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   Normativa Appalti Lavori  

LEGGE 25 giugno 2005, n.109
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la
tutela del diritto d'autore, e' convertito in legge con modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Avvertenza:

Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
96 del 27 aprile 2005.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 51.

 

Art. 2.
1. All'articolo 1, comma 50, della legge 23 agosto 2004, n. 243,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole: «un decreto legislativo recante
un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' decreti
legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative
vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza
complementare» e le parole: «sia volto» sono sostituite dalle
seguenti: «siano volti»;
b) nel secondo e nel terzo periodo le parole: «del testo unico»
sono sostituite dalle seguenti: «dei testi unici»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'adozione
dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti
il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i
principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le
modalita' di cui ai commi da 41 a 49».
2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono
apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) al comma 49, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Nel caso in cui siano stati gia' emanati i testi unici di cui al
comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate
con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni
in essi ricomprese»;
b) al comma 51, dopo le parole: «Lo schema del decreto
legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza
obbligatoria»;
c) al comma 52, dopo le parole: «del decreto legislativo» sono
inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;
d) al comma 53, dopo le parole: «dello schema di decreto
legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza
obbligatoria».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3400):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) il 27 aprile 2005.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 28 aprile 2005 con pareri delle
commissioni 1ª (presupposti di costituzionalita), 2ª, 5ª,
7ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 3 maggio 2005.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il
3, 10, 17 e 18 maggio 2005.
Esaminato in aula il 18, 24, 25 maggio 2005 ed
approvato il 31 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5901):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 1° giugno 2005 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI,
VII, VIII, XI, XIII, XIV, e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14
e 15 giugno 2005.
Esaminato in aula il 20 giugno 2005 ed approvato, con
modificazioni, il 22 giugno 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3400-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 22 giugno 2005 con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª, 7ª, e 9ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 22 giugno 2005.
Esaminato in aula e approvato il 23 giugno 2005.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 50 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004 n. 243 (Norme in materia pensionistica
e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica,
per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di
previdenza ed assistenza obbligatoria), come modificato
dalla presente legge:
«50. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la
legislazione previdenziale, con particolare riferimento al
regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla
vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della
presene legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi recanti
testi unici delle disposizioni legislative vigenti in
materia di previdenza obbligatoria e di previdenza
complementare che, in funzione di una piu' precisa
determinazione dei campi di applicazione delle diverse
competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione
delle procedure amministrative, anche con riferimento alle
correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una
armonizzazione delle aliquote contributive, siano volti a
modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente
norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione
delle prestazioni, all'attivita' amministrativa e
finanziaria degli enti preposti all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo e'
altresi' delegato ad adottare, nell'ambito dei testi unici,
disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione
delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo
criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori
produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello
comunitario, nel rispetto delle sue specificita', anche con
riferimento alle aree di particolare problematicita',
rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni
professionali e sindacali nella gestione della previdenza,
anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla
graduale sostituzione dei criteri induttivi per
l'accertamento della manodopera impiegata con criteri
oggettivi. Dall'emanazione dei testi unici non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuni degli
schemi di decreto recanti il testo unico in materia di
previdenza complementare, si applicano i principi e i
criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le
modalita' di cui ai commi da 41 a 49.».
- Si riporta il testo dei commi 49, 51, 52, e 53
dell'art. 1 della citata legge n. 243 del 2004, come
modificati dalla presente legge:
«49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai
commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalita'
di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui siano stati
gia' emanati i testi unici di cui al comma 50, le
disposizioni integrative e correttive andranno formulate
con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti
disposizioni in essi ricomprese.».
«51. Lo schema del decreto legislativo in materia di
previdenza obbligatoria di cui al comma 50 e' trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti entro il
novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni
esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine il decreto e' adottato
anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria
di cui al comma 50, il Governo puo' adottare disposizioni
correttive e integrative nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di
cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello schema del
decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria
di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, e' costituito un gruppo di lavoro
composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da
personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.».

 

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2005, N. 63

All'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "articolo 6, comma 3,
lettera a), del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"
e, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carica della finanza
pubblica".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - (Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei
referendum nell'anno 2005) - 1. Per il solo anno 2005, l'agevolazione
fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n.
515, e successive modificazioni, e' estesa anche allo svolgimento dei
referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione
relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei
referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che
partecipano alla campagna referendaria.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per
l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facolta'
delle amministrazioni competenti di ripetere pro quota dai soggetti
interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.
Art. 2-ter. - (Verifica preventiva dell'interesse archeologico). -
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: "codice dei beni
culturali e del paesaggio", per le opere sottoposte all'applicazione
delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti
trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o
di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi
compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche
preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio
e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte
all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del
territorio, nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.
Tale documentazione e' raccolta, elaborata e validata dai
dipartimenti archeologici delle universita', ovvero da soggetti in
possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del
citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554
del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non e'
richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o
scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti
in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti
archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per
la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita' di
partecipazione di tutti i' soggetti interessati. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per
l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per
le spese di primo impianto, nonche' una spesa di 10.000 euro per
l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese
di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000
euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007
e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro
per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
ai Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000
euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi
e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un
interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista
dall'articolo 2-quater.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il
termine indicato al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente
segnali con modalita' analitiche detta incompletezza alla stazione
appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti
istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle
caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la
stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di
integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente,
ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione
il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni,
per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla
procedura prevista dall'articolo 2-quater.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' ammesso il ricorso
amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni
culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della
procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine de cui al comma 3,
ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di
saggi archeologici e' possibile solo in caso di successiva
acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei
lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In
tale evenienza il Ministero per i beni e le attivita' culturali
procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento de verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e
13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai
parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri
autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa
la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente
dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i
poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonche' i poteri
autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse
archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del
medesimo codice.
8. Il presente articolo non se applica alle opere di cui al comma
1 per le quali sia gia' intervenuta, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del
progetto preliminare.
Art. 2-quater. - (Procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico). - 1. La procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in
due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento
dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva
dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi
archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti
integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed
esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente
di settore territorialmente competente. La relazione contiene una
descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse
archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza
archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente
l'esigenza di tutela;
b) contesti non monumentali can scarso livello di conservazione
per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure
smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a
quella di rinvenimento;
c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza
storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici
nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il
responsabile del procedimento puo' stabilire forme semplificate della
progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera
chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse
archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui
alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le
misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti
o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le
prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a
tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i
beni e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli' 12 e 13 del predetto codice.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica
territornalmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione
appaltante.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida
finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di crei al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente
articolo, il direttore regionale competente per territorio del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, su proposta del
soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con
l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di'
coordinamento e di collaborazione con il responsabile del
procedimento e con gli uffici dell' amministrazione procedente.
Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita'
della procedura di cui al presente articolo, in ragione della
tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le
fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le
forme di documentazione e di divulgazione dei risultati
dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la
produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali
ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei
complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla
diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
Art. 2-quinques. - (Disposizioni finali in materia di procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico). - 1. Le regioni
disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto
disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.
2. Alle finalita' di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle
competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di'
attuazione.
3. Fermo restando quanto, disposto dal comma 2 dell'articolo
2-ter, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e
2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 2-sexies. - (Controversie relative ai prodotti
lattiero-caseari). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le controversie
relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla
giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti
territorialmente.
2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004. n. 311,
e' abrogato.
3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se
instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge 30
dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari.
Art. 2-septies. - (Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo
amministrativo) - 1. Per accelerare l' attuazione del processo di
trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131, nonche' dall'articolo 118 della Costituzione,
all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, e' assegnato un dirigente di prima fascia di staff,
nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Puo', inoltre, essere nominato
un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli
avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del
consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede
il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilita' gia'
assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo
amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2004, che e' soppresso, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la
nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in
posizione di aspettativa o di fuori ruolo.
Art. 2-octies. - (Disposizioni in materia di istruzione). - 1. In
considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei
compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un
adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti
scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonche'
alla connessa attivita' amministrativa, di gestione, di monitoraggio
e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7
milioni di euro annui e' destinata, a decorrere dall'anno 2005,
d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della
produttivita' del personale attualmente in servizio, gia'
appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla
copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante
riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di
spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni d1 bilancio.
Art. 2-novies. - (Disposizioni in materia di enti di ricerca). -
1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe
nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche
attivita' svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al
netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette
attivita', anche all'incentivazione del personale addetto, in
relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi
e modalita' stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la
disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica
interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2-decies. - (Collezioni numismatiche). - 1. Alla lettera A,
numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del
paesaggio, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico,
etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e
moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti
esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un
notevole numero di esemplari tutti uguali".
2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui
esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti
nelle collezioni di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13,
dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come
sostituita dal comma 1 del presente articolo, e' escluso l'obbligo di
denuncia di' cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonche' ogni
altro obbligo di notificazione alle competenti autorita'".
Al titolo sono aggiunte, in ,fine, le seguenti parole: ", e altre
misure urgenti".

 

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