- REGIONE SICILIA - LEGGE
21 agosto 2007, n. 20.
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.
7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in
materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di
prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili.
Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e
convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti
agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013.
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.
7 e successive modifiche ed integrazioni
1. Al comma 28 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 3 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni, sostituire le parole "Dipartimento regionale
lavori pubblici" con le parole "Ufficio speciale
osservatorio regionale dei lavori pubblici".
2. All'articolo 7 ter della legge n. 109/1994, come
introdotto dall'articolo 5 della legge regionale n. 7/2002 e
successive modifiche e integrazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 3 è cosi sostituito:
"3. L'Ufficio costituisce struttura intermedia
dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei
lavori pubblici ed è articolato in servizi.";
b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
"12 bis. Con provvedimento dell'Ispettore generale
dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei
lavori pubblici sono nominati i dirigenti preposti alle
se-greterie tecnico-amministrative ed il personale da
assegnare.";
c) al comma 15, primo periodo, dopo le parole "due anni"
sono aggiunte le parole "ed in caso di prima nomina detto
termine può essere prorogato di ulteriori anni due.";
d) al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole "della
commissione" sono aggiunte le parole ", fatto salvo quanto
disposto al primo periodo,";
e) al comma 16 dopo le parole "amministrazioni di
provenienza" è aggiunto il seguente periodo: "Ai componenti
le commissioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, a
decorrere dall'anno 2008, in luogo dell'indennità annua
lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui
all'articolo 36, comma 1, dell'allegato al decreto del
Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, il trattamento economico
accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del
medesimo allegato, per importo complessivo equivalente
all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione".
3. Il comma 17 dell'articolo 17 della legge n. 109/1994,
come introdotto dall'articolo 11 della legge regionale n.
7/2002 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito
dal seguente:
"17. Nel caso in cui il valore delle attività di
progettazione e direzione lavori superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al
progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto
dal bando di gara della progettazione.".
4. Dopo il comma 17 dell'articolo 17 della legge n.
109/1994, come introdotto dall'articolo 11 della legge
regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, è
aggiunto il seguente:
"17 bis. Per le opere degli enti ecclesiastici, il
responsabile unico del procedimento è nominato tra i
dipendenti degli enti ecclesiastici stessi aventi i
requisiti di legge, e, solo in caso di comprovata assenza,
dagli enti locali attuatori.".
5. Al comma 1 dell'articolo 17 bis della legge n. 109/1994,
come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale n.
7/2002 e successive modifiche e integrazioni, le parole
"rubrica Ispettorato tecnico lavori pubblici" sono
sostituite con le parole "rubrica Dipartimento regionale dei
lavori pubblici".
6. Il comma 1 bis dell'articolo 18 della legge n. 109/1994,
come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 19
maggio 2003, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è
così sostituito:
"1 bis. Nell'importo dei progetti relativi ad opere
marittime e portuali e ad interventi sugli immobili
demaniali in uso o di proprietà regionale, finanziati dalla
Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera c), e dagli uffici tecnici
delle stazioni appaltanti, è previsto, tra le somme a
disposizione dell'amministrazione:
a) l'aliquota fino all'1 per cento sull'importo dei lavori
a base d'asta che viene utilizzata per indennità di missione
e di viaggio, per rilievi ed attrezzature, per spese di
funzionamento e di gestione ivi comprese le spese postali,
telefoniche, telegrafiche e per la riproduzione di elaborati
progettuali. Qualora gli interventi progettuali siano
localizzati nelle isole minori, la predetta aliquota può
essere maggiorata fino al 100 per cento;
b) l'importo delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale addetto all'assistenza in cantiere;
c) l'importo delle attrezzature per l'attività del
responsabile del procedimento".
7. L'articolo 18 ter della legge n. 109/1994, come
introdotto dall'articolo 14 della legge regionale n. 7/2002
e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal
se-guente:
"Art. 18 ter.
Aggiornamento dei prezzi
1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo
prezzario regionale gli enti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), al fine di evitare ritardi e maggiori costi
nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza
necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, alla
indizione della gara per tutti quei progetti la cui
approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'articolo 7 bis,
sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l'entrata in
vigore del prezzario.
2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, gli
enti medesimi, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo
prezzario regionale, prima della indizione della gara devono
aggiornare i prezzi dei progetti, salvo che sia espresso
parere negativo del responsabile del procedimento motivato
dall'assenza di significative variazioni economiche e senza
necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o
approvazioni.
3. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del
prezzario regionale vigente.".
8. Al comma 12 bis dell'articolo 19 della legge n.
109/1994, come introdotto dall'articolo 1, comma 12, della
legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, le parole
dell'ultimo periodo "per quattro mesi" sono sostituite con
le parole "per tre mesi".
9. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 109/1994,
come introdotto dall'articolo 17 della legge regionale n.
7/2002 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito
dal seguente:
"1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto
è effettuata di norma con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara o con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara è
determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a
misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in
cifra percentuale di ribasso, con 4 ci-fre decimali,
sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare
uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.
Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla
quarta.".
10. Al comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n. 109/1994,
come introdotto dall'articolo 17 della legge regionale n.
7/2002 e successive modifiche e integrazioni, le parole da
"Relativamente ai soli appalti..." alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "Relativamente ai soli appalti di
lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata aggiudica l'appalto
all'offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso, che
risulta pari, o in mancanza, che più si avvicina per difetto
alla media aritmetica dei ribassi individuata con le
modalità di cui ai commi 1 bis 1 e 1 bis 2. Le medie sono
calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondata alla
unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o
superiore a cinque".
11. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n.
109/1994, come introdotto dall'articolo 17 della legge
regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni,
aggiungere i seguenti:
"1 bis 1. La commissione aggiudicatrice dopo la fase di
ammissione delle offerte, in pubblica seduta, ai soli fini
della determinazione della media di riferimento, procede ad
escludere fittiziamente il 50 per cento delle offerte
ammesse. A tal fine sorteggia un numero intero da 11 a 40;
il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al
numero delle offerte di minor ribasso; la differenza tra 50
ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa
al numero delle offerte di maggior ribasso. I numeri delle
offerte da eliminare fittiziamente, corrispondenti a tali
percentuali, sono determinati senza tenere conto di
eventuali cifre decimali. La procedura di cui al presente
comma non è esercitabile qualora il numero di offerte valide
risulti inferiore a cinque.
1 bis 2. La commissione aggiudicatrice calcola la media
aritmetica delle offerte che restano dopo l'operazione di
esclusione fittizia di cui al comma 1 bis 1: se il numero
sorteggiato è compreso tra 11 e 24, l'aggiudicazione viene
fatta all'offerta che risulta pari o che più si avvicina per
difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara
dopo la procedura di esclusione delle offerte di maggiore e
minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui
al comma 1 bis. Se il numero sorteggiato risulta compreso
tra 26 e 40, l'anzidetta media viene decrementata dello
scarto medio aritmetico. Se il numero sorteggiato risulta
pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto
medio aritmetico e la media di aggiudicazione è quella
risultante dalla media delle offerte rimaste in gara.
1 bis 3. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con
offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del
primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi
altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato
nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati
più aggiudicatari con offerte uguali.
1 bis 4. Nel caso di presentazione alla gara di più offerte
aventi identico ribasso, l'esclusione fittizia delle
offerte, ai sensi del comma 1 bis 1, non può essere
superiore in termini numerici al 50 per cento delle offerte
presentate, non rilevando a tal fine l'ipotesi in cui le
offerte presentino un identico ribasso e si collochino a
cavallo delle due soglie di esclusione. Stante la natura
fittizia dell'esclusione del 50 per cento delle offerte
ammesse per la formazione della media, tutte le offerte
ammesse concorrono alle successive fasi di aggiudicazione
della gara.
1 bis 5. Per le procedure di gara di competenza dell'ufficio
regionale per l'espletamento di gare d'appalto, di cui
all'articolo 7 ter, la sub commissione per la veri-fica
delle offerte anomale, di cui all'articolo 9 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione 14
gennaio 2005, n. 1, è integrata con un dirigente dei servizi
dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei
lavori pubblici, designato dall'ispettore generale dello
stesso ispettorato. Per la predetta attività, con decreto
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta
dell'ispettore generale dell'ispettorato tecnico, sono
determinati i compensi da corrispondere ai dirigenti
dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei
lavori pubblici, da inserire nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.
1 bis 6. Il responsabile unico del procedimento, di cui
all'articolo 7, comma 1, può essere audito dalla sub
commissione per la verifica delle offerte anomale, prevista
dall'art. 9 del regolamento, approvato con decreto del
Presidente della Regione n. 1/2005".
12. Sono fatti salvi i bandi già pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione
1. L'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n.
22 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 5 - 1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici,
entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto
le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi a mezzo
dell'ispettorato tecnico lavori pubblici, sentita una
commissione, nominata con decreto dell'Assessore regionale
per i lavori pubblici, composta da:
a) l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che la
presiede, o un suo delegato;
b) il dirigente generale del dipartimento dei lavori
pubblici od un suo delegato;
c) l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico regionale
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o un suo
delegato;
d) due dirigenti dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato
regionale dei lavori pubblici, di cui uno è il dirigente del
servizio competente per materia dell'ispettorato tecnico, e
da due dirigenti dell'ispettorato tecnico regionale, tutti
designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;
e) un rappresentante delle associazioni dei costruttori che
abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate
in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel
settore delle costruzioni edili, scelto dall'Assessore
regionale per i lavori pubblici in base ad una terna di
soggetti proposta dalle predette associazioni;
f) un rappresentante delle associazioni delle società
cooperative, scelto dall'Assessore regionale per i lavori
pubblici in base ad una terna di soggetti proposta dalle
predette associazioni;
g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano
contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, in
base ad una terna di soggetti proposta dalle predette
organizzazioni;
h) un rappresentante per ciascuna delle categorie
professionali degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei
geologi e dei dottori agronomi e forestali;
i) un docente universitario esperto in materia di lavori
pubblici, designato dall'Assessore regionale per i lavori
pubblici.".
2. Sono abolite le tabelle dei numeri indice bimestrali e
semestrali per la revisione dei prezzi di appalto per le
opere pubbliche, di cui all'articolo 5 della legge regionale
n. 22/1964, e all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto
1990, n. 30.
Art. 3.
Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere
pubbliche
1. Nell'Amministrazione della Regione siciliana,
l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 24
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal
decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, nonché dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche e integrazioni, per l'attività di coordinamento, è
di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici
- dipartimento dei lavori pubblici, che cura anche i
rapporti con gli altri enti, con le Regioni, con lo Stato e
con la Comunità europea.
2. Ai fini della prevenzione e la sicurezza nei cantieri
edili per la realizzazione di opere pubbliche deve essere
utilizzata una quota percentuale delle somme corrispondenti
ai ribassi d'asta offerti dalle imprese in fase di
aggiudicazione per i lavori di opere edili appaltati da
tutti gli enti pubblici della Regione siciliana.
3. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici -
Dipartimento dei lavori pubblici - emana apposito decreto
attuativo per la individuazione della quota percentuale da
utilizzare nei ribassi d'asta e la tipologia dei servizi che
devono essere finanziati da ogni stazione appaltante.
4. Le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture
tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli
infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori di edilizia,
istituiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e
integrazioni.
5. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici -
Dipartimento dei lavori pubblici - entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad
emanare un apposito schema tipo di convenzione da stipularsi
tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi
paritetici territoriali.
6. Per la finalità del presente articolo è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 25 migliaia di
euro cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B.
6.2.1.1.2 - cap. 272513. Per gli esercizi finanziari 2008 e
2009 la spesa annua valutata in 30 migliaia di euro trova
riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio
2007-2009, U.P.B. 6.2.1.1.2.
Art. 4.
Proroga di termini per la realizzazione di programmi di
edilizia agevolata e convenzionata
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, i termini per le
cooperative edilizie, previsti nelle graduatorie di
definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 11 marzo
1988, n. 67 per pervenire all'inizio dei lavori, relativi
alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata e
convenzionata, sono prorogati al 31 dicembre 2008.
2. I termini per le imprese, per pervenire all'inizio dei
lavori, relativi alla realizzazione di programmi di edilizia
agevolata e convenzionata, previsti nelle graduatorie di
definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto
1978, n. 457 ed 11 marzo 1988, n. 67 e della legge regionale
1 settembre 1993, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2008.
Art. 5.
Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e
contributi del POR Sicilia 2007-2013
1. Le società di capitali e le società cooperative che
presentano richiesta, a qualsiasi titolo, di finanziamenti
agevolati o contributi a fondo perduto di importo superiore
a euro 100.000,00 nell'ambito del Programma operativo
regionale per il periodo 2007-2013, devono presentare agli
enti concedenti, a far data dall'esercizio in cui le istanze
risultano accolte e per l'intera durata dell'aiuto,
certificazione del bilancio d'esercizio redatta da società
autorizzate ed iscritte all'albo previsto dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Art. 6.
Cessione all'Autorità portuale di Augusta dell'area
attrezzata di Punta Cugno
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere a
titolo gratuito all'Autorità portuale di Augusta (Siracusa)
l'area attrezzata di Punta Cugno sita nel comprensorio
marittimo del porto di Augusta.
Art. 7.
Testo coordinato
1. Il testo della legge n. 109/1994, coordinato con le norme
sugli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge e
con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed
integrazione in materia, redatto dall'Ufficio legislativo e
legale della Presidenza della Regione, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione contestualmente alla
pubblicazione della presente legge.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello di pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 21 agosto 2007.
|
CUFFARO |
Assessore regionale
per i lavori pubblici |
CONSOLI |
Assessore regionale
per l'industria |
CANDURA |
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 3, comma 1:
- L'art. 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 recante "Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e
2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro.", così
dispone:
"Informazione, consulenza, assistenza. - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero
dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti
periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per il settore estrattivo, tramite gli uffici della
direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di
medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato
svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle
piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei
datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai
soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza".
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 reca:
"Attuazione della direttiva n. 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili" ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 23 settembre 1996, n.
223, S.O.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, reca:
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, recante attuazione della direttiva n.
92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili." ed
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 18 gennaio 2000, n. 13.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reca:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e
2004/18/CE." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
Nota all'art. 3, comma 4:
L'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante: "Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e
2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro.", così
dispone:
"Organismi paritetici. - 1. A livello territoriale sono
costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con
funzioni di orientamento e di promozione di iniziative
formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono
inoltre prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle
norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo.".
Note all'art. 4, comma 1:
- L'art. 6 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13,
recante: "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività
economiche in siti di importanza comunitaria e zone di
protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e
cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche
alla legge regionale n. 10 del 2007.", così dispone:
"Disposizioni in materia di edilizia cooperativa. - 1. I
termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 25, già prorogati dall'art. 31
della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2008, limitatamente
alle cooperative edilizie in possesso di attestazione di
revisione in corso di validità che per gli effetti del
combinato disposto dell'art. 31 della legge regionale 5
novembre 2004, n. 15 e dell'art. 67, comma 3, della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, hanno mantenuto
l'inclusione nei piani di utilizzazione degli stanziamenti
di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e successive
modifiche e integrazioni.
2. Per le cooperative edilizie, i termini previsti dall'art.
66, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
sono prorogati al 31 dicembre 2008 per l'utilizzazione degli
stanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975,
n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95 e per
l'utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge 5
agosto 1978, n. 457.
3. Per le cooperative edilizie che comprovino, attraverso la
revisione ordinaria, di essere in possesso dei requisiti di
legge, ivi compresa l'assegnazione o il diritto di proprietà
dell'area, sono riaperti i termini di scadenza previsti
dall'art. 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, per non oltre 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 31 agosto
2000, n. 19, è così sostituito: "I requisiti come sopra
determinati devono essere posseduti al momento
dell'emanazione del primo decreto di concessione
dell'agevolazione e sussistere anche all'atto
dell'assegnazione dell'alloggio, ad eccezione del
reddito."".
- La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)." ed è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana 14 marzo 1988, n. 61, S.O.
Note all'art. 4, comma 2:
- La legge 5 agosto 1978, n. 457, reca: "Norme per
l'edilizia residenziale." ed è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 agosto 1978, n. 231.
- La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)." ed è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 14 marzo 1988, n. 61,
S.O.
- La legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, reca:
"Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in
Sicilia." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana 6 settembre 1993, n. 42.
Nota all'art. 5, comma 1:
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca:
"Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili." ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 febbraio 1992,
n. 37, S.O.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 611
"Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.
7, recante norme in materia di lavori pubblici. Norme in
materia di concessione di acque pubbliche. Revisione dei
prezzi dei materiali da costruzione".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della
Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per i lavori
pubblici (Consoli) il 22 giugno 2007.
D.D.L. n. 603
"Disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione degli
appalti mediante pubblico incanto".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Adamo il 12
giugno 2007.
Trasmessi alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV)
rispettivamente il 27 giugno 2007 e il 12 giugno 2007.
Abbinati nella seduta n. 51 del 28 giugno 2007.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 54 del 17 luglio
e n. 55 del 24 luglio 2007.
Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 55 del
24 luglio 2007.
Relatore: Parlavecchio.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 74 del 26 luglio, n.
77 dell'1 agosto e n. 80 del 2 agosto 2007.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 83 dell'8 agosto
2007.
(2007.33.2354)
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