MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 26 ottobre 2005
Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore
installati negli edifici civili precedentemente alla data di
entrata in vigore della direttiva 95/16/CE.
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti
dall'art.
1 e dall'art. 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito
denominato «regolamento».
2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima del
25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma
tecnica
europea UNI EN 081-80 e dalla sua appendice nazionale, secondo
le
modalita' disciplinate dal presente decreto.
3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal
decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia.
Art. 2.
Adeguamento tecnico degli ascensori
1. In occasione della prima verifica periodica prevista dal
regolamento, effettuata dopo l'entrata in vigore del presente
decreto, l'autorita' competente, o l'organismo di certificazione
di
cui all'art. 13 del regolamento, effettua l'analisi dei rischi
presenti nell'impianto esaminato, secondo la norma europea UNI
EN
081-80, e prescrive gli interventi necessari per il suo
adeguamento,
indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente
comma 2.
2. Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento, sono
prescritti i seguenti termini:
a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della
verifica periodica di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno
priorita' alta;
b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno
priorita' media;
c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno
priorita' bassa.
3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumita'
delle persone l'impianto e' sottoposto a fermo e le prescrizioni
di
cui al comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti
indispensabili
per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni
di
sicurezza.
4. L'autorita' competente dispone il fermo dell'impianto fino
all'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di
cui al
comma 3, nonche' nel caso di accertata inottemperanza alle
prescrizioni di cui al comma 2, ovvero riguardanti i componenti
essenziali di sicurezza dell'ascensore, indicati nell'allegato
IV del
regolamento.
5. Con successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo
produttivo e competitivita', adottato entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, in
conformita' alla disciplina prevista dal regolamento previo
parere
della Conferenza unificata, le modalita' di svolgimento delle
verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di
adeguamento. In
ogni caso, l'analisi dei rischi non comprende le parti
dell'impianto
costituenti la struttura architettonica della cabina, dei
cancelli e
delle ringhiere di protezione.
6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di
prevenzione
incendi.
Art. 3.
Requisiti professionali del personale degli
organismi notificati
1. L'analisi dei rischi e la formulazione delle prescrizioni di
cui
all'art. 2 sono effettuate da personale in possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria e iscrizione al relativo Albo
professionale;
b) esperienza professionale specifica, acquisita nel settore
degli ascensori, per un periodo di almeno due anni;
c) copertura assicurativa della responsabilita' civile derivante
dall'attivita' professionale, con massimale non inferiore a due
milioni e cinquecentomila euro.
Art. 4.
Libretto dell'impianto
1. Il proprietario dell'immobile e' tenuto alla corretta
custodia
del libretto dell'impianto di cui all'art. 16 del regolamento.
2. I risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni
impartite
ai sensi dell'art. 2 devono essere allegati al libretto di
impianto.
3. I soggetti indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul
libretto
l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni richieste; il
manutentore
annota le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi
dell'art. 15
del regolamento.
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