INPS - Circolare n. 51 del 18 aprile 2008
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1175 e 1176.
Decreto del Ministro del lavoro 24 ottobre 2007. Benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione
sociale e Documento Unico di Regolarità contributiva. Modalità
operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di
regolarità
INDICE:
Premessa
1. Il Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007
2. DURC per la fruizione dei
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale
2.1 Soggetti obbligati e
modalità di richiesta del DURC
3. Benefici normativi e
contributivi
4. Obbligo di applicazione del
contratto collettivo
5. Requisiti di regolarità
contributiva
5.1 Obblighi e
adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali,
assistenziali e delle Casse edili
6. Cause non ostative al
rilascio del DURC
7. Termine per l’emissione e
validità del DURC
8. Irregolarità in materia di
tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del
DURC
9. Efficacia del provvedimento
ai fini della sussistenza di irregolarità in materia di tutela
delle condizioni di lavoro e degli obblighi previdenziali e
assistenziali
10. Modalità
operative e procedurali
10.1 Modalità per la
presentazione della dichiarazione di applicazione dei contratti
collettivi e indicazioni operative per le U.d.p. aziende con
dipendenti
10.2 Verifica degli obblighi e
adempimenti nei confronti degli altri Enti presidenziali,
assistenziali e delle Casse edili
10.3 Indicazioni operative per
la gestione delle sanzioni accessorie di cu all’art. 9 del DM 24
ottobre 2007
10.4 Indicazioni procedurali e
operative per la verifica mensile del requisito di regolarità
11. Ulteriori
sviluppi
Premessa
L’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(allegato 1), (Finanziaria 2007) ha integrato le previsioni
contenute nella legislazione vigente in materia di Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC)(1)disponendo che a
decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di
lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” è
subordinata al possesso del documento stesso.
La
norma, inoltre, stabilisce che, fermi restando gli altri
obblighi di legge, ai fini della fruizione delle agevolazioni in
trattazione i datori di lavoro sono tenuti al rispetto “degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale”.
La
disposizione in trattazione si inserisce nell’ambito degli
interventi normativi volti al contenimento delle forme di
evasione/elusione.
Il
legislatore, pertanto, attraverso l’introduzione di un elemento
più cogente rappresentato dalla regolarità del versamento della
contribuzione previdenziale ed assistenziale cui è subordinata
la fruizione delle misure agevolative, vuole favorire la
creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti
regolari delle imprese.
Il
successivo comma 1176, dell’art. 1, della legge n. 296/2006
(allegato 1), demanda alla emanazione di un decreto del Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione
della disposizione di cui al comma precedente.
Il
decreto ministeriale 24 ottobre 2007 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279 (allegato 2), e
le sue previsioni entrano in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la normativa di cui
all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
trova piena applicazione.
1. Il
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
L’estensione nel tempo dell’obbligo del DURC nei confronti di
settori sempre diversi e per finalità non solo limitate alle
procedure di appalto ha determinato il susseguirsi di interventi
legislativi di regolazione fra i quali l’ultimo è rappresentato
dalla previsione di cui al citato art. 1, comma 1175, della
legge n. 296/2006.
L’emanazione, ai sensi del comma 1176 del medesimo articolo, del
decreto ministeriale in esame, ha rappresentato lo strumento per
dettare, unitamente alla disciplina della nuova previsione che
subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e di legislazione sociale al possesso del Durc,
una regolamentazione uniforme, come si legge nelle premesse al
decreto, della disciplina del Documento Unico di Regolarità
Contributiva in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi
contenuti analitici.
In
relazione a ciò dal decreto emerge il seguente quadro:
a) DURC richiesto ai datori di
lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e
forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
b) DURC richiesto ai datori di
lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale.
Il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n.
5 del 30 gennaio 2008 (allegato 3), ha illustrato i contenuti
del decreto in esame che, come disposto dal comma 1176, ha
definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del
DURC nonché le tipologie di irregolarità pregresse di natura
previdenziale e in materia di condizioni di lavoro in presenza
delle quali il DURC potrà essere rilasciato. Con la medesima
circolare il Ministero, in accordo con INAIL e INPS, ha
provveduto ad individuare la tipologia, nonché l’elencazione,
dei benefici normativi e contributivi la cui fruizione è
subordinata, a decorrere dal 1 gennaio 2008, al possesso del
DURC.
Con
la presente circolare viene esaminata la nuova disciplina
limitatamente alla fattispecie di cui al precedente punto b).
Con
successiva circolare si provvederà a completare il quadro della
materia come ridefinita dal decreto in trattazione.
2. DURC per la fruizione dei
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale
Tutti
i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti
dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale,
dovranno essere in possesso della regolarità contributiva
attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(art. 1, comma 1, del DM 24 ottobre 2007).
Con
riferimento alla fattispecie di DURC richiesto ai datori di
lavoro per la fruizione dei benefici, l’art. 3, comma 4,
stabilisce che nel caso di coincidenza tra Istituto
previdenziale che rilascia il DURC e quello che ammette il
datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi,
l’Istituto stesso verifica la sussistenza delle condizioni di
regolarità, nel rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio
del DURC di cui al successivo punto 4 della presente circolare,
senza procedere alla sua materiale emissione.
In
relazione a ciò, per distinguere tale tipologia di documento da
quello previsto nelle restanti fattispecie riportate alla lett.
a) del precedente punto 1., l’attestazione di regolarità ai fini
della fruizione dei benefici richiesti viene denominata “DURC
interno”.
L’applicazione concreta della novità normativa in esame comporta
un’evoluzione sostanziale dell’attuale assetto organizzativo del
processo aziende con dipendenti, al momento orientato alla
gestione dei singoli eventi, verso un governo complessivo e
puntuale dei flussi informativi (contributivi e finanziari,
telematici e cartacei) ed un presidio costante dell’azione di
monitoraggio e controllo della regolarità dei comportamenti
aziendali, essenziale per un’efficace politica delle entrate e
determinante ai fini della concessione o il mantenimento delle
agevolazioni contributive.
2.1 Soggetti obbligati e modalità
di richiesta del DURC
Nell’ambito di un sistema di semplificazione delle procedure
amministrative e tenuto conto sia della circostanza che la nuova
fattispecie di DURC riguarda un rilevante numero di posizioni
aziendali sia che le diverse tipologie di benefici sono indicate
mensilmente attraverso l’utilizzo di appositi codici esposti sui
quadri BC e D del modello DM10, diversamente da quanto previsto
in via generale (2), la richiesta di DURC al fine di poter
fruire dei benefici si ritiene assolta attribuendo al modello
DM10, che contiene le agevolazioni, il carattere di idonea
manifestazione di volontà del datore di lavoro.
Restano ferme le disposizioni che regolano le singole
fattispecie di agevolazioni. Per queste è previsto che il datore
di lavoro inoltri apposita richiesta e/o documentazione,
finalizzata ad ottenere il necessario provvedimento
amministrativo di autorizzazione da parte dell’Istituto.
Tali
disposizioni mantengono validità in attesa di definire le nuove
modalità conseguenti all’applicazione della normativa in materia
di Comunicazione ai competenti servizi per l’impiego entro il
giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro (3).
Per
quanto precede, con riferimento alle ipotesi di benefici che
richiedono l’attribuzione di un apposito codice di
autorizzazione, le Unità di processo aziende con dipendenti
dovranno continuare ad effettuare le attività istruttorie
previste dalle disposizioni previste con riferimento ai diversi
benefici.
3. Benefici normativi e
contributivi
Ai
fini dell’individuazione dei benefici normativi e contributivi,
si fa integrale rinvio all’elenco allegato alla circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, tuttavia,
ha valore esemplificativo e non esaustivo.
Al
riguardo, lo stesso Ministero ha peraltro affermato che il
concetto di beneficio deve essere inteso nel senso di eccezione,
in presenza di specifici presupposti soggettivi, rispetto ad una
regola che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad
una generalità di soggetti.
I
benefici contributivi, dunque, sono costituiti dagli sgravi
collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro
che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo.
Detta deroga deve di fatto operare - affinché possa propriamente
parlarsi di agevolazione contributiva - come abbattimento di una
aliquota ordinariamente più onerosa, e non può essere a sua
volta
regola per un determinato settore o categoria di lavoratori.
Discende da tale argomentazione l’esclusione dal novero dei
benefici contributivi - subordinati al possesso dei requisiti di
cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 - del regime
contributivo previsto per il rapporto di apprendistato e delle
riduzioni che caratterizzano interi settori (agricoltura,
navigazione marittima, ecc.) o territori (zone montane, ecc.).
Ove,
tuttavia, anche in questi ambiti ricorrano - rispetto al
generale regime di sottocontribuzione - ulteriori agevolazioni
di carattere contributivo non generalizzate, le stesse devono
considerarsi benefici e risultano quindi subordinate al disposto
di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
4. Obbligo di applicazione del
contratto collettivo.
Il
comma 1175 dell’art.1 della legge 296/2006, come richiamato in
premessa, impone quale prima condizione, necessaria ma non
sufficiente, per la fruizione delle agevolazione il rispetto da
parte del datore di lavoro “degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”.
Al
riguardo, come richiamato nella stessa circolare ministeriale,
la condizione va intesa nel senso che i benefici sono
subordinati all’applicazione della sola parte economica e
normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche
della parte obbligatoria di questi ultimi.
La
disposizione, infatti, ove interpretata nel senso di imporre
l'applicazione anche della parte obbligatoria del contratto
collettivo risulterebbe in contrasto con i principi
costituzionali di libertà sindacale di cui all'art. 39 della
Costituzione, oltre che con i principi di diritto comunitario
della concorrenza (4).
In
relazione a tale requisito, i datori di lavoro sono tenuti ad
inoltrare annualmente all’Istituto una apposita dichiarazione di
responsabilità (allegato 4).
Per
le modalità di trasmissione e per le indicazioni operative per
le U.d.p. aziende con dipendenti si rinvia al successivo punto
10.1.
5.
Requisiti di regolarità contributiva
L’art. 5 del Decreto che riassume i requisiti di regolarità la
cui verifica compete ai singoli Istituti previdenziali secondo
la normativa di riferimento, non ha apportato sostanziali
variazioni rispetto a quanto già previsto dalla vigente
normativa in materia di DURC.
La
norma ai commi 1 e 2 elenca le condizioni ricorrendo le quali
verrà emesso il DURC regolare:
a) correntezza degli adempimenti
mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti
effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali
come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze
in atto;
d) richiesta di rateizzazione per
la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a
seguito di disposizioni legislative;
f) istanza di compensazione per
la quale sia stato documentato il credito.
Ai
fini della legittima fruizione dei benefici, la verifica delle
elencate condizioni, deve essere effettuata solo sulle posizioni
contributive delle aziende con dipendenti.
Si
rammenta, come precisato, nella citata circolare ministeriale,
che la verifica deve sempre avere ad oggetto i versamenti dovuti
a titolo di contribuzione accertata come dovuta. La mancata
quantificazione o la semplice contestazione di omissioni
contributive non rilevano ai fini della qualificazione, come
irregolare, del comportamento aziendale preclusivo della
possibilità di fruire dei benefici contributivi richiesti.
Per
la descrizione delle modalità operative dei controlli si rinvia
al successivo punto 10.4 della presente circolare.
5.1
Obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti
previdenziali, assistenziali e delle Casse edili
Il
decreto estende il requisito di regolarità anche con riferimento
agli adempimenti contributivi nei confronti degli altri Istituti
previdenziali.
A tal
fine, i datori di lavoro dovranno rendere apposita dichiarazione
riferita alla regolarità dell’assolvimento degli eventuali
obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti degli altri
Enti previdenziali e, per le sole imprese del settore edile,
degli obblighi contributivi nei confronti delle Casse edili.
In
relazione a ciò ed al fine di semplificare gli adempimenti
richiesti ai datori di lavoro, si è provveduto ad integrare
appositamente la dichiarazione di responsabilità relativa
all’assolvimento dell’obbligo di applicazione del contratto
collettivo di cui al precedente punto 4.
Per
quanto concerne le indicazioni operative si rinvia ai successivi
punti 10.1 e 10.2.
6.
Cause non ostative al rilascio del DURC
Il
decreto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 8, individua alcune
fattispecie che non rilevano ai fini del riconoscimento della
condizione di regolarità per il rilascio positivo del DURC. In
particolare, non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC:
a) per i crediti iscritti a ruolo
- la sospensione della
cartella esattoriale a seguito di ricorso amministrativo o
giudiziario;
b) per i crediti non ancora
iscritti a ruolo
- il contenzioso
amministrativo per il quale non sia intervenuta la decisione che
respinge il ricorso;
- il contenzioso giudiziario
sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo
l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un
provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle
somme oggetto del giudizio ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Si
rammenta che in precedenza, il riconoscimento della regolarità
in presenza di ricorso amministrativo ricorreva “unicamente
qualora il ricorso verta su questioni controverse o
interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia
manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi”.
La
formulazione della norma, innovando in modo sostanziale rispetto
alla precedente disciplina, ha la funzione di escludere ogni
forma di valutazione in ordine ai contenuti del contenzioso
riconducendo ad un parametro oggettivo il riconoscimento della
regolarità.
Pertanto, in presenza di un ricorso amministrativo e fino alla
sua decisione la regolarità contributiva deve essere sempre
dichiarata.
Con
riferimento alla fattispecie di cui al comma 4, il Decreto
stabilisce che non costituisce causa ostativa al rilascio del
DURC, l’aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel
DPCM emanato ai sensi dell’articolo 1, c. 1223, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o
depositati in un conto bloccato (5).
Tali
aiuti, limitatamente alle dirette competenze dell’Istituto, sono
quelli fruiti per contratti di formazione e lavoro nel periodo
novembre 1995-maggio 2001 e quelli previsti dal D.L. 14 febbraio
2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2003, n. 81.
7.
Termine per l’emissione e validità del DURC
Tenuto conto che i benefici sono di norma erogati mensilmente,
il DURC, ai sensi del comma 1, dell’art. 7 del Decreto, ha
validità mensile.
Analogamente a quanto già previsto dalla vigente normativa, il
Decreto, all’art. 6, ha stabilito in trenta giorni il termine
entro cui deve essere accertata la condizione di regolarità del
datore di lavoro che richiede i benefici.
Il
comma 3, dell’art. 6, introduce un termine di sospensione dei 30
giorni assegnati per la verifica di regolarità qualora venga
accertata una situazione di irregolarità dalla quale potrebbe
conseguire il mancato riconoscimento dei benefici richiesti con
il DM10.
In
tale ipotesi, al datore di lavoro, con il meccanismo del
“preavviso di accertamento negativo” verrà assegnato un termine
non superiore ai 15 giorni per regolarizzare la situazione
debitoria.
Trascorso inutilmente il termine assegnato, permanendo una delle
condizioni di irregolarità rilevate, si procederà al recupero
delle agevolazioni richieste con il relativo addebito.
Per
le indicazioni operative si rinvia al successivo punto 10.4.
8. Irregolarità in materia di
tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del
DURC
L’art. 9 del Decreto, individua le tipologie di pregresse
irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro da
non considerare ostative al rilascio del DURC.
Tale
previsione completa il quadro della delega contenuta nell’art.
1, comma 1176 della legge n. 296/2006, introducendo nei
confronti delle imprese oltre alla regolarità riferita agli
obblighi contributivi, quella relativa al rispetto della
normativa in materia lavoristica e di tutela delle condizioni di
lavoro.
Il
D.M. 24 ottobre 2007, nell’allegato A), elenca le ipotesi di
irregolarità riferite a tali ultime fattispecie indicando,
accanto ad ognuna di esse, il periodo di tempo sanzionato dal
non rilascio di un Durc regolare, anche nel caso di azienda con
una situazione contributiva regolare.
Il
suddetto periodo si configura come “Sanzione accessoria” e
varia dai tre ai ventiquattro mesi in relazione alla gravità
della violazione accertata.
L’ambito di efficacia di tale fattispecie, ai sensi dell’art. 1,
comma 1176, della L.296/2006, come anche chiarito dalla
circolare ministeriale, non può essere esteso al Durc rilasciato
in relazione ad appalti pubblici e privati, ma deve riferirsi al
Durc finalizzato alla fruizione dei soli benefici normativi
econtributivi.
Si
rinvia alle precisazioni contenute nella già citata circolare
ministeriale in ordine alla natura (penale o amministrativa),
alle modalità di accertamento (sentenza passata in giudicato o
ordinanza ingiunzione) e alla responsabilità (oggettiva) per le
violazioni in trattazione.
9. Efficacia del provvedimento ai
fini della sussistenza di irregolarità in materia di tutela
delle condizioni di lavoro e degli obblighi previdenziali e
assistenziali
L’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 ha
introdotto un documento unico di regolarità contributiva
specifico ai fini della fruizione dei benefici normativi e
contributivi subordinando l’attuazione di quanto stabilito
all’emanazione di un decreto con il quale dettare le regole
specifiche per tale documento.
Ciò
conferma la diversità del documento unico di regolarità in
esame rispetto al DURC, già disciplinato ai sensi della vigente
normativa(6), per gli appalti di lavoro, servizi e forniture
pubbliche, per i lavori privati dell’edilizia nonché per la
fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina
comunitaria.
Tale circostanza è confermata dalla
circolare ministeriale nella parte in cui è precisato che il
decreto, al di là della funzione di disciplinare in via generale
le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del DURC, nelle
residue disposizioni trova applicazione solo con riferimento al
DURC richiesto per la fruizione dei benefici.
In
relazione a ciò, ai fini della individuazione della decorrenza
degli effetti di quanto disciplinato in attuazione della delega
di cui alla citata legge n. 296/2006, occorre fare riferimento
alla data di entrata in vigore del Decreto 24 ottobre 2007.
Pertanto, ai fini della fruizione dei benefici, normalmente
erogati con cadenza mensile, secondo quanto precisato nella
circolare ministeriale, l’efficacia interdittiva degli illeciti
in materia di tutela delle condizioni di lavoro opera solo per
le condotte poste in essere successivamente all’entrata in
vigore dello stesso decreto.
Analogamente, i dati relativi alla regolarità contributiva
devono essere verificati con riferimento agli obblighi e agli
adempimenti contributivi riferiti ai periodi di paga successivi
alla data di entrata in vigore del decreto.
In
relazione a ciò, le U.d.p. aziende con dipendenti, dovranno
svolgere con tempestività, secondo le indicazioni operative che
verranno fornite al successivo punto 10., tutte le attività di
gestione necessarie a consentire la corretta attuazione della
normativa in esame, tenuto conto che la verifica della
regolarità avviene mensilmente e che il DURC, ai fini della
fruizione delle agevolazioni normative e contributive, ha la
medesima validità (vedi punto 7).
10.
Modalità operative e procedurali
10.1
Modalità per la presentazione della dichiarazione di
applicazione dei contratti collettivi e indicazioni operative
per le U.d.p. aziende con dipendenti
La
normativa in esame, subordina la fruizione delle agevolazioni
all’applicazione degli accordi e contratti collettivi. Come
precisato al precedente punto 4., è stato predisposto un nuovo
modulo denominato denominato "SC 37 DURC Interno” che i datori
di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente, nel quale viene
dichiarato l’obbligo del rispetto della sola parte economica e
normativa degli stessi. L’Istituto osserverà le norme di cui
all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,
recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali.”
I
datori di lavoro che già fruiscono delle agevolazioni dovranno
provvedere alla trasmissione della dichiarazione entro il più
breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla
data di emanazione della presente circolare, negli altri casi la
dichiarazione dovrà essere effettuata contestualmente alla
richiesta dei benefici.
Il
modulo, disponibile nella sezione "Moduli" del sito internet
dell'Istituto (www.inps.it), dovrà essere trasmesso, in via
preferenziale(7), con modalità telematica, utilizzando la
funzione di invio moduli presente nella sezione "Modulistica".
Gli
utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le "Aziende e
Consulenti " potranno utilizzare, previa autenticazione, il
servizio "Invio moduli on-line". Solo al primo accesso sarà
necessario compilare una scheda informativa.
Nella sezione "Servizi per modulistica on-line" è presente,
nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico,
anche il modello "DURC Interno – Dichiarazione rispetto
contratti e altri obblighi di legge", che dovrà essere
selezionato per la trasmissione del file.
Il
modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere
allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la
funzione "Sfoglia".
In
ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file,
altrimenti sarà inibita la funzione di invio. Gli utenti
indicheranno, inoltre, anche la Direzione INPS cui recapitare la
predetta dichiarazione.
Per
quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del
servizio in argomento, gli utenti potranno far riferimento alle
guide inserite direttamente nelle pagine web proposte.
Al
fine di individuare i datori di lavoro che hanno effettuato
l’invio della predetta dichiarazione è stato istituito un
apposito codice di autorizzazione “4W” che assume il nuovo
significato di “Azienda che ha presentato la dichiarazione di
rispetto contratti e altri obblighi di legge ai sensi del c.
1175, art. 1, legge n. 296/2006”.
Le
U.d.p aziende con dipendenti, appena ricevuta la predetta
dichiarazione dovranno procedere all’immediato inserimento su
ciascuna posizione contributiva, individuata in base al medesimo
codice fiscale, del predetto c. a., curando di assegnare lo
stesso con validità annuale (1 gennaio/31 dicembre di ciascuna
anno).
Tale
operazione dovrà essere effettuata con la massima cura in quanto
l’assenza di tale codice escluderà l’azienda dalla fruizione
delle agevolazioni.
10.2 Verifica degli obblighi e
adempimenti nei confronti degli altri Enti previdenziali,
assistenziali e delle Casse edili
Al
precedente punto 5.1 sono state fornite indicazioni relative
alla dichiarazione di assolvimento degli obblighi in
trattazione.
Al
riguardo, la circolare ministeriale nel confermare l’unicità dei
criteri di verifica dei requisiti di regolarità, ha precisato
che in caso di DURC richiesto per la fruizione dei benefici
contributivi, la verifica potrà essere effettuata con una
cadenza periodica diversa da quella disposta mensilmente per la
contribuzione dovuta all’Istituto.
Si fa
riserva di comunicare con successivo messaggio le forme e le
modalità con le quali verranno effettuate le predette verifiche.
10.3 Indicazioni operative per la
gestione delle sanzioni accessorie di cui all’art. 9 del DM 24
ottobre 2007
In
attesa dell’attivazione di forme di sinergia con gli Enti
preposti all’elevazione delle sanzioni al fine di pervenire al
trasferimento telematico delle notizie relative all’accertamento
delle violazioni in esame, è stato istituito un apposito codice
di autorizzazione “ 1W” che assume il nuovo significato di
“Azienda soggetta alla sanzione accessoria di cui all’art. 9 del
DM 24 ottobre 2007”.
Le
U.d.p. aziende con dipendenti, appena in possesso della notizia
dell’avvenuto accertamento della violazione con provvedimento
amministrativo o giurisdizionale definitivo, dovranno
provvedere, all’immediato inserimento su ciascuna posizione
contributiva, identificata dal medesimo codice fiscale, del
predetto “c.a.” curando di assegnare lo stesso con la validità
temporale commisurata al periodo di durata della sanzione
indicato nell’allegato A) del decreto.
Tale
operazione dovrà essere effettuata con la massima cura in quanto
la presenza di tale codice escluderà l’azienda dalla verifica
di regolarità fino alla scadenza di validità del codice stesso.
10.4 Indicazioni procedurali e
operative per la verifica mensile del requisito di regolarità
Nell’ottica di attuare economie di gestione è stata realizzata
una applicazione che utilizza le potenzialità espresse
dall’attuale applicazione “Fascicolo Elettronico Aziendale”, che
verrà opportunamente implementato per consentire l’adeguamento
alla nuova funzionalità che andrà ad assumere.
In
relazione a ciò, è stata realizzata una applicazione che
consentirà il controllo automatico della regolarità contributiva
mensile delle aziende.
Il
modello DM10 assume, come già riportato al precedente punto
2.1, per effetto della nuova disposizione, la valenza di
richiesta di DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi
e contributivi.
Il
sistema si attiverà in presenza di flussi telematici DM10,
trasmessi dal server centrale all’archivio di appoggio delle
singole strutture periferiche dei flussi telematici e procederà
alla immediata lettura dei dati analitici in essi indicati. La
presenza di uno dei codici che consentono la fruizione dei
benefici contributivi e normativi farà attivare in automatico il
controllo dei dati registrati sull’applicazione.
L’applicazione offrirà un cruscotto di sintesi dal quale
rilevare, attraverso specifici sistemi di segnalazione,
definibili “SEMAFORI” l’indicazione della regolarità
contributiva aziendale.
· L’assenza di irregolarità
verrà evidenziata con l’accensione di un “Semaforo VERDE”. In
tal caso la fase di calcolo del DM10/2 riconoscerà all’azienda
le agevolazioni presenti sul modello stesso
· La presenza di irregolarità
rilevate nel percorso di lettura dei dati contenuti nel
“Fascicolo DURC” verrà evidenziata con l’accensione di un
“Semaforo ROSSO”
La
situazione di irregolarità produrrà da parte dell’applicazione
l’emissione di una comunicazione all’azienda e al consulente,
canalizzata con il sistema di posta elettronica, nella quale
verranno indicate le cause ostative alla condizione di
regolarità e verrà assegnato un termine non superiore a 15
giorni, come previsto dall’art. 7, comma 3, del Decreto, per la
regolarizzazione della posizione.
Trascorso il termine assegnato per la regolarizzazione,
permanendo la condizione di irregolarità in capo all’azienda,
nella fase di calcolo del DM10, si procederà all’addebito delle
agevolazioni presenti sul modello stesso.
La
nota di rettifica emessa dalla procedura riporterà in
corrispondenza dei codici esposti sul DM10 l’indicazione
“recupero delle agevolazioni ai sensi dell’art. 1, comma 1175,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Ai
fini gestionali i risultati della verifica di irregolarità
verranno registrati su una lista di sintesi che costituirà per
l’operatore lo strumento di controllo sulla condizione di
aggiornamento degli archivi al fine di dar corso a tutte le
attività necessarie alla normalizzazione delle fasi gestionali
che consentono l’aggiornamento dell’applicazione “Fascicolo DURC”.
11.
Ulteriori sviluppi
Sulla
G.U. n. 90 del 16 aprile 2008 è stato pubblicato il D.M 25
febbraio 2008, n. 74 che disciplina la responsabilità solidale
tra l’appaltatore ed il subappaltatore di opere, forniture e
servizi.
Al
fine di semplificare i rapporti tra l’Istituto e le Imprese, nel
mese di giugno prossimo verrà rilasciata una procedura
telematica mediante la quale le imprese, su prenotazione,
riceveranno con cadenza periodica mensile il Durc di loro
competenza.
Il Direttore generale
Crecco
1. D.L. 25 settembre 2002, n. 210
convertito dalla legge 23/12/2005, n. 266
- D. L. 30/09/2005, n. 203
convertito in legge 2/12/2005, n. 248
- D.lgs. 10 settembre 2003, n.
276
- D. L. 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81
- D. L. 12 maggio 2006 n. 173,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006 n. 228
2. Ai sensi del comma 1,
dell’art. 3, del DM 24 ottobre 2004 “Il Durc è richiesto dagli
interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata…..”
3. Msg. n001379del17/01/2008
4. Tale tesi recepisce quanto
costantemente affermato dalla giurisprudenza della Cassazione,
in relazione alla previsione di cui all’art. 3 del d.l. n.
71/1993, convertito dalla legge n. 151/1993.
Al riguardo, si può vedere la
circolare n. 74 del 7 giugno 2005
5. Gli aiuti di Stato in
questione sono quelli elencati al punto 2 della circolare n. 124
del 13 novembre 2007; sull’intera materia, si veda,
eventualmente, anche la circolare n. 129 del 22 novembre 2007
6. Vedi nota 1
7. Il modulo potrà essere, in
alternativa, consegnato o spedito alla Direzione INPS
territorialmente competente
Allegati (Link)
-
Allegato N.1
-
Allegato N.2
-
Allegato N.3
-
Allegato N.4
|