DECRETO 22
agosto 2017, n. 154
Regolamento concernente
gli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. (17G00169)
(GU Serie Generale n.252 del 27-10-2017)
IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2015;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28
dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
dell'11 marzo 2016;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, 31
gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione nel
settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno
2006;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e
successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 146, comma 4, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei
direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita' di
verifica ai fini dell'attestazione»;
Visto l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui
all'articolo 146, comma 4, sono stabiliti i livelli e i contenuti
della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al
presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonche' i ruoli e
le competenze dei soggetti incaricati delle attivita' di
progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle
specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonche' i
principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori»;
Visto l'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui
all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a
beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta
da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla
normativa vigente»;
Visto l'articolo 148, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nella parte in cui dispone che fino all'importo di trecentomila
euro «l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi' consentita
in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il
decreto di cui all'articolo 146, comma 4»;
Visto l'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nella parte in cui dispone che «Con il decreto di cui
all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni
concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione
alle loro caratteristiche»;
Visto l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nella parte in cui dispone che «Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i contenuti
della progettazione nei tre livelli progettuali»;
Viste le disposizioni transitorie e di coordinamento del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e in particolare i commi 4 e 19
dell'articolo 216, nelle parti in cui dispongono, rispettivamente,
che «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla parte II, titolo II, capo I, nonche' gli allegati o le parti
di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» e «Fino alla data di entrata in
vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I e
II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di
cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Considerato che, in attuazione delle citate disposizioni, si rende
necessario disciplinare, con riferimento ai lavori riguardanti beni
culturali, i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e
degli esecutori di lavori, i livelli e i contenuti della
progettazione, le attivita' di progettazione e di direzione lavori, i
tipi di intervento per i quali e' consentita l'esecuzione di lavori
di somma urgenza, nonche' l'esecuzione e il collaudo dei lavori,
anche tenendo conto degli effetti derivanti dal nuovo sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione
speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con
nota 12696 del 21 aprile 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina gli appalti pubblici di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice
dei beni culturali e del paesaggio».
2. I lavori di cui al presente regolamento si articolano nelle
seguenti tipologie:
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche
subacquee;
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali
immobili;
c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di
beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento,
trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito
indicato come «Codice dei contratti pubblici».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977,
n. 599), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1998, n. 250.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n.
274.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 146, comma
4; 147, commi 1 e 2; 148, comma 7; 150, comma 2; 23, comma
3; 216, commi 4 e 19, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 146 (Qualificazione). - (Omissis).
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono
stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori
tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita' di
verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico
dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui
all'art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque
possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai
sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma, si applica
l'art. 216, comma 19.».
«Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione). -
1. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono
altresi' stabiliti i livelli e i contenuti della
progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui
al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici,
nonche' i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati
delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e
collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del
bene su cui si interviene, nonche' i principi di
organizzazione degli uffici di direzione lavori.
2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali e'
richiesta, in sede di progetto di fattibilita', la
redazione di una scheda tecnica finalizzata
all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto
di intervento, redatta da professionisti in possesso di
specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto
dell'intervento. Con il decreto di cui all'art. 146, comma
4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali
mobili, superfici decorate di beni architettonici e
materiali storicizzati di beni immobili di interesse
storico artistico o archeologico, per i quali la scheda
deve essere redatta da restauratori di beni culturali,
qualificati ai sensi dalla normativa vigente.».
«Art. 148 (Affidamento dei contratti). - (Omissis).
7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo e'
consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni
ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o
alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila
euro, secondo le modalita' di cui all'art. 163 del presente
codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione
dei lavori di somma urgenza e' altresi' consentita in
relazione a particolari tipi di intervento individuati con
il decreto di cui all'art. 146, comma 4.».
«Art. 150 (Collaudo). - (Omissis).
2. Con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, sono
stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo
di interventi sui beni culturali in relazione alle loro
caratteristiche.».
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi).
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi',
determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che
devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data
di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art.
216, comma 4.».
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - (Omissis).
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 23, comma 3, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I,
nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23,
comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23,
comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione
ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente previste dal presente
codice, sulla base del progetto definitivo costituito
almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni previste, dal computo
metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto,
l'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta
redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si
tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli
interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma
la predisposizione del piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
(Omissis).
19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall'art. 146, comma 4, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui agli alla Parte II, titolo XI, capi
I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi
richiamate, e di cui all'art. 251 del decreto del
Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2010, n. 288, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Scavo archeologico, restauro, manutenzione
e monitoraggio
1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che
consentono la lettura storica delle azioni umane, nonche' dei
fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un
determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si
recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili
al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi'
la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla
comparsa dell'uomo.
2. I contenuti qualificanti e le finalita' della manutenzione e del
restauro del patrimonio culturale sono definiti all'articolo 29,
commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29, commi 3 e
4, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.».
Art. 3
Specificita' degli interventi
1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui
all'articolo 12 del medesimo Codice, gli interventi sui beni
culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori
pubblici di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice dei contratti
pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorita' e le altre
indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A
tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e
dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un
documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo
conto della pericolosita' territoriale e della vulnerabilita', delle
risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo
scientifico, delle attivita' di prevenzione e degli eventuali
interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni
archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini
diagnostiche.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, commi 3
e 4, 29 e 12 del citato decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42:
«Art. 1 (Principi). - (Omissis).
3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le
province e i comuni assicurano e sostengono la
conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la
pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della
loro attivita', assicurano la conservazione e la pubblica
fruizione del loro patrimonio culturale.».
«Art. 29 (Conservazione). - (Omissis).
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.».
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 3,
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i
lavori da avviare nella prima annualita', per i quali deve
essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica. Ai fini dell'inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali, di cui all'art. 23, comma
5.».
Art. 4
Qualificazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, commi 2 e 3,
del Codice dei contratti pubblici, il presente Capo individua, ai
sensi dell'articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni
culturali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo
inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12.
3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al
presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24
e OS 25, di cui all'allegato A al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice dei
contratti pubblici, nonche' di committenti privati o in proprio,
quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di cui all'articolo 1,
comma 1, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve
contenere anche l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del
bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.
4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, gli scavi
archeologici, anche subacquei, nonche' quelli relativi a ville,
parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 148, commi 1 e 2, del Codice dei contratti
pubblici, trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul
possesso dei requisiti di qualificazione.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 146, commi 2, 3
e 4, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati,
per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha
effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito
tecnico, non e' condizionato da criteri di validita'
temporale.
3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata
la specificita' del settore ai sensi dell'art. 36 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova
applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art.
89 del presente codice.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono
stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori
tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita' di
verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico
dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui
all'art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque
possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai
sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma, si applica
l'art. 216, comma 19.».
- Si riporta il testo dell'allegato A, categorie OG2,
OS2-A, OS2-B, OS24 e OS25, al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.:
«Categorie di opere generali
"OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di
lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare,
conservare, consolidare, trasformare, ripristinare,
ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di
interesse storico soggetti a tutela a norma delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda altresi' la realizzazione negli immobili di
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' di
eventuali opere connesse, complementari e accessorie".
Categorie di opere speciali
"OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del
patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione
della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici
decorate di beni immobili del patrimonio culturale,
manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti
su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici,
intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici,
manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in
osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei,
manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in
fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio,
strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici
e tecnici."
"OS 2- B: Beni culturali mobili di interesse
archivistico e librario
Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione
della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti
cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di
supporti digitali".
"OS 24: Verde e arredo urbano
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione
di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono
necessari a consentire un miglior uso della citta' nonche'
la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi,
terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde
attrezzato, recinzioni.".
"OS 25: Scavi archeologici
Riguarda gli scavi archeologici e le attivita'
strettamente connesse."».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e) del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50:
«1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "amministrazioni aggiudicatrici", le amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti
pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da detti soggetti;
b) "autorita' governative centrali"», le
amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato
III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) "amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali", tutte
le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorita'
governative centrali;
d) "organismi di diritto pubblico", qualsiasi
organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non
tassativo e' contenuto nell'allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze
di interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale;
2) dotato di personalita' giuridica;
3) la cui attivita' sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
il cui organo d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della
meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
e) "enti aggiudicatori", ai fini della disciplina di
cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese
pubbliche che svolgono una delle attivita' di cui agli
articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici ne'
imprese pubbliche, esercitano una o piu' attivita' tra
quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in
virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall'autorita' competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che
svolgono una delle attivita' di cui all'allegato II ed
aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di
tali attivita', quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da uno o piu' di tali soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del
presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e
2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi
ai fini dell'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui
all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti
speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia
stata assicurata adeguata pubblicita' e in cui il
conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi
non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del
presente punto 2.3;».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10, comma 4,
lettera f), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
«f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 148, commi 1 e
2, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«1. I lavori concernenti beni mobili, superfici
decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di
beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei,
nonche' quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui
all'art. 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni
culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente
a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e
speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di
coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del
procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei
luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento
congiunto. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 146 sul
possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel
presente capo.
2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui
al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o
essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si
compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza
percentuale che il valore degli interventi di tipo
specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A
tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei
documenti di gara, le attivita' riguardanti il
monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui
al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale,
impiantistico, nonche' di adeguamento funzionale inerenti i
beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio.».
Art. 5
Requisiti generali
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del
Codice dei contratti pubblici, l'iscrizione dell'impresa al registro
istituito presso la competente camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 83, comma 3, del
Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa: a) per i lavori
inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori
inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e
di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati
di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere
d'arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di
beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte;
d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10,
comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a
parchi e giardini.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente degli art. 80 e 83, comma
3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonche' all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita'
di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di
cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art.
30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuita'
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'art. 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini
una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione
di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la
durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque
anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore,
e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e
a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento
definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia
intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
«Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
- (Omissis).
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
devono essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro
nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilita', che il certificato prodotto e'
stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente. Nelle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter
prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in
questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione.».
Art. 6
Requisiti speciali
1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria
all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 sono:
a) idoneita' tecnica;
b) idoneita' organizzativa;
c) adeguata capacita' economica e finanziaria.
Art. 7
Idoneita' tecnica
1. L'idoneita' tecnica e' dimostrata dalla presenza di tutti i
requisiti di seguito elencati:
a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarita'
dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 13;
b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un
importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell'importo
della classifica per cui e' chiesta la qualificazione.
2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione
dei lavori ai fini della qualificazione e' consentito, a condizione
che sia rispettato il principio di continuita' nell'esecuzione dei
lavori, a prova dell'attuale idoneita' a eseguire interventi nella
categoria per la quale e' richiesta l'attestazione, oppure che sia
rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa.
3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i
requisiti di idoneita' tecnica maturati dall'impresa cedente sono
mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il
trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei
lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della
qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per
un periodo di almeno tre anni.
4. Ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di
valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialita' per le
offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e
nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli
rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto
delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 95, comma 6,
del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di
tali criteri possono rientrare:
a) la qualita', che comprende pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita' per
le persone con disabilita', progettazione adeguata per
tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001,
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o
del prodotto, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualita' ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore
al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni
oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche
riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali,
alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi
quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita
dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di
un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia
circolare che promuova ambiente e occupazione;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto
serra associate alle attivita' dell'azienda calcolate
secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n.
2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa
all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le
prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei
prodotti e delle organizzazioni;
e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del
personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora
la qualita' del personale incaricato possa avere
un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione
dell'appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza
tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di consegna,
il processo di consegna e il termine di consegna o di
esecuzione.».
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali 31 gennaio 2006 (Riassetto delle Scuole
di specializzazione nel settore della tutela, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006.
Art. 8
Idoneita' organizzativa
1. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero
medio di lavoratori occupati costituito da
dipendenti superiore a
cinque unita' l'idoneita' organizzativa e' dimostrata
dalla presenza
dei requisiti indicati nel presente
articolo. I restauratori, i
collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli
archeologi di cui
al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di
lavoro a tempo
determinato o indeterminato regolato dalla
disciplina vigente in
materia con l'impresa.
2. Con riferimento alla categoria OG
2, tale idoneita' e'
dimostrata dall'aver sostenuto per il personale
dipendente un costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi,
contributi sociali
e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
inferiore al quindici
per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella
categoria OG 2
e che siano stati realizzati nel decennio
antecedente la data di
sottoscrizione del contratto
con la societa'
organismo
d'attestazione, di cui almeno il quaranta per
cento per personale
operaio. In alternativa a quanto previsto
dal precedente periodo,
l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dall'aver
sostenuto per il
personale dipendente assunto a
tempo indeterminato un
costo
complessivo non inferiore al dieci per cento
dell'importo dei lavori
che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati
realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la
societa' organismo d'attestazione, di cui almeno
l'ottanta per cento
per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea
breve, o di
diploma universitario, o di diploma. Il costo
complessivo sostenuto
per il personale dipendente e' documentato
dal bilancio corredato
dalla relativa nota di deposito e riclassificato in
conformita' delle
direttive europee in materia di bilancio dai soggetti
tenuti alla sua
redazione, e dagli altri soggetti con idonea
documentazione, nonche'
da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico,
distinto nelle
varie qualifiche, da cui desumere la
corrispondenza con il costo
indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali
attestanti i
versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e
alle casse edili in
ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e ai relativi
contributi.
3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, tale
idoneita'
e' dimostrata dalla presenza di restauratori di
beni culturali ai
sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore
al venti per
cento dell'organico complessivo dell'impresa, e
dalla presenza di
collaboratori restauratori di beni
culturali ai sensi
della
disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta
per cento del
medesimo organico. La presenza di
collaboratori restauratori puo'
essere sopperita in tutto o in
parte da restauratori di beni
culturali. In alternativa a quanto previsto dal
primo periodo del
presente comma, l'idoneita' organizzativa dell'impresa
e' dimostrata
dall'aver sostenuto per il personale
dipendente con qualifica di
restauratore e di collaboratore restauratore di
beni culturali, un
costo complessivo, composto da retribuzione e
stipendi, contributi
sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza,
non inferiore al
quaranta per cento dell'importo dei
lavori che rientrano nelle
categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall'articolo
28, comma 4,
e che siano stati realizzati nel decennio
antecedente la data di
sottoscrizione del contratto
con la societa'
organismo
d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i
costi di cui
al periodo precedente corrispondono alla
retribuzione convenzionale
stabilita annualmente dall'Istituto nazionale
assicurazione infortuni
sul lavoro. Il calcolo delle unita' previste dai
precedenti periodi
e' effettuato con l'arrotondamento
all'unita' superiore. Per le
imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un
numero medio di
lavoratori occupati costituito da dipendenti
pari o inferiore a
cinque unita' l'idoneita'
organizzativa con riferimento
alle
categorie OS 2-A ed OS 2-B e' comprovata dalla presenza
di almeno un
restauratore di beni culturali.
4. Per i lavori relativi a scavi
archeologici, di cui alla
categoria OS 25, l'idoneita'
organizzativa e' dimostrata dalla
presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti
dal decreto
ministeriale di cui all'articolo
25, comma 2, del Codice
dei
contratti pubblici, in numero non inferiore
al trenta per cento
dell'organico complessivo, con arrotondamento
all'unita' superiore.
In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente,
l'idoneita'
organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver
sostenuto per il
personale dipendente con qualifica
di archeologo, un
costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi,
contributi sociali
e accantonamenti ai
fondi di quiescenza,
non inferiore
rispettivamente al trenta per cento
dell'importo dei lavori che
rientrano nelle categorie OS 25 e che siano
stati realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la
societa' organismo d'attestazione. Per le
imprese che nell'ultimo
decennio abbiano avuto un numero
medio di lavoratori occupati
costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque
unita' l'idoneita'
organizzativa per i lavori relativi a scavi
archeologici, di cui alla
categoria OS 25, e' comprovata
dalla presenza di almeno
un
archeologo. .....
Ulteriori articoli
del testo di legge su Gazzetta Ufficiale Italiana
Link diretto:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-27&atto.codiceRedazionale=17G00169&elenco30giorni=false
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