Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 27 Maggio 2005
Qualificazione
dei contraenti generali
Modalità
tecniche e procedurali di presentazione della domanda e dei
documenti
VISTA
la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
VISTA
la legge del 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
VISTO
il decreto legislativo del 20 agosto 2002 n. 190, recante
"Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale";
VISTO
il decreto legislativo del 10 gennaio 2005, n. 9, recante
integrazioni al predetto decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei
contraenti generali delle opere strategiche e di preminente
interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n.
34, recante istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320,
recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,
recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
VISTO
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.
356 del 10 febbraio 2003, con il quale è stata costituita la
struttura tecnica di missione di cui all’articolo 2,comma 3
,lettera a ), del citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190;
CONSIDERATO
che è necessario definire le modalità tecniche e procedurali di
presentazione delle domande , e dell’occorrente documentazione
del possesso dei requisiti richiesti, da parte delle imprese di
cui all'art. 20 bis, comma 1, del decreto legislativo
20 agosto
2002 n. 190 così come integrato dal decreto legislativo 10
gennaio 2005, n. 9, che intendono ottenere la qualificazione a
contraente generale per le classifiche di cui al comma 3 del
medesimo articolo, che deve essere attestata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ;
VISTI
gli articoli 43 e 48 del Trattato consolidato che ha costituito l’Unione
Europea, per i quali deve essere previsto che la qualificazione
possa essere richiesta ed ottenuta dalle imprese stabilite negli
Stati appartenenti all’Unione che ne abbiano i requisiti, così
come deve essere garantita ai cittadini degli Stati membri
libertà di stabilimento nell’ambito degli stessi;
CONSIDERATO
che la detta qualificazione può essere richiesta, ai sensi delle
disposizioni recate dal menzionato decreto legislativo del 10
gennaio 2005, n. 9, da imprese stabilite anche in altri Stati, a
condizione di reciprocità, e che possono essere stabiliti nel
territorio della Repubblica italiana cittadini di Stati non
appartenenti all’ Unione Europea, nell’osservanza delle norme
che regolano la materia;
VISTO
il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, emesso
dalla quinta sezione in data 11 maggio 2005, con voto n. 98;
DECRETA
Articolo 1
Responsabilità
del procedimento di qualificazione
1. Dopo
il comma 1 dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 356 del
10 febbraio 2003 di cui alle premesse è inserito il seguente
comma:
"1
bis .La Struttura tecnica di missione provvede allo espletamento
delle attività necessarie per la qualificazione dei
contraenti generali delle opere strategiche e di preminente
interesse nazionale,a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 così come integrato
dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, anche avvalendosi
dell’apporto di cui al successivo articolo 6, comma 1. Le dette
attività costituiscono autonomo Progetto , ai sensi del comma
precedente".
2. Dopo
il comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto è inserito il
seguente comma :
" 2
bis. Il responsabile del procedimento di attestazione e di rinnovo
della qualifica di contraente generale è designato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti tra i dirigenti di prima
fascia di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, ed opera nell’ambito
della dotazione organica di cui al successivo articolo 4. Nell’assolvimento
del compito assegnato, ai sensi dei commi precedenti, è
direttamente responsabile degli adempimenti di competenza del
Ministero nell’ambito del sistema di qualificazione dei
contraenti generali, procede all’adozione dei provvedimenti di
attestazione, ovvero di motivato diniego dell’attestazione, e
cura, in particolare, l’osservanza dei criteri e delle procedure
indicati dall’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili.
Con provvedimenti ministeriali, sentito il Capo della Struttura
tecnica di missione, è assicurata, per l’espletamento delle
specifiche attività, nell’ambito della dotazione organica di
cui all’articolo 4, la disponibilità di personale, in numero e
qualità corrispondenti all’organico minimo previsto dall’articolo
9, comma 1, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34 ".
Articolo 2
Presentazione
e documentazione della domanda di
qualificazione.
Verifica e
comunicazioni preliminari.
1. Le
imprese di cui all'art. 20 bis, comma 1, del decreto legislativo
10 gennaio 2005, n. 9, incluse quelle a totale capitale pubblico,
controllate e /o partecipate da capitale pubblico, anche in forma
di agenzia, società pubbliche di progetto e simili, che
intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le
classifiche di cui al comma 3 del medesimo articolo, presentano la
relativa domanda inviandola, unitamente alla documentazione dei
requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta,
descritta dall'art. 5 e seguenti, esclusivamente a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di
qualificazione dei contraenti generali – Via Nomentana 2, 00161
Roma (Italia). La domanda deve essere compilata su modello
conforme all'Allegato A (composto da fax simile domanda e
autocertificazione) al presente decreto, ed assume
contestualmente, ai fini di semplificazione del conseguente
procedimento amministrativo, valore di dichiarazione resa ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Deve,
perciò, essere datata e recare la sottoscrizione del legale
rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il
legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria
responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di
essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna
delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale
rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla è
stata apposta. Il responsabile del procedimento effettua i
controlli di cui all'art. 71 del citato decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede, nel
caso di dichiarazioni mendaci, agli adempimenti di cui all'art. 76
del medesimo decreto. Il termine di tre mesi di cui all'art. 20
nonies , comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n.
190 così come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005,
n. 9, decorre dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva
l'ipotesi di incompletezza di cui al comma successivo.
2.
Ricevuta la domanda, il citato responsabile procede a verificare
la completezza della medesima, e della documentazione allegata.
Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della
allegata documentazione, all'impresa viene data comunicazione
dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del
nominativo del responsabile del procedimento e dei dati di
riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero
telefonico, numero di telefax e indirizzo di posta elettronica).
Il termine di tre mesi di cui all'art. 20 nonies, comma 2, del
decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 così come integrato dal
decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, decorre, in caso di
verifica positiva, dalla data di ricevimento della domanda di
qualificazione. Nel caso di incompletezza della domanda e/o della
documentazione il responsabile del procedimento ne da'
comunicazione all'impresa, ai fini dell'integrazione. In tal caso,
il termine di tre mesi decorre dalla data di ricevimento delle
integrazioni richieste.
3.
I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di
qualificazione del contraente generale sono trattati
esclusivamente nell'ambito dell'ufficio, e conservati nel rispetto
del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di
sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.
Articolo 3
Procedimento
e rilascio della attestazione. Monitoraggio delle imprese
attestate. Verifiche a campione .
1. Il
responsabile del procedimento accerta il possesso, da parte
dell'impresa richiedente, dei sottoindicati requisiti:
a)
sistema qualità aziendale, di cui all'art. 20 ter, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190
così come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n.
9;
b)
requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. La
dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale non
è richiesta alle imprese che documentano il possesso di
qualificazione, rilasciata ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, in corso di
validità;
c)
requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 20 quinquies
del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 così come
integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, e
precisamente:
a
. adeguata capacità economica e finanziaria;
b.
adeguata idoneità tecnica ed organizzativa. Per le
qualificazioni richieste o rinnovate entro il 31
dicembre 2013,detto requisito è dimostrato dal possesso
delle attestazioni SOA, previste dal comma 5, del citato
articolo 20 quinquies;
c.
adeguato organico tecnico e dirigenziale.
Nei casi
di cui ai precedenti punti b) e c) , lettera c, la validità dell’attestazione
rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non
può essere superiore a quella dell’ attestazione SOA esibita a
documentazione, fatto salvo tempestivo rinnovo della stessa, che l’impresa
interessata provvede a comunicare al responsabile del
procedimento. In tal caso l’attestazione rilasciata dal
Ministero prosegue nella sua validità sino alla scadenza prevista
dalle norme vigenti .
2. Ove il
responsabile del procedimento rilevi la necessità, ai fini
istruttori, di chiarimenti, precisazioni e/o altra documentazione
integrativa, ne fa motivata richiesta alla impresa. La richiesta
interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei
chiarimenti, delle precisazioni e/o della documentazione
integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui
all'articolo 2, comma 1 del presente decreto.
3. Il
responsabile del procedimento, conclusa la fase istruttoria, in un
termine comunque non superiore a due mesi dall’avvio del
procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del presente
decreto, fatta salva l’eventuale interruzione del termine di cui
al comma 2, trasmette, con propria relazione, gli atti assunti, ai
fini di riscontro tecnico, al Servizio tecnico centrale del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine
improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il
responsabile del procedimento procede, nei quindici giorni
successivi, all’adozione del provvedimento di attestazione,
ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di
"contraente generale" da parte dell’impresa .
Il
provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è
comunicato all’impresa interessata ed all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici. Del rilascio dell’attestazione
viene altresì dato avviso sul sito informatico www.infrastrutturetrasporti.it
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
4. Il
responsabile del procedimento provvede successivamente, ai fini di
monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del
possesso dei requisiti richiesti da parte delle imprese attestate,
acquisendo le informazioni necessarie dalle imprese medesime, o d’ufficio
In assenza di riscontro da parte delle imprese alle richieste di
informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale
diffida per lettera raccomandata, imponendo all’impresa
attestata l’ulteriore termine perentorio di quindici giorni per
fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il
detto termine, l’attestazione rilasciata cessa di avere
validità. L’attestazione, rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validità
ove l’impresa cui è stata rilasciata venga a perdere anche uno
soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la
qualificazione. Il responsabile del procedimento cura le
conseguenti comunicazioni all’impresa interessata, all’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, e si assicura, altresì, che
venga dato avviso sul sito informatico di cui al comma 3.
5. Nel
caso l’impresa già qualificata intenda richiedere la variazione
della classifica attestata, la medesima può presentare la
relativa domanda intesa ad attivare, ai sensi dell’articolo 2,
un nuovo procedimento di rilascio dell’attestazione per la nuova
classifica .
6. Nei
casi di cessazione automatica della validità dell’attestazione,
l’impresa interessata può attivare un nuovo procedimento di
rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in
possesso dei requisiti richiesti
Articolo 4
Procedimento
per il rinnovo dell'attestazione
1. Almeno
novanta giorni prima della scadenza della validità della
attestazione di cui all'articolo 3, il contraente generale deve
presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della
attestazione, con le modalità di cui all'articolo 2 del presente
decreto.
2. Il
procedimento di rinnovo della attestazione viene svolto secondo le
modalità di cui all'articolo 3 . Ai fini dell'avvio del
procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 .
3.
Qualora, per esigenze esclusivamente dell’Amministrazione, fatta
salva l’interruzione di cui all’articolo 3, comma 2, la fase
istruttoria avesse a protrarsi oltre il termine di efficacia dell’attestazione
in rinnovo, detta efficacia è protratta fino all’adozione del
provvedimento finale del procedimento.
Articolo 5
Documentazione
della domanda nel caso di impresa singola in forma di società
commerciale o cooperativa stabilita nella
Repubblica
italiana
1. Per la
dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente
decreto, alla domanda deve essere unita la seguente
documentazione:
a)
Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001/2000, ovvero per il periodo di validità residua UNI EN
9001/1994;
b) Per i
requisiti di ordine generale:
b. 1)
Documenti relativi alla società:
- Certificato di
iscrizione dell'impresa al registro unico delle imprese, di
cui agli articoli 2188 e ss. del Codice Civile, istituito
presso le Camere di Commercio, completo di attestazione
antimafia.
- Certificato della
cancelleria fallimentare, attestante l'insussistenza dello
stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell'attività e l'inesistenza di procedure di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria.
- Dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46,
47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal legale rappresentante
circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse secondo la legislazione italiana, di
inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni
sociali, di inesistenza di errore grave nell'esecuzione di
lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti
e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazioni, di
cui alle lett. d), e), i), l) ed m) del comma 1 dell'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
b.2)
Documenti relativi ai soggetti (legali rappresentanti,
amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici,
responsabili di cantiere e responsabili di progetto):
- certificato di
cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all’Unione
Europea, o dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Nel caso di soggetti
che abbiano cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione
Europea, al certificato deve essere unita , a cura del
soggetto interessato, la traduzione in lingua italiana. Nel
caso di soggetti che abbiano la cittadinanza di Stati non
appartenenti all’Unione Europea, il soggetto interessato
deve provvedere in modo analogo, unendo inoltre copia della
documentazione comprovante la regolarità della
presenza nel territorio nazionale ai fini della prestazione
lavorativa;
- dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46,
47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, concernente l'assenza di procedimento
in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;
- dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46,
47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, concernente l'inesistenza a proprio
carico di sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, o di sentenze definitive di condanna passate in
giudicato a pena , anche nel caso di sussistenza del beneficio
della non menzione. In ogni caso vanno indicate le eventuali
condanne riportate, la data della sentenza e l'Autorità
giudiziaria che le ha emesse, segnalando se è stata concessa
amnistia, condono giudiziale, indulto, non menzione, anche se
nulla risulta sul casellario giudiziario. Nel caso di soggetti
aventi cittadinanza di altro Stato, la dichiarazione deve
concernere anche l’inesistenza o la eventuale esistenza di
analoghe delibazioni da parte della locale giurisdizione
penale, o autorità corrispondente.
2.
Per la qualificazione delle società commerciali, delle
cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese
artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui al comma 1,
lettera b2) , si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci
se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico
e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in
accomandita semplice; al direttore tecnico ed agli amministratori
muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di
società o di consorzio.
3.
In caso di possesso, da parte del richiedente, della attestazione
SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di
cinque anni dalla data della domanda, la dimostrazione del
possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti può essere
soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta
attestazione SOA, nei limiti indicati dall’articolo 3, comma 1 .
4. Per i
requisiti di ordine speciale devono essere allegati i
seguenti documenti:
c 1)
Adeguata capacità economica e finanziaria:
- Bilanci consolidati
relativi agli ultimi 3 anni, in copia autentica. Ai bilanci
deve essere unita una analisi di commento, rilasciata nella
forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da società di revisione
contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o
da commercialista iscritto all'albo professionale, che
assumono responsabilità solidale con il legale rappresentante
dell’impresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di
cui all'articolo 20 quinquies, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 così come
integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9;
c 2)
Adeguata idoneità tecnica ed organizzativa:
- Il possesso di detta
idoneità è dimostrato dalla presentazione di certificati
lavori redatti in conformità del modello allegato al decreto
legislativo n. 9 del 2005, sino alla copertura del requisito
richiesto all'art. 20 quinquies, comma 3 del decreto
legislativo. Sino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso
di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono
documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme
delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui
all’articolo 3, comma 1, secondo quanto prescritto dall'art.
20 quinquies, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002
n. 190 come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005,
n. 9 ;
c 3)
Adeguato organico tecnico e dirigenziale:
- estratto autentico del
libro matricola, attestante la presenza in organico, con
riferimento alla qualificazione richiesta, dei dirigenti
dell'impresa, dei direttori tecnici e dei responsabili di
cantiere o di progetto. Per i responsabili di cantiere o di
progetto non presenti in organico, deve essere esibita copia
autentica del contratto di incarico professionale in atto;
- per la dimostrazione
dell'esperienza e professionalità tecnica acquisita dai
soggetti interessati (direttori tecnici, responsabili di
cantiere e responsabili di progetto), certificati lavori
attestanti il soggetto preposto, ovvero, in mancanza,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi
degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa dagli interessati,
attestante le esperienze acquisite in qualità di responsabile
di cantiere o di progetto, come da modello in Allegato B;
- certificato del titolo
di studio dei Direttori Tecnici in conformità all'articolo
26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34
del 2000. Nel caso di cittadini di altro Stato, deve essere
unita la documentazione comprovante il possesso del titolo
abilitativo richiesto dalla normativa vigente nella Repubblica
italiana;
- dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa dai direttori tecnici,
responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi degli
articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'unicità
dell'incarico.
Articolo 6
Documentazione
della domanda nel caso di consorzio stabile stabilito nella
Repubblica italiana
1.
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente
decreto, in caso di consorzio stabile stabilito nella Repubblica
italiana, alla domanda deve essere unita la seguente
documentazione:
a)
certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001/2000, ovvero per il periodo di validità residua UNI EN
9001/1994 del Consorzio; qualora non posseduta dal Consorzio,
deve essere posseduta da ciascuno dei consorziati che concorrono
ai requisiti per la qualificazione.
b) il
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 20
quater del decreto legislativo, deve essere dimostrato sia dal
Consorzio che da ciascuna delle consorziate mediante la
presentazione dei documenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.
c) il
possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato
mediante la presentazione da parte del consorzio e/o di ciascuna
delle consorziate, individuate per la qualificazione, ai sensi
dell'art. 20 sexies del decreto legislativo n. 190/2002 come
integrato dal decreto legislativo n. 9/2005, dei
documenti di cui all'articolo 5, comma 4.
2.
In caso di possesso, da parte del consorzio e da parte delle
imprese consorziate, della attestazione SOA per qualsiasi
categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque armi dalla
data della domanda, la documentazione del possesso dei requisiti
di ordine generale può essere soddisfatta tramite la produzione
di copia conforme di detta attestazione SOA., nei limiti di
validità di cui all’articolo 3, comma 1.
Articolo 7
Documentazione
della domanda nel caso di Consorzio di Cooperative
stabilito
nella Repubblica italiana
1. Per la
dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente
decreto, in caso di consorzio di cooperative stabilito nella
Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente
documentazione:
a)
certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001/2000, ovvero per il periodo di validità residua UNI EN
9001/1994 del consorzio ;
b) il
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 20
quater del decreto legislativo deve essere dimostrato dal
consorzio mediante la presentazione dei documenti di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2 ;
c) il
possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato
mediante la presentazione da parte del consorzio dei documenti
di cui all'articolo 5, comma 4, punto c1 e c 2, e da parte del
consorzio e/o delle consorziate dei documenti di cui
all'articolo 5, comma 4, punto c 3 .
2. In
caso di possesso, da parte del consorzio, di attestazione SOA per
qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque
anni dalla data della domanda, la documentazione del possesso dei
requisiti di ordine generale può essere soddisfatta tramite la
produzione di copia conforme di detta attestazione SOA , nei
limiti di validità di cui all’articolo 3, comma 1
.
Articolo 8
Imprese
stabilite in Stati diversi dall'Italia
1. Nel
caso di imprese stabilite negli altri Stati di cui all'art. 20
septies, comma 1, del decreto legislativo 20 agosto 2002 come
integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, la
qualificazione di cui citato decreto legislativo ed al presente
decreto, non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla
gara .
2.
Le imprese di cui al comma 1 si qualificano alla singola gara
producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i
requisiti prescritti per la qualificazione al sistema e la
partecipazione per le imprese italiane alle gare.
3.
Nel caso le imprese di cui al presente articolo intendano
richiedere la qualificazione di contraente generale secondo
l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, devono presentare la domanda nelle
forme prescritte dall'articolo 2, ed allegare la documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente
ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale ,
che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
Articolo 9
Ricorsi
amministrativi contro i provvedimenti di attestazione
1.
I ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione o
di diniego dell’attestazione, devono essere presentati
entro il trentesimo giorno dalla comunicazione di cui all'articolo
3, comma 3.
2.
La decisione in ordine al ricorso viene adottata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle
risultanze dell’esame compiuto dalla Commissione di cui all'art.
20 nonies del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 così
come integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n.
9.
Il
presente decreto ed i relativi allegati, che ne costituiscono
parte integrante, sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
ILMINISTRO
Allegato A
Allegato
B
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