Legge regionale 9 dicembre 2008,
n. 18 Promozione
degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti
ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche.
CAPO I
PRINCIPI, FINALITÀ E STRUMENTI
Art. 1
(Oggetto)
l. La Regione Umbria promuove
l’introduzione
di criteri di sostenibilità
ambientale nelle
procedure di acquisto di beni e
servizi delle
amministrazioni pubbliche, in
attuazione del
Sesto programma comunitario di
azione in
materia di ambiente (articolo 3,
numero 6), nel
rispetto dei principi di tutela
dell’ambiente, dello
sviluppo sostenibile e dei
principi di diritto
comunitario e nazionale che
disciplinano gli
appalti pubblici, nonché in
ossequio al D.M. 8
maggio 2003, n. 203 del Ministro
dell’ambiente e
della tutela del territorio
(Norme affinché gli
uffici pubblici e le società a
prevalente capitale
pubblico coprano il fabbisogno
annuale di
manufatti e beni con una quota di
prodotti
ottenuti da materiale riciclato
nella misura non
inferiore al trenta per cento del
fabbisogno
medesimo), e relative circolari
esplicative.
Art. 2
(Finalità)
1. Le disposizioni della presente
legge
perseguono le seguenti finalità:
a) adozione della politica
comunitaria del
“Green public procurement”
(Acquisti verdi della
pubblica amministrazione) quale
sistema di
orientamento dei consumi pubblici
verso beni e
servizi ambientalmente
preferibili, che
comportino, altresì, un vantaggio
economico per
l’amministrazione pubblica,
tenendo conto dei
costi sostenuti lungo l’intero
ciclo di utilizzo del
prodotto o del servizio;
b) riduzione degli impatti
ambientali dei
prodotti e servizi utilizzati
dalle amministrazioni
pubbliche;
c) riduzione del consumo di
risorse naturali
non rinnovabili, riduzione della
produzione di
rifiuti, incentivazione e
utilizzo di materiali
recuperati o riciclati
post-consumo;
d) promozione della diffusione di
tecnologie
e tecniche eco-compatibili, di
sistemi di
produzione a ridotto impatto
ambientale e sistemi
pubblici di etichettatura
ecologica dei prodotti;
e) riduzione dei rischi
ambientali mediante la
progressiva limitazione,
sostituzione o
eliminazione dell’acquisto di
prodotti tossici,
pericolosi o di difficile
smaltimento o comunque
a significativo impatto
ambientale;
f) promozione a livello regionale
e locale di
attività d’informazione e
sensibilizzazione alla
problematica degli acquisti
ecologici, di modelli
di consumo più responsabili nei
confronti
dell’ambiente da parte dei
soggetti pubblici, delle
imprese e dei cittadini.
2. Per il conseguimento delle
finalità di cui al
comma 1 la Regione adotta i
provvedimenti di
propria competenza e, in
particolare, promuove
iniziative e azioni nei confronti
di altri soggetti
pubblici e privati, anche
mediante la stipula di
apposite intese, accordi e
convenzioni, organizza
campagne promozionali, convegni e
ogni altra
iniziativa di carattere
divulgativo al fine di
favorire la conoscenza delle
problematiche
relative all’eco-compatibilità
della spesa
pubblica.
Art. 3
(Ambito soggettivo di
applicazione)
1. Le norme della presente legge
si applicano
alla Regione, alle Province, ai
Comuni con
popolazione residente non
inferiore a cinquemila
abitanti, alle società a capitale
prevalentemente
pubblico da essi partecipati, ai
concessionari di
pubblici servizi, nonché agli
altri enti, istituti e
aziende dipendenti o soggette
alla vigilanza degli
stessi, che operano nel
territorio regionale.
Art. 4
(Piano d’azione per gli acquisti
verdi)
1. Ferma restando l’immediata
operatività delle
disposizioni di cui al D.M. n.
203/2003 del
Ministro dell’ambiente e tutela
del territorio e
relative circolari esplicative,
le amministrazioni
aggiudicatrici di cui
all’articolo 3 approvano,
entro un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, un Piano d’azione
di durata
triennale finalizzato alla
definizione di un
programma operativo per
l’introduzione dei
criteri ambientali nelle
procedure d’acquisto di
beni e servizi e volto a
conseguire l’obiettivo di
riconversione al termine del
primo triennio di
almeno il trenta per cento delle
proprie forniture.
I successivi Piani verificano
l’esistenza delle
condizioni per l’aumento di detta
percentuale.
2. Nella definizione del Piano di
cui al comma 1,
le amministrazioni interessate
tengono conto dei
seguenti criteri generali:
a) riduzione dell’uso delle
risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti
energetiche non
rinnovabili con fonti
rinnovabili;
c) riduzione della produzione di
rifiuti;
d) riduzione delle emissioni
inquinanti;
e) riduzione dei rischi
ambientali;
f) produzione di rifiuti, non
tossici,
riutilizzabili o riciclabili.
3. Il Piano di cui al comma 1
indica gli obiettivi
da raggiungere per la
riconversione degli acquisti
nelle seguenti categorie
merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
j) materiali per l’igiene;
k) trasporti.
4. Le amministrazioni provvedono
con cadenza
annuale al monitoraggio circa lo
stato di
attuazione del Piano.
CAPO II
INTRODUZIONE DEI CRITERI
AMBIENTALI
NEI PUBBLICI APPALTI
Art. 5
(Clausole ambientali nei bandi
e nei capitolati pubblici)
1. Nel rispetto della normativa
comunitaria e
statale vigente in materia di
appalti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici
inseriscono nei
bandi di gara e nei capitolati
d’oneri per appalti
pubblici di opere, forniture e
servizi, specifiche
prescrizioni per l’integrazione
degli aspetti
ambientali nelle procedure di
gara, tenuto conto
delle priorità, degli indirizzi e
degli obiettivi
definiti nel Piano d’azione di
cui all’articolo 4.
Art. 6
(Capacità tecniche dei
concorrenti
e misure di gestione ambientale)
1. Qualora la natura dell’appalto
lo richieda, le
amministrazioni aggiudicatrici
possono
richiedere, tra i requisiti
necessari a comprovare
la capacità tecnica dei
concorrenti, le specifiche
esperienze dell’impresa
concorrente in campo
ambientale e/o l’indicazione
delle misure di
gestione ambientale che
l’operatore applicherà
durante la realizzazione
dell’appalto.
2. Nei casi di cui al comma 1, le
amministrazioni
fanno riferimento al sistema
comunitario di
ecogestione e audit (EMAS) o a
norme di
gestione ambientale basate sulle
pertinenti norme
europee o internazionali
certificate da organismi
conformi alla legislazione
comunitaria o alle
norme europee e internazionali
relative alla
certificazione (EN ISO 14001). Le
amministrazioni sono tenute a
riconoscere e
accettare i certificati
equivalenti in materia
rilasciati da organismi stabiliti
in altri Stati
membri o ogni altro tipo di prova
prodotta dai
concorrenti idonea a dimostrare
che le misure
applicate assicurano analoghi
livelli di protezione
ambientale.
Art. 7
(Considerazioni ambientali)
1. Negli appalti aggiudicati con
il criterio
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, le
amministrazioni appaltanti
possono prevedere
considerazioni ambientali tra i
criteri di
valutazione dell’offerta.
Art. 8
(Disposizioni finali)
1. L’osservanza delle
disposizioni di cui alla
presente legge costituisce
condizione
preferenziale per accedere a
finanziamenti o
erogazioni di contributi
regionali destinati ad
interventi nei settori
interessati dalla presente
legge.
2. L’entità dei finanziamenti è
commisurata al
raggiungimento dell’obiettivo di
riconversione di
cui all’articolo 4, comma 1.
3. Sono fatti salvi gli obblighi
derivanti da bandi
di gara e contratti
rispettivamente indetti e
stipulati prima della data di
entrata in vigore della
presente legge.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli
interventi di cui
all’articolo 2, comma 2 è
autorizzata per l’anno
2009 la spesa di 20.000,00 euro
con imputazione
all’unità previsionale di base
05.1.007 del
bilancio di previsione 2009
denominata “Progetti
e ricerche in materia di difesa,
tutela ambientale e
Protezione civile” (cap. 5834
n.i.).
2. Al finanziamento degli oneri
di cui al comma
1 si fa fronte con riduzione di
pari importo dello
stanziamento esistente nella
unità previsionale di
base 05.1.007 del bilancio di
previsione 2009
denominata “Progetti e ricerche
in materia di
difesa, tutela ambientale e
Protezione civile”
(cap. 5010).
3. Per gli anni successivi
l’entità della spesa di
cui al comma 1 è determinata
annualmente con la
legge finanziaria regionale, ai
sensi dell’articolo
27, comma 3, lettera c) della
vigente legge
regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma
della vigente
legge regionale di contabilità, è
autorizzata ad
apportare le conseguenti
variazioni di cui ai
precedenti commi, sia in termini
di competenza
che di cassa.
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