Legge 2 giugno 1995 n. 216
Conversione in legge, con modificazioni, del
DL 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici
Art. 1. Applicazione della Legge 11
febbraio 1994, n. 109
1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 38
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono abrogati.
2. Il regolamento di cui all'art. 3 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, adottato entro
il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito
supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione
della citata Legge n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal presente
decreto, e dei decreti previsti dalla medesima Legge n. 109 del 1994.
3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 2 e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione si
applicano le disposizioni della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal
presente decreto, nonche' le disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le
modalita' stabilite dal regolamento stesso.
4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, nonche' ai relativi affidamenti in appalto o in
concessione, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad
eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da I a 9, e 14, nonche' le disposizioni
legislative e regolamentari previgenti non incompatibili con la citata Legge n. 109 del
1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai relativi
affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la
concessione non sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data.
5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in
concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro sei
mesi dalla stessa data, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti
fino alla data di entrata in vigore della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonche' gli
articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis,
32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata Legge n. 109 del 1994, come modificata dal
presente decreto.
6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e agli avvisi pubblicati tra
la data di entrata in vigore della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle aggiudicazioni o agli
affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti
al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.
7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 2 del
presente decreto, per affidamento di progetto si intende l'incarico formale di
predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da parte degli
organi competenti.
8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del bando di cui
ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla data di presentazione delle offerte.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 della Legge 11 febbraio
1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2 del presente articolo.
10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'art. 4, commi 17 e 18, della Legge 11
febbraio 1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della costituzione dell' Osservatorio dei lavori
pubblici. Il termine di novanta giorni di cui all'art. 31-bis, comma 1, della citata Legge
n. 109 del 1994, introdotto dall'art. 9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. Alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modificazioni recate dagli
articoli seguenti del presente decreto.
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