Circolare
Ministero dei Lavori Pubblici 11 aprile 1990, n. 2411
REGOLAMENTO PER
L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI, DECRETO
MINISTERIALE N. 172 DEL 9 MARZO 1989
Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 23 aprile 1990 n. 94
Finalità della normativa
L'esperienza maturata
nell'applicazione della legge istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori, in un lungo
periodo segnato da profondi e rapidi mutamenti nella struttura socio-economica del Paese e
da una significativa politica di interventi nel settore delle opere pubbliche, ha posto in
evidenza talune incertezze e carenze di quella normativa.
In particolare, veniva ravvisata
la necessità di una disciplina di attuazione delle norme fondamentali, idonea a garantire
uniformità e tempestività delle delibere degli organi competenti.
Occorreva, inoltre, una
previsione normativa che imponesse una verifica generale e periodica della permanenza nel
tempo della capacità operativa già riconosciuta alle imprese, per evitare che, quelle
completamente inattive, potessero conservare un'iscrizione ormai priva di fondamento.
Il legislatore ha inteso colmare
tale carenza, autorizzando con legge 15 novembre 1986, n. 768, il Ministro dei lavori
pubblici ad emanare un regolamento, contenente le norme di attuazione, idonee ad
assicurare la migliore funzionalità dell'istituto.
La legge n. 768 del 1986 affida
al regolamento il compito di disciplinare compiutamente anche la revisione delle
iscrizioni.
Il regolamento, approvato con
decreto ministeriale n. 172 del 9 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1989, disciplinato l'intero
procedimento amministrativo, dalla presentazione delle domande fino alla deliberazione del
Comitato competente, pone le condizioni indispensabili per assicurare la certezza e la
trasparenza dell'azione amministrativa e la migliore funzionalità dell'Albo nazionale dei
costruttori.
Il testo normativa non presenta
problemi interpretativi di particolare complessità. E' parso tuttavia opportuno
illustrare gli aspetti più significativi, ai fini della sua uniforme applicazione, con
riserva di eventuali ulteriori precisazioni, in ordine alle questioni particolari che
dovessero porsi in sede di pratica applicazione.
Competenza degli organi
deliberanti (articoli 1, 2, 3 ed art. 17, n. 2)
Sotto il profilo della competenza
a deliberare, ripartita fra i comitati regionali ed il comitato centrale, appare opportuno
precisare che, relativamente alle domande intese ad ottenere un aumento di importo e/o
estensione della iscrizione in altre categorie di specializzazione, allorché la
competenza a deliberare sia attribuibile ai comitato centrale, il comitato regionale
competente per territorio a ricevere la documentazione dovrà limitarsi ad esprimere il
suo parere esclusivamente nel merito delle richieste formulate dall'impresa, senza
pronunciarsi sulla revisione della iscrizione.
Una volta adottata, in relazione
alle modifiche richieste, la delibera conclusiva, che può anche disattendere il parere
espresso dall'organo regionale, il comitato centrale effettuerà la revisione, prendendo a
riferimento i valori relativi alla complessiva iscrizione riconosciuta all'impresa.
Si ricorda, inoltre, che al
comitato centrale compete un potere di indirizzo e di coordinamento in ordine
all'applicazione della normativa in materia di Albo nazionale costruttori finalizzato ad
una uniforme attuazione del sistema di qualificazione. Ad esso vanno, perciò, rivolti
specifici quesiti, allorché insorgano problemi interpretativi od applicativi.
Requisiti di carattere
speciale (articoli 4 e 5)
Il regolamento ha inteso
individuare un sistema uniforme di valutazione della capacità produttiva delle imprese,
fondato essenzialmente su taluni parametri obiettivi di riferimento, i valori dei quali
sono stati esattamente determinati in relazione agli importi di iscrizione conseguibili.
I parametri obiettivi da
valutare, corrispondenti ad alcuni requisiti di ordine speciale indicati dalle norme in
vigore (articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584) sono:
1) capacità finanziaria;
2) idoneità tecnica;
3) organico medio annuo;
accanto a questi requisiti, se ne
pongono altri (referenze bancarie - attrezzatura tecnica) che per loro natura non si
prestano ad una esatta preventiva determinazione, ma che debbono essere convenientemente
valutati.
I requisiti di carattere
patrimoniale e tecnico-organizzativo - requisiti che debbono essere concorrenti, nel senso
che, di tutti deve essere puntualmente comprovato il possesso - vanno riferiti ad un arco
di tempo determinato, costituito dal quinquennio antecedente la data della domanda
formuiata dall'impresa.
Per quanto riguarda la capacità
finanziaria espressa, in particolare, dalla cifra di affari globale in lavori - art. 4, n.
2, lettera b) - art. 5, punto A, n. 2, lettera b) - art. 5, punto B, n. 1, lettera b) -
occorre anzitutto precisare che questa comprende l'attività direttamente svolta
dall'impresa istante, incrementata dalle quote di sua spettanza in caso di esecuzione dei
lavori nelle forme di aggregazione previste dalle norme in vigore (associazione temporanea
di imprese, consorzi, società consortili ex art. 23bis della legge n. 584/1977).
Si precisa che la cifra di affari
globale in lavori non può includere attività che siano estranee al settore delle
costruzioni.
Inoltre, occorre distinguere se
trattasi di prima iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale dei costruttori o di
modifica di iscrizione, cioè di variazioni implicanti aumento di importo e/o estensione
della iscrizione in altre categorie di cui al decreto ministeriale n. 770/1982.
In sede di prima iscrizione, la
cifra di affari in questione deve essere almeno pari (100%) alla somma degli importi di
iscrizione richiesti dall'interessato nelle varie categorie di specializzazione.
Tuttavia, occorre precisare (art.
4, n. 6, del regolamento) che limitatamente alle domande di prima iscrizione per importi
contenuti entro lire 1,5 miliardi la consistenza della cifra di affari (come pure
dell'organico medio) non deve essere comprovata, in armonia con la legislazione primaria.
Esempi di richiesta di prima
iscrizione.-
Esempio n. 1
categoria 1 L. 750.000.000
categoria 2 L. 1.500.000.000
categoria 6 L. 750.000.000
categoria 10/A L. 300.000.000
la cifra di affari non deve essere
comprovata.
Esempio n. 2:
categoria l L. 1.500.000.000
categoria 2 L. 3.000.000.000
categoria 6 L. 3.000.000.000
categoria 10/A L. 750.000.000
la cifra di affari deve essere
almeno pari alla somma degli importi richiesti, cioè a Lire 8.250.000.000.
In sede di modifica di iscrizione
(aumento di importi e/o estensione di categorie) la disciplina regolamentare stabilisce
che si debba effettuare la revisione. Questa impone, come criterio generale,
l'accertamento di una determinata consistenza della cifra di affari in lavori e
dell'organico medio, requisiti che, dunque, vanno necessariamente documentati anche
relativamente alle modifiche di iscrizioni per importi contenuti entro lire 1,5 miliardi.
In sede di revisione collegata a
modifica di iscrizione, considerato che si deve tener conto anche della pregressa
iscrizione della quale è titolare l'impresa, la cifra di affari in lavori deve essere
almeno pari al 40 per cento della somma:
A) degli importi relativi alle
categorie possedute,
B) di quelli modificati in aumento;
C) di quelli riconosciuti per estensione della
iscrizione in altre specializzazioni.
Esempi di richiesta di modifica di iscrizione:
Esempio n. l:
categoria 1: L.150.000.000;
categoria 2: L.750.000.000 aumento a L.
1.500.000.000;
categoria 6: L. 750.000.000
aumento a L. 1.500.000.000;
categoria 10/A: iscrizione per L.
750.000.000.
Totale iscrizioni possedute e
modificate pari a L. 3.900.000.000.
Cifra di affari quinquennale in
lavori (non inferiore al 40% del totale delle iscrizioni possedute e modificate) pari a L.
1.560.000.000.
Esempio n. 2:
categoria 1: L. 3.000.000.000;
categoria 2: L. 15.000.000.000 aumento a importo
illimitato;
categoria 6: L. 6.000.000.000
aumento a L. 9.000.000.000;
categoria 10/A: L. 9.000.000.000
aumento a L. 15.000.000.000.
Totale iscrizioni possedute e
modificate (attribuendo il valore convenzionale di L. 24.000.000.000 all'importo
illimitato) pari a L. 51.000.000.000.
Cifra di affari quinquennale in
lavori (non inferiore al 40% del totale delle iscrizioni possedute e modificate) pari a L.
20.400.000.000.
Per quanto riguarda la
documentazione richiesta per la dimostrazione della cifra di affari globale in lavori, è
consentito, ma soltanto in sede di revisione, che l'interessato possa riservarsi di
produrre entro i sei mesi successivi la documentazione ancora in fase di formazione alla
data di presentazione della relativa istanza, limitatamente alle dichiarazioni IVA e
bilanci dell'anno antecedente la domanda, salvo che i dati già documentati con
riferimento ai quattro anni antecedenti siano sufficienti per dimostrare i requisiti per
la revisione.
Idoneità tecnica (art. 4, n. 3 - art. 5,
punto A, n.3 - art. 5, punto B, n. 2)
Esprime l'impegno realizzativo dell'imprenditore
nel quinquennio precedente la data della domanda.
Ai fini di una più agevole
lettura, vengono sintetizzate nella seguente tabeila le condizioni minime necessarie da
comprovare, con riferimento agli importi di iscrizione richiesti.
Art. 4, n. 3 e art. 5, n. 3,
del regolamento n. 172
Idoneità tecnica
importo
di iscrizione
richiesto |
importo
complessivo
nella categoria
richiesta |
1 lavoro di
imp. unità
pari ad 1/3
dell'importo richiesto |
2 lavori di
imp. compl.
pari al 50%
dell'importo richiesto |
3 lavori di
imp. compl.
pari al 60%
dell'importo richiesto |
75 |
75 |
25 |
37,5 |
45 |
150 |
150 |
50 |
75 |
90 |
300 |
300 |
100 |
150 |
180 |
750 |
750 |
250 |
375
450 |
|
1.500 |
1.500 |
500 |
750
900 |
|
3.000 |
3.000 |
1.000 |
1.500
1.800 |
|
6.000 |
6.000 |
2.000 |
3.000
3.600 |
|
9.000 |
9.000 |
3.000 |
4.500
5.400 |
|
15.000 |
15.000 |
5.000 |
7.500
9.000 |
|
importo
di iscrizione
richiesto |
importo
fatturato
globale |
Importo
complessivo
nella categoria
richiesta |
1 lavoro di
imp. unit.
pari al 40%
di 30.000 |
2 lavori di
imp. compl.
pari al 60%
di 30.000 |
Illimitato |
60.000 |
30.000 |
12.000 |
18.000 |
(valore conv. 24.000)
N. B -- Gli importi sono indicati in milioni di
lire.
Al fine di riconoscere valore
reale ai lavori eseguiti è prevista dall'art. 7 la possibilità di rivalutare, su
richiesta dell'impresa, l'importo unitario e conseguentemente l'importo complessivo, dei
lavori ultimati nel quinquennio precedente la data della presentazione della domanda,
sulla base delle variazioni nazionali dei costo di costruzione di un edificio di edilizia
residenziale, accertate dall'ISTAT (vedi allegato 1) e intervenute fra la data di
ultimazione dei lavori e quella della presentazione della domanda di prima iscrizione o
aumento o estensione della iscrizione in altre categorie
Tale indice ISTAT è
convenzionalmente ritenuto valido ed applicabile anche ai certificati dei lavori relativi
ad attività costruttiva non residenziale.
Al riguardo, è utile precisare
che il sistema di rivalutazione è ammesso, su istanza dell'interessato, soltanto
relativamente alle richieste presentate dopo l'entrata in vigore della disciplina
regolamentare (28 maggio 1989).
Inoltre, atteso che per espressa
disposizione di legge (art. 18, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584) l'impresa
interessata a provvedimenti di iscrizione deve documentare l'attività esplicata nel
quinquennio antecedente la relativa domanda, e che variazioni sostanziali di iscrizione
(aumento di importo o estensione di categorie) possono essere proposte a scadenze
semestrali (art. 18, primo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57), appare opportuno
precisare (art. 7, n. 2) che anche in occasione di. successive richieste è consentito
effettuare la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti, sempre ricadenti nei
quinquennio di legge.
L'eventuale successiva
rivalutazione richiesta è calcolata non in forma composta, sulla rivalutazione
precedentemente effettuata, ma in forma semplice cioè prendendo a riferimento le
variazioni intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di presentazione
della nuova domanda.
Rispetto al periodo documentabile
con certificati riferiti alla esecuzione dei lavori (art. 8) non sorgono particolari
problemi interpretativi.
E' tuttavia opportuno segnalare
che nella ipotesi di lavori iniziati prima del quinquennio di riferimento, ma ultimati
nell'ambito dello stesso, il calcolo per individuare il quantitativo di lavori da prendere
in considerazione per la quantificazione dell'importo da riconoscere ail'impresa nella
composizione del fatturato espresso in una data categoria, è basato in via generale sul
principio dell'andamento lineare dei programmi esecutivi, sempre che sulia base di dati
obiettivi non risulti diversamente.
Infatti, il soggetto committente
(pubblico o privato) potrebbe esattamente indicare, desumendolo dalla propria
documentazione, l'effettivo quantitativo dei lavori ricadenti nel quinquennio utile.
Il regolamento dispone altresì
(art. 9, n. 4) che i certificati attestanti l'esecuzione dei lavori, sia per conto di
pubbliche amministrazioni che di committenti privati, debbono essere redatti in
conformità al modello allegato al regolamento stesso.
In particolare si evidenze
l'opportunità che i certificati contengano, oltre che la suddivisione per categorie ed
importi (vedi modello allegato 1 al regolamento), la puntuale descrizione della tipologia
dei lavori eseguiti da ogni impresa che concorre alla esecuzione dell'opera nonché la
specifica degli importi relativi alle singole lavorazioni, per consentire agli organi
deliberanti la corretta imputazione dei lavori, per qualità e quantità, alle diverse
categorie d'iscrizione (decreto ministeriale n. 770/1982).
Si precisa, inoltre, che il
modello anzidetto, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato anche per le
dichiarazioni dei lavori che le imprese abbiano eseguito per conto proprio.
Il modello in questione reca,
infatti, le notizie minime indispensabili non soltanto per una esatta valutazione
dell'attività svolta dall'impresa, ma anche per una concreta applicazione di norme
sostanziali del regolamento (quali ad esempio la menzione della categoria richiesta dal
bando di gara, la quota di lavorì affidata in subappalto e l'indicazione del direttore
tecnico al quale è stata affidata dall'impresa esecutrice la direzione tecnica
dell'opera).
Occorre tuttavia tener presente
che l'impresa interessata ad ottenere provvedimenti di iscrizione, dovendo dimostrare
l'attività svolta nel quinquennio progresso, potrebbe già essere in possesso della
relativa documentazione, non agevolmente riproducibile, specie se proveniente da
committenti privati, e solo in parte difforme dal modello prescritto.
Al fine di evitare presumibili e
talvolta insuperabili difficoltà, si precisa perciò che la documentazione in parola,
rilasciata prima del 28 maggio 1989, resta comunque valida, fermo restando che gli organi
deliberanti possono, qualora ne ravvisino l'opportunità, richiedere eventuali
integrazioni.
La documentazione attestante i
lavori eseguiti rilasciata a partire dal 28 maggio 1989 deve, al contrario, essere
predisposta in conformità al modello stabilito nell'allegato 1 del regolamento per poter
essere utilizzata.
In relazione ai lavori eseguiti
per conto delle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici o di altri soggetti comunque
tenuti alla applicazione delle leggi sulle opere pubbliche, il regolamento, in
conformità a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 57/1962, stabilisce che i
certificati dei lavori debbono essere rilasciati da un funzionario in servizio attivo, con
attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del genio civile o di direttore di
ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio cui
il funzionario stesso è preposto, i lavori furono eseguiti.
Occorre, al riguardo precisare,
nella ipotesi in cui il responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente pubblico appaltante
non abbia il titolo di studio o la qualifica sopraindicata, lo stesso nella sua qualità
è comunque legittimato al rilascio dei certificati in parola.
Nella ipotesi ulteriore in cui
l'ente pubblico appaltante sia addirittura sprovvisto dell'ufficio tecnico, il certificato
sarà sottoscritto dal capo dell'ente appaltante e non deve essere sottoposto alla
conferma del provveditorato alle opere pubbliche.
Per quanto riguarda l'attività
svolta per conto di committenti privati od in proprio (art. 13) occorre che l'interessato
sottoponga'alla espressa conferma del provveditorato alle opere pubbliche competente,
cioè del luogo interessato dalla esecuzione dei lavori, la relativa dichiarazione resa
dal committente o dal direttore dei lavori o dal titolare dell'impresa. La documentazione
che le imprese debbono esibire a tal fine è individuata dall'art. 13, punto 4, e può
essere prodotta in via alternativa:
- copia del contratto d'appalto,
regolarmente registrato:
- nell'eventualità che non sia
stato stipulato formale contratto d'appalto, possono essere prodotte scritture private,
atti d'impegno, lettere di commessa, buoni d'ordine, atti di cottimo repertoriati purché
debitamente registrati, sempre che dagli stessi documenti possa desumersi la volontà
negoziale suffragata dalle corrispondenti fatture. In luogo di queste ultime, può essere
presentata una dichiarazione, debitamente autenticata nelle forme di legge, resa dal
titolare o dal responsabile legale deli'impresa che riporli l'elenco delle fatture
corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti;
- concessione edilizia relativa
all'opera realizzata con copia autenticata del progetto.
Per quanto riguarda i lavori
eseguiti in Italia in zone caratterizzate da extraterritorialità (es. lavori per conto
della NATO, di ambasciate di paesi stranieri e simili), è opportuno precisare che essi
vanno assimilati a quelli eseguiti per committenti privati e conseguentemente i relativi
certificati debbono recare il visto di conferma da parte del provveditorato alle opere
pubbliche astrattamente competente per territorio.
Si precisa che lo schema di
certificazione allegato 1 al regolamento, è comune tanto ai lavori eseguiti per conto
dello Stato, quanto a quelli eseguiti per conto di privati o in proprio, pertanto
l'indicazione delle due firme in calce allo schema si riferiscono l'una al soggetto
legittimato alla certificazione; l'altra a quella del funzionario preposto al competente
ufficio del provveditorato regionale e tenuto all'asseverazione degli importi dei lavori
eseguiti per conto di privati, o in proprio.
Ai certificati dei lavori così
redatti, deve comunque essere sempre allegata una dichiarazione resa dal titolare della
ditta individuale o dal responsabile legale della società, con sottoscrizione autenticata
(ai sensi della legge n. 15/1968) che contenga l'elenco dei certificati dei lavori
eseguiti.
La segreteria competente a
ricevere la documentazione avrà cura di accertare che i lavori elencati siano
effettivamente assistiti dai relativi certificati ed apporrà sulla dichiarazione
presentata la corrispondente conferma o diversa annotazione.
Occorre precisare che il
certificato relativo ai lavori eseguiti deve essere rilasciato a cura della stazione
appaltante e del committente privato in tante copie originali quanti sono i soggetti
interessati alla sua utilizzazione.
L'ente appaltante e il
committente privato conserveranno nei propri archivi un originale del documento
rilasciato.
Si precisa, infine, che per una
corretta attribuzione dei lavori eseguiti nelle forme di aggregazione previste dalle norme
vigenti (associazioni temporanee di imprese, consorzi, società consortili ex art. 23-bis
della legge n. 584/1977), i relativi certificati debbono precisare la quantità e
qualità dei lavori eseguiti da ogni singola impresa, oltre naturalmente l'indicazione
della quota individuale di partecipazione che da sola può non essere sufficiente per
consentire un'esatta analisi e valutazione della attività esplicata.
Per quanto riguarda i consorzi
attualmente ammessi alla iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori (art. 15 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57: consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane),
si deve far presente che ad essi si applicano i principi generali enunciati ai punto b)
dell'art. 12 relativamente alla quota di lavori liberamente affidabile alle consorziate,
nonché alla quota di lavori utilizzabiie, sia da parte dei consorzi sia da parte dei
soggetti consorziati, ai fini della loro iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori.
Attrezzatura tecnica (art. 4, n. 4 - art.
5, n. 4)
L'impresa deve esibire, nella
debita forma (art. 9), specifica dichiarazione in ordine alla dotazione di attrezzature a
mezzi d'opera, dei quali a vario titolo (proprietà - possesso - disponibilità) può
servirsi, per le sue esigenze operative. Il possesso di questo requisito e la sua
effettiva consistenza quantitativa e qualitativa assume rilevanza soprattutto in sede di
prima iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, specie nella ipotesi in cui
l'impresa istante non abbia mai operato nel settore delle costruzioni e quindi documenti
la sua richiesta di ingresso nell'Albo nazionale dei costruttori con certificati di
direzione tecnica.
Organico medio (art. 4, n.
5 - art. 5, n. 5)
Le norme regolamentari
stabiliscono che la consistenza quinquennale del costo del personale dipendente deve
essere non inferiore al 10 per cento della cifra di affari globale in lavori, da
comprovare con l'esibizione dei libri paga o dei libri matricola, ovvero dei bilanci, in
relazione alla forma giuridica dell'impresa istante.
Allo scopo di facilitare la
esatta individuazione del valore relativo al costo del personale dipendente,
indispensabile per l'adozione del provvedimento richiesto, i dati annuali complessivi,
desunti dai libri paga o dai libri matricola oppure dai bilanci, possono essere oggetto di
una specifica certificazione rilasciata da un notaio odi una responsabile dichiarazione
resa nelle forme di cui all'art. 9 da un consulente del lavoro, iscritto nell'albo di
appartenenza.
Siffatta dichiarazione, corredata
da copia autenticata della dichiarazione dei redditi di cui ai modello n. 770 comprensivo
dei relativi quadri, equivale alla produzione dei libri paga e dei libri matricola
richiesti dal regolamento e li sostituisce a tutti gli effetti.
Il valore della retribuzione del
titolare delle ditte individuali e dei soci delle società di persone è calcolato
sommando tra loro i valori della retribuzione convenzionale INAIL di ogni anno utile e
moltiplicati per 5, come indicato nel seguente prospetto:
Retribuzione convenzionale
rivalutazione
ANNO |
|
INAIL |
|
in
base 5 |
|
1985 |
|
57.784.000 |
|
38.892.000 |
|
1986 |
|
8.460.000 |
|
42.300.000 |
|
1987 |
|
8.941.500 |
|
44.707.500 |
|
1988 |
|
9.412.800 |
|
47.064.000 |
|
1989 |
|
12.890.700 |
|
64.453.500 |
|
1990 |
|
13.808.100 |
|
69.040.500 |
|
Dírezione tecnica (art. 14)
Il regolamento individua le
specifiche attribuzioni della direzione tecnica, che la normativa primaria indica
esclusivamente in via generale.
In particolare nel testo
regolamentare vengono precisati gli adempimenti ed i poteri che nell'ambito aziendale
competono alle persone designate ad assumere questo incarico, nonché i requisiti
soggettivi che da parte del o dei direttori tecnici debbono essere comprovati.
Sotto questo profilo è opportuno
distinguere se l'impresa chieda l'iscrizione o l'aumento di importo di iscrizione, nei
limiti legislativamente consentiti (L. 1.500 milioni), in virtù dall'apporto della sua
direzione tecnica, ovvero ne proponga la semplice modifica che non comporti alcuna
variazione della iscrizione ottenuta (circolare Ministero dei lavori pubblici n. 51 del 9
marzo 1988).
In ogni caso, è indispensabile
produrre per la direzione tecnica, oltre ai prescritti certificati personali del o dei
direttori tecnici in carica e dimissionari, la documentazione in copia autenticata da
notaio o da altro pubblico ufficiale, relativa:
A) all'atto di nomina da parte del soggetto od
organo sociale competente;
B) al titolo di studio o titolo
professionale posseduto;
C) alla unicità dell'incarico.
Nella ipotesi in cui la direzione
tecnica produca effetti sulla iscrizione (prima iscrizione ovvero aumento di importo od
estensione ad altre categorie fino a 1.500 milioni) alla documentazione indicata, occorre
aggiungere quella comprovante:
- la permanenza, per un periodo
non inferiore ai due anni nell'ambito della direzione tecnica di una impresa di
costruzione iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori, con la presentazione dei
relativi certificati di iscrizione;
- i lavori diretti per conto di
imprese di costruzione riferiti anche ad un periodo anteriore al quinquennio e
attribuibili alle categorie di cui al decreto ministeriale n. 770/1982, con l'esibizione
dei certificati di rito che contengono l'indicazione dei relativi importi.
Per quanto riguarda il requisito
di cui all'art. 14, n. 6, si precisa che il periodo complessivo non inferiore ai due anni
deve essere inteso in senso continuativo.
Particolare attenzione deve
essere riservata al collegamento fra l'iscrizione e la direzione tecnica che l'ha
consentita, soprattutto con riferimento alle verifiche (art. 14, n. 9 e n. 10) da
effettuare in occasione di successive modifiche della stessa, per gli effetti previsti dal
regolamento.
Infatti l'iscrizione all'A.N.C.
conseguita attraverso i lavori diretti dal D.T. resta collegata alla permanenza di
quest'ultimo nell'organico dell'impresa. Pertanto, qualora questi si renda dimissionario
l'impresa manterrà le iscrizioni ad esso collegate a condizione che:
- documenti l'esecuzione di
lavori nelle corrispondenti categorie per un importo pari a quello della iscrizione in
precedenza riconosciutale per l'apporto della direzione tecnica;
- ovvero sostituisca il D.T. con
altro di pari idoneità.
In caso contrario l'iscrizione
verrà cancellata o ridotta in misura proporzionale alla idoneità tecnica provata
dall'impresa o dal nuovo D.T.
Procedimenti penalí pendenti
e definiti (art. 15)
Per quanto riguarda il contenuto
della disposizione di cui all'art. 15 occorre, anzitutto, precisare che l'adozione dei
provvedimenti previsti dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 1 0 febbraio 1962, n. 57, è
di esclusiva competenza del comitato centrale.
Nella materia in questione,
peraltro, considerata la sua obiettiva rilevanza e complessità, appare indispensabile
condurre più approfonditi studi per formulare precise e dettagliate istruzioni sulla base
dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 563 del 12 dicembre 1989
ed in relazione agli elementi di innovazione introdotti dal nuovo codice di procedura
penale.
Si fa, perciò, riserva di
riconsiderare l'intera materia, per fornire i chiarimenti interpretativi indispensabili
per una corretta applicazione della disposizione regolamentare in questione.
Revisione delle iscrizioni (dall'art.
17 all'art. 24)
Allo scopo di verificare la
permanenza nel tempo della potenzialità produttiva delle imprese iscritte, la legge 15
novembre 1986, n 768, stabilisce il loro assoggettamento alla revisione, in conformità al
sistema disciplinato dal regolamento.
Per effettuare la revisione della
iscrizione .debbono essere presi a riferimento alcuni dati obiettivi che rappresentano, da
un lato, la capacità complessiva dell'impresa iscritta nell'Albo nazionale dei
costruttori, espressa dalla somma degli importi conseguiti nelle varie categorie di cui al
decreto ministeriale n. 770 del 25 febbraio 1982; dall'altro, la effettiva utilizzazione
di questa capacità, espressa dalla cifra di affari globale in lavori relativa al
quinquennio anteriore, che deve essere almeno pari al 40 per cento della somma degli
importi di iscrizione.
Un altro elemento obiettivo da
prendere in considerazione è rappresentato dal costo del personale dipendente, che nel
periodo quinquennale di riferimento deve avere una consistenza almeno pari al 10 per cento
della cifra in affari globale in lavori sopra indicata.
E' indispensabile che sussista il
rapporto indicato fra gli elementi da valutare in sede di revisione, perché l'interessato
possa ottenere la conferma della iscrizione conseguita.
Esempi:
n. 1 Somma importi di iscrizione pari a L.
10.000.000.000
Cifra di affari globale ín lavori pario
superiore a L. 4.000.000.000
Costo del personale dipendente pari o superiore a
L. 400.000.000
n. 2 Somma importi di iscrizione pari a L.
10.000.000.000
Cifra di affari globale in lavori pari a L.
6.500.000.000
Costo del personale dipendente pari a L.
400.000.000
n. 3 Somma importi di iscrizione pari a L.
10.000.000.000
Cifra di affari globale in lavori pari a L.
4.000.000.000
Costo del personale dipendente pari a L.
550.000.000
Negli esempi sopra riportati, sono soddisfatte le
condizioni per la conferma delle iscrizioni.
In caso contrario, occorre
intervenire sugli importi di iscrizione conseguiti nelle varie categorie ed in base alle
indicazioni fornite dall'interessato, sia pur in maniera non vincolante, mediante loro
riduzione o cancellazione, in modo da ristabilire il rapporto prescritto fra l'iscrizione
nel suo complesso ridotta e gli elementi indicati.
Esempio n. 1
Somma importi di iscrizione pari a L.
10.000.000.000
Cifra di affari globale in lavori pari a L.
3.500.000.000
Costo del personale dipendente pari a L.
400.000.000
Occorre intervenire sulla
iscrizione per ristabilire il rapporto del 40 per cento per la cifra di affari giobale in
lavori e la somma degli importi di iscrizione come segue:
3.000.000.000 x 100 =
8.750.000.000
40
cifra che indica la somma degli
importi di iscrizione confermabili.
Esempio n. 2
Somma importi di iscrizione pari a L.
10.000.000.000
Cifra di affari globale in lavori pari a L.
4.000.000.000
Costo del personale dipendente pari a L.
300.000.000
Occorre ridurre in via
convenzionale a lire 3 miliardi la cifra di affari per ristabilire il rapporto del 10 per
cento con il costo del personale dipendente. Conseguentemente, occorre intervenire sulla
iscrizione come segue:
3.000.000.000 x 100 =
7.500.000.000
40
cifra che indica la somma degli
importi di iscrizione confermabili.
E'opportuno, precisare che tutte
le imprese che abbiano conseguito un provvedimento di iscrizione a seguito di domanda
presentata prima dell'entrata in vigore del regolamento debbono sottoporsi alla revisione,
indipendentemente dalla data in cui è stata adottata la relativa delibera. A tal fine
esse debbono formulare apposita istanza, corredata della documentazione richiesta (art.
22) ed indirizzata al comitato regionale o al comitato centrale competente per valore
(art. 17) entro il 28 novembre 1990 (art. 23, n. 1).
Si sottolinea che la mancata
presentazione della domanda entro il termine ordinario di scadenza, sia in sede di prima
revisione che per le successive, comporta una prima sanzione, consistente nella
sospensione del rilascio dei certificati di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori
per tutta la durata del ritardo che non'può essere superiore ad ulteriori 18, mesi,
trascorsi inutilmente i quali seguirà la più rigorosa sanzione, espressa dalla riduzione
di ufficio all'importo di lire 75 milioni della iscrizione in tutte le categorie possedute
dall'inadempiente.
Il periodo da prendere a
riferimento in sede di revisione per l'accertamento della consistenza della cifra di
affari globale in lavori e dei costo del personale è costituito dal quinquennio
antecedente la data della relativa domanda, salvo che l'impresa sia titolare di iscrizione
da un periodo inferiore al quinquennio.
In tal caso, la consistenza della
cifra di affari in lavori e del costo del personale dipendente da comprovare sarà
proporzionalmente ridotta all'effettivo periodo di iscrizione, secondo la seguente
formula:
Ca : Q = X : Pi
in cui
Ca: rappresenta la cifra di
affari globale virtuale in lavori calcolata con riferimento alla somma degli importi di
iscrizione ed all'intero quinquennio;
Q: rappresenta il quinquennio di
legge, espresso in sessanta mesi;
Pi: rappresenta il periodo di
effettiva iscrizione, da esprimere nel corrispondente numero di mesi;
X = Ca x Pi
Q
dove X rappresenta l'ammontare
della cifra di affari da documentare, relativa al tempo effettivo di iscrizione.
Dopo la prima revisione,
l'impresa deve sottoporsi alle successive scadenze, quinquennali, ovvero in occasione di
ogni modifica che implichi, in particolare, un aumento di importo e/o l'estensione della
iscrizione in altre categorie di cui al decreto ministeriale n. 770/1982. Al riguardo, è
opportuno precisare che, anche in sede di ricorso, deve essere effettuata la revisione,
naturalmente sulla base dei dati già acquisiti a corredo della originaria istanza,
qualora il ricorso sia totalmente o parzialmente accolto dal comitato centrale.
Nei casi in cui le modifiche
strutturali dell'impresa non impongono la revisione (art. 21, n. 2) compreso il caso di
variazione della natura giuridica dell'impresa iscritta, conseguente a modifica
dell'originario atto costitutivo, la documentazione da presentare è limitata a quella
necessaria per dimostrare le variazioni intervenute.
Recupero della iscrizione (art.
25)
Il regolamento conferma la
possibilità di trasferimento della iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori da un
soggetto iscritto ad un altro che sia a sua volta titolare di iscrizione o che ne sia
sprovvisto, in alcune tassative ipotesi:
1) nel caso di decesso del
titolare della ditta individuale iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori. In questo
caso, gli eredi debbono presentare all'organo competente per valore, entro il termine di
un anno dalla data dell'avvenuto decesso, documentato con il certificato di rito, apposita
istanza intesa ad ottenere il recupero della iscrizione appartenente al defunto titolare
della ditta individuale, della quale deve essere disposta la contestuale cancellazione;
2) nel caso di fusione in una
nuova società o di incorporazione in una società già esistente di impresa o imprese
titolari di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, costituite nella forma delle
società commerciali. La società che risulta dalla fusione, ovvero la società
incorporante, viene iscritta in luogo della o delle società incorporate, della o delle
quali va disposta la contestuale cancellazione;
3) nel caso di conferimento di
azienda: l'impresa conferitaria viene iscritta in luogo di quella conferente della quale
va disposta la contestuale cancellazione;
4) nel caso di cessione di
azienda: l'impresa cessionaria viene iscritta in luogo dell'impresa cedente della quale
deve essere disposta la contestuale canceilazione.
In tutti i casi previsti, occorre
preliminarmente effettuare la revisione della iscrizione del soggetto di provenienza,
valutando nei modi prescritti l'ammontare nel quinquennio di legge della sua cifra di
affari globale in lavori e del costo dei personale dipendente, nel rapporto percentuale
stabilito rispetto al totale delle iscrizioni dal medesimo conseguite.
Qualora l'impresa incorporante,
conferitaria o cessionaria, sia titolare di iscrizione all'A.N.C., è anch'essa
sottoposta alla revisione; nel caso invece in cui non sia iscritta all'A.N.C., l'organo
chiamato a decidere sull'istanza di recupero d'iscrizione ne accerterà, ai sensi
dell'art. 25 punto 2, la capacità finanziaria, oltre al possesso dei requisiti di ordine
generale.
Il nuovo soggetto può recuperare
l'iscrizione totale - cioè integra per categorie ed importi corrispondenti, ovvero
parziale - in quanto ridotta per effetto dell'intervenuta revisione.
Nei casi particolari di cessione
del compiesso aziendale di imprese in amministrazione straordinaria, si dovrà porre la
massima attenzione e cauteia negli accertamenti in sede di revisione e la precisa verifica
delle ulteriori condizioni stabilite dalle norme regolamentari (art. 25, n. 2).
Disposizioni finali (art. 27)
Le disposizioni in passato
diramate in materia con apposite circolari, ove compatibili con la disciplina contenuta
nel regolamento, sono tuttora applicabili. A titolo esemplificativo è da escludere
la possibilità di trasferimento della iscrizione da una ditta individuale ad una società
commerciale attraverso semplici elementi presuntivi, ipotesi prevista dalla circolare n.
382 del 2 agosto 1985, in quanto tale fattispecie rientra nei casi di recupero di
iscrizione diversamente regolamentari dall'art. 25.
Norme procedurali (art. 26)
Nell'intento di conferire
uniformità di indirizzo all'attività gestionale ce gli organi deliberanti deil'Albo
nazionale dei costruttori, vengono fissati dei criteri che, nonostante la peculiarità
delle diverse realtà strutturali ed organizzativelocali, si pongono come utili
indicazioni di adempimenti procedurali. In particolare, viene disciplinato il processo di
formazione dell'ordine del giorno. Al riguardo si precisa che le segreterie dei comitati,
cui è comandato il compito gestionale, predisporranno l'ordine del giorno, avendo
specifico riguardo alla data di presentazione delle istanze ed alla completezza della
documentazione, Si vuole, in sostanza, affermare che i'anzianità di presentazione delle
singole domande costituisce elemento decisivo per l'inserimento tra gli argomenti da
esaminare, ma subordinato alla completezza della documentazione prodotta, che è dunque
condizione prioritaria rispetto all'ordine cronologico. Si vuole, altresì,
precisare che l'istruttoria svolta dalle segreterie dei comitati per l'Albo nazionale dei
costruttori deve attendere esclusivamente, anche se in modo puntuale, all'osservanza, da
parte degli istanti degli aspetti formali riguardanti i documenti richiesti, tralasciando
l'esame di merito delle richieste formulate, che è valutazione di stretta competenza
degli organi deliberanti.
I commi 1 e 3 del citato articolo
indicano i termini entro i quali inviare la convocazione delle riunioni ed i fascicoli ai
relatori ed anche quelli entro i quali le copie dei fascicoli stessi dovranno essere a
disposizione dei componenti il comitato, allo scopo di regolare il complesso
deli'attività amministrativa con la massima trasparenza. Al riguardo potrebbe diventare
utile la predeterminazione di un calendario delle adunanze degli organi deliberanti.
Particolare menzione, infine,
deve essere fatta della previsione del comma 4 circa la compilazione dettagliata del
foglio di relazione, da redarre sulla base del contenuto indicato nel modello allegato 2
del regolamento. Appare utile sottolineare il valore della prescrizione posta, che rende
il conseguente adempimento da parte di tutti i componenti il comitato indispensabile ai
fini della certezza e della responsabilità delle decisioni assunte.
L'Albo nazionale dei costruttori
è, come noto, uno strumento di selezione delle imprese che intendono operare nel settore
delle opere pubbliche, alle quali attribuisce la legittimazione per l'ammissione alle gare
d'appalto. Perlanto, in virtù del suo carattere unitario e nazionale, deve essere
utilizzato indistintamente da tutte le amministrazioni ed enti pubblici appaltanti,
secondo le norme di legge e regolamentari ed in conformità delle istruzioni diramate da
questo Ministero e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, allo scopo di assicurare
l'uniforme applicazione della normativa stessa.
Tenuto conto che la disciplina
introdotta dal regolamento impone una verifica costante della capacità produttiva delle
ditte iscritte, attraverso l'istituto della revisione, le imprese che siano state
sottoposte alla revisione medesima possono essere ammesse alle gare di appalto di opere
pubbliche soggette alla normativa nazionale, senza ulteriori accertamenti della loro
capacità finanziaria e tecnico-organizzativa, ma dietro esibizione del solo certificato
di iscrizione all'A.N.C.
Attesa la rilevanza delle
istruzioni sopra riportate e l'opportunità della più ampia conoscenza delle stesse, la
presente circolare viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Allegato 1
Indice del costo di costruzione
di un fabbricato
residenziale - nazionale
ELABORAZIONE SU DATI ISTAT
(Base 1984 = 100)
Variazione rispetto a
Periodo |
Indice dicembre
1984 |
|
Dicembre 1984 |
100 |
- |
Dicembre 1985 |
108,3 |
+ 8,3% |
Dicembre 1986 |
111,8 |
+ 11,8% |
Dicembre 1987 |
118,8 |
+ 18,8% |
Dicembre 1988 |
125,3 |
+ 25,3% |
Dicembre 1989 |
134,0 |
+ 34,0% |
Elenco documenti
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Allegato 2
Documenti in bollo da L. 5.000:
1) certificato di cittadinanza degli
amministratori e direttori tecnici in carica;
2) certificato generale del casellario giudiziale
per titolari, amministratori e direttori tecnici sia in carica che dímissionari;
3) certificato dei carichi
pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica e dalla pretura competente per
titolari, amministratori e direttori tecnici sia in carica che dimissionari, unitamente
ad una dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/68, in ordine alla insussistenza di
carichi pendenti presso i sopra richiamati organi di tutto il territorio nazionale;
4) atto costitutivo e statuto in
copia autentica;
5) atto di nomina del o dei legali rappresentanti
in copia autentica;
6) certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura, ovvero certificati
d'iscrizione al registro prefettizio o altro corrispondente nelle regioni a statuto
speciale, per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi;
7) certificato del tribunale -
sezione commerciale, da cui risulti che la società non sia in stato di fallimento e che
procedure concorsuali non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
8) certificato del tribunale -
sezione fallimentare, da cui risulti che nei confronti dell'imprenditore non sia in corso
procedura di stato fallimentare e che tali procedure non si sono verificate nell'ultimo
quinquennio;
9) dichiarazione con
sottoscrizione autenticata attestante:
che nell'esercizio dell'attività professionale
l'imprenditore non abbia commesso errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova
dall'ente appaltante;
che l'imprenditore non abbia reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere ad
appalti;
10) dichiarazione giurata resa dinanzi al
pretore, al sindaco o ad un notaio attestante (art. 28 legge n. 1/1978):
che l'imprenditore sia in regola
con l'osservanza degli obblighi concernenti gli adempimenti in materia di contributi
sociali;
che l'imprenditore sia in regola
con l'osservanza degli obblighi concernenti gli adempimenti in materia di imposte e tasse
(con l'indicazione del codice fiscale e del domicilio fiscale);
11) dichiarazione di
unicità di incarico o di eventuale appartenenza ad altre società resa dal rappresentante
legale o dal titolare della ditta individuale.
Documenti in carta semplice:
12) stato di famiglia per titolare,
amministratori e direttori tecnici sia in carica che dimissionari;
13) certificato di residenza per titolari,
amministratori e direttori tecnici sia in carica che dimissionari.
N.B. - Tutti i documenti
attestanti i requisiti di ordine generale debbono recare una data non anteriore a tre mesi
da quella dell'istanza. Per le istanze di recupero di iscrizione (art. 25) devono
essere prodotti tutti i documenti sopra elencati, per entrambe le imprese. Per i consorzi,
la documentazione di cui ai numeri 12) e 13) deve essere riferita anche alle imprese o
società consorziate.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Capacità economica e finanziaria:
14) referenze bancarie in busta
chiusa e sigillata ovvero indicazione delle banche alle quali possono essere chieste le
referenze;
15) copia autentica di
dichiarazioni IVA (per le ditte individuali o società di persone, consorzi di cooperative
e consorzi di imprese artigiane) o bilanci con allegata nota attesane l'avvenuto deposito
presso il tribunale competente (per le società di capitale) relativi al quinquennio
antecedente la data della domanda. Nel caso di attività esercitata in seno a consorzi o
società di gestione ex art. 23-bis della legge n. 584177 che abbiano fatturato
direttamente al committente, le imprese dovranno produrre, oltre alla documentazione
attesane la propria quota di partecipazione nei predetti organismi, i bilanci o le
riclassificazioni di bilanci di tali consorzi o società di gestione;
16) dichiarazione resa con
sottoscrizione autenticata dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, del
legale rappresentante dell'impresa, attestante la corrispondenza delle riciassificazioni
alle risultante dei bilanci;
17) dichiarazione resa con
sottoscrizione autenticata concernente la cifra di affari globale in lavori, evidenziando
gli estremi degli atti ufficiali dai quali è desunta e distinta per esercizio;
18) dichiarazione resa con
sottoscrizione autenticata concernente l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento
tecnico in possesso dell'impresa, recante, inoltre, le indicazioni necessarie per
l'esecuzione di eventuali controlli;
19) dichiarazione resa con
sottoscrizione autenticata concernente l'organico medio annuo dell'impresa, distinto nelle
varie qualifiche relativo al quinquennio antecedente la data della domanda;
20) libri paga o libri matricola
o bilanci (a seconda della forma giuridica dell'impresa richiedente) relativi al
quinquennio precedente o anche cerlificazione notarile circa il costo del personale
dipendente, desunto dalle stesse fonti di accertamento; ovvero dichiarazione resa nella
forma di cui all'art. 9 del regolamento da un consulente del lavoro, iscritto nell'albo di
appartenenza. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia autentica della
dichiarazione dei redditi di cui al mod. 770 comprensivo dei relativi quadri. Nel caso di
consorzi iscrivibili all'A.N.C., il valore del costo del lavoro sostenuto dalle imprese
consorziate ma di competenza del consorzio (o della società consortile) come anche quello
sostenuto da quest'ultimo ma di competenza delle imprese consorziate, vanno desunti dalle
stesse fonti accertamento prima indicate, sulla base delle rispettive quote di
partecipazione;
21) dichiarazione resa dal
rappresentante legale dell'impresa ovvero dal presidente del collegio sindacale in cui
siano riassunti i costi sostenuti per il personale dipendente, evidenziando gli estremi
degli atti ufficiali dai quali è desunta e distinta per esercizio;
22) atto di nomina del direttore tecnico in copia
autentica notarile.
Capacità tecnica:
23) titolo di studio del
direttore tecnico in copia autentica e in bollo (in ingegneria, architettura o geologia,
diploma di geometra o equivalente titolo di studio);
24) dichiarazione di unicità di
incarico (in bollo da L.500) resa da ogni direttore tecnico ai sensi della circolare
LL.PP. n. 382/85 nella forma di cui all'allegato 3 del regolamento e con sottoscrizione
autenticata da notaio previa ammonizione sulle responsabilità penali in caso di
dichiarazione mendace,
25) elenco dei lavori eseguiti
nel quinquennio antecedente la data della domanda reso con sottoscrizione autenticata;
26) copia autentica dei
certificati attestanti i lavori eseguiti o diretti, redatti secondo lo schema allegato al
regolamento;
27) certificato di iscrizione
nell'A.N.C. (copia);
28) copia autentica in bollo del
verbale attestante le variazioni o trasformazioni societarie;
29) copia autentica in bollo
dell'atto di fusione, di conferimento o di cessione del complesso aziendale;
30) richiesta di cancellazione
dall'A.N.C. con sottoscrizione autenticata da notaio.
N. B. - Per facilitare il lavoro
istruttorio è opportuno contrassegnare tutti i documenti allegati alle singole istanze
con il numero corrispondente del presente elenco.
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