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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell'edilizia;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
l'articolo 1, comma 4, che prevede che entro un anno dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti, nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge
medesima, il Governo puo' emanare, con la procedura ivi indicata,
disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo
II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli
edifici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni
necessarie, al fine di meglio conformare le disposizioni contenute
nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2002/91/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 30 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali e le autonomie locali, degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
di seguito denominato: «decreto legislativo n. 192 del 2005», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito con il seguente:
«1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si
applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova
costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti
installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione
degli edifici e degli impianti esistenti con le modalita' e le
eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto
previsto agli articoli 7, 9 e 12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto
previsto all'articolo 6.»;
b) alla lettera b) del comma 2, dopo la parola: «applicazione»
sono inserite le seguenti: «integrale, ma»;
c) il numero 1) della lettera c) del comma 2 e' sostituito con il
seguente:
«1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici
all'infuori di quanto gia' previsto alle lettere a) e b);»;
d) al comma 3, dopo la parola: «edifici» sono inserite le
seguenti: «e di impianti»;
e) al comma 3), lettera a), dopo le parole: «recante il codice
dei beni culturali e del paesaggio» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o
aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o
artistici»;
f) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo
realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non
preponderante, per gli usi tipici del settore civile.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222 supplemento ordinario.
- La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L. 1 del 4 gennaio
2003.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2003.».
«4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1».
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: «Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, reca: «Regolamento recante norme per la
progettazione, l'istallazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- La legge 1° giugno 2002, n. 120, reca: «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202.
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto
legislativo cosi' recita:
«Art. 3 (Ambito di intervento). - 1. Salve le
esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si
applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di
nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di
nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere
di ristrutturazione degli edifici e degli impianti
esistenti con le modalita' e le eccezioni previste ai
commi 2 e 3;
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti,
secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
c) alla certificazione energetica degli edifici,
secondo quanto previsto all'art. 6.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e
per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui
all'art. 4, e' prevista un'applicazione graduale in
relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti
diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel
caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi
edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo
ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso
ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per
cento dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici
parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso
di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti
volumetrici all'infuori di quanto gia' previsto alle
lettere a) e b);
2) nuova installazione di impianti termici in
edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto
le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della
disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1,
lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio
nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro
carattere o aspetto con particolare riferimento ai
caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli
non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile
totale inferiore a 50 metri quadrati.
c-bis) gli impianti installati ai fini del processo
produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati,
in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore
civile.

Art. 2.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del
2005 e' sostituita dalla seguente: «Certificazione energetica degli
edifici».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la
seguente gradualita' temporale e con onere a carico del venditore o,
con riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie
utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unita'
immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita'
immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di
certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare
interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, e' necessario
per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura,
sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o
della generalita' degli utenti, finalizzati al miglioramento delle
prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare, dell'edificio o
degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed
il legittimo affidamento in relazione ad iniziative gia' formalmente
avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente,
per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da
parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi
o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di
climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque
come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la
predisposizione dell'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei
mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al
pubblico della targa energetica.».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato
di qualificazione energetica puo' essere predisposto a cura
dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della
certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato
A.».
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi
3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o
di singole unita' immobiliari gia' dotati di attestato di
certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e
1-quater, detto attestato e' allegato all'atto di trasferimento a
titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unita'
immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione energetica in
base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' messo a
disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata
dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 192 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 6 (Certificazione energetica degli edifici). - 1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui
all'art. 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine
della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un
attestato di certificazione energetica, redatto secondo i
criteri e le metodologie di cui all'art. 4, comma 1.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli edifici che non ricadono nel campo di
applicazione del comma 1 con la seguente gradualita'
temporale e con onere a carico del venditore o, con
riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso
di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di
superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con
l'esclusione delle singole unita' immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita'
immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di
certificazione energetica dell'edificio o dell'unita'
immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al
comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
contributi a carico di fondi pubblici o della generalita'
degli utenti, finalizzati al miglioramento delle
prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare,
dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti
salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in
relazione ad iniziative gia' formalmente avviate a
realizzazione o notificate all'amministrazione competente,
per le quali non necessita il preventivo assenso o
concessione da parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i
contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli
impianti termici o di climatizzazione degli edifici
pubblici, o nei quali figura comunque come committente un
soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione
dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi
di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione
al pubblico della targa energetica.
2. La certificazione per gli appartamenti di un
condominio puo' fondarsi, oltre sulla valutazione
dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio,
per i condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento
rappresentativo dello stesso condominio e della stessa
tipologia.
2-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2,
l'attestato di qualificazione energetica puo' essere
predisposto a cura dell'interessato, al fine di
semplificare il rilascio della certificazione energetica,
come precisato al comma 2 dell'allegato A.
3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi
immobili o di singole unita' immobiliari gia' dotati di
attestato di certificazione energetica in base ai commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' allegato
all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o
copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di
singole unita' immobiliari gia' dotati di attestato di
certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter
e 1-quater, detto attestato e' messo a disposizione del
conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal
proprietario conforme all'originale in suo possesso.
5.-9. (omissis)».

Art. 3.
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i
commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e
alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al
comma 1, nonche' l'attestato di qualificazione energetica
dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore
dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il
committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a
qualsiasi titolo se la stessa non e' accompagnata da tale
documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e'
conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al
comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere la consegna della
documentazione anche in forma informatica.».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005, come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 8 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni).
- 1. La documentazione progettuale di cui all'art. 28,
comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al
progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione
tecnica di cui al comma 1, nonche' l'attestato di
qualificazione energetica dell'edificio come realizzato,
devono essere asseverati dal direttore dei lavori e
presentati al comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
per il committente. La dichiarazione di fine lavori e'
inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e'
accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2
e' conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti
di cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere
la consegna della documentazione anche in forma
informatica.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di
organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle
prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni
in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di
fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare
la conformita' alla documentazione progettuale di cui al
comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4
anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del
conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed
ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei
richiedenti».

Art. 4.
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali,
predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di
sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare
territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le
imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei
decreti del Ministro delle attivita' produttive 20 luglio 2004
concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla
materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica
coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli
edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del
presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione
locali;
f) la facolta' di promuovere, con istituti di credito, di
strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione
degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi
energetiche nell'attestato di certificazione energetica, o in
occasione delle attivita' ispettive di cui all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al
comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli
amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire
gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il
catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la
costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici
degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si
segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile
corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia
elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di
distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette
amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni
necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui
al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono
essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai
fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.».
2. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e
gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di
pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel
presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni
tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e
all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in
ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da
realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e
con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume
edificabile, le scelte conseguenti.».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). -
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza
periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o
anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui
sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi
avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti
finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema
delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici
previsto all'art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minor
impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita',
le cui metodologie e requisiti degli operatori sono
previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 1, sono
svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza,
pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di
emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle
prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'art. 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare
territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti
agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli
impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli
obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la
realizzazione di programmi informatici per la costituzione
dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le
autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli
enti interessati. In questo caso, stabilendo
contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 7,
comma 1, di comunicare ai Comuni le principali
caratteristiche del proprio impianto e le successive
modifiche significative e per i soggetti di cui all'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative
all'ubicazione e alla titolarita' degli impianti riforniti
negli ultimi dodici mesi.
3.bis Ai sensi dell'art. 1, comma 3, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli
enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un
programma di sensibilizzazione e riqualificazione
energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando
in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione
con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in
attuazione dei decreti del Ministro delle attivita'
produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza
energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali
interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione
energetica coerente con i principi generali del presente
decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire
dagli edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi
generali del presente decreto legislativo per eventuali
sistemi di incentivazione locali;
f) la facolta' di promuovere, con istituti di
credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati
alla realizzazione degli interventi di miglioramento
individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
certificazione energetica, o in occasione delle attivita'
ispettive di cui all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di
cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai
proprietari e agli amministratori degli immobili nel
territorio di competenza di fornire gli elementi
essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto
degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la
costituzione di un sistema informativo relativo agli usi
energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra
detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato,
la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di
combustibile e di energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le
aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i
dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i
riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore
costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater
possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione
esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente
decreto legislativo.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di
calore di eta' superiore a quindici anni, le autorita'
competenti effettuano, con le stesse modalita' previste al
comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso
comprendendo una valutazione del rendimento medio
stagionale del generatore e una consulenza su interventi
migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza
unificata e ai Ministeri delle attivita' produttive,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione
del presente decreto.
5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e
negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di
competenza, le norme contenute nel presente decreto,
ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso
di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in
ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici
da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della
radiazione solare e con particolare cura nel non
penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte
conseguenti».

Art. 5.
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui
all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica
degli edifici e' sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di
qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica
stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data
dell'8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida
nazionali di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di
qualificazione energetica e la equivalente procedura di
certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro
efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.».

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
n. 192 del 2005, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 11 (Requisiti della prestazione energetica degli
edifici). - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all'art. 4, comma 1, il calcolo della
prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione
invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di
energia primaria e' disciplinato dalla legge 9 gennaio
1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle
norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
1-bis Fino alla data di entrata in vigore delle Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, di cui all'art. 6, comma 9, l'attestato di
certificazione energetica degli edifici e' sostituito a
tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione
energetica rilasciato ai sensi dell'art. 8, comma 2, o da
una equivalente procedura di certificazione energetica
stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente
alla data dell'8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle
linee guida nazionali di cui all'art. 6, comma 9,
l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente
procedura di certificazione energetica stabilita dal comune
perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis».

Art. 6.
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «progettista» e' sostituita dalle
seguenti: «professionista qualificato» e dopo la parola:
«certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
b) al comma 2 la parola: «progettista» e' sostituita dalle
seguenti: «professionista qualificato» e dopo la parola:
«certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
c) al comma 3, dopo le parole: «conformita' delle opere» sono
inserite le seguenti: «e dell'attestato di qualificazione
energetica»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori
che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8,
comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato
di qualificazione energetica o la conformita' delle opere realizzate
rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28,
comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione
amministrativa di 5000 euro.»;
e) al comma 8 la parola: «compratore» e' sostituita dalla
seguente: «acquirente».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 192
del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 15 (Sanzioni). -1. Il professionista qualificato
che rilascia la relazione di cui all'art. 8 compilata senza
il rispetto delle modalita' stabilite nel decreto di cui
all'art. 8, comma 1, o un attestato di certificazione o
qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e
delle metodologie di cui all'art. 4, comma 1, e' punito con
la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della
parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
professionista qualificato che rilascia la relazione di cui
all'art. 8 o un attestato di certificazione o
qualificazione energetica non veritieri, e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in
questo caso l'autorita' che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine o al collegio professionale
competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al
Comune l'asseverazione di conformita' delle opere e
dell'attestato di qualificazione energetica, di cui
all'art. 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di
fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa pari
al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente
tariffa professionale; l'autorita' che applica la sanzione
deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore
dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui
all'art. 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la
correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o
la conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto
o alla relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione
amministrativa di 5000 euro.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita'
immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale
terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non
ottempera a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500
euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,
che non ottempera a quanto stabilito all'art. 7, comma 2,
e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorita' che
applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario,
contestualmente all'immobile, l'originale della
certificazione energetica di cui all'art. 6, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000
euro e non superiore a 30000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto
dall'art. 6, comma 3, il contratto e' nullo. La nullita'
puo' essere fatta valere solo dall'acquirente.
9. In caso di violazione dell'obbligo previsto
dall'art. 6, comma 4, il contratto e' nullo. La nullita'
puo' essere fatta valere solo dal conduttore».

Art. 7.
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del
2005 e' sostituito dai seguenti:
«1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.
10:
a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4;
l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33,
commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al
contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti
di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato
di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da
un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono
valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote
millesimali."».
2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del
2005, e' sostituito dal seguente:
«2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto
legislativo, e puo' essere modificato o abrogato con i decreti di cui
all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7;
l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.».

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 16, del decreto legisltivo n. 192
del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 16 (Abrogazioni e disposizioni finali). - 1. Sono
abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.
10:
a) l'art. 4, commi 1, 2 e 4; l'art. 28, commi 3 e 4;
l'art. 29; l'art. 30; l'art. 31, comma 2, l'art. 33, commi
1 e 2; l'art. 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell'art. 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo energetico ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1,
individuati attraverso un attestato di certificazione
energetica o una diagnosi energetica realizzata da un
tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali
sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle
quote millesimali".
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il
presente decreto legislativo, e puo' essere modificato o
abrogato con i decreti di cui all' art. 4. Di tale decreto
sono abrogate le seguenti norme:
a) l'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'art. 7, comma 7;
l'art. 8; l'art. 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.
3. E' abrogato l'art. 1 del decreto ministeriale 6
agosto 1994 del Ministro dell'industria, commercio e
artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI
attuative del decreto del Presidente della Repubblica del
26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il
contenimento dei consumi di energia degli impianti termici
degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno
energetico normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza
unificata, in conformita' alle modifiche tecniche rese
necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a
livello comunitario a norma dell'art. 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11».

Art. 8.
Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n.
192 del 2005 sono sostituiti con gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L
al presente decreto.
2. L'allegato D del decreto legislativo n. 192 del 2005, e'
abrogato.


Nota all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
vedi note alle premesse.

Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si dovra' provvedere con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

 
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