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede
l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo'
comprendere oltre all'attivita' di esecuzione, quella di
progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento
laddove cio' venga richiesto da particolari complessita', avendo
riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
4. Il responsabile unico del procedimento verifica il
raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il
progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo
previsto nei commi da 1, 2 e 3.

 

Art. 9.
Criteri di aggiudicazione
1. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 1, comma
1 e 2, possono essere stipulati a misura, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
2. L'aggiudicazione degli appalti e' effettuata con i seguenti
criteri:
a) il criterio del prezzo piu' basso inferiore a quello posto a
base di gara determinato:
1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a
prezzi unitari;
2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura,
mediante il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara,
ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici decorate
di beni architettonici il cui importo stimato sia inferiore a
5.000.000 di euro puo' essere disposta secondo il criterio di cui al
comma 2, lettera b), assumendo quali elementi obbligatori di
valutazione, ancorche' non esclusivi, il prezzo, nonche'
l'apprezzamento dei curricula dell'impresa esecutrice, in relazione
alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica
di cui all'articolo 6, comma 1.
4. Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi
valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati
quali componenti dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
5. Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e
l'esecuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso
secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu'
basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di
verificare le offerte anomale secondo le disposizioni vigenti.
7. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
modalita' di redazione e di presentazione dei curricula di cui al
comma 3, il contenuto degli stessi nonche' le metodologie di
valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle
ipotesi di affidamento secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, fermo restando che all'elemento
prezzo dovra' essere comunque attribuita una rilevanza prevalente e
che di esso dovra' essere valutata l'eventuale anomalia.


Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, vedi nota alle premesse.

 

Art. 10.
Varianti
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti
dalla disciplina comune degli appalti pubblici di lavori, su proposta
del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto
giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del
restauro.
2. Non si intendono varianti in corso d'opera gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in
aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di
ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo
complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalita' indicate al comma 2, il responsabile
unico del procedimento, cosi' come individuato dalla normativa
vigente in materia, puo', altresi', disporre varianti in aumento
rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del
dieci per cento, qualora vi sia disponibilita' finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione
aggiudicatrice.
4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in piu' dell'importo
contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta
la natura e la specificita' dei beni sui quali si interviene, per
fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o
imprevedibili nella fase progettuale, nonche' per adeguare
l'impostazione progettuale qualora cio' sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il
responsabile unico del procedimento puo' chiedere apposita relazione
sulla stessa al collaudatore in corso d'opera qualora lo stesso sia
stato nominato.

 

Art. 11.
Adeguamento del regolamento attuativo
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le vigenti disposizioni del titolo XIII del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono
modificate alla luce delle disposizioni del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Note all'art. 11:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, recante: «Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 aprile 2000, n. 98, S.O.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, vedi nota alle premesse.

 

Art. 12.
Abrogazione
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
seguenti disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni:
articolo 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e 11-sexies;
articolo 16, comma 3-bis;
articolo 19, comma 1-quater;
articolo 21, comma 8-bis;
articolo 24, commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis;
articolo 27, comma 2-bis.


Nota all'art. 12:
- Il testo degli articoli 16, 19, 21, 24 e 27 della
citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 16 (Attivita' di progettazione). - 1. La
progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli
esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e
urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle
ragioni della scelta della soluzione prospettata in base
alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attivita' di riuso e
riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici
per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra'
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
3-bis. (Comma abrogato).
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi
da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del
tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche
dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le
indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto
e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale
di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
da redigersi nei termini, con le modalita' i contenuti, i
tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento di cui all'art. 3, con
riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di
intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di
verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e
dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche
atte a definire gli elementi necessari a fornire il
progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi
i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi,
collaudo di strutture e di impianti per gli edifici
esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' degli altri enti aggiudicatori o
realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto
del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e
dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono
localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.».
«Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici). - 01. I lavori pubblici di cui alla presente
legge possono essere realizzati esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,
salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui
alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16,
comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
euro;
2) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60 per
cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a
10 milioni di euro.
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma
1, lettera b), la gara e' indetta sulla base del progetto
definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto
integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi
di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o
eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle
spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a
base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia
di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di
progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta.
L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi
e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio
architettonico, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con il progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo a verificare la
conformita' con il progetto definitivo, al fine di
accertare l'unita' progettuale. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale
conformita'.
1-quater. (Comma abrogato).
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in
assicurazione di qualita', qualora la stazione appaltante
non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al
responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori,
in modo da assicurare che anche il funzionamento della
stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita'
richiesti dall'appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di
gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili
nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la
cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo'
essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
suo completamento da parte del concessionario.
2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di
assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una
durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del
rendimento della concessione, della percentuale del prezzo
di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei
rischi connessi alle modifiche delle condizioni del
mercato. I presupposti e le condizioni di base che
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.
Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice
a detti presupposti o condizioni di base, nonche' norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio
delle attivita' previste nella concessione, qualora
determinino una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in
cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovra' essere effettuata a vantaggio
del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si
applicano le disposizioni dell'art. 37-septies, comma 1,
lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
piano economico-finanziario di copertura degli investimenti
e deve prevedere la specificazione del valore residuo al
netto degli ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale
valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione.
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione
diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione
che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di
progetto di cui all'art. 37-quater, partecipano alla
conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso
essi non hanno diritto di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle
opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge
sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a
misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248
del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i
contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4)
del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i
contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo
inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi
a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonche'
quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli
afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in
ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha
approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori
puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di
manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando
di gara puo' prevedere il trasferimento all'appaltatore
della proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice gia' indicati nel
programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono piu' a
funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto
trasferimento avviene non appena approvato il certificato
di collaudo dei lavori, il bando di gara puo' prevedere un
momento antecedente per l'immissione nel possesso
dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono
riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola
esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione
avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni
ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed
alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti piu' conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il
regolamento di cui all'art. 3, comma 2, disciplina
compiutamente le modalita' per l'effettuazione della stima
degli immobili di cui al comma 5-ter nonche' le modalita'
di aggiudicazione.».
«Art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). - 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il
criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
o sub-sistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5
della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura,
mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo
pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di
DSP con il criterio del prezzo piu' basso di cui al comma
1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia
delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. Le offerte
debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu'
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera
d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore
al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o
la lettera di invito devono precisare le modalita' di
presentazione delle giustificazioni, nonche' indicare
quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita' delle
offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli
elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati
ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e
prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita'
della offerta, il concorrente e' chiamato ad integrare i
documenti giustificativi ed all'esclusione potra'
provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in
contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito
ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura
di esclusione automatica non e' esercitabile qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
determinata in base agli elementi di cui al comma 2,
lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla
soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della
componente tecnologica o per la particolare rilevanza
tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene
possibile che la progettazione possa essere utilmente
migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall'appaltatore.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante
appalto-concorso nonche' l'affidamento di concessioni
mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione
all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere
progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il prezzo di cui all'art. 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera
progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri
di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale
d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di
importanza degli elementi di cui al comma medesimo,
attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da
consentire di individuare con un unico parametro numerico
finale l'offerta piu' vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori
avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad
una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo
competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od
affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta
da un numero dispari di componenti non superiore a cinque,
esperti nella specifica materia cui si riferiscono i
lavori. La commissione e' presieduta da un dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne'
possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della
procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente ad appalti o
concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati
nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato
l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento,
se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in
qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione
nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di
rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facolta' di
appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni
appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
8-bis. (Comma abrogato).».
«Art. 24 (Trattativa privata). - 1. L'affidamento a
trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a
100.000 euro;
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre
100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla
contabilita' generale dello Stato e, in particolare,
dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000
euro, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e
funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile del procedimento rendano incompatibili i
termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
c) (lettera abrogata).
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa
privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal
responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti
in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a
trattativa privata devono possedere i requisiti per
l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti
al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai
sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara
informale alla quale debbono essere invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori
oggetto dell'appalto.
5-bis. (Comma abrogato).
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo
di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della
difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle
truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal
regolamento per l'attivita' del Genio militare di cui
all'art. 3, comma 7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera
sia stato affidato a trattativa privata, non puo' essere
assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in
tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis. (Comma abrogato).
8. (Comma abrogato dall'art. 9, comma 40, legge
18 novembre 1998, n. 415).».
«Art. 27 (Direzione dei lavori). - 1. Per l'esecuzione
di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito
da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non
possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'art. 17
l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata
nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita
intesa o convenzione di cui all'art. 24 della legge
8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'art. 17,
comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste
dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni
comunitarie in materia.
2-bis. (Comma abrogato).».

 

Art. 13.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

 

Studio NET - Info App@lti Tutto il materiale in questo sito č © 2004 Studio NET