Circolare INPS, approvata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'INPS-INAIL
e Casse Edili, 26 luglio 2005 n. 92
Rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1.PREMESSA
La Legge n.266/2002 ed il Decreto
Legislativo n.276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse
Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi
il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti
contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne
gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base
della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti
regolarità").
Il DURC rappresenta un utile strumento per l’osservazione delle
dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro
sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività
delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della
creazione di un'apposita banca-dati utile per ostacolare la
concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.
In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è
stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e,
successivamente,
in occasione dell'ampliamento dell'oggetto del DURC ai lavori
privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una
seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha
regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in
edilizia.
Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente
Circolare, hanno, tra gli altri, l'obiettivo di ricondurre ad
uniformità le varie iniziative avviate sul territorio in via
sperimentale.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
D.U.R.C.
A) Oggetto
La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli
appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al
rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA).
La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente
intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori
pubblici in senso stretto[Legge n.109/1994 e successive
modifiche ed integrazioni], ma anche gli appalti di servizi e
forniture[Decreti Legislativi n.358/1992 e n.157/1995 e
successivi]. La sfera di operatività è altresì ampliata ed
estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in
convenzione o concessione.
Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori
nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini
dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.
In questa circolare verranno rese indicazioni sulle
problematiche relative all’edilizia sia con riguardo ai lavori
pubblici che a quelli privati.
B) Richiedenti il DURC
Sulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale
del Documento Unico è l’impresa, anche attraverso i consulenti
del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega
(cd. intermediari).
Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche
Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza
pubblica appaltanti e le SOA[Società di attestazione e
qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di
accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di
lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra
cui quello della regolarità contributiva (art.8 co.3 Legge
n.109/1994)].
C) Rilascio del DURC
Ai fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue:
I) Appalti pubblici:
Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino
all’aggiudicazione, l’impresa può dichiarare l’assolvimento
degli obblighi contributivi[Art. 46, comma 1, lettera p) e
art.77 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 così come modificato dall'art. 15 della Legge
n.3/2003]. Per la verifica di tali dichiarazioni dovrà essere
rilasciata la regolarità contributiva sulla base dei requisiti
elencati al punto 3.
Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia, la
certificazione di regolarità contributiva dovrà essere altresì
rilasciata:
• per la verifica della dichiarazione;
• per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
• per la stipula del contratto;
• per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
• per il collaudo e del pagamento del saldo finale.
L’adempimento previsto dall’art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10
gennaio 1991 n. 55 può essere assolto mediante presentazione del
DURC alle scadenze previste.
Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il
DURC in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli
stati di avanzamento lavori e il saldo finale.
II) Lavori privati in edilizia:
• prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di
denuncia di inizio attività.
III) Attestazione SOA:
• prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi
preposti al rilascio.
3. REQUISITI REGOLARITA’
A) Requisiti generali
L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la
regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di
riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla
normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale
(salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto
III), rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa
manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei
termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del
silenzio assenso. In particolare, per la verifica
dell’autocertificazione, è necessario che la regolarità sussista
alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione,
essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute
successivamente.
Il riferimento all’intera situazione aziendale è da ricondursi
all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato
tra l’impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli
adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti
disposizioni dirette a consentire l’accesso agli appalti solo
alle imprese “qualificate”.
In particolare, la regolarità contributiva si può considerare
acquisita:
I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:
• che sussista la correntezza degli adempimenti mensili o,
comunque, periodici;
• che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano
all’importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine
determinato, dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento;
• che non esistano inadempienze in atto;
• che non esistano note di rettifica notificate, non contestate
e non pagate.
L’impresa è altresì regolare quando:
• vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura
periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
• vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni
legislative (es. calamità naturali);
• sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia
stato documentato il credito;
• via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata
disposta la sospensione della cartella amministrativa o in
seguito a ricorso giudiziario.
Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora
iscritti a ruolo:
• in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà
essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su
questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente
motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o
pretestuosi;
• in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà
essere dichiarata, in considerazione della disposizione
contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la
quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato
dinanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo
solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e
non autorizzate all'accentramento degli adempimenti
contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i
necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per
la verifica di ogni singola posizione contributiva.
II) Ai fini INAIL, l’azienda è regolare quando:
• risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
• ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in
misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione
aziendale;
• ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.
L’impresa è altresì da intendersi regolare quando:
• il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a
quello proprio dell’appalto;
• vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal
responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza
superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato
motivato parere favorevole;
• vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni
legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero
da norme speciali (es. art. 45, comma 2, del DPR 30 giugno 1965
n. 1124);
• siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento
unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l’azienda è
creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
• vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata
disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a
seguito di ricorso giudiziario.
Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora
iscritti a ruolo:
• in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà
essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su
questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente
motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o
pretestuosi;
• in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà
essere dichiarata, in considerazione della disposizione
contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la
quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato
dinanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo
solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
III) Ai fini della Cassa Edile:
• la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è
verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme
dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di
competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il
certificato di regolarità contributiva a condizione che la
verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa
medesima abbia verificato a livello nazionale che l’impresa non
sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è
tenuta a forniremensilmente all’apposita banca dati nazionale di
settore l’elenco delle imprese non in regola e di aggiornare
tale elenco con la medesima cadenza; alla banca dati nazionale è
affidato il compito di tenere l’elenco delle imprese non in
regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di
verifica della regolarità delle imprese;
• l’impresa si considera in regola quando ha versato i
contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi
all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento
all’atto della richiesta di certificazione;
• condizione per la regolarità dell’impresa, anche ai fini del
successivo punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla
Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e
non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello
contrattuale;
• per i lavori pubblici la certificazione di regolarità
contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori
(SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla
Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il
cantiere per il quale è effettuata la richiesta di
certificazione; a tal fine è necessario che l’impresa inserisca
nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi,
indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è
occupato;
• il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai
sensi dell’art. 9 comma 76 Legge n. 415/1998 può essere
effettuato esclusivamente dalleCasse Edili regolarmente
costituite a iniziativa di una o più associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte,
comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore
edile.
B) Subappalto
Nel caso specifico del subappalto, l’impresa subappaltatrice
deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i
medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione
previsti per l’impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato
dovrà essere rilasciato sull’intera situazione aziendale
osservando i criteri sopra esposti[Autorizzazione al subappalto
ex art.18 Legge n.55/1990].
Nel caso di subappalto, l’impossibilità di dichiarare la propria
regolarità per l’impresa subappaltatrice discende dalla natura
privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché
da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.
4. PROCEDIMENTO DURC
Per la richiesta del DURC è stato
elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato
(secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia
della richiesta.
Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito
elencati) e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente
per l'inoltro in via telematica[In attesa di definizione delle
procedure di accreditamento ai servizi telematici, i soggetti
richiedenti diversi dalle imprese non ancora in possesso delle
relative chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamente
allo Sportello "fisico"]; lo stesso sarà, altresì, disponibile
in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale degli Enti
convenzionati in caso di presentazione della richiesta per le
vie tradizionali.
A) Modalità di richiesta
Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in
via telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico
costituito presso le Casse Edili.
Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per
territorio.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a
rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC
esclusivamente per via telematica.
La richiesta per via telematica potrà essere effettuata
accedendo alternativamente a:
• Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per
aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza
pubblica;
• Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed
intermediari;
• Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed
intermediari;
• Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).
In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL,
l'utente (azienda o intermediario), per la necessaria
identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già
rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi
on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente;
INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata
per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai
soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento,
da parte di uno degli Enti convenzionati, della validità della
delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli
altri Enti. In caso di accesso tramite il Portale telematico
"Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati alle altre
tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari)
appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e
compilato a video dall’utente che inserisce i dati utilizzando
la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed
inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale
delle informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta
del DURCe comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice
identificativo pratica). Il CIP, che individua lo specifico
appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima
richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa
allo stesso appalto, successiva alla prima.
In alternativa alla via telematica, l’utente (azienda o
intermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unico
costituito presso le Casse Edili identificandosi secondo le
consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta tramite posta.
Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica
della completezza formale della stessa (compilazione di tutti i
campi del modulo previsti dalla procedura come "obbligatori").
Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il
ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le
informazioni omesse, assegnandogli il termine di 10 giorni, con
la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si
riterrà non ammissibile.
L'operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni
prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa
attraverso il canale telematico e rilascia all'utente
l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla
procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è
immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e
validazione da parte di ciascuno degli Enti convenzionati).
B) Modalità di rilascio
Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che
esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella
richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del
certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per
la formazione del silenzio assenso.
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso
delle informazioni relative alla richiesta, effettua
l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità
contributiva della ditta.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari
(che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data
recente non ancora acquisite in archivio), e comunque in tutti i
casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di
aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata
richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello
F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla
stessa il termine di dieci giorni per la presentazione di quanto
richiesto.
Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente che ha
richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà
sulla base delle informazioni in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori,
sospende il termine di rilascio del DURC.
L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno
degli Enti, e sottoposto alla validazione del funzionario
responsabile del provvedimento, viene poi inserito nella
specifica procedura informatica al fine di certificare la
regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
C) Tempi di rilascio
La Cassa Edile competente per territorio provvede all’emissione
del Documento Unico concernente la posizione contributiva
dell’impresa presso di sè ed attesta quanto acquisito dagli
altri Enti.
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti
gli Enti avranno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria
e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di
protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale
sospensione a fini istruttori – cfr. “modalità di rilascio”).
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa
irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la
non regolarità dell’impresa.
Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza
pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla
regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del
silenzio-assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili
stante la natura privata di tali Organismi).
Pertanto, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia
pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento
della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC
entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche
solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di
regolarità/irregolarità.
Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima
del rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini
istruttori.
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente
ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile
dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando
il canale postale (con raccomandata A/R)[Nel caso in cui
richiedente sia l'impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC
sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa
indicate dall'impresa stessa al momento della richiesta]. Nel
caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia del
certificato dovrà essere comunque inviata a quest’ultima.
D) Periodo di validità
Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei
contributi all’INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai
sensi dell’art. 86, comma 10, del decreto legislativo n.
276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono
valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio.
L’utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più
rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito
ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli enti
accertatori di verificare il permanere delle condizioni di
regolarità anche durante il citato periodo di validità.
5. PRECISAZIONI
Presso qualsiasi Struttura
Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una
"Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo
successivamente all'emissione del DURC originale da parte della
Struttura competente.
L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque
momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia
accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura
informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura
Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere
circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di
regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata
comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla
Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie
iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarrà
impregiudicata l’azione per l’accertamento ed il recupero di
eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.
Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata
regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo
abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o
DIA).
Per l’INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC
potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a
tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro.
Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza,
della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni, che
confermano o non confermano la regolarità dell’impresa.
Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad
evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso.
Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda
a tutte le Strutture di adeguare la propria organizzazione alle
attuali esigenze, attenendosi scrupolosamente alle nuove
disposizioni.
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