Info Appalti - Gli Appalti in un Click - Normativa appalti - gare - appalti - news appalti - consulenza appalti Advertising
   Normativa Appalti di Opere  

L. 20 marzo 1865, n. 2248 Allegato F
Legge sulle opere pubbliche.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1865.

TITOLO VI Della gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici

CAPO I - Disposizioni preliminari. 319. Le opere pubbliche che stanno a carico dello Stato si eseguiscono coi fondi e dentro i limiti determinati dall'annuale bilancio passivo dello Stato o da leggi speciali.

320. Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle che si rendono necessarie per la manutenzione e conservazione delle opere pubbliche e dei servizi che vi si riferiscono. Sono straordinarie quelle che si richiedono per l'eseguimento di opere nuove, o di ricostruzione e miglioramento delle esistenti.

321. Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente una somma destinata a sussidiare i comuni ed i consorzi per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico. La ripartizione di questa somma, da approvarsi per decreto reale, è fatta dal Ministero dei lavori pubblici a benefizio di quelle opere che si trovano nelle condizioni indicate dalla presente legge e che sono definitivamente ordinate o già in corso di esecuzione. Il Ministero dei lavori pubblici invigilerà al giusto impiego dei sussidi accordati.

323. Ogni progetto sarà corredato da un capitolato di appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi e determini gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali comprese nella presente legge. Il capitolato deve essere compilato in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dalle analisi che gli hanno servito di base.

324. Nei capitolati di appalto sarà dichiarato se le espropriazioni staranno a carico diretto dell'amministrazione, o se saranno accollate all'appaltatore. Gli atti di cessione e di quietanza si fanno secondo le norme stabilite dalla legge sulle espropriazioni.

 

CAPO II - Dei contratti.

325. Alla esecuzione dei lavori e alle somministrazioni si provvede per mezzo di contratti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici o suoi delegati, o per economia, nei limiti e secondo le norme prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

326. I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.

327. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori tanto a corpo che a misura, s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato di appalto.

328. I lavori, la entità e valore dei quali non possono essere preventivamente stabiliti, si eseguiscono in economia secondo le norme fissate dalle leggi di contabilità.

329. In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.

330. Fanno parte integrale del contratto i disegni delle opere che si devono eseguire, ed il capitolato speciale di appalto, esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto. Trattandosi però di oggetti di poca entità la perizia di stima delle opere o provviste, colle condizioni di esecuzione alla medesima annesse, può servire di base ad un contratto.

331. Nelle aste e in tutte le altre operazioni d'appalto si osserveranno le norme prescritte dalle leggi e regolamenti di contabilità generale.

332. Qualora il deliberatario non fosse in misura di stipulare il contratto definitivo entro il termine fissato nell'atto di deliberamento, sarà l'Amministrazione in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma che avrà depositata per sicurezza dell'asta.

333. Qualunque sia il numero dei soci in una impresa, l'Amministrazione, tanto nell'atto di deliberamento, quanto nel contratto definitivo, e durante la esecuzione dei lavori, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta di dipendenti dall'impresa medesima.

334. [Occorrendo il caso che il deliberatario, nell'atto della stipulazione del contratto definitivo, volesse cedere il suo appalto ad altro imprenditore, l'Amministrazione ha diritto di rifiutarvisi, se il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all'asta per la medesima impresa].

335. Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, non che quelle di bollo, di iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e per quel numero di copie del contratto stesso che sono richieste dai vigenti regolamenti, sono a carico dell'imprenditore.

336. I contratti non sono obbligatori per l'Amministrazione, finché non sono approvati dalla superiore Autorità delle forme prescritte dalle vigenti leggi; ma il deliberatario resta vincolato dal momento in cui ha sottoscritto l'atto del deliberamento all'asta.

 

CAPO III - Esecuzione dei contratti.

337. I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione dell'Autorità competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale. Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario del reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato.

338. L'ingegnere direttore, tosto approvato il contratto od anche prima nel caso di urgenza di cui all'articolo precedente, procede alla consegna del lavoro, la quale dovrà risultare da un verbale steso in concorso, coll'impresario nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data di esso verbale decorrerà il termine utile pel compimento delle opere.

339. 1. E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute.

340. L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.

341. Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurare il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia, o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa o sua sicurtà.

342. Non può l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione. Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni od addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati. Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell'ingegnere direttore; in questi casi però l'ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione all'Amministrazione, la quale potrà sospendere la esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati di urgenza.

343. Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non sieno previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale.

344. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.

345. E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite.

346. Il regolamento determina le discipline da osservarsi in ordine alla esecuzione dei lavori ed al modo di regolare la contabilità e la liquidazione loro.

347. L'appaltatore deve dichiarare il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea alla quale si possano impartire gli ordini che l'andamento dei lavori può richiedere; in ogni caso l'appaltatore è sempre responsabile verso l'Amministrazione ed i terzi del fatto dei suoi dipendenti.

348. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto. Frattanto la impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.

349. Nei capitoli di appalto potrà prestabilirsi che le questioni tra l'Amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri.

350. Il prezzo di appalto è pagato nelle rate stabilite dalle condizioni del contratto e sotto le norme fissate dalla legge di contabilità generale dello Stato. Potrà l'Amministrazione ritenere le rate di pagamento in acconto, qualora l'appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto.

351. Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera. Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

352. Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorità giudiziaria comunicate all'Autorità amministrativa da cui dipende l'impresa.

353. Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere.

354. Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.

355. L'autorità che avrà ordinato un sequestro sarà sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolute dalla potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.

356. Non è ammessa per parte dei venditori la rivendicazione dei materiali, attrezzi, bestie da soma o da tiro già introdotte nei cantieri, di cui fosse ancora dovuto il prezzo.

357. Potrà l'Amministrazione, previo diffidamento per iscritto all'impresario pagare direttamente la mercede giornaliera degli operai che risultasse essersi dall'impresario rifiutata senza giusto motivo, o non corrisposta nel termine consueto pei pagamenti di tali mercedi. Le somme pagate a questo titolo saranno dall'Amministrazione ritenute sul prezzo dei lavori.

358. L'ultima rata di appalto risultante dall'atto finale di collaudazione sarà pagata all'appaltatore dopo esaurite le operazioni seguenti.

359. Ultimati i lavori l'ingegnere direttore ne presenta il conto finale corredato da tutti i documenti giustificativi, compresi gli atti d'acquisto degli stabili espropriati, dei certificati di trascrizione e di mutazione al catasto, che l'appaltatore dovrà consegnare a giustificazione del fattone pagamento, qualora ne avesse avuto l'obbligo a termini del contratto di appalto.

360. Tosto ordinata la collaudazione delle opere l'Amministrazione ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso.

361. Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dall'Amministrazione comunicate all'appaltatore, il quale non potrà pretendere il compiuto pagamento del prezzo di appalto se prima non giustifica di aver tacitato ogni domanda.

362. La collaudazione dei lavori è affidata dall'autorità competente ad un funzionario di ruolo in attività di servizio od a riposo del Ministero dei lavori pubblici, provvisto di laurea in ingegneria o ad un funzionario di ruolo a riposo di altra Amministrazione dello Stato provvisto dello stesso titolo. In casi di notevole importanza la collaudazione è affidata ad una Commissione che può essere composta di membri tecnici e amministrativi. La collaudazione dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidata, anche, con le stesse norme di cui al comma precedente, a funzionari tecnici dei ruoli sopraddetti provvisti di diploma di geometra o di altro titolo equipollente. Le visite di collaudo saranno sempre fatte con l'intervento del direttore dei lavori, ed in contraddittorio dell'impresa o del suo rappresentante.

363. Per imprese non eccedenti la somma di lire 6000 potrà prescindersi dall'atto formale di collaudazione, e basterà un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

364. Un regolamento determina le norme e la procedura di collaudazione e degli atti relativi per garanzia della perfetta esecuzione delle opere e dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni dei contratti, per la liquidazione dei crediti della impresa e per la risoluzione delle contestazioni che insorgessero colla impresa stessa.

365. La restituzione della cauzione e lo svincolo della sicurtà non può aver luogo che in seguito al finale collaudo.

 

TITOLO VIII Disposizioni generali e transitorie

CAPO I - Disposizioni generali. 373. Per quanto riguarda l'espropriazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si osserveranno le disposizioni legislative sulla espropriazione per causa di utilità pubblica.

374. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con pene di polizia e con sanzioni amministrative che potranno estendersi fino a lire 100.000, salvo quanto è specialmente disposto nel titolo V riguardo alle contravvenzioni relative alle strade ferrate.

375. I regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge, approvati per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimente contenere la comminazione di pene di polizia e di sanzioni amministrative non eccedenti le lire 60.000 .

376. Oltre le pene di polizia e le multe predette ed il sequestro, ove occorra, degli oggetti colti in contravvenzione, s'intenderà sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

377. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono essere fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, non che da quelli dei comuni e dai carabinieri reali.

378. Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denuncie, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino. Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte. Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno. Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni.

379. In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne crede gravato aperta la via del ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi. Il termine pei ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.

380. Sono abrogate le leggi e i regolamenti in vigore nelle diverse località sulle materie alle quali è provveduto dalla presente legge. Sono mantenute le consuetudini alle quali questa legge espressamente si riferisce.

 

Studio NET - Info App@lti Tutto il materiale in questo sito è © 2001 Studio NET