Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25,
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria
2004)"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la
direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
Visto il
regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre
2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli
appalti;
Visti gli
articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;
Visto il
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 23 giugno 2006;
Acquisiti
i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 27 luglio 2006;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2006;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 25 gennaio 2007;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'interno, dello sviluppo economico,
dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
E m a n
a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Termini di efficacia
1. All'articolo 253 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nei commi 1-bis 1-ter, le
parole: «1° febbraio 2007», ovunque ricorrenti, sono sostituite
dalle seguenti: «1° agosto 2007»;
b) nel comma 1-bis, la lettera b)
e' soppressa.
2. All'articolo 257,
comma-2-bis, le parole: «1° febbraio 2007» sono
sostituite dalle seguenti: 1° agosto 2007».
3. Fermo quanto
previsto dall'articolo 1-octies del decreto-legge 12
maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni di cui all'articolo 256,
comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
riferite alle fattispecie di cui all'articolo 253, commi 1-bis
e 1-ter, del citato decreto legislativo n. 163 del
2006, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio
compreso fino alla data del 31 luglio 2007.
Art. 2.
Disposizioni correttive
1. Al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, le parole: «genio
militare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della
difesa»;
b) all'articolo 10, comma 5, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «In caso di accertata carenza di dipendenti
di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del
procedimento tra i propri dipendenti in servizio.»;
c) all'articolo 40, comma 4:
1) alla lettera c) le parole: «comma 3, lettera
c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, lettera
b)»;
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle
rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di
vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione
avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione
per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;»;
d) all'articolo 49, nel comma 10 le parole: da «e
l'impresa ausiliaria» fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: «e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati»;
e) all'articolo 66, comma 7, e aggiunto, infine, il
seguente periodo: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno
feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione
da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e
zecca dello Stato.»;
f) all'articolo 122, comma 5:
1) nel primo periodo le parole: «I bandi» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli avvisi di cui al comma 3 ed i
bandi»;
2) nel secondo periodo la parola: «ovvero» e' sostituita
dalla seguente: «e»;
3) nel terzo periodo dopo le parole: «I bandi» sono
inserite le seguenti: «e gli avvisi di cui al comma 3»;
4) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le
seguenti parole: «nonche' comma 7, terzo periodo.»;
g) all'articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine
le seguenti parole: «nonche' comma 7, terzo periodo.»;
h) all'articolo 165, il comma 10 e' sostituito dal
seguente: «10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare,
si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo
quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.»;
i) all'articolo 189, comma 3, settimo periodo, le
parole: «aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre
leggi regionali vigenti» sono sostituite dalle seguenti:
«aggiudicate con procedura di gara»;
l) all'articolo 196 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «del Genio militare» sono
sostituite dalle seguenti: «del Ministero della difesa»;
2) al comma 4, dopo le parole: «In deroga all'art. 10,»
sono inserite le seguenti: «limitatamente agli appalti pubblici
di lavori,»;
3) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può
essere un dipendente specializzato in materie giuridico-
amministrative.»;
m) all'articolo 216, dopo il comma 1 e' aggiunto,
in fine, il seguente: «1-bis. Il concessionario che non
sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più
attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il
ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, e' tenuto
ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati
i predetti enti.»;
Art. 3.
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 3, comma 35, le parole: «e del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono soppresse;
b) all'articolo 9, comma 2, le parole: «e del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del
sistema pubblico di connettività e della rete internazionale
della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della
legge 29 luglio 2003, n. 229)» sono soppresse;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «requisiti
soggettivi» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di
qualificazione»;
d) all'articolo 37 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 10, la parola: «associazione» e' sostituita
dalla seguente: «raggruppamento»;
2) al comma 11, nel secondo periodo la parola:
«disciplinate» e' sostituita dalla seguente: «disciplinati»;
e) all'articolo 54, comma 4, la parola: «affidare»
e' sostituita dalla seguente: «aggiudicare»;
f) all'articolo 65, comma 1, dopo le parole:
«inviano un avviso» sono inserite le seguenti: «secondo le
modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66»;
g) all'articolo 66, comma 15, primo periodo,
sostituire le parole: «forme aggiuntive pubblicita» sono
sostituite dalle seguenti: «forme aggiuntive di pubblicita»;
h) all'articolo 73, comma 4, la parola: «offerte»
e' sostituita dalla seguente: «domande»;
i) all'articolo 7, comma 5, secondo periodo, le
parole: «e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
(istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma
dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)» sono
soppresse;
l) all'articolo 87, comma 4, le parole: «per i
quali non sia ammesso ribasso d'asta» sono soppresse;
m) all'articolo 89, comma 2, le parole: «26, comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «26, comma 3»;
n) all'articolo 92, comma 6, dopo le parole:
«criteri previsti nel regolamento» sono inserite le seguenti:
«di cui al comma 5»;
o) all'articolo 164, comma 1, il secondo periodo e'
soppresso;
p) all'articolo 164, comma 4, terzo periodo, la
parola: «integrato» e' sostituita dalle seguenti: «di
progettazione ed esecuzione» e la parola: «unico» e' soppressa;
q) all'articolo 175, comma 5, le parole: «e'
regolata dall'articolo 176» sono sostituite dalle seguenti: «e'
regolata dall'articolo 177»;
r) all'articolo 207, comma 1, lettera b)
le parole: «dall'autorità competente di uno Stato membro» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'autorità competente»;
s) all'articolo 222, comma 2, le parole:
«dell'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 221»;
t) all'articolo 252, comma 8, le parole: «il
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e» sono soppresse;
u) all'articolo 253 comma 15, le parole: «;per le
società costituite fino a tre anni prima della data di entrata
in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta
facoltà e' esercitabile per un periodo massimo di tre anni da
tale data» sono soppresse;
v) all'articolo 253, comma 21, le parole: «di
intesa con l'Autorita» sono sostituite dalle seguenti: «sentita
l'Autorita»;
z) all'articolo 253, comma 27, lettera f),
terzo periodo, dopo la parola: «appalto» e' soppressa la parola:
«integrato»;
aa) all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato XXI, le
parole: «articolo 143, comma 11,» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 33, comma 3,»;
bb) la denominazione: «Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' sostituita
dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e,
conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' sostituita
dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture».
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di
cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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