DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 12 dicembre 2005
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare
l'art.
146, comma 3, secondo cui «Entro sei mesi (. . .), con decreto
del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza
Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla
verifica di compatibilita' paesaggistica degli interventi
proposti»;
Vista la proposta formulata dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sulla base dei lavori di un gruppo tecnico
paritetico all'uopo costituito con decreto ministeriale in data
26 novembre 2004;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni in data
26
maggio 2005;
Ritenuto, in esito alla valutazione oggetto di impegno del
Ministro per i beni e le attivita' culturali in sede di intesa,
di
mantenere, all'art. 3, la necessita' dell'accordo ai fini delle
semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della
relazione paesaggistica, in coerenza all'esercizio concorrente
delle
funzioni di tutela paesaggistica ed al principio di leale
collaborazione;
Decreta:
Art. 1.
Relazione paesaggistica
1. Nell'allegato al presente decreto sono definiti le finalita',
i criteri di redazione, i contenuti della relazione
paesaggistica che
correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si
propone di
realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di
autorizzazione
paesaggistica, ai sensi degli articolo 159, comma 1 e 146, comma
2,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 2.
Valutazioni di compatibilita' paesaggistica
1. La relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione
competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni
previste dall'art. 146, comma 5 del predetto Codice.
Art. 3.
Integrazioni e semplificazioni
1. Con riferimento alle peculiarita' dei valori paesaggistici da
tutelare le regioni possono integrare i contenuti della
relazione
paesaggistica e, previo accordo con la direzione regionale del
Ministero territorialmente competente, possono introdurre
semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della
relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entrera' in vigore ad avvenuta stipula
dell'accordo di cui all'art. 3 e comunque decorsi 180 giorni
dalla
data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 12 dicembre 2005
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