Decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135
"Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee.
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione
2204/2003 ex articolo 228 TCE
1. Al decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti
attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare,
ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta
di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora
iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero
avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al
trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto
derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di
quelle per cui e' previsto dalla legge un consorzio
obbligatorio di raccolta.»;
b)
all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo
restando il rispetto delle norme vigenti in materia di
riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei
componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di
raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p),
adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e
sulla verifica dei componenti che possono essere
reimpiegati.».
Art. 2.
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE,
della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in
materia ferroviaria - Procedura di infrazione 2008/2097 -
Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE
1. All'articolo 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'
inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità
competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di
servizio pubblico.»;
b)
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di
cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di
organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane,
strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei
propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziate nel
bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero.»;
c)
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'organismo
di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:
a)
in caso di accertate violazioni della disciplina relativa
all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per
cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto
autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente all'accertamento della violazione stessa;
b)
in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni,
ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
100.000 ad euro 500.000;
c)
qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non
forniscano le informazioni o forniscano informazioni
inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato
motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito,
ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
50.000 a euro 250.000;
d)
in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere
a), b) e c), ad irrogare una
sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per
ogni violazione.»;
d)
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo ed ai provvedimenti adottati
dall'organismo di regolazione.».
2. Nel limite delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione del comparto
di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma
6, lettera a), dello stesso decreto, al personale
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si
applica il trattamento giuridico ed economico del personale
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con
delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al
contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di
equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste
per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo, nonche' l'equiparazione tra i profili delle due
Agenzie. La delibera e' approvata con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza
della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella
causa C-538/07
1. All'articolo 38, comma 1,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la
lettera m-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«m-quater) che si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.».
2. All'articolo 38, comma 2,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera
m-quater), i concorrenti allegano,
alternativamente: a) la dichiarazione di non essere
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con nessun partecipante alla medesima
procedura; b) la dichiarazione di essere in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con
indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in
separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica.».
3. L'articolo 34, comma 2,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' abrogato.
4. All'articolo 49, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, le parole: «ne' si trova in una situazione di
controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle
altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Art. 4.
Misure urgenti per il recepimento della
direttiva 2008/101/CE e per la promozione
dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni
tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e
alla riduzione delle emissioni
1. Per il raggiungimento
degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonche'
per il miglior perseguimento delle finalità di incremento
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le seguenti lettere:
a-bis) e a-ter);
b)
all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio»
sono sostituite dalla seguente: «avvio»;
c)
all'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono
sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione
medesima»;
d)
all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e aggiornamenti»;
e)
all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare
precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul
registro il valore complessivo delle emissioni contenute
nella dichiarazione medesima»;
f)
all'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» e'
sostituita dalla seguente: «rilasciate»;
g)
all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in
mancanza di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento
della».
2. Ai fini del recepimento
della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per
la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per
le attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità
competente.
3. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito
il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri
per la promozione degli investimenti in innovazioni
tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla
riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle
risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica
negli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori minimi
previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo
delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4
dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo
l'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualità
ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto
degli anzidetti criteri e parametri, nonche' garantendo un
approccio integrato ed una elevata protezione dell'ambiente
nel suo complesso.
4. Il decreto di cui al comma
3 individua i coefficienti e le caratteristiche di qualità
ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali i termini
istruttori previsti dal citato decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, nonche', per gli impianti di nuova
realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del
2005, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data
di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla metà. Nei casi di cui
al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha
validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di
impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO
14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che
risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2001.
5. Il decreto di cui al comma
3 individua altresì i coefficienti e le caratteristiche di
qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali
trovano applicazione i commi 10 e 11 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, sono rilasciati dall'autorità competente,
previo parere delle amministrazioni competenti in materia
ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza
statale, dei Ministeri dell'interno, del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.
Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata
ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni
nel caso di impianto che risulti certificato secondo la
norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di
impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento
(CE) n. 761/2001.
Art. 5.
Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di
cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante
attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonche' allo smaltimento dei rifiuti
1. Ai fini dell'elaborazione
delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonche' per consentire
l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla
Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del
medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al
Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento
dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n.
185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono
tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato
relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno
2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.
2. Per consentire
l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla
Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi
collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non
aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori,
comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale
dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del
citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte
attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e
recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto
riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.
Art. 6.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della
direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari
1. All'allegato 2, sezione
III, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come
modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 7 luglio
2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al punto 1, lettera a), le parole: «incluso
destrosio e prodotti derivati, purche'» sono sostituite
dalle seguenti: «incluso destrosio, nonche' prodotti
derivati purche'»;
b)
al punto 1, lettera b), le parole: «a base di grano
e prodotti derivati, purche'» sono sostituite dalle
seguenti: «a base di grano, nonche' prodotti derivati
purche'»;
c)
al punto 6, lettera a), le parole: «grasso di soia
raffinato e prodotti derivati, purche'» sono sostituite
dalle seguenti: «grasso di soia raffinato, nonche' prodotti
derivati purche'».
2. Resta fermo quanto
previsto dal comma 3-bis dell'articolo 29 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto
dal comma 3 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n.
88.
Art. 7.
Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito
delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per
eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi -
Procedura d'infrazione n. 2007/4915
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, al fine di
semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed
internazionale del gas naturale, i sistemi di misura
relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale
nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di
gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per
l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete
nazionale e regionale di trasporto con le reti di
distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la
produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti
all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il
livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura
del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema
nazionale del gas e agli effetti di legge, e' assicurato
mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi
di misura secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per
l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per
i sistemi di misura della produzione nazionale di
idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva
94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di
esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi.
2. Al fine di assicurare la
tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete
nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per
l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o più
decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei
controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti
di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I
sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in
materia di metrologia legale entro il termine di un anno da
tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma
sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai
sistemi di misura di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per
l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8.
Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n.
2002/22/CE - Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258
ex articolo 228 TCE
1. Ai fini della
realizzazione degli interventi connessi con
l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di
cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e'
autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 42 milioni di
euro.
2. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 1, si provvede con le
disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai
pertinenti stati di previsione, per essere destinate alle
finalità di cui al presente articolo.
Art. 9.
Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193,
recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore
1. All'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in fine, e'
aggiunto il seguente periodo:
«Per le forniture destinate
ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni
internazionali, l'Autorità competente e' il Ministero della
difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie
istituite presso gli organi di vigilanza militare.».
Art. 10.
Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante
fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di
altri Stati membri - Procedura d'infrazione n. 2008/4421
1. All'articolo 4-bis
della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 e'
aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle
imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati
dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio
economico europeo che assicurano un adeguato scambio di
informazioni.».
Art. 11.
Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione
in Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza
CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08
1. Al decreto dal Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma dell'articolo 17:
1) nel primo periodo, dopo le
parole: «soggetti non residenti» sono inserite le seguenti:
«e senza stabile organizzazione in Italia»;
2) nel quarto periodo, dopo
le parole: «soggetto non residente» sono inserite le
seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;
b)
al primo comma dell'articolo 38-ter:
1) nel primo periodo, dopo le
parole: «Stati membri dell'Unione europea» sono inserite le
seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;
2) il terzo periodo e'
soppresso.
Art. 12.
Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le
imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura
d'infrazione n. 2008/4524
1. All'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 e' inserito il
seguente:
«141-bis. Le
disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresì
alle società residenti negli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento
alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente
l'attività di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta
da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il
reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione
immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni e'
assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi.».