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   Normativa Appalti Lavori Pubblici  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

CIRCOLARE 3 novembre 2006, n.1733
Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 448, recante:«Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Ai provveditorati regionali e
interregionali alle OOPP
e, p.c.
Al Capo di Gabinetto
Al presidente generale del Consiglio
superiore dei LLPP
Ai direttori di Dipartimento
Ai direttori generali
Al direttore generale per l'attivita'
ispettiva - Ministero del lavoro e
previdenza sociale
Al presidente dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
All'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
Alle stazioni appaltanti

L'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 448, recante «Misure
urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro» al primo comma dispone che: «Al fine
di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel
settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare ... il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ... puo' adottare il
provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri
edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria ... ovvero in caso
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento
dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ... I
competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine
dell'emanazione da parte di questi ultimi del provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed
alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non
superiore a due anni».
La normativa, al fine di assicurare una piu' efficace azione di
prevenzione oltre che di repressione del lavoro sommerso, nonche' di
riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi di lavoro,
introduce, tra l'altro, la sanzione dell'interdizione a contrarre con
le pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte dei «competenti
uffici» del Ministero delle infrastrutture al verificarsi di
determinate fattispecie.
Tenuto anche conto dei numerosi provvedimenti di sospensione gia'
pervenuti al Ministero delle infrastrutture da parte delle Direzioni
provinciali del lavoro, alcuni corredati della successiva revoca,
diviene urgente, al fine di un'applicazione uniforme del diritto
obiettivo nell'ambito delle varie articolazioni del Ministero delle
infrastrutture:
1) individuare gli uffici competenti a ricevere comunicazione
delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;
2) fornire indicazioni di massima sulle modalita' operative.
Con riferimento al punto primo, in base alla vigente
organizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
184 del 2 luglio 2004, al decreto ministeriale 19 aprile 2005, al
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, di individuazione, tra
l'altro, dei compiti e delle funzioni del Ministero delle
infrastrutture, nonche' di articolazione dello stesso nelle strutture
decentrate, «i competenti uffici» del Ministero delle infrastrutture
presso cui deve incardinarsi la nuova attribuzione sono, con le
ripartizioni di funzioni che si specificheranno, la Direzione
generale per la regolazione e i provveditorati regionali e
interregionali alle opere pubbliche.
Tenuto conto, infatti, che la competenza in tema di monitoraggio,
controllo e vigilanza in materia infrastrutturale e' assegnata, a
livello centrale, al Dipartimento II - Infrastrutture statali,
edilizia e regolazione, e, con riferimento all'indirizzo e
regolazione delle procedure di appalto, alla Direzione generale per
la regolazione, nonche', a livello decentrato, ai provveditorati
regionali e interregionali alle opere pubbliche, ne consegue una
allocazione funzionale della competenza all'emanazione del
provvedimento finale in capo alla sede centrale, mentre la fase
istruttoria puo' essere svolta presso i provveditorati regionali e
interregionali alle opere pubbliche.
A livello operativo, ciascun provveditorato regionale e
interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, dopo
aver ricevuto il provvedimento di sospensione del cantiere emesso
dall'ispettore del lavoro, deve attivare, nel rispetto delle garanzie
e delle prerogative previste dalla normativa vigente (comunicazione
dell'avvio del procedimento, eventuale partecipazione del
destinatario, ecc.), un procedimento amministrativo volto alla
predisposizione di una relazione illustrativa sintetica recante gli
elementi essenziali per l'emanazione del provvedimento interdittivo,
che deve essere trasmessa corredata di tutta la documentazione utile,
alla Direzione generale per la regolazione al fine della adozione
dell'atto stesso.
Per quanto concerne le modalita' operative per l'emanazione del
provvedimento interdittivo, si forniscono le seguenti indicazioni.
Il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve
essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione
del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la
regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta
acquisita la documentazione, ivi compresa la relazione illustrativa
sintetica di cui sopra, trasmessa dal competente provveditorato
regionale e interregionale alle opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato
decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.
In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte
primaria prescrive due possibilita': a) che la stessa sia pari alla
durata della sospensione; b) che possa essere anche disposta per un
ulteriore periodo, pari al doppio della sospensione; in entrambe le
ipotesi, la stessa non puo' essere superiore a due anni.
Si evince l'importanza della durata della sospensione, che viene
presa a riferimento per irrogare la sanzione interdittiva: il
provvedimento interdittivo di pari durata della sospensione
costituisce, infatti, stando alla lettera della norma, un
provvedimento vincolato, essendo esclusa, in questo caso, ogni
valutazione discrezionale in ordine all'elemento temporale.
La possibilita' di prevedere un periodo interdittivo ulteriore
(pari al doppio della sospensione) potra' allora ricorrere nei casi
di recidiva e, comunque, in tutti i casi «piu' gravi», intendendosi
con questa locuzione ogni ipotesi in cui i lavoratori irregolari
siano pari o superiori al 50% degli addetti al cantiere, ovvero le
ipotesi di violazione delle norme di sicurezza di non lieve entita':
l'applicazione di una misura interdittiva per tale periodo ulteriore
deve sempre essere adeguatamente motivata.
Qualora nel provvedimento di sospensione adottato dagli organi
ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non sia
indicato alcun termine finale, la durata del provvedimento
interdittivo non puo' che essere pari al periodo intercorrente tra la
data della sospensione stessa e quella della intervenuta revoca,
prevista al comma 2 dell'art. 36-bis, decreto-legge n. 223/2006
(ipotesi di regolarizzazione del/i lavoratore/i). Qualora non sia
intervenuta alcuna revoca, la durata dell'interdizione non puo' che
essere pari, comunque, alla durata della sospensione, e, in ogni
caso, non potra' mai essere superiore a due anni: da cio' consegue
che il provvedimento interdittivo avra' quale dies a quo la data di
notifica all'impresa il cui cantiere e' sospeso e quale dies ad quem
il termine massimo (due anni) ipoteticamente irrogabile quale durata
del provvedimento interdittivo, salvi eventuali successivi
provvedimenti da emanarsi a seguito della acquisizione di nuovi
ulteriori elementi.
La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici
nell'ambito del Dipartimento II - Infrastrutture statali, edilizia e
regolazione dei contratti pubblici nell'emanazione del provvedimento
interdittivo, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa
svolta dal competente provveditorato, avra' cura di garantire una
applicazione uniforme della disciplina in esame sul territorio
nazionale.
Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche per le
imprese destinatarie del provvedimento di sospensione del cantiere da
parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, adottato dal direttore generale della Direzione
generale per la regolazione, e' atto definitivo di natura
costitutiva; lo stesso produce i suoi effetti a decorrere dalla data
di notifica all'interessato e deve essere tempestivamente comunicato
all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nell'ambito dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture, e al provveditorato
competente.
La natura di atto definitivo del provvedimento interdittivo lo
rende impugnabile con gli ordinari strumenti di gravame: ricorso al
giudice amministrativo ovvero in alternativa al Presidente della
Repubblica, nei termini di legge e di cio' deve essere data notizia
in calce al provvedimento medesimo.
L'eventuale accoglimento della istanza cautelare di sospensione del
provvedimento di sospensione del cantiere puo' essere valutata quale
causa ostativa all'adozione del provvedimento interdittivo: pertanto,
le direzioni provinciali del lavoro informeranno tempestivamente i
provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche delle
eventuali impugnazioni, anche non in sede giurisdizionale, dei
provvedimenti di sospensione e dei loro esiti.
Si precisa che il provvedimento interdittivo deve essere emanato
anche in caso di successiva revoca della sospensione e che resta
comunque inalterata la possibilita', da parte della Direzione
generale per la regolazione, di revocare il provvedimento
interdittivo, in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.
Per l'attuazione della presente circolare, i provveditorati
regionali e interregionali alle opere pubbliche predispongono le
attivita' necessarie con le direzioni provinciali del lavoro
incardinate nell'ambito territoriale di propria competenza e ne danno
comunicazione alla Direzione generale per la regolazione dei lavori
pubblici.
Al fine della corretta partecipazione alle gare da parte delle
imprese, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 5
del decreto legislativo n. 163/2006 che potrebbe disporre anche sul
punto, si invitano le stazioni appaltanti a chiedere una
autocertificazione concernente l'essere stati o meno destinatari di
provvedimenti interdettivi nell'ultimo biennio: tale richiesta trova
il proprio fondamento normativo nel disposto della lettera e)
dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006. In sede di verifica
dei requisiti, ciascuna stazione appaltante puo' accertare la
veridicita' della predetta autocertificazione tramite consultazione
del sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
Al fine della migliore conoscibilita' da parte delle stazioni
appaltanti della presente circolare, la stessa viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oltre che sui siti
informatici del Ministero delle infrastrutture (sito istituzionale e
sito per la pubblicazione informatica dei bandi di gara).
Si allegano un modello che sara' utilizzato per l'adozione del
provvedimento interdittivo, nonche' un elenco recante gli elementi
essenziali della documentazione che deve essere trasmessa da parte
dei provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche
alla Direzione generale della regolazione (all. 1 e 2).

Roma, 3 novembre 2006.

Il direttore generale
per la regolazione dei lavori pubblici
Crocco

Allegato 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Dipartimento per le infrastrutture statali
l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE
Schema di provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche
amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche
Visto il provvedimento di sospensione dei lavori in data ....
nell'ambito del cantiere sito in .... via .... a carico della ditta
.... pervenuto in data ..............
(Vista la revoca del provvedimento di sospensione pervenuta in
data .... da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro)
eventuale;
Vista la nota n. .......... del ......................... di
comunicazione alla suddetta ditta dell'avvio del procedimento volto
all'emanazione del provvedimento interdittivo a contrarre con le
pubbliche amministrazioni e a partecipare alle gare e di contestuale
invito a presentare entro cinque giorni eventuali osservazioni;
Visto il decorso del termine assegnato all'interessato senza che
nulla sia pervenuto.
Ovvero
Vista la nota in data .... recante osservazioni in ordine ai
fatti posti a fondamento della emananda misura interdittiva;
Per quanto precede, a norma dell'art. 36-bis del decreto-legge
223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006,
Si adotta
col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata, dalla data
di notifica dello stesso provvedimento interdittivo a contrarre con
le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche:
nei confronti della ditta ....;
per un periodo di .... giorni /mese/ anno.
Il presente provvedimento interdittivo viene comunicato
all'interessato, all'Osservatorio dell'autorita' di vigilanza per i
contratti pubblici, al provveditorato competente.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale (legge 1034/1971, come modificata dalla
legge 205/2000) entro sessanta giorni dalla notifica oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato (art. 8, decreto del Presidente
della Repubblica 1199/1971) entro centoventi giorni dalla notifica.

Allegato 2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Provveditorato interregionale alle OOPP
Elementi essenziali per la emanazione del provvedimento interdittivo
a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a
gare pubbliche
Nome impresa ed elementi identificativi (PI e sede legale).
Provvedimento di sospensione dei lavori.
Provvedimento di revoca della sospensione (eventuale).
Durata del provvedimento di sospensione (se non e' possibile
indicarla, precisare i motivi).
Provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento alla
ditta da parte del Provveditorato interregionale alle OOPP.
Eventuali atti intermedi.
Relazione istruttoria sintetica del Provveditorato.
NB. Tutti gli atti e documenti sopra richiamati ed ogni altro atto
citato nella relazione istruttoria di sintesi dovranno pervenire in
originale.

 

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