DECRETO
15 maggio 1998, n. 304
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
NUOVA TABELLA DELLE CATEGORIE DI
ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI
COSTRUTTORI.
IL MINISTRO DEI LAVORI
PUBBLICI
Vista la legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione dell'Albo
nazionale dei costruttori;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la legge quadro in materia di lavori
pubblici, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, il quale stabilisce che mediante
decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano rideterminate le categorie di iscrizione
nell'Albo nazionale dei costruttori, articolato in opere generali e in opere specializzate
e vengano dettate disposizioni per un più stretto riferimento tra l'iscrizione ad una
categoria e la specifica capacità tecnico-operativa;
Sentito il parere reso dal comitato centrale per
l'Albo nazionale dei costruttori nella seduta del 24 settembre e del 1° ottobre 1997;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 aprile 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988
(nota n. 803/UL del 15 maggio 1998);
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il sistema delle categorie di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori è articolato in categorie di opere generali ed in
categorie di opere specializzate e relative declaratorie, secondo i criteri e le modalità
indicate nella tabella allegata al presente regolamento.
2. La tabella di cui al comma precedente
sostituisce la tabella approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 maggio 1998
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei Conti il 22 luglio 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 66
ALLEGATO 1
CATEGORIE DI OPERE GENERALI
G1
Costruzione di edifici civili, industriali e
loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 2.
G2
Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e scavi archeologici.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 3A,
3B.
G3
Costruzione di strade, autostrade,
pavimentazione con materiali speciali, rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti
viadotti e relative Infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie
4,6,8.
G4
Costruzione di opere d'arte nel sottosuolo e
loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 15.
G5
Costruzione di dighe e loro ristrutturazione o
manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 14.
G6
Impermeabilizzazione dei terreni, costruzione
di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro
ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie
10A, 10C, 19E.
G7
Costruzione di opere marittime e loro
ristrutturazione o manutenzione.
Lavori di dragaggio.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie
13A, 13B.
G8
Costruzione di opere fluviali, di difesa e di
sistemazione idraulica e di bonifica e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria
10B.
G9
Costruzione i impianti per la produzione di
energia elettrica e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie
16A, 16B, 16C, 16D.
G10
Costruzione, ristrutturazione o manutenzione
di impianti di trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell'energia elettrica
in corrente alternata e continua.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9D,
16F, 16G, 16H, 16L.
G11
Installazione, manutenzione straordinaria di
impianti termici, di ventilazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5A,
5C.
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE DI
OPERE GENERALI
CATEGORIA G1
Costruzione di edifici civili,
industriali e loro ristrutturazione o manutenzione
La categoria interessa ogni tipo di edilizia,
indipendentemente dalla destinazione dell'immobile (edilizia ospedaliera, carceraria,
scolastica, residenziale, industriale, ecc.).
L'opera deve intendersi completa di impianti e di
opere connesse ed accessorie, comprensiva di tutte le lavorazioni indispensanbili per
consegnare l'opera finita in tutte le sue parti.
Nella categoria sono comprese le strutture di
particolare complessità e specifiche caratteristiche quali coperture speciali, cupole,
serbatoi pensili, ecc.
Comprende, altresì, gli interventi di
ristrutturazione o di manutenzione atti alla conservazione e/o riduzione del normale
degrado d'uso delle strutture edili degli edifici.
CATEGORIA G2
Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e scavi
archeologici
Trattasi di lavori svolti ad assicurare il
restauro, la conservazione, il recupero, il ripristino delle caratteristiche artistiche
e/o monumentali ed il consolidamento statico di immobili di interesse storico vincolati ai
sensi della legge 1° giungo 1939, n. 1089, effettuazioni di scavi archeologici.
Nel caso soggetti privati effettuino ed eseguano
in proprio i suddetti lavori, è indispensabile che la locale soprintendenza confermi
espressamente la qualità del lavoro, la sua esecuzione su immobile protetto dalla legge
n. 1089/1939, nonché la riconducibilità della categoria G2.
Sono collocabili nella categoria, interventi su
immobili vincolati da leggi speciali assimilabili dalla legge n. 1089/1939.
CATEGORIA G3
Costruzione di strade,
autostrada, rilevati aeroportuali, pavimentazione con materiali speciali, rilevati
ferroviari, ponti, viadotti e relative infrastrutture e loro ristrutturazione o
manutenzione.
Trattasi della realizzazione completa di
strade, autostrade, pavimentazione con materiali speciali rilevati ferroviari e d
aeroportuali e relative opere d'arte e della loro ristrutturazione o manutenzione.
CATEGORIA G4
Costruzione di opere d'arte nel
sottosuolo e loro ristrutturazione o manutenzione.
Deve trattarsi della costruzione di gallerie
naturali e loro ristrutturazione o manutenzione.
CATEGORIA G5
Costruzione di dighe e loro
ristrutturazione o manutenzione.
Deve trattarsi delle costruzioni,
ristrutturazione o manutenzione di dighe localizzate in corsi d'acqua e bacini interni,
comprendenti sia dighe di terra che dighe in calcestruzzo.
CATEGORIA G6
Impermeabilizzazione dei
terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di
evacuazione e loro ristrutturazione o manutenzione.
Trattasi di lavori di formazione del terreno
di strutture capaci di ridurre stabilmente la permeabilità del terreno stesso, nonché
trattasi della costruzione, della ristrutturazione o manutenzione di acquedotti,
fognature, impianti di irrigazione, gasdotti, oleodotti, impianti di sollevamento, di
evacuazione, comprendenti sia la parte edilizia sia quella elettromeccanica.
CATEGORIA G7
Costruzione di opere marittime
e loro ristrutturazione o manutenzione
Lavori di dragaggio
Comprendono: lavori di costruzione,
ristrutturazione o manutenzione di moli, dighe in mare e laguna, banchine, pontili, difese
costiere, scogliere, pennelli, piattaforme.
CATEGORIA G8
Costruzione di opere fluviali,
di difesa e sistemazione idraulica
e di bonifica e loro
ristrutturazione o manutenzione
Comprendono: lavori di difesa, sistemazione
regimazione idraulica di fiumi e corsi d'acqua interni, costruzione e rivestimenti di
argini interni, porti fluviali e lacuali, conche di navigazione, idrovie, canali interni,
sistemazione di foci di fiumi, opere di diaframmatura sistemi arginali, opere di
consolidamento strutture dell'alveo, opere di costruzione bacini di espansione (casse),
traverse per derivazioni.
CATEGORIA G9
Costruzione di impianti per la
produzione di energia elettrica
e loro ristrutturazione o
manutenzione
Comprende attività di fornitura e posa in
opera di apparecchiature per la produzione di energia elettrica.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
l'esecuzione diretta degli impianti;
personale dipendente specializzato iscritto nei
libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro
della categoria;
specifiche attrezzature per le lavorazioni
previste in ogni singola voce.
CATEGORIA G10
Costruzione, ristrutturazione o manutenzione
di impianti di trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell'energia elettrica
in corrente alternata e continua.
Comprende attività di fornitura e posa in opera
di apparecchiature per la distribuzione di energia elettrica.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
l'esecuzione diretta degli impianti;
personale dipendente specializzato iscritto nei
libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro
della categoria;
specifiche attrezzature per le lavorazioni
previste in ogni singola voce.
CATEGORIA G11
Installazione, manutenzione
straordinaria di impianti termici
di ventilazione, di
condizionamento
Trattasi delle lavorazioni che attengono alla
costruzione di impianti termici, di ventilazione e condizionamento nonché alla loro
manutenzione straordinaria.
Per la manutenzione straordinaria deve intendersi
qualsiasi intervento necessario a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto
previsto dal progetto o dalla normativa vigente, con esclusione di quegli interventi volti
al mantenimento di condizioni di efficienza e di funzionalità che non comportino la
sostituzione o riparazione degli apparecchi o componenti dell'impianto.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
costruzione diretta degli impianti;
abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere
c) ed e);
personale dipendente specializzato e iscritto nei
libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro;
possesso di specifiche attrezzature necessarie a
consentire gli interventi in declaratoria.
Installazione, manutenzione di impianti
elettrici
telefonici, radiotelefonici, televisivi
Trattasi della costruzione e manutenzione di
impianti per edifici come in declaratoria.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
costruzione e manutenzione diretta degli
impianti;
abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere
a) e b);
personale dipendente specializzato e iscritto nei
libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro;
possesso di specifiche attrezzature necessarie a
consentire gli interventi di cui in declaratoria.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
S1
Movimento terra, demolizioni, sferri, sistemazione agraria e forestale, verde pubblico
e relativo arredo urbano.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 1,
11.
S2
Restauro e manutenzione di superfici decorate
di beni architettonici, restauri di beni mobili, nonchè di beni archivistici e librari di
interesse storico, artistico ed archeologico.
Categoria di nuova istituzione.
S3
Gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di
condizionamento, installazione, nonché manutenzione di impianti idrosanitari, del gas,
antincendio.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie
5A1, 5B.
S4
Costruzione, installazione, manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale
mobili, di sollevamento e trasporto.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5D,
5D1, 20.
S5
Installazione, manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 5E.
S6
Posa in opera di manufatti in materiali
lignei, plastici, metallici, vetrosi.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie
5F1, 5F3.
S7
Posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di manufatti, muratura,
intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, plafonatura, stucchi e decorazioni.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie
5F2, 5G.
S8
Impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore, antincendio.
Comprende le imprese nella categoria 5H.
S9
Costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario completo,
installazione, nonché manutenzione di impianti automatici per la segnaletica
luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9A,
9B, 9C, 9E.
S10
Installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale e
complementare.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 7.
S11
Dispositivi strutturali - giunti di dilatazione - apparecchi di appoggio ritegni
antisismici.
S12
Installazione e manutenzione di dispositivo di contenimento dei veicoli.
Barriere paramassi in acciaio.
S13
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati, strutture in cemento armato.
Categoria di nuova istituzione.
S14
Costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
Comprende le imprese iscritte nella
categoria 12B.
S15
Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali.
Comprende le imprese iscritte nella
categoria 13C.
S16
Costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione e
distribuzione dell'energia, di quadri di comando, apparati per automazione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie
16E, 16I.
S17
Installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne, impianti di telefonia ad
alta frequenza.
Comprende le imprese iscritte nella
categoria 16M.
S18
Costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria metallica.
Comprende le imprese iscritte nella cat. 17.
S19
Costruzione, manutenzione di reti di telecomunicazione, trattamento dati e relative
apparecchiatura.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 18.
S20
Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie
19A, 19B.
S21
Fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie
19C, 19D, 19F.
S22
Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi.
Categoria di nuova istituzione.
S23
Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e
depurazione delle acque.
Comprende le imprese iscritte nella categoria
12A.
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE
DI OPERE SPECIALIZZATE
CATEGORIA S1
Movimento terra, demolizioni, sterri,
sistemazione agraria e forestale verde pubblico e relativo arredo urbano
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.
CATEGORIA S2
Restauro e manutenzione di superfici decorate
di beni architettonici, restauri di beni mobili, nonché di beni archivistici e librari di
interesse storico, artistico ed archeologico.
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.
CATEGORIA S3
Gestione e manutenzione ordinaria di impianti
termici, di ventilazione, di condizionamento, nonché installazione, manutenzione di
impianti idrosanitari, del gas, antincendio.
Trattasi delle attività volte alla conduzione e alla manutenzione ordinaria, necessarie a
consentire il controllo ed d corretto funzionamento degli impianti nel rispetto delle
norme di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale,
con esclusione delle attività di cui alla S4.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
gestione diretta degli impianti;
abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere
c) ed e);
personale dipendente specializzato e iscritto nei
libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro;
possesso di specifiche attrezzature necessarie a
consentire gli interventi di cui in declaratoria.
CATEGORIA S4
Costruzione, installazione, manutenzione di
impianti trasportatori
ascensori, scale mobili, di sollevamento e
trasporto
Trattasi della costruzione, manutenzione e
gestione di impianti di cui in definizione.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
costruzione e manutenzione diretta degli
impianti;
abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettera
f);
personale dipendente specializzato e iscritto nei
libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro;
possesso di specifiche attrezzature necessarie a
consentire gli interventi di cui in declaratoria.
Trattasi, inoltre, della costruzione e
manutenzione di impianti ed apparecchi sollevamento e trasporto quali gru, filovie,
teleferiche, seggiovie, sciovie e similari.
CATEGORIA S5
Installazione, manutenzione di impianti
pneumatici di impianti antintrusione
Trattasi della costruzione e manutenzione degli
impianti di cui in definizione.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
costruzione e manutenzione diretta degli
impianti;
personale dipendente specializzato e iscritto nei
libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro;
possesso di specifiche attrezzature necessarie a
consentire gli interventi di cui in declaratoria.
CATEGORIA S6
Posa in opera di manufatti in materiali
lignei, plastici, metallici
Trattasi di lavori per la realizzazione delle
opere in definizione compreso il loro montaggio.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
realizzazione diretta dell'opera;
personale dipendente specializzato e iscritto nei
libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro.
CATEGORIA S7
Posa in opera di pavimenti, rivestimenti
interni ed esterni di manufatti, muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura e
verniciatura, plafonatura, stucchi e decorazioni.
Trattasi di lavori per la realizzazione delle
opere in definizione compresa la loro posa.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
realizzazione diretta dell'opera;
personale dipendente specializzato e iscritto nei
libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro.
CATEGORIA S8
Impermeabilizzazioni, isolamenti termici,
acustici e barriere antirumore, antincendio
Trattasi delle lavorazioni necessarie alla
realizzazione delle opere come in definizione.
CATEGORIA S9
Costruzione e manutenzione di strutture ed
armamento ferroviario completo, nonché installazione, manutenzione di impianti automatici
per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.
CATEGORIA S10
Installazione e manutenzione di segnaletica
stradale verticale, orizzontale e complementare
Trattasi di categoria di nuova istituzione.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
realizzazione dei lavori di segnaletica non
luminosa con materiali e tecniche esecutive conformi al codice della strada ed alle
normative europee ed internazionali.
CATEGORIA S11
Dispositivi strutturali - giunti di
dilatazione - apparecchi di appoggio ritegni antisismici
Trattasi di lavori di installazione e
manutenzione di giunti di dilatazione - apparecchi di appoggio - ritegni antisismici per
ponti e viadotti stradali e ferroviari.
CATEGORIA S12
Installazione e manutenzione di dispositivo di
contenimento dei veicoli. Barriere paramassi in acciaio
Trattasi di categoria di nuova istituzione.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
installazione del new jersey e guard rail
finalizzate alla sicurezza stradale;
installazione di barriere paramassi a difesa del
corpo
stradale;
installazione di attenuatori d'urto a protezione
dei punti irregolari della strada.
CATEGORIA S13
Fornitura e posa in opera di elementi
prefabbricati strutture in
cemento armato
Trattasi della costruzione, assemblaggio e posa
in opera di strutture prefabbricate prodotte industrialmente.
CATEGORIA S14
Costruzione e manutenzione di impianti di
smaltimento dei rifiuti
Trattasi della costruzione di impianti di
trattamento di rifiuti completi di annesse opere edili.
CATEGORIA S15
Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.
CATEGORIA S16
Costruzione, manutenzione di impianti
elettrici per centrali di produzione e distribuzione dell'energia, di quadri di comando,
apparati per automazione.
Trattasi della costruzione e manutenzione di
impianti ed apparati elettrici a servizio per la produzione di energia elettrica.
CATEGORIA S17
Installazione e manutenzione di linee
telefoniche esterne, impianti
di telefonia ad alta frequenza
Trattasi della costruzione e manutenzione di
linee telefoniche ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza, con esclusione delle
opere ricadenti in S27.
CATEGORIA S18
Costruzione, assemblaggio e posa in opera di
carpenteria metallica
Trattasi delle lavorazioni per la realizzazione
delle opere come in definizione, a supporto delle costruzioni da realizzare.
CATEGORIA S19
Costruzione, manutenzione di reti di
telecomunicazione trattamento dati e relative apparecchiatura
Trattasi delle lavorazioni atti a realizzare:
impianti di commutazione per reti pubbliche di
telecomunicazione per telefonia, telex e dati;
impianti di trasmissione per reti pubbliche di
telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su mezzi
radioelettrici su satelliti;
impianti di trasmissione per reti pubbliche di
telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in fibra ottica;
impianti di rete locale e interurbane su cavi in
rame;
impianti di rete locale ed interurbana su cavi in
fibra ottica;
terminali per telefonia, telex e dati;
impianti di commutazione e trasmissione su cavi e
mezzi radioelettrici per reti private di telecomunicazioni per telefonia, dati e video.
CATEGORIA S20
Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni
del sottosuolo con mezzi speciali
Trattasi delle lavorazioni di rilievo topografico
non correnti e richiedenti mezzi e magistero che trascendono la normale pratica dei
cantieri.
Trattasi, inoltre, delle indagini geognostiche
effettuate attraverso terebrazioni di vario diametro e saltuariamente con scavo di pozzi e
cunicoli.
CATEGORIA S21
Fondazioni speciali, consolidamento dei
terreni, pozzi.
Trattasi di opere destinate a trasferire i
carichi di infrastrutture e manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi
stessi o strati di terreno più profondi, nonché di opere destinate a conferire ai
terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendervi stabile
l'imposta di manufatti ed infrastrutture, o tali da realizzare la prevenzione o il
recupero di dissesti geologici.
Trattasi, inoltre, dello scavo di pozzi, con
attrezzature o/a percussione, finalizzati alla ricerca e allo sfruttamento di risorse
idriche, al riciclo di acque industriali, all'apertura di cavi per il passaggio di tubi,
linee elettriche, strumentazioni e per strutture di impianti tecnologici.
CATEGORIA S22
Bonifica ambientale di materiali tossici e
nocivi
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.
CATEGORIA S23
Costruzione, ristrutturazione e manutenzione
di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque
Trattasi della costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque comprendente sia la
parte edilizia che quella elettromeccanica.
N 0 T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicate è stato
redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di
più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzella Ufficiale.
Nota all'art. I:
- il D.M. n. 770/1982 reca: "Nuova tabella
delle categorie di
iscrizione nell'albo nazionale dei
costruttori".
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE
Prot. 1467/UL
Roma, 04.09.1998
AL CONSIGLIO SUPERIORE DEI
LAVORI PUBBLICI
SEDE
AGLI UFFICI CENTRALI
DECENTRATI E PERIFERICI
LORO SEDI
ALLANAS
ROMA
OGGETTO: D.M. 15 maggio 1998, n. 304 - Attuazione
e chiarimenti operativi
Con D.M. 15 maggio 1998 n. 304, pubblicato sulla
G.U. n. 196 del 24 agosto 1998 sono state determinate le nuove categorie di iscrizione
all'Albo Nazionale dei Costruttori.
Il nuovo sistema risponde al dettato dell'art. 9,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 che come è noto ha previsto l'articolazione
delle lavorazioni in categorie di opere generali ed opere specializzate, in luogo delle
categorie e sottocategorie in cui sino ad oggi è stato articolato l'Albo Nazionale dei
Costruttori, e costituisce parte integrante del nuovo sistema di qualificazione i cui
elementi più significativi sono contenuti nel provvedimento di semplificazione del
procedimento di iscrizione all'Albo elaborato ai sensi dell'art. 20 della legge 59/1997,
attualmente ancora all'esame della Corte dei Conti.
La logica che ha ispirato la disciplina delle
nuove categorie risiede nella ritenuta necessità, emersa anche in sede di dibattito
parlamentare sulle linee di riforma del sistema di qualificazione, di creare maggiore
concorrenzialità e semplificazione mediante riduzione organica del numero delle categorie
di opere specializzate, e conseguente accorpamento di lavorazioni con caratteristiche
esecutive similari o interventi sovrapponibili o complementari alle categorie di opere
generali, tenendo anche conto che i criteri che stanno definendosi in sede europea
prevedono una suddivisione dei lavori non eccessivamente parcellizzata.
Il decreto ministeriale appena pubblicato
entrerà in vigore l'8 settembre 1998 : per tale data gli uffici competenti saranno in
grado di emettere la certificazione di iscrizione all'Albo secondo la nuova normativa, con
la specificazione della posizione dell'impresa sostitutiva delle iscrizioni già
possedute.
L'adeguamento ad opera degli uffici stessi
avverrà automaticamente, senza bisogno di alcuna istanza o domanda di parte relativamente
ai certificati ancora in vigore, ad eccezione delle categorie di nuova istituzione ; per
queste ultime le imprese interessate alla relativa iscrizione dovranno presentare nuova
istanza, corredata dalla documentazione prevista dalla vigente normativa, e i competenti
Comitati dovranno procedere al loro esame con priorità rispetto alle altre istanze.
La unificazione di alcune delle pregresse
categorie in una delle nuove viene effettuata attribuendo l'importo di iscrizione più
elevato tra quelli già posseduti ; tale criterio, del resto analogo a quello già seguito
in occasione della modifica della tabella delle categorie attuata con D.M. 25 febbraio
1982 n. 770, è coerente con la riconosciuta omogeneità delle diverse professionalità
tecniche dell'impresa confluite nella medesima (nuova) categoria senza pregiudizio di una
capacità dimensionale già dimostrata e conseguita.
E' evidente che il possesso della iscrizione
anche in una sola delle pregresse categorie è titolo sufficiente per ottenere
l'iscrizione nella nuova categoria risultante dalla unificazione.
Ai fini della partecipazione alle gare possono
essere utilizzati i certificati di iscrizione il cui termine di validità non sia ancora
scaduto, rimanendo alla stazione appaltante la verifica della sussistenza dei requisiti di
qualificazione sulla base delle nuove categorie corrispondenti.
Le domande di iscrizione e di variazione già
presentate conservano valore ; in tutti i casi in cui una nuova categoria scaturisce
dall'unificazione di più categorie, l'iscrizione può essere ottenuta nella nuova sulla
base dei certificati attestanti i lavori in categorie corrispondenti confluite nelle
categorie unificate, anche sommando i relativi importi e sempreché sussistano gli
ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa.
L'attuazione del nuovo sistema pone tuttavia
alcuni problemi di natura transitoria, per la cui soluzione appare opportuno formulare le
seguenti indicazioni.
A) I bandi pubblicati anteriormente all'entrata
in vigore della nuova tabella i cui termini di presentazione dell'offerta o di richiesta
di partecipazione non sono ancora scaduti alla stessa data, che fanno riferimento alle
categorie previgenti, mantengono la loro validità, senza necessità di loro rinnovazione
.
La pendenza del termine può consentire
all'impresa che abbia eventualmente acquisito la qualificazione per effetto della nuova
normativa di far valere la propria posizione abilitante presentando domanda o offerta
sulla base del D.M. 304/1998, in applicazione del generale principio - più volte
affermato dalla giurisprudenza - per cui nelle procedure concorsuali i requisiti di
partecipazione, quale indubbiamente è quello in questione, devono sussistere alla
scadenza del termine fissato dal bando.
La qualificazione è comunque disciplinata dalla
nuova normativa e la verifica dovrà effettuarsi sulla base della allegata tabella di
equiparazione. Per quanto riguarda i requisiti di cui al bando tipo sono presi in
considerazione i lavori eseguiti corrispondenti a quelli ora oggetto della nuova
categoria, e attribuendo rilevanza ai certificati di lavori anche se riguardanti una
soltanto delle categorie accorpate.
B) Nelle procedure di gara in cui i termini di
ricezione delle offerte o di presentazione della richiesta di partecipazione siano scaduti
prima dell'entrata in vigore del D.M. 304/1998, la qualificazione delle imprese non può
che effettuarsi sulla base delle vecchie categorie ; qualora in sede di verifica l'impresa
esibisca certificato di iscrizione all'Albo emesso successivamente all'entrata in vigore
del nuovo regolamento, la stazione appaltante provvede al riscontro sulla base della
allegata tabella di equiparazione.
C) I bandi di prossima pubblicazione dovranno
essere redatti tendo conto della nuova articolazione delle categorie risultante dalla
applicazione del D.M. 304/1998, ferma la utilizzabilità dei certificati di iscrizione
all'Albo ancora validi.
Anche in questo caso, naturalmente, la
qualificazione obbedisce alle nuove regole con le modalità specificate sub A)
Per l'appalto di lavori compresi in categorie di
nuova istituzione (S2, S11, S12, S13, S22), comunque da richiedere nel bando, non può
ovviamente farsi riferimento ad alcuna pregressa iscrizione. In tal caso, in analogia al
principio desumibile dagli articoli 4 e 24 della legge 57/1962, la qualificazione sarà
effettuata direttamente dalle stazioni appaltanti, che per un periodo di sei mesi
(presumibilmente sufficiente a consentire le dovute iscrizioni) richiederanno a questi
fini nei bandi di gara, oltre al certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
l'elenco dettagliato dei lavori eseguiti corrispondenti alle caratteristiche tecniche
delle categorie di nuova istituzione, la dichiarazione relativa alla dotazione di
attrezzature, mezzi d'opera e maestranze adeguati, nonché la dimostrazione dell'avvenuta
presentazione di domanda di iscrizione.
Rimangono naturalmente fermi gli ulteriori
requisiti di qualificazione richiesti dalla vigente normativa
Analogamente, per lo stesso periodo, in caso di
subappalto di lavorazioni ricadenti in categorie di nuova istituzione la stazione
appaltante autorizza il subappalto previa verifica del possesso dei requisiti come sopra
richiesti.
IL MINISTRO
Tabella di equiparazione delle
categorie ANC
Allegato 1
CATEGORIE ISTITUITE CON D.M. 304/98 |
CATEGORIE DEL D.M. 770/82 |
G1 |
2 |
G2 |
3A - 3B |
G3 |
4 - 6 - 8 |
G4 |
15 |
G5 |
14 |
G6 |
10A - 10C - 19E |
G7 |
13A - 13B |
G8 |
10B |
G9 |
16A - 16B - 16C - 16D |
G10 |
9D - 16F - 16G - 16H - 16L |
G11 |
5A - 5C |
S1 |
1- 11 |
S2 |
Categoria di nuova istituzione |
S3 |
5A1 - 5B |
S4 |
5D - 5D1 -20 |
S5 |
5E |
S6 |
5F1 - 5F3 |
S7 |
5F2
- 5G |
S8 |
5H |
S9 |
9A
- 9B - 9C - 9E |
S10 |
7 |
S11 |
Categoria
di nuova istituzione |
S12 |
Categoria
di nuova istituzione |
S13 |
Categoria
di nuova istituzione |
S14 |
12B |
S15 |
13C |
S16 |
16E
- 16I |
S17 |
16M |
S18 |
17 |
S19 |
18 |
S20 |
19A
- 19B |
S21 |
19C
- 19D - 19F |
S22 |
Categoria
di nuova istituzione |
S23 |
12A |
|