Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale 6 luglio 2009, n. 6
Governo e riqualificazione solidale del territorio
TITOLO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N.
19
Artt. 1 – 9
(omissis)
TITOLO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N.
20
Artt. 10 - 50
(omissis)
TITOLO III - NORME PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ABITATIVO
Art. 51 - Oggetto
1. Le disposizioni del presente Titolo prevedono misure
straordinarie, operanti fino al 31 dicembre 2010, finalizzate al
rilancio dell'attività economica mediante la promozione di
interventi edilizi volti a migliorare la qualità architettonica,
la sicurezza e l'efficienza energetica del patrimonio edilizio
abitativo, anche in attuazione dell'"Intesa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
Stato, Regioni e gli Enti locali, sull'atto contenente misure
per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia",
sancita il 1° aprile 2009.
Art. 52 - Definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, sono stabilite le seguenti
definizioni:
a) per edifici abitativi si intendono gli edifici adibiti ad uso
residenziale, ubicati nei diversi ambiti del territorio
comunale;
b) per edifici esistenti alla data del 31 marzo 2009 si
intendono gli edifici di non recente realizzazione e quelli per
i quali alla medesima data sia stata comunicata la fine dei
lavori secondo la normativa vigente;
c) per edificio mono o bifamiliare si intende un edificio con i
fronti perimetrali esterni di norma non contigui ad altri
edifici, costituito rispettivamente da una o da due unità
immobiliari ad uso residenziale, sia prima che dopo l'intervento
di ampliamento di cui all'articolo 53;
d) per superficie utile lorda si intende la somma delle
superfici lorde di tutti i piani fuori terra comprensiva dei
muri perimetrali e di quelli interni, esclusi i balconi
aggettanti, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti interni
agli edifici. Essa deve essere legittimata da titoli abilitativi
edilizi, anche in sanatoria;
e) per edifici in aggregato edilizio si intendono gli edifici
contigui, a contatto o interconnessi con edifici adiacenti, per
i quali sono possibili interazioni nella risposta all'azione
sismica, derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici
adiacenti.
Art. 53 - Interventi di ampliamento
1. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli
articoli 55 e 56, è consentito l'ampliamento di edifici
abitativi, esistenti alla data del 31 marzo 2009, monofamiliare
e bifamiliari o di altra tipologia edilizia, aventi una
superficie utile lorda comunque non superiore a 350 metri
quadrati, qualora per gli stessi siano consentiti, dagli
strumenti urbanistici vigenti ed adottati, interventi di
ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e
urbanistica.
2. L'ampliamento, anche in sopraelevazione, è ammesso fino ad un
massimo del 20 per cento della superficie utile lorda di
ciascuna unità immobiliare residenziale degli edifici abitativi
di cui al comma 1 e comunque fino ad un massimo di 70 metri
quadrati di superficie utile lorda per l'intero edificio.
3. Gli interventi di ampliamento di cui al presente articolo
sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive che
garantiscano l'applicazione integrale dei requisiti di
prestazione energetica degli edifici e degli impianti
energetici, di cui alla Delibera dell'Assemblea legislativa
regionale 4 marzo 2008, n. 156, limitatamente all'ampliamento
dell'edificio originario, e degli impianti energetici per
l'edificio originario.
4. La realizzazione dell'intervento di ampliamento di cui al
presente articolo, sia in sopraelevazione dell'edificio
originario sia attraverso la costruzione di manufatti edilizi,
interrati o fuori terra, al di sotto o in adiacenza allo stesso,
richiede la valutazione della sicurezza e, qualora necessario,
l'adeguamento sismico dell'intera costruzione, nell'osservanza
della vigente normativa tecnica per le costruzioni.
5. L'ampliamento è ammesso fino ad un massimo del 35 per cento
della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare
residenziale, e comunque fino ad un massimo di 130 metri
quadrati di superficie utile lorda dell'intero edificio, qualora
ricorra uno dei seguenti casi:
a) si proceda all'applicazione integrale dei requisiti di
prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici
per l'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento realizzato;
b) nei comuni classificati a media sismicità, si proceda alla
valutazione della sicurezza e, ove necessario, all'adeguamento
sismico dell'intera costruzione, nell'osservanza della vigente
normativa tecnica per le costruzioni, con riguardo agli edifici
realizzati prima dell'entrata in vigore della suddetta
classificazione, senza l'applicazione delle norme tecniche per
le costruzioni in zone sismiche.
Art. 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione
1. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli
articoli 55 e 56, gli edifici residenziali esistenti alla data
del 31 marzo 2009, per i quali gli strumenti urbanistici vigenti
e adottati consentono interventi di ristrutturazione, non
escludendo espressamente la demolizione e ricostruzione possono
essere demoliti e ricostruiti con ampliamento, anche in
sopraelevazione, fino al 35 per cento della superficie utile
lorda.
2. La quota massima dell'ampliamento ammissibile è del 50 per
cento per la demolizione di edifici residenziali che il piano
classifica incongrui o da delocalizzare o di edifici non
assoggettati a interventi di restauro o risanamento conservativo
che siano collocati nelle aree di cui all'articolo 55, comma 2,
lettere b), c), d), e), f), g) e h), qualora la ricostruzione
avvenga al di fuori delle medesime aree, in ambiti destinati
dalla pianificazione urbanistica all'edificazione residenziale e
il soggetto interessato si impegni, previa stipula di apposita
convenzione, al ripristino ambientale delle aree di pertinenza
dell'edificio originario e al trasferimento delle stesse nel
patrimonio indisponibile del Comune, prima della conclusione dei
lavori di ricostruzione. La convenzione può escludere
l'acquisizione dell'area di pertinenza dell'edificio originario
al patrimonio indisponibile del Comune, qualora il privato si
impegni, dopo la demolizione e il ripristino ambientale, alla
destinazione dell'area stessa secondo usi compatibili con le
caratteristiche dell'area, in conformità alla legge e alla
pianificazione vigente. L'area di pertinenza del fabbricato
demolito e delocalizzato è gravata da un vincolo di
inedificabilità.
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti
anche su edifici all'interno dei quali siano presenti unità
immobiliari aventi destinazioni d'uso diversa dall'abitativa,
nella misura comunque non superiore al 30 per cento della
superficie utile lorda complessiva dell'edificio medesimo. In
tali casi gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti a
condizione che la superficie utile lorda di dette unità
immobiliari non sia computata ai fini dell'ampliamento e non sia
aumentata.
4. Gli interventi di ampliamento di cui al presente articolo
sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive che, nel
garantire per l'intero edificio da ricostruire l'applicazione
integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici
e degli impianti energetici, di cui alla delibera dell'Assemblea
legislativa n. 156 del 2008, assicurino il raggiungimento di
livelli minimi di prestazione energetica degli edifici
incrementati di almeno il 25 per cento rispetto a quelli ivi
previsti.
5. L'edificio da ricostruire è progettato in conformità alla
normativa tecnica per le costruzioni vigente, secondo le
indicazioni di cui all'articolo 56, commi 5 e 6.
Art. 55 - Limiti e condizioni comuni
1. Agli interventi di ampliamento e di demolizione e
ricostruzione di cui agli articoli 53 e 54 si applicano le
seguenti disposizioni comuni, circa i divieti, limiti e
condizioni per la realizzazione dei medesimi interventi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, gli
interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non
sono consentiti per gli edifici situati nei seguenti ambiti:
a) nei centri storici, di cui all'articolo A-7 dell'Allegato
alla legge regionale n. 20 del 2000, e negli insediamenti e
infrastrutture storici del territorio rurale di cui all'articolo
A-8 del medesimo Allegato, ovvero nelle zone "A" delimitate dai
PRG dei Comuni non ancora dotati di PSC;
b) nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e
boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
e nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, come
perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR)
ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a
darne attuazione;
c) all'interno delle aree dei parchi e delle riserve naturali
iscritte nell'elenco ufficiale delle aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), ad esclusione dei territori ricompresi all'interno
delle zone "D" dei parchi regionali istituiti ai sensi della
legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della
formazione e della gestione del sistema regionale delle aree
naturali protette e dei siti della rete natura 2000);
d) sul demanio statale, regionale, provinciale e comunale;
e) su ogni altra area sottoposta dagli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica a vincolo di
inedificabilità assoluta, in forza della legislazione vigente
ovvero destinata ad opere e spazi pubblici ovvero destinata ad
interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione
di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare);
f) nelle zone classificate a rischio idrogeologico molto
elevato, perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998,
n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi
nella regione Campania), convertito in legge, con modificazioni
dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267;
g) negli abitati da trasferire e da consolidare, ferma restando
la possibilità di attuare gli interventi ammessi dalle relative
perimetrazioni;
h) nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante di cui all'articolo A-3-bis della legge regionale n.
20 del 2000, qualora gli edifici stessi risultino non
compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto
ministeriale 9 maggio 2001.
3. I Comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere
l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 53 e 54, in
relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio,
per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico,
ambientale e culturale ovvero stabilire limiti differenziati in
ordine alle possibilità di ampliamento accordate da detti
articoli, in relazione alle caratteristiche proprie dei singoli
ambiti e del diverso loro grado di saturazione edilizia.
4. I Comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal
31 dicembre 2010, verificano gli ampliamenti volumetrici
richiesti ai sensi delle disposizioni di cui al presente Titolo
allo scopo di integrare i dati del quadro conoscitivo della
propria pianificazione urbanistica e valutano eventuali esigenze
di integrazione delle dotazioni territoriali e dei servizi
pubblici che risultino necessari.
5. Gli interventi di ampliamento e di demolizione e
ricostruzione non sono ammessi nelle unità immobiliari oggetto
di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori
non siano stati conclusi entro il 31 marzo 2009, nonché nelle
unità immobiliari, totalmente o parzialmente abusive soggette a
ordine di demolizione emanato entro la stessa data. Le superfici
utili lorde realizzate abusivamente per le quali sia stata
applicata e versata alla data del 31 marzo 2009 la sanzione
pecuniaria sono decurtate dall'ampliamento ammissibile.
6. La realizzazione degli interventi di ampliamento e di
demolizione e ricostruzione è subordinata all'interno dei centri
abitati all'esistenza delle infrastrutture per l'urbanizzazione
degli insediamenti, rapportate al carico insediativo esistente,
e al rispetto dei limiti inderogabili di cui al decreto
interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e all'esistenza o al
reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali, secondo la
normativa vigente.
7. Ferma restando l'ammissibilità degli interventi secondo
quanto previsto dal presente Titolo, trovano applicazione le
specifiche disposizioni degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica relative alle caratteristiche
formali, tipologiche e costruttive degli interventi, in quanto
compatibili.
8. Gli interventi di ampliamento e di demolizione e
ricostruzione sono realizzati nel rispetto del codice civile,
per quanto concerne in particolare la disciplina del condominio
negli edifici e la tutela dei diritti dei terzi, nonché delle
disposizioni legislative e della normativa tecnica aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui le
norme in materia di:
a) requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione;
b) sicurezza degli impianti;
c) prevenzione degli incendi e sicurezza dei cantieri;
d) distanza minima dai confini e dagli edifici, altezza massima
dei fabbricati e limiti inderogabili di densità edilizia;
e) eliminazione delle barriere architettoniche;
f) vincoli di inedificabilità e zone di rispetto.
9. Non è considerato nei computi per la determinazione
dell'ampliamento ammissibile della superficie utile lorda il
maggior spessore delle murature esterne necessario per garantire
l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica
richiesti dal presente Titolo, con riferimento alla sola parte
eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25
centimetri.
10. Per garantire l'applicazione integrale dei requisiti di
prestazione energetica richiesti dal presente Titolo è permesso,
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE),
derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali
o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del
nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il
maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle
altezze massime degli edifici nella misura massima di 25
centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di
copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima
da entrambi gli edifici confinanti.
11. Per gli interventi di ampliamento e demolizioni e
ricostruzioni previsti dal presente Titolo, non trovano
applicazione i limiti di densità edilizia, di altezza e di
distanza tra i fabbricati previsti dagli strumenti urbanistici
generali ed attuativi, e dai regolamenti edilizi.
12. Gli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 53 e 54
non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti
dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
13. Con gli interventi di ampliamento e di demolizione e
ricostruzione non può essere modificata la destinazione d'uso
delle unità immobiliari facenti parte degli edifici interessati.
14. Ai fini del calcolo dell'ampliamento ammissibile, ai sensi
degli articoli 53 e 54, non sono considerate le superfici
necessarie per realizzare volumi tecnici per impianti
tecnologici e per interventi di adeguamento alla normativa
antisismica e di riqualificazione energetica degli edifici.
15. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti
può essere aumentato, per gli interventi di ampliamento e di
demolizione e ricostruzione realizzati all'interno di centri
abitati, purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una
superficie utile lorda non inferiore a 50 metri quadrati e siano
destinate per almeno dieci anni alla locazione a canone
calmierato rispetto ai prezzi di mercato, attraverso la stipula,
prima dell'inizio dei relativi lavori, di apposita convenzione
ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 31 del 2002.
Art. 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
1. Gli interventi di cui agli articoli 53 e 54 sono realizzati,
anche in assenza di piano urbanistico attuativo eventualmente
previsto, mediante denuncia di inizio attività, da presentarsi
ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 2002
entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010. Nella
dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 del
medesimo articolo 10 è espressamente asseverato il rispetto dei
limiti e delle condizioni di ammissibilità stabiliti dal
presente Titolo. Lo sportello unico per l'edilizia effettua il
controllo delle opere nell'osservanza dell'articolo 11 della
legge regionale n. 31 del 2002.
2. L'intervento di cui all'articolo 53 e quello di ricostruzione
di cui all'articolo 54 sono soggetti al versamento del
contributo di costruzione, riferito alle quote previste per la
nuova costruzione, da calcolare rispettivamente sulla superficie
ampliata e sulla superficie totale ricostruita. Trovano
applicazione i casi di riduzione ed esonero dal contributo di
costruzione previsti dall'articolo 30 della legge regionale n.
31 del 2002.
3. Alla conclusione dei lavori la verifica delle opere
realizzate è attuata in conformità al Titolo III della medesima
legge regionale n. 31 del 2002. La scheda tecnica descrittiva di
cui all'articolo 20 della legge regionale n. 31 del 2002 è
integrata dall'attestazione di qualificazione energetica, che
certifica l'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto
degli indici di prestazione energetica di cui all'articolo 53,
comma 3 e comma 5, lettera a), e all'articolo 54, comma 4. In
mancanza di detta certificazione, il certificato di conformità
edilizia e agibilità di cui all'articolo 21 della medesima legge
regionale n. 31 del 2002 non può essere rilasciato.
4. È fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), per
gli interventi edilizi che interessino immobili aventi valore
culturale o paesaggistico ovvero immobili sottoposti a
prescrizioni di tutela indiretta, di cui all'articolo 45 del
medesimo decreto legislativo.
5. Agli interventi di cui agli articoli 53 e 54 si applica
quanto previsto dal Titolo IV della legge regionale 30 ottobre
2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico),
indipendentemente dalla data di presentazione della denuncia di
inizio attività di cui al comma 1.
6. In ogni caso, il progetto esecutivo riguardante le strutture
dovrà essere riferito all'intera costruzione e nel caso di
interventi di ampliamento, dovrà riportare la valutazione
dell'intera struttura post intervento, secondo le indicazioni
della vigente normativa tecnica per le costruzioni. In presenza
di edifici in aggregato edilizio il progetto dovrà tener conto
delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità
strutturale con gli edifici adiacenti.
7. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia), in caso di realizzazione degli interventi
di ampliamento e di demolizione e ricostruzione in violazione di
quanto disposto dal presente Titolo, trova applicazione quanto
previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale n. 23
del 2004 e dal Titolo V della legge regionale n. 19 del 2008.
TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE
Artt. 57 – 65
(omissis)
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