DECRETO-LEGGE 6
giugno 2012 , n. 73
Disposizioni
urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia
globale di esecuzione. (12G0095)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare
che sia limitata la partecipazione degli operatori economici
alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori
per le difficolta' di qualificazione connesse alla riemissione
di un elevato numero di certificati di esecuzione dei lavori, in
considerazione della piena operativita', a decorrere dall' 8
giugno 2012, delle disposizioni deldecreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ;
Ritenuta, altresi', la
straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per
introdurre una proroga di un anno per l'operativita' del sistema
di garanzia globale di esecuzione, al fine di consentire la
prosecuzione dell'attivita' di affidamento delle grandi opere;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno
2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 12, 14, 15, 16,
17, 22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.
2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono
prorogati di un anno.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il
termine di cui al comma 1, sono stabilite modalita' semplificate
per la riemissione deicertificati di esecuzione dei lavori
rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino |