MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE -
DECRETO 25 ottobre 2005
Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui
avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio
2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore
Visto l'art. 37-bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109, in materia di finanza di progetto;
Visto, in particolare, il comma 2-bis del citato art. 37-bis,
introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera aa) della legge 1°
agosto 2002, n. 166, il quale disciplina le modalita' di
pubblicazione dell'avviso indicativo degli interventi
realizzabili mediante capitali privati;
Visto l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge
comunitaria 2004) «Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi, al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n.
109 del 1994 e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in
materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale»;
Visto, pertanto, l'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art.
37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto
dall'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62, secondo il quale
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono disciplinati gli effetti delle nuove disposizioni sulle
procedure in corso, non ancora chiuse a seguito di
aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui
avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio
2005 non contengano l'indicazione espressa del diritto a favore
del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'art.
37-quater, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n.
109, ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle
offerte economicamente piu' vantaggiose presentate dai predetti
soggetti offerenti;
Preso atto che e' necessario, al fine di disciplinare gli
effetti delle nuove disposizioni sulle procedure in corso,
definire le modalita' con le quali le amministrazioni
aggiudicatici precedono a rendere noto il diritto di prelazione
a favore del promotore con riferimento allo stato di avanzamento
della procedura per l'aggiudicazione della concessione;
Decreta:
Articolo unico
Diritto di prelazione - Modalita' di pubblicita'
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono a rendere noto il
diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi
indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che
non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione,
secondo le modalita' alternativamente specificate ai successivi
commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ove alla data di pubblicazione del presente decreto non sia
stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art.
37-quater, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni ed integrazioni, le
amministrazioni aggiudicatici inseriscono, al momento della
pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore.
3. Ove alla data di pubblicazione del presente decreto sia stato
pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 37-quater,
comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni
aggiudicatrici, nel corso della successiva procedura negoziata
prevista dall'art. 37-quater, comma 1, lettera b), della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed
integrazioni, inviano comunicazione formale, con l'indicazione
espressa del diritto di prelazione a favore del promotore,
unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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