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   Normativa Appalti > Lavori Pubblici

DECRETO 22 agosto 2017, n. 154 

Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (17G00169) (GU Serie Generale n.252 del 27-10-2017)

IL MINISTRO DEI BENI 
                     E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   novembre   2014,   recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  5
dell'8 gennaio 2015; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   23   gennaio   2016,   recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma  327,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59
dell'11 marzo 2016; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  31
gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel
settore  della  tutela,  gestione  e  valorizzazione  del  patrimonio
culturale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15  giugno
2006; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture»,  e
successive modificazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  146,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, nella  parte  in  cui  dispone  che  «Con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei
direttori tecnici e degli esecutori dei  lavori  e  le  modalita'  di
verifica ai fini dell'attestazione»; 
  Visto l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo  n.  50  del
2016, nella  parte  in  cui  dispone  che  «Con  il  decreto  di  cui
all'articolo 146, comma 4, sono stabiliti i  livelli  e  i  contenuti
della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui  al
presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonche' i ruoli  e
le  competenze   dei   soggetti   incaricati   delle   attivita'   di
progettazione, direzione dei lavori  e  collaudo  in  relazione  alle
specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene,  nonche'  i
principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori»; 
  Visto l'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del
2016, nella  parte  in  cui  dispone  che  «Con  il  decreto  di  cui
all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli  interventi  relativi  a
beni culturali mobili, superfici decorate di  beni  architettonici  e
materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di   interesse   storico
artistico o archeologico, per i quali la scheda deve  essere  redatta
da  restauratori  di  beni  culturali,  qualificati  ai  sensi  dalla
normativa vigente»; 
  Visto l'articolo 148, comma 7, del decreto legislativo  n.  50  del
2016, nella parte in cui dispone che fino all'importo di trecentomila
euro «l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi' consentita
in relazione a particolari tipi  di  intervento  individuati  con  il
decreto di cui all'articolo 146, comma 4»; 
  Visto l'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del
2016, nella  parte  in  cui  dispone  che  «Con  il  decreto  di  cui
all'articolo 146, comma 4,  sono  stabilite  specifiche  disposizioni
concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione
alle loro caratteristiche»; 
  Visto l'articolo 23, comma 3, del decreto  legislativo  n.  50  del
2016, nella parte in cui dispone che «Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e  del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  sono  definiti  i  contenuti
della progettazione nei tre livelli progettuali»; 
  Viste le disposizioni transitorie e di  coordinamento  del  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  e  in  particolare  i  commi  4  e  19
dell'articolo 216, nelle parti in  cui  dispongono,  rispettivamente,
che «Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla parte II, titolo II, capo I, nonche' gli allegati o le parti
di  allegati  ivi  richiamate,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» e «Fino alla data  di  entrata  in
vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I  e
II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e  di
cui all'articolo 251 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante «Regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
  Considerato che, in attuazione delle citate disposizioni, si  rende
necessario disciplinare, con riferimento ai lavori  riguardanti  beni
culturali, i requisiti di  qualificazione  dei  direttori  tecnici  e
degli  esecutori  di  lavori,  i  livelli   e   i   contenuti   della
progettazione, le attivita' di progettazione e di direzione lavori, i
tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione  di  lavori
di somma urgenza, nonche' l'esecuzione  e  il  collaudo  dei  lavori,
anche tenendo conto degli effetti  derivanti  dal  nuovo  sistema  di
qualificazione delle stazioni appaltanti; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Commissione
speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,  con
nota 12696 del 21 aprile 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  regolamento  disciplina  gli  appalti  pubblici  di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come  «Codice
dei beni culturali e del paesaggio». 
  2. I lavori di cui al  presente  regolamento  si  articolano  nelle
seguenti tipologie: 
  a)  scavo  archeologico,   comprese   le   indagini   archeologiche
subacquee; 
  b)  monitoraggio,  manutenzione  e  restauro  di   beni   culturali
immobili; 
  c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di
beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. 
  3. Per quanto non diversamente disposto nel  presente  regolamento,
trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti  di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di  seguito
indicato come «Codice dei contratti pubblici». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  17,  comma  3,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368
          (Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1977,
          n. 599), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  ottobre
          1998, n. 250. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di  organizzazione  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, degli  uffici  della  diretta  collaborazione  del
          Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
          performance,  a  norma   dell'art.   16,   comma   4,   del
          decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66),  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  novembre  2014,  n.
          274. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 146, comma
          4; 147, commi 1 e 2; 148, comma 7; 150, comma 2; 23,  comma
          3; 216, commi 4 e 19, del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50 (Codice  dei  contratti  pubblici),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: 
              «Art. 146 (Qualificazione). - (Omissis). 
              4. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo, di concerto con il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente  codice,  sono
          stabiliti  i  requisiti  di  qualificazione  dei  direttori
          tecnici e degli esecutori dei  lavori  e  le  modalita'  di
          verifica ai fini dell'attestazione.  Il  direttore  tecnico
          dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui
          all'art. 147,  comma  2,  secondo  periodo,  deve  comunque
          possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai
          sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in
          vigore del decreto di cui al  presente  comma,  si  applica
          l'art. 216, comma 19.». 
              «Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione).  -
          1. Con il decreto  di  cui  all'art.  146,  comma  4,  sono
          altresi'  stabiliti  i  livelli   e   i   contenuti   della
          progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui
          al presente  capo,  ivi  inclusi  gli  scavi  archeologici,
          nonche' i ruoli e le  competenze  dei  soggetti  incaricati
          delle attivita' di progettazione, direzione  dei  lavori  e
          collaudo in relazione alle specifiche  caratteristiche  del
          bene  su  cui  si  interviene,  nonche'   i   principi   di
          organizzazione degli uffici di direzione lavori. 
              2. Per i lavori aventi ad  oggetto  beni  culturali  e'
          richiesta,  in  sede  di  progetto  di   fattibilita',   la
          redazione    di    una    scheda    tecnica     finalizzata
          all'individuazione delle caratteristiche del  bene  oggetto
          di intervento, redatta da  professionisti  in  possesso  di
          specifica  competenza  tecnica  in  relazione   all'oggetto
          dell'intervento. Con il decreto di cui all'art. 146,  comma
          4, sono definiti gli interventi relativi a  beni  culturali
          mobili,  superfici  decorate  di  beni   architettonici   e
          materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di   interesse
          storico artistico o archeologico, per  i  quali  la  scheda
          deve essere redatta  da  restauratori  di  beni  culturali,
          qualificati ai sensi dalla normativa vigente.». 
              «Art. 148 (Affidamento dei contratti). - (Omissis). 
              7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente  capo  e'
          consentita nei  casi  di  somma  urgenza,  nei  quali  ogni
          ritardo sia pregiudizievole  alla  pubblica  incolumita'  o
          alla tutela del  bene,  fino  all'importo  di  trecentomila
          euro, secondo le modalita' di cui all'art. 163 del presente
          codice. Entro i medesimi limiti  di  importo,  l'esecuzione
          dei lavori di  somma  urgenza  e'  altresi'  consentita  in
          relazione a particolari tipi di intervento individuati  con
          il decreto di cui all'art. 146, comma 4.». 
              «Art. 150 (Collaudo). - (Omissis). 
              2. Con il decreto di cui all'art. 146,  comma  4,  sono
          stabilite specifiche disposizioni concernenti  il  collaudo
          di interventi sui beni culturali  in  relazione  alle  loro
          caratteristiche.». 
              «Art. 23 (Livelli della progettazione per gli  appalti,
          per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). 
              3. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          trasporti, su proposta del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni  e
          delle attivita' culturali e del  turismo  sono  definiti  i
          contenuti della progettazione nei tre livelli  progettuali.
          Con il decreto  di  cui  al  primo  periodo  e',  altresi',
          determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale  che
          devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino  alla  data
          di entrata in vigore di detto decreto,  si  applica  l'art.
          216, comma 4.». 
              «Art.    216    (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - (Omissis). 
              4. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui all'art. 23,  comma  3,  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui alla  parte  II,  titolo  II,  capo  I,
          nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi  richiamate
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23,
          comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui
          ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino  alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  all'art.  23,
          comma  3-bis,  i  contratti  di  lavori   di   manutenzione
          ordinaria  possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle
          procedure di scelta del contraente  previste  dal  presente
          codice,  sulla  base  del  progetto  definitivo  costituito
          almeno da una relazione generale,  dall'elenco  dei  prezzi
          unitari   delle   lavorazioni   previste,    dal    computo
          metrico-estimativo,   dal   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a  ribasso.  Fino  alla
          data  di  entrata   in   vigore   del   medesimo   decreto,
          l'esecuzione  dei  lavori  puo'  prescindere  dall'avvenuta
          redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si
          tratti di  lavori  di  manutenzione,  ad  esclusione  degli
          interventi di manutenzione che prevedono il  rinnovo  o  la
          sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta  ferma
          la  predisposizione   del   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 
              (Omissis). 
              19. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto dall'art. 146, comma 4, continuano  ad  applicarsi
          le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI,  capi
          I e II, nonche' gli allegati o le  parti  di  allegati  ivi
          richiamate,  e  di  cui  all'art.  251  del   decreto   del
          Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante  Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          dicembre 2010, n. 288, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2 
 
             Scavo archeologico, restauro, manutenzione 
                           e monitoraggio 
 
  1. Lo scavo  archeologico  consiste  in  tutte  le  operazioni  che
consentono  la  lettura  storica  delle  azioni  umane,  nonche'  dei
fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi  in  un
determinato territorio,  delle  quali  con  metodo  stratigrafico  si
recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili
al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico  recupera  altresi'
la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla
comparsa dell'uomo. 
  2. I contenuti qualificanti e le finalita' della manutenzione e del
restauro del patrimonio  culturale  sono  definiti  all'articolo  29,
commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 29, commi  3  e
          4, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «3. Per manutenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita' e degli interventi destinati al  controllo  delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',     dell'efficienza      funzionale      e
          dell'identita' del bene e delle sue parti. 
              4. Per restauro si  intende  l'intervento  diretto  sul
          bene attraverso  un  complesso  di  operazioni  finalizzate
          all'integrita' materiale ed al recupero del bene  medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali. Nel caso di beni  immobili  situati  nelle  zone
          dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla   normativa
          vigente,   il   restauro    comprende    l'intervento    di
          miglioramento strutturale.». 
Art. 3 
 
                    Specificita' degli interventi 
 
  1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni
culturali e  del  paesaggio,  ferma  restando  la  procedura  di  cui
all'articolo  12  del  medesimo  Codice,  gli  interventi  sui   beni
culturali sono inseriti nei documenti di  programmazione  dei  lavori
pubblici di cui all'articolo 21, comma 3, del  Codice  dei  contratti
pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le  priorita'  e  le  altre
indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A
tal fine le stazioni appaltanti,  sulla  base  della  ricognizione  e
dello studio dei  beni  affidati  alla  loro  custodia,  redigono  un
documento sullo stato di  conservazione  del  singolo  bene,  tenendo
conto della pericolosita' territoriale e della vulnerabilita',  delle
risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione  e  nel  consuntivo
scientifico,  delle  attivita'  di  prevenzione  e  degli   eventuali
interventi  pregressi  di  manutenzione  e  restauro.  Per   i   beni
archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini
diagnostiche. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1, commi 3
          e 4, 29 e 12 del  citato  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42: 
              «Art. 1 (Principi). - (Omissis). 
              3. Lo Stato, le regioni, le  citta'  metropolitane,  le
          province  e   i   comuni   assicurano   e   sostengono   la
          conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono  la
          pubblica fruizione e la valorizzazione. 
              4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della
          loro attivita', assicurano la conservazione e  la  pubblica
          fruizione del loro patrimonio culturale.». 
              «Art. 29 (Conservazione). - (Omissis). 
              3. Per  manutenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita' e degli interventi destinati al  controllo  delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',     dell'efficienza      funzionale      e
          dell'identita' del bene e delle sue parti. 
              4. Per restauro si  intende  l'intervento  diretto  sul
          bene attraverso  un  complesso  di  operazioni  finalizzate
          all'integrita' materiale ed al recupero del bene  medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali. Nel caso di beni  immobili  situati  nelle  zone
          dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla   normativa
          vigente,   il   restauro    comprende    l'intervento    di
          miglioramento strutturale.». 
              «Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). -  1.  Le
          cose indicate all'art. 10, comma  1,  che  siano  opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre settanta  anni,  sono  sottoposte  alle  disposizioni
          della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il Ministero  fissa,  con  propri  decreti,  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte  a  verifica  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la  sdemanializzazione  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  13  ed   il   relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
          comma 2. I beni  restano  definitivamente  sottoposti  alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'Agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              10. Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  21,  comma  3,
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «3. Il programma triennale  dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  i
          lavori da avviare nella prima annualita', per i quali  deve
          essere  riportata  l'indicazione   dei   mezzi   finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica.   Ai   fini   dell'inserimento   nel   programma
          triennale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   approvano
          preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
          delle alternative progettuali, di cui  all'art.  23,  comma
          5.». 
Art. 4 
 
                           Qualificazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, commi 2  e  3,
del Codice dei contratti pubblici, il  presente  Capo  individua,  ai
sensi dell'articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di  importo  pari  o
superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di  lavori  su  beni
culturali di cui all'articolo 1, comma 2. 
  2. Per i  lavori  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  di  importo
inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12. 
  3. Ai fini della qualificazione per  lavori  sui  beni  di  cui  al
presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS  24
e OS 25, di cui all'allegato A al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice  dei
contratti pubblici, nonche' di  committenti  privati  o  in  proprio,
quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di  cui  all'articolo  1,
comma 1, la certificazione  rilasciata  ai  soggetti  esecutori  deve
contenere anche l'attestato dell'autorita' preposta alla  tutela  del
bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti. 
  4. Per  i  lavori  concernenti  beni  culturali  mobili,  superfici
decorate di beni architettonici  e  materiali  storicizzati  di  beni
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico,  gli  scavi
archeologici, anche  subacquei,  nonche'  quelli  relativi  a  ville,
parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma  4,  lettera  f)  del
Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 148, commi 1 e 2,  del  Codice  dei  contratti
pubblici, trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo  sul
possesso dei requisiti di qualificazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 146, commi 2, 3
          e 4, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «2. I lavori di cui al presente capo  sono  utilizzati,
          per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li  ha
          effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale  requisito
          tecnico,  non  e'  condizionato  da  criteri  di  validita'
          temporale. 
              3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata
          la specificita' del  settore  ai  sensi  dell'art.  36  del
          trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  non  trova
          applicazione l'istituto dell'avvalimento, di  cui  all'art.
          89 del presente codice. 
              4. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo, di concerto con il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente  codice,  sono
          stabiliti  i  requisiti  di  qualificazione  dei  direttori
          tecnici e degli esecutori dei  lavori  e  le  modalita'  di
          verifica ai fini dell'attestazione.  Il  direttore  tecnico
          dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui
          all'art. 147,  comma  2,  secondo  periodo,  deve  comunque
          possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai
          sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in
          vigore del decreto di cui al  presente  comma,  si  applica
          l'art. 216, comma 19.». 
              - Si riporta il testo dell'allegato A,  categorie  OG2,
          OS2-A, OS2-B, OS24 e OS25, al decreto del Presidente  della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento  di
          esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.  163,  recante  Codice  dei  contratti   pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.: 
              «Categorie di opere generali 
              "OG  2:  Restauro  e  manutenzione  dei  beni  immobili
          sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in  materia
          di beni culturali e ambientali 
              Riguarda lo svolgimento di  un  insieme  coordinato  di
          lavorazioni   specialistiche   necessarie   a   recuperare,
          conservare,   consolidare,    trasformare,    ripristinare,
          ristrutturare, sottoporre a manutenzione  gli  immobili  di
          interesse  storico  soggetti  a  tutela   a   norma   delle
          disposizioni in materia di  beni  culturali  e  ambientali.
          Riguarda  altresi'  la  realizzazione  negli  immobili   di
          impianti   elettromeccanici,   elettrici,   telefonici   ed
          elettronici  e  finiture  di  qualsiasi  tipo  nonche'   di
          eventuali opere connesse, complementari e accessorie". 
              Categorie di opere speciali 
              "OS  2-A:  Superfici  decorate  di  beni  immobili  del
          patrimonio culturale e beni culturali mobili  di  interesse
          storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 
              Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione
          della manutenzione ordinaria e straordinaria di:  superfici
          decorate  di  beni  immobili  del   patrimonio   culturale,
          manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti
          su tavola o su altri supporti materici,  stucchi,  mosaici,
          intonaci dipinti e  non  dipinti,  manufatti  polimaterici,
          manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti  in
          osso, in avorio, in  cera,  manufatti  ceramici  e  vitrei,
          manufatti in metallo e  leghe,  materiali  e  manufatti  in
          fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle  e  cuoio,
          strumenti musicali, strumentazioni e strumenti  scientifici
          e tecnici." 
              "OS  2-  B:  Beni   culturali   mobili   di   interesse
          archivistico e librario 
              Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione
          della manutenzione ordinaria e straordinaria  di  manufatti
          cartacei e pergamenacei,  di  materiale  fotografico  e  di
          supporti digitali". 
              "OS 24: Verde e arredo urbano 
              Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione
          di elementi non costituenti impianti tecnologici  che  sono
          necessari a consentire un miglior uso della citta'  nonche'
          la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. 
              Comprende  in  via  esemplificativa   campi   sportivi,
          terreni  di  gioco,  sistemazioni   paesaggistiche,   verde
          attrezzato, recinzioni.". 
              "OS 25: Scavi archeologici 
              Riguarda  gli  scavi  archeologici   e   le   attivita'
          strettamente connesse."». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  3,  comma  1,
          lettere a), b), c), d) ed e) del citato decreto legislativo
          18 aprile 2016, n. 50: 
              «1. Ai fini del presente codice si intende per: 
              a) "amministrazioni aggiudicatrici", le amministrazioni
          dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti
          pubblici non economici; gli organismi di diritto  pubblico;
          le associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque  denominati,
          costituiti da detti soggetti; 
              b)    "autorita'     governative     centrali"»,     le
          amministrazioni aggiudicatrici che  figurano  nell'allegato
          III e i soggetti giuridici loro succeduti; 
              c) "amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali", tutte
          le amministrazioni aggiudicatrici che  non  sono  autorita'
          governative centrali; 
              d)   "organismi   di   diritto   pubblico",   qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria,  il  cui  elenco  non
          tassativo e' contenuto nell'allegato IV: 
              1) istituito per soddisfare  specificatamente  esigenze
          di interesse generale, aventi carattere non  industriale  o
          commerciale; 
              2) dotato di personalita' giuridica; 
              3)  la   cui   attivita'   sia   finanziata   in   modo
          maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
          o da altri organismi di  diritto  pubblico  oppure  la  cui
          gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi  oppure
          il  cui  organo  d'amministrazione,  di  direzione   o   di
          vigilanza sia costituito da membri  dei  quali  piu'  della
          meta'  e'  designata  dallo  Stato,  dagli  enti   pubblici
          territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 
                e) "enti aggiudicatori", ai fini della disciplina  di
          cui alla: 
                  1) parte II del presente codice, gli enti che: 
              1.1.  sono  amministrazioni  aggiudicatrici  o  imprese
          pubbliche che svolgono una  delle  attivita'  di  cui  agli
          articoli da 115 a 121; 
              1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici ne'
          imprese pubbliche, esercitano  una  o  piu'  attivita'  tra
          quelle di cui agli articoli da  115  a  121  e  operano  in
          virtu'  di  diritti  speciali  o  esclusivi  concessi  loro
          dall'autorita' competente; 
                  2) parte III del  presente  codice,  gli  enti  che
          svolgono una delle attivita'  di  cui  all'allegato  II  ed
          aggiudicano una concessione per lo svolgimento  di  una  di
          tali attivita', quali: 
              2.1 le amministrazioni dello Stato, gli  enti  pubblici
          territoriali,  gli  organismi  di  diritto  pubblico  o  le
          associazioni,  unioni,   consorzi,   comunque   denominati,
          costituiti da uno o piu' di tali soggetti; 
              2.2 le imprese pubbliche di cui  alla  lettera  t)  del
          presente comma; 
              2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e
          2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi
          ai fini dell'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui
          all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti  diritti
          speciali o esclusivi mediante  una  procedura  in  cui  sia
          stata  assicurata  adeguata  pubblicita'  e   in   cui   il
          conferimento di tali diritti si basi su  criteri  obiettivi
          non  costituiscono  «enti  aggiudicatori»  ai   sensi   del
          presente punto 2.3;». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  10,  comma  4,
          lettera f), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004,
          n. 42: 
                «f) le ville, i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico;». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 148, commi 1  e
          2, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «1.  I  lavori  concernenti  beni   mobili,   superfici
          decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di
          beni   immobili   di   interesse   storico   artistico    o
          archeologico,  gli  scavi  archeologici,  anche  subacquei,
          nonche' quelli relativi a ville, parchi e giardini  di  cui
          all'art. 10, comma  4,  lettera  f)  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente
          a lavori afferenti ad altre categorie di opere  generali  e
          speciali, salvo che motivate  ed  eccezionali  esigenze  di
          coordinamento dei lavori, accertate  dal  responsabile  del
          procedimento e comunque  non  attinenti  la  sicurezza  dei
          luoghi di lavoro di cui al  decreto  legislativo  9  aprile
          2008,  n.  81,   non   rendano   necessario   l'affidamento
          congiunto. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 146  sul
          possesso dei  requisiti  di  qualificazione  stabiliti  nel
          presente capo. 
              2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di  cui
          al comma 1 possono essere assorbite in  altra  categoria  o
          essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui  si
          compone  l'intervento,   indipendentemente   dall'incidenza
          percentuale  che  il  valore  degli  interventi   di   tipo
          specialistico assume rispetto  all'importo  complessivo.  A
          tal fine la stazione appaltante indica  separatamente,  nei
          documenti   di   gara,   le   attivita'   riguardanti    il
          monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di  cui
          al comma 1, rispetto a  quelle  di  carattere  strutturale,
          impiantistico, nonche' di adeguamento funzionale inerenti i
          beni  immobili  tutelati  ai  sensi  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio.».
Art. 5 
 
                         Requisiti generali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti  del
Codice dei contratti pubblici, l'iscrizione dell'impresa al  registro
istituito  presso  la  competente  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 83, comma 3,  del
Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa: a) per i  lavori
inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i  lavori
inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili  e
di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati
di beni immobili culturali,  a  conservazione  e  restauro  di  opere
d'arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione  di
beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere  d'arte;
d) per i lavori inerenti al verde storico  di  cui  all'articolo  10,
comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a
parchi e giardini. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo vigente degli art. 80 e 83, comma
          3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 80  (Motivi  di  esclusione).  -  1.  Costituisce
          motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
          della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  del  codice
          di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
          nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti
          reati: 
              a) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli
          416, 416-bis del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni  previste  dal  predetto  art.
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti, consumati o tentati,  previsti  dall'art.  74  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43  e  dall'art.  260  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto
          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
          criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
          2008/841/GAI del Consiglio; 
              b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli
          317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
          346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale
          nonche' all'art. 2635 del codice civile; 
              b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
          2621 e 2622 del codice civile; 
              c)  frode  ai  sensi  dell'art.  1  della   convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
              d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita'
          di  terrorismo,  anche  internazionale,  e   di   eversione
          dell'ordine  costituzionale  reati  terroristici  o   reati
          connessi alle attivita' terroristiche; 
              e) delitti di cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
          n. 109 e successive modificazioni; 
              f) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme  di
          tratta di esseri umani definite con il decreto  legislativo
          4 marzo 2014, n. 24; 
              g)  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
              2.  Costituisce  altresi'  motivo  di   esclusione   la
          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
          previste dall'art. 67 del decreto legislativo  6  settembre
          2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa  di
          cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
          quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
          con   riferimento   rispettivamente   alle    comunicazioni
          antimafia e alle informazioni antimafia. 
              3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
          sentenza o il decreto ovvero la  misura  interdittiva  sono
          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
          membri del  Consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
          del socio di maggioranza in caso di societa'  con  meno  di
          quattro soci, se si tratta di  altro  tipo  di  societa'  o
          consorzio. In ogni caso l'esclusione e il  divieto  operano
          anche nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica
          nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
          gara, qualora l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata
          completa  ed   effettiva   dissociazione   della   condotta
          penalmente sanzionata; l'esclusione non va  disposta  e  il
          divieto  non  si  applica  quando   il   reato   e'   stato
          depenalizzato   ovvero    quando    e'    intervenuta    la
          riabilitazione ovvero quando il reato e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima. 
              4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di imposte e tasse superiore all'importo  di  cui  all'art.
          48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602.   Costituiscono
          violazioni definitivamente accertate  quelle  contenute  in
          sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'  soggetti   ad
          impugnazione. Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia
          contributiva e previdenziale quelle  ostative  al  rilascio
          del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),  di
          cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015,   ovvero   delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Il presente  comma  non  si  applica  quando
          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi
          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o
          l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle domande. 
              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, anche  riferita
          a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
          6, qualora: 
              a)  la  stazione  appaltante   possa   dimostrare   con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui  all'art.
          30, comma 3 del presente codice; 
              b)  l'operatore  economico  si  trovi   in   stato   di
          fallimento,   di   liquidazione   coatta,   di   concordato
          preventivo, salvo il caso  di  concordato  con  continuita'
          aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un  procedimento
          per la dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 110; 
              c) la stazione appaltante dimostri con  mezzi  adeguati
          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
          integrita'  o  affidabilita'.  Tra  questi  rientrano:   le
          significative  carenze  nell'esecuzione  di  un  precedente
          contratto di appalto o di concessione che ne hanno  causato
          la risoluzione  anticipata,  non  contestata  in  giudizio,
          ovvero confermata all'esito di un  giudizio,  ovvero  hanno
          dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno  o  ad
          altre sanzioni; il tentativo di  influenzare  indebitamente
          il processo decisionale  della  stazione  appaltante  o  di
          ottenere  informazioni  riservate  ai   fini   di   proprio
          vantaggio; il fornire, anche per  negligenza,  informazioni
          false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
          sull'esclusione, la  selezione  o  l'aggiudicazione  ovvero
          l'omettere le informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto
          svolgimento della procedura di selezione; 
              d) la partecipazione dell'operatore economico determini
          una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
          42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
              e) una  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'art.  67
          non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
              f)  l'operatore  economico  sia  stato  soggetto   alla
          sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera
          c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione,   compresi   i    provvedimenti
          interdittivi di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81; 
              f-bis)  l'operatore  economico   che   presenti   nella
          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
              f-ter) l'operatore economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
          procedure di gara e negli  affidamenti  di  subappalti.  Il
          motivo  di  esclusione  perdura   fino   a   quando   opera
          l'iscrizione nel casellario informatico; 
              g)  l'operatore  economico  iscritto   nel   casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
              h) l'operatore economico abbia violato  il  divieto  di
          intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della  legge  19
          marzo 1990, n.  55.  L'esclusione  ha  durata  di  un  anno
          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
              i) l'operatore economico non presenti la certificazione
          di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
          non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
              l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima
          dei reati previsti e puniti dagli articoli 317  e  629  del
          codice  penale  aggravati  ai   sensi   dell'art.   7   del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'art.  4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
              m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un  altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui  all'art.  2359  del  codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un   operatore
          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
          delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 
              7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che  si
          trovi  in  una  delle  situazioni  di  cui  al   comma   1,
          limitatamente alle ipotesi in cui  la  sentenza  definitiva
          abbia imposto una pena detentiva non superiore  a  18  mesi
          ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
          come definita per le singole fattispecie  di  reato,  o  al
          comma 5, e' ammesso  a  provare  di  aver  risarcito  o  di
          essersi impegnato a risarcire qualunque danno  causato  dal
          reato o dall'illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti
          concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi  al
          personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
              8. Se la stazione appaltante ritiene che le  misure  di
          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
          all'operatore economico. 
              9.  Un  operatore  economico   escluso   con   sentenza
          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
          sentenza. 
              10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa  la
          durata  della  pena   accessoria   della   incapacita'   di
          contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
          intervenuta riabilitazione, tale durata e'  pari  a  cinque
          anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore,
          e in tale caso e' pari alla durata della pena principale  e
          a tre anni, decorrenti  dalla  data  del  suo  accertamento
          definitivo, nei casi di cui ai commi 4  e  5  ove  non  sia
          intervenuta sentenza di condanna. 
              11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'art.
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento. 
              12. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione  o
          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
          perde comunque efficacia. 
              13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di  prassi
          da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di  prova
          considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
          di esclusione di cui al comma 5, lettera c),  ovvero  quali
          carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di
          appalto siano significative ai fini del medesimo  comma  5,
          lettera c). 
              14. Non possono essere affidatari di subappalti  e  non
          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
          presente articolo.». 
              «Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
          - (Omissis). 
              3. Ai fini della sussistenza dei requisiti  di  cui  al
          comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se  cittadini
          italiani o di  altro  Stato  membro  residenti  in  Italia,
          devono  essere  iscritti  nel  registro  della  camera   di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel
          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
          presso i competenti ordini professionali. Al  cittadino  di
          altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
          prova dell'iscrizione, secondo le modalita'  vigenti  nello
          Stato di residenza, in uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
          giurata o secondo le modalita' vigenti nello  Stato  membro
          nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione,  sotto
          la propria responsabilita', che il certificato prodotto  e'
          stato  rilasciato  da  uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente.  Nelle
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          servizi, se i candidati o gli offerenti  devono  essere  in
          possesso   di   una   particolare   autorizzazione   ovvero
          appartenere a  una  particolare  organizzazione  per  poter
          prestare  nel  proprio  Paese  d'origine   i   servizi   in
          questione, la stazione appaltante  puo'  chiedere  loro  di
          provare  il  possesso   di   tale   autorizzazione   ovvero
          l'appartenenza all'organizzazione.».
Art. 6
 
                         Requisiti speciali
 
  1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione  necessaria
all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 sono:
  a) idoneita' tecnica;
  b) idoneita' organizzativa;
  c) adeguata capacita' economica e finanziaria.
 
Art. 7 
 
                          Idoneita' tecnica 
 
  1. L'idoneita' tecnica e' dimostrata  dalla  presenza  di  tutti  i
requisiti di seguito elencati: 
  a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con  la  titolarita'
dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 13; 
  b) avvenuta esecuzione di lavori di  cui  all'articolo  1,  per  un
importo complessivo non inferiore al settanta per cento  dell'importo
della classifica per cui e' chiesta la qualificazione. 
  2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione
dei lavori ai fini della qualificazione e' consentito,  a  condizione
che sia rispettato il principio di  continuita'  nell'esecuzione  dei
lavori, a prova dell'attuale idoneita' a  eseguire  interventi  nella
categoria per la quale e' richiesta l'attestazione,  oppure  che  sia
rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa. 
  3. Nel caso di  acquisizione  di  azienda  o  di  un  suo  ramo,  i
requisiti di idoneita' tecnica  maturati  dall'impresa  cedente  sono
mutuabili  a  condizione  che  nella  cessione  vi   sia   anche   il
trasferimento del direttore tecnico che ha  avuto  la  direzione  dei
lavori della cui certificazione ci si  vuole  valere  ai  fini  della
qualificazione, e questi permanga nell'organico del  cessionario  per
un periodo di almeno tre anni. 
  4. Ai sensi dell'articolo 95, comma 6,  del  Codice  dei  contratti
pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri  di
valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialita' per le
offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione  e
nell'esecuzione  dei  lavori  di  personale  in  possesso  di  titoli
rilasciati  dalle   scuole   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali, 31 gennaio  2006,  recante  «Riassetto
delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  95,  comma  6,
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «6. I documenti  di  gara  stabiliscono  i  criteri  di
          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,
          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In
          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o
          sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito  di
          tali criteri possono rientrare: 
              a)  la  qualita',   che   comprende   pregio   tecnico,
          caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita'  per
          le persone  con  disabilita',  progettazione  adeguata  per
          tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in  materia
          di sicurezza e salute dei lavoratori,  quali  OSHAS  18001,
          caratteristiche  sociali,  ambientali,   contenimento   dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del       prodotto,       caratteristiche       innovative,
          commercializzazione e relative condizioni; 
              b) il possesso di  un  marchio  di  qualita'  ecologica
          dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione  ai  beni  o
          servizi oggetto del contratto, in misura pari  o  superiore
          al 30 per cento del valore delle  forniture  o  prestazioni
          oggetto del contratto stesso; 
              c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche
          riguardo ai consumi di energia e  delle  risorse  naturali,
          alle emissioni inquinanti e ai costi  complessivi,  inclusi
          quelli  esterni  e  di  mitigazione   degli   impatti   dei
          cambiamenti climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita
          dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico  di
          un uso piu'  efficiente  delle  risorse  e  di  un'economia
          circolare che promuova ambiente e occupazione; 
              d) la compensazione delle emissioni di gas  ad  effetto
          serra  associate  alle  attivita'  dell'azienda   calcolate
          secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione  n.
          2013/179/UE della Commissione del 9 aprile  2013,  relativa
          all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare  le
          prestazioni ambientali nel corso  del  ciclo  di  vita  dei
          prodotti e delle organizzazioni; 
              e) l'organizzazione, le qualifiche e  l'esperienza  del
          personale effettivamente utilizzato  nell'appalto,  qualora
          la  qualita'   del   personale   incaricato   possa   avere
          un'influenza  significativa  sul  livello   dell'esecuzione
          dell'appalto; 
              f) il servizio successivo  alla  vendita  e  assistenza
          tecnica; 
              g) le condizioni di consegna quali la data di consegna,
          il processo di consegna e  il  termine  di  consegna  o  di
          esecuzione.». 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca, di concerto con  il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali 31 gennaio 2006 (Riassetto delle Scuole
          di specializzazione nel settore della  tutela,  gestione  e
          valorizzazione del  patrimonio  culturale),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006. 

Art. 8
 
                       Idoneita' organizzativa
 
  1. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un  numero
medio di lavoratori occupati costituito  da  dipendenti  superiore  a
cinque unita' l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dalla  presenza
dei requisiti indicati  nel  presente  articolo.  I  restauratori,  i
collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di  cui
al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a  tempo
determinato o indeterminato  regolato  dalla  disciplina  vigente  in
materia con l'impresa.
  2.  Con  riferimento  alla  categoria  OG  2,  tale  idoneita'   e'
dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente  un  costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi  sociali
e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non  inferiore  al  quindici
per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG  2
e che siano stati realizzati nel  decennio  antecedente  la  data  di
sottoscrizione   del   contratto   con    la    societa'    organismo
d'attestazione, di cui almeno il quaranta  per  cento  per  personale
operaio. In alternativa a quanto  previsto  dal  precedente  periodo,
l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dall'aver  sostenuto  per  il
personale  dipendente  assunto  a  tempo   indeterminato   un   costo
complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo dei  lavori
che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati  realizzati  nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto  con  la
societa' organismo d'attestazione, di cui almeno l'ottanta per  cento
per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea  breve,  o  di
diploma universitario, o di diploma. Il costo  complessivo  sostenuto
per il personale dipendente e'  documentato  dal  bilancio  corredato
dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformita' delle
direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione,  nonche'
da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto  nelle
varie qualifiche, da cui desumere  la  corrispondenza  con  il  costo
indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i
versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL  e  alle  casse  edili  in
ordine alle retribuzioni corrisposte  ai  dipendenti  e  ai  relativi
contributi.
  3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B,  tale  idoneita'
e' dimostrata dalla presenza di restauratori  di  beni  culturali  ai
sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti  per
cento dell'organico complessivo dell'impresa,  e  dalla  presenza  di
collaboratori  restauratori  di  beni  culturali   ai   sensi   della
disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del
medesimo organico. La presenza  di  collaboratori  restauratori  puo'
essere sopperita  in  tutto  o  in  parte  da  restauratori  di  beni
culturali. In alternativa a quanto previsto  dal  primo  periodo  del
presente comma, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e'  dimostrata
dall'aver sostenuto per il  personale  dipendente  con  qualifica  di
restauratore e di collaboratore restauratore di  beni  culturali,  un
costo complessivo, composto da retribuzione  e  stipendi,  contributi
sociali e accantonamenti ai fondi di  quiescenza,  non  inferiore  al
quaranta per  cento  dell'importo  dei  lavori  che  rientrano  nelle
categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall'articolo 28, comma  4,
e che siano stati realizzati nel  decennio  antecedente  la  data  di
sottoscrizione   del   contratto   con    la    societa'    organismo
d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui
al periodo precedente corrispondono alla  retribuzione  convenzionale
stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro. Il calcolo delle unita' previste dai  precedenti  periodi
e' effettuato  con  l'arrotondamento  all'unita'  superiore.  Per  le
imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto  un  numero  medio  di
lavoratori occupati costituito  da  dipendenti  pari  o  inferiore  a
cinque  unita'  l'idoneita'  organizzativa   con   riferimento   alle
categorie OS 2-A ed OS 2-B e' comprovata dalla presenza di almeno  un
restauratore di beni culturali.
  4. Per  i  lavori  relativi  a  scavi  archeologici,  di  cui  alla
categoria  OS  25,  l'idoneita'  organizzativa  e'  dimostrata  dalla
presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti  dal  decreto
ministeriale  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  del  Codice  dei
contratti pubblici, in numero  non  inferiore  al  trenta  per  cento
dell'organico complessivo, con arrotondamento  all'unita'  superiore.
In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente,  l'idoneita'
organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto  per  il
personale  dipendente  con  qualifica   di   archeologo,   un   costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi  sociali
e   accantonamenti   ai   fondi   di   quiescenza,   non    inferiore
rispettivamente al trenta  per  cento  dell'importo  dei  lavori  che
rientrano nelle categorie OS 25 e  che  siano  stati  realizzati  nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto  con  la
societa' organismo d'attestazione. Per  le  imprese  che  nell'ultimo
decennio  abbiano  avuto  un  numero  medio  di  lavoratori  occupati
costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita' l'idoneita'
organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla
categoria  OS  25,  e'  comprovata  dalla  presenza  di   almeno   un
archeologo. .....
 

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