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   Normativa Appalti di Opere  

DECRETO 15 maggio 1998, n. 304

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA NUOVA TABELLA DELLE CATEGORIE DI

ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, il quale stabilisce che mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano rideterminate le categorie di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, articolato in opere generali e in opere specializzate e vengano dettate disposizioni per un più stretto riferimento tra l'iscrizione ad una categoria e la specifica capacità tecnico-operativa;

Sentito il parere reso dal comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori nella seduta del 24 settembre e del 1° ottobre 1997;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 aprile 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 803/UL del 15 maggio 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il sistema delle categorie di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori è articolato in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate e relative declaratorie, secondo i criteri e le modalità indicate nella tabella allegata al presente regolamento.

2. La tabella di cui al comma precedente sostituisce la tabella approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 1998

Il Ministro: COSTA

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei Conti il 22 luglio 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 66

 

ALLEGATO 1

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

G1

Costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 2.

G2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e scavi archeologici.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 3A, 3B.

G3

Costruzione di strade, autostrade, pavimentazione con materiali speciali, rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti viadotti e relative Infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 4,6,8.

G4

Costruzione di opere d'arte nel sottosuolo e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 15.

G5

Costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 14.

G6

Impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 10A, 10C, 19E.

G7

Costruzione di opere marittime e loro ristrutturazione o manutenzione.

Lavori di dragaggio.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 13A, 13B.

G8

Costruzione di opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 10B.

G9

Costruzione i impianti per la produzione di energia elettrica e loro ristrutturazione o manutenzione.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 16A, 16B, 16C, 16D.

G10

Costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell'energia elettrica in corrente alternata e continua.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9D, 16F, 16G, 16H, 16L.

G11

Installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici, di ventilazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5A, 5C.





DECLARATORIE DELLE CATEGORIE DI OPERE GENERALI

CATEGORIA G1

Costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione o manutenzione

La categoria interessa ogni tipo di edilizia, indipendentemente dalla destinazione dell'immobile (edilizia ospedaliera, carceraria, scolastica, residenziale, industriale, ecc.).

L'opera deve intendersi completa di impianti e di opere connesse ed accessorie, comprensiva di tutte le lavorazioni indispensanbili per consegnare l'opera finita in tutte le sue parti.

Nella categoria sono comprese le strutture di particolare complessità e specifiche caratteristiche quali coperture speciali, cupole, serbatoi pensili, ecc.

Comprende, altresì, gli interventi di ristrutturazione o di manutenzione atti alla conservazione e/o riduzione del normale degrado d'uso delle strutture edili degli edifici.

CATEGORIA G2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e scavi archeologici

Trattasi di lavori svolti ad assicurare il restauro, la conservazione, il recupero, il ripristino delle caratteristiche artistiche e/o monumentali ed il consolidamento statico di immobili di interesse storico vincolati ai sensi della legge 1° giungo 1939, n. 1089, effettuazioni di scavi archeologici.

Nel caso soggetti privati effettuino ed eseguano in proprio i suddetti lavori, è indispensabile che la locale soprintendenza confermi espressamente la qualità del lavoro, la sua esecuzione su immobile protetto dalla legge n. 1089/1939, nonché la riconducibilità della categoria G2.

Sono collocabili nella categoria, interventi su immobili vincolati da leggi speciali assimilabili dalla legge n. 1089/1939.

CATEGORIA G3

Costruzione di strade, autostrada, rilevati aeroportuali, pavimentazione con materiali speciali, rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relative infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.

Trattasi della realizzazione completa di strade, autostrade, pavimentazione con materiali speciali rilevati ferroviari e d aeroportuali e relative opere d'arte e della loro ristrutturazione o manutenzione.

CATEGORIA G4

Costruzione di opere d'arte nel sottosuolo e loro ristrutturazione o manutenzione.

Deve trattarsi della costruzione di gallerie naturali e loro ristrutturazione o manutenzione.

CATEGORIA G5

Costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione.

Deve trattarsi delle costruzioni, ristrutturazione o manutenzione di dighe localizzate in corsi d'acqua e bacini interni, comprendenti sia dighe di terra che dighe in calcestruzzo.

CATEGORIA G6

Impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione o manutenzione.

Trattasi di lavori di formazione del terreno di strutture capaci di ridurre stabilmente la permeabilità del terreno stesso, nonché trattasi della costruzione, della ristrutturazione o manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti, oleodotti, impianti di sollevamento, di evacuazione, comprendenti sia la parte edilizia sia quella elettromeccanica.

CATEGORIA G7

Costruzione di opere marittime e loro ristrutturazione o manutenzione

Lavori di dragaggio

Comprendono: lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione di moli, dighe in mare e laguna, banchine, pontili, difese costiere, scogliere, pennelli, piattaforme.

CATEGORIA G8

Costruzione di opere fluviali, di difesa e sistemazione idraulica

e di bonifica e loro ristrutturazione o manutenzione

Comprendono: lavori di difesa, sistemazione regimazione idraulica di fiumi e corsi d'acqua interni, costruzione e rivestimenti di argini interni, porti fluviali e lacuali, conche di navigazione, idrovie, canali interni, sistemazione di foci di fiumi, opere di diaframmatura sistemi arginali, opere di consolidamento strutture dell'alveo, opere di costruzione bacini di espansione (casse), traverse per derivazioni.

CATEGORIA G9

Costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica

e loro ristrutturazione o manutenzione

Comprende attività di fornitura e posa in opera di apparecchiature per la produzione di energia elettrica.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

l'esecuzione diretta degli impianti;

personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria;

specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce.

CATEGORIA G10

Costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell'energia elettrica in corrente alternata e continua.

Comprende attività di fornitura e posa in opera di apparecchiature per la distribuzione di energia elettrica.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

l'esecuzione diretta degli impianti;

personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria;

specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce.

CATEGORIA G11

Installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici

di ventilazione, di condizionamento

Trattasi delle lavorazioni che attengono alla costruzione di impianti termici, di ventilazione e condizionamento nonché alla loro manutenzione straordinaria.

Per la manutenzione straordinaria deve intendersi qualsiasi intervento necessario a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto o dalla normativa vigente, con esclusione di quegli interventi volti al mantenimento di condizioni di efficienza e di funzionalità che non comportino la sostituzione o riparazione degli apparecchi o componenti dell'impianto.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

costruzione diretta degli impianti;

abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere c) ed e);

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi in declaratoria.

Installazione, manutenzione di impianti elettrici

telefonici, radiotelefonici, televisivi

Trattasi della costruzione e manutenzione di impianti per edifici come in declaratoria.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

costruzione e manutenzione diretta degli impianti;

abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere a) e b);

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

S1
Movimento terra, demolizioni, sferri, sistemazione agraria e forestale, verde pubblico e relativo arredo urbano.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 1, 11.
S2

Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, restauri di beni mobili, nonchè di beni archivistici e librari di interesse storico, artistico ed archeologico.

Categoria di nuova istituzione.

S3
Gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, installazione, nonché manutenzione di impianti idrosanitari, del gas, antincendio.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5A1, 5B.

S4
Costruzione, installazione, manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5D, 5D1, 20.

S5
Installazione, manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 5E.

S6

Posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici, vetrosi.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5F1, 5F3.

S7
Posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di manufatti, muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, plafonatura, stucchi e decorazioni.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5F2, 5G.

S8
Impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore, antincendio.

Comprende le imprese nella categoria 5H.

S9
Costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario completo, installazione, nonché manutenzione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9A, 9B, 9C, 9E.

S10
Installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 7.

S11
Dispositivi strutturali - giunti di dilatazione - apparecchi di appoggio ritegni antisismici.

S12
Installazione e manutenzione di dispositivo di contenimento dei veicoli.

Barriere paramassi in acciaio.

S13
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati, strutture in cemento armato.

Categoria di nuova istituzione.

S14
Costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 12B.

S15
Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 13C.

S16
Costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione e distribuzione dell'energia, di quadri di comando, apparati per automazione.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 16E, 16I.

S17
Installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne, impianti di telefonia ad alta frequenza.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 16M.

S18
Costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria metallica.

Comprende le imprese iscritte nella cat. 17.

S19
Costruzione, manutenzione di reti di telecomunicazione, trattamento dati e relative apparecchiatura.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 18.

S20
Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 19A, 19B.

S21
Fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi.

Comprende le imprese iscritte nelle categorie 19C, 19D, 19F.

S22
Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi.

Categoria di nuova istituzione.

S23
Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque.

Comprende le imprese iscritte nella categoria 12A.

 

DECLARATORIE DELLE CATEGORIE

DI OPERE SPECIALIZZATE

CATEGORIA S1

Movimento terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e forestale verde pubblico e relativo arredo urbano
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

CATEGORIA S2

Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, restauri di beni mobili, nonché di beni archivistici e librari di interesse storico, artistico ed archeologico.
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

CATEGORIA S3

Gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, nonché installazione, manutenzione di impianti idrosanitari, del gas, antincendio.
Trattasi delle attività volte alla conduzione e alla manutenzione ordinaria, necessarie a consentire il controllo ed d corretto funzionamento degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, con esclusione delle attività di cui alla S4.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

gestione diretta degli impianti;

abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere c) ed e);

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

CATEGORIA S4

Costruzione, installazione, manutenzione di impianti trasportatori

ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto

Trattasi della costruzione, manutenzione e gestione di impianti di cui in definizione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

costruzione e manutenzione diretta degli impianti;

abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettera f);

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

Trattasi, inoltre, della costruzione e manutenzione di impianti ed apparecchi sollevamento e trasporto quali gru, filovie, teleferiche, seggiovie, sciovie e similari.

CATEGORIA S5

Installazione, manutenzione di impianti pneumatici di impianti antintrusione

Trattasi della costruzione e manutenzione degli impianti di cui in definizione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

costruzione e manutenzione diretta degli impianti;

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli interventi di cui in declaratoria.

CATEGORIA S6

Posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici

Trattasi di lavori per la realizzazione delle opere in definizione compreso il loro montaggio.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

realizzazione diretta dell'opera;

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

CATEGORIA S7

Posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di manufatti, muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura e verniciatura, plafonatura, stucchi e decorazioni.

Trattasi di lavori per la realizzazione delle opere in definizione compresa la loro posa.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

realizzazione diretta dell'opera;

personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

CATEGORIA S8

Impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore, antincendio

Trattasi delle lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere come in definizione.

CATEGORIA S9

Costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario completo, nonché installazione, manutenzione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

CATEGORIA S10

Installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare

Trattasi di categoria di nuova istituzione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

realizzazione dei lavori di segnaletica non luminosa con materiali e tecniche esecutive conformi al codice della strada ed alle normative europee ed internazionali.

CATEGORIA S11

Dispositivi strutturali - giunti di dilatazione - apparecchi di appoggio ritegni antisismici

Trattasi di lavori di installazione e manutenzione di giunti di dilatazione - apparecchi di appoggio - ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

CATEGORIA S12

Installazione e manutenzione di dispositivo di contenimento dei veicoli. Barriere paramassi in acciaio

Trattasi di categoria di nuova istituzione.

Per l'iscrizione occorre dimostrare:

installazione del new jersey e guard rail finalizzate alla sicurezza stradale;

installazione di barriere paramassi a difesa del corpo

stradale;

installazione di attenuatori d'urto a protezione dei punti irregolari della strada.

CATEGORIA S13

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati strutture in

cemento armato

Trattasi della costruzione, assemblaggio e posa in opera di strutture prefabbricate prodotte industrialmente.

CATEGORIA S14

Costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti

Trattasi della costruzione di impianti di trattamento di rifiuti completi di annesse opere edili.

CATEGORIA S15

Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

CATEGORIA S16

Costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione e distribuzione dell'energia, di quadri di comando, apparati per automazione.

Trattasi della costruzione e manutenzione di impianti ed apparati elettrici a servizio per la produzione di energia elettrica.

CATEGORIA S17

Installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne, impianti

di telefonia ad alta frequenza

Trattasi della costruzione e manutenzione di linee telefoniche ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza, con esclusione delle opere ricadenti in S27.

CATEGORIA S18

Costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria metallica

Trattasi delle lavorazioni per la realizzazione delle opere come in definizione, a supporto delle costruzioni da realizzare.

CATEGORIA S19

Costruzione, manutenzione di reti di telecomunicazione trattamento dati e relative apparecchiatura

Trattasi delle lavorazioni atti a realizzare:

impianti di commutazione per reti pubbliche di telecomunicazione per telefonia, telex e dati;

impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su mezzi radioelettrici su satelliti;

impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in fibra ottica;

impianti di rete locale e interurbane su cavi in rame;

impianti di rete locale ed interurbana su cavi in fibra ottica;

terminali per telefonia, telex e dati;

impianti di commutazione e trasmissione su cavi e mezzi radioelettrici per reti private di telecomunicazioni per telefonia, dati e video.

CATEGORIA S20

Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali

Trattasi delle lavorazioni di rilievo topografico non correnti e richiedenti mezzi e magistero che trascendono la normale pratica dei cantieri.

Trattasi, inoltre, delle indagini geognostiche effettuate attraverso terebrazioni di vario diametro e saltuariamente con scavo di pozzi e cunicoli.

CATEGORIA S21

Fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi.

Trattasi di opere destinate a trasferire i carichi di infrastrutture e manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi o strati di terreno più profondi, nonché di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendervi stabile l'imposta di manufatti ed infrastrutture, o tali da realizzare la prevenzione o il recupero di dissesti geologici.

Trattasi, inoltre, dello scavo di pozzi, con attrezzature o/a percussione, finalizzati alla ricerca e allo sfruttamento di risorse idriche, al riciclo di acque industriali, all'apertura di cavi per il passaggio di tubi, linee elettriche, strumentazioni e per strutture di impianti tecnologici.

CATEGORIA S22

Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi

Trattasi delle lavorazioni come in definizione.

CATEGORIA S23

Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque

Trattasi della costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque comprendente sia la parte edilizia che quella elettromeccanica.

N 0 T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzella Ufficiale.

Nota all'art. I:

- il D.M. n. 770/1982 reca: "Nuova tabella delle categorie di

iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori". 

 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

Prot. 1467/UL

Roma, 04.09.1998

AL CONSIGLIO SUPERIORE DEI
LAVORI PUBBLICI
SEDE

AGLI UFFICI CENTRALI
DECENTRATI E PERIFERICI
LORO SEDI

ALL’ANAS
ROMA

OGGETTO: D.M. 15 maggio 1998, n. 304 - Attuazione e chiarimenti operativi

Con D.M. 15 maggio 1998 n. 304, pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24 agosto 1998 sono state determinate le nuove categorie di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori.

Il nuovo sistema risponde al dettato dell'art. 9, comma 3, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 che come è noto ha previsto l'articolazione delle lavorazioni in categorie di opere generali ed opere specializzate, in luogo delle categorie e sottocategorie in cui sino ad oggi è stato articolato l'Albo Nazionale dei Costruttori, e costituisce parte integrante del nuovo sistema di qualificazione i cui elementi più significativi sono contenuti nel provvedimento di semplificazione del procedimento di iscrizione all'Albo elaborato ai sensi dell'art. 20 della legge 59/1997, attualmente ancora all'esame della Corte dei Conti.

La logica che ha ispirato la disciplina delle nuove categorie risiede nella ritenuta necessità, emersa anche in sede di dibattito parlamentare sulle linee di riforma del sistema di qualificazione, di creare maggiore concorrenzialità e semplificazione mediante riduzione organica del numero delle categorie di opere specializzate, e conseguente accorpamento di lavorazioni con caratteristiche esecutive similari o interventi sovrapponibili o complementari alle categorie di opere generali, tenendo anche conto che i criteri che stanno definendosi in sede europea prevedono una suddivisione dei lavori non eccessivamente parcellizzata.

Il decreto ministeriale appena pubblicato entrerà in vigore l'8 settembre 1998 : per tale data gli uffici competenti saranno in grado di emettere la certificazione di iscrizione all'Albo secondo la nuova normativa, con la specificazione della posizione dell'impresa sostitutiva delle iscrizioni già possedute.

L'adeguamento ad opera degli uffici stessi avverrà automaticamente, senza bisogno di alcuna istanza o domanda di parte relativamente ai certificati ancora in vigore, ad eccezione delle categorie di nuova istituzione ; per queste ultime le imprese interessate alla relativa iscrizione dovranno presentare nuova istanza, corredata dalla documentazione prevista dalla vigente normativa, e i competenti Comitati dovranno procedere al loro esame con priorità rispetto alle altre istanze.

La unificazione di alcune delle pregresse categorie in una delle nuove viene effettuata attribuendo l'importo di iscrizione più elevato tra quelli già posseduti ; tale criterio, del resto analogo a quello già seguito in occasione della modifica della tabella delle categorie attuata con D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, è coerente con la riconosciuta omogeneità delle diverse professionalità tecniche dell'impresa confluite nella medesima (nuova) categoria senza pregiudizio di una capacità dimensionale già dimostrata e conseguita.

E' evidente che il possesso della iscrizione anche in una sola delle pregresse categorie è titolo sufficiente per ottenere l'iscrizione nella nuova categoria risultante dalla unificazione.

Ai fini della partecipazione alle gare possono essere utilizzati i certificati di iscrizione il cui termine di validità non sia ancora scaduto, rimanendo alla stazione appaltante la verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione sulla base delle nuove categorie corrispondenti.

Le domande di iscrizione e di variazione già presentate conservano valore ; in tutti i casi in cui una nuova categoria scaturisce dall'unificazione di più categorie, l'iscrizione può essere ottenuta nella nuova sulla base dei certificati attestanti i lavori in categorie corrispondenti confluite nelle categorie unificate, anche sommando i relativi importi e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'attuazione del nuovo sistema pone tuttavia alcuni problemi di natura transitoria, per la cui soluzione appare opportuno formulare le seguenti indicazioni.

A) I bandi pubblicati anteriormente all'entrata in vigore della nuova tabella i cui termini di presentazione dell'offerta o di richiesta di partecipazione non sono ancora scaduti alla stessa data, che fanno riferimento alle categorie previgenti, mantengono la loro validità, senza necessità di loro rinnovazione .

La pendenza del termine può consentire all'impresa che abbia eventualmente acquisito la qualificazione per effetto della nuova normativa di far valere la propria posizione abilitante presentando domanda o offerta sulla base del D.M. 304/1998, in applicazione del generale principio - più volte affermato dalla giurisprudenza - per cui nelle procedure concorsuali i requisiti di partecipazione, quale indubbiamente è quello in questione, devono sussistere alla scadenza del termine fissato dal bando.

La qualificazione è comunque disciplinata dalla nuova normativa e la verifica dovrà effettuarsi sulla base della allegata tabella di equiparazione. Per quanto riguarda i requisiti di cui al bando tipo sono presi in considerazione i lavori eseguiti corrispondenti a quelli ora oggetto della nuova categoria, e attribuendo rilevanza ai certificati di lavori anche se riguardanti una soltanto delle categorie accorpate.

B) Nelle procedure di gara in cui i termini di ricezione delle offerte o di presentazione della richiesta di partecipazione siano scaduti prima dell'entrata in vigore del D.M. 304/1998, la qualificazione delle imprese non può che effettuarsi sulla base delle vecchie categorie ; qualora in sede di verifica l'impresa esibisca certificato di iscrizione all'Albo emesso successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, la stazione appaltante provvede al riscontro sulla base della allegata tabella di equiparazione.

C) I bandi di prossima pubblicazione dovranno essere redatti tendo conto della nuova articolazione delle categorie risultante dalla applicazione del D.M. 304/1998, ferma la utilizzabilità dei certificati di iscrizione all'Albo ancora validi.

Anche in questo caso, naturalmente, la qualificazione obbedisce alle nuove regole con le modalità specificate sub A)

Per l'appalto di lavori compresi in categorie di nuova istituzione (S2, S11, S12, S13, S22), comunque da richiedere nel bando, non può ovviamente farsi riferimento ad alcuna pregressa iscrizione. In tal caso, in analogia al principio desumibile dagli articoli 4 e 24 della legge 57/1962, la qualificazione sarà effettuata direttamente dalle stazioni appaltanti, che per un periodo di sei mesi (presumibilmente sufficiente a consentire le dovute iscrizioni) richiederanno a questi fini nei bandi di gara, oltre al certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, l'elenco dettagliato dei lavori eseguiti corrispondenti alle caratteristiche tecniche delle categorie di nuova istituzione, la dichiarazione relativa alla dotazione di attrezzature, mezzi d'opera e maestranze adeguati, nonché la dimostrazione dell'avvenuta presentazione di domanda di iscrizione.

Rimangono naturalmente fermi gli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti dalla vigente normativa

Analogamente, per lo stesso periodo, in caso di subappalto di lavorazioni ricadenti in categorie di nuova istituzione la stazione appaltante autorizza il subappalto previa verifica del possesso dei requisiti come sopra richiesti.

IL MINISTRO

Tabella di equiparazione delle categorie ANC

Allegato 1

CATEGORIE ISTITUITE CON D.M. 304/98

CATEGORIE DEL D.M. 770/82

G1

2

G2

3A - 3B

G3

4 - 6 - 8

G4

15

G5

14

G6

10A - 10C - 19E

G7

13A - 13B

G8

10B

G9

16A - 16B - 16C - 16D

G10

9D - 16F - 16G - 16H - 16L

G11

5A - 5C

S1

1- 11

S2

Categoria di nuova istituzione

S3

5A1 - 5B

S4

5D - 5D1 -20

S5

5E

S6

5F1 - 5F3

S7

5F2 - 5G

S8

5H

S9

9A - 9B - 9C - 9E

S10

7

S11

Categoria di nuova istituzione

S12

Categoria di nuova istituzione

S13

Categoria di nuova istituzione

S14

12B

S15

13C

S16

16E - 16I

S17

16M

S18

17

S19

18

S20

19A - 19B

S21

19C - 19D - 19F

S22

Categoria di nuova istituzione

S23

12A

 

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