DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192
(in G.U. n. 222 del 23 settembre 2005 - Suppl. Ord.
n. 158) - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in
particolare l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento
energetico nell'edilizia;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in
particolare il titolo II, recante norme per il contenimento dei
consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9
gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Vista la delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 1233 del 19
dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei
gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2003;
Considerato che l'articolo 1, comma 1, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le
linee della politica energetica nazionale, nonchè i criteri
generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo
Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti di raccordo e
di cooperazione con le autonomie regionali;
Considerato che le norme concernenti
l'efficienza energetica degli edifici integrano esigenze di
diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli
approvvigionamenti, sviluppo e qualificazione dei servizi
energetici, concorrenza tra imprese, incolumità delle persone e
delle cose, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente;
Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n.
10, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, attuano, per una parte, la direttiva 2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere, ai fini
dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE a introdurre
modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente
in materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove
normative, fatte salve le materie oggetto di delegificazione
ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio
2005;
Acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisito il parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce i criteri,
le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la
valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli
obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a
effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la
competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo
tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in
particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle
prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in
materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione
energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di
climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione
e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione
energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle
esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari
all'orientamento della politica energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale
dell'energia anche attraverso l'informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e
l'aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le
regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di
raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e
strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e
di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle
presenti norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme,
anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e
di dati;
c) realizzazione di studi che consentano
adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei
cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia
e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione
e l'informazione degli utenti finali.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» è un sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume
e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano
stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita
un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi:
l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può
riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio
progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità
immobiliari a sè stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» è un
edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o
denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza
energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua
di energia effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un
uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione
invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale
quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono
conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di
installazione, della progettazione e della posizione in
relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e
dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di
sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri
fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che
influenzano il fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o
di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto
nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto,
attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni
parametri energetici caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» è la produzione e
l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di
energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto
di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» è il
complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di
trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è
controllata o può essere abbassata, eventualmente in
combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e
della purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» è il
complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al
fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di
calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo
al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
i) «pompa di calore» è un dispositivo o un
impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una
sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce
all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei
rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di
un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il
regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano,
inoltre, le definizioni dell'allegato A.
Art. 3.
Ambito di intervento
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il
presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e
agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le
eccezioni previste ai commi 2 e 3.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici
esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi
prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione
graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono
previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto
l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi
edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in
manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione limitata al solo
ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento
risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero
edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di
specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel
caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali e
manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori
di quanto già previsto alla lettera a), numero 1;
2) nuova installazione di impianti termici in
edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall'applicazione del
presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della
disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1,
lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) i fabbricati industriali, artigianali e
agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati
per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie
utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Art. 4.
Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti
del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di
calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei
consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato
«B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti
disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la
manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e,
limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione
artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione
energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonchè
per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo
conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione
d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque
anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita
1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio
nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per
le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito
denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di
seguito denominato CNCU.
Art. 5.
Meccanismi di cooperazione
1. Il Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita
l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di
raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto
dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:
a) favorire l'integrazione della questione
energetico ambientale nelle diverse politiche di settore;
b) sviluppare e qualificare i servizi
energetici di pubblica utilità;
c) favorire la realizzazione di un sistema di
ispezione degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando
l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali;
d) sviluppare un sistema per un'applicazione
integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della
normativa;
e) predispone progetti mirati, atti a
favorire la qualificazione professionale e l'occupazione.
Art. 6.
Certificazione energetica degli edifici di
nuova costruzione
1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e
quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati,
al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore,
di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i
criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La certificazione per gli appartamenti di
un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione
dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero
edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento
rappresentativo dello stesso condominio e della stessa
tipologia.
3. Nel caso di compravendita dell'intero
immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di
certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita,
in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione, l'attestato di
certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore
o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario
conforme all'originale in suo possesso.
5. L'attestato relativo alla certificazione
energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è
aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica
la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione energetica
comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri
dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di
riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e
confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato
è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più
significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento
della predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o
adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i
1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è
affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo
facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono
oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei
decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20
luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e
all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in
luogo facilmente visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi
delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei
commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU,
prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
Art. 7. Esercizio e manutenzione degli
impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva
1. Il proprietario, il conduttore,
l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne
assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e
provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di
manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e
della manutenzione degli impianti per la climatizzazione
invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel
rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle
medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un
rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti
dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in
relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da
rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive
copia per ricevuta e presa visione.
Art. 8.
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. La documentazione progettuale di cui
all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è
compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la Conferenza unificata.
2. La conformità delle opere realizzate,
rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 1,
deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e presentata al
Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine
lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine
lavori se la stessa non è accompagnata dalla predetta
asseverazione del direttore lavori.
3. Una copia della documentazione di cui al
comma 1, è conservata dal Comune, anche ai fini degli
accertamenti previsti al comma 4.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o
di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni
del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera,
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata
dal committente, volte a verificare la conformità alla
documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui
al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o
del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed
ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei
richiedenti.
Art. 9.
Funzioni delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente
decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con
cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o
anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia
garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e
le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e
manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che
la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra
tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel
sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici
previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto
possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui
metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo
principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità
territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli
di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle
prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo
7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche
pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare
territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli
accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti,
nonchè per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti
al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi
informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di
climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o
maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso,
stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali
caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche
significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n.
551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e
alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici
mesi.
4. Per gli impianti che sono dotati di
generatori di calore di età superiore a quindici anni, le
autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste
al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso
comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del
generatore e una consulenza su interventi migliorativi che
possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza
unificata e ai Ministeri delle attività produttive,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del
presente decreto.
Art. 10.
Monitoraggio, analisi, valutazione e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale
1. Il Ministero delle attività produttive, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi
con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati,
provvedono a rilevare il grado di attuazione del presente
decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali
interventi di adeguamento normativo.
2. In particolare, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti
attività:
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle
informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e
la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del
patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali
di riferimento;
b) monitoraggio dell'attuazione della
legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento
degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
c) valutazione dell'impatto sugli utenti
finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini
di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi
resi;
d) valutazione dell'impatto del presente
decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare
regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e
componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di
installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del
quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli
normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento
degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione
alla domanda e all'offerta di energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti
energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con
particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di
produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure
necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica
nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.
3. I risultati delle attività di cui al comma
2 sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che
provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati
di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di
pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere
annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione
prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, nonchè alla Conferenza unificata. Il Ministero delle
attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio provvedono altresì al monitoraggio della
legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo
sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed esperienze
il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla
Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di cui
al periodo precedente.
Titolo II
NORME TRANSITORIE
Art. 11.
Requisiti della prestazione energetica degli
edifici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della
prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione
invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia
primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come
modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle
disposizioni di cui all'allegato I.
Art. 12.
Esercizio, manutenzione e ispezione degli
impianti termici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei
consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti
termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni
periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni
incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli
articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del
26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle
disposizioni di cui all'allegato L.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
Misure di accompagnamento
1. Il Ministero delle attività produttive,
predispone programmi, progetti e strumenti di informazione,
educazione e formazione al risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra
privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei
pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono
essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico
scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi
e progetti hanno come obiettivo:
a) la piena attuazione del presente decreto
attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai
cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato
immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e
della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza
che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche
attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto
energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra
questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto
comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento del circuito professionale
e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la
qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi
del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza
energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e illuminazione;
d) la formazione di esperti qualificati e
indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e
delle ispezioni edili ed impiantistiche.
3. Le attività per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel
piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e
sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal Ministerodelle
attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma
119, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239,
limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti
nell'ambito di questa attività e i risultati raggiunti sono resi
disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Le attività per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che
possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14.
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto, fatta
eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo
13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle misure di
accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro
400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede
mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto
2004, n. 239.
Art. 15.
Sanzioni
1. Il progettista che rilascia la relazione
di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità
stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un
attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei
criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della
parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un
attestato di certificazione energetica non veritieri, è punito
con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della
parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in
questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di
presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere,
di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata
secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che presenta al
Comune la asseverazione di conformità delle opere di cui
all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla
relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, è punito con la reclusione fino a sei mesi
o con la multa fino a 500 euro.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità
immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a
quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore
a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e
manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo
7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità
che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al
proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della
certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro
e non superiore a 30000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo
previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La
nullità può essere fatta valere solo dal compratore.
9. In caso di violazione dell'obbligo
previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La
nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
Art. 16.
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti norme della
legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 28,
commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi
1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
2. Sono abrogate le seguenti norme del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo
7, comma 7; l'articolo 8.
3. È abrogato l'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'industria commercio e artigianato in data 6 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto
1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto
del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412,
recante il regolamento per il contenimento dei consumi di
energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del
valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in
conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso
ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 17.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto
dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di
competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme
del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi
nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le
regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata
in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di
attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e
dalla stessa direttiva 2002/91/CE.