LEGGE REGIONALE 06 Agosto
2009 n. 30
Promozione della realizzazione
delle autostrade di interesse regionale, delle
infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di
tratte viarie strategiche sul territorio regionale.
Il
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge
regionale:
Articolo 1
(Finalità)
1.
Con la presente legge la
Regione Liguria, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, della
Costituzione, promuove e disciplina la realizzazione, con il
più ampio coinvolgimento delle autonomie locali, delle
autostrade e delle infrastrutture ferroviarie regionali, al
fine di rendere più efficiente la rete infrastrutturale del
territorio ligure.
2.
La Regione incentiva, altresì,
la fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio
regionale.
Articolo 2
(Definizione di autostrada regionale)
1.
Per autostrada regionale si
intende ogni autostrada o porzione della medesima, come
definita all’articolo 2, comma 3, lettera A del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) e successive modifiche ed integrazioni, che non
rientri nella rete autostradale o stradale nazionale o di
interesse nazionale, che si estenda nel solo territorio
regionale ed assolva prevalentemente ad esigenze di mobilità
di scala regionale.
2.
Ai sensi della presente legge
hanno altresì carattere regionale le tratte autostradali che
raccordano autostrade regionali alla rete nazionale ed alla
rete di altre Regioni.
Articolo 3
(Accordi interregionali)
1.
La Regione, al fine di
perseguire la connessione della rete autostradale regionale
di cui all’articolo 2 con la rete autostradale di Regioni
limitrofe, promuove accordi con le Regioni medesime.
Articolo 4
(Trasferimento di poteri)
1.
Al fine della realizzazione
delle autostrade regionali, la Regione può trasferire i
poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore ad un
soggetto di diritto pubblico, appositamente costituito o da
costituire in forma societaria, che può essere partecipato
anche da altre Regioni e dall’Azienda nazionale autonoma
delle strade statali (ANAS S.p.A.).
Articolo 5
(Realizzazione delle autostrade regionali)
1.
La Regione, in coerenza con le
indicazioni della pianificazione territoriale e della
programmazione strategica regionali e dell’intesa generale
quadro fra il Governo e la Regione di cui all’articolo 161,
comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni promuove
la realizzazione delle autostrade regionali di cui
all’articolo 2, attraverso le opportune intese con gli enti
e le amministrazioni locali interessate, tramite il ricorso
alla finanza di progetto secondo le disposizioni di cui al
citato d.lgs. 163/2006 e delle norme di cui alla presente
legge.
2.
Per la realizzazione delle
infrastrutture regionali la Regione predispone lo studio di
fattibilità, verificandone, tra l’altro, la compatibilità
ambientale, anche avvalendosi di strutture pubbliche o
private specializzate e con il coinvolgimento degli enti
locali interessati.
3.
La Giunta regionale con
apposito provvedimento adotta lo studio di fattibilità e
delibera l’affidamento dell’incarico di redazione del
progetto preliminare con le procedure di cui all’articolo
6.
Articolo 6
(Affidamento tramite finanza
di progetto)
1.
La Giunta regionale, per
l’attivazione della procedura di finanza di progetto,
approva un avviso pubblico nel quale invita i promotori alla
presentazione del progetto preliminare, da redigersi sulla
base dello studio di fattibilità di cui all’articolo 5.
2.
L’avviso di cui al comma 1
determina, in particolare:
a)
le caratteristiche sommarie
dell’opera;
b)
gli elaborati, i documenti e le
analisi occorrenti alla definizione della proposta di
finanza di progetto preliminare;
c)
il valore finanziario presunto
del progetto stesso;
d)
le caratteristiche, le
prerogative e gli oneri a carico del promotore;
e)
il termine entro il quale il
progetto deve essere predisposto;
f)
i parametri ed i punteggi per la
selezione del promotore.
3.
La Regione acquisisce i
necessari pareri e ogni altro atto valutativo previsto dalla
normativa vigente sul progetto preliminare individuato ai
sensi del comma 1, attraverso apposita conferenza di servizi
di cui all’articolo 7.
4.
Il progetto preliminare, come
definito nell’ambito della conferenza di servizi di cui
all’articolo 7, costituisce la base di gara per la procedura
concorsuale di affidamento della concessione di cui
all’articolo 8.
Articolo 7
(Procedura di valutazione ed approvazione del progetto
preliminare infrastrutturale)
1.
Per l’approvazione dei
progetti delle infrastrutture di cui agli articoli 2 e 12,
nonché per l’acquisizione delle intese, degli assensi, dei
pareri e di ogni altro atto previsto dalla normativa
vigente, la Regione indice apposita conferenza di servizi
preliminare di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni,
avente ad oggetto la valutazione del progetto preliminare
redatto a norma dell’articolo 6. Il progetto preliminare
deve evidenziare, con un adeguato elaborato cartografico, le
aree impegnate, le relative fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia, nonché le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa
dell’opera da realizzare.
2.
La conferenza di cui al
comma 1 è volta a definire le condizioni di fattibilità
dell’intervento infrastrutturale sotto i diversi profili
coinvolti in vista dell’ottenimento, sul progetto
definitivo, degli atti approvativi e di assenso prescritti
dalla vigente normativa. La conferenza preliminare si
conclude entro il termine di
novanta giorni dalla data della conferenza referente.
3.
Delle determinazioni
assunte nella conferenza di servizi è data notizia mediante
avviso recante l’indicazione della sede di deposito del
progetto preliminare, da pubblicarsi nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria e da divulgarsi con ogni
altro mezzo ritenuto idoneo a cura della Regione. Dalla data
di pubblicazione si applicano le misure di salvaguardia di
cui all’articolo 11.
4.
Alla conferenza di
servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 59, commi 2 e 3, della legge regionale 4
settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e
successive modifiche ed integrazioni ove la localizzazione
dell’intervento infrastrutturale risulti non conforme alle
previsioni dei Piani territoriali di livello regionale e/o
provinciale o agli strumenti urbanistici comunali vigenti o
adottati.
5.
Ove le opere di cui al
comma 1 siano da assoggettare a valutazione di impatto
ambientale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998,
n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e
successive modifiche ed integrazioni, la pronuncia di
valutazione di impatto ambientale (VIA) è resa nel contesto
del procedimento di cui ai commi 6, 7 e 8. In tal caso il
termine per la conclusione del procedimento di conferenza è
di centocinquanta giorni dalla data della conferenza
referente.
6.
Nella conferenza di cui
al comma 1 l’approvazione del progetto preliminare produce
effetto di variazione dei Piani territoriali di livello
regionale e/o provinciale o degli strumenti urbanistici
comunali vigenti o adottati e comporta l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive
modifiche ed integrazioni.
7.
Il progetto preliminare
è valutato a norma dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
rese da parte delle Amministrazioni interessate nella
conferenza di cui al comma 1.
8.
La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi deliberante
indetta sul progetto preliminare da parte di amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico -
territoriale, del patrimonio culturale e alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, alla difesa nazionale e
alla pubblica sicurezza e immigrazione non comporta effetti
di silenzio assenso a norma dell’articolo 20, comma 4, della
l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
9.
Per
quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della l.
241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni.
Articolo 8
(Concessione di autostrada
regionale)
1.
La Giunta regionale, sulla base
del progetto preliminare, come definito a seguito della
conferenza di servizi di cui all’articolo 7, indice apposita
gara per l’affidamento della concessione di autostrada
regionale che ha per oggetto la progettazione definitiva ed
esecutiva e la realizzazione e gestione dell’infrastruttura,
ai sensi della vigente normativa.
2.
La Giunta regionale approva
apposito schema di convenzione in cui sono definite le
obbligazioni inerenti alla concessione, al fine di:
a)
disciplinare i rapporti
giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra la
Regione ed il soggetto concessionario;
b) raccordare i rapporti
intercorrenti tra la Regione ed il concessionario con gli
eventuali rapporti da stabilirsi tra il concessionario
stesso ed i concessionari di autostrade nazionali e
regionali con le quali occorra stabilire connessioni
dirette.
3.
Al fine di consentire al
concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico
dei costi sostenuti per la realizzazione
dell’infrastruttura, la durata della concessione può essere
fissata per un periodo superiore a trenta anni, in ragione
del rapporto tra il costo stimato di realizzazione
dell’opera e la redditività attesa dalla sua gestione.
4.
La Giunta regionale esercita nei
confronti dei soggetti concessionari funzioni di controllo e
di vigilanza in relazione alla realizzazione
dell’infrastruttura, delle opere complementari e correlate e
comunque sul rispetto di quanto previsto nell’atto di
concessione.
5.
Le autostrade regionali
realizzate ai sensi della presente legge sono acquisite ai
beni del demanio regionale ai sensi della legge regionale 29
maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e
valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) e
successive modifiche ed integrazioni.
6.
Alla scadenza della concessione
l’infrastruttura autostradale regionale torna nella
disponibilità dell’ente concedente in buono stato di
conservazione.
Articolo 9
(Procedura di valutazione ed approvazione del progetto
definitivo infrastrutturale)
1.
La Regione, entro
dodici mesi dalla conclusione della procedura ad evidenza
pubblica di cui all’articolo 8, indice la conferenza di
servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della l. 241/1990
e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, ove si renda
necessario approvare varianti agli strumenti di
pianificazione territoriale od urbanistica, la conferenza
di servizi di cui all’articolo 59 della l.r. 36/1997 e
successive modifiche ed integrazioni, per l’approvazione del
progetto definitivo redatto da parte del soggetto cui sia
stata affidata la realizzazione dell’intervento
infrastrutturale.
2.
Il progetto definitivo
deve contenere una relazione del progettista attestante la
sua rispondenza alle condizioni e prescrizioni apposte in
sede di conferenza di cui all’articolo 7, comma 1, o i
motivi significativi per i quali ci si sia discostati dalle
stesse.
3.
In sede di conferenza
di servizi di cui al comma 1 è verificata anche
l’ottemperanza alle prescrizioni in precedenza apposte
relativamente alla pronuncia di valutazione d’impatto
ambientale.
4.
Con l’approvazione del
progetto definitivo si dichiara la pubblica utilità
dell’opera ai sensi del d.p.r. 327/2001 e successive
modifiche ed integrazioni.
5.
La conferenza di
servizi sul progetto definitivo si conclude entro il termine
di novanta giorni dalla data della conferenza referente e
l’approvazione del progetto equivale a rilascio del titolo
edilizio.
6.
Ove in sede di
conferenza di servizi indetta ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4
e 5 venga espresso il dissenso nella materia
urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale da parte
della Regione, della Provincia o del Comune o di altre
amministrazioni o enti diversi da quelli statali, il
responsabile del procedimento, nei successivi dieci giorni,
rimette la decisione in merito al dissenso ad una
Commissione composta dai rappresentanti legali di Regione,
Provincia, Comune o loro delegati e dell’amministrazione o
ente che ha espresso il dissenso in sede di conferenza.
7.
La Commissione decide
mediante deliberazione assunta a maggioranza dei componenti,
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. In caso di parità prevale il voto della Regione.
In relazione a procedimenti particolarmente complessi la
Commissione può decidere, all’unanimità, di elevare il
suddetto termine a novanta giorni.
8.
La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi deliberante
indetta sul progetto definitivo da parte di amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio culturale e alla tutela della salute e della
pubblica incolumità, alla difesa nazionale e alla pubblica
sicurezza e immigrazione non comporta effetti di silenzio
assenso a norma dell’articolo 20, comma 4, della l. 241/1990
e successive modifiche ed integrazioni.
9.
Per quanto non previsto dal
presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni.
Articolo 10
(Tariffe di pedaggio)
1.
La Giunta regionale determina
con apposito provvedimento gli importi massimi delle tariffe
di pedaggio relative alle autostrade regionali ed i criteri
di adeguamento delle medesime, tenuto conto delle
specificità socio-territoriali e, comunque, sulla base dei
seguenti criteri di massima:
a)
costo complessivo di
realizzazione dell’infrastruttura;
b)
stima del livello di fruizione;
c)
durata della concessione;
d)
costi di gestione e di
manutenzione dell’infrastruttura nel periodo di durata della
concessione;
e)
ulteriori costi, quali i costi
ambientali dell’opera, gli effetti della congestione del
traffico e della incidentalità, per un corrispettivo
determinabile nella misura massima del 5 per cento della
tariffa determinata in convenzione;
f)
livello e qualità dei servizi
che devono essere assicurati;
g)
corrispettivo percentuale sui
ricavi definito dalla Regione nel bando di gara di cui
all’articolo 8, comma 1;
h)
proventi attesi da eventuali
esercizi accessori ed esterni al servizio autostradale resi
in concomitanza con questo;
i)
eventuali altri oneri gravanti
sull’esercizio della concessione.
Articolo 11
(Misure di salvaguardia)
1.
Dalla data di
pubblicazione delle determinazioni assunte in sede di
conferenza di servizi sul progetto preliminare e fino
all’approvazione del progetto definitivo e, comunque, per un
periodo non superiore a cinque anni, sulle aree interessate
dai progetti delle infrastrutture di cui all’articolo 2
opera un regime di salvaguardia comportante:
a)
l’inammissibilità di
variazioni ai Piani territoriali di livello regionale e
provinciale ed agli strumenti urbanistici comunali volte a
consentire l’edificazione delle aree interessate
dall’intervento infrastrutturale;
b)
l’obbligo del Comune di
sospendere ogni determinazione nei confronti di istanze
relative ad interventi edilizi che si pongano in contrasto
con le previsioni del progetto infrastrutturale.
Articolo 12
(Definizione di
infrastruttura ferroviaria regionale)
1.
Per infrastruttura ferroviaria
regionale si intende la rete di trasporto terrestre adibita
a servizi ferroviari, realizzata sul territorio regionale su
iniziativa della Regione Liguria, anche sulla base di
proposte di terzi.
2.
L’infrastruttura di cui al comma
1 è costituita dalla piattaforma ferroviaria e dalle
relative opere civili, nonché dagli impianti tecnologici per
i sistemi di trazione, segnalamento e sicurezza.
3.
Ai sensi della presente legge
hanno altresì carattere regionale le tratte ferroviarie che
raccordano le infrastrutture ferroviarie regionali alla rete
nazionale ed alla rete di altre Regioni.
Articolo 13
(Accordi interregionali)
1.
La Regione, al fine di
perseguire la connessione della rete ferroviaria regionale,
di cui all’articolo 12, con la rete ferroviaria di Regioni
limitrofe, promuove accordi con le Regioni medesime.
Articolo 14
(Realizzazione delle
infrastrutture ferroviarie regionali)
1.
Per la realizzazione delle
infrastrutture ferroviarie si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7,
8, 9 e 11.
Articolo 15
(Canoni per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria)
1.
La Giunta regionale determina
con apposito provvedimento l’importo massimo del canone
dovuto per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria
regionale con i parametri individuati dal decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione delle
direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia
ferroviaria) e successive modifiche ed integrazioni, tenuto
conto delle specificità socio-territoriali e, comunque,
sulla base dei seguenti criteri di massima:
a)
costo complessivo di
realizzazione dell’infrastruttura;
b)
durata della concessione;
c)
costi di gestione e di
manutenzione dell’infrastruttura nel periodo di durata della
concessione;
d)
livello e qualità dei servizi
che devono essere assicurati;
e)
proventi attesi da eventuali
esercizi accessori ed esterni al servizio ferroviario resi
in concomitanza con questo;
f)
eventuali altri oneri gravanti
sull’esercizio della concessione.
Articolo 16
(Viabilità strategica
regionale)
1.
La Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, individua tratte viarie
di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio
regionale e finanzia la predisposizione di studi di
fattibilità per la loro realizzazione o per il loro
miglioramento.
Articolo 17
(Fondo per studi di
fattibilità)
1.
Al fine di agevolare la
progettazione delle autostrade regionali e delle
infrastrutture ferroviarie regionali, nonché delle tratte
viarie strategiche sul territorio regionale, è istituito un
fondo per la copertura delle spese per la predisposizione
di studi di fattibilità secondo quanto previsto all’articolo
5, comma 2.
Articolo 18
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla
presente legge si provvede, ai sensi dell’articolo 29 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile
della Regione Liguria), mediante utilizzo in termini di
competenza di quota di euro 100.000,00 dell’U.P.B. 18.207
“Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009
nell’Area V “Infrastrutture” all’U.P.B. 5.201 “Interventi
per la viabilità”.
2. Agli oneri per gli
esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Articolo 19
(Dichiarazione d’urgenza)
1.
La presente legge
è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Liguria.