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   Normativa Appalti Lavori Pubblici  

LEGGE REGIONALE 06 Agosto 2009 n. 30

Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

 

la seguente legge regionale:

 

 

Articolo 1

(Finalità)

 

1.      Con la presente legge la Regione Liguria, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, promuove e disciplina la realizzazione, con il più ampio coinvolgimento delle autonomie locali, delle autostrade e delle infrastrutture ferroviarie regionali, al fine di rendere più efficiente la rete infrastrutturale del territorio ligure.

2.      La Regione incentiva, altresì, la fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale.

 

Articolo 2

(Definizione di autostrada regionale)

 

1.      Per autostrada regionale si intende ogni autostrada o porzione della medesima, come definita all’articolo 2, comma 3, lettera A del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni, che non rientri nella rete autostradale o stradale nazionale o di interesse nazionale, che si estenda nel solo territorio regionale ed assolva prevalentemente ad esigenze di mobilità di scala regionale.

2.      Ai sensi della presente legge hanno altresì carattere regionale le tratte autostradali che raccordano autostrade regionali alla rete nazionale ed alla rete di altre Regioni.

 

Articolo 3

(Accordi interregionali)

 

1.      La Regione, al fine di perseguire la connessione della rete autostradale regionale di cui all’articolo 2 con la rete autostradale di Regioni limitrofe, promuove accordi con le Regioni medesime.

 

Articolo 4

(Trasferimento di poteri)

 

1.      Al fine della realizzazione delle autostrade regionali, la Regione può trasferire i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore ad un soggetto di diritto pubblico, appositamente costituito o da costituire in forma societaria, che può essere partecipato anche da altre Regioni e dall’Azienda nazionale autonoma delle strade statali (ANAS S.p.A.).

 

Articolo 5

(Realizzazione delle autostrade regionali)

 

1.      La Regione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione territoriale e della programmazione strategica regionali e dell’intesa generale quadro fra il Governo e la Regione di cui all’articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni promuove la realizzazione delle autostrade regionali di cui all’articolo 2, attraverso le opportune intese con gli enti e le amministrazioni locali interessate, tramite il ricorso alla finanza di progetto secondo le disposizioni di cui al citato d.lgs. 163/2006 e delle norme di cui alla presente legge.

2.      Per la realizzazione delle infrastrutture regionali la Regione predispone lo studio di fattibilità, verificandone, tra l’altro, la compatibilità ambientale, anche avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate e con il coinvolgimento degli enti locali interessati.

3.      La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta lo studio di fattibilità e delibera l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto preliminare con le  procedure di cui all’articolo 6.

 

Articolo 6

(Affidamento tramite finanza di progetto)

 

1.      La Giunta regionale, per l’attivazione della procedura di finanza di progetto, approva un avviso pubblico nel quale invita i promotori alla presentazione del progetto preliminare, da redigersi sulla base dello studio di fattibilità di cui all’articolo 5.

2.      L’avviso di cui al comma 1 determina, in particolare:

a)      le caratteristiche sommarie dell’opera;

b)      gli elaborati, i documenti e le analisi occorrenti alla definizione della proposta di finanza di progetto preliminare;

c)      il valore finanziario presunto del progetto stesso;

d)      le caratteristiche, le prerogative e gli oneri a carico del promotore;

e)      il termine entro il quale il progetto deve essere predisposto;

f)        i parametri ed i punteggi per la selezione del promotore.

3.      La Regione acquisisce i necessari pareri e ogni altro atto valutativo previsto dalla normativa vigente sul progetto preliminare individuato ai sensi del comma 1, attraverso apposita conferenza di servizi di cui all’articolo 7.

4.      Il progetto preliminare, come definito nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 7, costituisce la base di gara per la procedura concorsuale di affidamento della concessione di cui all’articolo 8.

 

Articolo 7

(Procedura di valutazione ed approvazione del progetto preliminare infrastrutturale)

 

1.      Per l’approvazione dei progetti delle infrastrutture di cui agli articoli 2 e 12, nonché per l’acquisizione delle intese, degli assensi, dei pareri e di ogni altro atto previsto dalla normativa vigente, la Regione indice apposita conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto la valutazione del progetto preliminare redatto a norma dell’articolo 6. Il progetto preliminare deve evidenziare, con un adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell’opera da realizzare.

2.      La conferenza di cui al comma 1 è volta a definire le condizioni di fattibilità dell’intervento infrastrutturale sotto i diversi profili coinvolti in vista dell’ottenimento, sul progetto definitivo, degli atti approvativi e di assenso prescritti dalla vigente normativa. La conferenza preliminare si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente.

3.      Delle determinazioni assunte nella conferenza di servizi è data notizia mediante avviso recante l’indicazione della sede di deposito del progetto preliminare, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura della Regione. Dalla data di pubblicazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 11.

4.      Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 2 e 3, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modifiche ed integrazioni ove la localizzazione dell’intervento infrastrutturale risulti non conforme alle previsioni dei Piani territoriali di livello regionale e/o provinciale o agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati.

5.      Ove le opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale (VIA) è resa nel contesto del procedimento di cui ai commi 6, 7 e 8. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento di conferenza è di centocinquanta giorni dalla data della conferenza referente.

6.      Nella conferenza di cui al comma 1 l’approvazione del progetto preliminare produce effetto di variazione dei Piani territoriali di livello regionale e/o provinciale o degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche ed integrazioni.

7.      Il progetto preliminare è valutato a norma dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed eventualmente modificato sulla base delle determinazioni rese da parte delle Amministrazioni interessate nella conferenza di cui al comma 1.

8.      La mancata partecipazione alla conferenza di servizi deliberante indetta sul progetto preliminare da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio culturale e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza e immigrazione non comporta effetti di silenzio assenso a norma dell’articolo 20, comma 4, della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

9.      Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 8

(Concessione di autostrada regionale)

 

1.      La Giunta regionale, sulla base del progetto preliminare, come definito a seguito della conferenza di servizi di cui all’articolo 7, indice apposita gara per l’affidamento della concessione di autostrada regionale che ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione e gestione dell’infrastruttura, ai sensi della vigente normativa.

2.      La Giunta regionale approva apposito schema di convenzione in cui sono definite le obbligazioni inerenti alla concessione, al fine di:

a)    disciplinare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra la Regione ed il soggetto concessionario;

b) raccordare i rapporti intercorrenti tra la Regione ed il concessionario con gli eventuali rapporti da stabilirsi tra il concessionario stesso ed i concessionari di autostrade nazionali e regionali con le quali occorra stabilire connessioni dirette.

3.      Al fine di consentire al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico dei costi sostenuti per la realizzazione dell’infrastruttura, la durata  della concessione può essere fissata per un periodo superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato di realizzazione dell’opera e la redditività attesa dalla sua gestione.

4.      La Giunta regionale esercita nei confronti dei soggetti concessionari funzioni di controllo e di vigilanza in relazione alla realizzazione dell’infrastruttura, delle opere complementari e correlate e comunque sul rispetto di quanto previsto nell’atto di concessione.

5.      Le autostrade regionali realizzate ai sensi della presente legge sono acquisite ai beni del demanio regionale ai sensi della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) e successive modifiche ed integrazioni.

6.      Alla scadenza della concessione l’infrastruttura autostradale regionale torna nella disponibilità dell’ente concedente in buono stato di conservazione.

 

Articolo 9

(Procedura di valutazione ed approvazione del progetto definitivo infrastrutturale)

 

1.      La Regione, entro dodici mesi dalla conclusione della procedura ad evidenza pubblica di cui all’articolo 8, indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, ove si renda necessario approvare varianti agli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica,  la conferenza di servizi di cui all’articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l’approvazione del progetto definitivo redatto da parte del soggetto cui sia stata affidata la realizzazione dell’intervento infrastrutturale.

2.      Il progetto definitivo deve contenere una relazione del progettista attestante la sua rispondenza alle condizioni e prescrizioni apposte in sede di conferenza di cui all’articolo 7, comma 1, o i motivi significativi per i quali ci si sia discostati dalle stesse.

3.      In sede di conferenza di servizi di cui al comma 1 è verificata anche l’ottemperanza alle prescrizioni in precedenza apposte relativamente alla pronuncia di valutazione d’impatto ambientale.

4.      Con l’approvazione del progetto definitivo si dichiara la pubblica utilità dell’opera ai sensi del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

5.      La conferenza di servizi sul progetto definitivo si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente e l’approvazione del progetto equivale a rilascio del titolo edilizio.

6.      Ove in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 venga espresso il dissenso nella materia urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale da parte della Regione, della Provincia o del Comune o di altre amministrazioni o enti diversi da quelli statali, il responsabile del procedimento, nei successivi dieci giorni, rimette la decisione in merito al dissenso ad una Commissione composta dai rappresentanti legali di Regione, Provincia, Comune o loro delegati e dell’amministrazione o ente che ha espresso il dissenso in sede di conferenza.

7.      La Commissione decide mediante deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di parità prevale il voto della Regione. In relazione a procedimenti particolarmente complessi la Commissione può decidere, all’unanimità, di elevare il suddetto termine a novanta giorni.

8.      La mancata partecipazione alla conferenza di servizi deliberante indetta sul progetto definitivo da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza e immigrazione non comporta effetti di silenzio assenso a norma dell’articolo 20, comma 4, della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

9.      Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 10

(Tariffe di pedaggio)

 

1.      La Giunta regionale determina con apposito provvedimento gli importi massimi delle tariffe di pedaggio relative alle autostrade regionali ed i criteri di adeguamento delle medesime, tenuto conto delle specificità socio-territoriali e, comunque, sulla base dei seguenti criteri di massima:

a)       costo complessivo di realizzazione dell’infrastruttura;

b)      stima del livello di fruizione;

c)      durata della concessione;

d)      costi di gestione e di manutenzione dell’infrastruttura nel periodo di durata della concessione;

e)      ulteriori costi, quali i costi ambientali dell’opera, gli effetti della congestione del traffico  e della incidentalità, per un corrispettivo determinabile nella misura massima del 5 per cento della tariffa determinata in convenzione;

f)        livello e qualità dei servizi che devono essere assicurati;

g)      corrispettivo percentuale sui ricavi definito dalla Regione nel bando di gara di cui all’articolo 8, comma 1;

h)      proventi attesi da eventuali esercizi accessori ed esterni al servizio autostradale resi in concomitanza con questo;

i)        eventuali altri oneri gravanti sull’esercizio della concessione.

 

Articolo 11

(Misure di salvaguardia)

 

1.      Dalla data di pubblicazione delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare e fino all’approvazione del progetto definitivo e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, sulle aree interessate dai progetti delle infrastrutture di cui all’articolo 2 opera un regime di salvaguardia comportante:

a)      l’inammissibilità di variazioni ai Piani territoriali di livello regionale e provinciale ed agli strumenti urbanistici comunali volte a consentire l’edificazione delle aree interessate dall’intervento infrastrutturale;

b)      l’obbligo del Comune di sospendere ogni determinazione nei confronti di istanze relative ad interventi edilizi che si pongano in contrasto con le previsioni del progetto infrastrutturale.

 

Articolo 12

(Definizione di infrastruttura ferroviaria regionale)

 

1.          Per infrastruttura ferroviaria regionale si intende la rete di trasporto terrestre adibita a servizi ferroviari, realizzata sul territorio regionale su iniziativa della Regione Liguria, anche sulla base di proposte di terzi.

2.          L’infrastruttura di cui al comma 1 è costituita dalla piattaforma ferroviaria e dalle relative opere civili, nonché dagli impianti tecnologici per i sistemi di trazione, segnalamento e sicurezza.

3.          Ai sensi della presente legge hanno altresì carattere regionale le tratte ferroviarie che raccordano le infrastrutture ferroviarie regionali alla rete nazionale  ed alla rete di altre Regioni.

 

Articolo 13

(Accordi interregionali)

 

1.          La Regione, al fine di perseguire la connessione della rete ferroviaria regionale, di cui all’articolo 12, con la rete ferroviaria di Regioni limitrofe, promuove accordi con le Regioni medesime.

 

 

 

 

Articolo 14

(Realizzazione delle infrastrutture ferroviarie regionali)

 

1.      Per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

 

Articolo 15

(Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria)

 

1.      La Giunta regionale determina con apposito provvedimento l’importo massimo del canone dovuto per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria regionale con i parametri individuati dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria) e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle specificità socio-territoriali e, comunque, sulla base dei seguenti criteri di massima:

a)      costo complessivo di realizzazione dell’infrastruttura;

b)      durata della concessione;

c)      costi di gestione e di manutenzione dell’infrastruttura nel periodo di durata della concessione;

d)      livello e qualità dei servizi che devono essere assicurati;

e)      proventi attesi da eventuali esercizi accessori ed esterni al servizio ferroviario resi in concomitanza con questo;

f)        eventuali altri oneri gravanti sull’esercizio della concessione.

 

Articolo 16

(Viabilità strategica regionale)

 

1.        La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua tratte viarie di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio regionale e finanzia la predisposizione di studi di fattibilità per la loro realizzazione o per il loro miglioramento.

 

Articolo 17

(Fondo per studi di fattibilità)

 

1.      Al fine di agevolare la progettazione delle autostrade regionali e delle infrastrutture ferroviarie regionali, nonché delle tratte viarie strategiche sul territorio regionale, è istituito un fondo per la copertura  delle spese per la predisposizione di studi di fattibilità secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 2.

 

Articolo 18

(Norma finanziaria)

 

1.    Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 100.000,00 dell’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009 nell’Area V “Infrastrutture” all’U.P.B. 5.201 “Interventi per la viabilità”.

2.    Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

Articolo 19

(Dichiarazione d’urgenza)

 

1.        La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

                        E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 
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