Decreto Legislativo 5
ottobre 2006, n. 264
Attuazione della direttiva
2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete
stradale transeuropea.
(GU n. 235 del 9-10-2006 - S.O. n.
195)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete
stradale transeuropea;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n.
29, recane disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2005;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile
2006;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre
2006;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'interno e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha lo scopo
di garantire un livello minimo sufficiente di sicurezza agli
utenti della strada nelle gallerie della rete stradale
transeuropea mediante la progettazione e l'adozione di misure di
prevenzione atte alla riduzione di situazioni critiche che
possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli
impianti della galleria, nonchè mediante misure di protezione in
caso di incidente.
2. Il presente decreto si applica a
tutte le gallerie situate nel territorio italiano appartenenti
alla rete stradale transeuropea, di lunghezza superiore a
cinquecento metri già in esercizio, in fase di costruzione o
allo stato di progetto.
3. Sono fatte salve le disposizioni
vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale in
relazione alle nuove strutture ricadenti nell'ambito di
applicazione del presente decreto, ovvero alle modifiche
eventualmente apportate alle strutture esistenti.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) "rete stradale transeuropea": la
rete stradale definita alla sezione 2 dell'allegato I della
decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 1996, ed illustrata da carte geografiche o
descritta nell'allegato II di tale decisione;
b) "servizio di pronto intervento":
tutti i servizi locali, pubblici o privati, o prestati dal
personale di servizio alla galleria, che intervengono in caso di
incidente, compresi i servizi di polizia, i vigili del fuoco e
le squadre di soccorso;
c) "lunghezza della galleria": la
lunghezza della corsia di circolazione più estesa, misurata
tenendo conto della parte di galleria continuativamente chiusa
su quattro lati;
d) "Commissione": la Commissione
permanente per le gallerie, di cui all'articolo 4;
e) "Gestore": il Gestore della
galleria, di cui all'articolo 5.
2. Nell'allegato 1 - Glossario,
sono riportate le definizioni dei principali termini che
compaiono nel testo del decreto e degli allegati.
Art. 3
Misure di sicurezza
1. I Gestori delle gallerie
provvedono affinchè le gallerie di loro competenza, rientranti
nel campo di applicazione del presente decreto, soddisfino i
requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.
2. Qualora determinati requisiti
strutturali di cui all'allegato 2 possano essere soddisfatti
unicamente tramite soluzioni tecniche che non sono realizzabili
o che lo sono soltanto a un costo non proporzionato, i Gestori
propongono alla Commissione di cui all'articolo 4 la
realizzazione di misure di riduzione dei rischi come soluzione
alternativa a tali requisiti, purchè le misure alternative di
traducano in una protezione equivalente o accresciuta.
L'efficacia di tali misure deve essere dimostrata mediante un
progetto di sicurezza contenente un'analisi di rischio
effettuata in conformità alle disposizioni del successivo
articolo 13. Il Ministero delle infrastrutture informa la
Commissione europea delle misure di riduzione dei rischi
approvate dalla Commissione, come soluzione alternativa,
motivando la sua decisione. Il presente comma non si applica
alle gallerie che si trovano alo stato di progetto di cui
all'articolo 8.
Art. 4
Commissione permanente per le
gallerie
1. Le funzioni di autorità
amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE per tutte le
gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel
territorio nazionale sono esercitate dalla Commissione istituita
presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2. La Commissione è composta dal
Presidente della sezione competente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che la presiede, da un rappresentante del
Ministero della infrastrutture designato dal Ministro, da un
rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal
Ministro, da un rappresentante del Ministero dell'interno
designato dal Ministro, da un rappresentante del Dipartimento
della protezione civile, da tre componenti del Consiglio
superiore dei lavori pubblici. La Commissione è nominata con
provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dura in carica quattro anni.
3. La Commissione assicura il
rispetto da parte dei gestori di tutti gli aspetti di sicurezza
di una galleria, emanando, ove necessario, disposizioni volte a
garantirne l'osservanza.
4. Per i trafori internazioni
ricadenti nella rete transeuropea, tali funzioni sono svolte
dalle relativa Commissioni intergovernative che si avvalgono
anche dei comitati di sicurezza già dalle stesse istituiti. Nel
caso in cui esistano due autorità amministrative distinte, le
decisioni di ciascuna di esse, nell'esercizio delle rispettive
competenze e responsabilità relative alla sicurezza della
galleria, sono adottate previo accordo dell'altra autorità.
5. La Commissione approva i
progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 3 predisposti dal Gestore della galleria ed
effettua le ispezioni, le valutazioni ed i collaudi di cui
all'articolo 11.
6. La Commissione provvede alla
messa in servizio delle gallerie non aperte al traffico alla
data di pubblicazione del presente decreto, secondo le modalità
fissate nell'allegato 4.
7. La Commissione garantisce che il
Gestore svolga i seguenti compiti:
a) effettuazione su base periodica
delle prove, delle verifiche e dei controlli delle gallerie ed
individuazione dei provvedimenti di sicurezza conseguenti;
b) messa in atto di schemi
organizzativi e operativi, inclusi i piani di intervento in caso
di emergenza, per fornire formazione ed equipaggiamento ai
servizi di pronto intervento;
c) definizione delle procedure per
la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;
d) attuazione delle misure previste
per la riduzione dei rischi.
8. La Commissione individua le
gallerie che presentano caratteristiche speciali e per le quali
occorre prevedere misure di sicurezza integrative o un
equipaggiamento complementare.
9. La Commissione provvede inoltre
a valutare gli aggiornamenti e le eventuali proposte di nuove
metodologie di analisi di rischio, nonchè gli ulteriori
requisiti di sicurezza, in coerenza con le prescrizioni dettate
dall'allegato 2.
10. La Commissione può sospendere o
limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza
non sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire le
situazioni di traffico normali. Tale provvedimento, qualora
comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico, sarà
adottato d'intesa con gli uffici territoriali di governo
competenti e dovrà anche indicare i percorsi alternativi.
11. La Commissione si avvale delle
competenze e dell'organizzazione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, con oneri a carico dei Gestori.
Art. 5
Gestore della galleria
1. Il gestore, per ciascuna delle
gallerie cui si applica il presente decreto e che si trovano
nella fase di progettazione, di costruzione o di funzionamento,
è individuato rispettivamente nell'ANAS, per le strade di
gestione diretta, e nelle società concessionarie, per quelle
affidate in concessione.
2. Il Gestore per i trafori
internazionali ricadenti nella rete transeuropea è individuato
dalle rispettive Commissioni intergovernative che lo comunicano
al Ministero delle infrastrutture.
3. Il Gestore redige un rapporto
per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verificano in
una galleria e che possono incidere sulla sicurezza. Il rapporto
è trasmesso al Responsabile della sicurezza di cui all'articolo
6, alla Commissione, ai servizi di pronto intervento
interessati, al Comando provinciale ed alla Direzione regionale
dei vigili del fuoco competenti per territorio, entro il termine
massimo di un mese dalla data in cui si è prodotto l'incidente o
l'evento di rilievo.
4. Se in esito ad una specifica
indagine tecnica viene stilata una relazione che analizza le
circostanze in cui si è prodotto l'incidente o l'evento di
rilievo di cui al comma 3 o le conclusioni che se ne possono
trarre, il Gestore della galleria la trasmette al Responsabile
della sicurezza, alla Commissione ed ai servizi di pronto
intervento, entro un mese dalla data in cui egli stesso l'ha
ricevuta.
Art. 6
Responsabile della sicurezza
1. Il Gestore designa per ciascuna
galleria un Responsabile della sicurezza che deve essere
preventivamente accettato dalla Commissione e che coordina tutte
le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire
la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Per le
galleria già aperte al traffico alla data di pubblicazione del
presente decreto, il Gestore effettua la designazione del
responsabile della sicurezza e ne comunica, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
nominativo corredato da documentato curriculum alla Commissione,
che si esprime entro tre mesi dalla data della comunicazione.
2. Il Responsabile della sicurezza
deve possedere adeguata e pluriennale esperienza e può essere un
libero professionista, un membro del personale del gestore della
galleria o dei servizi di pronto intervento, opera in piena
autonomia per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nelle
gallerie stradali e, relativamente a tali questioni, non
soggiace ad alcuna istruzione o indicazione vincolante, da parte
del Gestore della galleria o, se lavoratore dipendente, dal
datore di lavoro. Il responsabile della sicurezza, previa
accettazione da parte della Commissione, può esercitare le sua
funzioni e assolvere le sue mansioni per più gallerie ricadenti
nello stesso ambito territoriale. Il Gestore deve designare
anche un sostituto del Responsabile della sicurezza, che deve
essere preventivamente accettato dalla Commissione. Il Gestore
deve designare anche un sostituto del Responsabile della
sicurezza, che deve essere preventivamente accettato dalla
Commissione. Il sostituto deve essere in grado di partecipare
alle fasi delle emergenze, nei casi di indisponibilità del
Responsabile, con pari livello di competenza e conoscenza dei
vari aspetti attinenti alla specifica galleria.
3. Il Responsabile della sicurezza
assolve le funzioni e mansioni seguenti:
a) assicura il coordinamento con i
servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei
piani operativi;
b) partecipa alla pianificazioni,
all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza;
c) partecipa alla definizione dei
piani di sicurezza e delle specifiche della struttura, degli
equipaggiamenti e del funzionamento, sia nel caso di gallerie
nuove sia nel caso di modifica di gallerie esistenti;
d) verifica che il personale di
esercizio e i servizi di pronto intervento vengano formati e
partecipa all'organizzazione di esercitazioni svolte a
intervalli regolari non superiori ad un anno;
e) viene consultato sulla messa in
servizio della struttura, sugli equipaggiamenti e sul
funzionamento delle gallerie;
f) verifica, attraverso visite
periodiche, che siano effettuate la manutenzione e le
riparazioni della struttura e degli equipaggiamenti delle
gallerie;
g) partecipa alla valutazione di
ogni incidente o evento di rilievo ai sensi dell'art. 5, commi 3
e 4.
Art. 7
Notifica dell'autorità per le
gallerie
1. Il Ministero delle
infrastrutture notifica alla Commissione europea il nome e
l'indirizzo della Commissione il giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di modifiche di
tali dati, lo stesso Ministero ne informa la Commissione europea
entro novanta giorni.
Art. 8
Gallerie il cui progetto
preliminare non è stato ancora approvato
1. Sono soggette alle disposizioni
del presente decreto tutte le gallerie il cui progetto
preliminare per la realizzazione dell'opera non sia stato ancora
approvato entro il 1° maggio 2006.
2. La galleria è messa in esercizio
secondo la procedura prevista dall'allegato 4.
Art. 9
Gallerie il cui progetto
preliminare è già stato approvato ma che non sono ancora aperte
al traffico
1. La Commissione valuta la
conformità con i requisiti di cui al presente decreto, con un
particolare riguardo alla documentazione di sicurezza prevista
dall'allegato 4, di tutte le gallerie il cui progetto
preliminare è già approvato ma che non sono state aperte al
traffico entro il 1° maggio 2006.
2. La Commissione, se accertata che
una galleria non è conforme alle disposizioni del presente
decreto, comunica al Gestore la necessità di adottare le
pertinenti misure per aumentare la sicurezza e ne informa il
Responsabile della sicurezza.
3. In tal caso la galleria è messa
in esercizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4.
4. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo i
gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 10
Gallerie già in esercizio
1. Il Gestore, nel caso di gallerie
che sono già aperte al traffico alla data del 30 aprile 2006,
consegna alla Commissione, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, una specifica scheda per
ciascuna galleria, asseverata da un tecnico qualificato,
contenente le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche allo
stato esistenti, ai fini della valutazione della rispondenza
della galleria ai requisiti fissati dall'allegato 2.
2. La Commissione effettua le
proprie valutazioni entro il 30 ottobre 2006 per valutare la
conformità della galleria ai requisiti del presente decreto, con
riferimento particolare alla documentazione di sicurezza
prevista dall'allegato 4. La Commissione effettua ispezioni a
campione al fine di verificare la rispondenza delle schede
asseverate consegnate dal Gestore. Le ispezioni sono effettuate
dando priorità alle gallerie con fattore di rischio più elevato
in relazione alla vetustà dell'opera ed alle statistiche
incidentali, assicurando altresì, anche nell'ambito delle
funzioni ispettive di cui all'articolo 11, l'estensione
progressiva dei controlli di sicurezza a tutte le gallerie
situate sulle strade appartenenti alla rete transeuropea
ricedenti nel territorio nazionale, in modo da garantire la
verifica completa di tutte le gallerie nel più breve tempo
possibile e, comunque, in modo da completare gli interventi di
adeguamento entro il 30 aprile 2019.
3. Il Gestore entro il 31 gennaio
2007 propone alla Commissione, per ciascuna galleria risultata
non conforme sulla base delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2,
un piano inteso ad adeguare la galleria alle disposizioni di cui
al presente decreto, comprendente gli interventi correttivi che
intende realizzare, nonchè i tempi e il piano finanziario per la
loro attuazione.
4. La Commissione approva gli
interventi correttivi o indica le modifiche da apportare.
5. Se gli interventi correttivi
comportano modifiche sostanziali nella costruzione o nel
funzionamento, a completamento di tali interventi, viene attuata
la procedura prevista dall'allegato 4.
6. Il Ministero delle
infrastrutture presenta alla Commissione auropea, entro il 30
aprile 2007, una relazione che descrive le modalità di
attuazione per conformarsi ai requisiti di cui al presente
decreto, le misure in progetto e, ove necessario, le conseguenze
dell'apertura o della chiusura delle principali strade di
accesso alle gallerie.
7. I lavori di adeguamento delle
gallerie sono realizzati secondo un programma operativo e
dovranno essere completati entro il 30 aprile 2019.
8. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo i
gestori provvedono senza nuovi maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 11
Funzioni ispettive
1. La Commissione è responsabile
delle ispezioni, delle valutazioni e dei collaudi per tutte le
gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete
transeuropea ricadenti nel territorio nazionale. La Commissione
per tali attività si avvale di ingegneri, che hanno superato
l'esame di qualificazione previsto dall'art. 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
con particolare riferimento alla funzione di tutela e controllo
dell'uso della strada di cui all'articolo 11 dello stesso
decreto, appartenenti al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonchè all'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero delle infrastrutture, che si avvalgono di
collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e
periferica del medesimo Ministero.
2. La Commissione si avvale di
ingegneri del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso
pubblico e della difesa civile, designati dal Capo del Corpo,
con competenza specifica nelle materie attinenti
all'antincendio, ai piani di evacuazione ed esodo e alle
problematiche di difesa civile, che si avvalgono di
collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e
periferica del Ministero dell'interno.
3. Per i trafori internazionali, le
relative Commissioni intergovernative possono avvalersi per le
ispezioni dei comitati di sicurezza già da esse istituiti.
Art. 12
Ispezioni periodiche
1. La Commissione verifica che le
ispezioni periodiche eseguite dal personale di cui all'articolo
11, commi 1 e 2, vengano effettuate al fine di garantire la
conformità delle gallerie di cui all'articolo 1, comma 2, alle
disposizioni del presente decreto.
2. Il periodo intercorrente fra due
ispezioni consecutive di una galleria non deve superare i sei
anni.
3. La Commissione, se in base alla
relazione di ispezione, constata che una galleria non è conforme
alle disposizioni di cui al presente decreto, comunica al
Gestore ed al Responsabile della sicurezza le misure destinate
ad accrescere la sicurezza della galleria. La Commissione
definisce le condizioni per il mantenimento in esercizio o la
riapertura che si applicheranno fino al completamento degli
interventi correttivi, nonchè qualsiasi altra restrizione o
condizione pertinente.
4. Qualora le restrizioni per la
circolazione abbiano durata superiore alle quarantotto ore o
qualora si abbia giustificato motivo che potrebbero sorgere
problemi di ordine pubblico, queste devono essere adottate
d'intesa con gli Uffici territoriali del governo competenti.
5. La gallerie è soggetta ad una
nuova autorizzazione di esercizio, secondo la procedura prevista
dall'allegato 4, nei casi in cui gli interventi correttivi
comportino modifiche sostanziali nella costruzione e nel
funzionamento, una volta realizzati tali interventi.
6. I gestori provvedono a
predisporre tutte le misure necessarie allo svolgimento delle
ispezioni.
7. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo i
gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 13
Analisi di rischio
1. L'analisi di rischio viene
effettuata da un soggetto terzo o funzionalmente indipendente
dal gestore della galleria, con oneri a carico del gestore
stesso.
2. L'analisi di cui al comma 1
riferita ad una determinata galleria tiene conto di tutti gli
elementi inerenti alle sue caratteristiche progettuali e delle
condizioni del traffico che incidono sulla sicurezza e
segnatamente le caratteristiche ed il tipo di traffico, la
lunghezza e la geometria della galleria, nonchè il numero
previsto di veicoli pesanti in transito giornaliero.
3. L'analisi di rischio deve essere
svolta, secondo le modalità previste nell'allegato 3, per le
gallerie esistenti che presentano carenze rispetto ai requisiti
di sicurezza di tipo strumentale di cui all'allegato 2, ovvero
per quelle gallerie che presentano caratteristiche speciali di
cui all'articolo 4, comma 8. L'analisi di rischio deve
dimostrare che opportune misure di sicurezza alternative o
integrative, rispetto a quelle previste nell'allegato 2, siano
tali da realizzare condizioni con livello di protezione
equivalente o accresciuta rispetto agli obiettivi di sicurezza
definiti dall'articoo3, con particolare riferimento alla
sicurezza degli utenti, del personale addetto, dei servizi di
soccorso in genere e dei servizi resi dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
4. Il contenuto e i risultati
dell'analisi di rischio devono essere inseriti nella
documentazione di sicurezza trasmessa alla Commissione.
5. LA Commissione provvede a
formare ed a tenere aggiornato il catalogo delle analisi di
rischio approvate. Il catalogo è composto da due sezioni, una
relativa alle verifiche di equivalenza con il criterio
comparativo, per le gallerie esistenti che presentano carenze di
requisiti di sicurezza di tipo strutturale e l'altra per le
analisi integrative delle misure di sicurezza, per le gallerie
che presentano caratteristiche speciali di cui all'articolo 4,
comma 8.
6. La Commissione, in assenza di
sufficienti e documentate garanzie di livello prestazionale,
chiede, ove lo ritenga necessario e con oneri a carico del
gestore, il collaudo tecnico dei sottosistemi adottati come
misure di sicurezza alternative o integrative nelle analisi di
rischio per la compensazione delle carenze di requisiti a
carattere strutturale, al fine di accertare l'affidabilità e
l'efficienza, che caratterizzano la loro prestazione.
Art. 14
Deroghe per innovazioni tecniche
1. La Commissione accorda ove lo
ritenga, sulla base di una domanda debitamente documentata del
Gestore, deroghe ai requisiti prescritti dal presente decreto,
allo scopo di consentire l'installazione e l'uso di
equipaggiamenti di sicurezza innovativi o l'utilizzo di
procedure di sicurezza innovative, atti a fornire un livello
equivalente o più elevato di protezione rispetto alle tecnologie
previste dal presente decreto.
2. Se la Commissione intende
concedere la deroga, il Ministero delle infrastrutture trasmette
previamente alla Commissione europea domanda di deroga
comprendente l'istruttoria predisposta e la richiesta con la
documentazione fornita dal Gestore della galleria, nonchè il
parere della Commissione.
3. La deroga deve intendersi
assentita se, entro quattro mesi dalla data di presentazione
alla Commissione europea della domanda di cui al comma 2, la
Commissione europea e gli altri Stati membri non formulano
obiezioni.
4. La Commissione notifica al
Gestore la decisione negativa o le proposte della Commissione
europea adottate sulla base delle obiezioni formulate dagli
altri Stati membri.
Art. 15
Relazioni periodiche
1. La Commissione compila ogni due
anni relazioni sugli eventuali incendi verificatisi nelle
gallerie e sugli incidenti recanti pericolo per la sicurezza
degli utenti della strada nelle gallerie, nonchè sulla frequenza
e sulle cause di tali incidenti, sentito il Dipartimento dei
vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile,
valuta e fornisce informazioni sul ruolo effettivo e
sull'efficacia delle infrastrutture e delle misure di sicurezza.
2. Il Ministero delle
infrastrutture trasmette le relazioni di cui al comma 1 alla
Commissione europea entro la fine di settembre dell'anno
seguente al periodo oggetto della relazione.
3. Il Ministero delle
infrastrutture elabora, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
un piano comprendente un programma per l'applicazione
progressiva delle disposizioni del presente decreto alle
gallerie già in esercizio di cui all'articolo 10 e lo notifica
entro il 30 ottobre 2006 alla Commissione europea.
Successivamente, il Ministero informa la Commissione europea
ogni due anni sullo stato di attuazione del piano e sugli
eventuali adeguamenti, fino al 30 aprile 2019.
4. Il Ministero delle
infrastrutture presenta annualmente una relazione al Parlamento
sugli interventi di adeguamento posti in essere nel corso
dell'anno e su quelli che si intendono realizzare nell'anno
successivo, sulla base di priorità connesse al volume del
traffico ed alla potenziale pericolosità delle gallerie. La
prima relazione è trasmessa al Parlamento entro il 30 giugno
2007.
Art. 16
Sanzioni
1. E' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
centocinquantamila euro il Gestore il quale:
a) non adotti le misure di
sicurezza di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
b) ometta di nominare il
responsabile della sicurezza ed il suo sostituto.
2, E' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro
il Gestore il quale:
a) ometta di redigere o trasmettere
il rapporto di cui all'articolo 5, comma 3;
b) ometta di trasmettere la
relazione tecnica di cui all'articolo 5, comma 4;
c) ometta di curare gli adempimenti
di cui all'articolo 10, commi 1, 3 e 5.
3. E' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
venticinquemila euro il responsabile della sicurezza il quale
ometta di esercitare le funzioni e le mansioni di cui
all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Alla stessa
sanzione è soggetto il sostituto del responsabile della
sicurezza il quale, nei casi di indisponibilità del responsabile
della sicurezza, ometta di svolgere i compiti di quest'ultimo.
4, Le sanzioni sono irrogate dal Direttore del Provveditorato
regionale ed interregionale per le opere pubbliche competente
per territorio.
5. AL procedimento sanzionatorio si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti
dall'attuazione degli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sono
posti a carico dei Gestori sulla base del costo effettivo del
servizio e secondo tariffe da determinarsi con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalal data di pubblicazione del
presente decreto. Per l'esame dei progetti di qualunque importo,
in prima applicazione, si fa riferimento a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006,
n. 21.
2. Dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 18
Disposizioni finali
1. Il Ministro delle infrastrutture
aggiorna con proprio provvedimento gli allegati al presente
decreto nel rispetto della direttiva 2004/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente
decreto hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservare e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, MInistro per le politiche
europee
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Amato, Ministro dell'interno
Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Mastella
ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 1, comma 2)
GLOSSARIO
Le definizioni che seguono sono
finalizzate alla migliore comprensione del testo normativo a cui
attengono. Sono altresì richiamate alcune terminologie dello
spazio stradale, si vedano le "Norme funzionali e geometriche
per la costruzione delle strade" - D.M. 05/11/2001.
ALARP
Acronimo dell'espressione inglese
As Low As Reasonably Practicable che individua la porzione del
diagramma di frequenza di accadimento - numero di fatalità
compresa tra il livello di accettabilità ed il ivello di
tollerabilità del rischio entro la quale si applica l'analisi
costi - benefici come criterio guida nell'assumere decisioni di
gestione del rischio in presenza di incertezza per una data
struttura. I livelli di accettabilità e di tollerabilità
delimitano la regione di accettabilità condizionata del rischio.
ALBERO DEGLI EVENTI
sequenza di eventi, ognuno
caratterizzabile in termini di probabilità di accadimento
condizionate dall'azione delle misure di prevenzione e
protezione adottate.
ANALISI DI RISCHIO
Metodologia finalizzata alla
valutazione ed alla gestione del rischio associato ad un
determinato sistema galleria rispetto alle conseguenze sulla
popolazione esposta.
La valutazione del rischio è un
processo che comporta l'individuazione delle sorgenti di
pericolo e la determinazione dell'esposizione della popolazione
al pericolo ed include la stima delle incertezze connesse.
La gestione del rischio è l'atto
decisionale, susseguente alla valutazione del rischio, inerente
la realizzazione di misure di sicurezza, in modo congruente alle
caratteristiche del contesto sociale, economico, politico del
paese nel quale è realizzata l'opera.
CONSEGUENZA
Risultanza dell'accadimento di un vento pericoloso sulla
popolazione esposta, sulla struttura, sull'economia,
sull'ambiente.
CURVA DI DEFLUSSO
Curva rappresentativa della
variazione della velocità media della corrente veicolare in
funzione della densità di flusso.
DENSITA' DI FLUSSO
Rapporto tra i veicoli equivalenti transitati in una sezione
stradale rispetto ai veicoli equivalenti smaltibili nella stessa
unità di tempo.
ESERCIZIO STRADALE
Fruizione dell'infrastruttura nel rispetto delle regole che
disciplinano il comportamento degli utenti e il deflusso
veicolare, atte a soddisfare le esigenze della domanda di
traffico nel rispetto di predeterminati standard di sicurezza.
EVENTO ELEMENTARE
Singolo accadimento di una successione di eventi consequenziali
EVENTO INIZIATORE
Accadimento all'origine di una catena di eventi successivi che
determinano nel loro complesso uno scenario di pericolo
caratterizzato da una specifica distribuzione di conseguenze che
identificano il danno ad esso associato.
EVENTO RILEVANTE
Evento caratterizzato da bassa probabilità di accadimento ed
elevate conseguenze.
FLUSSO VEICOLARE
Numero di veicoli transitati in una sezione stradale nell'unità
di tempo conteggiati indipendentemente dalle loro
caratteristiche tipologiche.
GALLERIA SPECIALE
Galleria alla quale sono associate caratteristiche geometriche,
funzionali e ambientali che possono indurre condizioni di
pericolo per gli utenti tali da richiedere, suffragata da
analisi di rischio , l'adozione di misure di sicurezza
integrative.
GALLERIA VIRTUALE
Galleria che possiede tutte le misure di sicurezza
corrispondenti ai requisiti minimi obbligatori previsti
dall'ALLEGATO 2 non affette da malfunzionamento.
GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA
Soggetto incaricato della realizzazione, della manutenzione
dell'infrastruttura stradale e della gestione in sicurezza della
circolazione.
INCIDENTE
Evento, o serie di eventi, non intenzionali che causano danni a
persone, a cose e all'ambiente ovvero la disfunzione di un
sistema o di un servizio.
INCIDENTALITA' SPECIFICA
Numero di eventi incidentali verificatisi nell'unità di tempo e
di sviluppo della strada rapportati ai veicoli transitati nella
stessa sezione e nello stesso tempo.
INDICE DI RISCHIO
Indicatore quantitativo di rischio espresso in funzione della
probabilità di accadimento di un evento incidentale e
dell'entità delle conseguenze da esso derivanti.
LIVELLO DI RISCHIO ACCETTABILE
Livello di rischio proprio della galleria virtuale.
LIVELLO DI RISCHIO TOLLERABILE
Livello di rischio associato al livello globale di sicurezza del
sistema galleria rispondente ai requisiti minimi di sicurezza.
LIVELLO DI SERVIZIO
Condizione tipica di deflusso caratterizzata dalla densità
veicolare e dalla velocità media di transito.
LIVELLO GLOBALE DI SICUREZZA
Livello di sicurezza del sistema galleria fornito dalle misure
di sicurezza installate
LUNGHEZZA DI TRANSIZIONE
Sviluppo stradale di limitata estensione ove, in fase di
esercizio, l'utente adegua la marcia a diverse situazioni
geometrico-funzionali.
MALFUNZIONAMENTO
Condizione funzionale delle misure di sicurezza diversa dalle
condizioni di progetto e caratterizzata da una specifica
probabilità che essa possa determinare una condizione di
pericolo ed un conseguente danno.
MANOVRE A RISCHIO
manovre che il conducente del veicolo effettua in debito di
sicurezza.
MANOVRE ILLEGALI
Manovre che il conducente del veicolo effettua in contrasto con
i disposti legislativi e/o regolamentari che regolano
l'esercizio stradale.
MANOVRE IN EMERGENZA
Manovre che il conducente del veicolo effettua per evitare
l'incidente in situazioni critiche impreviste e/o imprevedibili
MISURE DI EQUIVALENZA
Provvedimenti adottabili per conseguire un livello globale di
sicurezza equivalente quanto non siano tecnicamente od
economicamente realizzabili uno o più dei requisiti minimi
caratterizzanti una classe di gallerie.
MISURE DI SICUREZZA
Provvedimenti strutturali, impiantistici, gestionali mirati a
ridurre a probabilità di accadimento e/o le conseguenze di
eventi incidentali.
MISURE DI SICUREZZA INTEGRATIVE
Provvedimenti complementari che integrano i requisiti minimi di
sicurezza e sono finalizzati al perseguimento di un minore
livello di rischio per le gallerie che presentano
caratteristiche speciali rispetto ai parametri di sicurezza,
tali da determinare condizioni di maggiore potenziale pericolo.
POPOLAZIONE ESPOSTA
Insieme costituito dagli utenti, dal personale di esercizio, dal
personale addetto al soccorso.
PREVENZIONE
Misure ed azioni intese a ridurre la probabilità di accadimento
di un evento pericoloso.
PROBABILITA' DI INCIDENTE
Sommatoria delle probabilità individuali di incidente estesa al
flusso transitato su un tronco stradale in un definitivo arco
temporale.
PROBABILITA' INDIVIDUALE DI INCIDENTE
Sommatoria delle produttorie delle probabilità degli eventi
elementari intercettati da ciascun percorso critico dell'albero
degli eventi.
PROBABILITA' DI MALFUNZIONAMENTO
Rapporto normalizzato tra il numero di eventi anomali rispetto
al totale degli eventi possibili nelle condizioni di ordinario
funzionamento.
PROTEZIONE
Misure ed azioni intese a ridurre le conseguenze di un evento
pericoloso.
QUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA STRADA
Caratterizzazione dell'itinerario stradale in funzione della
tipologia prevista del CdS e dell'ambito territoriale
attraversato.
REQUISITI DI SICUREZZA
Provvedimenti strutturali,
infrastrutturali ed impiantistici necessari a garantire il
livello globale di sicurezza associato alla soglia di rischio
tollerabile.
RISCHIO
Legame analitico tra probabilità di accadimento di un evento ed
entità delle conseguenze da esso derivanti, inclusiva delle
incertezze connesse alla stima delle grandezze di definizione.
SCENARIO
Una successione di eventi che descrive, a partire da un dato
evento iniziatore, le modalità condizionate dalle misure di
sicurezza adottate, che inducono determinate conseguenze.
SISTEMA GALLERIA
E' il complesso costituito dagli elementi strutturali,
dall'ambiente circostante l'opera, dal traffico, pertinente
l'opera e l'ambiente, dalle dotazioni di sicurezza
impiantistiche e dalla procedure di gestione che caratterizzano
n tracciato sotterraneo della strada.
SITUAZIONI CRITICHE
Condizioni strutturali, ambientali e/o funzionali che
determinano un'elevata probabilità di accadimento e/o gravi
conseguenze per un evento incidentale.
TASSO INCIDENTALE
Numero di eventi incidentali per unità di sviluppo
TRONCO STRADALE
Sezione longitudinale di un itinerario stradale dello sviluppo
di alcuni chilometri caratterizzata da omogeneità strutturali,
di traffico o funzionali.
VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA
Analisi di rischio atta a verificare in forma quantitativa
l'equivalenza ai fini del perseguimento di un livello globale di
sicurezza tra provvedimenti previsti in alternativa ad eventuali
requisiti minimi non realizzati e/o non realizzabili.
VEICOLI EQUIVALENTI
Quantificazione del flusso veicolare nell'unità di tempo
espressa riconducendo tramite l'adozione di opportuni
coefficienti di equivalenza le diverse componenti di traffico ad
un'unica tipologia veicolare.
ZONA DI APPROCCIO ALLA GALLERIA
Tratta stradale precedente l'ingresso in galleria ove le
condizioni di esercizio possono influenzare la sicurezza della
marcia in sotterraneo.
ZONA IN USCITA ALLA GALLERIA
Tratta stradale precedente
l'ingresso in galleria ove le condizioni di esercizio possono
influenzare la sicurezza della marcia in sotterraneo.
ALLEGATO 2
MISURE DI SICUREZZA
1. Criteri per decidere sulle
misure di sicurezza
1.1. Parametri di sicurezza
1.1.1. Le misure di sicurezza da
realizzare in una galleria devono basarsi su una considerazione
sistematica di tutti gli aspetti del sistema consistenti
nell'infrastruttura, l'esercizio, gli utenti e i veicoli.
1.1.2. Si tiene conto dei seguenti
parametri quali:
- lunghezza della galleria,
- numero di fornici,
- numero di corsie,
- geometria della sezione
trasversale,
- allineamento verticale e
orizzontale,
- tipo di costruzione,
- traffico unidirezionale o
bidirezionale,
- volume di traffico per fornice
(compresa la distribuzione nel tempo),
- rischio di congestione
(giornaliero o stagionale).
- tempo di intervento dei servizi
di pronto intervento,
- presenza e percentuale di veicoli
pesanti,
- presenza, percentuale e tipo di
trasporto di merci pericolose,
- caratteristiche delle strade di
accesso,
- larghezza delle corsie,
- considerazioni relative alla
velocità,
- condizioni geografiche e
meteorologiche,
1.1.3. Se una galleria ha una
caratteristica speciale riguardante i summenzionati parametri,
occorre effettuare un'analisi di rischio conformemente
all'articolo 13 del decreto per stabilire se siano necessari
misure di sicurezza integrative e/o un equipaggiamento
complementare per garantire un livello elevato di sicurezza
della galleria. Questa analisi di rischio deve tener conto di
eventuali incidenti, che pregiudicano manifestamente la
sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie e che possono
verificarsi durante la fase di esercizio nonchè della natura e
dell'ampiezza dello loro possibili conseguenze.
1.2. Requisiti minimi
1.2.1. Devono essere messe in atto
almeno le misure di sicurezza prescritte dai seguenti paragrafi
per assicurare un livello minimo di sicurezza in tutte le
gallerie contemplate nel decreto. Può essere consentito
discostarti in misura limitata da qeusti requisiti, a condizione
che sia stata completata cono successo la seguente procedura:
La Commissione permanente per le
gallerie trasmette alla Commissione europea informazioni in
merito:
- al discostamento limitato
previsto (ai discostamenti limitati previsti);
- alle ragioni imperative ala base
del discostamento limitato previsto;
- alle misure alternative di
riduzione dei rischi da applicare o rafforzare al fine di
garantire un livello di sicurezza almeno equivalente, inclusa la
relativa comprova sotto forma di un'analisi di rischio
corrispondenti.
La Commissione Europea trasmette la
richiesta di discostamento limitato agli altri Stati membri
quanto pria e in ogni caso entro un mese dal suo ricevimento.
Se, entro un termine di tre mesi
dal ricevimento della richiesta della Commissione, nè uno Stato
membro hanno formulato obiezioni, il discostamento limitato si
considera accettato e la Commissione provvede a informare tutti
gli Stati membri. Se sono espresse obiezioni, la Commissione
presenta una proposta secondo la procedura di cui all'articolo
17, paragrafo 2 della Direttiva 2004/54. In caso si decisione
negativa, il discostamento limitato non è autorizzato.
1.2.2. Per prevedere un'interfaccia
unica in tutte le gallerie a cui si applica il decreto, non è
consentito discostarsi dai requisiti dei seguenti paragrafi per
quanto concerne la progettazione delle infrastrutture di
sicurezza a disposizione degli utenti delle gallerie (stazioni
di emergenza, segnaletica, piazzole di sosta, uscite di
emergenza, ritrasmissione radio se richiesta).
1.3. Volume di traffico
1.3.1. Quando nel presente Allegato
si fa riferimento al "volume di traffico", questo indica la
media annua del traffico giornaliero in una galleria, per
corsia. Nel calcolo del volume di traffico, ogni veicolo a
motore conta per una unità.
1.3.2. Se il numero di veicoli
pesanti con stazza maggiore di 3,5 t supera il 15% della media
annua del traffico giornaliero e se il traffico giornaliero
stagionale supera significativamente la media annua del traffico
giornaliero stagionale supera significativamente la media annua
del traffico giornaliero, devono essere valutati i rischi
supplementari e di essi occorre tenere conto aumentando il
volume di traffico della galleria ai fini dell'applicazione dei
paragrafi che seguono.
2. Misure infrastrutturali
2.1. Numero di fornici e di corsie
2.1.1. I principali criteri per decidere se si debba costruire
una galleria a fornice singolo o doppio devono essere il volume
di traffico previsto e la sicurezza, prendendo in considerazione
aspetti quali la percentuale di automezzi pesanti, il dislivello
e la lunghezza.
2.1.2. Le gallerie in fase di
progettazione, la cui previsione a 15 anni indica che il volume
di traffico supererà i 10.000 veicoli al giorno per corsia,
devono essere realizzate a doppio fornice con traffico
unidirezionale, fermo restando l'obbligo, stabilito dalle norme
emanate ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285, di realizzare gallerie a doppio foro per i tipi di
strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico.
la realizzazione dei due fornici piò avvenire anche per fasi,
previa autorizzazione della Commissione permanente per le
gallerie.
2.1.3. Fatta eccezione per la
corsia di emergenza, il numero di corsie deve restare lo stesso
tanto all'esterno che all'interno della galleria. ogni
cambiamento dell'organizzazione della piattaforma deve
intervenire ad una distanza dal portale della galleria allmeno
pari a quella percorsa in 10 secondi da un veicolo che procede
alla velocità di progetto della strada. Se particolari
circostanze non consentono di rispettare questa distanza, devono
essere adottate misure supplementari e/o rafforzative per
aumentare la sicurezza.
2.1.4. Nel caso di gallerie di nuova costruzione, la corsia di
emergenza in galleria può essere sostituita da una banchina
pavimentata di dimensioni tali da consentire la funzione di
franco psicotecnico e, là dove necessario, la funzione di sosta
di emergenza, previa analisi di rischio di cui all'art. 13 del
decreto.
2.2. Geometria della galleria
2.2.1. Nella fase di progettazione
della geometria della sezione trasversale e del tracciato
orizzontale e verticale di una galleria e delle strade di
accesso occorre tenere conto particolarmente della sicurezza, in
quanto tali parametri influiscono significativamente sulla
probabilità che si verifichino incidenti e sulla gravità di
questi.
2.2.2. Nelle gallerie nuove non sono consentite pendenze
longitudinali superiori al 5%, fermo restando quanto stabilito
dalle norme emanate ai sensi dell'art. 13 del Decreto
Legislativo 20 aprile 1992 n. 285 per le pendenze massime delle
livellette. Il limite della pendenza può essere superato
soltanto se le caratteristiche geomorfologiche del territorio
non consentano diverse soluzioni progettuali.
2.2.3. Nelle gallerie con dislivelli superiori al 3% devono
essere adottate misure supplementari e/o rafforzative per
aumentare la sicurezza sulla base di un'analisi di rischio.
2.2.4. Nelle gallerie esistenti, se la larghezza della corsia di
destra è inferiore a 3, 5 m ed è consentito il transito di
veicoli pesanti, devono essere adottate misure supplementari e/o
rafforzative per aumentare la sicurezza sulla base di un'analisi
di rischio.
2.3. Vie di fuga e uscite di emergenza
2.3.1. Nelle gallerie nuove
sprovviste di corsie di emergenza, devono essere previste
banchine pedonabili di emergenza, sopraelevate o meno, che gli
utenti utilizzano in caso di guasto o incidente.
2.3.2. Nelle gallerie esistenti sprovviste sia di corsie di
emergenza sia di banchine pedonabili di emergenza devono essere
adottate misure supplementari e/o rafforzative per garantire la
sicurezza, tramite apposita analisi di rischio.
2.3.3. Le uscite di emergenza devono consentire agli utenti di
abbandonare a piedi la galleria e raggiungere un luogo sicuro in
caso di incidente o incendio. Queste uscite devono costituire
anche una via di accesso alla galleria, a piedi, per i servizi
di pronto intervento. Tali uscite possono consistere in:
- uscite dirette verso l'esterno
della galleria,
- gallerie trasversali tra i
fornici della galleria,
- uscite verso una galleria di
emergenza,
- rifugi con vie di fuga separate
dal fornice della galleria.
2.3.4. E' vietato costruire rifugi privi di uscita collegata a
vie di fuga verso l'esterno.
2.3.5. Devono essere previste uscite di emergenza se le analisi
dei rischi pertinenti, comprese la diffusione del fumo e la
velocità di propagazione alle condizioni locali, rivelano che la
ventilazione e le altre misure di sicurezza sono insufficienti a
garantire la sicurezza degli utenti.
2.3.6. Nelle gallerie nuove devono esservi in ogni caso uscite
di emergenza se il volume di traffico supera i 2000 veicoli per
corsia.
2.3.7. Per le gallerie esistenti di lunghezza superiore a 1000 m
e con un volume di traffico superiore a 2000 veicoli per corsia
deve essere valutata la fattibilità e l'efficacia della
realizzazione delle uscite di emergenza, se mancanti, tramite
apposita analisi di rischio.
2.3.8. Quando sono previste uscite
di emergenza, la distanza tra due di esse non deve superare i
500 m.
2.3.9. Mezzi appropriati, ad
esempio porte, devono impedire la propagazione del fumo e del
calore nelle vie di fuga dietro l'uscita di emergenza,
consentendo così agli utenti di raggiungere l'esterno in
condizioni di sicurezza e ai servizi di pronto intervento di
accedere alla galleria.
2.4. Accesso per i servizi di
pronto intervento
2.4.1. Nelle gallerie a doppio
fornice di lunghezza superiore a 1500 m, se le carreggiate si
trovano alo stesso livello, o a quote che ne consentano il
collegamento carrabile a costi non sproporzionati, devono essere
realizzati passaggi idonei per consentire l'accesso dei veicoli
adibiti ai servizi di pronto intervento, con interdistanza non
superiore a 1500 m.
2.4.2. Se le caratteristiche
geomorfologiche del territorio lo consentono, al di fuori di
ciascun portale di una galleria a più fornici devono essere
realizzati varchi nello spartitraffico per consentire ai servizi
di pronto intervento di accedere immediatamente a ciascuno dei
fornici.
2.5. Piazzole di sosta
2.5.1. Nel nuove gallerie bidirezionali di lunghezza superiore a
1500 m e con un volume di traffico superiore a 2000 veicoli per
corsia, qualora non siano previste corsie di emergenza, devono
essere previste piazzole di sosta a distanze non superiori a
1000 m, per ogni senso di marcia e tra loro sfalsate.
2.5.2. Nelle gallerie bidirezionali
esistenti di lunghezza superiore a 150 m e con un volume di
traffico superiore a 2000 veicoli per corsia, che siano prive di
corsie di emergenza, deve essere valutata la fattibilità e
l'efficacia della realizzazione di piazzole di sosta, tramite
apposita analisi di rischio.
2.5.3. Se le caratteristiche di
costruzione della galleria non lo consentono o lo consentono
solo a un costo sproporzionato, non è obbligatorio prevedere le
piazzole di sosta se la larghezza totale della parte della
galleria accessibile si veicoli, escluse le parti sopraelevate e
le corsie normali, è pari almeno alla larghezza di una corsia
normale.
2.5.4. Le piazzole di sosta
comprendono una stazione di emergenza.
2.6. Drenaggio
2.6.1. Se il trasporto di merci
pericolose è autorizzato, il drenaggio di liquidi infiammabili e
tossici è effettuato tramite canali di scolo appositamente
realizzati o altri dispositivi all'interno delle sezioni
trasversali delle gallerie. Tale sistema di drenaggio deve
essere progettato e mantenuto in funzione in modo da impedire
incendi nonchè il propagarsi di liquidi infiammabili e tossici
all'interno di un fornice e tra i fornici.
2.6.2. Se nelle gallerie esistenti non è possibile soddisfare
tali requisiti, o è possibile soddisfarli solo a un costo
sproporzionato, se ne deve tenere conto al fine di decidere se
autorizzare il trasporto di merci pericolose, sulla base di
un'analisi dei pertinenti rischi.
2.7. Resistenza al fuoco delle strutture
La struttura principale di tutte le gallerie in cui un cedimento
locale della struttura possa avere conseguenze catastrofiche,
come ad esempio le gallerie sommerse o le gallerie che possono
causare il cedimento di importanti strutture adiacenti, deve
assicurare un livello sufficiente di resistenza al fuoco.
2.8. Illuminazione
2.8.1. L'illuminazione ordinaria deve essere prevista in modo
tale da assicurare una visibilità adeguata ai conducenti nella
zona di ingresso e all'interno della galleria, di giorno e di
notte, nel rispetto delle norme fissate con D.M. n. 3476 del
14.09.05.
2.8.2. L'illuminazione di sicurezza
deve essere prevista in modo tale da fornire un minimo di
visibilità agli utenti della galleria, per consentire loro di
abbandonare quest'ultima con i loro veicoli in caso di
interruzione dell'alimentazione elettrica.
2.8.3. I sistemi di illuminazione
finalizzati a consentire l'evacuazione della galleria, quali i
segnali luminosi di evacuazione posti a un'altezza non superiore
a 1,5 m, devono guidare gli utenti che sgombrano la galleria a
piedi in caso di emergenza.
2.9. Ventilazione
2.9.1. nella progettazione, costruzione e esercizio
dell'impianto di ventilazione si deve tenere conto dei seguenti
elementi:
- controllo degli inquinanti emessi
dagli autoveicoli, nel caso di flussi di traffico normali e nei
pichi di tarffico,
- controllo degli inquinanti emessi
dagli autoveicoli in caso di arresto del traffico per incidenti,
- controllo del calore e del fumo
in caso di incendio.
2.9.2. In tutte le gallerie di
lunghezza superiore a 1000 m e con un volume di traffico
superiore a 2000 veicoli per corsia deve essere installato un
impianto di ventilazione meccanica.
2.9.3. Nelle gallerie con traffico
bidirezionale e/o unidirezonale congestionato, la ventilazione
longitudinale è consentita solo se l'analisi di rischio di cui
all'articolo 13 del decreto indica che essa è accettabile e/o
sono adottate misure specifiche, come ad esempio un'adeguata
gestione del traffico, minori distanze tra le uscite di
emergenza, estrazioni intermedie dei fumi.
2.9.4. Nelle gallerie in cui è
neecssario un impianto di ventilazione meccanica e non è
consentita la ventilazione longitudinale ai sensi del punto
2.9.3., devono essere utilizzati impianti di ventilazione
trasversale o semitrasversale. Tali impianti devono permettere
di evacuare i fumi in caso di incendio.
2.9.5. Nelle gallerie di lunghezza
superiore a 3000 m con traffico bidirezionale, con un volume di
traffico superiore a 2000 veicoli per corsia, con un centro di
controllo e con un impianto di ventilazione trasversale o
semitrasversale, devono essere adottate le seguenti misure
minime per quanto concerne la ventilazione:
- installazione di dispositivi di
estrazione dell'aria e del fumo azionabili separatamente o a
gruppi;
- controlo costante della velocità
longitudinale dell'aria e conseguente regolazione del processo
di controllo dell'impianto di ventilazione (estrattori,
ventilatori, ecc.).
2.10. Stazioni di emergenza
2.10.1. Le stazioni di emergenza sono progettate per mettere a
disposizione diversi strumenti di sicurezza, in particolare
telefoni di emergenza ed estintori, ma non per proteggere gli
utenti dagli effetti di un incendio.
2.10.2. Le stazioni di emergenza
possono essere costituite da un armadio o, preferibilmente, da
una nicchia nel piedritto. devono essere mnite come minimo di un
telefono di emergenza e di due estintori.
2.10.3. devono esserci stazioni di emergenza vicino ai portali e
all'interno, a intervalli non superiori a 150 m per le gallerie
nuove e non superiori a 250 m per le gallerie esistenti.
2.11. Erogazione idrica
Deve essere prevista l'erogazione idrica per tutte le gallerie.
Vicino ai portali e all'interno delle gallerie devono essere
disponibili idranti a intervalli non superiori a 250 m, Se
l'erogazione idrica non è disponibile, è obbligatorio verificare
che sia assicurato in altro modo un approvvigionamento idrico
sufficiente,
2.12. Segnaletica stradale
Devono essere usati appositi segnali stradali per tutti gli
impianti di sicurezza prevista per gli utenti della galleria. I
segnali e i pannelli da usare nelle gallerie devono essere
conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
2.13. Centro di controllo
2.13.1. Deve essere installato un
centro di controllo in tutte le gallerie di lunghezza superiore
a 3000 m e con un volume di traffico superiore a 2000 veicoli
per corsia.
2.13.2. La sorveglianza di diverse
gallerie può essere accentrata in un unico centro di controllo,
previa autorizzazione da parte dell'Autorità amministrativa.
2.14. Impianti di sorveglianza
2.14.1. In tutte le gallerie servite da un centro di controllo
devono essere installati impianti di sorveglianza con telecamere
e un impianto di rilevamento automatico degli incidenti stradali
(ad esempio arresto di veicoli) e/o degli incedi.
2.14.2. In tutte le gallerie prive di un centro di controllo
devono essere installati impianti di rilevamento automatico
degli incendi qualora il funzionamento della ventilazione
meccanica per il controllo dei fumi sia diverso dal
funzionamento automatico della ventilazione per il controllo
degli inquinanti.
2.15. Impianto per chiudere la galleria
2.15.1. Prima degli ingressi di tutte le gallerie di lunghezza
superiore a 1000 m, devono essere installati semafori che
consentono di impedire l'accesso alla galleria in situazioni di
emergenza. possono essere previste misure supplementari, ad
esempio pannelli a messaggio variabile e barriere, per ottenere
il rispetto della istruzioni.
2.15.2. All'interno di tutte le
gallerie di lunghezza superiore a 3000 m , con un centro di
controllo e un volume di traffico superiore a 2000 veicoli per
corsia è raccomandata l'adozione di impianti per fermare i
veicoli in caso di emergenza, con distanza degli impianti non
superiore a 1000 m. Tali impianti sono costituiti da semafori ed
eventualmente da dispositivi supplementari, quali altoparlanti,
pannelli a messaggio variabile e barriere.
2.16. Sistemi di comunicazione
2.16.1. In tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1000 m e
con un volume di traffico superiore a 2000 veicoli per corsia
devono essere installati impianti per ritrasmissioni radio ad
uso dei servizi di pronto intervento.
2.16.2. Se vi è un centro di
controllo, deve essere possibile interrompere le ritrasmissioni
radio degli eventuali canali destinati agli utenti della
galleria per diffondere messaggi di emergenza.
2.16.3. I rifugi e le altre
strutture in cui gli utenti della galleria in fase di
evacuazione sono tenuti ad aspettare prima di poter raggiungere
l'esterno devono essere dotati di altoparlanti per comunicare
informazioni agli stessi utenti.
2.17. Alimentazione elettrica e circuiti elettrici
2.17.1. tutte le gallerie devono disporre di un'alimentazione
elettrica di emergenza per assicurare il funzionamento degli
impianti di sicurezza per il tempo necessario a consentire la
totale evacuazione degli utenti della galleria.
2.17.2. I circuiti elettrici, di
misurazione e di controllo devono essere progettati in modo che
un guasto locale, dovuto ad esempio a un incendio, non impedisca
il funzionamento dei circuiti non interessati.
2.18. resistenza e reazione al fuoco degli impianti e sistemi e
dei loro componenti
Il livello delle caratteristiche di resistenza e reazione al
fuoco dei componenti di tutti gli impianti e sistemi della
galleria deve tenere conto della loro strutturazione e grado di
esposizione all'incendio e delle possibilità tecnologiche, e
deve consentire il mantenimento delle necessarie funzioni di
sicurezza in caso di incendio.
2.19. Tabelle riepilogative dei requisiti minimi
Le tabelle riportate in appresso riassumono le informazioni
relative ai requisiti minimi dei paragrafi precedenti, distinti
per le gallerie nuove e quelle esistenti.
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI
MINIMI
GALLERIE NUOVE
REQUISITO |
TIP.
(1) |
RIF.TO |
NOTE |
OBBLIGATORIO |
2 o più fornici |
S |
2.1.2 |
obbligatorio se le
previsioni su 15 anni indicano traffico > 10.000
veicoli/corsia |
Misure supplementari
per pendenza
long. >3% |
S |
2.2.3 |
Obbligatorie tramite
analisi di rischio |
Banchine pedonabili di
emergenza |
S |
2.3.1 |
|
Uscite di emergenza |
S |
2.3.6-8 |
Obbligatorie con
interdistanza massima 500 m se il
volume di traffico è >
2000 veicoli per corsia |
Illuminazione ordinaria |
I |
2.8.1 |
|
Illuminazione di
sicurezza |
I |
2.8.2 |
|
Illuminazione di
evacuazione |
I |
2.8.3 |
|
Ventilazione meccanica |
I |
2.9.2-4 |
Obbligatorio impianto
di ventilazione meccanica per
gallerie di L.> 1000 m
con volume di traffico > 2000
veicoli per corsia (V.
longitudinale consentita solo con analisi di rischio
e misure specifiche, altrimenti
(semi)tarsversale) |
Ventilazione meccanica:
disposizioni
speciali per la v.
(semi)trasversale |
I |
2.9.5 |
Per gallerie di L >
3000 m, traffico bidirezionale e volume
di traffico > 2000
veicoli per corsia, la V.
(semi)trasversale deve
prevedere:
estrazione fumi
azionabile separatamente o a gruppi regolazione del
processo di controllo dell'impianto di
ventilazione |
Stazioni di emergenza |
I |
2.10.2-3 |
Obbligatorie vicino ai
portali e a interdistanze max 150 m
(dotazione minima:
telef. SOS + 2 estintori) |
Erogazione idrica |
I |
2.11 |
Obbligatorie con
idranti a interdistanze max 250 m |
Segnaletica stradale |
I |
2.12 |
Obbligatorio secondo
prescrizioni dell'allegato 5 |
Centro di controllo |
I |
2.13.1 |
Obbligatorio per G. di
L > 3000 m con volume di traffico > 2000 veicoli per
corsia |
Impianti di
sorveglianza: telecamere +
rilevamento automatico
incidente e/o
incendio |
I |
2.14.1 |
Obbligatorio nelle
gallerie servite da un centro di controllo |
Impianto per chiudere
la galleria:
semafori agli imbocchi |
I |
2.15.1 |
Obbligatorio per G. di
L. > 1000 m |
Sistemi di
comunicazione: ritrasmissioni
radio ad uso servizi
pronto intervento |
I |
2.16.1 |
Obbligatorio per
gallerie di L > 1000 m con volume di traffico > 2000
veicoli per corsia |
Sistemi di
comunicazione: messaggi di
emergenza via radio
destinati agli utenti
della galleria |
I |
2.16.2 |
Obbligatorio per
gallerie di L > 3000 m servite da un centro di
controllo |
Alimentazione elettrica
di emergenza |
I |
2.17.1 |
|
Resistenza e reazione
al fuoco degli
impianti e sistemi e
dei loro componenti |
I |
2.18 |
Devono consentire il
mantenimento delle necessarie funzioni di sicurezza |
OBBLIGATORIO CON
ECCEZIONI |
Pendenza long. < 5% |
S |
2.2.2 |
Obbligatorio solo se le
caratteristiche geomorfologiche non consentono
diverse soluzioni progettuali |
Accessi per i servizi
di pronto intervento
(gallerie trasversali
nelle gallerie a
doppio fornice) |
S |
2.4.1 |
Obbligatorie per G. di
L. > 1500 m se i fornici sono allo stesso livello, o
comunque collegabili, con interdistanza
max 1500 m |
Punti attraversamento
spartitraffico agli
imbocchi (G. a doppio
fornice) |
S |
2.4.2 |
Obbligatorio solo se le
caratteristiche geomorfologiche lo consentono |
Piazzole di sosta |
S |
2.5.1-3 |
Obbligatorie ogni 1000
m solo per G bidirezionali di L > 1500 m con volume
di traffico >2000 veicoli per corsia, qualora non
sia prevista la corsia di emergenza; non obblig. se
la largh. residua della piattaforma, escluse le
corsie di marcia, è pari almeno ad una corsia |
Drenaggio |
S |
2.6.1 |
Obbligatorio solo se è
autorizzato il trasporto di merci pericolose |
Resistenza al fuoco
delle strutture |
S |
2.7 |
Obbligatorio solo se un
eventuale cedimento locale può avere conseguenze
catastrofiche |
Impianti di
sorveglianza: rilevamento
automatico incendio |
I |
2.14.2 |
Obbligatorio se, in
assenza di centro di controllo, il funzionamento
della ventilazione per controllo fumi è diverso è
diverso da quello automatico per controllo
inquinanti |
Sistemi di
comunicazione: altoparlanti
nei rifugi e presso le
uscite |
I |
2.16.3 |
Obbligatorio se gli
utenti della galleria in fase di evacuazione devono
aspettare prima di poter raggiungere l'esterno |
RACCOMANDATO |
Impianto per chiudere
la galleria:
semafori all'interno
della galleria |
I |
2.15.2 |
Raccomandato per G. di
L. > 3000 m e volume di traffico > 2000 veicoli per
corsia, con interdistanza max 1000 m |
(1) S: strutturale I: Impiantistico
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI
MINIMI
GALLERIE ESISTENTE
REQUISITO |
TIP.
(1) |
RIF.TO |
NOTE |
OBBLIGATORIO |
Misure supplementari
per pendenza
long. >3% |
S |
2.2.3 |
Obbligatorie tramite
analisi di rischio |
Misure supplementari
per larghezza
della corsia > 3,5 m
con traffico pesante |
S |
2.2.4 |
Obbligatorie tramite
analisi di rischio |
Illuminazione ordinaria |
I |
2.8.1 |
Obbligatorio secondo
prescrizioni D.M. n. 3476 del
14,09,05 |
Illuminazione di
sicurezza |
I |
2.8.2 |
|
Illuminazione di
evacuazione |
I |
2.8.3 |
|
Ventilazione meccanica |
I |
2.9.2-4 |
Obbligatorio impianto
di ventilazione meccanica per
gallerie di L.> 1000 m
con volume di traffico > 2000
veicoli per corsia (V.
longitudinale consentita solo con analisi di rischio
e misure specifiche, altrimenti
(semi)tarsversale) |
Ventilazione meccanica:
disposizioni
speciali per la v.
(semi)trasversale |
I |
2.9.5 |
Per gallerie di L >
3000 m, traffico bidirezionale e volume
di traffico > 2000
veicoli per corsia, la V.
(semi)trasversale deve
prevedere:
estrazione fumi
azionabile separatamente o a gruppi regolazione del
processo di controllo dell'impianto di
ventilazione |
Stazioni di emergenza |
I |
2.10.2-3 |
Obbligatorie vicino ai
portali e a interdistanze max 250 m
(dotazione minima:
telef. SOS + 2 estintori) |
Erogazione idrica |
I |
2.11 |
Obbligatorie con
idranti a interdistanze max 250 m |
Segnaletica stradale |
I |
2.12 |
Obbligatorio secondo
prescrizioni dell'allegato 5 |
Centro di controllo |
I |
2.13.1 |
Obbligatorio per G. di
L > 3000 m con volume di traffico > 2000 veicoli per
corsia |
Impianti di
sorveglianza: telecamere +
rilevamento automatico
incidente e/o
incendio |
I |
2.14.1 |
Obbligatorio nelle
gallerie servite da un centro di controllo |
Impianto per chiudere
la galleria:
semafori agli imbocchi |
I |
2.15.1 |
Obbligatorio per G. di
L. > 1000 m |
Sistemi di
comunicazione: ritrasmissioni
radio ad uso servizi
pronto intervento |
I |
2.16.1 |
Obbligatorio per
gallerie di L > 1000 m con volume di traffico > 2000
veicoli per corsia |
Sistemi di
comunicazione: messaggi di
emergenza via radio
destinati agli utenti
della galleria |
I |
2.16.2 |
Obbligatorio per
gallerie di L > 3000 m servite da un centro di
controllo |
Alimentazione elettrica
di emergenza |
I |
2.17.1 |
|
Caratteristiche di
resistenza e reazione
al fuoco dei componenti
degli impianti |
I |
2.18 |
Devono consentire il
mantenimento delle necessarie funzioni di sicurezza |
OBBLIGATORIO CON
ECCEZIONI |
Banchine pedonabili di
emergenza |
S |
2.3.2 |
Obbligatorie misure
supplementari tramite analisi dei
rischi, se sprovviste |
Uscite di emergenza |
S |
2.3.7-8 |
Deve essere valutata la
fattibilità e l'efficacia della realizzazione di
nuove uscite, per le gallerie di L > 1000
m se il volume di
traffico è > 2000 veicoli per corsia |
Accessi per i servizi
di pronto intervento
(gallerie trasversali
nelle gallerie a
doppio fornice) |
S |
2.4.1 |
Obbligatorie per G. di
L. > 1500 m se i fornici sono allo stesso livello, o
comunque collegabili, con interdistanza
max 1500 m |
Punti attraversamento
spartitraffico agli
imbocchi (G. a doppio
fornice) |
S |
2.4.2 |
Obbligatorio solo se le
caratteristiche geomorfologiche lo consentono |
Piazzole di sosta |
S |
2.5.2-3 |
Per G bidirezionali di
L > 1500 m con volume di traffico > 2000 veicoli per
corsia, prive di corsia di emergenza deve essere
valutata la fattibilità; non obblig. se la largh.
residua della piattaforma, escluse le corsie di
marcia, è pari almeno ad una corsia |
Drenaggio |
S |
2.6.2 |
L'autorizzazione del
trasporto delle merci pericolose deve derivare
dall'analisi di rischio |
Resistenza al fuoco
delle strutture |
S |
2.7 |
Obbligatorio solo se un
eventuale cedimento locale può avere conseguenze
catastrofiche |
Impianti di
sorveglianza: rilevamento
automatico incendio |
I |
2.14.2 |
Quando, in assenza di
centro di controllo, il
funzionamento della
ventilazione per controllo fumi è diverso da quello
automatico per controllo
inquinanti |
Sistemi di
comunicazione: altoparlanti
nei rifugi e presso le
uscite |
I |
2.16.3 |
Obbligatorio se gli
utenti della galleria in fase di evacuazione devono
aspettare prima di poter raggiungere l'esterno |
RACCOMANDATO |
Impianto per chiudere
la galleria:
semafori all'interno
della galleria |
I |
2.15.2 |
Raccomandato per G. di
L. > 3000 m e volume di traffico > 2000 veicoli per
corsia, con interdistanza max 1000 m |
(1) S: strutturale I: Impiantistico
3. Misure riguardanti l'esercizio
3.1. Mezzi di esercizio
L'esercizio deve essere organizzato
e dotato dei mezzi necessari per assicurare la continuità e la
sicurezza del traffico in tutta la galleria. Il personale
addetto all'esercizio e i servizi di pronto intervento devono
ricevere una formazione iniziale e continua adeguata.
3.2. Piani in caso di emergenza
Per tutte le gallerie devono essere
disponibili i piani di intervento in caso di emergenza
3.3. Lavori nelle gallerie
La chiusura completa o parziale di
corsie per lavori di costruzione o manutenzione deve iniziare
sempre all'esterno dela galleria. A tale scopo possono essere
utilizzati pannelli a messaggio variabile, semafori e barriere
meccaniche.
3.4. Gestione degli incidenti
In caso di incidente grave tutti i fornici interessati della
galleria devono essere immediatamente chiusi al traffico.
Questa operazione avviene attivando
contemporaneamente non soltanto i dispositivi collocati davanti
all'imbocco, ma anche i pannelli a messaggio variabile, i
semafori e le barriere meccaniche all'interno della galleria,
ove presenti, in modo che tutto il traffico sia bloccato quanto
prima all'interno e all'esterno della galleria. Nelle gallerie
di lunghezza inferiore a 1000 m, la chiusura può essere
effettuata con altri mezzi. Il traffico deve essere gestito in
modo da permettere ai veicoli non coinvolti nell'incidente di
uscire rapidamente dalla galleria.
In occasione di esercitazioni
periodiche, deve essere misurato il tempo di intervento dei
servizi di pronto intervento in caso di incidente in galleria,
tempo che deve essere il più breve possibile, e che può essere
inoltre misurato in caso di incidenti. Nelle principali gallerie
bidirezionali con elevato volume di traffico, deve essere
effettuata un'analisi di rischio a norma dell'articolo 13 del
decreto, per stabilire se è necessario collocare servizi di
pronto intervento alle due estremità della galleria.
3.5. Attività del centro di controllo
Per tutte le gallerie per le quali
è previsto, il centro di controllo deve controllare la
situazione in qualsiasi momento.
3.6. Chiusura della galleria
in caso di chiusura della galleria
(per un breve o lungo periodo), si devono informare gli utenti
sui migliori itinerari alternativi tramite sistemi informativi
di facile accesso.
Gli itinerari alternativi fanno
parte dei piani di emergenza sistematici e devono essere
finalizzati a mantenere quanto più possibile scorrevole il
traffico nonchè a minimizzare gli effetti secondari sulla
sicurezza nelle zone limitrofe.
3.7. trasporto di merci pericolose
Con riguardo all'accesso alle gallerie da parte di veicoli che
trasportano merci pericolose, si applicano le seguenti misure:
- esecuzione di un'analisi di rischio a norma dell'articolo 13
del decreto anteriormente alla definizione e alla modifica delle
normative o dei requisiti applicabili al trasporto di merci
pericolose in galleria;
- installazione di una segnaletica
atta ad assicurare l'osservanza della normativa prima
dell'ultima uscita possibile precedente la galleria e agli
imbocchi delle gallerie, nonchè con un anticipo che consenta ai
conducenti di scegliere itinerari alternativi;
- presa in considerazione, su base
individuale e in seguito alla precitata analisi di rischio, di
specifiche misure operative volte a ridurre i rischi riguardanti
tutti i veicoli che trasportano merci pericolose nelle gallerie,
o alcuni di essi, quali la presentazione di una dichiarazione
prima dell'ingresso o la formazione di convogli scortati da
veicoli di accompagnamento.
3.8. Sorpassi nelle gallerie
Deve essere eseguita un'analisi di
rischio per valutare se consentire ai mezzi pesanti di
effettuare sorpassi nelle gallerie dotate id più di una corsia
in ogni direzione.
3.9 Distanza tra i veicoli e velocità
La velocità appropriata dei veicoli e la distanza di sicurezza
tra essi sono fattori particolarmente importanti nelle gallerie
e richiedono la massima attenzione. A tale scopo, occorre
consigliare agli utenti delle gallerie la velocità e la distanza
appropriata, ed eventualmente ricorrere alle opportune
prescrizioni.
Gli utenti della strada alla guida
di autovetture devono mantenere, in condizioni normali, una
distanza minima dal veicolo che li precede equivalente alla
distanza percorsa da un veicolo in 2 secondi. Per gli automezzi
pesanti questa distanza deve essere raddoppiata.
In caso di arresto del traffico
all'interno di una galleria, gli utenti devono mantenere una
distanza minima di 5 metri dal veicolo che li precede, a meno
che ciò non sia possibile a causa id una sosta di emergenza.
4. Campagne di informazione
Devono essere organizzate
periodicamente campagne di informazione riguardanti la sicurezza
nelle gallerie, realizzate in collaborazione con le parti
interessate sulla base del lavoro armonizzato di organizzazioni
internazionali. Le campagne di informazione pubblicizzano il
comportamento corretto che gli utenti della strada devono
adottare quando si avvicinano alle gallerie e le attraversano,
soprattutto con riferimento a guasti dei veicoli, congestione
del traffico, incidenti e incendi.
Le informazioni
sull'equipaggiamento di sicurezza disponibile e sul corretto
comportamento degli utenti della strada in galleria vengono
esposte in luoghi adatti per gli utenti.
ALLEGATO 3
(previsto dell'art. 13, comma 3)
1. Premessa
La metodologia qui presentata si riferisce esclusivamente
all'analisi degli eventi considerati critici nello specifico
ambiente confinato delle gallerie vale a dire incendi,
collisioni con incendio, sversamenti di sostanze infiammabili,
rilasci di sostanze tossiche e nocive.
Eventi propri dell'incidentalità
stradale, connessi a caratteristiche geometriche
dell'infrastruttura e non indotti dallo specifico ambiente
galleria, che non comportino per l'utenza rischi aggiuntivi
rispetto ai rischi connessi alla circolazione stradale, sono da
considerarsi e da fronteggiarsi per la prevenzione nell0'ambito
della ragolamentazione del traffico e della progettazione
stradale. Le vittime di questi ultimi incidenti vanno
contabilizzate nell'ambito dell'incidentalità stradale.
L'Analisi di Rischio Quantitativa è
la metodologia analitica e ben definita identificata come idonea
per determinare il livello di rischio proprio delle gallerie
presenti sulla rete stradale italiana recependo le
raccomandazioni contenute nella Direttiva 2004/54/CE inerente i
Requisiti Minimi di Sicurezza per le gallerie presenti sulla
rete stradale trans-europea (Rete TERN).
L'Analisi di Rischio Quantitativa
nelle gallerie stradali deve essere sviluppata adottando un
approccio sistemico adatto allo specifico ambito del sistema
galleria.
il livello di dettaglio da adottare
nell'applicazione della metodologia di Analisi si Rischio
Quantitativa al sistema galleria stradale deve consentire la
determinazione della salvabilità degli utenti per scenari
derivanti dagli eventi incidentali considerati critici nello
specifico ambiente "Galleria".
Con riferimento ai dettami della
Direttiva 2004/54/CE, per sistema galleria si intende il
complesso costituito dagli elementi strutturali, dall'ambiente
circostante l'opera, dal traffico, pertinente l'opera e
l'ambiente, dalle dotazioni di sicurezza impiantistiche e dalle
procedure di gestione che caratterizzano il tracciato in
sotterraneo della strada.
L'Analisi di Rischio deve essere
mirata ad ottenere una misura quantitativa del rischio associato
alla singola galleria su un fissato lasso temporale e con
riferimento a ben definiti indicatori quantitativi.
Visto l'Articolo 13 del decreto e
le raccomandazioni della Direttiva 2004/54/CE concernenti i
parametri di sicurezza ed i requisiti minimi obbligatori (vedi
ALLEGATO 2), è possibile identificare i requisiti minimi
obbligatori corrispondenti ad intervalli di valore dei parametri
di sicurezza: Lunghezza e Volume di Traffico. Un progetto di
nuova galleria deve possedere tutti i requisiti minimi previsti
nell'ALLEGATO 2.
Per una galleria esistente che non
possieda tutti i requisiti obbligatori previsti in base ai suoi
parametri di richiede un adeguamento con misure di sicurezza
alternative che rendano il livello di sicurezza equivalente al
livello di sicurezza proprio della galleria virtuale.
I requisiti minimi di sicurezza
dell'Allegato II sono prevalentemente preposti a svolgere un
ruolo specifico di protezione, mitigazione o inibizione del
potenziale incremento di pericolosità dell'evento iniziatore (ad
es. potenza termica del focolaio, velocità di propagazione dei
fumi, etc.), nonchè di facilitazione delle azioni di
autosoccorso per l'esodo (ad es. uscite di emergenza,
visibilità, riduzione di opacità, comunicazione efficace, etc. )
e di soccorso in condizioni di emergenza. Alcuni dei suddetti
requisiti svolgono anche un ruolo generale di prevenzione in
condizioni di esercizio.
L'Analisi di Rischio deve essere
sviluppata in tutte le circostanze indicate nel D.Lgs. ed in
particolare per ogni galleria che, non ottemperando ai requisiti
minimi obbligatori, necessiti dell'adozione di misure di
sicurezza alternative al fine di dimostrare che esse siano in
grado di garantire un livello di sicurezza alternative al fine
di dimostrare che esse siano in grado di garantire un livello di
sicurezza equivalente od accresciuto, ovvero, per ogni galleria
che abbia caratteristiche speciali rispetto ai parametri di
sicurezza individuati dalla stessa Direttiva.
2. Scopo
L'Analisi di Rischio ha lo scopo di misurare, nell'ambito di
applicazione del presente decreto, il livello di rischio di una
galleria stradale in termini di opportuni indicatori
quantitativi.
Un'analisi di rischio quantitativa
di tipo comparativo è richiesta per una galleria esistente che
presenti un qualche deficit nei requisiti minimi ascritti al
gruppo di appartenenza.
La galleria virtuale è la galleria
identificata dagli stessi parametri di sicurezza della galleria
in esame e che possiede tutti i requisiti minimi obbligatori del
grppo di appartenenza caratterizzati da specifiche prestazioni
in assenza di malfunzionamento.
La comparazione, in termini di
analisi di rischio, è condotta tra la galleria virtuale e la
galleria reale con un andamento progettuale realizzato
introducendo requisiti alternativi e/o misure di scurezza
compensative a parità di condizioni di funzionamento.
Le condizioni prestazionali sono
definite in termini di affidabilità ed efficienza dei
dispositivi e dei sottositemi che realizzano le misure di
sicurezza.
Una galleria considerata speciale
rispetto ai parametri di sicurezza deve essere soggetta ad
analisi prestazionali delle misure di sicurezza da adottare al
fine della riduzione del rischio.
L'analisi di rischio, in questo
caso, deve dimostrare che l'insieme delle misure di prevenzione,
protezione, mitigazione o inibizione del potenziale incremento
di pericolosità dell'evento iniziatore, nonchè di facilitazione
delle azioni di auto-soccorso e di soccorso, sia tale da
assicurare che il livello di rischio della struttura ricada al
di sotto del livello di rischio tollerabile considerando il
malfunzionamento dei singoli sottosistemi.
3. Metodologia
La metodologia di Analisi di
Rischio Quantitativa si deve riferire ad una galleria
determinata e deve tener conto di:
- incidentalità caratteristica
della galleria, rilevata o di progetto;
- tutti gli elementi inerenti alle caratteristiche progettuali
della stessa, come la lunghezza, la geometria e la pendenza;
- caratteristiche prestazionali dei
requisiti di sicurezza di cui la galleria stessa è dotata;
- condizioni di traffico che
incidono sulla sicurezza, quali il volume, la composizione ed il
tipo di traffico, in particolare la percentuale di veicoli
pesanti in transito giornaliero.
La metodologia considera una
galleria con le sue specifiche caratteristiche localizzata sul
territorio ed in interazione con l'ambiente circostante.
i sottosistemi di sicurezza
determinano la risposta del sistema alle condizioni di emergenza
e conseguentemente definiscono le condizioni di pericolo per la
popolazione esposta agli eventi critici possibili.
Gli scenari incidentali e la loro
evoluzione in galleria in termini di pericolosità sono
rappresentati mediante modelli che includano come elementi
costitutivi l'albero delle cause, l'evento critico iniziatore e
l'albero degli eventi.
L'evento critico iniziatore è
caratterizzato in termini di probabilità di accadimento e
pericolosità potenziale sulla base di evidenze statistiche per i
sistemi galleria in generale, eventualmente integrate da dati
disponibili per la singola galleria con riferimento ai tassi di
incidentalità rilevati ed alle specificità progettuali della
stessa.
L'albero degli eventi è caratterizzato intermini di probabilità
di accadimento degli eventi critici iniziatori e di probabilità
condizionate di evoluzione lungo i singoli specifici rami, come
espressione dell'affidabilità e dell'efficienza delle misure di
sicurezza installate o previste.
Gli eventi terminali dei rami
dell'albero degli eventi, determinati in numero dalle
combinazioni mutuamente esclusive delle azioni di
condizionamento esercitate dalle misure mitigative previste,
individuano gli scenari di fine emergenza possibili.
La salvabilità degli utenti in una
specifica galleria è determinata attraverso la quantificazione e
la zonizzazione del flusso del pericolo all'interno della
struttura.
Le diverse zone del flusso del
pericolo individuano le condizioni nelle quali si realizza il
processo di esodo degli utenti dalla galleria.
La caratterizzazione del flusso del
pericolo è ottenuta modellando l'evoluzione condizionata dai
vincoli posti dalle misure di mitigazione previste dei fenomeni
chimici e fisici che si instaurano in conseguenza
dell'accadimento di eventi critici iniziatori.
La modellazione del flusso del
pericolo è attuata con livelli di dettaglio diversi a seconda
delle necessità ed utilizzando le migliori tecniche note e
disponibili.
I risultati della modellazione del
flusso del pericolo costituiscono i dati di ingresso per la
simulazione del processo di esodo degli utenti dalla struttura.
Il numero degli utenti coinvolti nel processo di esodo è
determinato attraverso la formulazione e la soluzione di idonei
modelli di formazione delle code nella galleria analizzata.
I risultati dell'analisi di rischio
sono utilizzati per costruire diversi indicatori quantitativi
del rischio, a seconda delle necessità.
Il rischio connesso ad una galleria
è definito come valore atteso del danno ovvero come
distribuzione delle probabilità di superamento di predeterminate
soglie di danno (Distribuzioni Cumulate Complementari riportate
sul cosiddetto piano F - N).
- Il rischio come valore atteso del
danno si ottiene come somma dei prodotti tra le probabilità dei
singoli eventi critici iniziatori e le corrispondenti sommatorie
delle probabilità degli eventi terminali dei singoli rami
dell'albero degli eventi moltiplicate per i corrispondenti
indicatori di danno espressi in numero di vittime normalizzato
all'anno.
- Il rischio come distribuzione
delle probabilità di superamento di predeterminate soglie di
danno è rappresentato graficamente sul piano F - N (dove F
indica la probabilità di superamento della soglia e N il numero
di fatalità) dalla distribuzione cumulata complementare
(probabilità di superamento delle soglie di danno= ottenuta in
corrispondenza dei valori degli indicatori di danno (soglie di
danno= associati agli eventi terminali dei singoli rami
dell'albero degli eventi.
4. Obiettivi di Sicurezza e Criteri di Accettabilità
Gli obiettivi di sicurezza ed i criteri di accettabilità de
rischio per le galleria stradali da applicare ad ogni singola
canna nel caso di gallerie a più fornici indipendenti, sono
rappresentati dalle linee soglia riportate nella figura
seguente.
(immagine omessa)
Il livello di rischio accettabile rappresenta un riferimento
utile per la Commissione permanente delle gallerie per la
valutazione dei risultati dell'Analisi di Rischio effettuata
secondo il criterio ALARP.
In tutti i casi previsti dal
decreto, incluso il caso in cui si debba verificare il livello
di rischio di una galleria con caratteristiche speciali, si deve
direttamente confrontare la distribuzione cumulata complementare
della galleria reale con il limite di rischio tollerabile.
Quando viene richiesta l'analisi di
rischio quantitativa con criterio comparativo per la
dimostrazione dell'equivalenza garantita da misure compensative,
tale analisi deve essere condotta sulla galleria reale dotata di
requisiti integrativi verificando che il valore atteso del danno
della galleria in esame sia uguale o inferiore a quello della
galleria virtuale a parità di condizioni di funzionamento dei
sottosistemi.
Ai fini dell'analisi di rischio
dovranno essere usati dati tratti dalla Banca Dati prevista
nell'articolo 13, ovvero provenienti da fonti ufficiali o
reperibili in letteratura e ritenuti significativi dalla
Commissione permanente per le gallerie.
la Commissione, dopo un opportuno
periodo di osservazione, si riserva, in base all'evoluzione ed
alla previsione del traffico e dell'incidentalità specifica
delle gallerie, di modificare i termini di applicazione della
presente procedura.
ALLEGATO 4
(previsto dall'art. 4, comma 6)
APPROVAZIONE DEL PROGETTO,
DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA, MESSA IN ESERCIZIO DI UNA GALLERIA,
MODIFICHE ED ESERCITAZIONI PERIODICHE
1. Approvazione del progetto
1.1 Le disposizioni della presente
direttiva si applicano a tutte le fasi di progettazione, a
partire dalla fase preliminare di progettazione, con grado di
approfondimento e dettaglio commisurati al quadro informativo
del livello di progettazione.
1.2 Prima che abbia inizio la
costruzione, il Gestore della galleria compila la documentazione
di sicurezza di cui ai punti 2.2 e 2.3 relativa a una galleria,
durante la fase di progettazione e consulta il Responsabile
della sicurezza. Il Gestore della galleria presenta alla
Commissione permanente per le gallerie per approvazione la
documentazione di sicurezza corredandola del parere del
Responsabile della sicurezza se disponibile.
1.3 Se conforme, il progetto della
sicurezza della galleria viene approvato dall'organo competente,
che informa il Gestore della galleria e lo trasmette, con la
relativa decisione, alla Commissione.
2. Documentazione di sicurezza
2.1 Il Gestore della galleria compila la documentazione di
sicurezza per ogni galleria e la tiene costantemente aggiornata
e ne fornisce una copia al Responsabile della sicurezza.
2.2 La documentazione di sicurezza
contiene il progetto della sicurezza che descrive le misure
preventive ed i sistemi e dispositivi di protezione necessari
per garantire la sicurezza degli utenti e del personale addetto
ai servizi di pronto intervento. Il progetto tiene conto di:
natura del percorso, configurazione della struttura, area
circostante, natura del traffico e possibilità di intervento da
parte dei servizi di pronto intervento. Inoltre, si dovranno
anche prendere in considerazione le modalità di evacuazione
delle persone con mobilità ridotta e delle persone disabili.
2.3 In particolare, il progetto
della sicurezza allegato alla documentazione di sicurezza
relativa a una galleria include:
- una descrizione delle
caratteristiche geometriche e strutturali della galleria e delle
relative zone di imbocco, corredata degli elaborati progettuali
necessari per comprenderne gli aspetti funzionali e strutturali,
nonchè le disposizioni gestionali e operative previste; uno
studio sulle previsioni del traffico che specifichi e
giustifichi le condizioni previste per il trasporto di merci
pericolose, corredato dell'analisi del rischio;
- un'indagine specifica sui fattori
di rischio che descriva i possibili incidenti che manifestamente
mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti stradali nelle
gallerie, suscettibili di verificarsi durante l'esercizio, e la
natura e l'ampiezza delle possibili conseguenze; questa indagine
deve specificare e comprovare misure per ridurre la probabilità
di incidenti e le loro conseguenze;
- un parere in merito alla
sicurezza da parte di un esperto qualificato o di
un'organizzazione specializzata nel settore, che non abbiano
partecipato alla fase di progettazione, approvazione o
realizzazione dell'opera;
- l'analisi di rischio, ove
prevista, per verificare la validità delle scelte strutturali e
impiantistiche adottate.
2.4 La documentazione di sicurezza per una galleria nella fase
di messa in servizio include, oltre alla documentazione
predisposta nella fase di progettazione:
- una descrizione
dell'organizzazione, delle risorse umane e materiali nonchè
delle istruzioni specificate dal Gestore della galleria per
garantire il funzionamento e la manutenzione della galleria;
- un piano di gestione
dell'emergenza elaborato in collaborazione con i servizi di
pronto intervento che tiene conto degli utenti, del personale
addetto ai servizi di pronto intervento, nonchè delle persone
con mobilità ridotta e delle persone disabili;
- una descrizione del sistema di acquisizione ed aggiornamento
del quadro conoscitivo sugli eventi, incidenti e
malfunzionamenti significativi, compresa la loro analisi.
2.5 La documentazione di sicurezza di una galleria in esercizio
deve includere, oltre a quella prevista per la fase di messa in
servizio:
- una relazione e un'analisi sugli eventi, incidenti e
malfunzionamenti significativi verificatisi nell'esercizio della
galleria;
- un elenco delle esercitazioni di
sicurezza svolte, con il loro esito e un'analisi delle
esperienze tratte in merito.
3. Messa in servizio
3.1 L'apertura di una galleria al traffico è subordinata
all'autorizzazione da parte della Commissione in linea con la
seguente procedura (messa in servizio).
3.2 detta procedura si applica
anche all'apertura al traffico di una galleria dopo qualsiasi
modifica rilevante apportata alla costruzione o al suo
funzionamento o qualsiasi intervento significativo di modifica
della galleria che possa alterare in misura considerevole le
componenti fondamentali della documentazione di sicurezza,
nonchè in caso di chiusura al traffico protrattasi per almeno 30
giorni.
3.3 Il gestore della galleria
trasmette la documentazione di cui al punto 2.4 al Responsabile
della sicurezza, che fornisce il parere sull'apertura della
galleria al traffico.
3.4 Il Gestore della galleria
inoltra la documentazione di sicurezza alla Commissione,
corredandola del parere del Responsabile della sicurezza. La
Commissione decide se autorizzare l'apertura della galleria al
pubblico o imporre restrizioni all'apertura, e lo notifica al
Gestore della galleria. Una copia della decisione viene inviata
ai servizi di pronto intervento.
4. Modifiche
4.1 Per qualsiasi modifica
sostanziale apportata alla struttura, all'attrezzatura e al
funzionamento che possa alterare significativamente le
componenti fondamentali della documentazione di sicurezza, il
gestore della galleria provvede a chiedere una nuova
autorizzazione di esercizio secondo la procedura di cui al punto
3.
4.2 Il Gestore della galleria
informa il Responsabile della sicurezza di qualsiasi modifica
della costruzione e del funzionamento. Inoltre, prima di
qualsiasi intervento di modifica della galleria, fornisce al
Responsabile della sicurezza la relativa documentazione,
corredata dei dettagli delle proposte.
4.3 Il Responsabile della sicurezza
valuta le conseguenze della modifica e in ogni caso esprime il
suo parere al Gestore della galleria, che ne invia una copia
alla Commissione ed ai servizi di pronto intervento.
4.4 I servizi di pronto intervento
trasmettono le eventuali proprie valutazioni alla Commissione
prima che questa si esprimi.
5. Esercitazioni periodiche
Il Gestore della galleria e i
servizi di pronto intervento organizzano,in collaborazione con
il Responsabile della sicurezza, esercitazioni periodiche comuni
per il personale della galleria e i servizi di pronto
intervento.
Le esercitazioni:
- devono essere quanto più
possibile realistiche e devono corrispondere agli scenari di
incidente definiti;
- devono fornire risultati chiari
di valutazione sulla sicurezza;
- possono svolgersi, in parte,
anche sotto forma di simulazioni per ottenere risultati
complementari.
Le esercitazioni su scala reale e
in condizioni quanto più possibile realistiche o esperienze su
galleria campione rappresentativa del caso reale, sono
effettuate in ciascuna galleria almeno ogni quattro anni. In
caso di chiusura della galleria sarà necessario individuare una
soluzione idonea per la deviazione del traffico. Per ogni anno
intermedio si effettuano esercitazioni parziali e/o di
simulazione. Nelle zone in cui varie gallerie sono situate in
stretta vicinanza l'una dall'altra, l'esercitazione su scala
reale deve essere effettuata almeno in una ogni tre di tali
gallerie, con le caratteristiche più significative si fini della
valutazione delle condizioni di sicurezza.
Il responsabile della sicurezza e i
servizi di pronto intervento valutano congiuntamente le
esercitazioni , redigono una relazione e presentano proposte
appropriate al Gestore.
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