LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009, n. 14
“Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”
Art. 1
Finalità e ambiti di applicazione
1. La presente legge, straordinaria e temporanea,
costituisce attuazione dell’intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), tra Stato,
regioni ed enti locali, sottoscritta il 1° aprile
2009 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, serie generale, n. 98 del 29
aprile 2009, finalizzata al rilancio dell’economia
mediante il sostegno all’attività edilizia e al
miglioramento della qualità architettonica,
energetica e ambientale del patrimonio edilizio
esistente, in coerenza con le norme di tutela del
patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico
della regione nonché di difesa del suolo,
prevenzione del rischio sismico e accessibilità
degli edifici.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1 la
presente legge disciplina l’esecuzione di interventi
di ampliamento e di demolizione e ricostruzione,
anche in deroga alla pianificazione urbanistica
locale, secondo le modalità e nei limiti previsti
dalle norme seguenti.
Art. 2
Definizioni
1. Se non altrimenti previsto, le definizioni
contenute nella presente legge sono da intendersi
riproduttive delle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Ai fini della presente legge:
a) per edifici residenziali uni-bifamiliari si
intendono gli immobili comprendenti una o due unità
immobiliari destinate alla residenza e gli edifici
rurali a uso abitativo, comunque di volumetria
complessiva non superiore a 1.000 metri cubi (m3) ;
b) per volumetria complessiva si intende la somma
dei volumi vuoto per pieno collocati esclusivamente
o prevalentemente fuori terra. Nel computo di detto
volume sono compresi i vani ascensore, le scale,
restandone esclusi i volumi tecnici e quelli
condominiali o di uso pubblico (androni, porticati,
ecc).
Art. 3
Interventi straordinari di ampliamento
1. Possono essere ampliati, nel limite del 20 per
cento della volumetria complessiva, e comunque per
non oltre 200 m3, gli edifici residenziali e quelli
di volumetria non superiore a 1.000 m3, alle
condizioni e con le modalità seguenti:
a) sono computabili solo i volumi legittimamente
realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata
rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di
cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e al decreto - legge 30 settembre 2003, n.
269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sono computate ai
fini della determinazione della volumetria
complessiva esistente. Nel caso in cui detta
sanatoria sia stata rilasciata per ampliamenti di
volumetria preesistente, la volumetria sanata deve
essere detratta nel computo dell’ampliamento. Non
devono essere detratte dal computo dell’ampliamento
le volumetrie oggetto di sanatoria edilizia per mera
variazione di destinazione d’uso;
b) l’ampliamento deve essere realizzato in
contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente,
nel rispetto delle altezze massime e delle distanze
minime previste dagli strumenti urbanistici. In
mancanza di specifica previsione in detti strumenti,
si applicano altezze massime e distanze minime
previste dal decreto del Ministro per i lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno,
2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);
c) l’ampliamento deve essere realizzato
conformemente alle norme riportate all’articolo 4,
comma 4, lettere a), b) e c), e commi 18, 19 e 20,
estesi questi ultimi a tutti gli interventi di cui
all’articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia), del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2009, n. 59, in attuazione dell’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 192/2005 e
successive modificazioni. In ogni caso, l’unità
abitativa esistente interessata dall’ampliamento
deve essere munita di finestre con vetrature con
intercapedini di aria o di gas.
Art. 4
Interventi straordinari
di demolizione e ricostruzione
1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio
edilizio esistente, sono ammessi interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici destinati a
residenza almeno in misura pari al 75 per cento
della volumetria complessiva, con realizzazione di
un aumento di volumetria sino al 35 per cento di
quella legittimamente esistente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Sono computabili i volumi legittimamente
realizzati e le volumetrie per le quali sia stata
rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di
cui alle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003.
3. Gli interventi di ricostruzione devono essere
realizzati nel rispetto delle altezze massime e
delle distanze minime previste dagli strumenti
urbanistici. In mancanza di specifica previsione in
detti strumenti, si applicano altezze massime e
distanze minime previste dal d.m. lavori pubblici
1444/1968.
4. L’incremento volumetrico previsto al comma 3 si
applica a condizione che la ricostruzione venga
realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile
indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13
(Norme per l’abitare sostenibile). A tal fine,
l’edificio ricostruito deve acquisire almeno il
punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto
dalla l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di
cui all’articolo 9 della stessa legge prima del
rilascio del certificato di agibilità.
5. Agli interventi di ricostruzione si applicano le
norme previste dal decreto del Ministro per i lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Art. 5
Condizioni e modalità generali
1. Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4
possono essere realizzati solo su immobili esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli immobili interessati dagli interventi
previsti dagli articoli 3 e 4 devono risultare, alla
data del 31 marzo 2009, regolarmente accatastati
presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo
unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con
regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1572; per gli
edifici che devono essere accatastati al nuovo
catasto edilizio urbano, ai sensi del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento
generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del
relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano), convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono
risultare già presentate, alla data di entrata in
vigore della presente legge, idonee dichiarazioni
alle agenzie del territorio per l’accatastamento o
per la variazione catastale. Un tecnico abilitato
deve attestare la volumetria esistente, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, lettera b), con una
perizia giurata corredata necessariamente di idonea
e completa documentazione fotografica.
3. Tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e
4 sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività (DIA), ai sensi dell’articolo 22 del t.u.
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come
sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo
27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa,
mediante permesso di costruire. La formazione del
titolo abilitativo per la realizzazione degli
interventi previsti dagli articoli 3 e 4 è
subordinato:
a) alla corresponsione del contributo di costruzione
di cui all’articolo 16 del t.u. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia
emanato con d.p.r. 380/2001, come modificato
dall’articolo 1 del d.lgs. 301/2002 e dall’articolo
40, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
b) alla cessione delle aree a standard in misura
corrispondente all’aumento volumetrico previsto. Il
comune può prevedere che l’interessato, qualora sia
impossibile reperire in tutto o in parte dette aree,
in alternativa alla cessione (totale o parziale),
provveda al pagamento di una somma commisurata al
costo di acquisizione di altre aree, equivalenti per
estensione e comparabili per ubicazione e
destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute.
Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli
standard devono essere vincolati all’acquisizione,
da parte del comune, di aree destinate alle
attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria di
interesse generale o destinate a servizi di
quartiere, nonché alla realizzazione o
riqualificazione di dette opere e servizi e
all’abbattimento delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici;
c) al reperimento di spazi per parcheggi
pertinenziali nella misura minima di 1 metro
quadrato (m2) ogni 10 m3 della volumetria
realizzata, nel caso degli interventi di cui
all’articolo 3 della volumetria realizzata con
l’ampliamento e, nel caso degli interventi di cui
all’articolo 4, della volumetria complessiva, volume
preesistente e aumento volumetrico, realizzata con
la ricostruzione. Il rapporto di pertinenza,
garantito da un atto da trascriversi nei registri
immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri
successori o aventi causa a qualsiasi titolo;
d) all’acquisizione di tutti gli assensi
ordinariamente prescritti;
e) al rispetto delle normative tecniche per le
costruzioni con particolare riferimento a quelle
antisismiche.
4. Solo nel caso di interventi di cui all’articolo3,
qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere
l’obbligo di cui al comma 3, lettera c), del
presente articolo gli ampliamenti sono consentiti
previo versamento al comune di una somma pari al
costo base di costruzione per metro quadrato di
spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve
essere vincolata alla realizzazione di parcheggi da
parte del comune.
5. Per il computo delle volumetrie degli interventi
previsti dagli articoli 3 e 4 si applicano gli
indici e i parametri di cui all’articolo 11 della
l.r. 13/2008.
6. Con la realizzazione degli interventi previsti
dagli articoli 3 e 4 non è ammesso il cambio di
destinazione d’uso.
Art. 6
Limiti di applicazione
1. Non è ammessa la realizzazione degli interventi
di cui agli articoli 3 e 4:
a) all’interno delle zone territoriali omogenee A)
di cui all’articolo 2 del d.m. lavori pubblici
1444/1968 o a esse assimilabili, così come definite
dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di
governo del territorio comunali, salvo che questi
strumenti o atti consentano interventi edilizi di
tale natura;
b) nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico
generale consenta soltanto la realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo o subordini gli
interventi di ristrutturazione edilizia
all’approvazione di uno strumento urbanistico
esecutivo;
c) sugli immobili definiti di valore storico,
culturale e architettonico dagli atti di governo del
territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
d) sugli immobili inclusi nell’elenco di cui
all’articolo 12 della legge regionale 10 giugno
2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle
opere di architettura e di trasformazione del
territorio);
e) sugli immobili di interesse storico, vincolati ai
sensi della parte II del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137);
f) su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo
paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del
d.lgs. 42/2004, così come da ultimi modificati
dall’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo
2008, n. 63;
g) negli ambiti territoriali estesi classificati “A”
e “B” dal piano urbanistico territoriale tematico
per il paesaggio (PUTT/P), approvato con
deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre
2000, n. 1748;
h) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di
importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione
speciale - ZPS -), ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
nelle aree protette nazionali istituite ai sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette) e nelle aree protette regionali
istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio
1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione
delle aree naturali protette nella regione Puglia),
salvo che le relative norme o misure di salvaguardia
o i relativi strumenti di pianificazione consentano
interventi edilizi di tale natura;
i) nelle oasi istituite ai sensi della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma, per la
tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione
dell’attività venatoria);
j) nelle zone umide tutelate a livello
internazionale dalla Convenzione relativa alle zone
umide d’importanza internazionale, soprattutto come
habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
k) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità
idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità
geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani
stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o
dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che
per gli interventi di cui all’articolo 4 riguardanti
edifici esistenti che siano oggetto di ordinanze
sindacali tese alla tutela della pubblica e privata
incolumità e che insistono in zone territoriali
omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione
vigenti consentano tali tipi di interventi.
2. I comuni, con deliberazione del consiglio
comunale da adottare entro il termine di sessanta
giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore
della presente legge, possono disporre
motivatamente:
a) l’esclusione di parti del territorio comunale
dall’applicazione della presente legge in relazione
a caratteristiche storico-culturali, morfologiche,
paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;
b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei
quali gli interventi previsti dalla presente legge
possono essere subordinati a specifiche limitazioni
o prescrizioni, quali, a titolo meramente
esemplificativo, particolari limiti di altezza,
distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo
stradale, ampliamenti dei marciapiedi;
c) la definizione di parti del territorio comunale
nelle quali per gli interventi di cui agli articoli
3 e 4 della presente legge possono prevedersi
altezze massime e distanze minime diverse da quelle
prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;
d) l’individuazione di ambiti territoriali estesi di
tipo “B” del PUTT/P, approvato con del. giunta reg.
1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree
sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle
bellezze naturali), nei quali consentire, su
immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche
dei luoghi, gli interventi di cui agli articoli 3 e
4 della presente legge, purché gli stessi siano
realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla
presente legge, utilizzando sia per le parti
strutturali sia per le finiture materiali e tipi
architettonici legati alle caratteristiche
storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi,
obbligatoriamente e puntualmente definiti da
apposito regolamento approvato dal consiglio
comunale entro il termine perentorio di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 7
Tempi e titoli abilitativi
1. Tutti gli interventi previsti dalla presente
legge sono realizzabili solo se la DIA o l’istanza
per il rilascio del permesso di costruire risultano
presentate, complete in ogni loro elemento, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 3, il
progetto esecutivo riguardante le strutture deve
essere riferito all’intero edificio, valutando la
struttura complessivamente risultante
dall’esecuzione dell’intervento secondo le
indicazioni della vigente normativa tecnica prevista
per le costruzioni.
3. La conformità dell’intervento alle norme previste
dalla presente legge, nonché l’utilizzo delle
tecniche costruttive prescritte, sono certificati
dal direttore dei lavori o altro professionista
abilitato con la comunicazione di ultimazione dei
lavori. La mancanza del rispetto di dette condizioni
impedisce la certificazione dell’agibilità
dell’ampliamento realizzato o dell’immobile
ricostruito.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Nelle more dell’approvazione delle disposizioni
attuative delle norme regionali in materia di
certificazione energetica, la rispondenza
dell’ampliamento di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 3 è dimostrata mediante la redazione
dell’attestato di qualificazione energetica di cui
al d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. La
conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto e alle sue eventuali varianti e alla
relazione tecnica di cui all’articolo 8 del d.lgs.
192/2005, come modificato dall’articolo 3 del
decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, nonché
l’attestato di qualificazione energetica
dell’edificio risultante, devono essere asseverati
dal direttore dei lavori e presentati al comune di
competenza contestualmente alla comunicazione di
ultimazione dei lavori; in mancanza di detti
requisiti o della presentazione della comunicazione
stessa non può essere certificata l’agibilità
dell’intervento realizzato.
Art. 9
Integrazione alla legge regionale
29 luglio 2008, n. 21
(Norme per la rigenerazione urbana)
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 29 luglio
2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), è
aggiunto il seguente:
“Art. 7 bis
Interventi di riqualificazione edilizia attraverso
la delocalizzazione delle volumetrie
1. I comuni possono individuare edifici, anche con
destinazione non residenziale, legittimamente
realizzati o per i quali sia stata rilasciata
sanatoria edilizia, da rimuovere in quanto
contrastanti, per dimensione, tipologia o
localizzazione, con il contesto paesaggistico,
urbanistico e architettonico circostante. A tal
fine, approvano piani urbanistici esecutivi che
prevedono la delocalizzazione delle relative
volumetrie mediante interventi di demolizione e
ricostruzione in area o aree diverse, individuate
anche attraverso meccanismi perequativi.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma1,
il piano urbanistico esecutivo può prevedere, come
misura premiale, il riconoscimento di una volumetria
supplementare nel limite massimo del 35 per cento di
quella preesistente purché sussistano le seguenti
condizioni:
a) l’edificio da demolire deve essere collocato
all’interno delle zone o degli ambiti territoriali
elencati nel comma 5 e non deve interessare gli
immobili elencati al comma 6;
b) l’interessato si deve impegnare, previa
stipulazione di apposita convenzione con il comune,
alla demolizione dell’edificio e al ripristino
ambientale delle aree di sedime e di pertinenza
dell’edificio demolito, con cessione ove il comune
lo ritenga opportuno;
c) con la convenzione deve essere costituito sulle
medesime aree un vincolo di inedificabilità assoluta
che, a cura e spese dell’interessato, deve essere
registrato e trascritto nei registri immobiliari;
d) la ricostruzione deve avvenire, successivamente
alla demolizione e al ripristino ambientale di cui
alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori
delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel
comma 5, che devono essere puntualmente indicate
nella convenzione stipulata tra il comune e
l’interessato;
e) la ricostruzione deve avvenire in aree nelle
quali lo strumento urbanistico generale preveda
destinazioni d’uso omogenee, secondo la
classificazione di cui all’articolo 2 del d.m.
lavori pubblici 1444/1968, a quelle dell’edificio
demolito;
f) la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito
deve essere omogenea a quella dell’edificio
demolito;
g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i
criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge
regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare
sostenibile). A tal fine, l’edificio ricostruito
deve acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento
di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi
della certificazione di cui all’articolo 9 della
stessa legge prima del rilascio del certificato di
agibilità.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2,
il limite massimo della misura premiale è elevato al
45 per cento della volumetria preesistente qualora
l’intervento di demolizione o di ricostruzione sia
contemplato in un programma integrato di
rigenerazione urbana o, nell’ipotesi di interventi
che interessino immobili con destinazione
residenziale, qualora gli edifici ricostruiti siano
destinati, per una quota minima pari al 20 per cento
della loro volumetria, a edilizia residenziale
sociale.
4. Qualora gli interventi di demolizione e
ricostruzione siano promossi da comuni o istituti
autonomi case popolari (IACP) e comprendano immobili
destinati a edilizia residenziale pubblica di
proprietà di detti enti, per usufruire della misura
premiale prevista dal comma 3 è sufficiente che
siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2,
lettere e), f), g).
5. Le misure premiali di cui ai commi 2 e 3 possono
essere cumulate agli incentivi riconosciuti in
applicazione della l.r. 13/2008 e possono essere
previste unicamente nelle ipotesi in cui l’edificio
da demolire sia collocato:
a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai
sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004;
b) negli ambiti territoriali estesi classificati “A”
e “B” dal piano urbanistico territoriale tematico
per il paesaggio (PUTT/P), approvato con
deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre
2000, n. 1748;
c) nelle zone A delle aree protette nazionali
istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n.
394 (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree
protette regionali istituite ai sensi della legge
regionale 24 luglio 1997 n. 19 (Norme per
l’istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella regione Puglia);
d) nelle oasi istituite ai sensi della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma, per la
tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione
dell’attività venatoria);
e) nelle zone umide tutelate a livello
internazionale dalla Convenzione relativa alle zone
umide d’importanza internazionale, soprattutto come
habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
f) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità
idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità
geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani
stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o
dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica.
6. La demolizione non può riguardare comunque
immobili:
a) ubicati all’interno delle zone territoriali
omogenee A) di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968
o ad esse assimilabili, così come definite dagli
strumenti urbanistici generali o dagli atti di
governo del territorio comunali;
b) definiti di valore storico, culturale e
architettonico dagli atti di governo del territorio
o dagli strumenti urbanistici generali;
c) inclusi nell’elenco di cui all’articolo 12 della
legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a
sostegno della qualità delle opere di architettura e
di trasformazione del territorio);
d) di interesse storico, vincolati ai sensi della
parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137).
7. Il riconoscimento delle misure premiali di cui ai
commi 2 e 3 non comporta l’approvazione di variante
agli strumenti urbanistici generali vigenti. Per
l’approvazione dei corrispondenti piani urbanistici
esecutivi (PUE) si applica il procedimento
disciplinato dall’articolo 16 della l.r. 20/2001.
8. Nei casi previsti dal comma 4, la realizzazione
di interventi demolizione e ricostruzione di edifici
in area o aree diverse da quella originaria è
subordinata all’applicazione del procedimento di cui
al comma 10 dell’articolo 16 della l.r. 20/2001; la
ricostruzione di edifici nella stessa area oggetto
di demolizione è subordinata al rilascio del
permesso di costruire.
9. Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni
di cui al comma 2, gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici in area o aree diverse da
quella originaria, fatta eccezione per gli
interventi di cui al comma 4, possono essere
autorizzati dal comune, eventualmente con la
previsione di misure premiali, solo previa
approvazione di variante agli strumenti urbanistici
generali per la quale si applica il procedimento
disciplinato dall’articolo 6.”
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.