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   Normativa Appalti  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 settembre 2008
Differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto,
tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del
Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni
anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento;
Vista la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta,
che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture,
ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato
art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente
emanato anche qualora la percentuale di aumento, perche' operi
l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuto superato;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri» che ha istituito il Ministero delle infrastrutture;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007,
n. 254, recante «Regolamento concernente le disposizioni di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244» che ha unificato i Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti;
Visti i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze,
elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali
risultano i seguenti scostamenti tra il tasso di inflazione reale e
il tasso di inflazione programmata:
anno 2006 scostamento in punti percentuali 0,3;
anno 2007 scostamento in punti percentuali -0,3;

Decreta:

Art. 1.
Non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso
d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata negli anni
2006 e 2007.


Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
 

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