Decreto
Legislativo 10 aprile 2006, n. 195
"Attuazione
della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30
maggio 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005,
n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/10/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (rumore);
Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, recante attuazione della direttiva
89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva
93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE,
della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della
direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro e successive modificazioni;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta
del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del Senato della
Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e XII e della
Commissione XIV della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo
2006;
Sulla proposta del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, delle attività produttive, per gli affari regionali e
per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626
1. Al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito
denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», il titolo e'
sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro.».
Art. 2.
Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo n. 626
del 1994
1. Dopo il Titolo V del decreto
legislativo n. 626 del 1994, e' inserito il seguente:
«TITOLO V-bis
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 49-bis.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina
i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione
al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Art. 49-ter.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo
si intende per:
a) pressione acustica
di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica
istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di
esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)
riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione
del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata
lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i
rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di
esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore
medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di
cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Art. 49-quater.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di
esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di
esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di
picco, sono fissati a:
a) valori limite di
esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak=
200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di
azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140
Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di
azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112
Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
2. Laddove a causa delle
caratteristiche intrinseche della attività lavorativa
l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da
una giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire, ai
fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei
valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al
rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione
che:
a) il livello di
esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un
controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di
87 dB(A);
b) siano adottate le
adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali
attività.
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 49-quinquies.
Valutazione del rischio
1. Nell'ambito della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il
rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in
particolare:
a) il livello, il tipo
e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a
rumore impulsivo;
b) i valori limite di
esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
c) tutti gli effetti
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente
sensibili al rumore;
d) per quanto possibile
a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza
dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze
ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e
vibrazioni;
e) tutti gli effetti
indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o
altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di
infortuni;
f) le informazioni
sull'emissione di rumore fornite dai costruttori
dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti
disposizioni in materia;
g) l'esistenza di
attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre
l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del
periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro
normale, in locali di cui e' responsabile;
i) le informazioni
raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di
dispositivi di protezione dell'udito con adeguate
caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della
valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i
valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di
lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti,
i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature
utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in
particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da
misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali
e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I
metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia
rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
4. I metodi e le strumentazioni
rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati
ai sensi del comma 3.
5. Nell'applicare quanto
previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto
delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la
prassi metrologica.
6. La valutazione di cui al
comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione
necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies,
49-octies e 49-nonies ed e' documentata in
conformità all'articolo 4, comma 2.
7. La valutazione e la
misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed
effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale
adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il
datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione
di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la
necessità.
Art. 49-sexies.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro elimina i rischi
alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti
misure:
a) adozione di altri
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature
di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui
obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata
informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al
rumore;
e) adozione di misure
tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti
realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi
di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di
lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti
periodi di riposo.
2. Se a seguito della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-quinquies,
risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il
datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure
tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al
rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i
lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei
valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali.
Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e'
limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal
rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la
natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di
locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il
rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Art. 49-septies.
Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. Il datore di lavoro, qualora
i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le
misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-sexies,
fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito
conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle
seguenti condizioni:
a) nel caso in cui
l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il
datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi
di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui
l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori
superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che
vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell'udito;
c) sceglie dispositivi
di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare
il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa
consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia
dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene
conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione
individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di
valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
Art. 49-octies.
Misure per la limitazione dell'esposizione
1. Fermo restando l'obbligo del
non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante
l'adozione delle misure prese in applicazione del presente
titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il
datore di lavoro:
a) adotta misure
immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori
limite di esposizione;
b) individua le cause
dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure
di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si
ripeta.
Art. 49-nonies.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di
cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i
lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori
inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare
riferimento:
a) alla natura di detti
rischi;
b) alle misure adottate
in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre
al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di
esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
d) ai risultati delle
valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione
dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione
del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
f) all'utilità e ai
mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni
all'udito;
g) alle circostanze
nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di
lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
Art. 49-decies.
Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone
alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori
la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di
azione.
2. La sorveglianza sanitaria di
cui al comma 1 e' estesa ai lavoratori esposti a livelli
superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o
qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.
3. Nel caso in cui la
sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di
anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico
competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il
datore di lavoro:
a) riesamina la
valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 49-quinquies;
b) riesamina le misure
volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies
e 49-septies;
c) tiene conto del
parere del medico competente nell'attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure
affinche' sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri
lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.
Art. 49-undecies.
Deroghe
1. Il datore di lavoro può
richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione
individuale e al rispetto del valore limite di esposizione,
quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed
appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto
accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1
sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di
vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne
comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che
hanno consentito la concessione della deroga stessa, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe
sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le
circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
3. La concessione delle deroghe
di cui al comma 2 e' condizionata dalla intensificazione della
sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto
conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti
siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura
l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto
delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla
Commissione dell'Unione europea un prospetto globale e motivato
delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Art. 49-duodecies.
Linee guida
1. La Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano
le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori
della musica e delle attività ricreative.».
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «11, primo periodo;» sono inserite le seguenti: «49-quinquies,
commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera
a), dopo le parole: «49, comma 2;» sono inserite le
seguenti: «49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies,
comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies;
49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma
3, secondo periodo;».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le
norme del Titolo V-bis del decreto legislativo n. 626
del 1994, e successive modificazioni, introdotti dal presente
decreto, afferenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
febbraio 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente
titolo.
Art. 5.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica
l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303; la voce «rumori» nella Tabella allegata allo
stesso decreto n. 303 del 1956 e' soppressa.
Art. 6.
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli
dal 49-bis al 49-duodecies del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le
dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Per il settore della
navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori
limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio
2011.
3. Per i settori della musica e
delle attività ricreative, le disposizioni di cui all'articolo 2
si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.
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