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   Normativa Appalti di Opere  

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 11 aprile 1990, n. 2411

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI, DECRETO MINISTERIALE N. 172 DEL 9 MARZO 1989

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1990 n. 94

Finalità della normativa

L'esperienza maturata nell'applicazione della legge istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori, in un lungo periodo segnato da profondi e rapidi mutamenti nella struttura socio-economica del Paese e da una significativa politica di interventi nel settore delle opere pubbliche, ha posto in evidenza talune incertezze e carenze di quella normativa.

In particolare, veniva ravvisata la necessità di una disciplina di attuazione delle norme fondamentali, idonea a garantire uniformità e tempestività delle delibere degli organi competenti.

Occorreva, inoltre, una previsione normativa che imponesse una verifica generale e periodica della permanenza nel tempo della capacità operativa già riconosciuta alle imprese, per evitare che, quelle completamente inattive, potessero conservare un'iscrizione ormai priva di fondamento.

Il legislatore ha inteso colmare tale carenza, autorizzando con legge 15 novembre 1986, n. 768, il Ministro dei lavori pubblici ad emanare un regolamento, contenente le norme di attuazione, idonee ad assicurare la migliore funzionalità dell'istituto.

La legge n. 768 del 1986 affida al regolamento il compito di disciplinare compiutamente anche la revisione delle iscrizioni.

Il regolamento, approvato con decreto ministeriale n. 172 del 9 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1989, disciplinato l'intero procedimento amministrativo, dalla presentazione delle domande fino alla deliberazione del Comitato competente, pone le condizioni indispensabili per assicurare la certezza e la trasparenza dell'azione amministrativa e la migliore funzionalità dell'Albo nazionale dei costruttori.

Il testo normativa non presenta problemi interpretativi di particolare complessità. E' parso tuttavia opportuno illustrare gli aspetti più significativi, ai fini della sua uniforme applicazione, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni, in ordine alle questioni particolari che dovessero porsi in sede di pratica applicazione.

  

Competenza degli organi deliberanti (articoli 1, 2, 3 ed art. 17, n. 2)

Sotto il profilo della competenza a deliberare, ripartita fra i comitati regionali ed il comitato centrale, appare opportuno precisare che, relativamente alle domande intese ad ottenere un aumento di importo e/o estensione della iscrizione in altre categorie di specializzazione, allorché la competenza a deliberare sia attribuibile ai comitato centrale, il comitato regionale competente per territorio a ricevere la documentazione dovrà limitarsi ad esprimere il suo parere esclusivamente nel merito delle richieste formulate dall'impresa, senza pronunciarsi sulla revisione della iscrizione.

Una volta adottata, in relazione alle modifiche richieste, la delibera conclusiva, che può anche disattendere il parere espresso dall'organo regionale, il comitato centrale effettuerà la revisione, prendendo a riferimento i valori relativi alla complessiva iscrizione riconosciuta all'impresa.

Si ricorda, inoltre, che al comitato centrale compete un potere di indirizzo e di coordinamento in ordine all'applicazione della normativa in materia di Albo nazionale costruttori finalizzato ad una uniforme attuazione del sistema di qualificazione. Ad esso vanno, perciò, rivolti specifici quesiti, allorché insorgano problemi interpretativi od applicativi.

 

Requisiti di carattere speciale (articoli 4 e 5)

Il regolamento ha inteso individuare un sistema uniforme di valutazione della capacità produttiva delle imprese, fondato essenzialmente su taluni parametri obiettivi di riferimento, i valori dei quali sono stati esattamente determinati in relazione agli importi di iscrizione conseguibili.

I parametri obiettivi da valutare, corrispondenti ad alcuni requisiti di ordine speciale indicati dalle norme in vigore (articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584) sono:

1) capacità finanziaria;

2) idoneità tecnica;

3) organico medio annuo;

accanto a questi requisiti, se ne pongono altri (referenze bancarie - attrezzatura tecnica) che per loro natura non si prestano ad una esatta preventiva determinazione, ma che debbono essere convenientemente valutati.

I requisiti di carattere patrimoniale e tecnico-organizzativo - requisiti che debbono essere concorrenti, nel senso che, di tutti deve essere puntualmente comprovato il possesso - vanno riferiti ad un arco di tempo determinato, costituito dal quinquennio antecedente la data della domanda formuiata dall'impresa.

Per quanto riguarda la capacità finanziaria espressa, in particolare, dalla cifra di affari globale in lavori - art. 4, n. 2, lettera b) - art. 5, punto A, n. 2, lettera b) - art. 5, punto B, n. 1, lettera b) - occorre anzitutto precisare che questa comprende l'attività direttamente svolta dall'impresa istante, incrementata dalle quote di sua spettanza in caso di esecuzione dei lavori nelle forme di aggregazione previste dalle norme in vigore (associazione temporanea di imprese, consorzi, società consortili ex art. 23bis della legge n. 584/1977).

Si precisa che la cifra di affari globale in lavori non può includere attività che siano estranee al settore delle costruzioni.

Inoltre, occorre distinguere se trattasi di prima iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale dei costruttori o di modifica di iscrizione, cioè di variazioni implicanti aumento di importo e/o estensione della iscrizione in altre categorie di cui al decreto ministeriale n. 770/1982.

In sede di prima iscrizione, la cifra di affari in questione deve essere almeno pari (100%) alla somma degli importi di iscrizione richiesti dall'interessato nelle varie categorie di specializzazione.

Tuttavia, occorre precisare (art. 4, n. 6, del regolamento) che limitatamente alle domande di prima iscrizione per importi contenuti entro lire 1,5 miliardi la consistenza della cifra di affari (come pure dell'organico medio) non deve essere comprovata, in armonia con la legislazione primaria.

Esempi di richiesta di prima iscrizione.-

Esempio n. 1

categoria 1 L. 750.000.000

categoria 2 L. 1.500.000.000

categoria 6 L. 750.000.000

categoria 10/A L. 300.000.000

la cifra di affari non deve essere comprovata.

 

Esempio n. 2:

categoria l L. 1.500.000.000

categoria 2 L. 3.000.000.000

categoria 6 L. 3.000.000.000

categoria 10/A L. 750.000.000

la cifra di affari deve essere almeno pari alla somma degli importi richiesti, cioè a Lire 8.250.000.000.

  

In sede di modifica di iscrizione (aumento di importi e/o estensione di categorie) la disciplina regolamentare stabilisce che si debba effettuare la revisione. Questa impone, come criterio generale, l'accertamento di una determinata consistenza della cifra di affari in lavori e dell'organico medio, requisiti che, dunque, vanno necessariamente documentati anche relativamente alle modifiche di iscrizioni per importi contenuti entro lire 1,5 miliardi.

In sede di revisione collegata a modifica di iscrizione, considerato che si deve tener conto anche della pregressa iscrizione della quale è titolare l'impresa, la cifra di affari in lavori deve essere almeno pari al 40 per cento della somma:

A) degli importi relativi alle categorie possedute,

B) di quelli modificati in aumento;

C) di quelli riconosciuti per estensione della iscrizione in altre specializzazioni.

 

Esempi di richiesta di modifica di iscrizione:

Esempio n. l:

categoria 1: L.150.000.000;

categoria 2: L.750.000.000 aumento a L. 1.500.000.000;

categoria 6: L. 750.000.000 aumento a L. 1.500.000.000;

categoria 10/A: iscrizione per L. 750.000.000.

Totale iscrizioni possedute e modificate pari a L. 3.900.000.000.

Cifra di affari quinquennale in lavori (non inferiore al 40% del totale delle iscrizioni possedute e modificate) pari a L. 1.560.000.000.

 

Esempio n. 2:

categoria 1: L. 3.000.000.000;

categoria 2: L. 15.000.000.000 aumento a importo illimitato;

categoria 6: L. 6.000.000.000 aumento a L. 9.000.000.000;

categoria 10/A: L. 9.000.000.000 aumento a L. 15.000.000.000.

Totale iscrizioni possedute e modificate (attribuendo il valore convenzionale di L. 24.000.000.000 all'importo illimitato) pari a L. 51.000.000.000.

Cifra di affari quinquennale in lavori (non inferiore al 40% del totale delle iscrizioni possedute e modificate) pari a L. 20.400.000.000.

Per quanto riguarda la documentazione richiesta per la dimostrazione della cifra di affari globale in lavori, è consentito, ma soltanto in sede di revisione, che l'interessato possa riservarsi di produrre entro i sei mesi successivi la documentazione ancora in fase di formazione alla data di presentazione della relativa istanza, limitatamente alle dichiarazioni IVA e bilanci dell'anno antecedente la domanda, salvo che i dati già documentati con riferimento ai quattro anni antecedenti siano sufficienti per dimostrare i requisiti per la revisione.

 

Idoneità tecnica (art. 4, n. 3 - art. 5, punto A, n.3 - art. 5, punto B, n. 2)

Esprime l'impegno realizzativo dell'imprenditore nel quinquennio precedente la data della domanda.

Ai fini di una più agevole lettura, vengono sintetizzate nella seguente tabeila le condizioni minime necessarie da comprovare, con riferimento agli importi di iscrizione richiesti.

  

Art. 4, n. 3 e art. 5, n. 3, del regolamento n. 172

 Idoneità tecnica

importo
di iscrizione
richiesto

importo
complessivo
nella categoria
richiesta

1 lavoro di
imp. unità
pari ad 1/3
dell'importo richiesto

2 lavori di
imp. compl.
pari al 50%
dell'importo richiesto

3 lavori di
imp. compl.
pari al 60%
dell'importo richiesto

75

75

25

37,5

45

150

150

50

75

90

300

300

100

150

180

750

750

250

375 450

 

1.500

1.500

500

750 900

 

3.000

3.000

1.000

1.500 1.800

 

6.000

6.000

2.000

3.000 3.600

 

9.000

9.000

3.000

4.500 5.400

 

15.000

15.000

5.000

7.500 9.000

 

 

importo
di iscrizione
richiesto

importo
fatturato
globale

Importo
complessivo
nella categoria
richiesta

1 lavoro di
imp. unit.
pari al 40%
di 30.000

2 lavori di
imp. compl.
pari al 60%
di 30.000

Illimitato

60.000

30.000

12.000

18.000

 

(valore conv. 24.000)

 

N. B -- Gli importi sono indicati in milioni di lire.

Al fine di riconoscere valore reale ai lavori eseguiti è prevista dall'art. 7 la possibilità di rivalutare, su richiesta dell'impresa, l'importo unitario e conseguentemente l'importo complessivo, dei lavori ultimati nel quinquennio precedente la data della presentazione della domanda, sulla base delle variazioni nazionali dei costo di costruzione di un edificio di edilizia residenziale, accertate dall'ISTAT (vedi allegato 1) e intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e quella della presentazione della domanda di prima iscrizione o aumento o estensione della iscrizione in altre categorie

Tale indice ISTAT è convenzionalmente ritenuto valido ed applicabile anche ai certificati dei lavori relativi ad attività costruttiva non residenziale.

Al riguardo, è utile precisare che il sistema di rivalutazione è ammesso, su istanza dell'interessato, soltanto relativamente alle richieste presentate dopo l'entrata in vigore della disciplina regolamentare (28 maggio 1989).

Inoltre, atteso che per espressa disposizione di legge (art. 18, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584) l'impresa interessata a provvedimenti di iscrizione deve documentare l'attività esplicata nel quinquennio antecedente la relativa domanda, e che variazioni sostanziali di iscrizione (aumento di importo o estensione di categorie) possono essere proposte a scadenze semestrali (art. 18, primo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57), appare opportuno precisare (art. 7, n. 2) che anche in occasione di. successive richieste è consentito effettuare la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti, sempre ricadenti nei quinquennio di legge.

L'eventuale successiva rivalutazione richiesta è calcolata non in forma composta, sulla rivalutazione precedentemente effettuata, ma in forma semplice cioè prendendo a riferimento le variazioni intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di presentazione della nuova domanda.

Rispetto al periodo documentabile con certificati riferiti alla esecuzione dei lavori (art. 8) non sorgono particolari problemi interpretativi.

E' tuttavia opportuno segnalare che nella ipotesi di lavori iniziati prima del quinquennio di riferimento, ma ultimati nell'ambito dello stesso, il calcolo per individuare il quantitativo di lavori da prendere in considerazione per la quantificazione dell'importo da riconoscere ail'impresa nella composizione del fatturato espresso in una data categoria, è basato in via generale sul principio dell'andamento lineare dei programmi esecutivi, sempre che sulia base di dati obiettivi non risulti diversamente.

Infatti, il soggetto committente (pubblico o privato) potrebbe esattamente indicare, desumendolo dalla propria documentazione, l'effettivo quantitativo dei lavori ricadenti nel quinquennio utile.

Il regolamento dispone altresì (art. 9, n. 4) che i certificati attestanti l'esecuzione dei lavori, sia per conto di pubbliche amministrazioni che di committenti privati, debbono essere redatti in conformità al modello allegato al regolamento stesso.

In particolare si evidenze l'opportunità che i certificati contengano, oltre che la suddivisione per categorie ed importi (vedi modello allegato 1 al regolamento), la puntuale descrizione della tipologia dei lavori eseguiti da ogni impresa che concorre alla esecuzione dell'opera nonché la specifica degli importi relativi alle singole lavorazioni, per consentire agli organi deliberanti la corretta imputazione dei lavori, per qualità e quantità, alle diverse categorie d'iscrizione (decreto ministeriale n. 770/1982).

Si precisa, inoltre, che il modello anzidetto, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato anche per le dichiarazioni dei lavori che le imprese abbiano eseguito per conto proprio.

Il modello in questione reca, infatti, le notizie minime indispensabili non soltanto per una esatta valutazione dell'attività svolta dall'impresa, ma anche per una concreta applicazione di norme sostanziali del regolamento (quali ad esempio la menzione della categoria richiesta dal bando di gara, la quota di lavorì affidata in subappalto e l'indicazione del direttore tecnico al quale è stata affidata dall'impresa esecutrice la direzione tecnica dell'opera).

Occorre tuttavia tener presente che l'impresa interessata ad ottenere provvedimenti di iscrizione, dovendo dimostrare l'attività svolta nel quinquennio progresso, potrebbe già essere in possesso della relativa documentazione, non agevolmente riproducibile, specie se proveniente da committenti privati, e solo in parte difforme dal modello prescritto.

Al fine di evitare presumibili e talvolta insuperabili difficoltà, si precisa perciò che la documentazione in parola, rilasciata prima del 28 maggio 1989, resta comunque valida, fermo restando che gli organi deliberanti possono, qualora ne ravvisino l'opportunità, richiedere eventuali integrazioni.

La documentazione attestante i lavori eseguiti rilasciata a partire dal 28 maggio 1989 deve, al contrario, essere predisposta in conformità al modello stabilito nell'allegato 1 del regolamento per poter essere utilizzata.

In relazione ai lavori eseguiti per conto delle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici o di altri soggetti comunque tenuti alla applicazione delle leggi sulle opere pubbliche, il regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 57/1962, stabilisce che i certificati dei lavori debbono essere rilasciati da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio cui il funzionario stesso è preposto, i lavori furono eseguiti.

Occorre, al riguardo precisare, nella ipotesi in cui il responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente pubblico appaltante non abbia il titolo di studio o la qualifica sopraindicata, lo stesso nella sua qualità è comunque legittimato al rilascio dei certificati in parola.

Nella ipotesi ulteriore in cui l'ente pubblico appaltante sia addirittura sprovvisto dell'ufficio tecnico, il certificato sarà sottoscritto dal capo dell'ente appaltante e non deve essere sottoposto alla conferma del provveditorato alle opere pubbliche.

Per quanto riguarda l'attività svolta per conto di committenti privati od in proprio (art. 13) occorre che l'interessato sottoponga'alla espressa conferma del provveditorato alle opere pubbliche competente, cioè del luogo interessato dalla esecuzione dei lavori, la relativa dichiarazione resa dal committente o dal direttore dei lavori o dal titolare dell'impresa. La documentazione che le imprese debbono esibire a tal fine è individuata dall'art. 13, punto 4, e può essere prodotta in via alternativa:

- copia del contratto d'appalto, regolarmente registrato:

- nell'eventualità che non sia stato stipulato formale contratto d'appalto, possono essere prodotte scritture private, atti d'impegno, lettere di commessa, buoni d'ordine, atti di cottimo repertoriati purché debitamente registrati, sempre che dagli stessi documenti possa desumersi la volontà negoziale suffragata dalle corrispondenti fatture. In luogo di queste ultime, può essere presentata una dichiarazione, debitamente autenticata nelle forme di legge, resa dal titolare o dal responsabile legale deli'impresa che riporli l'elenco delle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti;

- concessione edilizia relativa all'opera realizzata con copia autenticata del progetto.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti in Italia in zone caratterizzate da extraterritorialità (es. lavori per conto della NATO, di ambasciate di paesi stranieri e simili), è opportuno precisare che essi vanno assimilati a quelli eseguiti per committenti privati e conseguentemente i relativi certificati debbono recare il visto di conferma da parte del provveditorato alle opere pubbliche astrattamente competente per territorio.

Si precisa che lo schema di certificazione allegato 1 al regolamento, è comune tanto ai lavori eseguiti per conto dello Stato, quanto a quelli eseguiti per conto di privati o in proprio, pertanto l'indicazione delle due firme in calce allo schema si riferiscono l'una al soggetto legittimato alla certificazione; l'altra a quella del funzionario preposto al competente ufficio del provveditorato regionale e tenuto all'asseverazione degli importi dei lavori eseguiti per conto di privati, o in proprio.

Ai certificati dei lavori così redatti, deve comunque essere sempre allegata una dichiarazione resa dal titolare della ditta individuale o dal responsabile legale della società, con sottoscrizione autenticata (ai sensi della legge n. 15/1968) che contenga l'elenco dei certificati dei lavori eseguiti.

La segreteria competente a ricevere la documentazione avrà cura di accertare che i lavori elencati siano effettivamente assistiti dai relativi certificati ed apporrà sulla dichiarazione presentata la corrispondente conferma o diversa annotazione.

Occorre precisare che il certificato relativo ai lavori eseguiti deve essere rilasciato a cura della stazione appaltante e del committente privato in tante copie originali quanti sono i soggetti interessati alla sua utilizzazione.

L'ente appaltante e il committente privato conserveranno nei propri archivi un originale del documento rilasciato.

Si precisa, infine, che per una corretta attribuzione dei lavori eseguiti nelle forme di aggregazione previste dalle norme vigenti (associazioni temporanee di imprese, consorzi, società consortili ex art. 23-bis della legge n. 584/1977), i relativi certificati debbono precisare la quantità e qualità dei lavori eseguiti da ogni singola impresa, oltre naturalmente l'indicazione della quota individuale di partecipazione che da sola può non essere sufficiente per consentire un'esatta analisi e valutazione della attività esplicata.

Per quanto riguarda i consorzi attualmente ammessi alla iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori (art. 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57: consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane), si deve far presente che ad essi si applicano i principi generali enunciati ai punto b) dell'art. 12 relativamente alla quota di lavori liberamente affidabile alle consorziate, nonché alla quota di lavori utilizzabiie, sia da parte dei consorzi sia da parte dei soggetti consorziati, ai fini della loro iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori.

  

Attrezzatura tecnica (art. 4, n. 4 - art. 5, n. 4)

L'impresa deve esibire, nella debita forma (art. 9), specifica dichiarazione in ordine alla dotazione di attrezzature a mezzi d'opera, dei quali a vario titolo (proprietà - possesso - disponibilità) può servirsi, per le sue esigenze operative. Il possesso di questo requisito e la sua effettiva consistenza quantitativa e qualitativa assume rilevanza soprattutto in sede di prima iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, specie nella ipotesi in cui l'impresa istante non abbia mai operato nel settore delle costruzioni e quindi documenti la sua richiesta di ingresso nell'Albo nazionale dei costruttori con certificati di direzione tecnica.

  

Organico medio (art. 4, n. 5 - art. 5, n. 5)

Le norme regolamentari stabiliscono che la consistenza quinquennale del costo del personale dipendente deve essere non inferiore al 10 per cento della cifra di affari globale in lavori, da comprovare con l'esibizione dei libri paga o dei libri matricola, ovvero dei bilanci, in relazione alla forma giuridica dell'impresa istante.

Allo scopo di facilitare la esatta individuazione del valore relativo al costo del personale dipendente, indispensabile per l'adozione del provvedimento richiesto, i dati annuali complessivi, desunti dai libri paga o dai libri matricola oppure dai bilanci, possono essere oggetto di una specifica certificazione rilasciata da un notaio odi una responsabile dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 9 da un consulente del lavoro, iscritto nell'albo di appartenenza.

Siffatta dichiarazione, corredata da copia autenticata della dichiarazione dei redditi di cui ai modello n. 770 comprensivo dei relativi quadri, equivale alla produzione dei libri paga e dei libri matricola richiesti dal regolamento e li sostituisce a tutti gli effetti.

Il valore della retribuzione del titolare delle ditte individuali e dei soci delle società di persone è calcolato sommando tra loro i valori della retribuzione convenzionale INAIL di ogni anno utile e moltiplicati per 5, come indicato nel seguente prospetto:

 Retribuzione convenzionale rivalutazione

ANNO

 

INAIL

 

in base 5

 

1985

 

57.784.000

 

38.892.000

 

1986

 

8.460.000

 

42.300.000

 

1987

 

8.941.500

 

44.707.500

 

1988

 

9.412.800

 

47.064.000

 

1989

 

12.890.700

 

64.453.500

 

1990

 

13.808.100

 

69.040.500

 

 

Dírezione tecnica (art. 14)

Il regolamento individua le specifiche attribuzioni della direzione tecnica, che la normativa primaria indica esclusivamente in via generale.

In particolare nel testo regolamentare vengono precisati gli adempimenti ed i poteri che nell'ambito aziendale competono alle persone designate ad assumere questo incarico, nonché i requisiti soggettivi che da parte del o dei direttori tecnici debbono essere comprovati.

Sotto questo profilo è opportuno distinguere se l'impresa chieda l'iscrizione o l'aumento di importo di iscrizione, nei limiti legislativamente consentiti (L. 1.500 milioni), in virtù dall'apporto della sua direzione tecnica, ovvero ne proponga la semplice modifica che non comporti alcuna variazione della iscrizione ottenuta (circolare Ministero dei lavori pubblici n. 51 del 9 marzo 1988).

In ogni caso, è indispensabile produrre per la direzione tecnica, oltre ai prescritti certificati personali del o dei direttori tecnici in carica e dimissionari, la documentazione in copia autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale, relativa:

A) all'atto di nomina da parte del soggetto od organo sociale competente;

B) al titolo di studio o titolo professionale posseduto;

C) alla unicità dell'incarico.

Nella ipotesi in cui la direzione tecnica produca effetti sulla iscrizione (prima iscrizione ovvero aumento di importo od estensione ad altre categorie fino a 1.500 milioni) alla documentazione indicata, occorre aggiungere quella comprovante:

- la permanenza, per un periodo non inferiore ai due anni nell'ambito della direzione tecnica di una impresa di costruzione iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori, con la presentazione dei relativi certificati di iscrizione;

- i lavori diretti per conto di imprese di costruzione riferiti anche ad un periodo anteriore al quinquennio e attribuibili alle categorie di cui al decreto ministeriale n. 770/1982, con l'esibizione dei certificati di rito che contengono l'indicazione dei relativi importi.

Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 14, n. 6, si precisa che il periodo complessivo non inferiore ai due anni deve essere inteso in senso continuativo.

Particolare attenzione deve essere riservata al collegamento fra l'iscrizione e la direzione tecnica che l'ha consentita, soprattutto con riferimento alle verifiche (art. 14, n. 9 e n. 10) da effettuare in occasione di successive modifiche della stessa, per gli effetti previsti dal regolamento.

Infatti l'iscrizione all'A.N.C. conseguita attraverso i lavori diretti dal D.T. resta collegata alla permanenza di quest'ultimo nell'organico dell'impresa. Pertanto, qualora questi si renda dimissionario l'impresa manterrà le iscrizioni ad esso collegate a condizione che:

- documenti l'esecuzione di lavori nelle corrispondenti categorie per un importo pari a quello della iscrizione in precedenza riconosciutale per l'apporto della direzione tecnica;

- ovvero sostituisca il D.T. con altro di pari idoneità.

In caso contrario l'iscrizione verrà cancellata o ridotta in misura proporzionale alla idoneità tecnica provata dall'impresa o dal nuovo D.T.

  

Procedimenti penalí pendenti e definiti (art. 15)

Per quanto riguarda il contenuto della disposizione di cui all'art. 15 occorre, anzitutto, precisare che l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 1 0 febbraio 1962, n. 57, è di esclusiva competenza del comitato centrale.

Nella materia in questione, peraltro, considerata la sua obiettiva rilevanza e complessità, appare indispensabile condurre più approfonditi studi per formulare precise e dettagliate istruzioni sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 563 del 12 dicembre 1989 ed in relazione agli elementi di innovazione introdotti dal nuovo codice di procedura penale.

Si fa, perciò, riserva di riconsiderare l'intera materia, per fornire i chiarimenti interpretativi indispensabili per una corretta applicazione della disposizione regolamentare in questione.

 

Revisione delle iscrizioni (dall'art. 17 all'art. 24)

Allo scopo di verificare la permanenza nel tempo della potenzialità produttiva delle imprese iscritte, la legge 15 novembre 1986, n 768, stabilisce il loro assoggettamento alla revisione, in conformità al sistema disciplinato dal regolamento.

Per effettuare la revisione della iscrizione .debbono essere presi a riferimento alcuni dati obiettivi che rappresentano, da un lato, la capacità complessiva dell'impresa iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori, espressa dalla somma degli importi conseguiti nelle varie categorie di cui al decreto ministeriale n. 770 del 25 febbraio 1982; dall'altro, la effettiva utilizzazione di questa capacità, espressa dalla cifra di affari globale in lavori relativa al quinquennio anteriore, che deve essere almeno pari al 40 per cento della somma degli importi di iscrizione.

Un altro elemento obiettivo da prendere in considerazione è rappresentato dal costo del personale dipendente, che nel periodo quinquennale di riferimento deve avere una consistenza almeno pari al 10 per cento della cifra in affari globale in lavori sopra indicata.

E' indispensabile che sussista il rapporto indicato fra gli elementi da valutare in sede di revisione, perché l'interessato possa ottenere la conferma della iscrizione conseguita.

  

Esempi:

n. 1 Somma importi di iscrizione pari a L. 10.000.000.000

Cifra di affari globale ín lavori pario superiore a L. 4.000.000.000

Costo del personale dipendente pari o superiore a L. 400.000.000

 

n. 2 Somma importi di iscrizione pari a L. 10.000.000.000

Cifra di affari globale in lavori pari a L. 6.500.000.000

Costo del personale dipendente pari a L. 400.000.000

 

n. 3 Somma importi di iscrizione pari a L. 10.000.000.000

Cifra di affari globale in lavori pari a L. 4.000.000.000

Costo del personale dipendente pari a L. 550.000.000

  

Negli esempi sopra riportati, sono soddisfatte le condizioni per la conferma delle iscrizioni.

In caso contrario, occorre intervenire sugli importi di iscrizione conseguiti nelle varie categorie ed in base alle indicazioni fornite dall'interessato, sia pur in maniera non vincolante, mediante loro riduzione o cancellazione, in modo da ristabilire il rapporto prescritto fra l'iscrizione nel suo complesso ridotta e gli elementi indicati.

  

Esempio n. 1

Somma importi di iscrizione pari a L. 10.000.000.000

Cifra di affari globale in lavori pari a L. 3.500.000.000

Costo del personale dipendente pari a L. 400.000.000

 

Occorre intervenire sulla iscrizione per ristabilire il rapporto del 40 per cento per la cifra di affari giobale in lavori e la somma degli importi di iscrizione come segue:

 

3.000.000.000 x 100 = 8.750.000.000
       40

cifra che indica la somma degli importi di iscrizione confermabili.

  Esempio n. 2

Somma importi di iscrizione pari a L. 10.000.000.000

Cifra di affari globale in lavori pari a L. 4.000.000.000

Costo del personale dipendente pari a L. 300.000.000

 

Occorre ridurre in via convenzionale a lire 3 miliardi la cifra di affari per ristabilire il rapporto del 10 per cento con il costo del personale dipendente. Conseguentemente, occorre intervenire sulla iscrizione come segue:

3.000.000.000 x 100 = 7.500.000.000
       40

cifra che indica la somma degli importi di iscrizione confermabili.

E'opportuno, precisare che tutte le imprese che abbiano conseguito un provvedimento di iscrizione a seguito di domanda presentata prima dell'entrata in vigore del regolamento debbono sottoporsi alla revisione, indipendentemente dalla data in cui è stata adottata la relativa delibera. A tal fine esse debbono formulare apposita istanza, corredata della documentazione richiesta (art. 22) ed indirizzata al comitato regionale o al comitato centrale competente per valore (art. 17) entro il 28 novembre 1990 (art. 23, n. 1).

Si sottolinea che la mancata presentazione della domanda entro il termine ordinario di scadenza, sia in sede di prima revisione che per le successive, comporta una prima sanzione, consistente nella sospensione del rilascio dei certificati di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori per tutta la durata del ritardo che non'può essere superiore ad ulteriori 18, mesi, trascorsi inutilmente i quali seguirà la più rigorosa sanzione, espressa dalla riduzione di ufficio all'importo di lire 75 milioni della iscrizione in tutte le categorie possedute dall'inadempiente.

Il periodo da prendere a riferimento in sede di revisione per l'accertamento della consistenza della cifra di affari globale in lavori e dei costo del personale è costituito dal quinquennio antecedente la data della relativa domanda, salvo che l'impresa sia titolare di iscrizione da un periodo inferiore al quinquennio.

In tal caso, la consistenza della cifra di affari in lavori e del costo del personale dipendente da comprovare sarà proporzionalmente ridotta all'effettivo periodo di iscrizione, secondo la seguente formula:

Ca : Q = X : Pi

in cui

Ca: rappresenta la cifra di affari globale virtuale in lavori calcolata con riferimento alla somma degli importi di iscrizione ed all'intero quinquennio;

Q: rappresenta il quinquennio di legge, espresso in sessanta mesi;

Pi: rappresenta il periodo di effettiva iscrizione, da esprimere nel corrispondente numero di mesi;

X = Ca x Pi
          Q

dove X rappresenta l'ammontare della cifra di affari da documentare, relativa al tempo effettivo di iscrizione.

Dopo la prima revisione, l'impresa deve sottoporsi alle successive scadenze, quinquennali, ovvero in occasione di ogni modifica che implichi, in particolare, un aumento di importo e/o l'estensione della iscrizione in altre categorie di cui al decreto ministeriale n. 770/1982. Al riguardo, è opportuno precisare che, anche in sede di ricorso, deve essere effettuata la revisione, naturalmente sulla base dei dati già acquisiti a corredo della originaria istanza, qualora il ricorso sia totalmente o parzialmente accolto dal comitato centrale.

Nei casi in cui le modifiche strutturali dell'impresa non impongono la revisione (art. 21, n. 2) compreso il caso di variazione della natura giuridica dell'impresa iscritta, conseguente a modifica dell'originario atto costitutivo, la documentazione da presentare è limitata a quella necessaria per dimostrare le variazioni intervenute.

 

Recupero della iscrizione (art. 25)

Il regolamento conferma la possibilità di trasferimento della iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori da un soggetto iscritto ad un altro che sia a sua volta titolare di iscrizione o che ne sia sprovvisto, in alcune tassative ipotesi:

1) nel caso di decesso del titolare della ditta individuale iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori. In questo caso, gli eredi debbono presentare all'organo competente per valore, entro il termine di un anno dalla data dell'avvenuto decesso, documentato con il certificato di rito, apposita istanza intesa ad ottenere il recupero della iscrizione appartenente al defunto titolare della ditta individuale, della quale deve essere disposta la contestuale cancellazione;

2) nel caso di fusione in una nuova società o di incorporazione in una società già esistente di impresa o imprese titolari di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, costituite nella forma delle società commerciali. La società che risulta dalla fusione, ovvero la società incorporante, viene iscritta in luogo della o delle società incorporate, della o delle quali va disposta la contestuale cancellazione;

3) nel caso di conferimento di azienda: l'impresa conferitaria viene iscritta in luogo di quella conferente della quale va disposta la contestuale cancellazione;

4) nel caso di cessione di azienda: l'impresa cessionaria viene iscritta in luogo dell'impresa cedente della quale deve essere disposta la contestuale canceilazione.

In tutti i casi previsti, occorre preliminarmente effettuare la revisione della iscrizione del soggetto di provenienza, valutando nei modi prescritti l'ammontare nel quinquennio di legge della sua cifra di affari globale in lavori e del costo dei personale dipendente, nel rapporto percentuale stabilito rispetto al totale delle iscrizioni dal medesimo conseguite.

Qualora l'impresa incorporante, conferitaria o cessionaria, sia titolare di iscrizione all'A.N.C., è anch'essa sottoposta alla revisione; nel caso invece in cui non sia iscritta all'A.N.C., l'organo chiamato a decidere sull'istanza di recupero d'iscrizione ne accerterà, ai sensi dell'art. 25 punto 2, la capacità finanziaria, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale.

Il nuovo soggetto può recuperare l'iscrizione totale - cioè integra per categorie ed importi corrispondenti, ovvero parziale - in quanto ridotta per effetto dell'intervenuta revisione.

Nei casi particolari di cessione del compiesso aziendale di imprese in amministrazione straordinaria, si dovrà porre la massima attenzione e cauteia negli accertamenti in sede di revisione e la precisa verifica delle ulteriori condizioni stabilite dalle norme regolamentari (art. 25, n. 2).

 

Disposizioni finali (art. 27)

Le disposizioni in passato diramate in materia con apposite circolari, ove compatibili con la disciplina contenuta nel regolamento, sono tuttora applicabili. A titolo esemplificativo è da escludere la possibilità di trasferimento della iscrizione da una ditta individuale ad una società commerciale attraverso semplici elementi presuntivi, ipotesi prevista dalla circolare n. 382 del 2 agosto 1985, in quanto tale fattispecie rientra nei casi di recupero di iscrizione diversamente regolamentari dall'art. 25.

 

Norme procedurali (art. 26)

Nell'intento di conferire uniformità di indirizzo all'attività gestionale ce gli organi deliberanti deil'Albo nazionale dei costruttori, vengono fissati dei criteri che, nonostante la peculiarità delle diverse realtà strutturali ed organizzativelocali, si pongono come utili indicazioni di adempimenti procedurali. In particolare, viene disciplinato il processo di formazione dell'ordine del giorno. Al riguardo si precisa che le segreterie dei comitati, cui è comandato il compito gestionale, predisporranno l'ordine del giorno, avendo specifico riguardo alla data di presentazione delle istanze ed alla completezza della documentazione, Si vuole, in sostanza, affermare che i'anzianità di presentazione delle singole domande costituisce elemento decisivo per l'inserimento tra gli argomenti da esaminare, ma subordinato alla completezza della documentazione prodotta, che è dunque condizione prioritaria rispetto all'ordine cronologico. Si vuole, altresì, precisare che l'istruttoria svolta dalle segreterie dei comitati per l'Albo nazionale dei costruttori deve attendere esclusivamente, anche se in modo puntuale, all'osservanza, da parte degli istanti degli aspetti formali riguardanti i documenti richiesti, tralasciando l'esame di merito delle richieste formulate, che è valutazione di stretta competenza degli organi deliberanti.

I commi 1 e 3 del citato articolo indicano i termini entro i quali inviare la convocazione delle riunioni ed i fascicoli ai relatori ed anche quelli entro i quali le copie dei fascicoli stessi dovranno essere a disposizione dei componenti il comitato, allo scopo di regolare il complesso deli'attività amministrativa con la massima trasparenza. Al riguardo potrebbe diventare utile la predeterminazione di un calendario delle adunanze degli organi deliberanti.

Particolare menzione, infine, deve essere fatta della previsione del comma 4 circa la compilazione dettagliata del foglio di relazione, da redarre sulla base del contenuto indicato nel modello allegato 2 del regolamento. Appare utile sottolineare il valore della prescrizione posta, che rende il conseguente adempimento da parte di tutti i componenti il comitato indispensabile ai fini della certezza e della responsabilità delle decisioni assunte.

L'Albo nazionale dei costruttori è, come noto, uno strumento di selezione delle imprese che intendono operare nel settore delle opere pubbliche, alle quali attribuisce la legittimazione per l'ammissione alle gare d'appalto. Perlanto, in virtù del suo carattere unitario e nazionale, deve essere utilizzato indistintamente da tutte le amministrazioni ed enti pubblici appaltanti, secondo le norme di legge e regolamentari ed in conformità delle istruzioni diramate da questo Ministero e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, allo scopo di assicurare l'uniforme applicazione della normativa stessa.

Tenuto conto che la disciplina introdotta dal regolamento impone una verifica costante della capacità produttiva delle ditte iscritte, attraverso l'istituto della revisione, le imprese che siano state sottoposte alla revisione medesima possono essere ammesse alle gare di appalto di opere pubbliche soggette alla normativa nazionale, senza ulteriori accertamenti della loro capacità finanziaria e tecnico-organizzativa, ma dietro esibizione del solo certificato di iscrizione all'A.N.C.

Attesa la rilevanza delle istruzioni sopra riportate e l'opportunità della più ampia conoscenza delle stesse, la presente circolare viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  

Allegato 1

 Indice del costo di costruzione

di un fabbricato residenziale - nazionale

ELABORAZIONE SU DATI ISTAT

(Base 1984 = 100)

   Variazione rispetto a

Periodo Indice dicembre 1984  
Dicembre 1984 100 -
Dicembre 1985 108,3 + 8,3%
Dicembre 1986 111,8 + 11,8%
Dicembre 1987 118,8 + 18,8%
Dicembre 1988 125,3 + 25,3%
Dicembre 1989 134,0 + 34,0%

  

Elenco documenti

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

 Allegato 2

 Documenti in bollo da L. 5.000:

1) certificato di cittadinanza degli amministratori e direttori tecnici in carica;

2) certificato generale del casellario giudiziale per titolari, amministratori e direttori tecnici sia in carica che dímissionari;

3) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica e dalla pretura competente per titolari, amministratori e direttori tecnici sia in carica che dimissionari, unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/68, in ordine alla insussistenza di carichi pendenti presso i sopra richiamati organi di tutto il territorio nazionale;

4) atto costitutivo e statuto in copia autentica;

5) atto di nomina del o dei legali rappresentanti in copia autentica;

6) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura, ovvero certificati d'iscrizione al registro prefettizio o altro corrispondente nelle regioni a statuto speciale, per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi;

7) certificato del tribunale - sezione commerciale, da cui risulti che la società non sia in stato di fallimento e che procedure concorsuali non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;

8) certificato del tribunale - sezione fallimentare, da cui risulti che nei confronti dell'imprenditore non sia in corso procedura di stato fallimentare e che tali procedure non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;

9) dichiarazione con sottoscrizione autenticata attestante:

che nell'esercizio dell'attività professionale l'imprenditore non abbia commesso errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'ente appaltante;

che l'imprenditore non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere ad appalti;

 10) dichiarazione giurata resa dinanzi al pretore, al sindaco o ad un notaio attestante (art. 28 legge n. 1/1978):

che l'imprenditore sia in regola con l'osservanza degli obblighi concernenti gli adempimenti in materia di contributi sociali;

che l'imprenditore sia in regola con l'osservanza degli obblighi concernenti gli adempimenti in materia di imposte e tasse (con l'indicazione del codice fiscale e del domicilio fiscale);

 11) dichiarazione di unicità di incarico o di eventuale appartenenza ad altre società resa dal rappresentante legale o dal titolare della ditta individuale.

 

Documenti in carta semplice:

12) stato di famiglia per titolare, amministratori e direttori tecnici sia in carica che dimissionari;

13) certificato di residenza per titolari, amministratori e direttori tecnici sia in carica che dimissionari.

 

N.B. - Tutti i documenti attestanti i requisiti di ordine generale debbono recare una data non anteriore a tre mesi da quella dell'istanza. Per le istanze di recupero di iscrizione (art. 25) devono essere prodotti tutti i documenti sopra elencati, per entrambe le imprese. Per i consorzi, la documentazione di cui ai numeri 12) e 13) deve essere riferita anche alle imprese o società consorziate.

 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

 

Capacità economica e finanziaria:

14) referenze bancarie in busta chiusa e sigillata ovvero indicazione delle banche alle quali possono essere chieste le referenze;

15) copia autentica di dichiarazioni IVA (per le ditte individuali o società di persone, consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane) o bilanci con allegata nota attesane l'avvenuto deposito presso il tribunale competente (per le società di capitale) relativi al quinquennio antecedente la data della domanda. Nel caso di attività esercitata in seno a consorzi o società di gestione ex art. 23-bis della legge n. 584177 che abbiano fatturato direttamente al committente, le imprese dovranno produrre, oltre alla documentazione attesane la propria quota di partecipazione nei predetti organismi, i bilanci o le riclassificazioni di bilanci di tali consorzi o società di gestione;

16) dichiarazione resa con sottoscrizione autenticata dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, del legale rappresentante dell'impresa, attestante la corrispondenza delle riciassificazioni alle risultante dei bilanci;

17) dichiarazione resa con sottoscrizione autenticata concernente la cifra di affari globale in lavori, evidenziando gli estremi degli atti ufficiali dai quali è desunta e distinta per esercizio;

18) dichiarazione resa con sottoscrizione autenticata concernente l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico in possesso dell'impresa, recante, inoltre, le indicazioni necessarie per l'esecuzione di eventuali controlli;

19) dichiarazione resa con sottoscrizione autenticata concernente l'organico medio annuo dell'impresa, distinto nelle varie qualifiche relativo al quinquennio antecedente la data della domanda;

20) libri paga o libri matricola o bilanci (a seconda della forma giuridica dell'impresa richiedente) relativi al quinquennio precedente o anche cerlificazione notarile circa il costo del personale dipendente, desunto dalle stesse fonti di accertamento; ovvero dichiarazione resa nella forma di cui all'art. 9 del regolamento da un consulente del lavoro, iscritto nell'albo di appartenenza. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia autentica della dichiarazione dei redditi di cui al mod. 770 comprensivo dei relativi quadri. Nel caso di consorzi iscrivibili all'A.N.C., il valore del costo del lavoro sostenuto dalle imprese consorziate ma di competenza del consorzio (o della società consortile) come anche quello sostenuto da quest'ultimo ma di competenza delle imprese consorziate, vanno desunti dalle stesse fonti accertamento prima indicate, sulla base delle rispettive quote di partecipazione;

21) dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'impresa ovvero dal presidente del collegio sindacale in cui siano riassunti i costi sostenuti per il personale dipendente, evidenziando gli estremi degli atti ufficiali dai quali è desunta e distinta per esercizio;

22) atto di nomina del direttore tecnico in copia autentica notarile.

 

 Capacità tecnica:

23) titolo di studio del direttore tecnico in copia autentica e in bollo (in ingegneria, architettura o geologia, diploma di geometra o equivalente titolo di studio);

24) dichiarazione di unicità di incarico (in bollo da L.500) resa da ogni direttore tecnico ai sensi della circolare LL.PP. n. 382/85 nella forma di cui all'allegato 3 del regolamento e con sottoscrizione autenticata da notaio previa ammonizione sulle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace,

25) elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della domanda reso con sottoscrizione autenticata;

26) copia autentica dei certificati attestanti i lavori eseguiti o diretti, redatti secondo lo schema allegato al regolamento;

27) certificato di iscrizione nell'A.N.C. (copia);

28) copia autentica in bollo del verbale attestante le variazioni o trasformazioni societarie;

29) copia autentica in bollo dell'atto di fusione, di conferimento o di cessione del complesso aziendale;

30) richiesta di cancellazione dall'A.N.C. con sottoscrizione autenticata da notaio.

 N. B. - Per facilitare il lavoro istruttorio è opportuno contrassegnare tutti i documenti allegati alle singole istanze con il numero corrispondente del presente elenco.

 

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