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   Normativa Appalti Lavori  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 27 Maggio 2005

Qualificazione dei contraenti generali

Modalità tecniche e procedurali di presentazione della domanda e dei

documenti

 

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

 

VISTA la legge del 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

 

VISTO il decreto legislativo del 20 agosto 2002 n. 190, recante "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale";

 

VISTO il decreto legislativo del 10 gennaio 2005, n. 9, recante integrazioni al predetto decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 356 del 10 febbraio 2003, con il quale è stata costituita la struttura tecnica di missione di cui all’articolo 2,comma 3 ,lettera a ), del citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

 

CONSIDERATO che è necessario definire le modalità tecniche e procedurali di presentazione delle domande , e dell’occorrente documentazione del possesso dei requisiti richiesti, da parte delle imprese di cui all'art. 20 bis, comma 1, del decreto legislativo

20 agosto 2002 n. 190 così come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche di cui al comma 3 del medesimo articolo, che deve essere attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ;

 

VISTI gli articoli 43 e 48 del Trattato consolidato che ha costituito l’Unione Europea, per i quali deve essere previsto che la qualificazione possa essere richiesta ed ottenuta dalle imprese stabilite negli Stati appartenenti all’Unione che ne abbiano i requisiti, così come deve essere garantita ai cittadini degli Stati membri libertà di stabilimento nell’ambito degli stessi;

 

CONSIDERATO che la detta qualificazione può essere richiesta, ai sensi delle disposizioni recate dal menzionato decreto legislativo del 10 gennaio 2005, n. 9, da imprese stabilite anche in altri Stati, a condizione di reciprocità, e che possono essere stabiliti nel territorio della Repubblica italiana cittadini di Stati non appartenenti all’ Unione Europea, nell’osservanza delle norme che regolano la materia;

 

VISTO il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, emesso dalla quinta sezione in data 11 maggio 2005, con voto n. 98;

 

 

DECRETA

 

Articolo 1

Responsabilità del procedimento di qualificazione

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 356 del 10 febbraio 2003 di cui alle premesse è inserito il seguente comma:

"1 bis .La Struttura tecnica di missione provvede allo espletamento delle attività necessarie per la qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale,a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443, di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 così come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, anche avvalendosi dell’apporto di cui al successivo articolo 6, comma 1. Le dette attività costituiscono autonomo Progetto , ai sensi del comma precedente".

 

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto è inserito il seguente comma :

" 2 bis. Il responsabile del procedimento di attestazione e di rinnovo della qualifica di contraente generale è designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra i dirigenti di prima fascia di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, ed opera nell’ambito della dotazione organica di cui al successivo articolo 4. Nell’assolvimento del compito assegnato, ai sensi dei commi precedenti, è direttamente responsabile degli adempimenti di competenza del Ministero nell’ambito del sistema di qualificazione dei contraenti generali, procede all’adozione dei provvedimenti di attestazione, ovvero di motivato diniego dell’attestazione, e cura, in particolare, l’osservanza dei criteri e delle procedure indicati dall’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili. Con provvedimenti ministeriali, sentito il Capo della Struttura tecnica di missione, è assicurata, per l’espletamento delle specifiche attività, nell’ambito della dotazione organica di cui all’articolo 4, la disponibilità di personale, in numero e qualità corrispondenti all’organico minimo previsto dall’articolo 9, comma 1, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ".

 

Articolo 2

Presentazione e documentazione della domanda di

qualificazione.

Verifica e comunicazioni preliminari.

 

1. Le imprese di cui all'art. 20 bis, comma 1, del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, incluse quelle a totale capitale pubblico, controllate e /o partecipate da capitale pubblico, anche in forma di agenzia, società pubbliche di progetto e simili, che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche di cui al comma 3 del medesimo articolo, presentano la relativa domanda inviandola, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, descritta dall'art. 5 e seguenti, esclusivamente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti generali – Via Nomentana 2, 00161 Roma (Italia). La domanda deve essere compilata su modello conforme all'Allegato A (composto da fax simile domanda e autocertificazione) al presente decreto, ed assume contestualmente, ai fini di semplificazione del conseguente procedimento amministrativo, valore di dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Deve, perciò, essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla è stata apposta. Il responsabile del procedimento effettua i controlli di cui all'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede, nel caso di dichiarazioni mendaci, agli adempimenti di cui all'art. 76 del medesimo decreto. Il termine di tre mesi di cui all'art. 20 nonies , comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 così come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, decorre dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'ipotesi di incompletezza di cui al comma successivo.

 

2. Ricevuta la domanda, il citato responsabile procede a verificare la completezza della medesima, e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'impresa viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero telefonico, numero di telefax e indirizzo di posta elettronica). Il termine di tre mesi di cui all'art. 20 nonies, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 così come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, decorre, in caso di verifica positiva, dalla data di ricevimento della domanda di qualificazione. Nel caso di incompletezza della domanda e/o della documentazione il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'impresa, ai fini dell'integrazione. In tal caso, il termine di tre mesi decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

 

3. I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell'ambito dell'ufficio, e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.

 

Articolo 3

Procedimento e rilascio della attestazione. Monitoraggio delle imprese attestate. Verifiche a campione .

 

1. Il responsabile del procedimento accerta il possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei sottoindicati requisiti:

 

a) sistema qualità aziendale, di cui all'art. 20 ter, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 così come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9;

b) requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. La dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale non è richiesta alle imprese che documentano il possesso di qualificazione, rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, in corso di validità;

c) requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 20 quinquies del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 così come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, e precisamente:

a . adeguata capacità economica e finanziaria;

b. adeguata idoneità tecnica ed organizzativa. Per le qualificazioni richieste o rinnovate entro il 31 dicembre 2013,detto requisito è dimostrato dal possesso delle attestazioni SOA, previste dal comma 5, del citato articolo 20 quinquies;

c. adeguato organico tecnico e dirigenziale.

Nei casi di cui ai precedenti punti b) e c) , lettera c, la validità dell’attestazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non può essere superiore a quella dell’ attestazione SOA esibita a documentazione, fatto salvo tempestivo rinnovo della stessa, che l’impresa interessata provvede a comunicare al responsabile del procedimento. In tal caso l’attestazione rilasciata dal Ministero prosegue nella sua validità sino alla scadenza prevista dalle norme vigenti .

 

2. Ove il responsabile del procedimento rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni e/o altra documentazione integrativa, ne fa motivata richiesta alla impresa. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni e/o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto.

 

3. Il responsabile del procedimento, conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del presente decreto, fatta salva l’eventuale interruzione del termine di cui al comma 2, trasmette, con propria relazione, gli atti assunti, ai fini di riscontro tecnico, al Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il responsabile del procedimento procede, nei quindici giorni successivi, all’adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di "contraente generale" da parte dell’impresa .

Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all’impresa interessata ed all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Del rilascio dell’attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico www.infrastrutturetrasporti.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .

 

4. Il responsabile del procedimento provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte delle imprese attestate, acquisendo le informazioni necessarie dalle imprese medesime, o d’ufficio In assenza di riscontro da parte delle imprese alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata, imponendo all’impresa attestata l’ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l’attestazione rilasciata cessa di avere validità. L’attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validità ove l’impresa cui è stata rilasciata venga a perdere anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il responsabile del procedimento cura le conseguenti comunicazioni all’impresa interessata, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, e si assicura, altresì, che venga dato avviso sul sito informatico di cui al comma 3.

 

5. Nel caso l’impresa già qualificata intenda richiedere la variazione della classifica attestata, la medesima può presentare la relativa domanda intesa ad attivare, ai sensi dell’articolo 2, un nuovo procedimento di rilascio dell’attestazione per la nuova classifica .

 

6. Nei casi di cessazione automatica della validità dell’attestazione, l’impresa interessata può attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti

 

Articolo 4

Procedimento per il rinnovo dell'attestazione

 

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di cui all'articolo 3, il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui all'articolo 2 del presente decreto.

 

2. Il procedimento di rinnovo della attestazione viene svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3 . Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 .

 

3. Qualora, per esigenze esclusivamente dell’Amministrazione, fatta salva l’interruzione di cui all’articolo 3, comma 2, la fase istruttoria avesse a protrarsi oltre il termine di efficacia dell’attestazione in rinnovo, detta efficacia è protratta fino all’adozione del provvedimento finale del procedimento.

 

Articolo 5

Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita nella

Repubblica italiana

 

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente decreto, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2000, ovvero per il periodo di validità residua UNI EN 9001/1994;

b) Per i requisiti di ordine generale:

b. 1) Documenti relativi alla società:

  • Certificato di iscrizione dell'impresa al registro unico delle imprese, di cui agli articoli 2188 e ss. del Codice Civile, istituito presso le Camere di Commercio, completo di attestazione antimafia.
  • Certificato della cancelleria fallimentare, attestante l'insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività e l'inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, di inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazioni, di cui alle lett. d), e), i), l) ed m) del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

b.2) Documenti relativi ai soggetti (legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto):

  • certificato di cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Nel caso di soggetti che abbiano cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea, al certificato deve essere unita , a cura del soggetto interessato, la traduzione in lingua italiana. Nel caso di soggetti che abbiano la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea, il soggetto interessato deve provvedere in modo analogo, unendo inoltre copia della documentazione comprovante la regolarità della presenza nel territorio nazionale ai fini della prestazione lavorativa;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'inesistenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, o di sentenze definitive di condanna passate in giudicato a pena , anche nel caso di sussistenza del beneficio della non menzione. In ogni caso vanno indicate le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che le ha emesse, segnalando se è stata concessa amnistia, condono giudiziale, indulto, non menzione, anche se nulla risulta sul casellario giudiziario. Nel caso di soggetti aventi cittadinanza di altro Stato, la dichiarazione deve concernere anche l’inesistenza o la eventuale esistenza di analoghe delibazioni da parte della locale giurisdizione penale, o autorità corrispondente.

 

2. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui al comma 1, lettera b2) , si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico ed agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

 

3. In caso di possesso, da parte del richiedente, della attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti indicati dall’articolo 3, comma 1 .

 

4. Per i requisiti di ordine speciale devono essere allegati i seguenti documenti:

c 1) Adeguata capacità economica e finanziaria:

  • Bilanci consolidati relativi agli ultimi 3 anni, in copia autentica. Ai bilanci deve essere unita una analisi di commento, rilasciata nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale, che assumono responsabilità solidale con il legale rappresentante dell’impresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20 quinquies, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 così come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9;

c 2) Adeguata idoneità tecnica ed organizzativa:

  • Il possesso di detta idoneità è dimostrato dalla presentazione di certificati lavori redatti in conformità del modello allegato al decreto legislativo n. 9 del 2005, sino alla copertura del requisito richiesto all'art. 20 quinquies, comma 3 del decreto legislativo. Sino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 3, comma 1, secondo quanto prescritto dall'art. 20 quinquies, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9 ;

c 3) Adeguato organico tecnico e dirigenziale:

  • estratto autentico del libro matricola, attestante la presenza in organico, con riferimento alla qualificazione richiesta, dei dirigenti dell'impresa, dei direttori tecnici e dei responsabili di cantiere o di progetto. Per i responsabili di cantiere o di progetto non presenti in organico, deve essere esibita copia autentica del contratto di incarico professionale in atto;
  • per la dimostrazione dell'esperienza e professionalità tecnica acquisita dai soggetti interessati (direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto), certificati lavori attestanti il soggetto preposto, ovvero, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa dagli interessati, attestante le esperienze acquisite in qualità di responsabile di cantiere o di progetto, come da modello in Allegato B;
  • certificato del titolo di studio dei Direttori Tecnici in conformità all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Nel caso di cittadini di altro Stato, deve essere unita la documentazione comprovante il possesso del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente nella Repubblica italiana;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'unicità dell'incarico.

 

Articolo 6

Documentazione della domanda nel caso di consorzio stabile stabilito nella Repubblica italiana

 

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente decreto, in caso di consorzio stabile stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2000, ovvero per il periodo di validità residua UNI EN 9001/1994 del Consorzio; qualora non posseduta dal Consorzio, deve essere posseduta da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione.

b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 20 quater del decreto legislativo, deve essere dimostrato sia dal Consorzio che da ciascuna delle consorziate mediante la presentazione dei documenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato mediante la presentazione da parte del consorzio e/o di ciascuna delle consorziate, individuate per la qualificazione, ai sensi dell'art. 20 sexies del decreto legislativo n. 190/2002 come integrato dal decreto legislativo n. 9/2005, dei documenti di cui all'articolo 5, comma 4.

 

2. In caso di possesso, da parte del consorzio e da parte delle imprese consorziate, della attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque armi dalla data della domanda, la documentazione del possesso dei requisiti di ordine generale può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA., nei limiti di validità di cui all’articolo 3, comma 1.

 

Articolo 7

Documentazione della domanda nel caso di Consorzio di Cooperative

stabilito nella Repubblica italiana

 

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente decreto, in caso di consorzio di cooperative stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2000, ovvero per il periodo di validità residua UNI EN 9001/1994 del consorzio ;

b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 20 quater del decreto legislativo deve essere dimostrato dal consorzio mediante la presentazione dei documenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 ;

c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato mediante la presentazione da parte del consorzio dei documenti di cui all'articolo 5, comma 4, punto c1 e c 2, e da parte del consorzio e/o delle consorziate dei documenti di cui all'articolo 5, comma 4, punto c 3 .

 

2. In caso di possesso, da parte del consorzio, di attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la documentazione del possesso dei requisiti di ordine generale può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA , nei limiti di validità di cui all’articolo 3, comma 1

.

Articolo 8

Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

 

1. Nel caso di imprese stabilite negli altri Stati di cui all'art. 20 septies, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002 come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, la qualificazione di cui citato decreto legislativo ed al presente decreto, non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara .

 

2. Le imprese di cui al comma 1 si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione al sistema e la partecipazione per le imprese italiane alle gare.

 

3. Nel caso le imprese di cui al presente articolo intendano richiedere la qualificazione di contraente generale secondo l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, devono presentare la domanda nelle forme prescritte dall'articolo 2, ed allegare la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale , che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

 

Articolo 9

Ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione

 

1. I ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione o di diniego dell’attestazione, devono essere presentati entro il trentesimo giorno dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3.

2. La decisione in ordine al ricorso viene adottata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze dell’esame compiuto dalla Commissione di cui all'art. 20 nonies del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 così come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9.

Il presente decreto ed i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

ILMINISTRO

Allegato A

Allegato B

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