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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 giugno 2005
Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Titolo V della Costituzione;
Visto l'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il titolo III capo I del regolamento di esecuzione della
legge - quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Visto che il comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modifiche ed integrazioni, demanda al Ministro dei
lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
compito di definire, con proprio decreto, gli «schemi-tipo» sulla
base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a)
della legge, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi
aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;
Considerato che i suddetti «schemi-tipo» debbono conformarsi alle
disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti
nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' agli articoli 11, 12, 13 e 14 del
citato regolamento;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie
locali n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto altresi' che, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e
dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, i programmi triennali, gli aggiornamenti
annuali e gli elenchi annuali dei lavori debbono essere trasmessi
all'Osservatorio dei lavori pubblici;
Visto il decreto ministeriale Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV;
Visto il decreto n. 172/CD del 16 febbraio 2004 con il quale e'
stato costituito un tavolo tecnico tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome,
allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM finalizzato alla
razionalizzazione, rielaborazione e semplificazione delle
disposizioni di cui al D.M. Ministero dei lavori pubblici 21 giugno
2000 e delle schede allegate;
Visto che lo stesso tavolo tecnico ha proceduto all'esame del
decreto ministeriale 898/IV del 22 giugno 2004;
Ritenuta la necessita' di adeguamento delle schede allegate al
citato decreto ministeriale Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV a seguito di adeguamenti tecnici
del software per la redazione e pubblicazione del programma
triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei
lavori pubblici;
Ritenuto che i siti internet individuati dal decreto ministeriale
Ministero dei lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 relativi alla
pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e degli avvisi di
interventi realizzabili con capitali privati di cui al comma 2-bis
dell'art. 37-bis della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed
integrazioni, hanno assunto, nell'ottica di un sistema informativo e
informatico di tipo federato, rilevanza nazionale di libero e
puntuale accesso;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 1618/IV del 16 dicembre 2004;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4
la cui rubrica reca «studi di fattibilita' delle amministrazioni
pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali
e locali»;
Ritenuta la necessita' della pubblicazione informatica della
programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
Considerato che ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n.
898/IV, a seguito di proposte di modifica al citato decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi
l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare
le opportune modifiche procedendo alla integrale pubblicazione del
testo nella Gazzetta Ufficiale;

Decreta:

Art. 1.
Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2,
lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni, fatte salve le competenze legislative e
regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per
lo svolgimento di attivita' di realizzazione di lavori pubblici,
adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.
2. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il
30 settembre di ogni anno, e, prima della loro pubblicazione, sono
adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio
le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo
del Programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da
realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999. Gli altri soggetti di cui al
precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al
bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi
dell'art. 14, comma 9, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed
integrazioni e dell'art. 13, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.
4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla
programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le
amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli
appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e dalle Province
autonome, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione
da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro
rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Presso gli stessi siti internet di cui al comma 4 e' disponibile
il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo
allegate al presente decreto.

 

Art. 2.
Attivita' preliminari alla redazione del programma

1. In relazione alle disponibilita' finanziarie previste nei
documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai
sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 109/1994, e dei beni immobili
che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'art.
19, comma 5-ter, legge n. 109/1994, il quadro delle disponibilita'
finanziarie e' riportato secondo lo schema della scheda 1, nella
quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme
complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda
2, sezione B, sono invece riportate le indicazioni relative
all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 109/1994.
2. Per l'inserimento nel Programma di ciascun intervento di importo
inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui al precedente art. 1
provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'art. 11, comma 2,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 nei quali sono
indicati le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredati dall'analisi
dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di
sostenibilita' ambientale, socio-economiche, amministrative e
tecniche ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 109/1994. Gli studi
approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva
natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.
3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro i
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, provvedono alla redazione di
studi di fattibilita', secondo quanto previsto dall'art. 4 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi
dell'art. 14, comma 6, della legge n. 109/1994 e successive modifiche
ed integrazioni.

 

Art. 3.
Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono
indicati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati
la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e
la categoria recate nelle tabelle 1 e 2, gli apporti di capitale
privato indicati nella tabella 3, allegate al presente decreto.
2. Nella scheda 3 e' contenuta la distinta dei lavori da
realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce oltre al responsabile
del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4
allegata, le finalita' secondo la tabella 5 allegata, la conformita'
ambientale e urbanistica, l'ordine di priorita' in conformita'
all'art. 14, comma 3, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo una scala di priorita' espressa in tre livelli.

 

Art. 4.
Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e
adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata
alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' o della
progettazione almeno preliminare secondo quanto disposto dall'art.
14, comma 6, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. La formulazione dell'elenco annuale, corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia, e' riepilogata nella scheda 3. Ai
sensi dell'art. 14, comma 9 della legge n. 109/1994 e successive
modifiche ed integrazioni, un lavoro non inserito nell'elenco annuale
puo' essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizzi risorse gia' previste disponibili tra i
mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della
formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi
disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
3. Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi
intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna
amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei
lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
4. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le
amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i
diversi interventi e in caso di impossibilita' sopravvenuta a
realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono
all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del
Programma Triennale.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono effettuate
nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie
Amministrazioni.

 

Art. 5.
Pubblicita' e pubblicazione del Programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare
nell'anno stesso.

1. Ai fini della loro pubblicita' e della trasparenza
amministrativa gli schemi adottati dei programmi triennali ed i
relativi elenchi annuali, sono affissi, prima dell'approvazione dei
programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, per almeno
sessanta giorni consecutivi, nella sede dell'Amministrazione
procedente, che puo' adottare ulteriori forme di informazione nei
confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purche'
queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi
di cui all'art. 1, comma 3.
2. Quando il programma dell'Amministrazione e' redatto sulla base
di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la
pubblicita' va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.
3. La pubblicita' degli adeguamenti dei programmi triennali nel
corso del primo anno di validita' degli stessi e' assolta attraverso
la pubblicazione dell'atto che li approva, fermo restando l'obbligo
di aggiornamento delle schede gia' pubblicate sul sito di competenza
di cui all'art. 1, comma 4.
4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti sono pubblicati sugli appositi siti internet
predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome, fermo restando
gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 11 della legge e all'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

 

Art. 6.
Applicazione e aggiornamento

1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di
cui all'art. 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per la regolazione dei lavori pubblici, eventuali proposte di
integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede,
entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche,
procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Ai fini della semplificazione amministrativa dei procedimenti,
per l'attribuzione automatica del CUP, il gestore del servizio di
pubblicazione della programmazione triennale trasmette al Cipe i dati
relativi ai singoli interventi degli elenchi annuali pubblicati sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalita'
di trasmissione e di condivisione informativa saranno concordate con
il Cipe.
3. Il presente decreto con le relative schede allegate modifica e
sostituisce il D.M. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
22 giugno 2004, n. 898/IV.
Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.

Allegato

 

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