DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre
2012, n. 192
Modifiche al
decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, per l'integrale
recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla
lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, a norma dell'articolo 10, comma
1, della legge 11 novembre 2011,
n. 180.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 novembre
2011, n. 180, recante norme per la tutela della liberta'
d'impresa. Statuto delle imprese, ed in particolare
l'articolo 10;
Vista la direttiva 2011/7/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali (rifusione);
Visto il decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31
ottobre 2012;
Sulla proposta dei Ministri
per gli affari europei e della giustizia, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
1. Al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ambito di
applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel
presente decreto si applicano ad ogni pagamento
effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione
commerciale.
2. Le disposizioni del
presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di
procedure concorsuali aperte a carico del debitore,
comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione
del debito;
b) pagamenti effettuati a
titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti
effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;
b) l'articolo 2 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni
commerciali": i contratti, comunque denominati, tra
imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,
che comportano, in via esclusiva o prevalente, la
consegna di merci o la prestazione di servizi contro il
pagamento di un prezzo;
b) "pubblica
amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo
3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita'
per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) "imprenditore": ogni
soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o
una libera professione;
d) "interessi moratori":
interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso
concordato tra imprese;
e) "interessi legali di
mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad
un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato
di otto punti percentuali;
f) "tasso di riferimento":
il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale
europea alle sue piu' recenti operazioni di
rifinanziamento principali;
g) "importo dovuto": la
somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine
contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte,
i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella
fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;
c) all'articolo 3, dopo le
parole: «interessi moratori» sono inserite le seguenti:
«sull'importo dovuto»;
d) l'articolo 4 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Decorrenza degli
interessi moratori). - 1. Gli interessi moratori
decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in
mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine
per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai
commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi
moratori si applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data
di ricevimento da parte del debitore della fattura o di
una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non
hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste
di integrazione o modifica formali della fattura o di
altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data
di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione
dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento
della fattura o della richiesta equivalente di
pagamento;
c) trenta giorni dalla data
di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei
servizi, quando la data in cui il debitore riceve la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento e'
anteriore a quella del ricevimento delle merci o della
prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data
dell'accettazione o della verifica eventualmente
previste dalla legge o dal contratto ai fini
dell'accertamento della conformita' della merce o dei
servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni
commerciali tra imprese le parti possono pattuire un
termine per il pagamento superiore rispetto a quello
previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta
giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere
pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine
deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni
commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione le parti possono pattuire, purche' in
modo espresso, un termine per il pagamento superiore a
quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o
dalle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2
non possono essere superiori a sessanta giorni. La
clausola relativa al termine deve essere provata per
iscritto.
5. I termini di cui al comma
2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche
che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza
di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che
forniscono assistenza sanitaria e che siano stati
debitamente riconosciuti a tale fine.
6. Quando e' prevista una
procedura diretta ad accertare la conformita' della
merce o dei servizi al contratto essa non puo' avere una
durata superiore a trenta giorni dalla data della
consegna della merce o della prestazione del servizio,
salvo che sia diversamente ed espressamente concordato
dalle parti e previsto nella documentazione di gara e
purche' cio' non sia gravemente iniquo per il creditore
ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato
per iscritto.
7. Resta ferma la facolta'
delle parti di concordare termini di pagamento a rate.
In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla
data concordata, gli interessi e il risarcimento
previsti dal presente decreto sono calcolati
esclusivamente sulla base degli importi scaduti.»;
e) l'articolo 5 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Saggio degli
interessi). - 1. Gli interessi moratori sono determinati
nella misura degli interessi legali di mora. Nelle
transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle
parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei
limiti previsti dall'articolo 7.
2. Il tasso di riferimento
e' cosi' determinato:
a) per il primo semestre
dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in
vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre
dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in
vigore il 1° luglio di quell'anno.
3. Il Ministero
dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso di
riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno
lavorativo di ciascun semestre solare.»;
f) l'articolo 6 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Risarcimento delle
spese di recupero). - 1. Nei casi previsti dall'articolo
3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi
sostenuti per il recupero delle somme non
tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, un
importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento
del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno,
che puo' comprendere i costi di assistenza per il
recupero del credito.»;
g) l'articolo 7 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7(Nullita'). - 1. Le
clausole relative al termine di pagamento, al saggio
degli interessi moratori o al risarcimento per i costi
di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte
nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente
inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
2. Il giudice dichiara,
anche d'ufficio, la nullita' della clausola avuto
riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il
grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto
con il principio di buona fede e correttezza, la natura
della merce o del servizio oggetto del contratto,
l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio
degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento
o all'importo forfettario dovuto a titolo di
risarcimento per i costi di recupero.
3. Si considera gravemente
iniqua la clausola che esclude l'applicazione di
interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.
4. Si presume che sia
gravemente iniqua la clausola che esclude il
risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo
6.
5. Nelle transazioni
commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione e' nulla la clausola avente ad oggetto
la predeterminazione o la modifica della data di
ricevimento della fattura. La nullita' e' dichiarata
d'ufficio dal giudice.»;
h) all'articolo 8, comma 1,
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) di accertare la grave
iniquita', ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni
generali concernenti il termine di pagamento, il saggio
degli interessi moratori o il risarcimento per i costi
di recupero e di inibirne l'uso.».
Art. 2
Modifiche alla legge 18
giugno 1998, n. 192
1.
All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n.
192, le parole: «di sette punti percentuali» sono
sostituite dalle seguenti: «di otto punti percentuali».
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
applicano alle transazioni commerciali concluse a
decorrere dal 1° gennaio 2013.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9
novembre 2012
NAPOLITANO