APPALTI - LEGGI - Info Appalti - Osservatorio Telematico degli Appalti Pubblici - Gare - Bandi di Gara - Forniture - Servizi - Progetti - Opere Pubbliche - Aste Pubbliche - Licitazioni - Leggi
   Normativa Appalti Lavori  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300

Testo del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2006), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa e disposizioni diverse».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con DPR 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( .. ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).
(( 1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, gia' prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono
ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007. ))
2. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare
l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine
previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo
2005, n. 26, e' prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della
definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni
recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza
pubblica.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al
30 aprile 2007 (( limitatamente all'assunzione di personale del
Ministero degli affari esteri. ))
4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti
di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24
del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a
centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2007.
(( 4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies
del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente
agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da
conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010. ))
5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127,
restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale
data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti
incarichi.
6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
170, le parole: "anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "anno
2009".
(( 6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16,
comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e' differito al 31
dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e
nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di trattamento economico del personale in mobilita'. ))
(( 6-ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, il termine
previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n.
246, e' prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale gia' alle
dipendenze dell'ente CONI, alla data del 7 luglio 2002, transitato
alle dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato in servizio presso le
Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle
dipendenze delle Federazioni risultasse in esubero a seguito di
ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di
mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ferma restando
per tale personale la possibilita' di ripristino del rapporto di
lavoro con CONI Servizi spa, sulla base di specifiche pattuizioni o
norme contrattuali. ))
(( 6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del
personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
spa. ))
(( 6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal comma 6-quater
e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
(( 6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "In attesa dell'emanazione"
fino a: "comma 618" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento
di cui al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa
della sua emanazione" e dopo le parole: "candidati del citato
concorso, compresi" sono inserite le seguenti: ", successivamente
alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,". ))
(( 6-septies. Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo
presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, nonche' presso gli uffici della
Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la
disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non
si applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma
1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143 (Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005,
nonche' in materia di esami di Stato e di Universita):
"Art. 5. (Spese di personale docente e non docente
universitario). - 1. In attesa di una riforma organica del
sistema di programmazione, valutazione e finanziamento
delle universita', per l'anno 2004, ai fini della
valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto,
salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma
53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dei costi derivanti dagli incrementi per il personale
docente e ricercatore delle universita' previsti
dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali
di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a
decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004, le spese per il personale
universitario, docente e non docente che presta attivita'
in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale
sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse
obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Definizione e proroga
di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti):
"Art. 8. (Personale docente e non docente
universitario). - 1. Gli effetti dell'articolo 5 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia'
prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.".
- Si riporta il testo dell'articolo 6-quinquies del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con
modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 (Proroga
termini):
" Art. 6-quinquies (Prestazioni aggiuntive programmabili
da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di
radiologia medica). - 1. Per garantire la continuita'
assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore
infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1,
commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12
novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31
dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in
materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza
pubblica. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51:
"Art. 28. (Personale del Ministero degli affari esteri).
- 1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da
impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 1 e 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al
31 dicembre 2006.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies del
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257
(Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di
agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di
differimento di termini, di gestione commissariale della
associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina
tributaria concernente taluni fondi immobiliari):
"Art. 3 -quinquies. (Proroga di termine in materia di
aggiornamento professionale). - 1. Il termine di cui
all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, e' prorogato al 31 dicembre 2007.".
- Si riporta il testo dell'articolo 57, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78):
-
"Art. 57. (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di
assicurare periodici percorsi formativi per il personale
appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della
Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza,
oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella
specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i
seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli
direttivi;
b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i
contenuti, le modalita' di svolgimento, nonche' i criteri
per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al
comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso
apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche
o private.
3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma
1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario,
rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla
qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo
speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso
alla qualifica di primo dirigente e la promozione a
dirigente superiore.
4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente
disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti
dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e'
equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati
dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente
che espleta funzioni di polizia.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle
promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31
dicembre 2005.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante Riordino del
Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)":
"Art. 14 (Istituti). - 1. Gli istituti sono le unita'
organizzative presso le quali si svolgono le attivita' di
ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalita'
di costituzione degli istituti e la loro afferenza ai
dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro
articolazione organizzativa sono definiti dal regolamento
di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di
ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12,
interagendo con il sistema produttivo, con le universita' e
le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi
hanno autonomia scientifica, nonche' autonomia finanziaria
e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di
amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente.
3. Gli istituti:
a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano
triennale e i relativi aggiornamenti annuali nelle materie
di competenza, indicando le risorse, comprese quelle
acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli;
b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro
affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera
b), nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero
acquisite autonomamente, intrattenendo le relative
relazioni anche a livello internazionale;
c) elaborano una relazione annuale sui risultati
dell'attivita' svolta da trasmettere al dipartimento cui
afferiscono.
4. Gli istituti possono altresi' partecipare a progetti
di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di
afferenza.
5. Il direttore dell'istituto e' responsabile
dell'attivita' dell'istituto stesso. E' nominato dal
consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta
qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale
sulla base di procedure selettive definite dal regolamento
di organizzazione e funzionamento. I direttori degli
istituti, il cui incarico e' a tempo pieno, durano in
carica cinque anni e possono essere confermati una sola
volta.".
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 3
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170
(Disposizioni urenti per le universita' e gli enti di
ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di
attivita' professionali), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3 (Esami di Stato per l'abilitazione alla
professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B
dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in
materia di abilitazione professionale).- 1 (Omissis)
1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo
l'ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti
attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di
abilitazione professionale dell'anno 2009, svolgono le
prove degli esami di Stato per le professioni di dottore
agronomo e dottore forestale, architetto, assistente
sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e
psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 28
novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005):
"Art. 16. (Disposizioni per il potenziamento dei servizi
alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni
mediante razionalizzazione delle procedure di mobilita). -
1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte
delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo
ai servizi di informazione e di semplificazione, nel
rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "passaggio diretto" sono
sostituite dalle seguenti: "cessione del contratto di
lavoro";
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o
le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere
l'applicazione del principio del previo esperimento di
mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale";
c) dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione".
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le
modalita' attuative degli articoli 34 e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, relativamente al personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non
economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle
universita'.
3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla
data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione
dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si
applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, si interpreta nel senso che i segretari
comunali e provinciali appartenenti alle fasce
professionali A e B possono essere collocati in posizioni
professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale
del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di
volonta' in tale senso, con spettanza del trattamento
economico corrispondente.".
- Il testo del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.
178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
agosto 2002, n. 187, S.O.
- Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e di finanza pubblica):
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30
dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e:
"terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di
politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
- Si riporta il testo del comma 619, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. (Omissis)
619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro
il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si
procede alla nomina sui posti previsti dal bando di
concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui
posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso,
compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi
pleno jure su i candidati in possesso dei prescritti
requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento
cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che
abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase
della formazione con la produzione da parte degli stessi di
una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo
da parte del direttore del corso, senza effettuazione
dell'esame final
e previsto dal bando medesimo. Si procede, altresi', sui
posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al
medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che
abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso
di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano
partecipato perche' non utilmente collocati nelle relative
graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito
positivo ad un apposito corso intensivo di formazione,
indetto dall'amministrazione con le medesime modalita' di
cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007;
le nomine di cui al presente comma, fermo restando il
regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria
di merito.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo). -
(Omissis)
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con il Decreto del Presidente
della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni:
"Art. 57. (Trattamento del personale comandato e carico
della spesa). - L'impiegato in posizione di comando e'
ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di
promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla
qualifica intermedia della carriera superiore in base alle
normali disposizioni.
La spesa per il personale comandato presso altra
amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione
di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici
provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui
detto personale va a prestare servizio. L'ente e',
altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui
il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e
delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla
legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando
e' computato agli effetti del trattamento di quiescenza e
di previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche'
agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui
l'impiegato appartiene organicamente.".
- Si riporta il testo dell'articolo 133 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
"Art. 133. (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1. Il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso
quello di livello dirigenziale, puo' essere collocato in
posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi
costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli
enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di
coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile. Possono essere collocati in posizione di comando o
fuori ruolo non piu' di cinque unita' di personale di
livello dirigenziale contemporaneamente.
2. La posizione di comando cessa al termine fissato e
non puo' avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili
una sola volta. Tale durata e' raddoppiata per il personale
di livello dirigenziale.
3. Il trattamento economico e ogni altro onere
finanziario relativi al personale collocato in posizione di
comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di
destinazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi
incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del
personale delle pubbliche amministrazioni presso il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e le strutture periferiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico,
nonche' le relative disposizioni di attuazione.".

 

Art. 2.
(Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca).
(( 1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007". ))
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.
306, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
(( "2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui
all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007
le istanze di aggiornamento relative alla propria attivita',
conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in
vigore della presente disposizione". ))
3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5
del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni, il termine per il versamento della prima e della
seconda rata e' effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio
di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e
quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e' posticipato al 30 giugno 2007; al relativo
onere, (( valutato )) in 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti
tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui
all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione
senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007
ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La
prima rata e' versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive
alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17
gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non
eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5,
comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro
il 31 gennaio 2007.
(( 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3,
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
medesima legge n. 468 del 1978. ))
4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono
estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31
dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei
fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, e' prorogato al 30
settembre 2007.
(( 5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, le parole: "1o gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"1o gennaio 2008". ))
(( 5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole,
come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, la disciplina del
risarcimento diretto prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a
decorrere dal 1o febbraio 2008. ))
(( 5-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, ultimo
periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, gia' prorogato
dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalita'
previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e' prorogato
al 30 aprile 2008. ))
art=2;


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 96, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
" Art. 96 (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775).(Omissis).
7. I termini entro i quali far valere, a pena di
decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o
alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica
a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle denunce dei
pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In
tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.
Nel provvedimento di concessione preferenziale sono
contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a
garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e
quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio
del bilancio idrico.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 (Disposizioni
sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n.
1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme
di commercializzazione applicabili nel settore degli
ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della L. 1°
marzo 2002, n. 39.), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. (Impedimento delle operazioni di controllo). -
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce
l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al
regolamento (CE) 12 giugno 2001, n. 1148/2001 della
Commissione, o, comunque, ne ostacola lo svolgimento e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100
euro a 6.200 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette
di fornire agli organismi di controllo le informazioni
richieste dai suddetti organismi e previste dal citato
regolamento (CE) n. 1148/2001, ovvero le fornisce in
maniera difforme, in base a quanto previsto dal manuale
operativo delle procedure adottato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550
euro.
2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui
all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31
dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla
propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute
prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 (Misure urgenti per la
prevenzione dell'influenza aviaria):
"Art. 5. (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1.
L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con
decreto di natura non regolamentare, determina le modalita'
di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle
carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto
a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31
ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle
imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola
nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli
esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni
avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni
contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio
di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per
il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA).
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, e' autorizzato a concedere contributi per
l'accensione di mutui per la riconversione e la
ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione
di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli
allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di
trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di
carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al
Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo del comma 116, dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
"Art. 2. (Omissis)
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del
pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e
assistenza sociale si provvede mediante il versamento di
quattro rate mensili anticipate all'interesse di
differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di
interesse legale vigente del 2,5 per cento.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 7 e del comma 7
dell'articolo 11-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
"Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine) - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.".
"Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis)
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (Disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle
proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso
pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.):
"Art. 7-bis (Fondo per l'emergenza BSE). - 1. Al fine di
assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a
fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata
dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), e' istituito
un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con
dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da
iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al
finanziamento di:
a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al
peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo
smaltimento di bovini di eta' superiore a trenta mesi,
abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della
Commissione, del 18 dicembre 2000;
b) interventi per assicurare, in conformita'
all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, l'agibilita' degli
impianti di allevamento compromessa dall'imprevista
permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione
dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e
sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo,
viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo
fino al 30 giugno 2001 da corrispondere previa attestazione
della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio
2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque
mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di eta' compresa fra
i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di eta'
compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini
di eta' compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per
i bovini di eta' compresa fra i 24 ed i 30 mesi;
c) indennita' per il riavviamento di aziende zootecniche
nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini
a seguito della rilevazione positiva di presenza di BSE
nell'azienda medesima. L'indennita' e' concessa entro il
limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino
al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;
d) contributi e spese per la distruzione di materiali
specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di
bovini di eta' superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e
basso rischio e di prodotti derivati;
e) un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo,
corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli
impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a
copertura dei costi di raccolta e trasporto.
3. In sede di prima applicazione, il Fondo e', in via
provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma
2, cosi' ripartito: a) lire 50 miliardi; b) lire 51
miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire
5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal
commissario straordinario del Governo per il coordinamento
dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme
bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, delle politiche agricole e
forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori
ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i
vari interventi di cui al presente articolo.
4. L'Agenzia e' incaricata della erogazione dei
finanziamenti, secondo le modalita' stabilite dal presente
articolo, sia in sede di prima applicazione, sia
successivamente, in conformita' alle determinazioni
adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale
fine, il Fondo e' versato, nel rispetto delle norme sulla
tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato
secondo le norme stabilite dal regolamento di
amministrazione e contabilita' di quest'ultima.
5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese
secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
politiche agricole e forestali.
6. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo,
provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle
proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico
di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno
specifico programma operativo. I titolari degli impianti di
incenerimento sono obbligati ad accettare le proteine
animali trasformate e ottenute da materiali a basso
rischio, cosi' come definiti dall'articolo 5 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle
oggetto dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma
1, del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora
gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle
regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione
sussiste altresi' per i titolari degli impianti per la
produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia
puo' disporre che i materiali conferiti o da conferire
all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti.
Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia
corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo, uno
specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano
la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.
7. Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300
miliardi per l'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari
importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000
dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
all'apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
b) quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma
1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti):
"Art. 15. (Norme transitorie e finali).- 1. Dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un
periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti
nazionali prodotti e commercializzati in conformita' alla
normativa vigente prima di tale data.
2. Il fabbricante di fertilizzanti gia' immessi sul
mercato prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, si iscrive al Registro dei fertilizzanti ovvero al
Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui
all'articolo 8 entro il termine massimo di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili,
che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico recepite con il presente decreto, e' data
attuazione con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali.".
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 5 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Interventi urgenti nel settore della pesca).-
1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28
del regolamento di cui al D.M. 5 agosto 2002, n. 218 del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cosi' come
sostituito dall'articolo 5 del regolamento di cui al D.M.
26 luglio 2004, n. 231 del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e' fissata al 1° gennaio 2008. Fino a tale
data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza
previste dal regolamento di cui al D.M. 22 giugno 1982 del
Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal D.M. 19 aprile
2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno
2000.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
"Art. 57. (Macchine agricole) - 1. Le macchine agricole
sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende
agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni; possono,
altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
dette attivita'.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza
piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente
atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare
prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonche'
azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate
con attrezzature portate o semiportate da considerare parte
integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi:
macchine munite o predisposte per l'applicazione di
speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine
guidabili da conducente a terra, che possono essere
equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa
complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a),
numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente
essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine
agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema
equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole
a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purche' muniti di sovrappattini, nonche' le macchine
agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri
1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono
essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti
non superiore a tre, compreso quello del conducente; i
rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea
attrezzatura non permanente.".
- Il regolamento recante disciplina del risarcimento
diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a
norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18
luglio 2006, n. 254 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 1
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
"Art. 1 (Omissis)
9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.
220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a
responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione
dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e
dell'articolo 6. E' abrogato, altresi', il comma 227
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i
consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta
amministrativa, l'autorita' di vigilanza provvede alla
nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198,
primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in
sosti
tuzione dei commissari in carica alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre
2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima
disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato
di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo
commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i
commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006,
alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in
pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli
statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31
dicembre 2007.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 1076, dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)":
"Art. 1. (Omissis)
1076. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve
intendersi nel senso che l'autorita' di vigilanza nomina un
nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i
commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari
in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole:
", salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una
proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del
citato regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "la
medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari
in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un
nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le
parole: "entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2007
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 223-duodecies delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile:
"223-duodecies. Le societa' di cui al capo I del titolo
VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro
delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono
uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove
disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005.
Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto
costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni
inderogabili possono essere adottate, in terza
convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella
parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni
normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle
norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della
legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie
per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio
di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza
all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al
presente decreto sono deliberate dall'assemblea
straordinaria con le modalita' e le maggioranze indicate
nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti
disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto
conservano la loro efficacia anche se non sono conformi
alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere
iscritte nel registro delle imprese le societa' di cui al
capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se
costituite anteriormente a detta data, che siano regolate
da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto
medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto
comma, del codice civile.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo
previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle
cooperative a mutualita' prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le societa'
cooperative e i loro consorzi che, con le modalita' e le
maggioranze previste per le deliberazioni assembleari
dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti
alle disposizioni che disciplinano le societa' cooperative
a mutualita' prevalente entro il 31 marzo 2005.".

 

Art. 3.
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e
lavori in edilizia).
1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di
entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli
impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non
oltre il (( 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma,
sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in
misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo
stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma. ))
2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per
l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia,
conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973,
n. 475, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostitute dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre
2005".
3. I verbali di concordamento dell'indennita' di espropriazione e
di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio,
relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia
indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.
3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre
1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile
esclusivamente alle occupazioni d'urgenza preordinate
all'espropriazione.
(( 3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' differita al 1o gennaio 2008, limitatamente
ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture.
))
4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli
adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive,
previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le
imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili
del fuoco entro il 30 giugno 2005.
(( 4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2007.
Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma,
abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi,
avvalendosi della facolta' di applicare la normativa previgente sulla
medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2
febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti
norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data
dell'intervenuto collaudo. ))
art=3;


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater , comma 1,
del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 (Proroga
di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare
e legislativa):
"Art. 1-quater. (Proroga di termine in materia di
patrimonio abitativo).- 1. Il termine previsto
dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 148, e' prorogato fino all'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre
il 1° gennaio 2007.".
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo
11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
"Art. 11-quaterdecies. (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione).(Omissis)
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli
impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di
tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una
effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle
regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli
obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere
a) e b).
(Omissis)".
- Il Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990,
n. 46, in materia di sicurezza degli impianti, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n, 447 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 1992, n. 38.
- gli articoli da 107 a 121 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno2001 n. 380 sono compresi nel Capo V
(Norme per la sicurezza degli impianti) del Titolo IV
(Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia,
responsabilita' e sanzioni).
- Si riporta il testo degli articoli 8, 14 e 16 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59 (Norme per la sicurezza
degli impianti):
"Art. 8. (Finanziamento dell'attivita' di normazione
tecnica).- 1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e'
destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui
all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal
CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno
precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.".
"Art. 14. (Verifiche.) - 1. Per eseguire i collaudi, ove
previsti, e per accertare la conformita' degli impianti
alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.".
"Art. 16. (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15,
una sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della
presente legge consegue, secondo le modalita' previste dal
medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
determina le modalita' della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.".
- Si riporta il testo del comma 452, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)" come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 (Omissis).
452. Per il completamento degli interventi
infrastrutturali necessari a garantire l'integrale
attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia,
conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18
giugno 1973, n. 475, e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere
sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni, per la realizzazione delle opere
di viabilita' stradale e autostradale speciale e di grande
comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa
Convenzione. A tal fine, per garantire effettivita' alla
realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e
rendere piu' efficiente la grande viabilita' lungo il
percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorita'
al completamento degli interventi infrastrutturali stradali
e di grande attraversamento viario nelle localita' in cui
sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della
citata Convenzione per i quali, alla data del 31 dicembre
2005 sia gia' perfezionata la fase della progettazione
preliminare.
(Omissis)".
- La legge 18 giugno 1973, n. 475 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia
riguardante il tratto situato in territorio francese della
linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma
il 24 giugno 1970) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 agosto 1973, n. 210.
- il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo
1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980
e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la
ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) reca:
"Intervento statale per l'edilizia a Napoli.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni
per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione
di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma
6, della L. 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 9 (Completamento delle procedure di espropriazione
in corso).(Omissis)
2. In deroga all'articolo 20 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, sono protratti di due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, i
termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza
emanati per la realizzazione degli interventi di cui al
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sono
prolungati a sei mesi, a decorrere dall'emanazione dei
relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 1030, lettera d), numero
1), capoverso c) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)"
" d) al comma 85, capoverso 5:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 (Proroga o
differimento di termini previsti da disposizioni
legislative):
"Art. 14 (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per
le strutture ricettive esistenti). - 1. Il termine di cui
all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre
2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il
completamento dell'adeguamento si applica alle strutture
ricettive esistenti per le quali sia stato presentato,
entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili
del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione
del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
28 maggio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186 (Disposizioni urgenti per garantire
la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione):
"Art. 5. (Normative tecniche in materia di costruzioni).
- 1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province
autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile, secondo un programma di priorita' per
gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme
tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica,
relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e
l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di
ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno
dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche
per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere
tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro
trenta giorni dalla richiesta.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento
della protezione civile.
2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e'
consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di
applicazione, in alternativa, della normativa precedente
sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.".
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1971, n.
321.
- La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
1974, n. 76.

 

Art. 3-bis.
(Interventi a favore del comune di Pietrelcina).
(( 1. Gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo
2001, n. 80, possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009.
2. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1
della legge 14 marzo 2001, n. 80, al comune di Pietrelcina e'
assegnato un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
art=3;


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
marzo 2001, n. 80 (Interventi a favore del comune di
Pietrelcina):
"Art. 1. - 1. Ai fini della predisposizione di idonei
servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonche'
del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso
dei visitatori, e' autorizzato per il comune di Pietrelcina
un contributo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
2001 e 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
3. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli
enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale
dei contributi stessi e' riservato, per ciascuno degli anni
dal 2001 al 2006, al comune di Pietrelcina un contributo
integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi.".

 

Art. 3-ter.
(Proroga di termine in tema di prova di idoneita' per la qualifica di
restauratore di beni culturali).
(( 1. All'articolo 182, comma 1-bis, alinea, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, entro il 30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri
dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro il 31
dicembre 2007". ))
art=3;


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'articolo 182
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 182. (Disposizioni transitorie).(Omissis)
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento
di una prova di idoneita' con valore di esame di stato
abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro da emanare di concerto con i Ministri
dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro
il 31 dicembre 2007:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un
periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica
in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 1° maggio 2004.
(Omissis)".

 

Art. 3-quater.
(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi
alluvionali del novembre 1994 e dagli eventi sismici del dicembre
1990).
(( 1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i
tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte
del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui
all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica
entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2007 e a
1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno
2008, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. ))
(( 2. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di
consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,
individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per
il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.
La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007,
l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,
al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed
interessi, diminuito al 30 per cento. ))
art=3;


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 90, dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"Art. 4. (Finanziamento agli investimenti).(Omissis)
90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai
soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre
1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia
di versamento delle somme dovute a titolo di tributi,
contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis
dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione
relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio
2004, ovvero secondo le modalita' di rateizzazione previste
dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del
2002. La presente disposizione si applica entro il limite
di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 17, dell'articolo 9
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)":
"Art. 9. (Definizione automatica per gli anni
pregressi).(Omissis)
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21
dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in un massimo di otto rate semest
rali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
(Omissis)".

 

Art. 3-quinquies.
(Riapertura dei termini per agevolazioni finanziarie a favore di
soggetti ubicati in zone colpite da calamita' naturali).
(( 1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e
successive modificazioni, anche a favore dei soggetti che hanno
cessato l'attivita' anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono
ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilita'
finanziarie assegnate. ))
(( 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1,
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, si applicano altresi' alle aree a
rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere
regionali. ))
(( 3. Si intendono inclusi tra i soggetti di cui al comma 5
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e
successive modificazioni, anche i titolari delle imprese aventi
insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo. ))
(( 4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni
del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse
disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995 n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi gli oneri
necessari all'attivita' istruttoria da parte di MCC spa. ))
art=3;


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita'
produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994) e successive modificazioni:
"Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel
pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge
18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato
della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1997.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
destinate alla corresponsione di contributi agli interessi
sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese
industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle
turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto
delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di
detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo
massimo di preammortamento di un anno e di un periodo
massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono
concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo
miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non
superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento.
4-bis.
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il
Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul
Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello
di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto
percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il
Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del
D.L. 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142, e'
incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
1999.
7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono
destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione
dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese,
connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
8. A valere sulle somme predette, puo' essere
corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero
ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale
S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
in sede di definitiva determinazione della perdita.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del
presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti
anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di
garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art.
2-bis, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995,
n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli
artt. 2 e 3 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35, siano
assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento
del Fondo centrale di garanzia resta subordinato
all'utilizzo delle predette garanzie.
9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e
dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche
ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3 sono
stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle
agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica
l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.".
"Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento
degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25
luglio 1952, n. 949 , presso la Cassa per il credito alle
imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato
della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale
somma e' soggetta a gestione separata.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate
alla corresponsione di contributi agli interessi sui
finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane
aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1,
dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali
avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della
prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di
detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
cento per il primo miliardo di spesa e in misura non
superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
3 miliardi.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per
interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al
comma 1.
5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate
a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto
dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle
banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla
Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. -
Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia
istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ,
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo
nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia
del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la
misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
7. Avviate le procedure di riscossione coattiva del
credito, le banche possono chiedere l'intervento della
garanzia del Fondo, che assicura la copertura
dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la
restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
delle procedure stesse.
7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino
al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi
comprese quelle collettive e consortili.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del
presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti
anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di
garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di
ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato
dall'art. 2 bis, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 febbraio
1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi
degli artt. 2 e 3 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995,
n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi,
l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228
(Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli
incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche'
interventi in materia di protezione civile, ambiente e
agricoltura):
"Art. 4-quinquies. (Rilocalizzazione di attivita'
produttive collocate in aree a rischio di esondazione).1. I
titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali,
di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti
ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo
derivante dalle delibere adottate dal comitato
istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai
sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.
183 , e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati
alle attivita' produttive danneggiate dagli eventi
alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel
novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di
sicurezza la propria attivita' al di fuori delle citate
fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo
comune o di altri comuni distanti non piu' di trenta
chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al
Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito
alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei
citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di
acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli
insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli
impianti produttivi, nonche' delle abitazioni funzionali
all'impresa stessa nel limite della pari capacita'
produttiva nonche' di demolizione e di ripristino delle
aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95
per cento per spesa prevista non superiore a lire due
miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non
superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per
spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono
concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la
propria capacita' produttiva o attuano interventi di
innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a
carico dell'impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali,
artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano
fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691
del 1994 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate
dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il
precedente finanziamento viene contestualmente estinto con
oneri a carico delle disponibilita' finanziarie di cui al
medesimo comma 1.
4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai
sensi del comma 4 e' da considerare contributo in conto
capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24
novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni,
non concorre alla formazione del reddito d'impresa del
soggetto che ha fruito della predetta estinzione.
5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa
per il credito alle imprese artigiane S.p.a. -
Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai
sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia'
disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si
applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma
214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e all'articolo
8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti
presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi
pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito
centrale S.p.a.
6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica all'unita'
previsionale di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e
della domanda estera", ai titolari di aziende agricole,
singole e associate, comprese le cooperative per la
raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei
prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria
attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente
alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai
finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del
presente articolo.
6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti
dal presente articolo, i proprietari dei territori resi
liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio
adottato dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.2.1.8, "Sviluppo
dell'esportazione e della domanda estera", ai crediti
agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare
sui medesimi terreni attivita' agricole, a condizione che
il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi
di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento
ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e
all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli
interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo
riservata, all'avviamento dell'attivita' produttiva ed
all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei
limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti
agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei
terreni medesimi. L'esercente l'attivita' agricola deve
assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di
terreno sulle quali ha attuato gli interventi di
rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca
del credito agevolato. Le condizioni e le modalita'
dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale
S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il
decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono
disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257
(Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di
agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di
differimento di termini, di gestione commissariale della
associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina
tributaria concernente taluni fondi immobiliari) e
successive modificazioni:
"Art. 1-bis. (Ulteriori interventi a favore dei soggetti
danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre
1994).1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni,
concernente la concessione di un contributo in conto
capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per
effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche della
prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al
30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75
per cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di
lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel
limite massimo complessivo di euro 259.000".
2. Ai soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche
di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del
contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti
concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni,
ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge
28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive
modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999,
n. 226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e
successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52,
comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota
residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 e'
corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota
capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in
essere alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, a condizione che nei loro
confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione
dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle
rate, il recupero delle somme insolute da parte delle
banche o il pagamento anche parziale a carico dei fondi di
garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo
risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in
essere la differenza e' corrisposta al beneficiario da
Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel
periodo di un triennio con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da
Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che
verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della
disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato.
4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato
soltanto del contributo in conto capitale o che hanno
rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai
sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonche'
ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che
siano in attivita' alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la quota residua
e' corrisposta da Mediocredito centrale spa e da
Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.
5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo
4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997,
n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei
soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui
al comma 1, e' fissata in venticinque anni, compreso il
periodo di tre anni di preammortamento.
6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al
presente articolo e' fissata al 1° gennaio 2005. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le
condizioni e le modalita' di attuazione delle disposizioni
medesime.
7. All'attuazione degli interventi previsti dalle
disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni.
8. Mediocredito centrale spa e' autorizzata a versare ad
Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma
7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli
interventi di cui al presente articolo.".

 

Art. 4.
(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonche' di
attivita' produttive).
1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio
di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai
provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono
soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2,
nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per
la verifica da parte degli organi interni di controllo e per
l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista,
entro il 28 febbraio 2007.".
(( 1-bis. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: "a far tempo dal 31 marzo 2007"
sono sostituite dalle seguenti: "a far tempo dal 15 giugno 2007" e le
parole: "l'inquadramento" sono sostituite dalle seguenti:
"l'inquadramento del personale". ))
(( 1-ter. All'articolo 1, comma 585, lettera f), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale
disposizione e' prorogato al 31 dicembre 2008". ))
2. Soppresso
3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di
immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo
1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano
conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo
1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre
2005 e ancora presenti sul circuito distributivo e' consentita fino a
scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o
ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto
vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del
citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende
produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima
sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia
conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette
prescrizioni.
4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le
parole: "2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "2005, 2006 e
2007".
(( 4-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto
al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il
completamento degli investimenti e' prorogato, rispettivamente, al 31
dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008". ))
(( 4-ter. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e le parole: "31 marzo 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008". ))
art=4;


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
come modificato dalla presente legge:
"Art. 29. - 1. Fermo restando il divieto previsto
dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento
ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli
obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28
febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.".
- Si riporta il testo del comma 580, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)", come modificato dalla
presente legge:
-
"Art. 1. (Omissis)
580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle
amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualita' delle
attivita' formative pubbliche, di garantire una selezione
rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato
sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro
fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle
innovazioni organizzative e gestionali, e' istituita
l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti
delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della
pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia
per la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica
di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e
contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione e' soppressa a far tempo dal 15 giugno 2007
e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra
nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti
ed obblighi.
L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per
la formazione, che ne coordina l'attivita', mantenendo la
loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del
personale nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento
di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni
ordinamentali.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 585, dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. (Omissis)
585. Con uno o piu' regolamenti adottati, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative
vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni
dei commi precedenti, a riformare il sistema della
formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla
modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a
riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa, nonche' i loro
strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare
delle spese attualmente sostenute e da conseguire
consistenti miglioramenti nella qualita' e nei risultati
dell'attivita' formativa e di sostegno all'innovazione,
attenendosi ai seguenti criteri:
a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a
funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di
sovrapposizioni e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di
ciascuna struttura;
c) disciplina della missione e dell'attivita' della
Agenzia per la formazione come struttura di governo e
coordinamento unitario del sistema della formazione
pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e
581; attribuzione all'Agenzia dei poteri necessari per
assicurare la razionalizzazione delle attivita' delle
strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle
sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle
relative risorse finanziarie;
d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la
formazione, anche mediante la previsione di autonome
strutture organizzative; definizione dei suoi organi di
indirizzo, direzione e supervisione scientifica,
assicurando una qualificata partecipazione di esperti della
formazione e della innovazione amministrativa, italiani e
stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche
su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e
delle parti sociali; istituzione di un comitato di
coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la
formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e
delle strutture autonome;
e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582,
soppressione delle strutture aventi finalita' identiche o
analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione
all'Agenzia per la formazione delle relative attivita' e
dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i
rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni
coordinate e continuative o di progetto; scorporo e
attribuzione all'Agenzia per la formazione degli uffici o
delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del
2006, alle attivita' di cui al predetto comma 581,
nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque
partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in
quanto svolgenti anche altre attivita';
f) trasferimento del personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli
organismi di cui alla lettera e), oggetto della
soppressione o dello scorporo e del conferimento
all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici
dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra
figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottato sulla base di apposito
accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale
trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la
formazione mantiene il trattamento economico in godimento
presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto
dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303. Il termine per l'esercizio del diritto
di opzione previsto da tale disposizione e' prorogato al 31
dicembre 2008.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149
(Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonche' in
materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di
attivita' libero-professionale intramuraria):
"Art. 1-quater.- 1. Sulle confezioni esterne o sui
contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a
prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma,
nonche' dei rimedi fitoterapici ed omeopatici in qualunque
forma presentati, deve essere riportato in caratteri
Braille il nome commerciale del prodotto.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con le
rappresentanze dell'industria farmaceutica e dei soggetti
non vedenti e ipovedenti, definisce entro il 31 dicembre
2006 le modalita' per informare i soggetti non vedenti e
ipovedenti sul mese e anno di scadenza del prodotto e
eventuali segnali convenzionali per particolari condizioni
d'uso o di conservazione.
3. Qualora le dimensioni delle confezioni dei prodotti
di cui al comma 1 non consentano la scrittura in caratteri
Braille dell'indicazione di cui al comma 1, la medesima e'
riportata in un cartoncino pieghevole, inserito nella
confezione.
4. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che
realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle
disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre
2005.
5 . La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e
confezionati prima del 31 dicembre 2005 e' consentita fino
al 31 dicembre 2006.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti
commi comporta la sospensione dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del prodotto fino al compiuto
adempimento degli obblighi previsti dal presente
articolo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 44, della legge 12
dicembre 2002, n. 273, (Misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 44. (Modifica all'articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580). - 1. Al terzo periodo del comma 3
dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: "nel rispetto dei principi e del
procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689"
sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni in
materia di sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4
dell'articolo 18 della citata legge n. 580 del 1993, e
successive modificazioni, si applicano per gli anni 2003,
2004, 2005, 2006 e 2007.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8. (Agevolazione per gli investimenti nelle aree
svantaggiate). - 1. Alle imprese che operano nei settori
delle attivita' estrattive e manifatturiere, dei servizi,
del turismo, del commercio, delle costruzioni, della
produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della
trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, e successive modificazioni, che, fino
alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato,
individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2000-2006, e' attribuito un
contributo nella forma di credito di imposta nei limiti
massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002
pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni
di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno
2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di
euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008.
Ai fini dell'individuazione dei predetti settori, salvo per
il settore della pesca e dell'acquacoltura, si rinvia alla
disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe
previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
c), il credito compete entro la misura dell'85 per cento
delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006.
Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di
Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano
ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di
imposta. Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il
termine per il completamento degli investimenti e'
prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31
dicembre 2008.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 21-bis, dell'articolo 37
del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 37. (Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere
finanziario).(Omissis)
21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31
dicembre 2007, sono stabilite le specifiche tecniche del
formato elettronico elaborabile per la presentazione dei
bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle
imprese ed e' fissata la data, comunque non successiva al
31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria
l'adozione di tale modalita' di presentazione.
(Omissis)".

 

Art. 5.
(Proroga di termini in materia ambientale).
1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino alla data di
adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma
8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non
oltre il 30 giugno 2007.
2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte
seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.".
(( 2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 224, comma 2, le parole: "Entro dodici mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi";
b) all'articolo 235, comma 17, primo periodo, le parole: "Entro
centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro
ventiquattro mesi";
c) all'articolo 236, comma 2, primo periodo, le parole: "Entro
centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro
ventiquattro mesi". ))
art=5;


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articoli 13, comma 8, 15,
comma 1, e 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della
direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE,
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche'
allo smaltimento dei rifiuti):
"Art. 13. (Obblighi di informazione)(Omissis)
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' di funzionamento del Registro di cui all'articolo
14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle
informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di costituzione
e di funzionamento di un centro di coordinamento,
finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione
delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, a
garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni
operative.
(Omissis)".
"Art. 15. (Comitato di vigilanza e di controllo e
comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE.). - 1. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla
gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
a) predisporre ed aggiornare il registro di cui
all'articolo 14, comma l, sulla base delle comunicazioni
delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14,
comma 3;
b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i
dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle
garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a
comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e
7;
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera
b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano,
ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano
le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione,
sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
produttore ed il marchio di cui all'articolo 13, comma 4, e
affinche' i produttori che forniscono apparecchiature
elettriche ed elettroniche mediante tecniche di
comunicazione a distanza informino il registro sulla
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma
3;
f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero
di cui all'articolo 9, comma 2, e predisporre le relazioni
previste all'articolo 17.
(Omissis)".
"Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis)
5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli
articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1,
10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei
medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
(Omissis)".
- Si riporta il testo degli articoli 52, comma 1, 224,
comma 2, 235, comma 17, 236, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) come modificati dalla presente legge:
"Art. 52. (Entrata in vigore). - 1. Fatto salvo quanto
disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del
presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.".
"Art. 224. (Consorzio nazionale imballaggi).(Omissis)
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, il CONAI
adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel
presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi
dell'articolo 221, comma 2. Lo statuto adottato e'
trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio che lo approva di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive, salvo motivate
osservazioni cui il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei
successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi
nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive.
(Omissis)".
"Art. 235. (Consorzi nazionali per la raccolta e
trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti
piombosi).(Omissis)
17. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, il
Consorzio di cui dell'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, adegua
il proprio statuto ai principi contenuti nel presente
decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato
e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva,
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nei
successivi novanta giorni, salvo motivate osservazioni cui
il citato Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi
sessanta giorni. Qualora il citato Consorzio non ottemperi
nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive.
(Omissis)".
"Art. 236 (Consorzi nazionali per la gestione, raccolta
e trattamento degli oli minerali usati).(Omissis)
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, il
consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, adegua il proprio statuto ai principi
contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli
di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita',
nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore.
Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo
approva di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive nei successivi novanta giorni, salvo motivate
osservazioni cui il Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei
successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non
ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto
sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive. I Consorzi di cui al comma 1
hanno personalita' giuridica di diritto privato senza scopo
di lucro e quelli diversi dal Consorzio di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono
retti da uno statuto adottato in conformita' ad uno schema
tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto, conformemente ai
principi del presente decreto e, in particolare, a quelli
di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza,
nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore.
Lo statuto adottato da ciascun consorzio e' trasmesso entro
quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio che lo approva nei successivi novanta
giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive. Ove il Ministro
ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi
di legittimita' o di merito, lo ritrasmette al Consorzio
richiedente con le relative osservazioni. Il decreto
ministeriale di approvazione dello statuto dei Consorzi e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis)".

 

Art. 6.
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini)
1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2007".
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro e' autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi
di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli
indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, le parole: "1/1/2007" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2008".
(( 4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: ))
(( "6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione
europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di
pericolo". ))
(( 4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". ))
5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31
marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in
entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello
stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in
favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato,
con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente
derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006,
disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate
a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli
aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunichera' l'ammontare
delle rispettive disponibilita' di cui al presente comma al Ministro
dei trasporti, il quale individua (( e autorizza, )) con proprio
decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse (( e
da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei
trasporti con il medesimo decreto. ))
7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento
ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni
in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne
presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere
dal 28 febbraio 2007.
(( 7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di
accesso alle prestazioni del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti
di beni immobili da costruire, e' differito al 31 dicembre 2007.
7-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano non si
applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Le concessioni di cui al comma 15
dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni
diverse da quelle di cui al predetto comma 15 scadono alla data
risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.
8. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006 sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in
entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello
stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il regolamento di
cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' emanato entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel
predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 e'
interamente destinato alle finalita' di cui all'articolo 1, comma
920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998,
relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, e' differito al 31 luglio 2007. I relativi
oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge
1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006
dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter,
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, puo' essere prevista
l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonche' la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi
enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi,
tributi e imposte, anche in qualita' di sostituito di imposta,
prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del
2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per
l'anno 2006 le regole del patto di stabilita' interno non si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8-septies. Ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1,
commi 142, lettera c), e 143, lettera a), della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle
istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il termine
per l'applicazione delle regole del patto di stabilita' interno agli
enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma
della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio
1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle
consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, e' prorogato al
1o gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le
regole, le risultanze dell'esercizio 2007".
8-novies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51, e' abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";
c) al comma 3, la lettera b) e' abrogata.
8-decies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai numeri
19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia
nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte
dal comma 8-novies.
8-undecies. Il termine di cui all'articolo 52, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
8-duodecies. All'articolo 21, comma 10-bis, del decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole: "28 dicembre 2007"
sono sostituite dalle seguenti: "28 dicembre 2009".
8-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter
e 8-quinquies, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 181 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 181. (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli
20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
mancante, entro il 28 febbraio 2007;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai
sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono
effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono
effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) [le modalita' semplificate per l'informativa e la
manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere
utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di
libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione
del primo ulteriore contatto con l'interessato, al piu'
tardi entro il 30 settembre 2004];
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87,
comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 22, dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
"Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici).(Omissis)
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione
degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n.
137, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite
convenzioni con societa' direttamente controllate dallo
Stato o con enti pubblici, con le quali affidare
l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della
citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi
documentati e di una commissione per la gestione.
(Omissis)".
- La legge 29 marzo 2001, n. 137 (Disposizioni in
materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in
territori della ex Jugoslavia, gia' soggetti alla
sovranita' italiana) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 21 aprile 2001, n. 93.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. (Rifiuti non ammessi in discarica). 1. Non sono
ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti
(H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I
al decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come R35 in concentrazione totale * 1%;
d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come R34 in concentrazione totale >5%;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo -
Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato al decreto
legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno
2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente;
f) rifiuti che rientrano nella categoria 14
dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;
g) rifiuti della produzione di principi attivi per
biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come
definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29
settembre 2000 del Ministro della sanita', e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio
disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi
derivati;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come
definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; in
quantita' superiore a 50 ppm;
l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine
e furani in quantita' superiore a 10 ppb;
m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti
da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in
quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al materiale
di supporto;
n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non
identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca,
di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e
sull'ambiente non siano noti;
o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio
2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di
ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da
tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli
per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a
1400 mm;
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.
000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2008.
2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine
di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 7.".
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 18. (Soggiorno per motivi di protezione sociale) -
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini
o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei
servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli
per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di
sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa
autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione
sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato,
con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di
Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una
situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998.".
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 18
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 18. (Organizzazione dei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale)(Omissis)
3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007, nel corso
del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli
affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa'
derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con
l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi
speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione
dei contratti di servizio in essere se necessaria; le
regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione
dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo
dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto
previsto dalle norme in materia di programmazione e di
contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il
periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati
esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al
comma 2, lettera a).
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 10, dell'articolo 1
della legge 31 marzo 2005, n. 56 (Misure per
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al
Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo
settore):
"Art. 1 (Costituzione degli sportelli unici
all'estero).(Omissis)
10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 582, dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)":
"Art. 1 (Omissis)
582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e'
autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente
derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004
e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di
entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle
somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte
a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali.
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle
disponibilita' di cui al presente comma al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio
decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle
medesime risorse.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del regolamento
ISVAP del 16 ottobre 2006, n. 5 (Disciplina dell'attivita'
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al
titolo IX (intermediari di assicurazione e di
riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di
comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209codice delle assicurazioni private.):
"Art. 4. (Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi) - 1. E' istituito presso l'ISVAP il
registro unico elettronico degli intermediari assicurativi
e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica italiana.
2. Il registro e' suddiviso in cinque sezioni nelle
quali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 109 del
decreto, gli intermediari come di seguito indicato:
- sezione A: gli agenti;
- sezione B: i mediatori;
- sezione C: i produttori diretti;
- sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le
Sim e Poste Italiane spaDivisione servizi di bancoposta;
- sezione E: gli addetti all'attivita' di
intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario,
iscritto nella sezione A, B o D, per il quale operano,
inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori.
3. Nelle sezioni A, B e D del registro sono indicati gli
intermediari temporaneamente non operanti, mediante
evidenza, nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno
assolto o per i quali non e' stato assolto l'adempimento
dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione
della responsabilita' civile e, nella sezione D, degli
iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione
per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione
assicurativa.
4. L'iscrizione in una delle sezioni del registro non
consente all'intermediario la contemporanea iscrizione in
alcuna delle altre sezioni, fatta eccezione per gli
intermediari iscritti nelle sezioni A ed E, a condizione
che l'attivita' svolta in una delle due sezioni riguardi
incarichi di distribuzione relativi al solo ramo
responsabilita' civile auto. Di tale operativita'
contestuale e' data evidenza nelle sezioni A ed E del
registro.".
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, a norma della legge. 2 agosto 2004,
n. 210):
"Art. 18. (Accesso alle prestazioni del Fondo ed
istruttoria sulle domande)1. La domanda di accesso alle
prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi
diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi
dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6.
2. Ciascun soggetto puo' ottenere dal Fondo l'indennizzo
una sola volta, anche nel caso in cui abbia subito piu'
perdite in relazione a diverse e distinte situazioni di
crisi. Gli importi delle perdite indennizzabili sono
rivalutati, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il richiedente deve fornire la prova della
sussistenza e dell'entita' della perdita. A tale fine
costituisce prova anche il provvedimento che ha
definitivamente accertato il credito in sede concorsuale.
4. Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria il
gestore del Fondo, al fine di determinare criteri di
valutazione uniformi in merito a situazioni e
documentazioni ricorrenti, puo' acquisire il parere di un
apposito comitato, costituito con il decreto di cui al
comma 6 e composto da rappresentanti del Ministero della
giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero delle attivita' produttive e delle categorie
interessate.
5. Il gestore del Fondo, all'esito dell'istruttoria, nei
termini stabiliti in sede di concessione, delibera il
riconoscimento dell'indennita' e la relativa liquidazione
ovvero la reiezione della richiesta.
6. Con decreto del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono dettate disposizioni relative alle modalita', anche
telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto
della documentazione da allegare a questa, nonche' in
merito allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui
al presente articolo.".
- Si riporta il testo del comma 485, dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266:
"Art. 1(Omissis)
485. In relazione ai tempi di completamento del processo
di liberalizzazione e integrazione europea del mercato
interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda
la definizione di principi comuni in materia di concorrenza
e parita' di trattamento nella produzione idroelettrica,
tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica,
in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di
scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purche' siano
effettuati congrui interventi di ammodernamento degli
impianti, come definiti al comma 487.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 15, dell'articolo 1-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
n. 235, (Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di energia):
"Art. 1-bis. - (Omissis)
Art. 15. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e
quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010
rilasciate alle aziende o societa' degli enti locali per
grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31
dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data.
Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra
Enel e province autonome in materia di subingresso nella
titolarita' di concessioni idroelettriche e nell'esercizio
dei relativi impianti acquisiti dall'Enel da
autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle
medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento
delle attivita' elettriche di cui all'articolo 9 del
presente decreto nel testo previgente alle modifiche
introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del
presente articolo.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 108, dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266:
"Art. 1(Omissis)
108. Al fine di agevolare il processo di riforma del
settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge
1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del
sistema imprenditoriale anche mediante la crescita
dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu'
competitive sul mercato interno ed internazionale, e'
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo
denominato "Fondo per misure di accompagnamento della
riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della
logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di
euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 920, dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)":
"Art. 1(Omissis)
920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per
l'anno 2006, ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' prelevato l'importo di
42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa, per essere destinato alla misura prevista
all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma
entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998
(Modalita' di rimborso dei contributi versati per la
corresponsione della pensione integrativa dei lavoratori
portuali iscritti alle casse locali di previdenza)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre
1998:
"Art. 1. - I lavoratori portuali, iscritti alle locali
casse di previdenza alla data di cessazione delle stesse o
comunque alla data di cessazione dei versamenti previsti
dai rispettivi regolamenti delle casse medesime ovvero i
titolari di pensione diretta o di reversibilita' hanno
diritto alla restituzione dei contributi versati per la
corresponsione delle pensioni integrative ai sensi
dell'art. 9, comma 5, della legge n. 30 del 1998.
A tali fini gli interessati devono presentare domanda
alla gestione liquidatoria della locale cassa di previdenza
entro e non oltre il 30 novembre 1998, indicando la data di
iscrizione alla cassa medesima.".
- Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 9 del
decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione):
"Art. 9. (Interventi nel settore marittimo ) - (Omissis)
5. Le casse locali di previdenza, istituite con
provvedimenti delle autorita' marittime periferiche ovvero
degli enti portuali, per la corresponsione di pensioni
integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in
quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il
commissario liquidatore di ciascuna cassa, nominato con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede alla restituzione di
eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo,
sulla base di criteri e modalita' stabiliti dal Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con decreto da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
relativi oneri sono posti a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 43 della legge 1°
agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti):
"Art. 43. (Ulteriori disposizioni per garantire gli
interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968
) - 1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti
per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella
3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi
dell'articolo 30 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei
limiti delle disponibilita' in essere a contrarre mutui
quindicennali, secondo criteri e modalita' stabiliti con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il trasferimento in proprieta' delle aree assegnate
ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e'
disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del
sindaco.
3. Gli atti, contratti, documenti e formalita'
occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli
immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del
Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono
esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e
catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa.
Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31
dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali
imposte gia' pagate.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.".
- Si riporta il testo del comma 126, dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266:
"Art. 1(Omissis)
126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo,
al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2006.
(Omissis) ".
- Si riporta il testo del comma 255, dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)":
"Art. 1. (Omissis)
255. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei
territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui
all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002
fino al 31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non
eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di
imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7
maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 112 del 14 maggio 2004.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 11 del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
"Art. 11. (Sostegno e garanzia dell'attivita'
produttiva)(Omissis)
3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a
35 milioni di euro per l'anno 2005.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 853, dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"Art. 1(Omissis)
853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalita'
fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, con la quale si provvede in
particolare a determinare, in conformita' agli orientamenti
comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile,
le priorita' di natura produttiva, i requisiti economici e
finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per
l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni
interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo
11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
abrogati.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 561, dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"Art. 1 (Omissis)
561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006
le regole del patto di stabilita' interno non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi tipo di contratto.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 142, lettera c) e 143
lettera a) dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre
2005, n. 266:
"Art. 1(Omissis)
142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi
139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di
competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica
disciplina di settore;
b) spese per la sanita' per le sole regioni, cui si
applica la specifica disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in
applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla
classificazione per funzioni previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1996, n. 194;
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute
dai comuni per il completamento dell'attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino
debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite
o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti
locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei
corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il
livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base
di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del
comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti
trasferimenti correnti.
(Omissis)".
"Art. 1(Omissis)
143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui
ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, al netto
delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco
annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
b) spese derivanti da concessioni di crediti;
c) spese per calamita' naturali per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute
dai comuni per il completamento dell'attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite
o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti
locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei
corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il
livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base
di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del
comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti
trasferimenti in conto capitale.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 114. (Aziende speciali ed istituzioni)1. L'azienda
speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di
personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o
provinciale.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita'
a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno
l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i
trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed
annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.".
- Si riporta il testo del comma 687, dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1(Omissis)
687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa
riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso
periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi;
se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo
costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le
regole del patto di stabilita' interno. Il termine per
l'applicazione delle regole del patto di stabilita' interno
agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della
regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della
legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono
stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative
dell'8 e 9 maggio 2005, e' prorogato al 1° gennaio 2009,
assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le
regole, le risultanze dell'esercizio 2007.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del decreto
legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306
(Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni
legislative), come modificato dalla presente legge :
"Art. 12-bis. (Proroga di termini in materia di
allevamento di animali)1. Il termine di cui al numero 19,
quinto periodo, dell'Allegato previsto dall'articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 146, e' differito al 31 dicembre 2005.
2. (Abrogato).
3. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005"
sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";
b) (Abrogata)".
- Si riporta il testo dei numeri 19 e 22 dell'allegato
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della
direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali
negli allevamenti):
"Mutilazioni e altre pratiche
19. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di
ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini
terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo
corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di
vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi
giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che
riducano al minimo le sofferenze degli animali. La
castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei
prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a
condizione che tali operazioni siano effettuate prima del
raggiungimento della maturita' sessuale da personale
qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli
animali. A partire dal 1° gennaio 2004 (3) e' vietata la
spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente
punto sono effettuate sotto il controllo del medico
veterinario dell'azienda."
"Procedimenti di allevamento
(Omissis)
22. L'allevamento di animali con il solo e principale
scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve
avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 146:
"Art. 2. (Obblighi dei proprietari, dei custodi dei
detentori degli animali)1. Il proprietario o il custode
ovvero il detentore deve:
a) adottare misure adeguate per garantire il benessere
dei propri animali e affinche' non vengano loro provocati
dolore, sofferenze o lesioni inutili;
b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci,
rettili e anfibi, in conformita' alle disposizioni di cui
all'allegato.
2. Per favorire una migliore conoscenza degli animali
domestici da allevamento, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono
organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di
qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per
gli operatori del settore, allo scopo di favorire la piu'
ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata,
fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.
3. L'applicazione del comma 2 si attua senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.".
- Si riporta il testo del comma 12, dell'articolo 52
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)":
"Art. 52. (Razionalizzazione della spesa
sanitaria).(Omissis)
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le imprese produttrici devono
versare, a favore del Ministero della salute, per ogni
medicinale omeopatico per il quale sia stato gia'
corrisposto il contributo di lire 40.000 previsto
dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle
tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle
autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera A),
annesso al D.M. 22 dicembre 1997 del Ministro della
sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10
febbraio 1998.
(Omissis)".
- Si riporta il testo del comma 10-bis, dell'articolo 21
del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione
della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei
rifiuti), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21. (Disposizioni transitorie e finali) (Omissis)
10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale
consiste nella produzione di energia elettrica e che
utilizzano come combustibile accessorio prodotti
trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli
4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre
2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, il termine di
cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2009.".
- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2, e
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio) e successive modificazioni:
"Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine)- (Omissis)
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.
(Omissis)".
"Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle
leggi)(Omissis)
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".

 

Art. 6-bis.
(Proroga di termini per adempimenti amministrativi concernenti le
province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani).
(( 1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146,
le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 147, le
parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
3. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 148, le
parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le
risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi richiamate nei
medesimi commi per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato
ed assegnate alle contabilita' speciali istituite presso i commissari
sono mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilita' stesse. Ai
medesimi fini, le disponibilita' finanziarie recate dalle predette
leggi esistenti nella pertinente unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'interno alla chiusura
dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate nel conto dei residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
art=6;


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 11
giugno 2004, n. 146 (Istituzione della provincia di Monza e
della Brianza) come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. La provincia di Milano procede alla
ricognizione della propria dotazione organica di personale
e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio
ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con
apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al
territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova
provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati,
non prima del termine di trentaquattro mesi e non oltre il
termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dalla giunta provinciale previo
concerto con il commissario che il Ministro dell'interno
nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso
alla istituzione della nuova provincia fino
all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario e'
nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui
all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo
le modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea
medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con
funzioni consultive, alle attivita' del commissario di cui
al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi della
provincia di Monza e della Brianza hanno luogo in
concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della
provincia di Milano, successivo alla scadenza del termine
di cui al comma 2, primo periodo.
5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio
provinciale di Milano, gli adempimenti di cui al comma 2,
primo periodo, sono effettuati in tempo utile per
consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
elettivi della provincia di Monza e della Brianza e il
rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano nel
primo turno amministrativo successivo alla data dello
scioglimento anticipato.
6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli
organi della provincia di Milano continuano ad esercitare
le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della
circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 11
giugno 2004, n. 147 (Istituzione della provincia di Fermo)
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3.1. La provincia di Ascoli Piceno procede alla
ricognizione della propria dotazione organica di personale
e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio
ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con
apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al
territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova
provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati,
non prima del termine di trentaquattro mesi e non oltre il
termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dalla giunta provinciale previo
concerto con il commissario che il Ministro dell'interno
nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso
alla istituzione della nuova provincia fino
all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario e'
nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui
all'articolo 2, comma 1, ove costituita, designa, secondo
le modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea
medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con
funzioni consultive, alle attivita' del commissario di cui
al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi della
provincia di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo
turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo
degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2,
primo periodo.
5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio
provinciale di Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per
consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
elettivi della provincia di Fermo e il rinnovo degli organi
elettivi della provincia di Ascoli Piceno nel primo turno
amministrativo successivo alla data dello scioglimento
anticipato.
6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli
organi della provincia di Ascoli Piceno continuano ad
esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero
territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme
vigenti prima della data di entrata in vigore della
presente legge.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 11
giugno 2004, n. 148 (Istituzione della provincia di
Barletta-Andria-Trani) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. - 1. Le province di Bari e di Foggia procedono
alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di
personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio
patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da
effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in
proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti
alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati,
non prima del termine di trentaquattro mesi e non oltre il
termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dalla giunta provinciale previo
concerto con il commissario che il Ministro dell'interno
nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso
alla istituzione della nuova provincia fino
all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario e'
nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui
all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo
le modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea
medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con
funzioni consultive, alle attivita' del commissario di cui
al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi della
provincia di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in
concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della
provincia di Foggia o di Bari, successivo alla scadenza del
termine di cui al comma 2, primo periodo.
5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio
provinciale di Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per
consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani e il
rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari e di
Foggia nel primo turno amministrativo successivo alla data
dello scioglimento anticipato.
6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli
organi delle province di Bari e di Foggia continuano ad
esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero
territorio delle rispettive circoscrizioni, come delimitate
dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge.".

 

Art. 6-ter.
(Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e
antiusura).
(( 1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si
applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla
legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. In tali casi,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo
periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di
concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena
di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n. 44
del 1999, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande
di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data
di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla
data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455,
riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo.
Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del
mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le
stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di
centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al
presente comma i termini di presentazione delle domande indicati
dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14
della citata legge n. 108 del 1996 fossero in corso o gia' scaduti
alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le
relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non
siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate,
rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui
all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad
invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria
prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n.
108, e successive modificazioni, e 23 febbraio 1999, n. 44, e
successive modificazioni. ))
art=6;


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, 18-bis e 24,
commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44
(Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51:
"Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). - 1.
L'elargizione e' concessa a domanda.
2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato
ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale
del relativo ordine professionale o da una delle
associazioni nazionali di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La
domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del
legale rappresentante e con il consenso dell'interessato,
da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito
elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri
scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a
soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto
del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la
relativa tenuta.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il
termine di centoventi giorni dalla data della denuncia
ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che
dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far
ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso
per le finalita' indicate negli articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche
ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui
hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale
l'interessato e' stato per la prima volta oggetto della
violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel
caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di
atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto,
con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare
la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di
essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste
estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla
data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero e'
revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal
pubblico ministero decreto motivato per le finalita'
suindicate e' omessa la menzione delle generalita' del
denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli
formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma
2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento
che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.".
"Art. 18-bis (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18 e' unificato al Fondo di solidarieta'
per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.
Tale Fondo unificato e' surrogato, quanto alle somme
corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi
verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato
dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno
dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono
versate dal concessionario in conto entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
riguardante il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura.".
"Art. 24. (Disposizioni transitorie).- 1. La domanda di
elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, puo'
essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati
o accertati in conformita' a quanto previsto dall'articolo
13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 e' stata
presentata domanda e sulla stessa non e' stata ancora
adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19
invita l'interessato a fornire le integrazioni
eventualmente necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 e' gia' stata
adottata una decisione, la domanda stessa puo' essere
ripresentata. Il Comitato di cui all'articolo 19 invita
l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente
necessarie.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge
7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura),
pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58:
"Art. 14. - 1. E' istituito presso l'ufficio del
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket il Fondo di solidarieta' per
le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza
interesse di durata non superiore al decennio a favore di
soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei
diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La
concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali.
3. Il mutuo non puo' essere concesso prima del decreto
che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2.
Tuttavia, prima di tale momento, puo' essere concessa,
previo parere favorevole del pubblico ministero,
un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo
erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di
urgenza specificamente documentate; l'anticipazione puo'
essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della
denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il
delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il
procedimento penale di cui al comma 2 e' ancora in corso.
4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito
dalla vittima del delitto di usura per effetto degli
interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti
all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo
maggiore quando, per le caratteristiche del prestito
usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua
riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati
alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere
presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle
indagini per il delitto di usura. Essa deve essere
corredata da un piano di investimento e utilizzo delle
somme richieste che risponda alla finalita' di
reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo
di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo e' deliberata dal
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria
operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del
D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il
Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione
della provvisionale anche senza il parere di detto
comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono
essere concessi a favore di soggetti condannati per il
reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione
personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati
per detto reato ovvero proposti per dette misure, la
concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito dei
relativi procedimenti. La concessione dei mutui e'
subordinata altresi' al verificarsi delle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del citato
decreto-legge n. 419 del 1991 .
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
concessione del mutuo se nel procedimento penale per il
delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione
al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso
dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito
di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di
erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero
delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati
concessi si conclude con provvedimento di archiviazione
ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di
provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano
di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla
concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio
1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono
concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
11. Il Fondo e' alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato
pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20
miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi
dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di
bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468 , e
successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , apposito regolamento di
attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284.

 

Art. 6-quater.
(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie).
(( 1. Le disposizioni relative alla quota fissa di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino
all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo
di cui al comma 2 del presente articolo.
2. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo la lettera p), e' inserita la seguente:
"p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo
restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno
2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per
l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della
complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero
della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione
interessata e' subordinata alla certificazione del loro effetto di
equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre
misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie,
equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio
economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure
individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;". ))
art=6;


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 796, della
legge 27 dicembre 2006, n. 269 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. (Omissis)
796 Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari
e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di
intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute
sul quale la Conferenza delle regioni e delle province
autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso
la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
"Bambino Gesu'". All'articolo 1, comma 278, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "a decorrere dall'anno
2006" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente
all'anno 2006";
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8
dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
formalmente in modo automatico o che sia stato attivato
l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale
del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli
obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti
nel piano di rientro, la regione interessata puo' proporre
misure equivalenti che devono essere approvate dai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In
ogni caso l'accertato verificarsi del mancato
raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti
dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei
mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere
generalizzato e non settoriale e non e' suscettibile di
differenziazioni per settori di attivita' e per categorie
di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il
rispetto degli obiettivi intermedi e' stato conseguito con
risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione
interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno
d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per la
quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli
interventi individuati dai programmi operativi di
riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del
servizio sanitario regionale, necessari per il
perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei
livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di
cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati
dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la
regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni
in esso previste possono comportare effetti di variazione
dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia' adottati
dalla medesima regione in materia di programmazione
sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, assicura
l'attivita' di affiancamento delle regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
"all'anno d'imposta 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"agli anni di imposta 2006 e successivi". Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a
statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare
sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'articolo
66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso
le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto
ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si
riconosce la possibilita' di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme
vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al
livello del finanziamento corrispondente a quello previsto
dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa
espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno 2008, sulla
base del tasso di crescita del prodotto interno lordo
nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della
copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del pre-sente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29
febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle
aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei
farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti
alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza,
in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i
termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna
azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i
farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente,
l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per
cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della
spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per
cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la
data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I
percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto
del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri";
2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della
sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze," e dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono
inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,";
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla
riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di
radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico
con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed
insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la
realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure
palliative con prioritario riferimento alle regioni che
abbiano completato il programma realizzativo di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di
assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per
100 milioni di euro all'implementazione e
all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende
sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi
con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100
milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica.
Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla
presente lettera e' effettuato con riferimento alla
valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e
linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alla
diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate";
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui
condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli
assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno";
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche
se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che
non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori
accreditamenti delle strutture private gia' convenzionate,
ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o
definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui
all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti
definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502
del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1o maggio 2007, come base
d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n
. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'articolo 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005:
"Art. 12. (Tavolo di verifica degli adempimenti) - 1. Ai
fini della verifica degli adempimenti per le finalita' di
quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti, coordinato da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
e composto da rappresentanti: del Dipartimento degli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; del
Ministero della salute; delle Regioni capofila delle Areee
sanita' e Affari finanziari, nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome; di una
ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome; dell'Agenzia per i
Servizi sanitari regionali; della Segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; della
Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle
singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica
degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame
della documentazione, informando le Regioni, prima della
convocazione, sui punti di criticita' riscontrati,
affinche' esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e'
trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione
interessata.
3. Il Tavolo tecnico: entro il 30 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni
le indicazioni relative alla documentazione necessaria per
la verifica degli adempimenti, che le stesse devono
produrre entro il successivo 30 maggio; effettua una
valutazione del risultato di gestione, a partire dalle
risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il
proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a
quello di riferimento; si avvale delle risultanze del
Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa, per gli
aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'Allegato
1, al Punto 2, lettere c), e), f), g), h), e agli
adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della
presente intesa; riferisce sull'esito delle verifiche al
Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30
settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Riferisce, altresi', al tavolo politico su eventuali
posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni
riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola
Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.
4. Il Tavolo politico e' composto: per il Governo, dal
Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal
Ministro della salute o suo delegato e dal Ministro per gli
affari regionali o suo delegato; per le Regioni, da una
delegazione politica della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, guidata dal Presidente o
suo delegato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo
politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli
adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti
delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
della legge n. 311 del 2004.".

 

Art. 7.
(Entrata in vigore).
1 Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 
 Studio NET - Info Appalti Tutto il materiale in questo sito č © 2007 Studio NET