APPALTI - LEGGI - Info Appalti - Osservatorio Telematico degli Appalti Pubblici - Gare - Bandi di Gara - Forniture - Servizi - Progetti - Opere Pubbliche - Aste Pubbliche - Licitazioni - Leggi
   Normativa Appalti Lavori Pubblici  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 giugno 2004
Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il titolo V della Costituzione;
Visto l'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della
legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Considerato che il comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni demanda al
Ministro dei lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti il compito di definire, con proprio decreto, gli
«schemi-tipo» sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, lettera a) della legge, redigono ed adottano il programma
triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei
lavori;
Considerato che i suddetti «schemi-tipo» debbono conformarsi alle
disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti
nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni nonche' agli articoli 11, 12, 13 e 14
del citato regolamento;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie
locali n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e
integrazioni;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni e dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, i programmi triennali, gli
aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori debbono essere
trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici
21 giugno 2000, n. 5374/21/65;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici
4 agosto 2000 per l'interpretazione autentica del decreto
ministeriale 21 giugno 2000;
Ritenuta la necessita' di razionalizzazione e semplificazione delle
disposizioni di cui al citato decreto ministeriale del Ministero dei
lavori pubblici 21 giugno 2000, n. 5374/21/65 e delle relative schede
allegate;
Visto il decreto n. 172/CD del 16 febbraio 2004 con il quale e'
stato costituito un tavolo tecnico tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, regioni e province autonome,
allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM finalizzato alla
razionalizzazione, rielaborazione e semplificazione delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale del Ministero dei lavori
pubblici 21 giugno 2000 e delle schede allegate;
Ritenuto che i siti internet individuati dal decreto ministeriale
del Ministero dei lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 relativi
alla pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e degli avvisi di
interventi realizzabili con capitali privati di cui al comma 2-bis
dell'art. 37-bis della legge n. 109/1994, e successive modificazioni
e integrazioni, hanno assunto, nell'ottica di un sistema informativo
e informatico di tipo federato, rilevanza nazionale di libero e
puntuale accesso;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 685/IV del 7 maggio 2004;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4
la cui rubrica reca «studi di fattibilita' delle amministrazioni
pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali
e locali»;
Ritenuta la necessita' della pubblicazione informatica della
programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
Considerato che ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale del
Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, a seguito di proposte
di modifica al citato decreto, il Ministro dei lavori pubblici, ove
ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad
approvare le opportune modifiche procedendo alla integrale
pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale;

Decreta:

Art. 1.
Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2,
lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni, fatte salve le competenze legislative e
regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per
lo svolgimento di attivita' di realizzazione di lavori pubblici,
adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.
2. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il
30 settembre di ogni anno, e, prima della loro pubblicazione, sono
adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio
le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo
del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da
realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999. Gli altri soggetti di cui al
precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al
bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi
dell'art. 14, comma 9, legge n. 109/1994, e successive modificazioni
e integrazioni e dell'art. 13, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.
4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla
programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le
amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli
appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province
autonome, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione
da parte delle regioni e delle province autonome del sito di loro
rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Presso gli stessi siti internet di cui al comma 4 e' disponibile
il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo
allegate al presente decreto.

 

Art. 2.
Attivita' preliminari alla redazione del programma

1. In relazione alle disponibilita' finanziarie previste nei
documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai
sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 109/1994, e dei beni immobili
che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'art.
19, comma 5-ter, legge n. 109/1994, il quadro delle disponibilita'
finanziarie e' riportato secondo lo schema della scheda 1, nella
quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme
complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda
2, sezione B, sono invece riportate le indicazioni relative
all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 109/1994.
2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo
inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui al precedente art. 1
provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'art. 11, comma 2,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 nei quali sono
indicati le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredati dall'analisi
dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di
sostenibilita' ambientale, socio-economiche, amministrative e
tecniche ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 109/1994. Gli studi
approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva
natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.
3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro i
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, provvedono alla redazione di
studi di fattibilita', secondo quanto previsto dall'art. 4 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi
dell'art. 14, comma 6, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni e integrazioni.
5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono inserire nel
programma triennale i relativi interventi ove dispongano della
progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 16, comma 3,
della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 3.
Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono
indicati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati
la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e
la categoria recate nelle tabelle 1 e 2, gli apporti di capitale
privato indicati nella tabella 3, allegate al presente decreto.
2. Nella scheda 3 e' contenuta la distinta dei lavori da
realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce oltre al responsabile
del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4
allegata, le finalita' secondo la tabella 5 allegata, la conformita'
ambientale e urbanistica, l'ordine di priorita' in conformita'
all'art. 14, comma 3, legge n. 109/1994, e successive modificazioni e
integrazioni, secondo una scala di priorita' espressa in tre livelli.

 

Art. 4.
Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata
alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' o della
progettazione preliminare secondo quanto disposto dall'art. 14, comma
6, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. La formulazione dell'elenco annuale, corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia, e' riepilogata nella scheda 3. Ai
sensi dell'art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni e integrazioni, un lavoro non inserito nell'elenco
annuale puo' essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizzi risorse gia' previste disponibili tra i
mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della
formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi
disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
3. Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi
intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna
amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei
lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
4. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le
amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i
diversi interventi e in caso di impossibilita' sopravvenuta a
realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono
all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del
programma triennale.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono effettuate
nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie
amministrazioni.

 

Art. 5.
Pubblicita' e pubblicazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale
dei lavori da realizzare nell'anno stesso
1. Ai fini della loro pubblicita' e della trasparenza
amministrativa gli schemi adottati dei programmi triennali ed i
relativi elenchi annuali, sono affissi, prima dell'approvazione dei
programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, per almeno
sessanta giorni consecutivi, nella sede dell'amministrazione
procedente, che puo' adottare ulteriori forme di informazione nei
confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purche'
queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi
di cui all'art. 1, comma 3.
2. Quando il programma dell'amministrazione e' redatto sulla base
di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la
pubblicita' va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.
3. La pubblicita' degli adeguamenti dei programmi triennali nel
corso del primo anno di validita' degli stessi e' assolta attraverso
la pubblicazione dell'atto che li approva.
4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti sono pubblicati sugli appositi siti internet
predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dalle regioni e dalle province autonome, fermo restando
gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994
e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 14 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

 

Art. 6.
Applicazione e aggiornamento

1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di
cui all'art. 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per la regolazione dei lavori pubblici, eventuali proposte di
integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede,
entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche,
procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella
Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto con le relative schede allegate modifica e
sostituisce il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici
21 giugno 2000, n. 5374/21/65.
Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.

Per ottenere l'Allegato trasmetti un email: legale@infoappalti.it

Studio NET - Info App@lti Tutto il materiale in questo sito č © 2004 Studio NET