TITOLO I
Principi e disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità.
1. Con la
presente legge la Regione nei limiti e nel rispetto
della Costituzione, dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali, nonché della normativa statale, detta la
disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche
da eseguirsi sul territorio regionale, di competenza
della Regione e degli altri soggetti di cui all'
articolo 2 , nonché disposizioni in materia di
regolarità contributiva per i lavori pubblici.
2. Le
disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a)
garantire la qualità della
realizzazione dei lavori pubblici, che deve svolgersi
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza;
b)
promuovere la salvaguardia, la tutela e la
valorizzazione dell'ambiente nella prospettiva della
sostenibilità dello sviluppo regionale, nonché l'uso
oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo
alla tecnica costruttiva, ai materiali e alle fonti non
rinnovabili;
c)
promuovere l'accessibilità e la fruibilità per tutti
dell'ambiente costruito e non costruito, anche
attraverso la eliminazione e la non realizzazione delle
barriere architettoniche;
d)
promuovere la tutela dei diritti e della salute dei
lavoratori ed il rispetto degli obblighi contrattuali,
assicurativi, previdenziali e contributivi;
e)
promuovere e favorire l'uso di sistemi e strumenti
telematici e informatici nelle procedure relative alla
realizzazione dell'opera pubblica nel suo ciclo di vita,
anche al fine di garantire la massima trasparenza.
Art. 2
Ambito di applicazione.
1. Le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano:
a)
alla Regione Umbria, alle
agenzie e agli enti da essa istituiti;
b)
agli enti locali, alle loro associazioni, unioni e
consorzi, ai consorzi di bonifica;
c)
alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende
ospedaliere, agli enti di gestione delle residenze
sanitarie assistenziali per anziani e disabili e alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
(IPAB);
d)
agli organismi di diritto pubblico;
e)
ai soggetti, diversi da quelli di cui alle lettere
precedenti, relativamente a lavori od opere pubbliche o
di pubblica utilità che beneficiano di finanziamenti
pubblici in conto interesse o in conto capitale,
assegnati in attuazione di piani e programmi approvati
dall'amministrazione regionale, di importo attualizzato
pari o superiore al cinquanta per cento dell'importo dei
lavori.
2. Ai sensi
della presente legge si intendono:
a)
per "amministrazioni
aggiudicatrici" i soggetti di cui al comma 1 , lettere
a), b), c) e d);
b)
per "soggetti aggiudicatori" i soggetti di cui al comma
1 .
TITOLO II
Programmazione
Art. 3
Programmazione regionale.
1. La Regione
concorre al processo di programmazione statale e
dell'Unione europea in materia di lavori e opere
pubbliche e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle
proprie competenze. A tal fine promuove azioni di
raccordo con dette istituzioni nonché coordina i propri
interventi con quelli degli enti locali.
2. La
programmazione regionale in materia di lavori e opere
pubbliche si articola in piani di settore. I piani, in
attuazione degli atti di programmazione individuati
dall' articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 2000,
n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del
bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli
interni della Regione dell'Umbria) e nell'ottica della
tutela e della valorizzazione ambientale e
paesaggistica, definiscono obiettivi, strategie, tempi e
modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure
di controllo dell'attuazione.
Art. 4
Programmazione delle amministrazioni
aggiudicatrici diverse dalla Regione.
1. L'attività
di realizzazione dei lavori pubblici di importo
superiore a centomila euro si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che
le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione
predispongono e approvano nel rispetto dei documenti
programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori
da realizzare nell'anno stesso.
2. Lo schema
di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali
sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede della amministrazione
aggiudicatrice, per almeno sessanta giorni e sul profilo
del committente. Gli stessi atti sono trasmessi
all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'
articolo 10 , entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione della stessa amministrazione
aggiudicatrice.
3.
Nell'ottica del governo del territorio, al fine di
garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza,
le risorse necessarie alla realizzazione delle opere di
cui all'elenco annuale devono comprendere una quota non
inferiore all'otto per cento dell'importo complessivo
dei finanziamenti, destinata ad interventi di
prevenzione per la riduzione del rischio sismico con
priorità per gli edifici e le infrastrutture
strategiche, per il miglioramento della sicurezza
impiantistica di edifici e di infrastrutture pubbliche,
per l'eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici
da fonti non rinnovabili.
4. Le
amministrazioni aggiudicatrici che hanno in gestione
infrastrutture, puntuali o a rete, nel proprio bilancio
di previsione annuale destinano una quota di risorse
finanziarie, pari almeno al cinque per cento
dell'importo dei lavori da eseguire nell'anno, alla
costituzione di un fondo per lavori di somma urgenza.
Eventuali contributi regionali in materia di lavori di
somma urgenza sono erogati previa verifica dell'avvenuta
costituzione del fondo da parte dell'amministrazione e
dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie in
esso accantonate.
5. Per tutto
quanto non espressamente disposto dal presente articolo,
restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 128
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e
della direttiva 2004/18/CE ) e successive modifiche ed
integrazioni.
TITOLO III
Lavori pubblici finanziati con fondi
regionali
Art. 5
Finanziamento di lavori pubblici.
1. La Giunta
regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva
singoli piani di settore per il finanziamento di
interventi relativi a lavori e opere pubbliche e di
pubblica utilità dei soggetti aggiudicatori presenti sul
territorio.
2.
Costituiscono oggetto di finanziamento i lavori e le
opere pubbliche e di pubblica utilità, l'acquisizione al
patrimonio di immobili necessari per la realizzazione di
opere pubbliche, nonché la manutenzione delle opere
stesse.
3. I piani di
settore:
a)
finanziano interventi di
importo superiore a centomila euro solo se ricompresi
nel programma triennale delle amministrazioni
aggiudicatrici, fatta eccezione per interventi urgenti e
imprevedibili;
b)
possono comunque finanziare interventi di singolo
importo inferiore a centomila euro;
c)
prevedono l'accantonamento di una quota massima del
quindici per cento dei finanziamenti, da destinare ad
interventi urgenti ed imprevedibili, al completamento di
opere già finanziate ed alla redazione, da parte
dell'amministrazione regionale, di progetti per
interventi di rilevante interesse regionale o di
progetti integrati di area.
4. Al
finanziamento degli interventi di cui al comma l si fa
fronte con stanziamenti del bilancio regionale.
Art. 6
Piani di settore.
1. La
Regione, per la realizzazione degli interventi di cui
all' articolo 5 , concede un contributo finanziario
comprensivo dell'onere per spese tecniche,
dell'acquisizione dell'opera pubblica al patrimonio
pubblico, dell'IVA e di altri eventuali oneri di legge.
2. I piani di
settore relativi ai lavori e alle opere pubbliche e di
pubblica utilità di cui all' articolo 5 , sono attuati
nel rispetto di procedure amministrative uniformi,
indicate con Delib.G.R. da emanare entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, ed
individuano:
a)
l'entità del contributo
assegnato a ciascun intervento;
b)
i tempi assegnati per l'approvazione del progetto
definitivo o esecutivo da porsi a base della gara di
appalto;
c)
i tempi assegnati per la consegna, per l'ultimazione,
per il collaudo o per l'emissione del certificato di
regolare esecuzione;
d)
i tempi assegnati per l'impegno e l'erogazione dei
finanziamenti;
e)
le quote di finanziamento da erogare nel corso dei
lavori;
f)
le modalità per l'eventuale revoca dei finanziamenti
assegnati, qualora non vengano rispettati i tempi per le
fasi di realizzazione, nonché per la loro immediata
assegnazione ad altri soggetti aventi titolo nel corso
dello stesso anno finanziario;
g)
una quota da destinare ad interventi di manutenzione
relativi ad opere già realizzate.
3.
L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2,
lettera e) , durante la fase di esecuzione dei lavori, è
subordinata alla trasmissione all'Osservatorio dei
contratti pubblici di cui all' articolo 10 , da parte
dei soggetti aggiudicatici, di un rapporto trimestrale
inerente l'avanzamento dei lavori.
TITOLO IV
Comitato tecnico amministrativo dei
lavori pubblici
Art. 7
Comitato tecnico amministrativo dei
lavori pubblici.
1. È
istituito presso la Direzione competente in materia di
lavori pubblici il Comitato tecnico amministrativo dei
lavori pubblici di seguito denominato Comitato tecnico.
2. Il
Comitato tecnico è il massimo organo tecnico consultivo
della Regione in materia di lavori e opere pubbliche.
3. Il
Comitato tecnico esercita funzioni consultive ed esprime
pareri su problematiche tecniche a amministrative
inerenti progetti di lavori e opere pubbliche di
particolare complessità e rilevanza, con specifico
riferimento alle soluzioni tecnico-amministrative
proposte nei progetti, della difesa del suolo, della
sismica, delle infrastrutture, degli edifici complessi,
della sicurezza.
4. Il
Comitato tecnico si esprime, altresì:
a)
sulle perizie suppletive e di
variante relative ai progetti di cui al comma 3 ;
b)
sullo svincolo della quota parte dei ribassi d'asta nei
cantieri di cui all' articolo 36, comma 2 ;
c)
negli ulteriori casi previsti dalla legislazione
regionale.
Art. 8
Composizione del Comitato tecnico
amministrativo dei lavori pubblici.
1. Il
Comitato tecnico di cui all' articolo 7 è composto dal
Presidente e da undici membri, scelti tra esponenti del
mondo accademico, professionale e della pubblica
amministrazione, di alto profilo ed elevata esperienza
nei campi di cui all' articolo 7, comma 3 . Il
Presidente e i membri fissi sono nominati con
deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge. Agli undici
membri fissi possono aggiungersi membri esperti,
individuati dal Presidente, di volta in volta, secondo
la materia trattata, in numero non superiore a due.
2. Il
Comitato tecnico opera anche tramite sottocommissioni e
si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa
composta da personale regionale.
3. Ai
componenti del Comitato tecnico, fatta eccezione per i
membri dipendenti dell'amministrazione regionale e degli
enti locali, spetta un'indennità di presenza per ogni
seduta ed il rimborso delle spese eventualmente
sostenute, nella misura prevista dalle norme regionali
in materia di compensi per la partecipazione a sedute
dei comitati o collegi comunque denominati.
4. Il
Comitato tecnico adotta, per le modalità di
organizzazione e di funzionamento, un proprio
Regolamento, approvato con deliberazione della Giunta
regionale entro sessanta giorni dalla costituzione del
Comitato stesso. Il Comitato tecnico resta in carica tre
anni ed i membri esterni sono rinnovabili una sola
volta.
Art. 9
Procedura per il rilascio di pareri.
1. La Regione
acquisisce il parere di cui all' articolo 7 inerente le
problematiche tecnico-amministrative e le perizie
suppletive e di variante relative agli interventi
regionali di cui allo stesso articolo 7 .
2. Le
amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione
possono richiedere il parere inerente le problematiche
tecnico-amministrative e le perizie suppletive e di
variante relative agli interventi di propria competenza.
3. Per i
cantieri di cui all' articolo 36, comma 2 la Regione e
le altre amministrazioni aggiudicatrici trasmettono al
Comitato tecnico le richieste di svincolo della quota
dei ribassi d'asta rimanente a seguito della detrazione
della spesa aggiuntiva dovuta alla presenza assidua in
cantiere dell'ufficio di direzione lavori, per il
rilascio del parere di cui all' articolo 7, comma 4 .
4. La
procedura per il rilascio del parere è attivata
dall'amministrazione aggiudicatrice. Le richieste di
parere, corredate della relativa documentazione tecnica
e amministrativa, sono raccolte dalla segreteria del
Comitato tecnico per l'espletamento della preliminare
attività istruttoria e successivamente sono sottoposte
al Comitato tecnico.
5. Il parere
richiesto è rilasciato entro sessanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta di parere. Decorso
inutilmente tale termine, il parere si intende
acquisito.
TITOLO V
Osservatorio regionale dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Art. 10
Osservatorio regionale dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
1. È
istituito, nell'ambito della Direzione regionale
competente in materia di lavori pubblici, l'Osservatorio
regionale dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio
regionale.
2. Al fine
di garantire massima trasparenza nelle procedure di
affidamento dei lavori, fermi gli obblighi in materia di
comunicazioni all'Osservatorio regionale previsti dalla
normativa statale e nel rispetto di quanto disposto dal
Protocollo generale d'intesa sottoscritto tra l'Autorità
di vigilanza dei contratti pubblici e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dal
Protocollo stipulato tra la medesima Autorità di
vigilanza e la Regione Umbria, i soggetti aggiudicatori
di cui all' articolo 2, comma 2, lettera b) ed il
responsabile unico del procedimento per gli aspetti di
relativa competenza, rilevano i dati e le informazioni
riguardanti l'intero ciclo degli appalti e degli
affidamenti e li comunicano all'Osservatorio regionale
per lo svolgimento dei compiti di cui all' articolo 11 .
3. Con
regolamento attuativo la Giunta regionale definisce i
dati, le informazioni, i tempi e le modalità procedurali
di trasmissione da parte dei soggetti aggiudicatori e
del responsabile unico del procedimento di cui al comma
2 , nel rispetto dei principi di economicità e
proporzionalità.
4. La Giunta
regionale con propria deliberazione definisce
l'organizzazione dell'Osservatorio regionale e la sua
articolazione in sezioni.
Art. 11
Compiti dell'Osservatorio regionale.
1.
L'Osservatorio regionale svolge i compiti di competenza
della Sezione regionale dell'Osservatorio regionale dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture ai sensi dell' articolo 7, comma 4 del D.Lgs.
163/2006 . Svolge, altresì, con riferimento ai lavori
pubblici, compiti inerenti la raccolta dei dati sulle
attività previste dalla normativa vigente in materia di
regolarità contributiva, salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei e mobili, pubblici e
privati.
2.
L'Osservatorio regionale, entro trenta giorni dalla
trasmissione dei programmi triennali e dei relativi
aggiornamenti annuali di cui all' articolo 4, comma 2 ,
predispone e sottopone alla Giunta regionale, per
l'approvazione, l'elenco degli interventi ritenuti di
particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio ai
fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 3 .
3.
L'Osservatorio regionale svolge attività di monitoraggio
relativamente agli interventi inclusi nell'elenco,
approvato con Delib.G.R. L'Osservatorio regionale, al
fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti per la
realizzazione degli interventi, esercita ogni potere di
impulso, attraverso il coinvolgimento degli enti e dei
soggetti interessati all'intervento. Qualora rilevi che
sussistano anomalie nell'andamento dei lavori, o che non
siano rispettati o non sia possibile rispettare i tempi
stabiliti dal cronoprogramma, l'Osservatorio regionale
comunica senza indugio i motivi del ritardo alla Regione
e alla amministrazione aggiudicatrice.
4. La Giunta
regionale individua con apposito regolamento le modalità
per l'esercizio delle attività di monitoraggio.
5.
L'Osservatorio regionale raccoglie e pubblica nel sito
internet della Regione le informazioni trasmesse ai
sensi dell' articolo 10, comma 3 garantendone l'accesso
generalizzato. L'Osservatorio provvede inoltre alla
pubblicazione, nel sito internet della Regione, dei
bandi, degli avvisi pubblici e dei relativi esiti,
nonché alla pubblicazione della programmazione trasmessa
dalle amministrazioni aggiudicatrici, così come previsto
dal D.Lgs. 163/2006 .
Art. 12
Elenco regionale dei prezzi e dei
costi per la sicurezza.
1. La Giunta
regionale, al fine di coordinare l'attività
tecnico-amministrativa dei soggetti aggiudicatori,
nonché a supporto degli operatori e della qualificazione
dell'intero sistema, approva l'elenco regionale dei
prezzi e dei costi per la sicurezza delle opere
pubbliche.
2. I
soggetti aggiudicatori utilizzano l'elenco regionale di
cui al comma 1 per la formazione degli elenchi dei
prezzi e dei costi della sicurezza relativi a ciascun
progetto per la realizzazione di lavori pubblici, opere
pubbliche o di pubblica utilità. L'elenco regionale
costituisce la base di riferimento per la elaborazione
dei capitolati, nonché per le valutazioni relative
all'anomalia delle offerte.
3. I
soggetti aggiudicatori possono adottare prezzi e costi
diversi da quelli previsti, dandone adeguata motivazione
nell'atto di approvazione del progetto e sulla base di
specifiche analisi.
Art. 13
Aggiornamento dell'elenco regionale
dei prezzi e dei costi per la sicurezza.
1. L'elenco
regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza è
aggiornato annualmente dalla Giunta regionale entro il
31 ottobre ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione entro il 31 dicembre. L'elenco aggiornato
entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Qualora
non sia possibile aggiornare l'elenco ai sensi del comma
l, il dirigente regionale competente provvede entro il
30 novembre ad adeguare i prezzi alla variazione
dell'indice ISTAT costo di costruzione intervenuta
nell'anno precedente, prendendo come riferimento il mese
di giugno.
3. I
soggetti aggiudicatori possono utilizzare l'elenco
regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza non
aggiornato per i progetti di livello almeno preliminare,
approvati prima della data di pubblicazione
dell'aggiornamento a condizione che i relativi bandi,
avvisi o lettere di invito per l'esecuzione dei lavori
vengano, rispettivamente, pubblicati o trasmesse, entro
il successivo mese di giugno.
4. I
soggetti aggiudicatori accantonano nei quadri economici
degli interventi, una quota pari almeno al tre per cento
dell'importo complessivo dell'intervento, inteso quale
somma tra l'importo dei lavori, i costi e gli oneri
della sicurezza e le somme a disposizione.
L'accantonamento è utilizzato per adeguare i valori
economici del progetto qualora intervenga
l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei
costi per la sicurezza e non sussistano le condizioni di
cui al comma 3 .
Art. 14
Formazione dell'elenco regionale dei
prezzi e dei costi della sicurezza.
1. Per la
formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei
prezzi e dei costi della sicurezza, la Giunta regionale
si avvale di una Commissione di tecnici esperti in
materia di lavori pubblici, nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale, così composta:
a)
un tecnico esperto in
discipline tecniche designato dalla Giunta regionale,
con funzioni di Presidente;
b)
cinque tecnici esperti in discipline tecniche designati
dalla Giunta regionale, di cui tre individuati tra i
dipendenti regionali e due esterni;
c)
un tecnico designato dai Servizi integrati
infrastrutture e trasporti del Ministero competente;
d)
un tecnico designato dall'Unione Province italiane
(UPI);
e)
tre tecnici designati dall'Associazione nazionale Comuni
italiani (ANCI);
f)
un tecnico designato dall'Azienda territoriale
dell'edilizia residenziale delle Province di Perugia e
di Terni (ATER);
g)
cinque tecnici, di cui uno designato dall'Associazione
nazionale costruttori edili (ANCE), uno dalla
Confederazione italiana della piccola e media industria
(CONFAPI), uno dalla Confederazione nazionale
artigianato (CONFARTIGIANATO), uno dalla Confederazione
nazionale dell'artigianato e della piccola e media
impresa (CNA) ed uno dal Movimento cooperativo di
produzione e lavoro;
h)
un tecnico rappresentante degli architetti designato
congiuntamente dall'Ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti, conservatori delle Province
di Perugia e Terni;
i)
un tecnico rappresentante degli ingegneri designato
congiuntamente dall'Ordine degli ingegneri delle
Province di Perugia e Terni;
l)
un tecnico rappresentante dei geometri designato
congiuntamente dai Collegi provinciali di Perugia e
Terni;
m)
un tecnico rappresentante dei periti industriali
designato congiuntamente dai collegi provinciali di
Perugia e Terni;
n)
un tecnico rappresentante dei geologi designato
dall'Ordine dei geologi della Regione Umbria;
o)
un tecnico rappresentante degli agronomi e forestali
designato congiuntamente dall'Ordine dei dottori
agronomi e forestali delle Province di Perugia e Terni;
p)
un tecnico rappresentante dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade (ANAS);
q)
due tecnici rappresentanti della Direzione regionale per
i Beni culturali e paesaggistici dell'Umbria.
2. La
Commissione si avvale di una segreteria
tecnico-amministrativa formata da personale regionale,
con sede presso la direzione regionale competente per
materia.
3. La
Commissione propone alla Regione l'approvazione e
l'aggiornamento delle tabelle revisionali dei prezzi
elementari della manodopera, dei materiali, dei
trasporti e dei noli, che costituiscono parte integrante
dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la
sicurezza e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale
della Regione contestualmente all'elenco.
4. Ai
componenti della Commissione, fatta eccezione per i
membri dipendenti dell'amministrazione statale,
regionale e degli enti locali, spetta un'indennità di
presenza per ogni seduta ed il rimborso delle spese
eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle
norme regionali in materia di compensi per la
partecipazione a sedute dei comitati o collegi comunque
denominati.
TITOLO VI
Norme di organizzazione amministrativa
Art. 15
Responsabile del procedimento.
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile
del procedimento di attuazione di ogni singolo
intervento, unico per tutte le fasi.
2. Con
specifico riferimento alla propria struttura
organizzativa, le amministrazioni aggiudicatrici
nell'ambito dell'unitario procedimento di attuazione
dell'intervento, possono individuare sub procedimenti la
cui responsabilità può essere posta in capo a soggetti
diversi dal responsabile del procedimento di cui al
comma 1 , al quale gli stessi rispondono direttamente.
3. Il
responsabile del procedimento è un tecnico in possesso
di titolo di studio e competenza adeguati in relazione
ai compiti per i quali è nominato.
4. In caso
di carenza di dipendenti tecnici in servizio in possesso
di professionalità adeguate, le amministrazioni
aggiudicatrici possono:
a)
avvalersi, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di pubblico impiego, di
dipendenti tecnici di pubbliche amministrazioni in
possesso di adeguate competenze professionali;
b)
assumere idonee figure professionali, in possesso di
competenze, ai sensi delle vigenti norme in materia di
pubblico impiego.
5. Il
responsabile del procedimento individua i livelli di
progettazione necessari e i contenuti documentali del
progetto da appaltare, in ragione delle disposizioni
stabilite dalla normativa vigente per la specifica
tipologia e dimensione dei lavori da progettare e della
documentazione richiesta per il rilascio degli atti di
autorizzazione, approvazione o pareri, comunque
denominati, necessari ai fini dell'approvazione dei
lavori stessi.
6. I
soggetti aggiudicatori, diversi dalle amministrazioni
aggiudicatrici, in conformità ai principi della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), individuano, secondo i propri
ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti
propri del responsabile del procedimento.
7. La Giunta
regionale, per gli interventi di competenza regionale,
disciplina con regolamento modalità, tempi e procedure
per la nomina del responsabile del procedimento di cui
al presente articolo.
Art. 16
Incentivo per la progettazione e per
le attività tecnico-amministrative connesse.
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici ripartiscono una somma
non superiore al due per cento dell'importo posto a base
di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione, per ogni singola opera o lavoro,
con le modalità e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei
lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
Art. 17
Responsabilità e copertura
assicurativa dei dipendenti.
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla
stipulazione, per intero ed a proprio carico, di polizze
assicurative a copertura della responsabilità civile
verso i terzi a favore dei dipendenti coinvolti nella
realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica,
incaricati di attività professionali di natura
tecnico-giuridico-amministrativa, che firmano i relativi
atti e che si assumono la relativa responsabilità.
2. Gli
stanziamenti sono assunti all'interno del finanziamento
del lavoro o dell'opera pubblica da realizzare.
Art. 18
Costi della sicurezza nell'attività di
progettazione.
1. Fermo
quanto previsto in materia di progettazione dalle norme
statali, i soggetti aggiudicatori nei capitolati, nei
bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito
relativi alle procedure per l'affidamento di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria, indicano
specificamente e separatamente dall'importo
dell'intervento, il costo della sicurezza, che deve
essere congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche del servizio da affidare. Il costo
relativo alla sicurezza non può essere soggetto a
ribasso d'asta.
2. Per costo
della sicurezza si intende il costo analiticamente
determinato dai soggetti aggiudicatori al fine della
tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute dei
lavoratori nello specifico cantiere interessato dai
lavori.
3. La
Regione supporta l'attività delle amministrazioni
aggiudicatrici anche tramite la predisposizione di linee
guida per il calcolo dei costi della sicurezza.
Art. 19
Qualità dei progetti e dei soggetti
partecipanti alle gare.
1.
Nell'affidamento di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, al fine di promuovere la qualità dei
progetti e dei soggetti partecipanti alle gare, i
soggetti aggiudicatori, nella scelta dell'offerta
migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La
Regione, nel rispetto delle competenze e delle
responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici,
promuove iniziative finalizzate a supportare l'attività
di affidamento, anche tramite la predisposizione di
capitolati, bandi e lettere di invito-tipo.
Art. 20
Servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro.
1. Per
l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro da
affidare ai soggetti esterni all'amministrazione, nel
rispetto dei principi di cui all' articolo 91, comma 2
del D.Lgs. 163/2006 , i soggetti aggiudicatori
provvedono all'individuazione di almeno cinque soggetti
da consultare per l'affidamento, sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa desunte in base ad indagini di
mercato ovvero tramite elenchi predisposti dagli stessi
soggetti aggiudicatori.
2.
L'istituzione degli elenchi di cui al comma 1 è
consentita allorquando vengano previsti almeno:
a)
idonei meccanismi riguardanti
l'aggiornamento periodico;
b)
il rispetto del principio di rotazione nella scelta dei
nominativi inseriti nell'elenco, ai quali rivolgere la
richiesta di offerta;
c)
la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta, al
professionista, alle tipologie progettuali delle quali
necessita il soggetto aggiudicatore.
3. Il
responsabile del procedimento o il dirigente competente
delle amministrazioni aggiudicatrici possono procedere
all'affidamento diretto dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria di importo stimato
inferiore a ventimila euro indicati nei propri
provvedimenti per l'acquisizione in economia, a soggetti
esterni alle amministrazioni, con le procedure e le
modalità indicate negli stessi provvedimenti,
scegliendoli anche negli eventuali elenchi di cui al
comma 1 . In tal caso il ribasso sull'importo delle
prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe
professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001 del Ministro
della giustizia (Corrispettivi delle attività di
progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'
articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 , e successive modifiche), è negoziato tra il
responsabile del procedimento o il dirigente competente
e il professionista cui si intende affidare il servizio.
Art. 21
Elenco regionale dei professionisti da
invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di
importo inferiore a centomila euro.
1. La Giunta
regionale, nel rispetto dei principi individuati all'
articolo 20, comma 1 , stabilisce, con deliberazione,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, le modalità per la gestione dell'Elenco regionale
dei professionisti da invitare alle procedure negoziate
per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro e
i requisiti per l'iscrizione dei soggetti nello stesso.
2. La
Regione utilizza gli iscritti nell'Elenco di cui al
comma l per l'affidamento dei servizi individuati
nell'Allegato A) che fa parte integrante e sostanziale
della presente legge. La Giunta regionale provvede, con
deliberazione, alle eventuali modifiche dell'Allegato
A).
3. La Giunta
regionale per la formazione e l'aggiornamento
dell'Elenco di cui al comma 1 si avvale di una
Commissione cosi composta:
a)
un dirigente regionale con
funzioni di Presidente;
b)
tre funzionari regionali;
c)
cinque tecnici designati congiuntamente dall'Ordine
degli ingegneri delle Province di Perugia e Terni,
dall'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti,
conservatori delle Province di Perugia e Terni, dai
Collegi provinciali dei geometri di Perugia e Terni,
dall'Ordine dei geologi della Regione Umbria e dai
Collegi provinciali dei periti industriali di Perugia e
Terni.
4. Svolge le
mansioni di segretario della Commissione un dipendente
regionale della Direzione competente per materia.
5. Ai
componenti della Commissione di cui al comma 3 , fatta
eccezione per i membri dipendenti dell'amministrazione
regionale, spetta un'indennità di presenza per ogni
seduta ed il rimborso delle spese eventualmente
sostenute, nella misura prevista dalle norme regionali
in materia di compensi per la partecipazione a sedute
dei comitati o collegi comunque denominati.
6. La
Commissione ha sede presso la Direzione regionale
competente in materia di lavori pubblici e si avvale
delle strutture della stessa Direzione.
7. I
componenti della Commissione sono nominati con decreto
del Presidente della Giunta regionale e rimangono in
carica per cinque anni.
8. Il
dirigente del Servizio regionale competente
all'espletamento del servizio da affidare, per mezzo di
reale ricognizione, verifica prioritariamente la
possibilità di affidare il servizio all'interno della
propria struttura e successivamente all'interno delle
altre strutture regionali. In caso negativo richiede ad
almeno cinque professionisti iscritti nell'Elenco di cui
al comma 1 , individuati in relazione al servizio da
affidare e al possesso dei requisiti dichiarati, la
presentazione di un'offerta.
9. Il
soggetto che è risultato affidatario di un servizio da
parte della Regione non può essere incaricato di un
nuovo servizio se non sono trascorsi almeno sei mesi
dalla conclusione, con attestazione di esito positivo,
del precedente affidamento.
10. I
soggetti aggiudicatori possono utilizzare l'Elenco di
cui al comma 1 e le procedure di cui al comma 8 per
l'individuazione dei soggetti da invitare per
l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro.
Art. 22
Attività di manutenzione.
1. Fermo
quanto previsto dalla normativa statale circa l'obbligo
di predisposizione del piano di manutenzione dell'opera,
le amministrazioni aggiudicatrici, nei capitolati, nei
bandi e negli avvisi di gara, possono affidare, insieme
alla realizzazione dell'opera pubblica, anche l'attività
per un minimo di due anni, di manutenzione dell'opera
stessa. L'attività di manutenzione affidata
contestualmente alla realizzazione:
a)
non può superare i quattro
anni;
b)
l'importo previsto nel bando per l'attività di
manutenzione non può superare quello previsto per la
realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico;
c)
i costi e gli oneri previsti per l'attività di
manutenzione devono essere espressamente individuati nel
quadro economico dell'intervento e nel capitolato
speciale di appalto.
2. Il costo
relativo alla sicurezza dei lavoratori, non soggetto a
ribasso, comprende il costo relativo alla sicurezza dei
lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera e
nell'attività di manutenzione, che devono essere
indicati specificamente e separatamente.
3. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono provvedere
all'espletamento dell'attività di manutenzione tramite
la stipula di contratti aperti della durata massima di
quattro anni. Per contratto aperto si intende il
contratto in cui la prestazione è pattuita con
riferimento ad un determinato arco di tempo, per
interventi non predeterminati nel numero, ma resi
necessari secondo le necessità delle amministrazioni
aggiudicatrici.
4. Qualora,
nel caso di contratti aperti, l'importo dei lavori da
eseguire ecceda l'importo contrattuale, il direttore dei
lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento
per le opportune determinazioni. Il responsabile del
procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa fino ad
un totale complessivo pari all'importo originario posto
a base di gara, e comunque non superiore a duecentomila
euro. In caso di contratto pluriennale la ulteriore
spesa riferita alla singola annualità può essere
autorizzata fino ad un totale complessivo pari
all'importo originario posto a base di gara previsto per
il singolo anno, e comunque non può essere superiore a
duecentomila euro.
Art. 23
Costi della sicurezza nell'affidamento
dei lavori pubblici.
1. I
soggetti aggiudicatori nei capitolati, nei bandi di
gara, negli avvisi e nelle lettere di invito relativi
alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, indicano
specificamente e separatamente dall'importo
dell'intervento, il costo della sicurezza, l'onere quota
parte intera delle spese generali per la sicurezza e il
costo presunto della manodopera utilizzata, che devono
essere congrui rispetto all'entità e alle
caratteristiche del lavoro da affidare.
2. Per onere
della sicurezza si intende la quota parte intera della
spesa generale che il datore di lavoro nello specifico
cantiere deve sostenere al fine della tutela della
sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.
3. Il costo
della manodopera, come previsto dalla normativa statale
per il costo e l'onere della sicurezza, non è soggetto a
ribasso d'asta.
4. Gli oneri
relativi alla sicurezza ed alla manodopera non sono
soggetti a riduzione anche in sede di subappalto; a tale
fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel
relativo contratto.
5. La
Regione supporta l'attività dei soggetti aggiudicatori
anche tramite la predisposizione di linee guida per il
calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la
determinazione del costo presunto della manodopera. Le
linee guida sono approvate con deliberazione della
Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 24
Tracciabilità.
1. I bandi
di gara, gli avvisi e gli inviti a presentare offerte
prevedono l'obbligo per i soggetti imprenditoriali, gli
operatori economici e affidatari comunque denominati, di
indicare un numero di conto dedicato, bancario o
postale, del quale si avvalgono per tutte le
movimentazioni finanziarie relative all'appalto.
2. La
causale di tutte le operazioni finanziarie praticate dai
soggetti imprenditoriali, dagli operatori economici,
dagli affidatari comunque denominati, a mezzo dei conti
bancari o postali di cui al comma 1 , reca il Codice
unico di progetto (CUP) assegnato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
al soggetto aggiudicatore.
3. I
soggetti imprenditoriali, gli operatori economici e gli
affidatari comunque denominati devono comunicare al
soggetto aggiudicatore qualunque violazione degli
obblighi di cui al presente articolo.
4. Il
mancato rispetto degli obblighi relativi alla
tracciabilità delle operazioni finanziarie o di
comunicazione al soggetto aggiudicatore comporta
l'esclusione dell'impresa dall'elenco di cui all'
articolo 26 , laddove iscritta.
Art. 25
Clausole dei capitolati speciali.
1. I
capitolati speciali prevedono l'obbligo dell'impresa
appaltatrice di informare immediatamente il soggetto
aggiudicatore e l'Autorità giudiziaria di qualsiasi atto
di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso
del contratto con la finalità di condizionarne la
regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale
obbligo costituisce causa di esclusione dell'impresa
dall'elenco di cui all' articolo 26 , laddove iscritta.
Art. 26
Elenco regionale delle imprese da
invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di
lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila
euro.
1. La Giunta
regionale stabilisce con regolamento le modalità per la
gestione dell'Elenco regionale delle imprese da invitare
alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori
pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro e i
requisiti per l'iscrizione delle imprese nello stesso.
2. La
Regione utilizza le imprese iscritte nell'Elenco di cui
al comma l per l'affidamento degli appalti aventi ad
oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici relativi
alle categorie individuate nell'Allegato B) che fa parte
integrante e sostanziale della presente legge. La Giunta
regionale provvede, con deliberazione, alle eventuali
modifiche dell'Allegato B).
3. La
Regione utilizza l'Elenco di cui al comma 1 anche per
l'individuazione delle imprese da consultare per
l'acquisizione di lavori pubblici in economia mediante
cottimo fiduciario.
4. I
soggetti aggiudicatori possono utilizzare l'Elenco di
cui al comma 1 per l'individuazione delle imprese da
invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di
lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro.
Art. 27
Qualità del lavoro e delle imprese.
1. Nel caso
di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa le amministrazioni
aggiudicatrici inseriscono di preferenza tra gli
elementi di valutazione quelli attinenti ad aspetti
tecnici, progettuali e di cantierizzazione
dell'intervento. Possono inoltre inserire tra gli
elementi di valutazione per l'assegnazione di punteggi
ai concorrenti, anche i seguenti elementi:
a)
soluzioni tecniche
finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo
sostenibile e del risparmio energetico;
b)
soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che
riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già
previsto dalla normativa vigente e dai piani di
sicurezza e che aumentino la sicurezza dei luoghi di
lavoro;
c)
soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali
ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale,
per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto
utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione,
posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata
la rinnovabilità della materia prima;
d)
soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore
rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente o
dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto,
di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o
demolizioni, riciclati e/o riciclabili;
e)
impegno del concorrente, in caso di aggiudicazione, ad
impiegare, prevalentemente, nei lavori oggetto di
appalto lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
f)
avere alle proprie dipendenze personale assunto
inizialmente con contratti di lavoro a tempo determinato
e/o di apprendistato, che sono stati trasformati negli
ultimi tempi in contratti di lavoro a tempo
indeterminato;
g)
avere alle proprie dipendenze personale assunto con
contratti di lavoro a tempo indeterminato da un numero
di anni da valutare in relazione allo specifico
intervento da eseguire.
Art. 28
Commissione giudicatrice nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
1. Nel caso
in cui il criterio utilizzato per la scelta dell'offerta
migliore è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è nominata
dall'amministrazione aggiudicatrice ed è composta fino
ad un massimo di cinque componenti esperti nello
specifico settore di intervento, scelti prioritariamente
tra il personale dipendente della stessa amministrazione
aggiudicatrice.
2. Le
amministrazioni aggiudicatrici individuano il Presidente
della Commissione secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti. Per l'affidamento di lavori e di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria di
competenza della Regione la Commissione di cui al comma
1 è individuata dal responsabile del procedimento di cui
all' articolo 15, comma 1 .
3. In caso
di accertata carenza in organico di adeguate
professionalità, i commissari diversi dal Presidente
sono individuati tra i dipendenti di altre
amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate
professionalità, ovvero, con un criterio di rotazione,
tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a)
professionisti, con almeno
dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla
base di rose di candidati fornito dagli ordini
professionali;
b)
professori universitari di ruolo, nell'ambito di un
elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite
dalle facoltà di appartenenza.
4. La
Commissione individua l'offerta economicamente più
vantaggiosa entro il termine stabilito dal responsabile
del procedimento di cui all' articolo 15, comma 1 . Tale
termine può essere prorogato una sola volta.
5. Le spese
relative alla Commissione sono inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
6. Per gli
interventi di competenza regionale, la Giunta regionale,
con regolamento, disciplina modalità, tempi e procedure
per la nomina della Commissione giudicatrice.
Art. 29
Esecuzione in economia di lavori
pubblici.
1. Nessuna
prestazione di lavori può essere artificiosamente
frazionata al fine di eludere il limite economico
fissato dalla normativa statale per i lavori in
economia. Non sono considerati artificiosamente
frazionati:
a)
l'esecuzione di interventi in
economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad
esercizi finanziari diversi, quando le procedure di
affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate
l'una dall'altra;
b)
gli affidamenti di un intervento in cui siano previsti
contemporaneamente lavori, servizi e forniture, lavori e
servizi, lavori e forniture, separatamente a contraenti
qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti
separati siano ritenuti più convenienti in termini di
efficienza, risparmio economico o rapidità di
esecuzione.
2. Le
amministrazioni aggiudicatrici indicano, per ogni lavoro
in economia, i costi e gli oneri per la sicurezza dei
lavoratori.
Art. 30
Responsabile del procedimento di
lavori pubblici in economia.
1. Per la
cura dell'affidamento in amministrazione diretta o in
cottimo fiduciario e per la relativa realizzazione
dell'intervento, le amministrazioni aggiudicatici
nominano un responsabile del procedimento ai sensi dell'
articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 .
Art. 31
Esecuzione in economia di lavori
pubblici da parte della Regione.
1. La Giunta
regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, individua con propria deliberazione, i
lavori eseguibili in economia e le modalità per la loro
acquisizione. Resta fermo quanto previsto all' articolo
26, comma 3 .
2. Le
amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione
possono fare riferimento al provvedimento di cui al
comma l e all'Elenco di cui all' articolo 26 per
l'esecuzione in economia di propri lavori.
TITOLO VII
Norme per la qualificazione,
razionalizzazione e semplificazione delle attività della
committenza pubblica
Art. 32
Interventi di particolare complessità.
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici titolari di interventi di
particolare complessità finalizzati alla realizzazione
di lavori pubblici qualora, per dimensione di azione e
per mezzi disponibili, si trovino in difficoltà, in
applicazione del principio di sussidiarietà possono
richiedere l'intervento della Regione o delle Province
affinché provvedano, in qualità di soggetto attuatore e
previa stipula di specifica convenzione contenente le
modalità procedurali, alla realizzazione dei lavori.
Art. 33
Esercizio associato delle funzioni da
parte di enti locali.
1. La
Regione, al fine di valorizzare e qualificare le
amministrazioni aggiudicatrici, nonché di razionalizzare
la spesa per la realizzazione degli interventi,
favorisce il ricorso, da parte degli enti locali,
all'esercizio associato delle funzioni amministrative e
dei servizi per la realizzazione delle opere pubbliche
sul territorio regionale, sulla base di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di forme associative.
2. Le
funzioni che le amministrazioni aggiudicatici possono
espletare tramite l'esercizio associato sono almeno le
seguenti:
a)
funzione di responsabile
unico del procedimento;
b)
supporto al responsabile unico del procedimento;
c)
espletamento delle procedure di gara;
d)
progettazione, direzione lavori e coordinamento
sicurezza.
3. La
Regione considera l'esercizio associato delle funzioni
elemento premiante per l'erogazione dei finanziamenti di
cui ai piani di spesa regionale di settore relativi ai
lavori e alle opere pubbliche.
TITOLO VIII
Norme in materia di regolarità
contributiva per i lavori pubblici
Art. 34
Notifica preliminare e inizio lavori.
1. Nei
cantieri relativi a lavori pubblici il responsabile del
procedimento trasmette per via telematica, prima
dell'inizio dei lavori, al Comitato Paritetico
Territoriale (CPT), alla Azienda sanitaria locale
territorialmente competente, alla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente, alla Cassa edile
territorialmente competente, nonché ad altri enti od
organismi che ne facciano richiesta con le modalità
disciplinate dal regolamento di cui all' articolo 12,
comma 1, lettera d) della legge regionale 18 febbraio
2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), la notifica
preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di
cui all' articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro) indicando,
sentita l'impresa esecutrice, il costo della manodopera
presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori.
2. La Giunta
regionale approva con deliberazione, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema
tipo di notifica preliminare-inizio lavori.
Art. 35
Documento unico di regolarità
contributiva negli appalti di lavori pubblici.
1. Per gli
appalti di lavori pubblici affidati sul territorio
regionale i soggetti aggiudicatori verificano:
a)
al momento
dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto, che
l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il
documento unico di regolarità contributiva di cui all'
articolo 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008 ;
b)
in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento
lavori e al termine degli stessi, che l'impresa
esecutrice dei lavori sia in regola con il documento
unico di regolarità contributiva attestante la
regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza
della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere
interessato dai lavori.
2. Le Casse
edili rilasciano il documento unico di regolarità
contributiva comprensivo della verifica della congruità
dell'incidenza della manodopera relativa al cantiere
interessato dai lavori.
3. Le
imprese risultate inadempienti con il documento unico di
regolarità contributiva di cui al comma 1 , lettere a) e
b), sono segnalate, con le modalità e le procedure
individuate con regolamento, dai soggetti aggiudicatori
alla Regione, al fine dell'applicazione della sanzione
di cui all' articolo 11-bis, comma 1 della L.R. n.
1/2004 e dell'eventuale inserimento delle imprese
nell'elenco regionale di cui all' articolo 39, comma 10
della stessa L.R. n. 1/2004 .
Art. 36
Verifiche e controlli nei cantieri
pubblici.
1. La
Regione, al fine del potenziamento e di un migliore
coordinamento delle attività di controllo nei cantieri,
promuove la stipula di convenzioni con i soggetti
istituzionalmente preposti all'espletamento delle
attività.
2. Le
convenzioni di cui al comma l contemplano anche le
modalità delle attività di verifica e controllo che i
soggetti istituzionalmente preposti espletano nei
cantieri pubblici i cui lavori sono stati aggiudicati
con ribassi che superano la media aritmetica, aumentata
della percentuale individuata dal responsabile del
procedimento prima dell'apertura delle buste contenenti
le offerte economiche, risultante dalle offerte valide
presentate nella singola gara.
3. La Giunta
regionale supporta l'attività delle amministrazioni
aggiudicatrici con la predisposizione di linee guida per
l'individuazione della percentuale di cui al comma 2 .
4. Nei
cantieri di cui al comma 2 le amministrazioni
aggiudicatrici dispongono la presenza assidua
dell'ufficio di direzione lavori.
5. I ribassi
d'asta ottenuti a seguito dell'espletamento di gara nei
cantieri di cui al comma 2 sono parzialmente vincolati
per la copertura della spesa aggiuntiva dovuta alla
presenza assidua dell'ufficio di direzione lavori in
cantiere disposta dall'amministrazione aggiudicatrice
dell'intervento. Lo svincolo della rimanente quota dei
ribassi d'asta è disposto previo parere positivo reso
dal Comitato tecnico-amministrativo rilasciato ai sensi
di quanto previsto dall' articolo 7, comma 4 .
6. Nei
cantieri di cui al comma 2 il direttore dei lavori e il
collaudatore in corso d'opera trasmettono
trimestralmente all'Osservatorio regionale di cui all'
articolo 10 una relazione attestante l'andamento dei
lavori, con specifico riferimento agli aspetti inerenti
la sicurezza nel cantiere ed alle eventuali varianti dei
lavori ed al concordamento di nuovi prezzi.
7.
L'Osservatorio regionale segnala al Servizio regionale
competente le irregolarità rilevate inerenti gli aspetti
indicati al comma 6 , con le modalità e le procedure
individuate con regolamento, al fine dell'eventuale
inserimento dell'impresa nell'elenco regionale di cui
all' articolo 39, comma 10 della L.R. n. 1/2004 .
8. Possono
comportare l'inserimento nell'elenco di cui al comma 7 ,
le violazioni delle disposizioni penali e amministrative
in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate
nell'Allegato A) al D.M. 24 ottobre 2007 del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale (Documento unico
di regolarità contributiva).
9. La
Regione, previa stipula di apposita convenzione con la
Direzione regionale del lavoro, avvalendosi anche delle
Aziende sanitarie locali, dispone l'effettuazione di
controlli a campione sui Piani di sicurezza e
coordinamento e sui Piani operativi di sicurezza, nella
misura del dieci per cento delle notifiche preliminari
trasmesse ogni mese.
Art. 37
Potenziamento delle attività di
controllo nei cantieri pubblici.
1. Il
responsabile dei lavori si reca in cantiere almeno una
volta al mese e fa rilevare la sua presenza sul giornale
dei lavori. Si accerta ogni settimana dell'andamento dei
lavori.
2. Ferme
restando le competenze previste dalla normativa vigente
in capo ai soggetti coinvolti per la sicurezza nella
realizzazione dell'opera pubblica, il direttore dei
lavori assicura il coordinamento ai fini organizzativi,
rivestendo il ruolo di coordinatore dell'ufficio di
direzione lavori.
3. Il
direttore dei lavori effettua controlli, durante
l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere
delle imprese e del personale autorizzato. Le attività
di controllo consistono nell'annotazione sul giornale
dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle
visite che effettua in cantiere con autonomia
decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati
alla specificità di ogni singolo cantiere. Il direttore
dei lavori comunica, altresì, al committente e/o al
responsabile dei lavori, agli enti previdenziali,
assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché
al coordinatore per la sicurezza eventuali irregolarità.
Il direttore dei lavori o suo delegato, deve comunque
garantire la presenza in cantiere ogni qual volta se ne
ravvisi la necessità. Resta fermo quanto previsto all'
articolo 36, comma 4 .
4. Il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori deve assicurare la sua presenza in cantiere con
cadenza almeno settimanale e, in occasione di ogni
visita, redige il verbale di coordinamento, da cui deve
sempre risultare l'osservanza, da parte dell'impresa,
delle previste fasi di lavoro e della tempistica
stabilita. Ogni verbale è trasmesso dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al
direttore dei lavori e al responsabile dei lavori.
5. Le
registrazioni sul giornale dei lavori sono controllate
dal collaudatore in corso d'opera, qualora nominato.
TITOLO IX
Disposizioni regolamentari,
finanziarie, transitorie, finali e abrogazioni
Art. 38
Norme regolamentari.
1. La Giunta
regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presenta legge adotta le norme regolamentari di cui:
a)
all' articolo 10, comma 3 ;
b)
all' articolo 11, comma 4 ;
c)
all' articolo 15, comma 7 ;
d)
all' articolo 26, comma 1 ;
e)
all' articolo 28, comma 6 ;
f)
all' articolo 35, comma 3 ;
g)
all' articolo 36, comma 7 .
Art. 39
Clausola valutativa.
1. La Giunta
regionale, sulla base delle elaborazioni
dell'Osservatorio regionale, presenta, a partire dal
mese di giugno 2011, alla Commissione consiliare
competente una relazione annuale sull'andamento del
settore dei lavori pubblici. In particolare la relazione
contiene informazioni in ordine alle procedure di scelta
del contraente, ai criteri ed ai ribassi di
aggiudicazione, ai tempi effettivi di realizzazione dei
lavori, alle varianti in corso d'opera, ai subappalti,
all'eventuale insorgenza di posizioni dominanti nel
mercato, alla mobilità delle imprese, al contenzioso.
2.
L'Osservatorio comunica inoltre, nella relazione di cui
al comma 1 , le attività svolte in base all' articolo
11, comma 3 , in particolare le azioni di monitoraggio,
l'esercizio del potere di impulso, e di comunicazione
per gli interventi ritenuti di particolare rilevanza per
lo sviluppo del territorio.
3. A partire
dal mese di giugno 2012, la Giunta regionale presenta
annualmente al Consiglio regionale una relazione sui
risultati da essa ottenuti nel garantire la qualità
della realizzazione dell'opera pubblica, nel promuovere
l'accessibilità e la fruibilità dell'ambiente costruito
e non costruito, nel promuovere la tutela dei diritti e
della salute dei lavoratori, nel garantire la massima
trasparenza nelle procedure relative alla realizzazione
dell'opera pubblica nel suo ciclo di vita. La relazione
in particolare dovrà contenere:
a)
le iniziative assunte in
ordine al coordinamento e potenziamento dell'attività di
controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e
di risultati conseguiti in termini di incremento del
numero di controlli effettuati e sulle irregolarità
riscontrate;
b)
un resoconto dell'attività svolta dal Comitato Tecnico
amministrativo dei lavori pubblici ed in particolare sui
pareri rilasciati sullo svincolo della quota parte dei
ribassi d'asta nei cantieri di cui all' articolo 36,
comma 2 .
Art. 40
Norma finanziaria.
1. Per il
finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 8
comma 3, 11, 14 comma 4 e 21 comma 5 è autorizzata per
l'anno 2010 la spesa di 120.000,00 euro da iscrivere
nella unità previsionale di base 04.1.001 denominata
"Trasparenza negli appalti" (cap. 4989 n. i.) del
bilancio regionale di previsione 2010.
2. Per il
finanziamento degli interventi previsti dall' articolo
5, comma 4 è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di
2.915.364,82 euro da iscrivere nella unità previsionale
di base 04.2.006 denominata "Programmazione opere
pubbliche" (cap. 8901 n. i.) del bilancio regionale di
previsione 2010.
3. Al
finanziamento degli oneri di cui ai commi l e 2 si fa
fronte quanto a 3.055.364,82 euro con gli stanziamenti
esistenti nella unità previsionale di base 04.2.006
denominata "Programmazione opere pubbliche" (cap. 8900 e
cap. 8899).
4. Per gli
anni 2011 e successivi l'entità della spesa è
determinata annualmente con la legge finanziaria
regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c)
della vigente legge regionale di contabilità.
5. La Giunta
regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di
competenza che di cassa.
Art. 41
Norme transitorie e finali.
1. Fino
all'entrata in vigore delle disposizioni che modificano
la procedura nazionale per il rilascio del documento
unico di regolarità contributiva, per i lavori pubblici
realizzati sul territorio regionale la verifica della
congruità dell'incidenza della manodopera è effettuata
dalla Cassa edile.
2. Il
certificato di congruità di incidenza della manodopera
nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile è parte
integrante e sostanziale del certificato di regolarità
contributiva. L'impresa è considerata in regola quando
soddisfa il requisito della regolarità contributiva e
delle congruità dell'incidenza della manodopera nello
specifico cantiere interessato dai lavori previsti al
comma 1 .
3. Fino alla
realizzazione e alla effettiva operatività della
procedura telematica per la trasmissione della notifica
preliminare di cui all' articolo 34 , comma l, la stessa
è trasmessa in formato telematico alla Cassa edile e in
formato cartaceo agli altri soggetti di cui all'
articolo 34, comma 1 .
4. Fino al
raggiungimento dell'accordo assunto a livello nazionale
tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente rappresentative per l'ambito
del settore edile e il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, finalizzato
all'individuazione degli indici di congruità
dell'incidenza della manodopera, all'individuazione
provvede la Giunta regionale, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, con
deliberazione nella quale si tiene conto delle
lavorazioni particolari e dell'organizzazione
dell'impresa.
5. Sino alla
nomina della Commissione di cui all' articolo 14 ,
all'aggiornamento dell'Elenco prezzi regionale edizione
2010 di cui agli articoli 12 e 13, provvede la
Commissione tecnica nominata ai sensi dell' articolo 23
della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 (Disciplina
per la programmazione e l'esecuzione delle opere
pubbliche).
6. Gli
interventi i cui bandi, o avvisi, o lettere di invito
sono stati pubblicati o trasmesse alla data di entrata
in vigore della presente legge sono realizzati nel
rispetto delle procedure vigenti alla data della loro
pubblicazione o trasmissione.
Art. 42
Abrogazioni di norme.
1. La legge
regionale 21 ottobre 1981, n. 70 (Formazione dell'elenco
regionale dei collaudatori tecnico-amministrativi di
opere pubbliche) è abrogata.
2. La legge
regionale 20 maggio 1986, n. 19 (Disciplina per la
programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche) è
abrogata.
3. La legge
regionale 29 marzo 1988, n. 10 (Modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
. Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle
opere pubbliche) è abrogata.
4. L'
articolo 13 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27
(Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili) è
abrogato.
5. Gli
articoli 3 e 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n.
31 (Istituzione della Rete telematica regionale sugli
appalti (Re.T.R.A.)) sono abrogati.
6. L'
articolo 26 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30
(Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle
crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e
successive) è abrogato.
7. L'
articolo 6 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 8
(Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in
materia finanziaria) è abrogato.