APPALTI - LEGGI - Info Appalti - Osservatorio Telematico degli Appalti Pubblici - Gare - Bandi di Gara - Forniture - Servizi - Progetti - Opere Pubbliche - Aste Pubbliche - Licitazioni - Leggi
   Normativa Appalti Lavori  

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.187
Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);
Vista la direttiva 2004/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle attivita' produttive, per gli affari
regionali e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, il presente decreto legislativo prescrive
le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche.
2. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le disposizioni del
presente decreto sono applicate tenuto conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato individuate con il
provvedimento di cui al medesimo articolo 1, comma 2.


Avvertenza:

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5
ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione del testo
della presente legge corredata delle relative note, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

 

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo,
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche
che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del
rachide.

 

Art. 3.

Valori limite di esposizione e valori di azione

1. Per le vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5 m/s2.
2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.

 

Art. 4.

Valutazione dei rischi

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro
valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai
livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni o
del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misura i
livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.
2. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni
di cui all'allegato I, parte A.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato I, parte B.
4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere
valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro
specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla
probabile entita' delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le
informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede
l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia
appropriata.
5. La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere
programmate ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto
emerso dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente
qualificato nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i relativi risultati
devono essere riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 2,
del medesimo decreto.
6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa
ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati
nell'articolo 3;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori
risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente
di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di
lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre
i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni
trasmesse al corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali
di cui e' responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese,
per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.
7. La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente
all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
include la giustificazione che la natura e l'entita' dei rischi
connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
8. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi
periodicamente, e in ogni caso senza ritardo se vi sono stati
significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessita'.

 

Art. 5.

Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro elimina i
rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4,
quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e
applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a
ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono,
considerando in particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a
vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel
rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del
lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi
di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano
efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di
lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso
corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al
minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensita'
dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati
periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la
protezione dal freddo e dall'umidita'.
3. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di
esposizione e' stato superato, il datore di lavoro prende misure
immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore,
individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure
di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

 

Art. 6.

Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro
garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione
adeguata sulla base della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i
rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
b) ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;
c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni
meccaniche effettuate in applicazione dell'articolo 4 e alle
potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
d) all'utilita' e al modo di individuare e di segnalare sintomi
di lesioni;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

 

Art. 7.

Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori
d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta
l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei
rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori
in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato puo' disporre contenuti e periodicita' della
sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico
competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, quando, secondo il medico competente, si
verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l'esposizione dei
lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile
l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una
malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e'
probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle
particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche
sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti
nocivi per la salute.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un
lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a
vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti
i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo
conto del segreto medico.
4. Nel caso di cui al comma 3, il datore di lavoro:
a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a
norma dell'articolo 4;
b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prende le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile.

 

Art. 8.

Cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 7, provvede ad istituire e aggiornare una cartella
sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626. Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di
esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il
tramite del servizio di prevenzione e protezione.

 

Art. 9.

Deroghe

1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di
lavoro, in circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la
deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione
per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle
caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile
rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e
organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attivita' lavorative in cui l'esposizione di un
lavoratore alle vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai
valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e
puo' occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il
datore di lavoro puo' richiedere la deroga al rispetto dei valori
limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su
un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e
si dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo
di esposizione cui e' sottoposto il lavoratore sono inferiori a
quelli derivanti da un livello di esposizione corrispondente al
valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo
massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle
stesse, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le deroghe
sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le
circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e'
condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni
quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal
quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi
del presente articolo.

 

Art. 10.

Adeguamenti normativi

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si
provvede all'aggiornamento dell'allegato I che si renda necessario a
seguito di modifiche delle direttive comunitarie.

 

Art. 11.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 giugno 2002, si applicano fino alla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente
decreto.

 

Art. 12.

Sanzioni

1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione
dell'articolo 4, commi 1, 7 e 8, e dell'articolo 7, comma 4, lettere
a) e b).
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la
violazione dell'articolo 4, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 5,
comma 2.
3. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da euro 500 a euro 3.000 per la violazione
dell'articolo 7, comma 3.

 

Art. 13.

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui all'articolo 4
del presente decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.
2. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il
rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso
tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra
in vigore il 6 luglio 2010.
3. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei
valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le
condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, e la voce 48 della tabella delle lavorazioni
di cui all'articolo 33 del medesimo decreto n. 303 del 1956.
5. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con
le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Allegato I
(art. 4, commi 2 e 3)

A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.

1. Valutazione dell'esposizione.

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore
dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento
di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei
quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle
accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi
ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente ai capitoli 4 e 5 e
all'allegato A della norma ISO 5349-1 (2001).
La valutazione del livello di esposizione puo' essere effettuata
sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al
livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite
dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di
lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di
riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati
dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione
professionale alle vibrazioni.

2. Misurazione.

Qualora si proceda alla misurazione:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche'
sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni
meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati
devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle
vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle
caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla
norma ISO 5349-2 (2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe
le mani, la misurazione e' eseguita su ogni mano. L'esposizione e'
determinata facendo riferimento al piu' alto dei due valori; deve
essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.

3. Interferenze.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il
corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4. Rischi indiretti.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono
sulla stabilita' delle strutture o sulla buona tenuta delle
giunzioni.

5. Attrezzature di protezione individuale.

Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni
trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di
misure di cui all'articolo 5, comma 2.

B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.

1. Valutazione dell'esposizione.

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa
sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come
l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il piu'
alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in
frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy, 1awz,
per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6
e 7, all'allegato A e all'allegato B della norma ISO 2631-1 (1997).
La valutazione del livello di esposizione puo' essere effettuata
sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al
livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite
dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di
lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di
riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati
dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione
professionale alle vibrazioni.
Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in
considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.

2. Misurazione.

Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono
includere la campionatura, purche' sia rappresentativa
dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche
considerate. I metodi utilizzati devono essere adeguati alle
particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare,
ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di
misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si
considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.

3. Interferenze.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il
corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4. Rischi indiretti.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono
sulla stabilita' delle strutture o sulla buona tenuta delle
giunzioni.

5. Prolungamento dell'esposizione.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera g), si applicano
in particolare nei casi in cui, data la natura dell'attivita' svolta,
un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a
disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore,
l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve
essere ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni
di utilizzazione di tali locali.

 Studio NET - Info Appalti Tutto il materiale in questo sito è © 2005 Studio NET