Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Circolare 5 agosto 2009
Nuove norme tecniche per le
costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime
transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Il 30 giugno 2009, in virtu' della disposizione recata dall'art.
1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' terminato il
regime transitorio stabilito dall'art. 20 (Regime transitorio
per l'operativita' della revisione delle norme tecniche per le
costruzioni) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria» (convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28
febbraio 2008, n. 31). Pertanto, dal 1° luglio 2009 e'
obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture
14 gennaio 2008 (pubblicato nel Supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Al riguardo, pervengono a questo Ministero richieste di
chiarimenti in ordine al regime intertemporale degli interventi
per i quali, avuto riguardo al livello di definizione
progettuale e/o allo stadio procedimentale raggiunto, anche dopo
il termine del 30 giugno 2009, e' consentita l'applicazione
della normativa tecnica precedentemente in vigore al citato
decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonche' chiarimenti circa
l'utilizzabilita' dei materiali e degli elementi per uso
strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.
Poiche' e' necessario orientare in maniera univoca gli operatori
del settore, si ritiene opportuno emanare la seguente circolare.
Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di applicazione
della previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del
1996; decreto ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova
disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione
all'ambito oggettivo, sono stati chiaramente indicati dal
legislatore laddove al comma 3 dell'art. 20 del citato
decreto-legge n. 248/2007 e' statuito che:
«Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate,
nonche' per quelle per le quali le amministrazioni
aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti
definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della
revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa
tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino
all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.».
Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici
sia quelli di natura privatistica, e costituisce il criterio
oggettivo che il legislatore ha ritenuto di adottare per
stabilire in quali casi, dopo il termine del 30 giugno 2009,
possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti
al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma
4 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il
richiamato comma 3 del medesimo art. 20 esplicita chiaramente la
volonta' del legislatore di consentire l'applicazione della
normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e
fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e
quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14
gennaio 2008, sia alle opere gia' affidate o iniziate alla data
del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati
avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi;
tale ultima circostanza non puo' che essere accertata e
dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del
procedimento, di cui alle disposizioni dell'art.10 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, forniture, servizi in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, e'
esplicita la volonta' del legislatore di prevedere
l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le
costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio
2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Cio'
evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere
immediatamente operative le nuove norme, piu' penetranti
rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello
del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato
maggiori criticita' riguardo a controlli e verifiche sia sulla
progettazione che in corso di esecuzione. E' da ritenere,
peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo
interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che,
anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso
d'opera il privato avesse la necessita' di presentare una
variante, dovranno essere integralmente applicate le predette
nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008),
allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale
l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico
globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una
nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella
originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui
all'art. 30 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova
classificazione) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvdimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche», trasfuso nell'art. 104 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia».
Per quanto riguarda poi la qualificazione dei materiali e dei
prodotti da costruzione, va evidenziato che la materia e'
soggetta ad un proprio autonomo regime giuridico-normativo, che
trova la sua cornice, in primis, nei principi comunitari dettati
dalla direttiva 89/106/CEE recante «Direttiva del Consiglio del
21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernente i prodotti da costruzione», recepita in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
«Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo
ai prodotti da costruzione». Al riguardo, si osserva che la
stessa disposizione di legge (comma 2-bis dell'art. 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per
garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione», convertito, con modificazioni, con legge 17
luglio 2004, n. 186), che ha disciplinato l'avvio della fase
sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le
costruzioni, consentendo la possibilita' di utilizzare, in
alternativa, la precedente normativa tecnica, ha,
necessariamente, «fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».
Pertanto, ai fini dell'impiego di elementi per uso strutturale,
prodotti anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre
riferirsi a tali disposizioni regolamentari. In merito, va
evidenziato che le disposizioni del capitolo 11 (Materiali e
prodotti per uso strutturale) del decreto ministeriale 14
gennaio 2008, che peraltro sostanzialmente riproducono quelle
del corrispondente capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso
strutturale) della normativa tecnica approvata con decreto
ministeriale 14 settembre 2005 (sostituita da quella approvata
con decreto ministeriale 14 gennaio 2008), costituiscono il
necessario riferimento circa le modalita' di identificazione,
qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da
costruzione per uso strutturale.
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