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   Normativa Appalti  
Legge regionale 9 dicembre 2008, n. 18

Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.


CAPO I

PRINCIPI, FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 1

(Oggetto)

l. La Regione Umbria promuove l’introduzione

di criteri di sostenibilità ambientale nelle

procedure di acquisto di beni e servizi delle

amministrazioni pubbliche, in attuazione del

Sesto programma comunitario di azione in

materia di ambiente (articolo 3, numero 6), nel

rispetto dei principi di tutela dell’ambiente, dello

sviluppo sostenibile e dei principi di diritto

comunitario e nazionale che disciplinano gli

appalti pubblici, nonché in ossequio al D.M. 8

maggio 2003, n. 203 del Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio (Norme affinché gli

uffici pubblici e le società a prevalente capitale

pubblico coprano il fabbisogno annuale di

manufatti e beni con una quota di prodotti

ottenuti da materiale riciclato nella misura non

inferiore al trenta per cento del fabbisogno

medesimo), e relative circolari esplicative.

Art. 2

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge

perseguono le seguenti finalità:

a) adozione della politica comunitaria del

“Green public procurement” (Acquisti verdi della

pubblica amministrazione) quale sistema di

orientamento dei consumi pubblici verso beni e

servizi ambientalmente preferibili, che

comportino, altresì, un vantaggio economico per

l’amministrazione pubblica, tenendo conto dei

costi sostenuti lungo l’intero ciclo di utilizzo del

prodotto o del servizio;

b) riduzione degli impatti ambientali dei

prodotti e servizi utilizzati dalle amministrazioni

pubbliche;

c) riduzione del consumo di risorse naturali

non rinnovabili, riduzione della produzione di

rifiuti, incentivazione e utilizzo di materiali

recuperati o riciclati post-consumo;

d) promozione della diffusione di tecnologie

e tecniche eco-compatibili, di sistemi di

produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi

pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti;

e) riduzione dei rischi ambientali mediante la

progressiva limitazione, sostituzione o

eliminazione dell’acquisto di prodotti tossici,

pericolosi o di difficile smaltimento o comunque

a significativo impatto ambientale;

f) promozione a livello regionale e locale di

attività d’informazione e sensibilizzazione alla

problematica degli acquisti ecologici, di modelli

di consumo più responsabili nei confronti

dell’ambiente da parte dei soggetti pubblici, delle

imprese e dei cittadini.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al

comma 1 la Regione adotta i provvedimenti di

propria competenza e, in particolare, promuove

iniziative e azioni nei confronti di altri soggetti

pubblici e privati, anche mediante la stipula di

apposite intese, accordi e convenzioni, organizza

campagne promozionali, convegni e ogni altra

iniziativa di carattere divulgativo al fine di

favorire la conoscenza delle problematiche

relative all’eco-compatibilità della spesa

pubblica.

Art. 3

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano

alla Regione, alle Province, ai Comuni con

popolazione residente non inferiore a cinquemila

abitanti, alle società a capitale prevalentemente

pubblico da essi partecipati, ai concessionari di

pubblici servizi, nonché agli altri enti, istituti e

aziende dipendenti o soggette alla vigilanza degli

stessi, che operano nel territorio regionale.

Art. 4

(Piano d’azione per gli acquisti verdi)

1. Ferma restando l’immediata operatività delle

disposizioni di cui al D.M. n. 203/2003 del

Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e

relative circolari esplicative, le amministrazioni

aggiudicatrici di cui all’articolo 3 approvano,

entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge, un Piano d’azione di durata

triennale finalizzato alla definizione di un

programma operativo per l’introduzione dei

criteri ambientali nelle procedure d’acquisto di

beni e servizi e volto a conseguire l’obiettivo di

riconversione al termine del primo triennio di

almeno il trenta per cento delle proprie forniture.

I successivi Piani verificano l’esistenza delle

condizioni per l’aumento di detta percentuale.

2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1,

le amministrazioni interessate tengono conto dei

seguenti criteri generali:

a) riduzione dell’uso delle risorse naturali;

b) sostituzione delle fonti energetiche non

rinnovabili con fonti rinnovabili;

c) riduzione della produzione di rifiuti;

d) riduzione delle emissioni inquinanti;

e) riduzione dei rischi ambientali;

f) produzione di rifiuti, non tossici,

riutilizzabili o riciclabili.

3. Il Piano di cui al comma 1 indica gli obiettivi

da raggiungere per la riconversione degli acquisti

nelle seguenti categorie merceologiche:

a) arredi;

b) materiali da costruzione;

c) manutenzione delle strade;

d) gestione del verde pubblico;

e) illuminazione e riscaldamento;

f) elettronica;

g) tessile;

h) cancelleria;

i) ristorazione;

j) materiali per l’igiene;

k) trasporti.

4. Le amministrazioni provvedono con cadenza

annuale al monitoraggio circa lo stato di

attuazione del Piano.

CAPO II

INTRODUZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI

NEI PUBBLICI APPALTI

Art. 5

(Clausole ambientali nei bandi

e nei capitolati pubblici)

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e

statale vigente in materia di appalti pubblici, le

amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nei

bandi di gara e nei capitolati d’oneri per appalti

pubblici di opere, forniture e servizi, specifiche

prescrizioni per l’integrazione degli aspetti

ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto

delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi

definiti nel Piano d’azione di cui all’articolo 4.

Art. 6

(Capacità tecniche dei concorrenti

e misure di gestione ambientale)

1. Qualora la natura dell’appalto lo richieda, le

amministrazioni aggiudicatrici possono

richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare

la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche

esperienze dell’impresa concorrente in campo

ambientale e/o l’indicazione delle misure di

gestione ambientale che l’operatore applicherà

durante la realizzazione dell’appalto.

2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni

fanno riferimento al sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS) o a norme di

gestione ambientale basate sulle pertinenti norme

europee o internazionali certificate da organismi

conformi alla legislazione comunitaria o alle

norme europee e internazionali relative alla

certificazione (EN ISO 14001). Le

amministrazioni sono tenute a riconoscere e

accettare i certificati equivalenti in materia

rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati

membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai

concorrenti idonea a dimostrare che le misure

applicate assicurano analoghi livelli di protezione

ambientale.

Art. 7

(Considerazioni ambientali)

1. Negli appalti aggiudicati con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le

amministrazioni appaltanti possono prevedere

considerazioni ambientali tra i criteri di

valutazione dell’offerta.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. L’osservanza delle disposizioni di cui alla

presente legge costituisce condizione

preferenziale per accedere a finanziamenti o

erogazioni di contributi regionali destinati ad

interventi nei settori interessati dalla presente

legge.

2. L’entità dei finanziamenti è commisurata al

raggiungimento dell’obiettivo di riconversione di

cui all’articolo 4, comma 1.

3. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da bandi

di gara e contratti rispettivamente indetti e

stipulati prima della data di entrata in vigore della

presente legge.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui

all’articolo 2, comma 2 è autorizzata per l’anno

2009 la spesa di 20.000,00 euro con imputazione

all’unità previsionale di base 05.1.007 del

bilancio di previsione 2009 denominata “Progetti

e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e

Protezione civile” (cap. 5834 n.i.).

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma

1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello

stanziamento esistente nella unità previsionale di

base 05.1.007 del bilancio di previsione 2009

denominata “Progetti e ricerche in materia di

difesa, tutela ambientale e Protezione civile”

(cap. 5010).

3. Per gli anni successivi l’entità della spesa di

cui al comma 1 è determinata annualmente con la

legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo

27, comma 3, lettera c) della vigente legge

regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente

legge regionale di contabilità, è autorizzata ad

apportare le conseguenti variazioni di cui ai

precedenti commi, sia in termini di competenza

che di cassa.

 
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