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   Normativa Appalti Lavori  
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 2005, n.189
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge del 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, recante delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190

1. Nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono inseriti i
seguenti articoli:
«Art. 2-bis (Progettazione). - 1. Ai progetti delle infrastrutture
si applicano le norme di cui all'allegato tecnico. Le predette norme
sono vincolanti per le Amministrazioni dello Stato, per gli enti
pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel
programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, per le quali l'interesse regionale e' concorrente con
il preminente interesse dello Stato, le regioni, province autonome,
province, citta' metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro
concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore
di diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto
dei principi della citata legge n. 443 del 2001 e della normativa
comunitaria.
2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle
attivita' di progettazione e degli altri servizi pertinenti le
infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di
applicazione delle normative comunitarie in materia, e' regolato dal
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e successive modificazioni,
e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modificazioni, ove le opere rientrino nel suo ambito di applicazione.
Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicita' dei bandi di
gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni
interessate, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e imparzialita' imposti
dall'osservanza del Trattato U.E.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti
aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le
societa' collegate alle stesse ai sensi della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, non
possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla
realizzazione dei lavori da esse progettati, ne' essere affidatarie
di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte
degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle
infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei
progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori
medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto
divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla
progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel
contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato
da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei
cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base
della gara, nonche' della conseguente stima degli oneri medesimi. Il
soggetto aggiudicatore puo' affidare al contraente generale, con
previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del
responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato,
la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione
appaltante.
5. In relazione alle attivita' di progettazione ed approvazione
delle infrastrutture, non si applicano l'articolo 17 della legge
quadro ed i seguenti articoli del regolamento:
a) articolo 9 - Pubblicita' degli atti della conferenza di
servizi;
b) titolo III, capo II - La progettazione;
c) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo
inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V -
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore
in euro di 200.000 DSP.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel
Programma triennale del soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo
13 del regolamento.
7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla
revisione delle tariffe professionali per le attivita' di
progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al
comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le
attivita' di progettazione delle infrastrutture, redatte in
conformita' al presente articolo e relativo allegato tecnico, i
soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota
prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto del
Ministro della giustizia in data 4 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste
dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono
ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote
previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che
l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.
Art. 4-bis (Norme generali sulla procedura di approvazione dei
progetti). - 1. Le procedure di istruttoria ed approvazione dei
progetti sono completate nei tempi previsti dal presente decreto
salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto
aggiudicatore; anche nell'ipotesi di piu' sospensioni, il termine
complessivo di sospensione non puo' superare i novanta giorni,
trascorsi i quali le procedure di istruttoria ed approvazione
riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le
Amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e
modi previsti dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta
successiva integrazione. Ove cio' non sia possibile per l'assenza
degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico al
presente decreto, le Amministrazioni competenti concludono
l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di
rinvio del progetto a nuova istruttoria e la indicazione delle
condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta
del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario,
dispone la chiusura della procedura ed il rinvio del progetto al
soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 20
in merito alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione
speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e' istruito ed
approvato a norma dell'articolo 3 ai fini della intesa sulla
localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di
impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere,
comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera
ai sensi dell'articolo 4.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri
soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali
procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo
le proprie valutazioni ed osservazioni al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 4; resta
fermo l'articolo 19, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di
competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi
degli articoli 3, 4 e 16, in applicazione delle specifiche normative
regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente
decreto legislativo e salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1.
Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed
edilizi e' reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i
comuni interessati, ai sensi dell'articolo 3. Il parere istruttorio
sul progetto definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con
le modalita' dell'articolo 4, e seguenti; le province partecipano al
procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di
localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale
sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla
redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso
il progetto definitivo e' istruito ed approvato, anche ai predetti
fini, con le modalita' e nei tempi previsti dall'articolo 4. I
Presidenti delle regioni e province autonome interessate si
pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.
Il progetto definitivo e' integrato dagli elementi previsti per il
progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta
l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale
dichiarazione di pubblica utilita'.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera possono essere
disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 3, comma 5,
mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una
prescrizione descrittiva di carattere normativo.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera
in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della
competente Commissione VIA o della regione competente in materia di
VIA, ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il
Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la
variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o
del Presidente della regione competente, dispone l'aggiornamento
dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura
di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per
le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera
opera. La procedura di VIA e' compiuta in sede di approvazione del
progetto definitivo, salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di
chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto
preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi
dell'articolo 20, comma 4. Resta fermo il disposto di cui
all'articolo 20, comma 5.
8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di provvedere alla trasmissione del
progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso,
muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile.
Le Amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori
delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono
di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono
richiedere l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi di
istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea
ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome
interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del
presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
10. Sul Progetto di Monitoraggio ambientale, costituente parte
eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le
regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province
interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4.
Art. 4-ter (Conferenza di servizi ed approvazione del progetto
definitivo). - 1. La Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 e'
convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, o suo delegato, ovvero dal Capo della struttura tecnica di
missione. La segreteria della Conferenza e' demandata alla struttura
tecnica di missione di cui all'articolo 2, di seguito denominata:
«struttura tecnica».
2. L'avviso di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta
elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione,
ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al
procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie
vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla
struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di
ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonche'
una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante
l'indicazione delle normative di riferimento ed il rapporto tra le
autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse
interessate; la stessa relazione indica i' soggetti da invitare alla
Conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o
previste. Ove necessario, nell'ambito della Conferenza possono
tenersi piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti
diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole
attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di
lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla
Conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di
prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora
gia' approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto
definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di
Conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto
depositato entro il predetto termine presso la segreteria della
Conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in
esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della Conferenza e' resa nota ai terzi con
avviso pubblicato, a seguito della convocazione della Conferenza, sul
sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le
procedure e le modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di
permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto
il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla
Conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del
procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della convocazione della Conferenza sui sopraccitati
siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata
la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione,
il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo
all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data
dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di
reti ed opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle
infrastrutture non intervengono alla Conferenza. I concessionari ed i
contraenti generali possono partecipare alla Conferenza con funzione
di supporto alle attivita' istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno
dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i
soggetti invitati alla Conferenza competenti al rilascio di permessi
ed autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame
le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento
conclusivo della Conferenza, sottoscritto dal presidente e
dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca
tutte le proposte pervenute ed i soggetti invitati che non hanno
presentato tempestiva proposta. Per la eventuale procedura di VIA
restano fermi i diversi termini di cui al capo II.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE
a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio
del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte
di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a
nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di
prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le
caratteristiche tecniche e funzionali ed i limiti di spesa
individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura della Conferenza, la mancata
partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non
invitato, allo stesso e' immediatamente rimesso il progetto
definitivo con facolta' di comunicare al Ministero la propria
eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta
giorni; la proposta e' comunicata al CIPE per la eventuale
integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di
particolare gravita', il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori
possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori,
nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
Art. 4-quater (Varianti). - 1. Il soggetto aggiudicatore verifica
che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto
delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del
progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le
verifiche di cui all'articolo 20.
2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche ed
integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in
conseguenza della verifica di cui al comma 1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal
CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo,
ne' comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a
carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le
varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con
il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5
dell'articolo 3. Per le opere il cui finanziamento e' stato assegnato
su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di
nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono
rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari
contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di
approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa
individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini
urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 14, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni, e dal decreto del Ministro per i lavori pubblici in
data 1° aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13
aprile 1968.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero ed il Presidente
della regione interessata delle varianti che intende approvare
direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o
ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni
e le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio
di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facolta' di
rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di
maggiore gravita', puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La
medesima informativa e' resa altresi' al Sindaco del Comune su cui
ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate
dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 e' compiuta con le
modalita' di cui all'articolo 4, anche nel caso in cui sia necessaria
una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato
dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si
procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino
modificazioni del piano di esproprio, il progetto e' nuovamente
approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'
dall'autorita' espropriante ai sensi del citato testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai
sensi dell'articolo 4.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal
CIPE a norma del presente decreto, i soggetti aggiudicatori possono
avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste
dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente
articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere
approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle
procedure con conferenza di servizi, secondo le modalita'
dell'articolo 4 e seguenti.
Art. 5-bis (Risoluzione delle interferenze). - 1. Gli enti gestori
delle reti ed opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo
interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di
cooperare alla realizzazione della stessa con le modalita' previste
dall'articolo 5, come precisato dal presente articolo. Le attivita'
di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi
compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione
delle infrastrutture, come risultanti dal presente decreto
legislativo e dal programma a corredo del progetto preliminare
definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione
che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori
comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni
subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o
definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere
sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle
infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le
procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto preliminare delle
infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza
delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti,
nonche' degli spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere
interferite, cui provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le
attivita' di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
3. In fase di redazione ed approvazione del progetto definitivo
delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per
oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto
aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere
interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il
soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede
quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruita' del programma di
risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto
definitivo, con la indicazione di eventuali ulteriori interferenze
non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le
attivita' di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente
gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte
le interferenze di propria competenza.
5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a
spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle
prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento
delle attivita' di collaborazione in fase progettuale, salvo il
diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente
affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le
attivita' di competenza anche in mancanza di specifico accordo
convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che
quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il
diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme
poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte
salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto
aggiudicatore ed ente gestore.
6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche
alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel
caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione
alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le
varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere
approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 4 e seguenti.
Art. 5-ter (La societa' pubblica di progetto). - 1. Ove la proposta
del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini
della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi,
l'attivita' coordinata di piu' soggetti pubblici, si procede
attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti
pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una
societa' pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche
consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri
soggetti pubblici interessati. Alla societa' pubblica di progetto
sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione
dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonche' alla
espropriazione delle aree interessate, ed alla utilizzazione delle
stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte
dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e' autorita'
espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
La Societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome
proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei
finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al
fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Alla Societa' pubblica di progetto possono partecipare le Camere
di commercio, industria e artigianato e le Fondazioni bancarie.
3. La Societa' pubblica di progetto e' istituita al solo scopo di
realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al
finanziamento ed e' organismo di diritto pubblico ai sensi della
legge quadro e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto
legislativo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di una
infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al
finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto
aggiudicatore ovvero alla Societa' pubblica di progetto di beni
immobili di proprieta' o allo scopo espropriati con risorse
finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici
possono contribuire per l'intera durata del piano
economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla Societa'
pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi
di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione ed ICI, indotti
dalla infrastruttura;
b) da parte della Camera di commercio, industria e artigianato,
una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso,
verso il quale le Fondazioni bancarie possono destinare il reddito,
nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di una
infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione
di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a contribuire alla
spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le norme di cui
all'allegato tecnico al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
introdotte dal comma 1, primo capoverso, si applicano ai progetti
delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso
di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti
direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto. Per i progetti in
corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare
il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione
del relativo corrispettivo.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con la
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge
21 dicembre 2001, n. 443 recante: «Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai
sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del
disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto
per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista,
della VIA; definizione delle procedure necessarie per la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la
cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione
delle interferenze con servizi pubblici e privati, con
previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di
mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate, del
compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero
offerta dalle regioni o province autonome interessate, con
oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica
nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la
natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una societa' di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere
titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della
legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri
strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime
di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto
della redditivita' potenziale della stessa, della
possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in
corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
economico dell'opera, anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche'
della possibilita' di fissare la durata della concessione
anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonche' quello delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
tre anni successivi alla loro emanazione possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi, nel rispetto della medesima procedura e
secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
integra e modifica il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in
conformita' alle previsioni della presente legge e dei
decreti legislativi di cui al comma 2.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca:
«Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n.
199, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443 recante: «Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario e' il
seguente:
«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse
gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le
province autonome e non ricomprese nel programma. In sede
di prima applicazione della presente legge il programma e'
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli
accordi di programma quadro nei comparti idrici ed
ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e
ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni
delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e
successive modificazioni reca: «Attuazione della direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n.
104.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e
successive modificazioni reca: «Attuazione delle direttive
90/531/CEE relative alle procedure di appalti nei settori
esclusi» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
6 maggio 1995, n. 104.
- La direttiva 93/37 del Consiglio del 14 giugno 1993
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto
1993, n. L 199, entrata in vigore il 5 luglio 1993.
- L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, detta
legge quadro in materia di lavori pubblici, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). - 1. Le
prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attivita' del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti di cui al
comma 6, lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto
compatibili.
g-bis) da consorzi stabili di societa' di
professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge;
ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
12.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano
svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura
dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
appaltanti, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o
in caso di necessita' di predisporre progetti integrali,
cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono
essere accettati e certificati dal responsabile del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g).
5. Il regolamento dei lavori per l'attivita' del Genio
militare di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti
abilitati alla firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma
associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attivita'
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al
comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore
del regolamento, le societa' di cui al predetto comma 6,
lettera b), devono disporre di uno o piu' direttori
tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di
architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente
alla attivita' prevalente svolta dalla societa', iscritti
al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della societa', di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della
progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli
elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di
importo pari o superiore alla soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi
previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il
cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la
soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni
appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura
del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata
pubblicita' agli stessi e siano contemperati i principi
generali della trasparenza e del buon andamento con
l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le
modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato
sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per
il tramite del responsabile del procedimento, possono
procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), e g), nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento
dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina,
con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle
attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui
al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali
interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge
4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia
del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
96 del 26 aprile 2001.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in
materia di pubblicita' previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso in cui il valore delle attivita' di
progettazione e direzione lavori superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori
al progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
14-bis. I corrispettivi delle attivita' di
progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando
le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina,
con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali
la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi
livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le
tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle
diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi
oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di
cui all'art. 7, comma 5, nonche' le attivita' del
responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in
materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe
professionali in vigore. Per la progettazione preliminare
si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e
per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva
si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo;
per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote
fissate per il preventivo particolareggiato, per i
particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di
cui al comma 14-bis nonche' ai sensi del comma 14-ter del
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976,
n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al
presente articolo l'affidatario non puo' avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attivita' relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta
comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva
sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte
del nuovo progettista, dell'attivita' progettuale
precedentemente svolta. L'affidamento puo' ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che
l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonche' le connesse attivita'
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro
interesse direttamente a societa' di ingegneria di cui al
comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,
purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari
media realizzata dalle predette societa' nell'Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le
situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'art.
2359 del codice civile.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante:
«Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, n.
98, supplemento ordinario n. 66, e' il seguente:
«Art. 13 (Programma triennale). - 1. In conformita'
allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei
lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all'art.
11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando
quello precedentemente approvato, un programma dei lavori
pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale
programma e' deliberato dalle amministrazioni
aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al
bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed e' ad
essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare
nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione
alle specifiche categorie degli interventi, le loro
finalita', i risultati attesi, le priorita', le
localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale,
paesistico ed urbanistico territoriale, le relazioni con
piani di assetto territoriale o di settore, il grado di
soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la
stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorita' del
programma privilegiano valutazioni di pubblica utilita'
rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono
redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di
aggiornamento e' fatta anche in ordine alle esigenze
prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli
interventi. Le amministrazioni dello Stato procedono
all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta
giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte
del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 e'
redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da
avviare nell'anno successivo.
- Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante:
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita' (testo
A). Testo unico espropri, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, supplemento ordinario
n. 211, e' il seguente:
«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero del presidente della regione,
rispettivamente per le opere di competenza statale o
regionale, sono indicati gli uffici competenti
all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e'
disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle
diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso
decreto puo' prevedersi che i medesimi o altri uffici
possano dare indicazioni operative alle autorita'
esproprianti per la corretta applicazione del presente
testo unico.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004, supplemento ordinario n. 28.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca:
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994.

 

Art. 2.
Modificazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190

1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata e' il
finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad
un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa
limitata nei confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci della societa' di
progetto.»;
b) all'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: «composta
da» sono inserite le seguenti: «dipendenti nei limiti dell'organico
approvato e»;
c) all'articolo 2, comma 5, sono aggiunte le seguenti frasi: «Al
fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la
realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o province autonome
interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la
nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle
opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto
promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e nel caso
di particolare complessita' delle stesse, il commissario
straordinario puo' essere affiancato da un sub-commissario, nominato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con
oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti.»;
d) all'articolo 2, comma 8, e' aggiunta la seguente frase: «Nei
limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui
al comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e possono
avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.»;
e) all'articolo 3, comma 3, nel primo periodo, dopo le parole:
«territoriale e sociale» sono inserite le seguenti: «comunque non
superiori al 5 per cento dell'intero costo dell'opera»; dopo le
parole: «necessarie alla realizzazione», sono inserite le seguenti:
«; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione
di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di
VIA»; le parole: «e, una volta emessi i regolamenti di cui
all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente
previsti» sono soppresse; in fine, sono aggiunte le seguenti: «ovvero
altra comunicazione diversa da quella effettuata per la eventuale
procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia
prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare e' comunque
depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai
fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da'
avviso sul sito internet della regione e del soggetto
aggiudicatore.»;
f) all'articolo 3, comma 7, nel primo periodo, dopo le parole:
«vigenti ed adottati» sono inserite le seguenti: «gli immobili su cui
e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche
in mancanza di espressa menzione»; dopo le parole: «fasce di
rispetto» sono inserite le seguenti: «e non possono rilasciare, in
assenza dell'attestazione di compatibilita' tecnica da parte del
soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, ne' altri titoli
abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione
del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto
preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed e' comunicata
agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore»;
g) all'articolo 5, comma 4, le parole: «I gestori di servizi
pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli enti gestori di reti o opere
destinate al pubblico servizio»;
h) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 12, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non puo
superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a
base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori.»;
2) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse quelle
costituite dai concessionari a norma dell'articolo 37-quinquies della
legge quadro, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili
alle banche e ad altri intermediari finanziari con le modalita' di
cui all'articolo 115 del regolamento; la cessione puo' avere ad
oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
12-ter. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore
ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione
e' effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con
rivalsa limitata.
12-quater. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la
emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del
prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli
crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti
senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di
pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile nessuna
eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute,
derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa
la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
12-quinquies. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-quater, in
tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.
12-sexies. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti
definitivi ai sensi del comma 12-quater:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle riduzioni
progressive di cui all'articolo 30 della legge quadro; ove la
garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia espressamente
prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del
credito non opera se la garanzia non e' ripristinata e la previsione
di riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi
attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 37-octies della legge quadro;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di sostituire la
garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita;
in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e
b).»;
3) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' ed i tempi, nella fase di sviluppo ed
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni
propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di
cui all'articolo 3, comma 8, ed i lavori di cantierizzazione, ove
autorizzati;
b) le modalita' ed i tempi per il pagamento dei ratei di
corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni
compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le
attivita' progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
13-ter. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al
perseguimento delle finalita' di prevenzione e repressione della
criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli
articoli 9, comma 3, lettera e), e 15, comma 5, il soggetto
aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo
dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente
generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara.
Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto
aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa
nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei costi.
Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le
variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione,
eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase
dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per
iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga
articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei
costi, non sottoposti a ribasso d'asta ed inseriti nelle somme a
disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma
si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento
mediante concessione.»;
i) all'articolo 16, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7
dell'articolo 20.»;
l) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui
all'articolo 17, comma 1, e' eseguita al fine di individuare,
descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso
particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui
seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio
culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non
previsto dal presente decreto e dall'allegato tecnico trovano
applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 379.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di
impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale e' redatto
secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato
tecnico al presente decreto. In ogni caso esso deve almeno
comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative
alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle
misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare
rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e
valutare principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente;
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame
dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta
sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi ed
informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle
risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di
sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto
aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione
utilizzati per la valutazione dell'impattoambientale e delle misure
previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti
negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un
riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le
eventuali difficolta' riscontrate. Lo SIA di un lotto di
infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano
informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione
degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto
presentato.»;
2) al comma 4, le parole: «articolo 9» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 6»;
m) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Commissione:
a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del
progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali
difformita' tra questo e il progetto preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale
presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto
definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita'
ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle
prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.»;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L'aggiornamento del SIA puo' riguardare la sola parte di opera
interessata alla variazione. In caso di mancato adempimento dei
contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di
compatibilita' ambientale, il citato Ministro, previa diffida a
regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di
Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo
dell'istruttoria.»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
presente comma si applica anche al caso di variazioni progettuali
intervenute nella fase di progettazione esecutiva.»;
4) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima
dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio la relativa data ed e' trasmesso allo
stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti
previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico al
presente decreto, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20,
comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse
eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle
attivita' di verifica di cui all'articolo 4-quater e agli articoli 20
e seguenti del relativo allegato tecnico. La Commissione, su
richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, puo' fornire le proprie
indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di
compatibilita' ambientale.
6-ter. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su
progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire
prescrizioni con il provvedimento di compatibilita' ambientale.»;
n) al comma 3 dell'articolo 20-nonies, le parole: «sesto mese»
sono sostituite dalle seguenti: «ottavo mese».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di
cui al comma 1, lettera e), relativa al limite del 5 per cento
introdotto dall'articolo 3, comma 3, si applica ai progetti la cui
istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter
dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
introdotte dal comma 1, lettera f), si applicano alle procedure di
gara ed ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto; le disposizioni dei commi 12-quater,
12-quinquies e 12-sexies della medesima disposizione, si applicano ai
lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, ma e' facolta' del soggetto aggiudicatore prevedere la
applicazione delle disposizioni medesime ai lavori gia' banditi
ovvero, per quelli gia' aggiudicati, convenire con il contraente
generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato
dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 1 (Oggetto - Definizioni). - 1. Il presente
decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione
dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale, nonche'
l'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 13 dei
progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle
infrastrutture strategiche private di preminente interesse
nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al
comma 1 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nell'ambito del programma predetto sono, altresi',
individuate, con intese generali quadro tra il Governo e
ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le
quali l'interesse regionale e' concorrente con il
preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o
province autonome partecipano, con le modalita' indicate
nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione,
affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle
normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo
scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province
autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto
speciale e relative norme di attuazione.
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed
insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo
Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai
presidenti delle regioni e province autonome interessate,
secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e dei successivi articoli del presente decreto legislativo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture
di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del
presente decreto legislativo.
4. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
nazionali ed i loro concessionari applicano, per le proprie
attivita' contrattuali ed organizzative, relative alla
realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le
norme del presente decreto legislativo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le citta'
metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed
i loro concessionari applicano, per le proprie attivita'
contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai
commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente
decreto legislativo fino alla entrata in vigore di una
diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei
principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per tutte le
materie oggetto di legislazione concorrente. Sono fatte
salve le competenze dei comuni, delle citta' metropolitane,
delle province e delle regioni in materia di progettazione,
approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al
comma 1.
6. Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443, dal presente decreto legislativo e dai
regolamenti di cui all'art. 15, alle opere di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 5,
le leggi regionali regolanti la materia.
7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo:
a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) programma e' il programma delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui all'art. 1 della legge delega;
c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le
infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel
programma;
e) opere per le quali l'interesse regionale concorre
con il preminente interesse nazionale sono le
infrastrutture, individuate nel programma di cui al
comma 1, non aventi carattere interregionale o
internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese
generali quadro di cui al comma 1, una particolare
partecipazione delle regioni o province autonome alle
procedure attuative. Hanno carattere interregionale o
internazionale le opere da realizzare sul territorio di
piu' regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad
una rete interregionale o internazionale;
f) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative
dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo
scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria
annualmente destina alle attivita' di progettazione,
istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite
nel programma;
g) soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, lettera b), della
direttiva 93/37/CEE, nonche' i soggetti aggiudicatori di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture.
Sono altresi' soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui
alla presente legge, i diversi soggetti pubblici o privati
assegnatari dei fondi;
h) CIPE e' il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, integrato con i presidenti delle
regioni e province autonome di volta in volta interessate
dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
l) regolamento e' il decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
m) concessione e' il contratto di cui all'art. 19,
comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n.
109, con il quale viene affidata la progettazione e
realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del
diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto
accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono
soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto
legislativo; gli appalti del concessionario sono regolati
dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive norme del
presente decreto;
n) affidamento a contraente generale e' il contratto
di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), della legge
21 dicembre 2001, n. 443, con il quale viene affidata la
progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una
infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal
soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono
soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto
legislativo. Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata e' il finanziamento, superiore a 5 milioni di
euro, che viene concesso ad un contraente generale o
concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei
confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci della
societa' di progetto.».
«Art. 2 (Attivita' del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti). - 1. Il Ministero promuove le attivita'
tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della
sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la
collaborazione delle regioni o province autonome
interessate con oneri a proprio carico, le attivita' di
supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE,
sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da
sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono
provvedere alle attivita' di progettazione delle
infrastrutture statali eventualmente anche mediante
l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge
delega. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero
impronta la propria attivita' al principio di leale
collaborazione con le regioni e le province autonome e con
gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati
dal presente decreto legislativo, la previa intesa delle
regioni o province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri
Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando
la proposta di programma da approvare con le modalita'
previste dalla legge delega; promuove e propone intese
quadro tra Governo e singole regioni o province autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche
attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente decreto legislativo e,
sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta
l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per la
approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello
Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove
richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto
preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le
attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive.
3. Per le attivita' di cui al presente decreto il
Ministero, ove non vi siano specifiche professionalita'
interne, puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di
missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti
a carico dei fondi con le modalita' stabilite con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa'
specializzate nella progettazione e gestione di lavori
pubblici e privati.
4. Per le attivita' di cui al presente decreto il
Ministero, inoltre, puo':
a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione
che le regioni o province autonome interessate vorranno
offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi
dell'art. 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, della Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa
controllata per le attivita' di supporto
tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti
aggiudicatori;
c) richiedere al Ministero dell'economia e delle
finanze la collaborazione dell'Unita' tecnica finanza di
progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'art.
57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al fine di agevolare la realizzazione delle
infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti, nonche' i presidenti delle regioni o province
autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio
dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali
seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune
azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti
intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per
le opere non aventi carattere interregionale o
internazionale, la proposta di nomina del commissario
straordinario e' formulata d'intesa con il presidente della
regione o provincia autonoma, o sindaco della citta'
metropolitana interessata.
Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i
presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina
di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle
suddette attivita', e nel caso di particolare complessita'
delle stesse, il commissario straordinario puo' essere
affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province
autonome proponenti.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4
e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti
nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono
destinate allo scopo con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i Ministri competenti nonche', per le
infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori
regionali, i presidenti delle regioni o province autonome
interessate, abilita eventualmente i commissari
straordinari ad adottare, con le modalita' ed i poteri di
cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i
provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente
del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano secondo
le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del
Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di
missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei
costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle
strutture di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
della collaborazione dei soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di nomina del commissario straordinario individua il
compenso ed i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di
cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' istituito, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il
bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di
assicurare ai commissari straordinari che ne facciano
richiesta, l'assistenza ed il supporto coordinato da parte
delle amministrazioni statali e regionali interessate.».
«Art. 3 (Progetto preliminare - Procedura di VIA e
localizzazione). - 1. I soggetti aggiudicatori trasmettono
al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla
approvazione del programma, il progetto preliminare delle
infrastrutture di competenza; per le opere gia' previste
nel primo programma, il termine decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ove sia
necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine
e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti
per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente
non gia' disponibili, sono assegnate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto
aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata
alle attivita' progettuali, nei limiti delle risorse
disponibili, anche a rimborso di somme gia' anticipate
dalle regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare,
per la redazione del progetto preliminare, la proposta di
un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero,
ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8,
comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre
a quanto gia' previsto ai sensi dell'art. 16 della legge
quadro, dovra' evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia,
dovra' inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed
i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi
compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure
compensative dell'impatto territoriale e sociale, comunque
non superiore al 5 per cento dell'intero costo dell'opera e
dovra' includere le infrastrutture ed opere connesse,
necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta
sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai
sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti,
l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale,
il progetto preliminare e' corredato anche da studio di
impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure
previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai
fini della approvazione del progetto preliminare non e'
richiesta la comunicazione agli interessati alle attivita'
espropriative, di cui all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ovvero
altra comunicazione diversa da quella effettuata per la
eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo;
ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto
preliminare e' comunque depositato presso il competente
ufficio della regione interessata, ai fini della
consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da'
avviso sul sito internet della regione e del soggetto
aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero
delle attivita' produttive ed al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' alle regioni o province
autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e'
altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze ai
fini di cui al successivo art. 5. Le amministrazioni
interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero
entro novanta giorni dalla ricezione del progetto
preliminare; le valutazioni delle amministrazioni
competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto
delle previsioni del capo II del presente decreto
legislativo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero,
acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o di altra commissione
consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE,
che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia
pervenuto nel termine prescritto una o piu' delle
valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a
rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta
giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la
propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a
conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito
secondo le previsioni del presente articolo, e' approvato
dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai
fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti
delle regioni e province autonome interessate, che si
pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si
realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini
di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni
interessati non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o
province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale
o internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto
alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, alla cui attivita' istruttoria partecipano i
rappresentanti della regione o provincia autonoma
interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura del
Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che,
nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi
del dissenso e la eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto
del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le
proprie motivate definitive determinazioni entro i
successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga
il dissenso della regione o provincia autonoma, alla
approvazione del progetto preliminare si provvede entro
sessanta giorni con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di
altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive o altro Ministro competente per
materia, sentita la Commissione parlamentare per le
questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture ed insediamenti
produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province
autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei
mesi ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa
tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto
del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o
provincia autonoma interessata, la sospensione della
infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di
nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma,
ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso
sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere
interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi
delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita'
ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua
localizzazione, comportando l'automatica variazione degli
strumenti urbanistici vigenti ed adottati gli immobili su
cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di
espressa menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e
delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono
rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita'
tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di
costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del
corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai
fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto
preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della regione (o nella Gazzetta
Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati a
cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si
applica l'art. 8, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di
ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici,
bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla
autorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato
alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle societa'
incaricate della predetta attivita' anche prima della
redazione del progetto preliminare. Le ricerche
archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle
competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche ed il rispetto della
medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio
delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle
infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli
esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi
inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione
dei siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente
della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli
effetti dell'art. 4, comma 5. In caso di mancata intesa nei
trenta giorni dalla richiesta la autorizzazione e' rimessa
al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con
le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati
dell'attivita' esplorativa, significativi a livello
ambientale, sono altresi' comunicati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della
procedura di valutazione di impatto ambientale.».
- Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita' (testo A).
Testo unico espropri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 189 del 16 agosto 2001, supplemento ordinario n. 211, e'
il seguente:
«Art. 10. - 1. Se la realizzazione di un'opera pubblica
o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano
urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio
puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su
richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa
dell'amministrazione competente all'approvazione del
progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di
programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione vigente
comporti la variante al piano urbanistico.
2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto, dandosene
espressamente atto, con il ricorso alla variante
semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su
richiesta dell'interessato, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'art. 19, commi 2 e seguenti.
3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in
conformita' alla normativa vigente, uno dei provvedimenti
di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore
del presente testo unico, il vincolo si intende apposto,
anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 del citato
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificati
dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 5 (Interferenze). - 1. Ad integrazione e parziale
deroga delle previsioni di cui all'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001. n. 327, alla
programmazione e gestione della risoluzione delle
interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si
provvede secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare e' rimesso, a cura del
soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle
interferenze gia' note o prevedibili. Gli enti gestori
hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto
aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate
con il sedime della infrastruttura o insediamento
produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore
per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le
interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto
aggiudicatore, alle attivita' progettuali di propria
competenza.
3. Il progetto definitivo e' corredato dalla
indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto
aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori
nel termine di novanta giorni di cui all'art. 4, comma 3,
nonche' dal programma degli spostamenti ed attraversamenti
e di quant'altro necessario alla risoluzione delle
interferenze.
4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al
pubblico esercizio devono rispettare il programma di
risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato
dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche
indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni
regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreche' il
soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione
in via anticipata le risorse occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al
comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del
comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i
danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente
impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto
aggiudicatore ha inoltre facolta' di attivare le procedure
di cui all'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al
prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci
giorni, del gestore inadempiente al programma di
risoluzione delle interferenze.».
«Art. 9 (Affidamento a contraente generale). - 1. Con
il contratto di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), il
soggetto aggiudicatore, in deroga all'art. 19 della legge
quadro, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza
e qualificazione nella costruzione di opere nonche' di
adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e
finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel
progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal
soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un
corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione
dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle
attivita' tecnico-amministrative occorrenti al soggetto
aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
base di gara;
b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega
di cui all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un
concessionario, puo' essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed
alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte,
dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, alla individuazione delle modalita'
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili
a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie alla approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli
organi competenti in materia di sicurezza nonche' di
prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei
lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le
fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le
realizzano.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente decreto. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e
contraente generale sono regolati, per quanto non previsto
dalla legge delega, dal presente decreto e
dall'integrazione del regolamento di cui all'art. 15, dalle
norme della direttiva 93/37/CEE o del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, dagli atti di gara e dalle norme del
codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente
generale non si applicano gli articoli 24 e 25 della legge
quadro; esse sono regolate dalla direttiva 93/37/CEE o dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dalle
disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a
carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o
sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo'
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o
ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione
unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente
ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della
societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto
privato, cui non sono applicabili le norme della legge
quadro e del relativo regolamento, salvo per quanto
previsto dalla legge delega, dal presente decreto e dalla
integrazione del regolamento di cui all'art. 15. Al
contraente generale che sia esso stesso soggetto
aggiudicatore in forza delle normative comunitarie si
applicano le disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE,
ovvero al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori
affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
del contraente generale devono a loro volta possedere i
requisiti di qualificazione prescritti dal predetto decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e
possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni
previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'art. 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica ai predetti
subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al
contraente generale di individuare ed indicare, in sede di
offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore
al trenta per cento degli eventuali lavori che il
contraente generale prevede di eseguire mediante
affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
regolare adempimento degli obblighi contrattuali del
contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti
la inadempienza del contraente generale, il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione sui
successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diverse
sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
contraente generale, ove composto da piu' soggetti,
costituisce una societa' di progetto in forma di societa',
anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'art. 37-quinquies della legge
quadro e dalle successive disposizioni del presente
articolo. Alla societa' possono partecipare, oltre ai
soggetti componenti il contraente generale, istituzioni
finanziarie, assicurative e tecnico operative
preventivamente indicate in sede di gara. La societa' cosi'
costituita subentra nel rapporto al contraente generale
senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e
senza che il subentro costituisca cessione di contratto;
salvo diversa previsione del contratto, i soggetti
componenti il contraente generale restano solidalmente
responsabili con la societa' di progetto nei confronti del
soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del
contratto. In alternativa, la societa' di progetto puo'
fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie ed
assicurative per la restituzione delle somme percepite in
corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie
cessano alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il capitale minimo della societa' di progetto
e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la
eventuale cessione delle quote della societa' di progetto,
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa' ed a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale,
sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari ed altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore
non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'art. 26,
comma 5, della legge quadro.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera
che deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie ed i tempi ed i modi di
pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il
31 dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per
cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il
contraente generale o la societa' di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2410 del
codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il
pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante da
stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente. Le
modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo
periodo del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie
prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono
inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
12-bis. I crediti delle societa' di progetto, ivi
incluse quelle costituite dai concessionari a norma
dell'art. 37-quinquies della legge quadro, nei confronti
del soggetto aggiudicatore sono cedibili alle banche e ad
altri intermediari finanziari con le modalita' di cui
all'art. 115 del regolamento; la cessione puo' avere ad
oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
12-ter. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione e' effettuata a
fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata.
12-quater. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo
delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente
generale con la emissione di un certificato di pagamento
esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le
previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al
presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza
rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del
certificato di pagamento costituisce definitivo
riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al
cessionario non e' applicabile nessuna eccezione di
pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute,
derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente,
ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti
dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi
diverso credito nei confronti del contraente generale
cedente.
12-quinquies. Il bando di gara indica la data ultima di
pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del
comma 12-quater, in tutti i casi di mancato o ritardato
completamento dell'opera.
12-sexies. Per gli affidamenti per i quali non sia
prestata la garanzia globale di cui ai comma 13 e vi siano
crediti riconosciuti definitivi ai sensi del
comma 12-quater:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta
alle riduzioni progressive di cui all'art. 30 della legge
quadro; ove la garanzia si sia gia' ridotta ovvero la
riduzione sia espressamente prevista nella garanzia
prestata, il riconoscimento definitivo dei credito non
opera se la garanzia non e' ripristinata e la previsione di
riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per
motivi attribuibili al contraente generale si applicano le
disposizioni previste dall'art. 37-octies della legge
quadro;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di
sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia
globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le
previsioni di cui alle lettere a) e b).
13. Il contraente generale presta, una volta istituita,
la garanzia globale di esecuzione di cui all'art. 30,
comma 7-bis della legge quadro, che deve comprendere la
possibilita' per il garante, in caso di fallimento o
inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel
rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di
contraente generale, scelto direttamente dal garante
stesso.
13-bis. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' ed i tempi, nella fase di sviluppo ed
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle
prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in
particolare le prestazioni di cui all'art. 3, comma 8, ed i
lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' ed i tempi per il pagamento dei ratei
di corrispettivo dovuti al contraente generale per le
prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le
prestazioni di cui alla lettera a).
13-ter. Al fine di garantire l'attuazione di idonee
misure volte al perseguimento delle finalita' di
prevenzione e repressione della criminalita' e dei
tentativi di inflitrazione mafiosa di cui agli articoli 9,
comma 3, lettera e), e 15, comma 5, il soggetto
aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota
forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata
all'importo complessivo dell'intervento, secondo
valutazioni preliminari che il contraente generale e'
tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara.
Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal
soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta
aliquota e' inclusa nelle somme a disposizione del quadro
economico, ed e' unita una relazione di massima che correda
il progetto, indicante l'articolazione delle suddette
misure, nonche' la stima dei costi. Tale stima e' riportata
nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni
tecniche per l'attuazione delle misure in questione,
eventualmente proposte dal contraente generale, in
qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di
maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il
progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del
promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione
delle misure in questione, con relativa indicazione dei
costi, non sottoposti a ribasso d'asta ed inseriti nelle
somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni
del presente comma si applicano, in quanto compatibili,
anche nei casi di affidamento mediante concessione.».
- L'art. 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n.
109, della legge quadro in materia di lavori pubblici,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n.
41, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 37-quinquies (Societa' di progetto). - 1. Il
bando di gara per l'affidamento di una concessione per la
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un
nuovo servizio di pubblica utilita' deve prevedere che
l'aggiudicatario ha la facolta', dopo l'aggiudicazione, di
costituire una societa' di progetto in forma di societa'
per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale
sociale della societa'. In caso di concorrente costituito
da piu' soggetti nell'offerta e' indicata la quota di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le
predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui
all'art. 37-quater. La societa' cosi' costituita diventa la
concessionaria subentrando nel rapporto di concessione
all'aggiudicatario senza necessita' di approvazione o
autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di
contratto. Il bando di gara puo', altresi', prevedere che
la costituzione della societa' sia un obbligo
dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio banche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei
lavori o dei servizi a soggetti terzi.
1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che
non costituisce cessione del contratto, la societa' di
progetto diventa la concessionaria a titolo originario e
sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con
l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un
prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della societa' restano solidalmente
responsabili con la societa' di progetto nei confronti
dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del
contributo percepito. In alternativa, la societa' di
progetto puo' fornire alla pubblica amministrazione
garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle
somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano
alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le
modalita' per la eventuale cessione delle quote della
societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa' ed a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche ed altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire
in qualsiasi momento.».
- L'art. 115 del Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario n. 66, e' il
seguente:
«Art. 115 (Cessione del corrispettivo d'appalto). - 1.
Ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge, le cessioni di
crediti vantati nei confronti delle amministrazioni
pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono
essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio
dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata all'amministrazione debitrice.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto
e' efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione
qualora questa non la rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici
giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula
del contratto o contestualmente, puo' preventivamente
riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti
o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, l'amministrazione ceduta puo' opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto di appalto.».
- Il testo degli articoli 30 e 37-octies della legge
11 febbraio 1994, n. 109, detta legge quadro in materia di
lavori pubblici, pubblicata nel1a Gazzetta Ufficiale
19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione
dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2
per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e'
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.».
«Art. 37-octies (Subentro). - 1. In tutti i casi di
risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti
finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione
designando, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta da parte del concedente
dell'intenzione di risolvere il rapporto, una societa' che
subentri nella concessione al posto del concessionario e
che verra' accettata dal concedente a condizione che:
a) la societa' designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe
causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del
presente comma ovvero in un termine piu' ampio che potra'
essere eventualmente concordato tra il concedente e i
finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono
fissati i criteri e le modalita' di attuazione delle
previsioni di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo degli articoli 16, 18, 20 e
20-nonies del citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 16 (Norme transitorie e derogatorie). - 1. Nel
caso in cui sia gia' stato redatto il progetto definitivo,
sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, o
sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu'
opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera,
puo' procedersi all'attestazione di compatibilita'
ambientale ed alla localizzazione dell'opera sulla base del
progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sia stato gia'
redatto il progetto esecutivo o sia stata gia' affidata la
realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente
generale il soggetto aggiudicatore puo' porre a base di
gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente
generale assume l'obbligo di verificare il progetto
esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando
quanto disposto dal comma 5 dell'art. 9.
2. Nel caso in cui il progetto delle infrastrutture sia
gia' oggetto, in tutto o in parte, di procedura
autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto
ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali,
i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione
della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle
procedure disciplinate dal presente decreto legislativo,
ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai
fini del compimento delle procedure di cui al presente
decreto legislativo, possono essere utilizzate quali atti
istruttori le risultanze delle procedure anche di
conferenza di servizi gia' compiute ovvero in corso. Si
osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'art.
20.
3. In sede di prima applicazione delle presenti norme i
soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla
concessione, l'affidamento a contraente generale per la
realizzazione dei progetti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre,
uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri
sistemi di collegamento europei; complessita'
dell'intervento tale da richiedere un'unica logica
realizzativa e gestionale, nonche' estrema complessita'
tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti
progetti e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle
semplificazioni procedurali di cui al presente decreto, i
progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate
sono realizzati con appalto integrato di progettazione
esecutiva ed esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con
appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il
progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in
concessione.
4. Le norme del presente decreto non derogano le
previsioni della legge 16 aprile 1973, n. 171, legge
29 novembre 1984, n. 798, e legge 5 febbraio 1992, n. 139,
e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle
procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.
5. Le procedure di approvazione, finanziamento e
affidamento previste dal presente decreto legislativo si
applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di
Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle
previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La
societa' Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le
previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158,
e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai
sensi del presente decreto legislativo.
6. Per la realizzazione delle infrastrutture di loro
competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i
commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione,
nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui
alla legge delega, possono stipulare, con riferimento alle
concessioni in corso e nel rispetto degli elementi
essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro
adeguamento alle previsioni della legge delega e del
presente decreto legislativo.
7. Per i procedimenti relativi agli insediamenti
produttivi e alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico di cui all'art. 13, in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' data facolta' al richiedente di optare per
l'applicazione della normativa stabilita nel decreto
stesso, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti
relativamente agli stessi procedimenti.».
«Art. 8 (Procedure). - 1. L'istruttoria sui progetti
relativi alle opere di cui all'art. 17, comma 1, e'
eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in
modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti
diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il
clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio
culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto
non previsto dal presente decreto e dall'allegato tecnico
trovano applicazione le norme del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 379.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo
studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto
ambientale e' redatto secondo le direttive comunitarie in
materia e le norme dell'allegato tecnico al presente
decreto. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una
descrizione del progetto con informazioni relative alla sua
ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle
misure previste per evitare, ridurre e possibilmente
compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per
individuare e valutare principali effetti che il progetto
puo' avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle
principali alternative prese in esame dal committente con
indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il
profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi ed
informazioni relative al progetto stesso, alla
utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di
inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo
smaltimento dei rifiuti, Il soggetto aggiudicatore deve
redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati
per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure
previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare
effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente,
nonche' consegnare un riassunto non tecnico delle
informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficolta'
riscontrate. Lo SIA di un lotto di infrastruttura deve
contenere elementi di massima che diano informazioni
sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione
degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto
presentato.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto
ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'art. 17,
comma 1, e' trasmesso dal soggetto proponente al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di
propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso
rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati,
nei modi e termini di cui all'art. 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a
vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro
per i beni e le attivita' culturali, decorsi novanta giorni
dalla data di presentazione della documentazione da parte
del soggetto aggiudicatore o dell'autorita' proponente,
provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilita'
ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni
interessate ed al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti nonche', per le opere di cui all'art. 13, anche
al Ministro delle attivita' produttive. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si
avvale della commissione prevista dall'art. 19.
6. Il provvedimento di compatibilita' ambientale e'
adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del
progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, l'adozione
del provvedimento di compatibilita' ambientale e' demandata
al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima
riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si
procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'art.
20, comma 4.».
«Art. 20 (Compiti della Commissione speciale VIA). - 1.
La Commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui
all'art. 19 e, entro sessanta giorni dalla presentazione
del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il
proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione
dell'impatto ambientale.
2. Ove la Commissione verifichi l'incompletezza della
documentazione presentata, il termine indicato al comma 1
e' differito di trenta giorni per le necessarie
integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni
dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto
aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste
integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si
ritiene negativo.
4. La Commissione:
a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, entro trenta giorni dalla data di
presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto
proponente, eventuali difformita' tra questo e il progetto
preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta
giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla
ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del
provvedimento di compatibilita' ambientale e sull'esatto
adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al
decreto di compatibilita' ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente
diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il
quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione
stessa, che le varianti abbiano significativo impatto
sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla
comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore,
concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello
stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni
da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
L'aggiornamento del SIA puo' riguardare la sola parte di
opera interessata alla variazione. In caso di mancato
adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al
provvedimento di compatibilita' ambientale, il citato
Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia
dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al
fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni
presi ovvero modifiche del progetto che comportino
significative variazioni dell'impatto ambientale, la
commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore
di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la
sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione
ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei
provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della
legge 8 luglio 1986, n. 349. Il presente comma si applica
anche al caso di variazioni di progettuali intervenute
nella fase di progettazione esecutiva.
6-bis. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima
dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa
data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il progetto
esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19
e seguenti dell'allegato tecnico al presente decreto, ivi
compresa l'attestazione di cui all'art. 20, comma 4. Al
predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse
eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle
derivanti dalle attivita' di verifica di cui all'art.
4-quater e agli articoli 20 e seguenti del relativo
allegato tecnico. La Commissione, su richiesta dei soggetti
esecutori dell'opera, puo' fornire le proprie indicazioni
sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di
compatibilita' ambientale.
6-ter. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA
espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere
di impartire prescrizioni con il provvedimento di
compatibilita' ambientale.».
«Art. 20-nonies (Gestione del sistema di
qualificazione). - 1. La attestazione del possesso dei
requisiti dei contraenti generali e' rilasciata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari
a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di
scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette
al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere
il rinnovo. La attestazione e' rilasciata ovvero
motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di
tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel
rilascio, imputabile all'amministrazione, l'attestazione
scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle
gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento
del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per
la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti
di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto, si fara' riferimento, ai fini della qualificazione
delle imprese, alle norme di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in
quanto applicabili. Le ulteriori modalita' tecniche e
procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della
attestazione, saranno regolate con provvedimento
ministeriale.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituita una commissione per l'esame dei
ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di
attestazione; le spese della Commissione sono anticipate
dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in
conformita' alle previsioni di apposito regolamento emanato
di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai relativi oneri si fa
fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di
bilancio del medesimo Ministero.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituita una Commissione consultiva alla
quale partecipano rappresentanti designati dalle
associazioni imprenditoriali e sindacali piu'
rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di
opere di preminente interesse nazionale ed esperti del
settore, nonche' dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del
presente decreto. La Commissione ha accesso alle
informazioni di cui all'art. 20-decies. La partecipazione
alla Commissione e' a titolo gratuito e non e' corrisposto
alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.».

 

Allegato
(previsto dall'art. 1, comma 1, primo capoverso)

ALLEGATO TECNICO
(previsto dall'art. 2-bis, comma 1)

INDICE

Sezione I - PROGETTO PRELIMINARE

Art. 1 - Documenti componenti il progetto preliminare.
Art. 2 - Relazione illustrativa del progetto preliminare.
Art. 3 - Relazione tecnica.
Art. 4 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita'
ambientale.
Art. 5 - Elaborati grafici del progetto preliminare.
Art. 6 - Calcolo estimativo e quadro economico.
Art. 7 - Capitolato speciale prestazionale del progetto
preliminare.
Sezione II - PROGETTO DEFINITIVO
Art. 8 - Documenti componenti il progetto definitivo.
Art. 9 - Relazione generale del progetto definitivo.
Art. 10 - Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del
progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA).
Art. 11 - Elaborati grafici del progetto definitivo.
Art. 12 - Calcoli delle strutture e degli impianti.
Art. 13 - Piano particellare di esproprio.
Art. 14 - Interferenze.
Art. 15 - Elenco dei prezzi unitari.
Art. 16 - Computo metrico-estimativo definitivo e quadro
economico.
Art. 17 - Cronoprogramma.
Art. 18 - Schema di contratto e Capitolato speciale.
Sezione III - PROGETTO ESECUTIVO
Art. 19 - Documenti componenti il progetto esecutivo.
Art. 20 - Relazione generale del progetto esecutivo.
Art. 21 - Relazioni specialistiche - progetto di monitoraggio
ambientale e manuale di gestione ambientale.
Art. 22 - Elaborati grafici del progetto esecutivo.
Art. 23 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.
Art. 24 - Piano di manutenzione dell'opera.
Art. 25 - Piani di sicurezza e di coordinamento.
Art. 26 - Computo metrico-estimativo definitivo.
Sezione IV - VALIDAZIONE DEI PROGETTI
Art. 27 - Finalita' della verifica.
Art. 28 - Verifica attraverso strutture tecniche
dell'Amministrazione.
Art. 29 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne
all'Amministrazione.
Art. 30 - Disposizioni generali.
Art. 31 - Requisiti per la partecipazione alle gare per
l'affidamento delle attivita' di verifica.
Art. 32 - Procedure di gara.
Art. 33 - Principi generali delle verifiche ai fini della
validazione.
Art. 34 - Estensione del controllo e momenti della verifica.
Art. 35 - Le modalita' di validazione.
Art. 36 - La responsabilita'.
Art. 37 - Le garanzie.
Sezione V - NORME IN MATERIA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE
ARCHEOLOGICO
Art. 38 - Disposizioni in materia di verifica preventiva
dell'interesse archeologico.

Sezione I
PROGETTO PRELIMINARE

Art. 1.
Documenti componenti il progetto preliminare

Documenti componenti il progetto preliminare.
1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative
e funzionali delle opere «anche con riferimento ai profili ambientali
e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita' di riuso e
riciclaggio», il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le aree impegnate, le
relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia, nonche' le caratteristiche prestazionali, le specifiche
funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare,
ivi compreso il limite di spesa per l'eventuale esecuzione del
monitoraggio ambientale, per le eventuali opere e misure compensative
dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere
connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle
disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a
valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare e'
corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico
secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e/o regionali
applicabili.
2. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le
caratteristiche piu' significative delle opere e degli elaborati dei
successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni
economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed e'
composto, salva diversa determinazione del responsabile del
procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle
vigenti normative, relazione di compatibilita' ambientale;
d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui
andra' a inserirsi l'opera, corredati da dati bibliografici e/o
indagini in sito ed in laboratorio - quali, indicativamente ma non
esaustivamente, quelle topografiche, geologiche, geotecniche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche e
sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a
pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio e
dell'ambiente;
e) planimetria generale ed elaborati grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza; qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara
per concessione o contraente generale tale elaborato dovra'
consentire la definizione degli oneri per la sicurezza in fase di
realizzazione;
g) calcolo estimativo;
h) quadro economico di progetto;
i) capitolato speciale prestazionale;
l) studio di inserimento urbanistico;
m) per le opere soggette a VIA nazionale e comunque, ove
richiesto, elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio previsti
per le singole componenti ambientali impattate.
3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per
l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere
altresi' predisposto un piano economico e finanziario di massima,
sulla base del quale sono determinati gli elementi da inserire nel
relativo bando di gara.
4. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara di un
affidamento a contraente generale dovra' altresi' essere predisposto
quanto previsto al successivo art. 18.

Art. 2.
Relazione illustrativa del progetto preliminare

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e
la entita' dell'intervento, si articola nei seguenti punti:
A) descrizione delle finalita' dell'intervento, delle possibili
opzioni progettuali e determinazione della soluzione progettuale
migliore (soluzione prescelta);
B) descrizione puntuale del progetto della soluzione prescelta e
indicazioni delle modalita' e della tempistica per la prosecuzione
dell'iter progettuale;
C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.
A) Finalita' dell'intervento e scelta delle alternative
progettuali:
- descrizione delle motivazioni giustificative della necessita'
dell'intervento e delle finalita' che si prefigge di conseguire;
- descrizione generale delle soluzioni progettuali analizzate,
caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti
geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, strutturali,
impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale
(aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);
- illustrazione delle motivazioni a supporto della soluzione
prescelta sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico,
nonche' delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle
eventuali preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva
della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;
Qualora l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di
opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche di
queste ultime, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e
l'esame di possibili alternative (anche parziali).
B) Progetto della soluzione selezionata:
- descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
- esposizione della fattibilita' dell'intervento, documentata
attraverso i risultati dello studio di impatto ambientale (ove
presente), ed in particolare:
- l'esito delle indagini idrologico-idrauliche, geologiche,
idrogeologiche e geotecniche, sismiche ed archeologiche;
- l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di
natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi
altra natura inteferenti sulle aree interessate;
- esito delle valutazioni preliminari sullo stato della qualita'
dell'ambiente interessato dall'intervento, in assenza (ante-operam)
ed in presenza dello stesso (post-operam) e in corso di realizzazione
(fase di cantiere);
- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del
progetto con la loro illustrazione anche sotto il profilo
architettonico, relativamente alle opere puntuali e alle sezioni tipo
delle opere lineari;
- accertamento in ordine alla disponibilita' delle aree ed
immobili e eventualmente da utilizzare, alle relative modalita' di
acquisizione, ai prevedibili oneri;
- accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi
presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i
prevedibili oneri;
- indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
- cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei
tempi massimi di svolgimento delle varie attivita' di progettazione,
approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo;
indicazioni su accessibilita', utilizzo e manutenzione delle
opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
C) Aspetti economici e finanziari:
- calcoli estimativi giustificativi della spesa;
- per le opere a rete, l'eventuale articolazione in tratte
funzionali;
- quadro economico;
- sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la
copertura della spesa;
- risultati del piano economico e finanziario (per gare in
concessione).
2. La relazione da' chiara e precisa nozione di quelle circostanze
che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla
scelta e sulla riuscita del progetto.

Art. 3.
Relazione tecnica

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici
specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che
devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le
indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di
vista dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, descrive e
motiva le scelte tecniche del progetto «anche con riferimento ai
profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle
attivita' di riuso e riciclaggio».
A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali
argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:
- idrologia e idraulica;
- geologia e idrogeologia;
- geotecnica;
- sismica;
- uso del suolo (urbanistica, vincoli);
- interesse archeologico del sito accertato sulla base di
indagini condotte d'intesa con l'amministrazione competente ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del
presente allegato tecnico;
- censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione
delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
- piano di gestione dei materiali con ipotesi di soluzione delle
esigenze di cave, siti di recupero e discariche, tenuto conto della
vigente normativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- espropri (quantificazione preliminare degli importi);
- architettura e funzionalita' dell'intervento;
- strutture ed opere d'arte;
- tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
- modalita' della fasi di cantierizzazione;
- per i progetti soggetti ai valutazione d'impatto ambientale
nazionale e comunque, ove richiesto, indirizzi preliminari, per il
monitoraggio ambientale, con riferimento al progetto di monitoraggio
ambientale approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
- impianti e sicurezza.
Per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la
relazione tecnica contiene inoltre:
- dettagliato resoconto delle indagini (geometriche, strutturali,
geotecniche, idrauliche, funzionali, ecc.) effettuate sulla struttura
da adeguare/ampliare;
- la destinazione finale delle zone dismesse;
- chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per
garantire l'esercizio delle parti preesistenti durante la costruzione
dell'intervento (se previsto).
Per opere caratterizzate da particolari complessita', a causa di
condizioni al contorno critiche o dimensioni e carichi inusuali, la
relazione tecnica contiene inoltre calcoli sommari di dimensionamento
per le opere civili e/o gli impianti.

Art. 4.
Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale

1. Lo SIA, ove previsto dalla normativa vigente, e' predisposto
contestualmente al progetto preliminare sulla base dei dati e delle
informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con
riferimento ai siti di recupero e alle discariche. Sono seguite, le
norme tecniche di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988 (nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989), e successive modificazioni,
nonche', ove applicabili, le norme tecniche regionali in materia.
Per i progetti soggetti a valutazione d'impatto ambientale
nazionale, lo studio d'impatto ambientale dovra' uniformarsi ai
disposti del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 1° aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 9 aprile 2004, recante «Linee guida per l'utilizzo
dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale»,
adottando le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti.
2. La relazione di compatibilita' ambientale, sulla base delle
analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare,
analizza e determina le misure atte a mitigare e compensare gli
effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a
riqualificare e migliorare la qualita' ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini
tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato
dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle
attivita' e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e
all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.

Art. 5.
Elaborati grafici del progetto preliminare

1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente
quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla
dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, devono
includere le misure e gli interventi di mitigazione e compensazione
ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la
stima dei relativi costi sono costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:
dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico
territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale
sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le
eventuali altre localizzazioni esaminate;
dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in
scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati
separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali
ipotesi progettuali esaminate;
area di riferimento ai fini urbanistici;
dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in
scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
sezione geologica e geotecnica;
carta archeologica;
planimetria delle interferenze;
planimetrie catastali;
planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di
conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;
dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da
realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala
1:100.000 - 1:50.000;
dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento
planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia
dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti,
al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;
dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico
territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale
sono indicati i tracciati esaminati;
dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in
scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati
separatamente i tracciati esaminati;
dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a
1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati
esaminati;
dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati
in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed
in particolare:
planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;
carta geologica, geomorfologica e idrogeologica in scala non
inferiore a 1:10.000;
profilo geologico/idrogeologico con caratterizzazione
geotecnicageomeccanica dei principali litotipi in scala non inferiore
a 1:10.000/1000;
planimetria con macrozonazione sismica in scala non inferiore a
1:25.000;
carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;
planimetria delle interferenze in scala non inferiore a
1:10.000;
corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione
dei siti di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo
e di discarica;
schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima della localizzazione, di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologie delle
aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;
planimetria dei siti di cava, di conferimento a recupero di
deposito temporaneo e di discarica in scala non inferiore a 1:10.000;
dalle planimetria su foto mosaico, in scala non inferiore a
1:5.000, del tracciato selezionato;
sistemazione tipo aree di deposito;
dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in
scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala
non dovra' essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana.
La planimetria dovra' contenere una rappresentazione del corpo delle
opere e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in
base alle caratteristiche geometriche assunte. Il corpo delle opere
dovra' essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di
sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione,
fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di
determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno
inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del
tracciato e le opere d'arte principali;
dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a
1:5.000, del tracciato selezionato;
dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori
da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti
l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con
reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche
geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non
dovra' essere inferiore a 1:2000/200;
da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie, e simili in
scala non inferiore ad 1:200, nonche' analoghe sezioni per le
eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una
corretta valutazione preliminare delle quantita' da utilizzare nella
quantificazione dei costi dell'opera;
da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e
sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti
speciali che l'intervento richiede;
da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per
l'esercizio dell'infrastruttura;
da elaborati tipologici che consentano, mediante piante,
prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le
opere correnti e minori che l'intervento richiede;
da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni
in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche
presenti nel progetto.
Da tutti i suddetti elaborati speciali e tipologici dovra' essere
prodotto un computo di dettaglio al fine di consentire la
quantificazione complessiva delle opere in progetto di cui all'art.
6.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i
lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le
relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed
esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi
articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le
indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di
cui all'art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.

Art. 6.
Calcolo estimativo e quadro economico

1. Il calcolo estimativo e' effettuato, per quanto concerne le
opere o i lavori, applicando alle quantita' caratteristiche degli
stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici
applicati ai computi di dettaglio di cui all'art. 5, comma 1, ultimo
capoverso. In assenza di costi standardizzati, si fara' riferimento a
parametri desunti da interventi similari realizzati.
2. Il quadro economico comprendera', oltre all'importo per lavori
determinato nel calcolo estimativo, le ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni
effettuate in sede di accertamenti preliminari e, nel caso di appalto
in concessione o a contraente generale, gli oneri tipici
rispettivamente del concessionario o del contraente generale.
Dovra' inoltre indicare gli importi, dedotti da uno specifico
allegato di analisi, previsti per le opere di mitigazione e
compensazione ambientale, nonche' quelli per il monitoraggio
ambientale.
I suddetti oneri dovranno essere dedotti in specifico allegato di
analisi.

Art. 7.
Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessita' funzionali, dei requisiti e
delle specifiche prestazioni che dovranno essere soddisfatte
dall'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della
stazione appaltante e degli utilizzatori;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere
specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento
e' suddivisibile, necessaria per l'applicazione della metodologia di
determinazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

Sezione II

PROGETTO DEFINITIVO


Art. 8.
Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del
progetto preliminare approvato, sviluppa gli elaborati grafici e
descrittivi, nonche' i calcoli ad un livello di definizione tale che
nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili
differenze tecniche e di costo.
2. Esso comprende:
a) relazione generale;
a1) relazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici;
d) elaborati grafici;
e) calcoli delle strutture e degli impianti;
f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
g) progetto di monitoraggio ambientale;
h) piano particellare di esproprio;
i) elenco dei prezzi unitari;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico;
n) quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di
manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il
lavoro;
o) cronoprogramma;
p) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, redatti
con le modalita' indicate all'art. 18. Il capitolato prevede,
inoltre, i tempi della progettazione esecutiva, nonche' le modalita'
di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni
del progetto definitivo;
q) linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei
cantieri.

Art. 9.
Relazione generale del progetto definitivo

1. La relazione fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la
rispondenza del progetto alle finalita' dell'intervento, il rispetto
del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei
benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della
relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati
per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento
dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e
descrittive dei materiali prescelti, nonche' i criteri di
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per
quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita' e l'economia di
gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la
topografia, la geologia, l'idrologia, l'idrogeologa, la sismica, le
interferenze, gli espropri, le opere e misure mitigative e
compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale; in
particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di
quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
c) indica, le eventuali cave, i siti di conferimento per il
recupero dei materiali da risulta e le discariche da utilizzare per
la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta
autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneita' delle reti esterne dei
servizi atti a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizzazione
all'esercizio dell'intervento da realizzare;
f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle
reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della
risoluzione delle interferenze medesime;
g) riferisce in merito alle eventuali demolizioni/dismissioni di
opere esistenti, opere di abbellimento artistico o di valorizzazione
architettonica;
h) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno
comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi
necessari per la redazione del progetto o per la realizzazione
dell'opera, sulla base del cronoprogramma di cui all'art. 17;
i) riferisce in merito ai criteri in base ai quali si e' operato
per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale con
particolare riferimento per ciascun componente impattata e con la
motivazione per l'eventuale esclusione di taluna di esse.
3. La relazione attesta la rispondenza al progetto preliminare ed
alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello
stesso, con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale ed
alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno
indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni
contenute nel progetto preliminare stesso.

Art. 10.
Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo
- progetto di monitoraggio ambientale (PMA)

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il
progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni
tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di
quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si
abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:
a) relazione geologica e geoidrologica: comprende, sulla base di
specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni
presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e
dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modello
geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici,
litotecnici e fisici, nonche' il conseguente livello di pericolosita'
geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;
b) relazione geotecnica e geomeccanica: definisce, alla luce di
specifiche indagini, il comportamento meccanico del volume del
terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione
del manufatto e che a sua volta influenzera' il comportamento del
manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si
riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno;
c) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle
acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustrano inoltre i
calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli
studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi
elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le
grandezze di interesse;
d) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati
presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini
dirette; ove il progetto preliminare non sia stato approvato con le
procedure del presente decreto legislativo la relazione archeologica
deve indicare l'interesse archeologico del sito accertato sulla base
di indagini condotte d'intesa con l'amministrazione competente ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione
V del presente allegato tecnico;
e) relazione sismica: comprende l'inquadramento geologico e
morfologico l'individuazione delle categorie sismiche a cui
afferiscono le opere in progetto, con riferimento alle macrozone
stabilite dalla normativa vigente; l'indicazione dei criteri di
progettazione utilizzati nelle verifiche e della normativa di
riferimento;
f) relazioni tecniche opere civili: individuano le principali
criticita' e le soluzioni adottate, descrivono le tipologie e le
soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte;
relazionano sulle caratteristiche funzionali delle opere;
g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti
presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e
descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica
e gli elementi interrelazionali con le opere civili. Descrive la
concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le
caratteristiche del progetto;
h) relazione sulla gestione dei materiali: descrizione dei
fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei
volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto,
provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per
approvvigionamento dei materiali e delle aree di deposito temporaneo
di recupero e di smaltimento per lo smaltimento delle terre di
scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
i) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree
dei cantieri, delle opere accessorie (depositi, officine, impianti di
depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilita' di servizio
nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura dei
cantieri, sistemazione finale e rinaturazione delle aree;
quantificazione dei traffici di cantiere;
l) relazione sull'impatto acustico in applicazione della legge
26 ottobre 1995, n. 447, e relativi decreti attuativi.
Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale nazionale
o comunque ove richiesto, dovranno inoltre essere prodotte le
seguenti relazioni:
m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto
esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per
l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione
ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla
norma ISO 11001 o al Sistema EMAS (regolamento Ce 761/2001) o ad
altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori
questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite
relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da
adottare in sede di progettazione esecutiva.
3. Per le opere soggette a valutazione ambientale nazionale e
comunque ove richiesto, dovra' inoltre essere redatto, il progetto di
monitoraggio ambientale (PMA), che dovra' attenersi ai criteri
seguenti:
a) il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) deve illustrare i
contenuti, i criteri, le metodologie, l'organizzazione e le risorse
che saranno impiegate successivamente per attuare il piano di
monitoraggio ambientale (PMA), definito come l'insieme dei controlli
da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di
determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano
le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o
dall'esercizio delle opere;
b) il progetto di monitoraggio ambientale dovra' uniformarsi ai
disposti del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 1° aprile 2004; in particolare dovranno essere
adottati le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti. Secondo
quanto stabilito dalle linee guida nella redazione del PMA si devono
seguire le seguenti fasi progettuali:
analisi del documento di riferimento e pianificazione delle
attivita' di progettazione;
definizione del quadro informativo esistente;
identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e
bibliografici;
scelta delle componenti ambientali;
scelta delle aree da monitorare;
strutturazione delle informazioni;
programmazione delle attivita'.

Art. 11.
Elaborati grafici del progetto definitivo

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche
dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune
scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete,
da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze
tecniche e di costo.
2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa
indicazione del progetto preliminare, da:
a) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le
indicazioni delle curve di livello dell'area interessata
all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta
centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle
eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle varie essenze;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione
delle indagini geognostiche;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla
dimensione dell'intervento, corredata da due o piu' sezioni atte ad
illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in
relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima
e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la
superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote
altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla
sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono
riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la
sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze
arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a
parcheggio; e' altresi' integrata da una tabella riassuntiva di tutti
gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume
dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni
altro utile elemento;
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle
quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le
quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c)
ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla
lettera e);
e) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali
nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle
altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della
altezza totale dell'edificio. In tali sezioni e' altresi' indicato
l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione
dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle
eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite
allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta
da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di
riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti,
alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio
e' adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono
anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il
progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare
per quanto riguarda le fondazioni;
h) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti, sia
interni che esterni;
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui
sono riportati i tracciati principali delle reti impantistiche
esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con
l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri
lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni
adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con
idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da
demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono
costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:
Elaborati generali - studi e indagini:
a) corografia di inquadramento 1:25.000;
b) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
c) planimetria ubicazione indagini geognostiche in scala non
inferiore a 1:5.000;
d) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;
e) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;
f) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
g) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000;
h) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
i) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
l) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
m) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
n) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le
indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000
(1:1.000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovra'
contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o
idraulico, che dovra' essere rappresentato in ogni sua parte
(scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche,
reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare
esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere
rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere
d'arte;
o) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da
realizzare in scala non inferiore a 1:2.000/200, contenenti
l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con
reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche
geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non
dovra' essere inferiore a 1:1000/100;
p) sezioni tipo stradali, idriche e simili in scala non inferiore
ad 1:50;
q) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati
comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle
quantita' e dei costi.
Opere d'arte:
a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e
trasversale, atte a descrivere l'opera nel complesso e in tutte le
sue componenti strutturali;
b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche
dell'opera;
c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100 - 1:50;
d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.
Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo:
a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000,
integrata con delle tavole dettagliate, con planimetrie - profili
sezioni, nelle quali vengano indicate od evidenziate le opere, le
particolarita' progettuali, le misure mitigatrici e compensative con
le quali sono state rispettate, applicate ed ottemperate le
prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale;
b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e
compensazione.
Impianti:
a) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti;
b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati
i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione
delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne
determinare il relativo costo;
c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le
differenti componenti impiantistiche.
Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di discarico:
a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito
temporaneo di recupero e di discarica, in scala non inferiore a
1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata;
c) piano di coltivazione e di recupero delle cave utilizzate, con
relative planimetrie e sezioni.
Planimetrie e sezioni della cantierizzazione:
a) planimetrie delle aree di cantiere in scala non inferiore a
1:1.000;
b) planimetrie delle fasi esecutive;
c) planimetrie con percorsi dei mezzi di cantiere in scala
adeguata;
d) planimetrie e sezioni della sistemazione finale e
rinaturazione delle aree di cantiere.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e
categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono
le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui
all'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.

Art. 12.
Calcoli delle strutture e degli impianti

1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono presentare
livelli di approfondimento tali da garantire il corretto
dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature
degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I
calcoli degli impianti devono permettere, altresi', la definizione
degli eventuali volumi tecnici necessari.
I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli
impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale
che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Art. 13.
Piano particellare di esproprio

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle
interferenze con i servizi e' redatto in base alle mappe catastali
aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti
necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di
corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.
2. Sulle mappe catastali sono altresi' indicate le eventuali zone
di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche
normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
Vanno inoltre indicate le zone (per opere punutali) o fasce (per
opere a rete) di interesse urbanistico di pertinenza dell'opera.
3. Il piano e' corredato dall'elenco delle ditte che in catasto
risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed e'
corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali, nonche' delle
superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennita' di
espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti,
previo apposito sopralluogo.

Art. 14.
Interferenze

1. Il progetto definitivo prevede la verifica aggiornata del
censimento delle possibili interferenze e dei relativi enti gestori,
gia' fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni
interferenza, la specifica progettazione delle opere intese alla loro
risoluzione tenendo in debito conto le eventuali prescrizioni degli
enti gestori e determinando dettagliatamente i relativi costi e tempi
di esecuzione.
Il progetto deve quindi contenere almeno i seguenti elaborati:
a) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala
non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e
censimento di tutte le interferenze;
b) relazione giustificativa delle stime della risoluzione delle
singole interferenze;
c) progetto dell'intervento di risoluzione della singola
interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere
redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza
stessa.

Art. 15.
Elenco dei prezzi unitari

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte
integrante dei progetti definitivi, vengono utilizzati i prezzi
unitari fissati attraverso specifiche analisi dei principali prezzi
che determinano almeno il 75 per cento dell'importo globale
dell'opera. Le analisi faranno riferimento ai listini correnti
nell'area interessata, attraverso i quali saranno parimenti
determinati i restanti prezzi.
Le analisi suddette devono essere condotte:
a) applicando alle quantita' di materiali, mano d'opera, noli e
trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di
ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini
ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in
difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per
cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese
generali di appalto;
c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile
dell'appaltatore.

Art. 16.
Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle
quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato
«Elenco Prezzi unitari» di cui all'art. 15.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il
computo metrico estimativo puo' prevedere le somme da accantonare per
eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto
d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a
disposizione della stazione appaltante.
3. Il risultato del computo metrico estimativo e delle
espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo
schema descritto nel seguito.
4. Nel quadro economico confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori,
comprensivi delle opere di cui all'art. 15, comma 7, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive
modificazioni;
b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle linee
guida relative;
c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;
d) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per
imprevisti e per eventuali lavori in economia;
e) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di
aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
f) l'importo dedotto da una percentuale determinata sulla base
delle tariffe professionali per le prestazioni di progettazione e
direzione lavori del contraente generale o del concessionario;
g) l'importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti, nonche'
dagli utili della funzione propria di contraente generale o
concessionario dell'opera, in misura percentuale non inferiore al sei
per cento e non superiore all'otto per cento; le predette percentuali
sono aumentate dello 0,6 per cento ove sia richiesta la garanzia
globale di cui all'art. 9, comma 13, del presente decreto
legislativo;
h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate
all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, e successive modificazioni;
i) tutti gli oneri fino al collaudo.

Art. 17.
Cronoprogramma

1. Il progetto definitivo e' corredato dal cronoprogramma delle
lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale
(nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso) l'importo degli
stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna.
2. Il cronoprogramma e' composto:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attivita'
costruttive suddivise in livelli gerarchici dal piu' generale oggetto
del progetto fino alle piu' elementari attivita' gestibili
autonomamente dal punto di vista delle responsabilita', dei costi e
dei tempi;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione
delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e
temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di
capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un
programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi
costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari
stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze
temporali contrattualmente previste.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Art. 18.
Schema di contratto e Capitolato speciale

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal
presente regolamento e dal capitolato generale le clausole dirette a
regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, distinte in
rapporti tra l'alta vigilanza e la direzione lavori e rapporti tra la
direzione lavori e l'esecutore con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione penali e pareri;
b) programma di esecuzione delle attivita';
c) sospensione o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche e modalita' di attuazione del monitoraggio
ambientale anche per le fasi di post-operam;
i) specifiche modalita' e termini di collaudo;
l) modalita' di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto e' allegato il capitolato speciale, che
riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del
singolo contratto.
3. Il capitolato speciale e' diviso in due parti, la prima delle
quali contenente la descrizione delle lavorazioni e la seconda la
specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in
dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una
compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto,
anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli
elaborati grafici del progetto definitivo;
b) nella seconda parte le modalita' di esecuzione e le norme di
misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di
materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita'
di prove, nonche', ove necessario, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di
componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche
principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da
presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di
laboratorio, nonche' le modalita' di approvazione da parte dell'alta
vigilanza e del direttore dei lavori, sentito il progettista, per
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Il capitolato contiene, altresi', l'obbligo per l'aggiudicatario
di redigere un documento (piano di qualita' di costruzione e di
installazione), da sottoporre alla approvazione dell'alta vigilanza e
della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le
condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi
delle attivita' di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
5. Il piano dovra' definire:
a) i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali;
b) i criteri di valutazione e risoluzione della non conformita'.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a corpo il
capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle
lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il
relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare
complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote
sono dedotti dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in
corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati
anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in
corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali
cosi' definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota
parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a misura, il
capitolato speciale precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle
lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee,
desumendo dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti la verifica
dell'incidenza delle eventuali variazioni e' desunta dagli importi
netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le
modalita' di cui ai commi 6 e 7.
9. Il capitolato speciale descrive modalita', contenuti e tempi di
esecuzione del progetto esecutivo.
10. Il capitolato speciale prescrive l'obbligo per il contraente
generale di presentare un cronoprogramma in sede d'offerta (di cui
all'art. 17) e, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo
nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione, nonche' l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' data
facolta' di prevedere, in sede di capitolato speciale d'appalto,
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a
determinate esigenze.
11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti
imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante
dal cronoprogramma di cui all'art. 17.

Sezione III
PROGETTO ESECUTIVO

Art. 19.
Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte
le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento
da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di
approvvigionamenti, nonche' i calcoli e i grafici relativi alle opere
provvisionali. Il progetto e' redatto nel pieno rispetto del progetto
definitivo nonche' delle prescrizioni di cui alla Conferenza di
servizi ex art. 4 del decreto legislativo n. 190 del 2002. Il
progetto esecutivo e' composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture,
degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) manuale di gestione ambientale dei cantieri;
h) progetto di monitoraggio ambientale;
i) computo metrico estimativo.

Art. 20.
Relazione generale del progetto esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in
dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati
grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i
criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i
particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei
prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il
progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione
precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le
modalita' di presentazione e di approvazione dei componenti da
utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri
seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano
contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali,
tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal
progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la
descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di
ridurre in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti.
3. La relazione illustra altresi' la struttura dell'organizzazione
prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la
definizione delle figure responsabili, nonche' l'organizzazione, le
modalita' ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di
gestione ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO
14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. La relazione contiene l'attestazione della rispondenza al
progetto definitivo e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla
compatibilita' ambientale ed alla localizzazione dell'opera; contiene
le motivazioni che hanno indotto il progettista alla variazione delle
indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso.

Art. 21.
Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e
manuale di gestione ambientale

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni
specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino
puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate
e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
2. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le
problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in
sede di progettazione esecutiva.
3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:
a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto
esecutivo, che dovra' fornire i rapporti contenenti gli esiti delle
indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del
progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali
integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i
formati e le modalita' sono quelli stabiliti nelle linee guida per il
monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;
b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve
essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001
o dal Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001) o da altri sistemi
asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 22.
Elaborati grafici del progetto esecutivo

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti
piu' idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o
prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle
opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini
eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita' esecutive di
dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano
necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli
organismi competenti in sede di approvazione dei progetti
preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei
progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare
la esigenze di cui all'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554 del 1999 e successive modificazioni;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche
dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti
prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al
doppio di quelle del progetto definitivo, e comunque in modo da
consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei
lavori in ogni loro elemento.

Art. 23.
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti,
nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere
eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la
definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto
generale e particolare, in modo da escludere la necessita' di
variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento
alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica
dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte
le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro
elemento necessario per la funzionalita' dell'impianto stesso,
nonche' consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e'
effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili
al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti,
sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle
modalita' di calcolo che ne consentano una agevole lettura e
verificabilita'.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e
sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di
dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato
precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione
delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonche' i
tracciati delle armature per la precompressione;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i
particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore
delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello
spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature;
3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e
dimensionali atti a consentire l'esecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualita' e delle caratteristiche
meccaniche dei materiali e delle modalita' di esecuzione qualora
necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state
dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento,
quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle
terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei
particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o
prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici
di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni
metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di
ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e
qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

Art. 24.
Piano di manutenzione dell'opera

1. Il piano di manutenzione e' il documento complementare al
progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto
degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
l'attivita' di manutenzione dell'intervento comprese le opere
connesse di mitigazione e compensazione, al fine di mantenere nel
tempo la funzionalita', le caratteristiche di qualita', l'efficienza
ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in
relazione all'importanza e alla specificita' dell'intervento, ed e'
costituito dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti piu'
importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il
manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere
all'utente di conoscere le modalita' di fruizione del bene, nonche'
tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu' possibile i
danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non
richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere
tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita' di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle
parti piu' importanti del bene ed in particolare degli impianti
tecnologici, con particolare riguardo alle opere che possono avere
riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sull'ambiente, comprese le
opere di mitigazione e compensazione ambientale. Esso fornisce, in
relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle caratteristiche dei
materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per
la corretta manutenzione nonche' per il ricorso ai centri di
assistenza e di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento
manutentivo;
d) il livello delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e
di interventi da eseguire, a cadenza temporalmente o altrimenti
prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue
parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo quattro
sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in
considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal
bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma
delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti
della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo
di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che
riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione,
al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del
bene;
d) il sottoprogramma relativo all'attivita' di monitoraggio
ambientale post-opera, per l'esecuzione di quanto indicato nel
progetto di monitoraggio ambientale, ove previsto.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di
manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura
del direttore dei lavori, al termine della realizzazione
dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validita', con gli
eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante
l'esecuzione dei lavori.

Art. 25.
Piani di sicurezza e di coordinamento

1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti
complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione
delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con
riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare
procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di
lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le
coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del
procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle
attivita' lavorative con la specificazione di quelle critiche, la
stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente
la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto
alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle
lavorazioni, alla presenza contemporanea di piu' soggetti prestatori
d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento
utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani
sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni
operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da
tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale
disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle
prescrizioni in esso contenute.

Art. 26.
Computo metrico-estimativo definitivo

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce
l'aggiornamento del computo metrico estimativo del progetto
definitivo, per le sole parti d'opera computate a misura che avessero
subito modifiche, rispetto al progetto definitivo, a seguito di
eventuali indagini integrative ovvero per le parti di opera computate
a corpo soggette a variazioni a termini di contratto.

Sezione IV
VALIDAZIONE DEI PROGETTI

Art. 27.
Finalita' della verifica

1. La verifica di cui all'articolo 30, comma 6, della legge quadro,
di seguito denominata anche validazione, e' finalizzata ad accertare
la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di
appaltabilita', nonche' la conformita' dello stesso alla normativa
vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore
provvede altresi', ove necessario con il supporto di consulenti
esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualita'
del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal
progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze
funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.
2. La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi
aspetti;
c) i presupposti per la qualita' dell'opera nel tempo;
d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di
contenzioso;
e) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i termini
previsti.

Art. 28.
Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione

1. La stazione appaltante provvede all'attivita' di verifica della
progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria
amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre
amministrazioni di cui puo' avvalersi ai sensi dell'articolo 19,
comma 3, della legge.
2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attivita'
di verifica dei progetti sono:
a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unita'
tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di
Tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
l'unita' tecnica di cui alla lettera a);
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di
un sistema di gestione per la qualita' ove il progetto sia stato
redatto da progettisti interni.
3. Per sistema di gestione per la qualita', ai fini di cui al comma
1, si intende un sistema coerente con requisiti della norma UNI EN
ISO 9001/2000.
Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del
presente allegato le strutture tecniche dell'amministrazione sono
esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2000.
4. Ferme restando le competenze del Ministero per le attivita'
produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio
tecnico centrale, e' organo di accreditamento delle unita' tecniche
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme
europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli
organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento
tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali
di accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le finalita' di
cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico
possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle
disposizioni di cui al comma 4 l'accreditamento dell'organismo di
ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di gestione per la
qualita' coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2000
dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti
all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da organismi di
certificazione, accreditati da enti partecipanti all'European
Cooperation for Accreditation (EA).

Art. 29.
Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione

1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo
precedente, comma 1, nonche' nei casi di carenza di adeguate
professionalita' in organico, accertata ai sensi dell'art. 7, comma
5, della legge quadro, la Stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso
responsabile del procedimento, con le modalita' previste dalla legge
quadro, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai
seguenti soggetti:
a) per verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20
milioni di euro, ad organismi di controllo, accreditati ai sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti
all'European Cooperation for Accreditation (EA), come organismi di
ispezione di Tipo A;
b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo
inferiore a 20 milioni di euro:
ai soggetti di cui alla lettera a);
ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e),
f), g) e g-bis), della legge quadro che dovranno disporre di un
sistema interno di controllo di qualita', dimostrato attraverso il
possesso della certificazione di conformita' alla norma UNI EN ISO
9001/2000, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da
enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA);
tale certificazione dovra' essere emessa in conformita' ad apposite
linee guida predisposte dagli enti di accreditamento riconosciuti a
livello europeo in termini tali da garantire l'assoluta separazione
sul piano tecnico procedurale tra le attivita' ispettive ed altre
attivita' con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti
dovranno aver costituito al proprio interno una struttura tecnica
autonoma dedicata all'attivita' di verifica dei progetti e in cui sia
accertata mediante la certificazione l'applicazione di procedure che
ne garantiscano indipendenza ed imparzialita'; i predetti soggetti
dovranno altresi' dimostrare, in relazione alla progettazione del
singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di
incompatibilitadi cui al comma 5 dell'articolo 31 e di non avere in
corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura
professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella
progettazione oggetto della verifica. I soggetti devono altresi'
impegnarsi per iscritto al momento dell'affidamento dell'incarico, a
non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i
soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i
due anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico.
2. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare
di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica,
individuati dalla stazione appaltante come previsto all'art. 31.

Art. 30.
Disposizioni generali

1. Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle
attivita' di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto
dalla Tabella B6 voce «validazione progetto» del decreto del Ministro
della giustizia in data 4 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26 aprile 2001) e suoi aggiornamenti. 2. L'attivita' di verifica
della progettazione, con esclusione dell'attivita' di verifica
relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora
sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, e' affidata
unitariamente.
3. Il responsabile del procedimento, individua, negli atti di gara,
le modalita' ed i criteri, anche a campione, di verifica degli
elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto
affidatario i documenti di riferimento per la verifica.
4. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento del servizio di
verifica fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione
dei singoli interventi e devono essere inseriti nel documento di
programmazione.
5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazione e'
incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della
progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione
lavori e del collaudo.
6. Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del
soggetto incaricato dell'attivita' di verifica, con le procedure di
cui agli articoli seguenti, anche per una pluralita' di progettazioni
analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli
incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
7. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica e' munito di
adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto
all'articolo 37.

Art. 31.
Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle
attivita' di verifica

1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi
per la partecipazione alle procedure di affidamento della attivita'
di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli
ultimi tre anni per un importo da determinare in una misura non
inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto dei servizi di
verifica;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due
appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di
importo almeno pari a quello oggetto dell'appalto da affidare e di
natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica analogo si
intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti
raggruppamenti di tipologia di interventi:
- organismi edilizi ed opere di bioedilizia;
- opere per la mobilita' su gomma e ferro;
- opere relative al ciclo intergrato dell'acqua;
- opere fluviali e marittime;
- opere impiantistiche;
- opere di impatto ambientale, di bonifica e di
ecocompatibilita'.
2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente
Sezione, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 puo' essere
anche riferito ad attivita' di progettazione, direzione lavori e
collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 puo' essere
soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi
analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di lavori
per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da
affidare.
3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua
in sede di offerta le figure professionali alle quali sara' affidato
l'incarico della verifica. Le figure professionali proposte devono
essere in possesso delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN
ISO\IEC 17020.
4. Alle procedure di affidamento delle attivita' di verifica
possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti
accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for
Accreditation (EA) ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO\IEC
17020 come organismi di ispezione di Tipo A, nonche', per verifiche
di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f), g)
e g-bis), della legge quadro che siano nelle condizioni di cui
all'art. 29, comma 1, lettera b), del presente titolo. Per verifiche
di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come
organismi di ispezione di Tipo A, deve essere posseduto da tutti i
soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione
temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti
minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari
al 50 per cento; la restante percentuale minima di possesso dei
requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei
requisiti stessi.
5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve
partecipare o avere partecipato direttamente o indirettamente ne'
alla gara per l'affidamento della progettazione ne' alla redazione
della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato
dalla stazione appaltante su segnalazione del responsabile del
procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle attivita' di
verifica e, a tale fine, e' comunicato agli organismi di
accreditamento.

Art. 32.
Procedure di gara

1. L'affidamento della attivita' di validazione avviene ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, con riguardo ai
seguenti elementi:
a) prezzo;
b) caratteristiche professionali del gruppo di verifica;
c) caratteristiche e modalita' del servizio e delle prestazioni.
2. Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la verifica
puo' essere utilizzata la stessa Commissione giudicatrice
dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero
un'apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi
dell'articolo 55 del regolamento, di cui fa parte il responsabile del
procedimento.
3. Dell'avvenuto affidamento e' data pubblicita'.

Art. 33.
Principi generali delle verifiche ai fini della validazione

1. La verifica ai fini della validazione, eseguite nel rispetto
delle disposizioni della norma UNI CEI EN ISO\IEC 17020, e' condotta
sulle fasi progettuali poste a base gara:
- progetto preliminare costituito dai documenti di progetto
descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;
- progetto definitivo costituito dai documenti progettuali
descritti alla Sezione II - Articoli 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18
del presente atto.
2. Gli aspetti del controllo sono:
a) completezza della documentazione progettuale;
b) contenuto degli elaborati;
c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
d) controllo incrociato tra gli elaborati;
e) affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento.
a) Completezza della documentazione progettuale
Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della
sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari
verifiche il progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto
dalle normative vigenti;
b) Controllo del contenuto degli elaborati.
Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli
elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici anche
in relazione alla documentazione di riferimento al fine di
raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle
opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni
contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo,
caratteristiche, qualita' e quantita' dei materiali);
c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche.
Univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici, nelle
relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantita' riportate nei
computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati
progettuali e computi metrici estimativi;
congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite,
sopra descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di
contratto;
d) Controllo incrociato fra elaborati.
- Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti
la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline
distinte;
- verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno
della singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi
e/o diversi tra di loro;
e) Affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento.
- Accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle
ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della
progettazione;
- rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle
soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e
alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle
specifiche fornite dal committente;
- attuabilita' delle soluzioni proposte per quanto riguarda la
cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle
funzionalita' dell'opera, comparando il progetto con altri simili
gia' realizzati e sperimentati;
- verifica dell'attendibilita' delle relazioni di calcolo delle
strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti
di calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del comportamento
delle opere provvisionali e definitive;
- verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle
indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle
illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle
opere;
- rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
manutenzione e gestione;
- verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi
preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonche' di eventuali
altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da
norme italiane e/o internazionali;
- rispondenza dell'intervento a quanto previsto dai decreti
legislativi 14 agosto 1990, n. 494 e 19 novembre 1999, n. 520, in
materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni
analitiche dei relativi costi della sicurezza;
- rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con
l'avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei
tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche norme nel
capitolato speciale d'appalto.
3. A conclusione delle attivita' di verifica viene redatto un
rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di ispezione
e dagli ispettori. Il rapporto attesta l'esito finale della verifica.

Art. 34.
Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al
livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento
della attivita' di validazione; i capitolati da redigersi dal
soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le modalita' di
validazione, integrando le previsioni del presente atto in relazione
alla natura e complessita' dell'opera.
2. In presenza di elevata ripetitivita' di elementi progettuali e/o
di esistenza, di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi gia'
oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi,
metodi di controllo «a campione» e/o di «comparazione». Il metodo a
campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli
elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non
rispondono a criteri di criticita'; in ogni caso delle scelte sopra
citate dovra' essere fornita opportuna giustificazione nella
pianificazione dell'attivita' di controllo.
3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attivita' di
controllo successiva puo' essere svolta sulle parti costituenti
modifica o integrazione della documentazione progettuale gia'
esaminata.
4. Le verifiche devono essere effettuate sul livello di
progettazione posto a base di gara. In relazione alla natura e
complessita' dell'opera e delle modalita' di affidamento
dell'appalto, il responsabile del procedimento puo' disporre
l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli
di progettazione, pianificando l'attivita' di verifica in funzione
del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di
approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza.
5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati
della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento
anche nell'attivita' di verifica delle perizie di variante in corso
d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica deve essere
documentato attraverso la redazione di appositi verbali.

Art. 35.
Le modalita' di validazione

1. La validazione del progetto posto a base di gara e' espressa
mediante un atto formale, sottoscritto dal responsabile del
procedimento, che riporti gli esiti delle verifiche effettuate ai
fini della validazione da parte dell'organismo di controllo e quelli
dell'esame in contraddittorio con progettista, con la partecipazione
delle strutture tecniche o degli organismi di controllo e del
direttore dei lavori laddove nominato.
2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto
agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione
o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto
previsto al comma 1, specifiche motivazioni.
3. Il bando e la lettera di invito devono contenere gli estremi
dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Art. 36.
Le responsabilita'

1. Nei limiti delle attivita' di verifica di cui all'articolo 33,
il soggetto incaricato della validazione risponde a titolo di
inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto
validato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilita'
o la sua utilizzazione.
2. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica che sia
inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente atto e dal
contratto di servizi e' tenuto a risarcire i danni derivanti al
soggetto aggiudicatore in conseguenza dell'inadempimento ed e'
escluso per i successivi 5 anni dalle attivita' di verifica. Nel caso
in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente del
soggetto aggiudicatore esso risponde economicamente nei limiti della
copertura assicurativa di cui all'articolo 37 e, in caso di colpa
grave, lo stesso e' sottoposto alle responsabilita' disciplinari
previste dall'ordinamento di appartenenza.
3. L'atto formale di avvenuta validazione del progetto non esime il
concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento
dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti
di cui all'articolo 71, comma 2, del regolamento e dalle conseguenti
responsabilita'.

Art. 37.
Le garanzie

1. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica deve essere
munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza
indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti
dall'attivita' di propria competenza avente le seguenti
caratteristiche e durata:
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di
validazione del progetto preliminare, la polizza medesima deve avere
durata fino alla data di approvazione del progetto definitivo da
parte della stazione appaltante;
b) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di
verifica ai fini della validazione del progetto definitivo, la
polizza medesima dovra' avere durata fino alla approvazione del
progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;
c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non
inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di
dieci milioni di euro;
d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia
coperto da una polizza professionale generale per l'intera attivita',
detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione
della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui
ai punti a), b), c) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa e' a carico
della Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato
dell'attivita' di verifica, mentre sara' a carico del soggetto
affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

Sezione V
NORME IN MATERIA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Art. 38.
Disposizioni in materia di verifica preventiva dell'interesse
archeologico

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle opere
sottoposte all'applicazione del presente decreto legislativo si
applicano gli articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, eccetto i commi
1 e 2, del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, e successive
modifiche ed integrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 2005, n. 109. Gli obblighi ivi stabiliti per le stazioni
appaltanti sono riferiti, nell'ambito di applicazione del presente
decreto legislativo, ai soggetti aggiudicatori.
2. In deroga alle suddette disposizioni, il termine per la
richiesta del Soprintendente di sottoposizione dell'intervento alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui
all'articolo 2-ter, comma 3, del predetto decreto-legge, e' ridotto a
trenta giorni. La richiesta di approfondimenti istruttori di cui al
comma 4, secondo periodo, del suddetto articolo e' ammessa una sola
volta.
3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 2-quater del
medesimo decreto-legge, il soggetto aggiudicatore puo' approvare e
sottoporre alla deliberazione del CIPE il progetto preliminare
dell'opera, a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in
corso consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti
prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione.
Il Direttore regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dal
Soprintendente competente, riferisce sull'interesse archeologico del
sito al Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai fini
dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 3
del presente decreto legislativo.
4. Ove non si proceda alla redazione e approvazione del progetto
preliminare con le procedure di cui al presente decreto e la
localizzazione dell'opera avvenga sulla base del progetto definitivo,
le norme di cui alla presente sezione si applicano anche al progetto
definitivo.

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